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Document 62013TN0062

    Causa T-62/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)

    GU C 86 del 23.3.2013, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 86/27


    Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)

    (Causa T-62/13)

    2013/C 86/45

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

    Parti

    Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Trovas)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere il presente ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 ottobre 2012, procedimento R 2089/2011-2;

    rigettare l’opposizione della controinteressata e accogliere interamente la propria domanda di cui trattasi; e

    condannare la controinteressata a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «METABIOMAX» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 30 — Marchio comunitario n. 8885261

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «BIOMAX» registrato con il n. 2661858, per prodotti delle classi 5, 30 e 32

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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