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Document 62013CA0443

Causa C-443/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Austria) — Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Allegato I – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Salmonella nelle carni fresche di pollame – Mancato rispetto dei criteri microbiologici rilevato nella fase di distribuzione – Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio – Conformità con il diritto dell’Unione – Carattere effettivo, dissuasivo e proporzionale della sanzione]

GU C 16 del 19.1.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Austria) — Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Causa C-443/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 2073/2005 - Allegato I - Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Salmonella nelle carni fresche di pollame - Mancato rispetto dei criteri microbiologici rilevato nella fase di distribuzione - Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio - Conformità con il diritto dell’Unione - Carattere effettivo, dissuasivo e proporzionale della sanzione)

(2015/C 016/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parti

Ricorrente: Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Dispositivo

1)

L’allegato II, parte E, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, dev’essere interpretato nel senso che le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I di tale regolamento devono soddisfare il criterio microbiologico menzionato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011, in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio.

2)

Il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e il regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che sanziona un operatore del settore alimentare, le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione per l’immissione in commercio di un prodotto alimentare, per il mancato rispetto del criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005. Spetta al giudice nazionale valutare se la sanzione di cui al procedimento principale sia conforme al principio di proporzionalità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


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