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Document 62012TN0023

Causa T-23/12: Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — MAF/Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

GU C 98 del 31.3.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 98/22


Ricorso proposto il 17 gennaio 2012 — MAF/Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

(Causa T-23/12)

2012/C 98/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni di pubblicare sul sito web dell’Autorità tutte le informazioni solamente in lingua inglese, comprese le consultazioni pubbliche avviate il 7 e l’8 novembre 2011 nonché il 21 dicembre 2011;

ove occorra, annullare la decisione dell’Autorità del 16 gennaio 2012;

condannare l’Autorità alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera k), e 73 del regolamento n. 1094/2010 (1), poiché tali disposizioni imporrebbero alla convenuta di pubblicare sul sito web le informazioni relative al suo settore di attività e ciò nelle lingue ufficiali dell’Unione europea (UE). La ricorrente lamenta un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto, in quanto la convenuta giustifica il rifiuto di pubblicare le consultazioni pubbliche controverse nella lingua della ricorrente con considerazioni legate segnatamente ai costi, laddove all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1094/2010 è precisato che i servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo, vertente sull’ambito di applicazione dell’obbligo di pubblicare nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. La ricorrente sostiene che tale obbligo vale anche per le consultazioni pubbliche avviate dalla convenuta e non soltanto per la relazione annuale, il programma di lavoro, gli orientamenti e le raccomandazioni della convenuta.


(1)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331, pag. 48).


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