Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0322

    Causa T-322/11: Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Brambilla (Partito della Libertà)

    GU C 238 del 13.8.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 238/34


    Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Morelli v UAMI — Brambilla (Partito della Libertà)

    (Causa T-322/11)

    2011/C 238/58

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Raffaello Morelli (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Brenelli, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michela Vittoria Brambilla (Milano, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 17 maggio 2011 e quella della Divisione di Opposizione del 14 maggio 2010

    Dichiarare che l’opposizione della ricorrente contro la domanda di registrazione del marchio n. 6 203 012 è accolta e rigettare la domanda per tale marchio

    Condannare la Sig.ra MIichela Vittoria Branbilla alla rifusione delle spese

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Michela Vittoria Brambilla

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo continente l’elemento verbale «Partito della Libertà» (richiesta di registrazione n. 6 203 012), per dei prodotti e servizi nelle classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 e 45.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Raffaello Morelli

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Nome a dominio «partitodellaliberta.it», assegnato dall’Autorità proposta all’assegnazione dei domini «it» in data 9 agosto 2004 a Raffaello Morello, che gli opponenti asserivano essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 38, 41 e 45.

    Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: Errata applicazione dell’art. 8, n. 4, del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, errata valutazione del concetto di «uso nella normale prassi commerciale» con riferimento ad un nome utilizzato in campo politico ed erronea valutazione della documentazione comprovante l’utilizzazione commerciale del segno anteriore.


    Top