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Document 62011CN0601

    Causa C-601/11 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 9 settembre 2011 , causa T-257/07, Francia/Commissione

    GU C 80 del 17.3.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/5


    Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 9 settembre 2011, causa T-257/07, Francia/Commissione

    (Causa C-601/11 P)

    2012/C 80/07

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, C. Candat, S. Menez e R. Loosli-Surrans, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2011, causa T-257/07, Francia/Commissione;

    decidere la controversia in via definitiva, annullando il regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), o rinviare la causa al Tribunale;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, il governo francese deduce quattro motivi.

    Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione a cui è tenuto, non avendo adeguatamente risposto, da un lato, alle sue censure relative alla mancata considerazione, da parte della Commissione, dei dati scientifici disponibili, avendo il Tribunale, a torto, ritenuto che dette censure intendessero addebitare alla Commissione di non essere stata a conoscenza di tali dati, e dall’altro, alle censure del governo francese relative alla violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, avendo il Tribunale ritenuto che tali censure intendessero verificare che le misure contestate erano atte a garantire un elevato livello di protezione della salute umana.

    Con il secondo motivo, che si suddivide in tre parti, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti dedotti dinanzi ad esso. In tal senso, la ricorrente sostiene innanzitutto che il Tribunale ha snaturato i pareri dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare («EFSA») dell’8 marzo 2007 e del 24 gennaio 2008, avendo ritenuto che la Commissione avrebbe potuto dedurre da tali pareri, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che il rischio di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE era estremamente debole (prima parte). Con la seconda parte, la ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale ha snaturato i pareri dell’EFSA del 17 maggio e del 26 settembre 2005, avendo considerato che la Commissione avrebbe potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che la valutazione dell’affidabilità dei test diagnostici rapidi contenuta in tali pareri fosse valida per l’utilizzo di tali test nell’ambito del controllo dell’immissione al consumo umano di carne di ovini o di caprini. Con la terza parte, il governo francese sostiene infine che il Tribunale ha snaturato i fatti dedotti dinanzi ad esso, avendo ritenuto che gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione per giustificare l’adozione delle misure contestate del regolamento n. 746/2008 costituissero nel loro insieme elementi nuovi rispetto alle precedenti misure di prevenzione.

    Con il terzo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, avendo qualificato gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione come elementi nuovi, tali da modificare la percezione del rischio, o avendo dimostrato che tale rischio può essere circoscritto con misure meno coercitive rispetto a quelle esistenti.

    Con il quarto motivo, che consta di tre parti, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’applicare il principio di precauzione. In tale contesto, la ricorrente sostiene innanzitutto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo ritenuto che la Commissione non avesse violato le disposizioni dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, dal momento che, secondo il Tribunale, essa avrebbe rispettato l’obbligo, di cui all’articolo 152, paragrafo 1, CE, di garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Con la seconda parte del motivo, il governo francese sostiene, inoltre, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo presunto che gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione per giustificare l’adozione del regolamento n. 746/2008 dovessero necessariamente comportare un’evoluzione del livello di rischio giudicato accettabile. In subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo tralasciato di verificare se, per determinare il livello di rischio giudicato accettabile, la Commissione avesse tenuto conto della gravità e dell’irreversibilità degli effetti nocivi delle TSE per la salute umana. Con la terza parte, il governo francese sostiene infine che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo tenuto conto del fatto che il regolamento n. 746/2008 non si sostituisce alle precedenti misure preventive, bensì le integra con misure alternative più blande.


    (1)  GU L 202, pag. 11.


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