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Document 62011CN0105

Causa C-105/11 P: Ricorso proposto il 2 marzo 2011 dal Regno dei Paesi Bassi contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/Commissione europea

GU C 238 del 13.8.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/3


Ricorso proposto il 2 marzo 2011 dal Regno dei Paesi Bassi contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/ Commissione europea

(Causa C-105/11 P)

2011/C 238/04

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e M. Noort, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06;

statuire direttamente sulla causa annullando la decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE (1), in quanto la Commissione vi ha constatato che un importo di EUR 42,457 milioni deve essere qualificato come aiuto nuovo e va recuperato come parte di una somma totale di EUR 76,327 milioni (maggiorata degli interessi);

condannare la Commissione alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale prende le mosse da un’interpretazione errata del combinato disposto degli artt. 107, n. 1, TFUE, 108, nn. 1 e 3, TFUE, e 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 659/1999 (2), e in quanto il Tribunale non ha motivato le sue affermazioni o quantomeno non le ha motivate sufficientemente.

Il motivo comprende le seguenti parti:

1)

per decidere che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo, il Tribunale si è basato a torto sul fatto che l’art. 109 a della Mediawet è stato introdotto dopo l’entrata in vigore del Trattato;

2)

per decidere che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo, il Tribunale si è basato a torto sul criterio secondo cui detto aiuto corrisponde a «esigenze precise» (dell’emittente pubblica);

3)

per decidere che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo, il Tribunale si è basato a torto sul fatto che l’emittente pubblica ha così beneficiato di una sovracompensazione (complementare). L’entità di un’eventuale sovracompensazione non è decisiva per la questione se il trasferimento costituisca un aiuto nuovo. La valutazione del Tribunale in ogni caso è stata insufficientemente motivata;

4)

il Tribunale ha deciso a torto che, quanto alla questione se il trasferimento costituisca un aiuto nuovo, la provenienza del trasferimento è priva di importanza. Il Tribunale ignora così la distinzione tra aiuto nuovo e aiuto esistente. La valutazione del Tribunale in ogni caso è stata insufficientemente motivata;

5)

il Tribunale ha insufficientemente motivato il fatto che non sia ammissibile che le riserve trasferite provengano dal finanziamento annuale dell’emittente pubblica e quindi da un aiuto esistente;

6)

il Tribunale ha deciso senza sufficiente motivazione che i mezzi riservati provengono dai finanziamenti ad hoc e costituiscono quindi un aiuto nuovo;

7)

anche qualora le affermazioni controverse del Tribunale debbano essere considerate nel loro nesso reciproco, le stesse non possono portare alla conclusione che il trasferimento costituisce un aiuto nuovo.


(1)  Decisione della Commissione 22 giugno 2006, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi — Aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003) (GU 2008, L 49, pag. 1).

(2)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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