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Document 62010CN0574

    Causa C-574/10: Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    GU C 72 del 5.3.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 72/5


    Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-574/10)

    2011/C 72/08

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la convenuta, affidando servizi di architettura relativi alla ristrutturazione della Autalhalle tramite il comune di Niedernhausen senza espletare una procedura di aggiudicazione dell’appalto a livello europeo, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 9 e 20, in combinato disposto con gli att. 23-55, della direttiva 2004/18/CE (1);

    condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L’oggetto della presente controversia verte sui contratti di servizi a titolo oneroso relativi a servizi di architettura stipulati con uno studio di ingegneria dal comune di Niedernhausen in qualità di amministrazione aggiudicatrice. Sebbene i servizi di architettura in questione riguardino tutti un singolo progetto d’opera — ossia la ristrutturazione della Autalhalle — essi sono stati aggiudicati separatamente al medesimo studio di ingegneria come servizi di progettazione per le singole porzioni del fabbricato senza effettuare una gara di appalto a livello europeo. Di conseguenza, gli importi degli appalti sono stati del pari determinati separatamente per i singoli appalti.

    I presenti contratti di architettura costituiscono contratti di prestazione di servizi a titolo oneroso nell’accezione dell’art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 2004/18/CE. I servizi di architettura rappresentano servizi prioritari ai sensi dell’allegato II A, categoria 12, della direttiva.

    La Commissione è dell’avviso che i servizi di progettazione in questione costituiscano un progetto di acquisizione unitario, relativamente al quale non sarebbero ravvisabili motivi oggettivi per un frazionamento in singoli contratti separati. Si tratterebbe di prestazioni parziali della ristrutturazione di un unico fabbricato, concepita, deliberata ed effettuata come progetto complessivo. Esse sarebbero funzionali al suddetto obiettivo unitario e sarebbero legate da uno stretto rapporto, spaziale, economico e funzionale. L’importo dell’appalto, pertanto, avrebbe dovuto essere determinato sulla base dell’importo complessivo dei servizi di architettura acquistati nel contesto della ristrutturazione. In questo caso l’importo dell’appalto avrebbe superato la soglia indicata all’art. 7, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, e il contratto di architettura avrebbe dovuto essere oggetto di una gara a livello europeo.

    La stessa ristrutturazione edilizia della Autalhalle costituirebbe un appalto di lavori unitario nell’accezione della disciplina europea sugli appalti. Ciò sarebbe quanto meno fortemente indicativo del fatto che anche la relativa progettazione dovrebbe essere considerata come un progetto di acquisizione unitario. Se, come nel caso di specie, i servizi di architettura sono collegati ad un appalto di lavori unitario e il loro contenuto è determinato dall’oggetto dei lavori progettati, non vi è alcun motivo per scegliere una diversa modalità di calcolo. I servizi di architettura sono, infatti, in una certa misura, accessori rispetto ai lavori. La Commissione non ravvisa alcun motivo per cui un lavoro unitario dovrebbe richiedere un servizio di architettura non unitario.

    La Corte di giustizia considera la funzione unitaria economica e tecnica delle singole componenti dell’appalto come un indizio della sussistenza di una singola procedura di acquisizione. Sebbene il suddetto criterio di considerazione funzionale sia stato sviluppato per gli appalti di lavori, la Commissione ritiene tuttavia che ciò sia applicabile anche agli appalti di servizi. Il criterio dell’unitarietà tecnica ed economica dei servizi di progettazione per le singole porzioni del fabbricato è stato rispettato nel caso di specie, atteso che si tratta della ristrutturazione di un singolo fabbricato.

    Un frazionamento quasi arbitrario degli appalti sarebbe contrario all’effetto utile della direttiva. Essa, infatti, comporterebbe in molti casi una riduzione artificiosa della soglia e, in tal modo, una limitazione del campo di applicazione della stessa. La Corte di giustizia sottolinea in una costante giurisprudenza l’importanza delle direttive sull’aggiudicazione di appalti pubblici ai fini della libera circolazione dei servizi e di una concorrenza leale a livello dell’Unione. Una «parcellizzazione» arbitraria e irrazionale degli appalti di servizi unitari metterebbe a repentaglio questi obiettivi.

    Il frazionamento di un appalto in lotti di lavori dettato da esigenze di bilancio non potrebbero parimenti giustificare un frazionamento artificioso di un importo unitario dell’appalto. Sarebbe contrario alla finalità delle direttive europee in materia di appalti considerare un progetto di acquisizione unitario, che per soli motivi di bilancio è attuato in diverse fasi, come composto da diversi appalti autonomi solo per questo motivo, sottraendolo così al campo di applicazione della direttiva, tanto più che l’art. 9, n. 3, della medesima precluderebbe un siffatto frazionamento artificioso di un progetto di acquisizione.

    In conclusione, si deve rilevare che gli appalti in questione rappresentano un progetto di acquisto unitario, il cui valore superava, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, la soglia stabilita nella direttiva. L’appalto, pertanto, avrebbe dovuto essere oggetto di gara a livello europeo ed essere aggiudicato secondo le procedure stabilite nella direttiva. Poiché ciò non è avvenuto, la convenuta avrebbe pertanto violato la direttiva 2004/18/CE.


    (1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; GU L 134, pag. 114.


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