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Document 62010CN0490

    Causa C-490/10: Ricorso proposto il 12 ottobre 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 13 del 15.1.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 13/18


    Ricorso proposto il 12 ottobre 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-490/10)

    ()

    2011/C 13/30

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni del ricorrente

    annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 24 giugno 2010, n. 617, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (1);

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l’annullamento del regolamento (UE, Euratom) 24 giugno 2010, n. 617, con il quale il Consiglio ha istituito un quadro comune per la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia. Tale regolamento è stato adottato dal Consiglio utilizzando la duplice base giuridica degli artt. 337 TFUE e 187 EA. Ad avviso del Parlamento, la scelta della base giuridica operata dal Consiglio è erronea, in quanto le misure costituenti l’oggetto del regolamento impugnato rientrano nelle attribuzioni dell’Unione in materia di energia specificamente disciplinate dall’art. 194 TFUE. Tali misure avrebbero dunque dovuto essere adottate sulla base del citato art. 194, n. 2, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista da tale norma, e non sul fondamento dell’art. 337 TFUE, che non prevede alcuna forma di implicazione del Parlamento. Inoltre, il Parlamento ritiene che non fosse necessario, per adottare le misure in questione, fondarsi anche sull’art. 187 EA.


    (1)  GU L 180, pag. 7.


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