Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0318

    Causa C-318/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 luglio 2010 — SIAT SA/Stato belga

    GU C 246 del 11.9.2010, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 246/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 luglio 2010 — SIAT SA/Stato belga

    (Causa C-318/10)

    ()

    2010/C 246/44

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti

    Ricorrente: SIAT SA

    Convenuto: Stato belga

    Questione pregiudiziale

    Se l’art. 49 CE, nella sua versione applicabile al caso di specie, tenuto conto che i fatti all’origine della controversia si sono prodotti prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1o dicembre 2009, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i compensi di prestazioni o di servizi non vengono considerati spese professionali deducibili laddove sono pagati o attribuiti direttamente o indirettamente a un contribuente residente in un altro Stato membro o a un’impresa estera che, in virtù della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati, per i redditi in oggetto, a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello a cui tali redditi sono assoggettati nello Stato membro la cui normativa è in esame, a meno che il contribuente non dimostri con qualsiasi mezzo giuridico che tali compensi rispondono a operazioni effettive e veritiere che non oltrepassano i limiti normali, laddove una tale prova non è richiesta per la deduzione dei compensi di prestazioni o di servizi versati a un contribuente residente in tale Stato membro, neppure nelle ipotesi in cui il contribuente non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello di diritto comune di tale Stato.


    Top