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Document 62010CA0019

    Causa C-19/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana [Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 — Precursori di droghe — Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione — Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi — Sanzioni]

    GU C 246 del 11.9.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 246/15


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

    (Causa C-19/10) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 - Precursori di droghe - Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione - Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi - Sanzioni)

    2010/C 246/26

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Mortoni, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi all’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1) e all’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali necessarie per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti.

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 80 del 27.3.2010


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