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Document 62009TN0501
Case T-501/09: Action brought on 8 December 2009 — PhysioNova v OHIM — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
Causa T-501/09: Ricorso proposto l’ 8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
Causa T-501/09: Ricorso proposto l’ 8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
GU C 37 del 13.2.2010, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/46 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
(Causa T-501/09)
2010/C 37/67
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: PhysioNova GmbH (Erlangen, Germania) (rappresentante: avv. J. Klink)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1; |
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modificare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1, nel senso che è annullata la decisione della divisione di annullamento 27 ottobre 2008, causa 2237 C; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento incluse le spese del procedimento di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo comunitario «FLEX» n. 2 275 220 per prodotti e servizi delle classi 6, 10, 17 e 20
Titolare del marchio comunitario: Flex Equipos de Descanso, SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio tedesco n. 39 903 314«PhysioFlex» e il marchio tedesco n. 39 644 431«Rotoflex»
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).