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Document 62009TN0501

Causa T-501/09: Ricorso proposto l’ 8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

GU C 37 del 13.2.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/46


Ricorso proposto l’8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

(Causa T-501/09)

2010/C 37/67

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PhysioNova GmbH (Erlangen, Germania) (rappresentante: avv. J. Klink)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1;

modificare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1, nel senso che è annullata la decisione della divisione di annullamento 27 ottobre 2008, causa 2237 C;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento incluse le spese del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo comunitario «FLEX» n. 2 275 220 per prodotti e servizi delle classi 6, 10, 17 e 20

Titolare del marchio comunitario: Flex Equipos de Descanso, SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio tedesco n. 39 903 314«PhysioFlex» e il marchio tedesco n. 39 644 431«Rotoflex»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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