Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0524

    Causa C-524/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 12 novembre 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/29


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 12 novembre 2009 — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

    (Causa C-524/09)

    2010/C 37/36

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal administratif de Paris

    Parti

    Ricorrente: Ville de Lyon

    Convenuta: Caisse des dépôts et consignations

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la comunicazione o il rifiuto di comunicazione delle informazioni di cui al punto 12 dell’allegato XVI del regolamento (CE) 21 dicembre 2004, n. 2216 (1), spetti esclusivamente all’amministratore centrale, oppure anche all’amministratore del registro nazionale.

    2)

    Nel caso in cui sia competente l’amministratore del registro nazionale, se tali informazioni debbano essere considerate «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’art. 4 della direttiva 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (2), alle quali non possa opporsi la «riservatezza delle informazioni commerciali o industriali», o se la comunicazione di tali informazioni sia disciplinata da specifiche norme di riservatezza.

    3)

    Nel caso in cui si applichino specifiche norme di riservatezza, se dette informazioni non possano essere comunicate prima della scadenza di un termine di cinque anni, o se tale termine riguardi solo il periodo quinquennale di assegnazione delle quote ai sensi della direttiva 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (3).

    4)

    Nel caso in cui si applichi il suddetto termine quinquennale, se l’art. 10 del regolamento 21 dicembre 2004, n. 2216, consenta di derogarvi e se il rifiuto di derogarvi possa essere opposto, sul fondamento di tale articolo, a una collettività territoriale che voglia ricevere le informazioni in questione per negoziare una convenzione di delega del servizio pubblico di riscaldamento urbano.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

    (3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


    Top