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Document 62009CN0490

    Causa C-490/09: Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/21


    Ricorso proposto il 30 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

    (Causa C-490/09)

    2010/C 37/24

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e E. Traversa, agenti)

    Convenuto: Granducato del Lussemburgo

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che, avendo mantenuto in vigore, nella loro attuale formulazione l’art. 24 del codice delle assicurazioni sociali che esclude il rimborso delle spese delle analisi di biologia medica effettuate in un altro Stato membro, prevedendo esclusivamente la presa a carico di tali analisi attraverso un terzo erogatore, e l’art. 12 dello Statuto dell’Unione delle casse malattia che subordina il rimborso delle analisi di biologia medica effettuate in un altro Stato membro al rispetto integrale dei requisiti di erogazione previsti dalle convenzioni nazionali lussemburghesi, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell’art. [49] del Trattato CE;

    condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il suo ricorso la Commissione europea fa valere che, avendo mantenuto in vigore disposizioni di legge che escludono il rimborso delle spese delle analisi e degli esami di laboratorio di biologia medica effettuati in altri Stati membri o che lo subordinano al rispetto integrale dei requisiti di erogazione previsti dalla normativa lussemburghese, il convenuto ha violato il principio della libera prestazione dei servizi, enunciato all’art. 49 CE.

    La ricorrente rileva, in via esemplificativa, che le autorità nazionali prendono in carico le spese di analisi e di esame esclusivamente quando essi sono effettuati in un laboratorio di analisi separato, nel rispetto integrale dei requisiti previsti dalla normativa lussemburghese. Orbene, in taluni Stati membri, analisi di questo genere non sono effettuate in un laboratorio, ma dagli stessi medici.

    Secondo la Commissione, le restrizioni in esame non possono essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e non costituiscono neppure una misura indispensabile e proporzionata per conseguire l’obiettivo perseguito di tutela della sanità pubblica.


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