Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0106

    Causa C-106/09 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008 , cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

    GU C 141 del 20.6.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 141/22


    Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-106/09 P)

    2009/C 141/41

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, notificata alla Commissione il 5 gennaio 2009, nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione;

    respingere i ricorsi di annullamento proposti dal Governo di Gibilterra e dal Regno Unito e

    condannare il Governo di Gibilterra e il Regno Unito alle spese;

    in subordine,

    rinviare le cause dinanzi al Tribunale di primo grado per un riesame e

    riservare le spese relative a entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione conferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

    Il Tribunale di primo grado ha errato:

    nel valutare il rapporto esistente tra l’art. 87, n. 1, CE, e la competenza degli Stati membri in materia fiscale;

    nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata alla valutazione di aiuti di Stato presunti;

    nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata all’esercizio dei poteri di controllo in ordine all’individuazione di un sistema fiscale comune o “normale”;

    nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, ritenendo che il sistema fiscale comune o “normale” possa risultare dall’applicazione di tecniche differenti a contribuenti diversi;

    nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, considerando che la Commissione aveva omesso di individuare il regime fiscale comune o “normale” e di effettuare la valutazione richiesta per dimostrare la natura selettiva delle misure in oggetto;

    nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, non esaminando i tre elementi di selettività individuati nella decisione contestata.


    Top