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Document 62009CA0070

    Causa C-70/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Affitto di una zona venatoria — Tassa regionale — Nozione di attività economica — Principio della parità di trattamento)

    GU C 246 del 11.9.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 246/5


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg

    (Causa C-70/09) (1)

    (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Affitto di una zona venatoria - Tassa regionale - Nozione di attività economica - Principio della parità di trattamento)

    2010/C 246/08

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrenti: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

    Convenuta: Landesregierung Vorarlberg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 43 CE — Nozione di attività economica — Caccia venatoria e senza fini di lucro — Vendita di selvaggina per coprire una parte dei costi legati alla caccia — Assenza di utili

    Dispositivo

    Con riferimento alla riscossione di una tassa per una prestazione di servizi, quale la messa a disposizione di un diritto di caccia, le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, non ostano a che un cittadino di una parte contraente sia assoggettato, sul territorio dell’altra parte contraente, in veste di destinatario di servizi, a un trattamento diverso rispetto a quello riservato alle persone che hanno la loro residenza principale su detto territorio, ai cittadini dell’Unione nonché alle persone ad essi equiparati in forza del diritto dell’Unione.


    (1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


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