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Document 62008CA0299

    Causa C-299/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Normativa nazionale che prevede una procedura unica per l’aggiudicazione dell’appalto di definizione delle necessità e del successivo appalto di esecuzione — Compatibilità con tale direttiva)

    GU C 24 del 30.1.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

    (Causa C-299/08) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Normativa nazionale che prevede una procedura unica per l’aggiudicazione dell’appalto di definizione delle necessità e del successivo appalto di esecuzione - Compatibilità con tale direttiva)

    2010/C 24/13

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, G. Rozet e M. Konstantinidis, agenti)

    Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J.-C. Gracia e J.-S. Pilczer, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 28 e 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in casi non previsti dalla direttiva 2004/18 –Distinzione tra gli appalti di «definizione», soggetti alle regole della direttiva, e gli appalti di «esecuzione» sottratti a tali regole — Violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 73 e 74-IV del codice degli appalti pubblici, emanato con decreto 1o agosto 2006, n. 2006-975, nei limiti in cui tali disposizioni prevedono una procedura di appalti di definizione che consente all’amministrazione aggiudicatrice di attribuire un appalto di esecuzione (di servizi, forniture o lavori) ad uno degli aggiudicatari degli appalti di definizione iniziali mediante gara limitata a tali aggiudicatari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica francese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 272 del 25.10.2008.


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