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Document 62007CA0208

    Causa C-208/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht — Germania) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-krankenkasse [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Titolo III, capitolo 1 — Artt. 18 CE, 39 CE e 49 CE — Prestazioni in natura destinate a coprire il rischio di mancanza di autonomia — Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Regime di previdenza sociale dello Stato membro di residenza che non comporta prestazioni in natura relative al rischio di mancanza di autonomia]

    GU C 220 del 12.9.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 220/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht — Germania) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-krankenkasse

    (Causa C-208/07) (1)

    (Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Titolo III, capitolo 1 - Artt. 18 CE, 39 CE e 49 CE - Prestazioni in natura destinate a coprire il rischio di mancanza di autonomia - Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Regime di previdenza sociale dello Stato membro di residenza che non comporta prestazioni in natura relative al rischio di mancanza di autonomia)

    2009/C 220/02

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bayerisches Landessozialgericht

    Parti

    Ricorrente: Petra von Chamier-Glisczinski

    Convenuta: Deutsche Angestellten-krankenkasse

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerisches Landessozialgericht — Interpretazione dell’art. 19, n. 1, lett. a), e n. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), alla luce degli artt. 18, 39 e 49 CE, in combinato disposto con l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale in forza della quale il familiare di un lavoratore subordinato, residente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che, in quest’ultimo Stato membro, benefici di prestazioni di cura combinate (prestazioni in denaro e prestazioni in natura), ha diritto unicamente all’assegno di assistenza («Pflegegeld»), calcolato in base alla normativa dello Stato competente, nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza non preveda prestazioni in natura per le prestazioni di cura che riceve in tale Stato membro — Esportazione delle prestazioni in natura in un altro Stato membro il cui regime previdenziale riconosce soltanto prestazioni in denaro

    Dispositivo

    1)

    Qualora il sistema di previdenza sociale dello Stato membro in cui risiede una persona non autosufficiente, assicurata in quanto familiare di un lavoratore subordinato o autonomo ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, a differenza del sistema di previdenza sociale dello Stato competente, non preveda l’erogazione di prestazioni in natura in situazioni di mancanza di autonomia analoghe a quella della persona summenzionata, gli artt. 19 o 22, n. 1, lett. b), di detto regolamento non esigono, di per sé, l’erogazione di tali prestazioni al di fuori dello Stato competente da parte o per conto dell’istituzione competente.

    2)

    Qualora il sistema di previdenza sociale dello Stato membro in cui risiede una persona non autosufficiente, assicurata in quanto familiare di un lavoratore subordinato o autonomo ai sensi del regolamento n. 1408/71, a differenza di quello dello Stato competente, non preveda l’erogazione di prestazioni in natura in determinate situazioni di mancanza di autonomia, l’art. 18 CE non osta, in circostanze simili a quelle di cui alla causa principale, ad una normativa come quella prevista dall’art. 34 del libro XI del codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch), sul fondamento della quale un’istituzione competente rifiuta, in simili circostanze, di prendere a carico, indipendentemente dai meccanismi introdotti dagli artt. 19 o, eventualmente, 22, n. 1, lett. b), di tale regolamento e per una durata indeterminata, spese connesse ad un soggiorno in un istituto situato nello Stato membro di residenza, per un importo uguale alle prestazioni cui tale persona avrebbe diritto se la stessa assistenza le fosse fornita in un istituto convenzionato situato nello Stato competente.


    (1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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