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Document 52021AP0309

    P9_TA(2021)0309 Legge europea sul clima ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)) P9_TC1-COD(2020)0036 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

    GU C 81 del 18.2.2022, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 81/115


    P9_TA(2021)0309

    Legge europea sul clima ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2022/C 81/17)

    Il Parlamento europeo,

    viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0080) e la proposta modificata (COM(2020)0563),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0077/2020),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dalla Prima camera dei Paesi Bassi e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

    visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2020 (1) e del 29 ottobre 2020 (2),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 2 luglio 2020 (3),

    visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

    vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0162/2020),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (4);

    2.

    prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 143.

    (2)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 69.

    (3)  GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 58.

    (4)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 ottobre 2020 (Testi approvati, P9_TA(2020)0253).


    P9_TC1-COD(2020)0036

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1119.)


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Dichiarazioni della Commissione

    Pozzo di assorbimento LULUCF e obiettivo per il 2030

    Il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) dell'UE emette gas a effetto serra e al contempo assorbe CO2 nel suolo e nella biomassa. Il ripristino e l'aumento del pozzo di assorbimento terrestre (la capacità del nostro ambiente naturale, ad esempio gli alberi, di assorbire CO2) sono fondamentali per i nostri obiettivi climatici.

    La crescita del pozzo di assorbimento è necessaria per conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050. Invertire l'attuale tendenza richiede un intervento incisivo a breve termine. Nella sua comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» la Commissione ritiene che sia necessario e possibile invertire la tendenza attuale e aumentare il pozzo di assorbimento del carbonio riportandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO2eq. entro il 2030.

    In linea questi obiettivi, la Commissione presenterà proposte di revisione del regolamento LULUCF.

    Accesso alla giustizia

    L'UE e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (la «convenzione di Aarhus»).

    Nell'adempiere i loro obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il coinvolgimento del pubblico nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima e nelle consultazioni sulle strategie a lungo termine, gli Stati membri dovrebbero garantire che al pubblico interessato sia concesso l'accesso alla giustizia in caso di violazione di tali obblighi. Ciò deve avvenire in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale e nel pieno rispetto degli obblighi assunti dagli Stati membri in quanto parti della convenzione di Aarhus (1).


    (1)  Cfr. anche la comunicazione «Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri» (COM(2020)0643).


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