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Document 52020IE0997

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Misure efficaci e coordinate dell’UE per la lotta contro la frode fiscale, l’elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali» (parere d’iniziativa)

EESC 2020/00997

GU C 429 del 11.12.2020, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 429/6


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Misure efficaci e coordinate dell’UE per la lotta contro la frode fiscale, l’elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali»

(parere d’iniziativa)

(2020/C 429/02)

Relatore:

Javier DOZ ORRIT

Decisione dell’Assemblea plenaria

20.2.2020

Base giuridica

Art. 32, par. 2, del Regolamento interno

 

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

20.7.2020

Adozione in sessione plenaria

18.9.2020

Sessione plenaria n.

554

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

216/2/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Nonostante gli sforzi profusi dall’UE e da molti governi, l’entrata in vigore di importanti direttive europee (direttiva antiriciclaggio — AMLD, direttiva anti-elusione — ATAD) (1) e il programma in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) dell’OCSE, il volume della frode e dell’evasione fiscali e del riciclaggio di denaro, nonché dell’elusione fiscale, continua a essere molto consistente in rapporto alle finanze pubbliche degli Stati europei.

1.2

Il CESE propone di promuovere un patto europeo per una lotta efficace contro la frode e l’evasione fiscali, l’elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. Il CESE invita la Commissione europea a promuovere un’iniziativa politica che coinvolga i governi nazionali e le altre istituzioni europee nel conseguimento di tale obiettivo, raccogliendo i consensi necessari a tal fine e aprendo alla partecipazione della società civile. La collaborazione tra gli Stati membri dovrebbe essere il pilastro principale di tale patto.

1.3

Il CESE invita le istituzioni europee e gli Stati membri a munirsi degli strumenti finanziari e umani necessari per un’applicazione efficace della legislazione europea vigente e a raggiungere un accordo sull’impegno di adottare tutte le nuove misure legislative e amministrative necessarie per lottare efficacemente contro i reati e le pratiche fiscali scorrette, il riciclaggio di denaro e le attività dei paradisi fiscali. A tal fine, è necessario svolgere una valutazione costante dei risultati dell’applicazione di ciascuna misura.

1.4

Il CESE reputa imprescindibile l’impegno degli Stati membri per porre fine alle modalità inique e pregiudizievoli di concorrenza fiscale. Allo stesso modo, si ribadisce quanto espresso nel parere del CESE Fiscalità — Voto a maggioranza qualificata (2) in merito alla necessità di promuovere il dibattito sul passaggio graduale dall’unanimità al voto a maggioranza qualificata nelle questioni fiscali.

1.5

La partecipazione attiva della società civile è fondamentale per la creazione di una coscienza fiscale tra i cittadini contro i reati e le pratiche scorrette e a favore di una fiscalità giusta. La collaborazione della società civile favorirà il conseguimento del patto e la sua applicazione. La partecipazione degli imprenditori e delle relative organizzazioni è di grande importanza per il successo del patto. È necessario garantire che le misure legislative adottate non provochino ripercussioni negative sulle imprese che adempiono i loro obblighi fiscali imponendo loro oneri amministrativi eccessivi. Un’azione efficace e tempestiva nei confronti dei reati e delle pratiche fiscali scorrette permetterà di ottenere ulteriori risorse finanziarie pubbliche necessarie per contribuire a finanziare i piani di ripresa dalla pandemia, il passaggio a un’economia verde e digitale e la creazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

1.6

La digitalizzazione dell’economia pone nuove sfide per le autorità fiscali dal momento che può dare vita a nuovi metodi di pianificazione fiscale aggressiva o a reati fiscali e pratiche scorrette. Tuttavia, la digitalizzazione dell’economia, tramite una cooperazione amministrativa più efficiente e lo scambio di dati, crea anche nuove opportunità per le autorità fiscali di contrastare tali pratiche.

1.7

Il miglioramento dei risultati della lotta contro tali reati e pratiche scorrette richiede una cooperazione politica, amministrativa, di polizia e giudiziaria rafforzata sia tra gli Stati membri sia tra di essi e l’UE, il potenziamento delle basi giuridiche di tale cooperazione e la messa a disposizione di risorse economiche e umane sufficienti alle FIU (Financial Intelligence Unit — Unità d’informazione finanziaria), alle autorità fiscali, alle strutture europee di vigilanza e agli altri operatori coinvolti in questa lotta.

1.8

Al fine di migliorare l’efficacia delle azioni è necessario partire da una visione comune di tali reati e pratiche scorrette, dalle loro interrelazioni e dal loro rapporto con la criminalità economica e finanziaria e con la corruzione politica, senza tralasciare il ruolo imprescindibile dei paradisi fiscali nel favorirli e occultarli. L’eliminazione radicale delle attività criminali dai paradisi fiscali dovrebbe essere un obiettivo prioritario dell’UE.

1.9

Se tale politica è necessaria in qualsiasi circostanza, il CESE ritiene imprescindibile che nella situazione provocata dalla pandemia di Covid-19 essa diventi una priorità politica ed etica dell’Unione, dei governi nazionali e della società civile europea. In un momento in cui sono necessarie ingenti risorse finanziarie pubbliche per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali della pandemia non si può tollerare che una notevole quantità delle stesse sia dirottata illegalmente per il profitto personale di pochi, arrecando danni diretti alla grande maggioranza dei lavoratori, degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei dipendenti e dei pensionati che assolve i suoi obblighi fiscali.

1.10

Il CESE è favorevole al nuovo piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (3) presentato dalla Commissione il 7 maggio 2020 e ritiene che sia necessario attuarlo con urgenza. Il Comitato sostiene le misure proposte per assicurare l’effettiva attuazione dell’attuale quadro giuridico sull’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo, l’introduzione di un corpus unico di norme dell’UE, la creazione di un organo europeo di vigilanza e gli altri pilastri del piano. L’UE e gli Stati membri devono tenere posizioni comuni in sedi internazionali quali la Task Force «Azione finanziaria» (GAFI) dell’OCSE, il G20 e l’ONU. Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui le misure adottate dovranno tener conto della legislazione europea sulla protezione dei dati e della giurisprudenza in materia della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché fare in modo di comportare, per quanto possibile, il minor onere supplementare sul piano amministrativo e finanziario per gli Stati membri e i soggetti obbligati.

1.11

Il CESE chiede alla Commissione di valutare la lista attuale delle giurisdizioni non cooperative e di studiare la possibilità di stabilire ulteriori criteri per garantire che tutti i paradisi fiscali figurino in detta lista. Chiede altresì di stabilire misure adeguate volte a impedire che imprese e soggetti privati realizzino operazioni non giustificate con i loro istituti finanziari.

1.12

Il CESE accoglie con favore l’introduzione di indicatori fiscali nel semestre europeo, invita gli Stati membri ad attuare quanto contenuto a questo riguardo nelle raccomandazioni specifiche per paese e propone alla Commissione di includere nel semestre una procedura di valutazione dell’efficienza, dell’equità, dell’adeguatezza e del buon funzionamento dei sistemi fiscali.

1.13

Il CESE chiede che le direttive europee contemplino le opere d’arte e altri beni patrimoniali di alto valore, in particolare quelli depositati in porti franchi e depositi doganali, e che si proceda all’eliminazione graduale dei regimi, previsti in determinati Stati membri, di concessione della cittadinanza e del permesso di soggiorno in cambio dell’effettuazione di investimenti, nonché a porre fine all’opacità dei titoli al portatore.

1.14

Il CESE reputa che le disposizioni della quinta direttiva antiriciclaggio (AMLD) in merito al registro centrale e pubblico dei titolari effettivi di società e trust debba essere applicato all’evasione fiscale. D’altro canto, chiede di predisporre procedure adeguate per permettere alle PMI di soddisfare più facilmente gli obblighi relativi ai registri.

1.15

Il CESE è favorevole a una soluzione globale relativa all’imposizione fiscale delle imprese con una presenza digitale significativa nel quadro dei lavori dell’OCSE, ma, qualora non si raggiunga un accordo entro la fine del 2020, l’UE dovrebbe riprendere la propria iniziativa di imposizione sulle grandi imprese digitalizzate.

1.16

Reputa opportuno riformare la direttiva in materia di lotta contro l’elusione fiscale al fine di includere norme relative al trattamento fiscale in relazione alle giurisdizioni a bassa imposizione fiscale e al rimpatrio di dividendi o plusvalenze che non sono stati tassati all’estero.

1.17

È necessario sostenere le FIU nazionali a livello sia finanziario sia tecnico e promuovere una stretta collaborazione tra di loro e le autorità fiscali, nonché tra le autorità di contrasto nazionali e l’Europol, nel perseguimento dei reati fiscali e finanziari.

1.18

Il CESE invita la Commissione a realizzare uno studio sul ruolo delle «società di comodo» in relazione alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali e al riciclaggio di denaro e, alla luce delle relative conclusioni, a modificare la direttiva sulla lotta contro l’elusione fiscale, la direttiva relativa all’adeguatezza patrimoniale e la direttiva antiriciclaggio di denaro, al fine di impedire che si commettano reati e si favoriscano pratiche scorrette mediante tali società.

1.19

Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a studiare il concetto di imposizione minima effettiva degli utili delle imprese e della sua possibile applicazione.

1.20

Il CESE propone l’inclusione, negli accordi commerciali o economici dell’UE e conformemente ai principi e alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di un capitolo con clausole volte a contrastare i reati fiscali, il riciclaggio di denaro e la pianificazione fiscale aggressiva e clausole di collaborazione tra le amministrazioni fiscali.

2.   Contesto generale

2.1

In termini macroeconomici, la portata della frode, dell’evasione e dell’elusione fiscali e del riciclaggio di denaro in Europa e nel mondo è molto consistente e la dimensione transnazionale di questi fenomeni è evidente. Un ruolo chiave nel rendere possibili tali reati è svolto dai paradisi fiscali, che ricevono e canalizzano capitali provenienti da grandi imprese e fortune personali che hanno evaso o eluso il pagamento delle imposte oltre a quelli che provengono dalla sfera della corruzione politica ed economica e dalle organizzazioni dell’economia criminale.

2.2

Non esiste una definizione di paradiso fiscale accettata universalmente, sebbene in tutti i paradisi fiscali la tassazione sia nulla o molto ridotta e l’opacità sui clienti e i flussi sia la norma. Essi sono identificati tramite l’inserimento in liste, che ne definiscono il carattere non cooperativo sulla base del loro rifiuto di fornire informazioni alle autorità fiscali e di collaborare con la giustizia. Sono liste riconosciute quella dell’OCSE (4) e le due dell’UE: una relativa al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l’altra all’evasione e all’elusione fiscali (5). La monografia dell’F&D («Finance and Development», rivista dell’FMI) stima che la ricchezza privata nei centri finanziari offshore sia compresa tra 7 000 e 8 700 miliardi di dollari USA (6) (equivalente a una percentuale compresa tra l’8 % e il 10 % del PIL mondiale).

2.3

L’FMI stima che l’evasione fiscale costi ai governi circa 3 000 miliardi di dollari USA all’anno (7). Il Parlamento europeo calcola che nell’UE la cifra raggiunga circa gli 825 miliardi di EUR (8) e che il mancato gettito dell’IVA, per gran parte dovuto alla frode, raggiunga i 147 miliardi di EUR annui, di cui 50 miliardi di EUR imputabili alle «frodi carosello» transfrontaliere (9).

2.4

L’elusione fiscale sebbene non sempre implichi una violazione della lettera della legge, non ne rispetta lo spirito. I paradisi fiscali ricevono circa 600 miliardi di dollari USA all’anno provenienti dall’elusione fiscale dell’imposta sulle società (10). Si suppone che il mancato gettito dell’UE oscilli tra i 160 e i 190 miliardi di EUR annui (11). L’elusione fiscale praticata in sei Stati membri comporta una perdita di 42,8 miliardi di EUR di gettito fiscale negli altri ventidue (12). L’F&D (FMI) afferma che il 40 % degli investimenti esteri diretti (IED) mondiali, circa 15 000 miliardi di dollari USA, si dirige verso società di comodo (che non realizzano cioè alcuna attività economica), spesso sotto forma di società di partecipazione che raggruppano le filiali operative. La maggior parte ha sede in cinque paesi europei (13).

2.5

Secondo l’ONU, il riciclaggio di denaro rappresenta tra il 2 % e il 5 % del PIL mondiale (14). Casi recenti, quali quello di Danske Bank (con una stima iniziale di circa 200 miliardi di EUR) (15) o di Swedbank (37 miliardi di EUR) (16) rendono manifeste le carenze della lotta contro il riciclaggio di denaro nonostante le direttive adottate e il lavoro delle autorità di controllo.

2.6

Oltre al settore finanziario vi sono altri canali per il riciclaggio di denaro: mercati d’arte, di diamanti e di metalli preziosi, porti franchi, depositi doganali e zone economiche speciali, tra gli altri. I rapidi cambiamenti tecnologici forniscono nuove vie tramite gli attivi virtuali e la blockchain. Lo stesso vale anche per i processi di evasione ed elusione: riciclaggio di dividendi e «coupon washing» tramite operazioni del tipo cum-ex (55,2 miliardi di EUR), pianificazione fiscale aggressiva, convenzioni segrete tra Stati e imprese multinazionali che riducono in maniera considerevole gli obblighi fiscali di queste ultime o regimi di concessione di cittadinanza o di permesso di soggiorno a stranieri in cambio dell’effettuazione di investimenti. Il commercio elettronico, l’economia delle piattaforme e l’economia digitale in generale presentano nuovi rischi di reati fiscali e di elusione come pure nuove opportunità di tracciamento e controllo.

2.7

La Commissione Junker ha svolto un’attività molto intensa nei confronti dei reati fiscali e dell’elusione, con 26 iniziative legislative e 57 di altra natura. Le direttive principali volte a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono due, ossia la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio (rispettivamente del 2015 e del 2018). Il recepimento di quest’ultima è stato completato a gennaio 2020 e reca miglioramenti sotto il profilo dell’identificazione dei titolari, degli scambi di informazioni e della collaborazione tra le FIU, nonché dell’ampliamento dell’ambito dei soggetti obbligati interessati, introducendo inoltre il controllo delle valute virtuali. I risultati pratici non sono soddisfacenti: continuano a sussistere numerose carenze e lacune nonostante la Commissione sia molto attiva entro i limiti delle sue ridotte competenze (valutazione del 2019) (17). La Corte dei conti europea ha di recente avviato una verifica per valutare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore bancario (18) e la Commissione ha convocato tre Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia per inottemperanze nell’applicazione della quarta direttiva antiriciclaggio (19).

2.8

Il 7 maggio 2020, la Commissione europea ha presentato un nuovo piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (20) e un regolamento delegato (21) che contiene l’elenco dei paesi e delle giurisdizioni che non collaborano a tal fine. Partendo dalla constatazione delle divergenze nell’attuazione del quadro legislativo vigente e delle «gravi carenze riscontrate nell’applicazione delle norme», e manifestando la volontà di praticare nell’UE «la tolleranza zero contro il denaro illecito», il piano d’azione si articola in sei pilastri:

assicurare l’effettiva applicazione del quadro esistente dell’UE, cominciando con il garantire la piena attuazione delle direttive antiriciclaggio;

creare un corpus normativo unico, mediante una direttiva modificata e un regolamento;

stabilire procedure e istituire un organismo di vigilanza a livello dell’UE attraverso una proposta legislativa;

istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno per le FIU e assicurare un’interconnessione dei registri centrali nazionali dei conti bancari;

attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni;

rafforzare la dimensione internazionale del quadro dell’UE.

Nel primo trimestre del 2021 saranno presentate quattro proposte legislative intese a sviluppare i suddetti pilastri.

2.9

Il secondo grande ambito di attività della Commissione è stato quello dell’elusione fiscale, collegato alle iniziative sull’imposizione fiscale del digitale e sulla base imponibile per l’imposta sulle società. La sua strategia ha cercato di conseguire un’«imposizione fiscale effettiva» tale che le multinazionali paghino quanto devono nel luogo in cui creano il valore, in linea con il piano d’azione BEPS dell’OCSE, in particolare limitando l’erosione della base imponibile dell’imposta sulle società tramite deduzioni di interessi, royalties e altri benefici finanziari. La principale norma in merito è stata la direttiva anti-elusione fiscale (del 2016), modificata nel 2017 al fine di includere i disallineamenti da ibridi (ATAD 2) (22). Non è ancora possibile eseguire una valutazione dei risultati. Si è altresì legiferato al fine di facilitare la risoluzione di controversie derivanti dalla doppia imposizione (23). Nel 2018 è stato emanato un nuovo regolamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione (24).

2.10

Nelle sue iniziative sulla tassazione del digitale e sulla base imponibile per l’imposta sulle società la Commissione ha tenuto conto dell’elusione fiscale. Nel 2018 ha proposto due direttive relative all’imposta sulle società con una presenza digitale significativa e all’imposta sulle entrate delle grandi imprese digitali. Nel 2016 ne ha proposte altre due relative alla base imponibile per l’imposta sulle società, la prima per creare una base imponibile comune (CCTB) e l’altra per creare una base imponibile comune consolidata (CCCTB). Quest’ultima è di grande importanza per la lotta contro l’elusione fiscale. Le discussioni simultanee nell’ambito dell’OCSE e l’opposizione di alcuni Stati membri hanno ritardato l’approvazione di tali direttive. Di fronte a questa situazione, la Commissione ha presentato una comunicazione (nel 2019) che intende avviare un dibattito sull’idea di adottare le decisioni in materia fiscale a maggioranza qualificata.

2.11

La collaborazione tra le autorità fiscali e altre istituzioni degli Stati membri tramite lo scambio automatico di informazioni fiscali (AEOI (25)) e la trasparenza sono fondamentali. Sono state approvate fino a sei direttive di cooperazione amministrativa. Dalla prima, la direttiva 2011/16/UE (26), all’ultima, la direttiva (UE) 2018/822 (27), sono stati ampliati gli obblighi di comunicare i titolari effettivi di conti, attivi finanziari e operazioni, nonché di tutti i prodotti, compresi assicurazioni e dividendi. Sono stati fatti progressi quanto alle esigenze di scambio automatico di informazioni sugli accordi fiscali (ruling fiscali) e di informazioni finanziarie relative alle grandi imprese paese per paese (le comunicazioni per paese o CBCR (28)). L’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di perseguimento penale dei reati è stato regolamentato nella direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

2.12

La Commissione Juncker ha affrontato la questione delle convenzioni segrete di alcuni Stati membri con imprese multinazionali, grazie alle quali queste ultime a malapena pagano imposte in tali paesi. È riuscita inoltre a introdurre indicatori fiscali nel semestre europeo. Le ultime raccomandazioni specifiche per paese indicano che l’applicazione della legislazione in alcuni di essi non è soddisfacente per quanto riguarda la pianificazione fiscale aggressiva o l’identificazione di titolari effettivi. Vi è un ampio margine di miglioramento nella cooperazione tra gli Stati membri. Malgrado alcuni progressi, non vi è una riduzione generalizzata dei livelli di frode, riciclaggio ed elusione, che, al contrario, aumentano in certi casi, di cui sono un esempio i flussi di capitali verso società di comodo.

2.13

Negli ultimi cinque anni il CESE ha approvato venticinque pareri su tali questioni. In generale, il CESE si è mostrato favorevole alle misure proposte dalla Commissione. In alcuni casi si è spinto oltre nelle sue richieste, in linea con la posizione del PE.

3.   Osservazioni generali e raccomandazioni

3.1

La crisi della pandemia di coronavirus, la più grave dalla fine della Seconda guerra mondiale, deve essere posta al centro di qualsiasi riflessione e di ogni proposta economica e sociale. In relazione al presente parere, risulta evidente che una riduzione drastica del volume in termini economici dei reati fiscali e dell’elusione fiscale fornirebbe agli Stati, e all’Unione stessa, una parte delle risorse finanziarie necessarie per far fronte all’impatto sanitario, economico e sociale della pandemia. Il CESE ritiene che oggi più che mai il coinvolgimento delle istituzioni europee, dei governi nazionali e della società civile nell’adozione di tutte le misure necessarie per portare a termine un’azione permanente ed efficace contro i reati fiscali e l’elusione fiscale sia un imperativo politico e morale ineludibile, nonché una questione urgente.

3.2

Il presente parere mira, a partire da una visione d’insieme e dalle opinioni espresse in precedenti pareri del CESE, a formulare proposte che siano più efficaci nella lotta contro tali reati. È necessario tenere conto dei rapporti che esistono tra i differenti reati fiscali, e tra di essi e l’elusione fiscale, mediante i canali comuni che confluiscono nei paradisi fiscali.

3.3

Il CESE riconosce la volontà della Commissione e del Parlamento di promuovere iniziative per la lotta contro i reati fiscali, l’evasione fiscale e la concorrenza fiscale sleale, e si rammarica che alcune delle iniziative principali, come quelle in materia di imposta sulle società, frode dell’IVA e pianificazione fiscale aggressiva, siano bloccate o possano essere depotenziate da alcuni Stati membri nonché a causa della mancanza di collaborazione tra di loro.

3.4

Il CESE propone di promuovere un patto europeo per una lotta efficace contro la frode e l’evasione fiscali, l’elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. Il CESE chiede alla Commissione europea di promuovere un’iniziativa politica che coinvolga i governi nazionali e le altre istituzioni europee nel conseguimento di tale patto, uno dei cui pilastri deve essere la collaborazione tra gli Stati membri.

3.5

L’applicazione efficace del patto dovrebbe fornire all’UE e ai suoi Stati membri ulteriori risorse rispetto a quelle fornite dalla crescita per finanziare i piani di ripresa dalla crisi della pandemia, il passaggio a economie verdi e digitali e la creazione di un robusto pilastro europeo dei diritti sociali. Sulla base del rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri, il Comitato esorta i responsabili politici dell’UE e i governi nazionali affinché raggiungano, con la responsabilità e la generosità richieste nel tragico momento che stiamo vivendo, un consenso sul contenuto del patto proposto dal CESE. Secondo il CESE, il raggiungimento di un consenso per arrivare a un patto europeo per la lotta contro i reati fiscali, l’elusione fiscale e il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo dovrebbe basarsi:

a)

sull’impegno degli Stati membri e delle istituzioni europee all’adozione di tutte le misure legislative e amministrative che siano ulteriormente necessarie per una lotta efficace contro tali reati e pratiche scorrette;

b)

sul rafforzamento della volontà politica di cooperazione tra gli Stati membri e di essi con le istituzioni dell’UE, che porti alla creazione di procedure efficaci di cooperazione amministrativa, di polizia e giudiziaria per il conseguimento degli obiettivi del patto;

c)

sull’impegno degli Stati membri a porre fine alla concorrenza fiscale sleale e sbloccare le direttive collegate agli obiettivi del patto; e

d)

sul coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nel patto.

3.6

La partecipazione delle organizzazioni della società civile a tale accordo e alla creazione di una coscienza sociale avanzata in materia di fiscalità è essenziale. I cittadini europei sono molto interessati ad avere a disposizione risorse sufficienti per servizi pubblici di qualità, che al giorno d’oggi sono soprattutto quelli della sanità e della ricerca, e per sistemi di protezione sociale sufficienti. La maggioranza degli imprenditori che assolve i suoi obblighi fiscali vuole veder cessare l’evasione e l’elusione fiscali che vengono praticate da talune imprese e che implicano una concorrenza sleale per loro stessi.

3.7

Il CESE è d’accordo con il Parlamento nel ritenere che «una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l’evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nella definizione di una società equa e di una economia forte, difendendo nel contempo il contratto sociale e lo Stato di diritto» (30). Pertanto, osserva con preoccupazione l’ampiezza del divario fiscale che tali reati e pratiche scorrette creano nel gettito fiscale, nonché l’evoluzione recente della fiscalità, che ha trasferito l’incidenza dell’imposizione fiscale sui redditi del lavoro, e dal settore finanziario verso l’economia reale, in cui le PMI sono soggette a maggiore pressione fiscale rispetto alle multinazionali.

3.8

L’introduzione di indicatori fiscali nelle relazioni per paese del semestre europeo ha rappresentato un passo in avanti. Tuttavia, la valutazione dei loro risultati mostra che il funzionamento delle FIU, lo scambio automatico di informazioni e la cooperazione tra le autorità fiscali non sono soddisfacenti in certi Stati membri dell’UE, sia per l’aspetto del riciclaggio di denaro che per quello dell’evasione e dell’elusione fiscali. Il CESE propone alla Commissione di conferire agli indicatori fiscali nel semestre europeo lo stesso status attribuito agli altri indicatori e di stabilire una procedura di valutazione dell’efficienza, dell’equità, dell’adeguatezza e del buon funzionamento dei sistemi fiscali.

3.9

Il CESE sostiene il nuovo piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e ritiene che debba essere attuato con urgenza. Il CESE sostiene la creazione di un organo europeo di vigilanza che rinforzi al massimo la cooperazione tra le autorità fiscali e le UIF degli Stati membri, abbia con competenze dirette di controllo e di indagine riguardanti gli enti soggetti a obblighi di tutti i settori e sia munito di risorse di personale e tecnologiche sufficienti per adeguarsi all’evoluzione continua dei reati. Invita la Commissione a prendere in considerazione, come miglior modo per farlo, la creazione di un’agenzia europea per la lotta contro i reati fiscali, economici e finanziari e il riciclaggio di denaro e per la vigilanza sull’attuazione delle norme legislative e sull’efficacia dei provvedimenti amministrativi. Il CESE reputa necessario che l’UE intervenga sulla base di una posizione comune in sedi internazionali quali il GAFI (OCSE), il G20 e l’ONU. Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri attraverso la creazione di meccanismi di formazione quali l’Accademia tributaria dell’UE proposta nel suo parere sul programma Fiscalis dell’ottobre 2018 (31).

3.10

Il quadro giuridico volto a contrastare il riciclaggio di denaro deve consentire l’accesso alle informazioni dei titolari di conti, imprese e trust, nel rispetto delle norme di protezione dei dati e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia. È necessario garantire la protezione degli operatori che hanno l’obbligo di segnalare le pratiche sospette di riciclaggio di denaro da loro individuate. Il CESE auspica che il piano d’azione proponga un nuovo schema di protezione degli informatori e chiede che non sia rimandato a dicembre 2021. Il Comitato condivide il punto di vista della Commissione secondo cui bisogna cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi per gli Stati membri e i soggetti obbligati.

3.11

Le misure di controllo nei confronti di terzi incluse nella quinta direttiva antiriciclaggio saranno efficaci soltanto con una lista realistica di paesi ad alto rischio. Il CESE si esprime a favore di una metodologia trasparente e chiara e di termini temporali di valutazione più brevi. È del parere che la nuova lista, con solo venti paesi e territori, dovrebbe essere approvata il più presto possibile con l’aggiunta di altri paesi, ad esempio quelli coinvolti nei recenti scandali. Deplora gli ostacoli posti in essere da alcuni paesi dell’UE che ostacolano l’accesso a informazioni sulle operazioni con paradisi fiscali.

3.12

La lista dell’ECOFIN (del 2017) di paradisi fiscali associati all’evasione e all’elusione è stata aggiornata lo scorso febbraio. A differenza di altre liste, essa presenta il vantaggio di contemplare sia i paesi che non accettano lo scambio automatico di informazioni sia quelli che offrono regimi fiscali speciali alle imprese. È criticabile il fatto che la lista europea escluda l’esistenza di paradisi fiscali nell’Unione. Ciononostante, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo, la Commissione ha richiamato l’attenzione su alcuni Stati membri in quanto compromettono le basi imponibili dei loro partner dell’Unione. Sebbene la minaccia di entrare nella lista nera abbia un impatto dissuasivo legato a una cattiva reputazione, le sanzioni non sono abbastanza efficaci.

3.13

Affinché le giurisdizioni incluse nella lista introducano le riforme richieste, il CESE propone di riformare il regolamento, in seguito alla prossima valutazione, al fine di vietare l’esecuzione di operazioni finanziarie con l’UE a chi non abbia adottato le necessarie misure. È necessario che le misure interessino anche le imprese che eludono il pagamento delle imposte. Una misura efficace sarebbe quella di non concedere aiuti pubblici relativi alla Covid-19 alle imprese che eseguano operazioni non giustificate con le giurisdizioni incluse nella lista, come hanno deciso alcuni Stati membri. Il CESE chiede inoltre di studiare l’opportunità di escludere dette imprese dagli appalti pubblici.

3.14

Le multinazionali operano a livello globale e sotto una direzione comune, ma le norme fiscali sono adottate in ambiti nazionali senza tenere conto della loro interazione con i regimi di altri paesi, quando non in aperta concorrenza fiscale con gli stessi. Talune giurisdizioni approvano regimi fiscali che compromettono le basi imponibili di altri territori. Ciò, unito a una riduzione delle aliquote generalizzata, ha portato i paesi a una gara al ribasso in termini di imposizione fiscale per attirare investimenti esteri diretti e ha creato lacune e inadeguatezza giuridiche, Numerose multinazionali ristrutturano le proprie attività per ridurre in misura elevata la propria fattura fiscale. Esse ricorrono a tal fine a determinate operazioni infragruppo per trasferire artificiosamente gran parte delle spese nei territori a tassazione media o alta, mentre gli utili sono dichiarati in giurisdizioni a tassazione bassa o nulla, dove pattuiscono ruling fiscali segreti con i governi. Il trasferimento degli utili da parte delle grandi imprese dell’economia digitale è particolarmente facile in tale contesto. Il CESE si augura che l’applicazione delle norme BEPS e le direttive anti-elusione permettano di cambiare gradualmente tale situazione, e si dichiara pronto a valutare i risultati. Affinché tali norme risultino efficaci, la collaborazione di tutti gli Stati membri, principale obiettivo del patto europeo, è imprescindibile.

3.15

L’UE è uno spazio vulnerabile all’elusione fiscale (32). La mobilità di capitali, beni e persone nel mercato interno è in contrasto con l’assenza di coordinamento delle politiche fiscali. In seguito alla crisi del 2008, i progressi nella governance economica si sono concentrati sul controllo delle spese. Negli ultimi anni la situazione è cambiata, ma il coordinamento delle politiche fiscali è ancora insufficiente. L’introduzione di indicatori fiscali nel semestre europeo è un passo in avanti che ha permesso di segnalare il carattere pregiudizievole dei sistemi fiscali di determinati Stati membri.

3.16

Nel 2009, il G20 ha avviato un processo di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione. L’OCSE ha approvato un nuovo standard globale di scambio di informazioni, lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS), che si basa sullo scambio automatico di informazioni (AEOI). La maggior parte delle giurisdizioni della comunità internazionale si è impegnata ad applicarlo entro gennaio 2018. È tuttavia ancora in corso una valutazione generale sulla sua attuazione.

3.17

Nell’UE lo scambio automatico di informazioni è disciplinato dalla direttiva di cooperazione amministrativa, rivista varie volte al fine di allinearla al CRS. La direttiva di cooperazione amministrativa ha esteso l’obbligo dello scambio automatico di informazioni alle persone fisiche e giuridiche e ai principali tipi di entrate, ma presenta lacune cui è necessario porre rimedio. Il problema delle informazioni relative al titolare effettivo di attivi e fondi, di veicoli intermedi poco trasparenti (taluni trust, società intermedie, fondazioni e simili) continua a non avere una soluzione, come dimostrato dallo scandalo dei «Panama Papers». Non è stata ancora risolta neppure la questione dell’anonimato dei «titoli al portatore», di cui non è noto il titolare, ancora consentiti in certi paesi. L’ambito di applicazione della direttiva di cooperazione amministrativa dovrebbe essere ampliato per comprendere le opere d’arte e altri beni patrimoniali di alto valore situati in porti franchi e depositi doganali. Sarebbe opportuno risolvere inoltre il problema dei regimi, previsti da 19 Stati membri, di concessione della cittadinanza e del permesso di soggiorno in cambio dell’effettuazione di investimenti, che in svariati casi sono utilizzati per perpetrare reati fiscali.

3.18

Il piano d’azione BEPS dell’OCSE è l’iniziativa globale volta alla lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le relazioni sullo stato di avanzamento di ciascuna delle quindici azioni previste hanno una natura giuridica differente: alcune costituiscono un catalogo di buone pratiche, mentre altre hanno lo status di standard minimi, aventi la capacità di imporre agli Stati di includerne il contenuto nella legislazione sulle società. Alcuni temi fondamentali, quali la tassazione dell’economia digitale o la distribuzione dei diritti di imposizione per paese, sono ancora in attesa di una soluzione a livello globale. Alcuni paesi e organizzazioni della società civile hanno criticato il processo BEPS e hanno chiesto di trasferire la riforma dell’architettura fiscale internazionale al comitato di esperti dell’ONU in materia fiscale. Il CESE è del parere che l’OCSE debba portare a termine il proprio lavoro e collaborare con il comitato dell’ONU al fine di condividerne e generalizzarne le conclusioni.

3.19

Le direttive anti-elusione fiscale sono il tassello fondamentale della strategia di lotta contro l’elusione fiscale dell’UE. Esse garantiscono che gli Stati membri attuino in modo coordinato le relazioni del BEPS e rafforzano il loro valore giuridico subordinandone l’attuazione al controllo della CGUE. In alcuni casi le loro norme anti-abuso si spingono oltre quelle del BEPS, ad esempio in materia di norme sulle «imposte in uscita», norme sulle «società controllate estere», norme anti-ibridi o tramite la definizione di una clausola generale anti-abuso. Tuttavia, non sono state incluse le clausole di investimento a causa dell’opposizione di alcuni paesi, nonostante la Commissione e la maggior parte degli Stati membri si siano dichiarati favorevoli.

3.20

Le indagini della Commissione sui ruling fiscali segreti stipulati tra alcune grandi multinazionali e i governi di alcuni Stati membri dell’UE hanno reso evidente l’importanza dei processi di elusione fiscale favoriti: aliquote tra lo 0,05 % e il 2 % sugli utili trasferiti da altri paesi europei. In risposta a tale situazione l’UE ha rivisto la direttiva di cooperazione amministrativa allo scopo di rendere obbligatoria la comunicazione automatica di qualsiasi ruling fiscale transfrontaliero firmato da uno Stato membro.

3.21

Una riforma più recente della direttiva di cooperazione amministrativa ha esteso lo scambio automatico a informazioni di base delle grandi imprese (33), tramite una suddivisione paese per paese (comunicazioni CBCR (34)), secondo le disposizioni dell’azione 13 del BEPS. Continua tuttavia a essere vietato l’accesso pubblico a tali informazioni. La Commissione ha proposto di riformare la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) in materia di contabilità, al fine di consentire la pubblicazione di tali informazioni per paese. Il CESE reputa che debba essere applicata quantomeno alle imprese che ricevono aiuti pubblici.

3.22

Una proposta molto importante della Commissione in merito alla tassazione è quella relativa all’armonizzazione della base imponibile per l’imposta sulle società. Nella sua prima fase (CCTB), la base imponibile sarebbe calcolata conformemente a norme comuni. Nella seconda (CCCTB), gli utili e le perdite delle diverse filiali di un’impresa o di un gruppo multinazionale in ciascuno Stato membro sarebbero consolidati in tutta l’UE. Il saldo netto risultante sarebbe distribuito tra i vari paesi in cui si è svolta l’attività dell’impresa, applicando la tassazione in ciascuno di essi secondo una formula prestabilita (attivi, vendite e occupazione). Si spera che, grazie al consolidamento, si disattiverebbe una parte considerevole delle operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. Il CESE concorda sul fatto che l’imposizione fiscale debba basarsi su una formula ponderata che tenga conto del luogo delle vendite, dell’occupazione e degli attivi. Il valore dei diritti di proprietà intellettuale, dei dati e delle altre attività immateriali deve essere valutato rigorosamente.

3.23

Secondo la Commissione e l’OCSE, la difficoltà che incontrano le norme fiscali vigenti a includere i ricavi dei nuovi modelli imprenditoriali dell’economia digitale ha dato luogo in alcuni paesi a un’imposizione fiscale inferiore delle imprese digitali rispetto a quelle tradizionali. Nel marzo 2018 la Commissione ha approvato due proposte di direttiva per l’imposizione fiscale dell’economia digitale (36), in linea con il lavoro dell’OCSE di cui è prevista la conclusione nel 2020. Una delle proposte prevede una soluzione provvisoria e l’altra una soluzione definitiva. La soluzione provvisoria fissa un’imposta del 3 % sulle vendite dei servizi digitali delle grandi imprese (e non sugli utili o dove è generato il valore). Al momento è bloccata in seno al Consiglio. Per ora la Commissione aderisce a una soluzione globale nel contesto del lavoro dell’OCSE ma, qualora non si raggiunga un accordo entro la fine del 2020, riprenderà la propria iniziativa di imposizione sulle grandi imprese digitalizzate.

3.24

Sia la Commissione che il CESE (37) si sono pronunciati in merito alla necessità di avviare un dibattito e di discutere le condizioni necessarie per un passaggio graduale dall’unanimità al voto a maggioranza qualificata nelle questioni fiscali. I termini per completare tale cambiamento possono essere più o meno brevi, a seconda dell’importanza che la materia fiscale su cui si vuole intervenire riveste per gli Stati membri.

3.25

Il CESE è convinto che le ingenti sfide che la crisi della pandemia di Covid-19 pone per l’UE e tutti i suoi Stati membri siano incompatibili con qualsiasi tipo di lassismo di fronte ai reati che danneggiano la crescita economica e le finanze pubbliche. Inoltre, ritiene che sia necessario rafforzare la collaborazione e la solidarietà tra gli Stati membri, le istituzioni dell’UE e i settori della società civile europea.

4.   Osservazioni particolari e raccomandazioni

4.1

Si raccomanda di estendere all’ambito dell’evasione fiscale la soluzione contemplata dalla quinta direttiva antiriciclaggio relativa all’obbligo per i paesi di stabilire un registro centrale e pubblico dei titolari effettivi di società e trust. Si raccomanda inoltre di stabilire una procedura adeguata che consenta di identificare il titolare effettivo laddove si tratti di un’impresa che ha sede al di fuori dell’UE. Tutti i registri devono funzionare in modo adeguato e proporzionato, al fine di facilitare il lavoro delle imprese che devono conformarsi agli obblighi e, in particolare, delle PMI, che dovrebbero poter fare affidamento su servizi di sostegno.

4.2

La necessità di conoscere i titolari effettivi di tutte le società e di tutti i trust dovrebbe essere estesa ai titolari dei titoli al portatore. Il CESE chiede alla Commissione di studiare la possibilità di stabilire una procedura che lo consenta e, nel caso in cui non fosse possibile, che permetta il divieto di tali titoli nell’UE.

4.3

È necessario colmare le lacune ancora esistenti nel testo della direttiva di cooperazione amministrativa allo scopo di includere nello scambio automatico di informazioni le opere d’arte e altri beni patrimoniali di alto valore situati in porti franchi, depositi doganali e zone economiche speciali.

4.4

Si deve chiedere agli Stati membri di eliminare gradualmente i regimi di concessione della cittadinanza e del permesso di soggiorno in cambio dell’effettuazione di investimenti in quanto essi favoriscono i reati fiscali. È questa la posizione del Parlamento e anche quella del CESE espressa nel parere SOC/618 (38). Fintanto che restino in vigore, sarebbe opportuno adottare le misure di controllo necessarie per garantire che gli investitori adempiano i loro obblighi fiscali.

4.5

È necessario introdurre le misure che siano state concordate in seno all’OCSE e il Quadro integrato per l’assistenza tecnica in relazione all’assegnazione di gettiti fiscali a giurisdizioni di mercato come l’India e la Cina. Si deve rivedere la direttiva anti-elusione fiscale al fine di includere norme per il trattamento fiscale in relazione alle giurisdizioni caratterizzate da una bassa imposizione fiscale, in particolare in tema di rimpatrio di dividendi o di plusvalenze provenienti da filiali estere, qualora non siano state minimamente soggette tassazione all’estero.

4.6

Conformemente alle richieste di cui alla risoluzione del Parlamento del marzo 2019 (39), il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a studiare il concetto di imposizione minima effettiva degli utili delle imprese e la sua possibile applicazione.

4.7

Si deve aumentare la collaborazione tra gli organi di supervisione e le autorità fiscali degli Stati membri, in particolare in ambito di reati fiscali e riciclaggio di denaro, nonché promuovere il rafforzamento della collaborazione tra l’Europol e le autorità di contrasto nazionali.

4.8

Le FIU nazionali devono essere sostenute a livello finanziario e tecnico affinché possano svolgere le loro funzioni in modo efficace.

4.9

L’elevato volume di capitali che passa attraverso società di comodo stabilite nell’UE richiede una risposta decisa da parte dei responsabili politici. Il CESE esorta la Commissione a realizzare uno studio sul ruolo delle «società di comodo» in relazione alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali (in seguito all’applicazione delle direttive anti-elusione fiscale 1 e 2) e al riciclaggio di denaro e, alla luce delle relative conclusioni, ad adottare tutte le misure che si rendano necessarie per impedire la perpetrazione di reati e di pratiche scorrette mediante tali società. La direttiva anti-elusione, la direttiva relativa all’adeguatezza patrimoniale e la direttiva antiriciclaggio di denaro dovrebbero, se del caso, essere modificate.

4.10

Il CESE propone che, nei futuri accordi commerciali, di investimento o di associazione economica dell’UE, o nella revisione di quelli vigenti, e conformemente ai principi e alle norme dell’OMC, si includa un capitolo fiscale che comprenda i risultati del programma BEPS/dell’OCSE, con clausole volte a contrastare la frode e l’evasione fiscali, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro, nonché clausole di collaborazione tra le amministrazioni fiscali.

Bruxelles, 18 settembre 2020

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Sigle delle direttive in inglese che saranno usate anche in appresso.

(2)  GU C 353 del 18.10.2019, pag. 90.

(3)  C(2020) 2800 final.

(4)  Nella lista FATF High-Risk Jurisdictions (GAFI, Giurisdizioni ad alto rischio) sono inclusi soltanto due Stati (Corea del Nord e Iran). Le giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato del GAFI comprendono 18 paesi. Entrambe le liste sono state aggiornate il 21 febbraio 2020.

(5)  Nella lista del regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7.5.2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1) figurano venti territori ad alto rischio relativamente al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La lista riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali per quanto riguarda l'evasione e l'elusione include dodici paesi cui si sommano altri venti paesi soggetti a vigilanza.

(6)  Lipton, D., Shining a Light (Fare chiarezza), pag. 4; e Shaxson, N., Tackling Tax Havens (Affrontare i paradisi fiscali), pag. 7, citando Zucman G (2017). F&D, FMI, settembre 2019.

(7)  Bhatt, G., Editor's Letter (Lettera della redazione), FMI, ibidem, pag. 2.

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 26 marzo 2019, sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, punto 24.

(9)  PE, ibidem, punti 142 e 143.

(10)  Shaxson, N. Tackling Tax Havens (Contrastare i paradisi fiscali). FMI, ibidem pag. 7.

(11)  PE, ibidem, punto 19.

(12)  PE, ibidem, punto 328.

(13)  Damgaardm, J., Elkjaer, T., Johannesen, N., The Rise of Phantom Investments (L'ascesa degli investimenti fantasma), pag. 11-13, F&D, FMI, settembre 2019.

(14)  UN: UNODC Money-Laundering and Globalization (ONU, Ufficio contro la droga e il crimine, Riciclaggio di denaro e globalizzazione).

(15)  PE, ibidem, punti 236 e 237.

(16)  PE, ibidem, punto 235. Financial Times, 23 marzo 2020.

(17)  COM(2019) 360 final, 370 final, 371 final e 372 final del 24.07.2019. Di particolare interesse è il documento COM(2019) 373 final — Relazione sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE.

(18)  11 giugno 2020: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=53979.

(19)  2 luglio 2020: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1228.

(20)  C(2020) 2800.

(21)  Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020.

(22)  La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (direttiva anti-elusione fiscale) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1) è entrata in vigore il 1o gennaio 2020 negli Stati membri che non disponevano di una propria legislazione in materia (ed entrerà in vigore negli altri nel 2024). La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio (direttiva anti-elusione fiscale 2) (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1) entrerà in vigore il 1o gennaio 2022.

(23)  Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

(25)  In inglese: Automatic exchange of information — AEOI.

(26)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(27)  Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

(28)  In inglese: Country by Country Reporting — CBCR.

(29)  GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122.

(30)  PE, ibidem, punto 328.

(31)  Parere del CESE sul tema Il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale, ECO/470 (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 118).

(32)  Cobham A. e Garcia-Bernardo J., Time for the EU to close its own tax havens (È tempo che l'UE chiuda i suoi paradisi fiscali), Tax Justice Network, 4 aprile 2020.

(33)  Il luogo in cui si trovano i dipendenti, le vendite, gli utili dichiarati e le imposte pagate.

(34)  In inglese: Country by Country Reporting — CBCR.

(35)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(36)  COM(2018) 147 final, Proposta di direttiva che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa, e COM(2018) 148 final, Proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali.

(37)  COM(2019) 8 final Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE.

(38)  Parere del CESE sul tema Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea, SOC/618, (GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 81).

(39)  PE, ibidem, punti 78 a 85.


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