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Document 52020BP1836

    Risoluzione (UE) 2020/1836 del Parlamento europeo, del 14 maggio 2020, sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2018: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

    GU L 417 del 11.12.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2020/1836/oj

    11.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 417/1


    RISOLUZIONE (UE) 2020/1836 DEL PARLAMENTO EUROPEO,

    del 14 maggio 2020,

    sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2018: prestazioni, gestione finanziaria e controllo

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2018,

    vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 [COM(2019) 334],

    vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali delle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2018, corredata delle risposte delle agenzie (1),

    vista l'analisi n. 07/2019 della Corte dei conti «Informativa sulla sostenibilità: un bilancio delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione europea» (analisi rapida di casi), pubblicata il 12 giugno 2019,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 208,

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3), in particolare gli articoli 68 e 70,

    visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare l'articolo 110,

    visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare l'articolo 105,

    visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

    visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

    vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0079/2020),

    A.

    considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le osservazioni orizzontali che accompagnano le decisioni di discarico in conformità dell'articolo 110 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e dell'articolo 3 dell'allegato V del regolamento del Parlamento;

    B.

    considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente il concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance, della responsabilità delle istituzioni dell'Unione e della corretta gestione delle risorse umane;

    1.   

    evidenzia che le agenzie influenzano significativamente le politiche, le decisioni e l'attuazione dei programmi in settori di importanza vitale per i cittadini europei, quali sicurezza, protezione, salute, ricerca, affari economici, libertà e giustizia; ribadisce l'importanza dei compiti svolti dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; ribadisce altresì l'importanza dell'autonomia delle agenzie, in particolare di quelle di regolamentazione e di quelle la cui funzione consiste nel raccogliere informazioni in maniera indipendente; ricorda che le agenzie sono state istituite principalmente allo scopo di provvedere al funzionamento dei sistemi dell'Unione, di agevolare l'attuazione del mercato unico europeo e di effettuare valutazioni tecniche o scientifiche indipendenti; si compiace, a tale proposito, dell'efficace performance complessiva delle agenzie;

    2.   

    si compiace dei visibili progressi compiuti dalle agenzie per quanto riguarda i loro sforzi nel dare seguito alle richieste e raccomandazioni formulate nell'ambito delle procedure annuali di discarico; rileva con soddisfazione che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti (la «Corte») sulle agenzie dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018 (la «relazione della Corte»), la Corte ha espresso un giudizio di audit senza rilievi sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie; osserva altresì che la Corte ha espresso un giudizio senza rilievi sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie; rileva che la Corte ha espresso un giudizio senza rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti di tutte le agenzie, tranne che per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); osserva che, per l'EASO, la Corte ha emesso elementi a sostegno del giudizio con rilievi in relazione alle constatazioni per gli esercizi 2016 e 2017 circa la legittimità e regolarità dei pagamenti, ma che, fatta eccezione per gli effetti degli esercizi 2016 e 2017, la Corte ritiene che i pagamenti dell'EASO alla base dei conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 siano, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari; riconosce i continui progressi compiuti dall'EASO nel realizzare riforme e piani d'azione correttivi;

    3.   

    osserva che, per le 32 agenzie decentrate dell'Unione, i bilanci del 2018 ammontavano a circa 2 590 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno, vale a dire un incremento di circa il 10,22 % rispetto al 2017, e a 2 360 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento, ossia un incremento del 5,13 % rispetto al 2017; rileva inoltre che, dei 2 360 000 000 EUR, 1 700 000 000 EUR circa provenivano dal bilancio generale dell'Unione, il che rappresenta il 72,16 % del finanziamento totale delle agenzie nel 2018 (contro il 72,08 % del 2017); riconosce inoltre che circa 657 000 000 EUR sono stati finanziati mediante diritti e oneri, nonché con contributi diretti dei paesi partecipanti;

    4.   

    ricorda la sua richiesta di razionalizzare e accelerare la procedura di discarico al fine di decidere in merito alla concessione del discarico nell'anno immediatamente successivo all'anno per il quale è concesso il discarico e di concludere in tal modo la procedura entro l'anno successivo all'esercizio in questione; accoglie con favore, a tale proposito, gli sforzi positivi compiuti e la proficua cooperazione con la rete delle agenzie dell'Unione europea (la «rete») e con le singole agenzie, in particolare con la Corte, il che dimostra un chiaro potenziale di razionalizzazione e accelerazione della procedura da parte loro; apprezza i progressi compiuti finora e invita tutti i soggetti interessati a proseguire i loro sforzi per far avanzare ulteriormente la procedura;

    Principali rischi e raccomandazioni individuati dalla Corte

    5.

    rileva con soddisfazione che la Corte, in base a quanto contenuto nella sua relazione, ritiene che il rischio complessivo per l'affidabilità dei conti delle agenzie, sulla base di principi contabili internazionali, sia basso, e constata che il numero di errori rilevanti riscontrati in passato è stato di modesta entità; constata tuttavia che l'aumento degli accordi di delega, in virtù dei quali la Commissione assegna specifici compiti aggiuntivi ed entrate alle agenzie, rappresenta una sfida per la trasparenza e la coerenza del trattamento dei conti delle agenzie;

    6.

    rileva che, stando a quanto contenuto nella relazione della Corte, quest'ultima ritiene che il rischio complessivo per la legittimità e la regolarità delle entrate alla base dei conti delle agenzie sia basso per la maggior parte delle agenzie e medio per le agenzie parzialmente autofinanziate cui si applicano regolamenti specifici per l'applicazione e la riscossione di tariffe e contributi forniti da operatori economici o paesi cooperanti; osserva che la Corte ritiene che il rischio complessivo per la legittimità e la regolarità delle operazioni alla base dei conti delle agenzie sia medio, con oscillazioni da basso a elevato a seconda degli specifici titoli di bilancio; osserva che il rischio per il Titolo I (spese per il personale) è generalmente basso, per il Titolo II (spese amministrative) è giudicato medio e per il Titolo III (spese operative) il rischio è giudicato da basso a elevato, a seconda dell'agenzia in esame e della tipologia di spesa operativa sostenuta; sottolinea che le fonti di alto rischio derivano solitamente dai pagamenti di appalti e sovvenzioni che la Corte dovrebbe prendere in considerazione quando decide il campione dei futuri controlli e audit;

    7.

    osserva che, secondo la relazione della Corte, il rischio relativo alla sana gestione finanziaria è medio ed è individuato principalmente nei settori delle tecnologie dell'informazione (TI) e degli appalti pubblici; si rammarica del fatto che le tecnologie dell'informazione e gli appalti pubblici restino settori soggetti ad errore; ribadisce il suo invito alla Commissione affinché preveda una formazione supplementare e lo scambio di buone pratiche per le équipe incaricate delle gare d'appalto;

    8.

    evidenzia che la necessità di disporre di strutture e procedure amministrative distinte per ciascuna agenzia costituisce un rischio intrinseco per l'inefficienza amministrativa ed esorta le agenzie a rafforzare il raggruppamento tematico e la cooperazione in funzione dei rispettivi ambiti strategici, così da garantire l'armonizzazione e un'efficiente condivisione delle risorse; invita le agenzie a compiere ulteriori sforzi per ampliare l'ambito dei loro servizi condivisi, migliorando così l'efficienza e l'efficacia in termini di costi delle loro procedure;

    9.

    pone l'accento sul problema delle doppie sedi operative e amministrative, che non offrono un valore aggiunto operativo per le agenzie, e incoraggia l'adozione di ulteriori azioni per limitare le inefficienze; incoraggia le agenzie a unificare le sedi pur concentrandosi sui loro ambiti d'intervento specifici; osserva che la Commissione ha il compito di presentare proposte riguardo a eventuali fusioni, chiusure e/o trasferimenti di compiti;

    10.

    osserva che, stando alla relazione della Corte, a seguito delle osservazioni formulate negli anni precedenti e imputabili ai noti sviluppi politici dell'Unione in taluni settori, il rischio individuato in relazione al livello di cooperazione degli Stati membri è elevato per alcune agenzie, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'EASO e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); ribadisce il suo invito alla Commissione a iscrivere tali questioni all'ordine del giorno del Consiglio nell'ottica di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri;

    11.

    riconosce che il lavoro efficace, efficiente e privo di errori delle agenzie è strettamente connesso all'adeguato livello di finanziamenti necessari per coprire le rispettive attività operative e amministrative;

    Gestione finanziaria e di bilancio

    12.

    prende atto della risposta della rete a sostegno dell'invito del Parlamento a fornire riscontri costruttivi alle istituzioni dell'Unione nell'ambito dei negoziati per il quadro finanziario pluriennale post-2020 e rileva che ogni agenzia è stata invitata a effettuare un'analisi della proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027; riconosce la grande importanza del quadro finanziario pluriennale per quanto riguarda l'elaborazione del bilancio delle agenzie e incoraggia queste ultime a continuare a ricercare nuove fonti di finanziamento, oltre agli attuali contributi del bilancio dell'Unione;

    13.

    osserva che il livello di dettaglio delle relazioni sull'esecuzione del bilancio predisposte da talune agenzie e oggetto di controllo differisce rispetto a quello della maggior parte delle agenzie, il che denota la necessità di chiari orientamenti sulla rendicontazione di bilancio delle agenzie; prende atto degli sforzi compiuti al fine di garantire che i conti siano presentati e comunicati in maniera coerente; rileva anche quest'anno le discrepanze tra documenti e informazioni divulgati dalle agenzie, in particolare per quanto riguarda le cifre relative al personale, anche nelle relazioni sulla tabella dell'organico (posti coperti o numero massimo di posti autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione); prende atto della risposta fornita dalla rete, che afferma di seguire gli orientamenti della Commissione, i quali sono stati sottoposti a revisione a seguito del regolamento delegato (UE) 2019/715 e approvati il 20 aprile 2020; ribadisce inoltre l'appello alla Commissione affinché, nei prossimi anni, fornisca automaticamente all'autorità di discarico il bilancio ufficiale (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e le cifre relative al personale (tabella dell'organico, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati al 31 dicembre dell'anno in questione) delle 32 agenzie decentrate;

    Prestazione

    14.

    incoraggia le agenzie e la Commissione a sviluppare ulteriormente e attuare il principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, a ricercare sistematicamente i modi più efficaci di apportare valore aggiunto e a esplorare possibili miglioramenti dell'efficienza in relazione alla gestione delle risorse; prende atto del suggerimento della Corte secondo cui la pubblicazione dei bilanci delle agenzie per attività permetterebbe di collegare le risorse alle attività per le quali sono impiegate e contribuirebbe ad agevolare l'assegnazione del bilancio e a garantire efficacia e limiterebbe le spese superflue;

    15.

    osserva con soddisfazione che la rete è stata istituita dalle agenzie come piattaforma di cooperazione interagenzie al fine di accrescere la loro visibilità, di individuare e promuovere miglioramenti dell'efficienza e di apportare valore aggiunto; riconosce il valore aggiunto della rete per ciò che riguarda la sua cooperazione con il Parlamento e accoglie con favore gli sforzi profusi nel coordinare, raccogliere e consolidare le azioni e le informazioni a vantaggio delle istituzioni dell'Unione; apprezza altresì gli orientamenti forniti dalla rete alle agenzie in relazione agli sforzi volti a ottimizzare la loro capacità di pianificazione, controllo e comunicazione dei risultati, del bilancio e delle risorse utilizzate;

    16.

    osserva con soddisfazione che alcune agenzie cooperano efficacemente in base al loro raggruppamento tematico (come ad esempio le agenzie del settore «Giustizia e affari interni» (6) e le autorità europee di vigilanza (7)); incoraggia le altre agenzie a collaborare maggiormente le une con le altre ogniqualvolta possibile, non solo per realizzare servizi condivisi e sinergie, ma anche nei loro settori politici di comune interesse; osserva che la maggior parte delle agenzie si concentra e si adopera per rafforzare le sinergie e condividere le risorse; osserva che la rete ha creato un catalogo online di servizi condivisi (principalmente nel campo informatico), e che nel 2018 è stato sviluppato un progetto pilota per monitorare l'utilizzo e i benefici dei servizi condivisi, il quale è stato esteso nel 2019 a tutti i servizi oggetto di condivisione;

    17.

    constata che, stando alla relazione della Corte, nel 2018 sono stati compiuti alcuni progressi in relazione all'introduzione di Sysper2 (lo strumento di gestione delle risorse umane messo a punto dalla Commissione), dal momento che altre cinque agenzie vi hanno aderito nel 2018; osserva tuttavia che i progressi relativi all'attuazione di tale strumento variano a seconda dei casi in ragione della complessità del progetto e delle specificità di ciascuna agenzia; invita pertanto la Commissione a fornire assistenza onde garantire il corretto utilizzo dello strumento; constata inoltre che sono stati compiuti progressi soddisfacenti in relazione all'introduzione degli appalti elettronici; osserva tuttavia che alcune agenzie sono ancora in procinto di introdurre gli strumenti di fatturazione elettronica messi a punto dalla Commissione;

    18.

    esprime preoccupazione per il fatto che solo un'agenzia dell'Unione, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, pubblica una relazione sulla sostenibilità; invita tutte le agenzie a integrare pienamente la sostenibilità nelle loro attività informative, a pubblicare relazioni sulla sostenibilità riguardanti sia il funzionamento dell'organizzazione che le operazioni effettuate, nonché ad assicurare l'affidabilità dell'informativa sulla sostenibilità grazie all'attività di audit;

    19.

    sottolinea che le agenzie dell'Unione, nello svolgimento delle loro attività, devono avere particolare cura di assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di adempiere ai principi fondamentali del mercato interno;

    20.

    incoraggia le agenzie a favorire lo sviluppo di una politica coerente per la digitalizzazione dei loro servizi;

    Politica del personale

    21.

    osserva che nel 2018 le 32 agenzie decentrate impiegavano complessivamente 7 626 funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati (rispetto a 7 324 nel 2017), il che rappresenta un aumento del 3,74 % rispetto all'anno precedente;

    22.

    osserva che nel 2018, a livello dell'alta dirigenza, in sei agenzie è stato raggiunto un equilibrio di genere stabile, in quattro l'equilibrio era adeguato, mentre in 14 agenzie non vi era equilibrio di genere (in una di esse vi era unicamente una rappresentanza maschile); invita le agenzie a compiere maggiori sforzi per migliorare l'equilibrio di genere presso il personale direttivo;

    23.

    osserva inoltre che nel 2018, a livello dei consigli di amministrazione, in tre agenzie è stato raggiunto un equilibrio di genere stabile, in sei l'equilibrio era adeguato, mentre in 21 agenzie non vi era equilibrio di genere (in una di esse vi era unicamente una rappresentanza maschile); chiede agli Stati membri e alle pertinenti organizzazioni che partecipano ai consigli di amministrazione di non dimenticare la necessità di un migliore equilibrio di genere in sede di nomina dei rispettivi rappresentanti presso tali organi;

    24.

    osserva che solo un'agenzia, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha segnalato di aver raggiunto un equilibrio di genere stabile tra gli alti dirigenti e in seno al consiglio di amministrazione; si compiace di tale risultato e incoraggia le altre agenzie a seguire questo buon esempio;

    25.

    prende atto delle informazioni fornite dalle agenzie in merito all'equilibrio di genere presso l'alta dirigenza e in seno ai consigli di amministrazione, come pure delle osservazioni di alcune agenzie, che affermano di non disporre di alti dirigenti, ad eccezione del direttore esecutivo; chiede alle agenzie, a tale proposito, di presentare in futuro i dati per tutte le categorie di personale direttivo;

    26.

    incoraggia le agenzie a sviluppare un quadro strategico per le risorse umane a lungo termine, che affronti l'equilibrio tra lavoro e vita privata del loro personale, l'orientamento e lo sviluppo di carriera lungo tutto l'arco della vita, l'equilibrio di genere, il telelavoro, la non discriminazione, l'equilibrio geografico e l'assunzione e l'integrazione delle persone con disabilità;

    27.

    prende atto di quanto concluso nella relazione della Corte, ossia che, a seguito di una rapida analisi di casi effettuata nel 2017 e relativa al modo in cui le agenzie hanno attuato l'impegno di ridurre del 5 % il personale nelle rispettive tabelle dell'organico nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018, la riduzione del 5 % è stata attuata, sebbene con alcuni ritardi;

    28.

    rileva che talune agenzie devono far fronte a una carenza di personale, segnatamente quando vengono assegnati nuovi compiti senza che sia previsto personale supplementare per la loro esecuzione; osserva che l'autorità di discarico si preoccupa nello specifico per le difficoltà incontrate da alcune agenzie nell'assunzione di personale qualificato a determinati gradi, il che ostacola le prestazioni globali delle agenzie e rende necessaria l'assunzione di soggetti esterni;

    29.

    riconosce i provvedimenti adottati dalle agenzie al fine di creare un ambiente di lavoro privo di molestie, come la formazione complementare per il personale e la dirigenza, nonché l'introduzione di consiglieri confidenziali; incoraggia le agenzie che non hanno ancora adottato simili provvedimenti a procedere in tal senso; incoraggia altresì le agenzie che hanno ricevuto denunce per molestie a trattare dette denunce in via prioritaria;

    30.

    osserva che le agenzie monitorano e valutano costantemente il loro livello dell'organico e le necessità di risorse umane e finanziarie supplementari, presentando, ove necessario, le opportune richieste; riconosce che tali richieste dovrebbero essere soggette a un processo interistituzionale più ampio, in modo da assicurare che il livello delle risorse corrisponda ai compiti e alle responsabilità delle agenzie;

    31.

    sottolinea l'importanza di una politica in materia di benessere del personale; evidenzia che le agenzie dovrebbero prevedere condizioni di lavoro dignitose e di elevata qualità per tutto il personale;

    32.

    rileva che, stando alla relazione della Corte, i pagamenti inclusi nei campioni di audit denotano una tendenza a compensare la mancanza di effettivi (personale statutario) tramite personale esterno (in particolare consulenti informatici) che talvolta lavora negli uffici delle agenzie, nonché tramite il ricorso ad agenti contrattuali e personale interinale; osserva che cinque agenzie hanno fatto ricorso a lavoratori interinali forniti da agenzie di lavoro interinale registrate, ma non hanno rispettato tutte le norme stabilite nella direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e nella rispettiva normativa nazionale (ad esempio per quanto concerne le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali); rileva che tre agenzie hanno utilizzato contratti per la fornitura di servizi di consulenza informatica e di altri tipi di consulenza che erano formulati e/o sono stati eseguiti in un modo che, in pratica, potrebbe comportare la «messa a disposizione» di lavoratori interinali anziché la fornitura di servizi o prodotti chiaramente definiti e come prescritto dalla direttiva 2008/104/CE, dallo Statuto dei funzionari e dalle norme in materia sociale e occupazionale, esponendo così tali agenzie a rischi legali e reputazionali; invita la rete a introdurre una politica generale volta a impedire la sostituzione del personale permanente con consulenti esterni più onerosi;

    33.

    prende atto con preoccupazione delle constatazioni della Corte secondo cui, in alcune agenzie, i lavoratori interinali sarebbero soggetti a condizioni di lavoro più svantaggiate rispetto ai lavoratori impiegati direttamente dalle agenzie; ricorda che, a norma della direttiva 2008/104/CE e di varie normative nazionali sul lavoro, i lavoratori interinali devono essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro degli effettivi assunti direttamente dall'impresa che vi fa ricorso; invita le agenzie in questione ad analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvalgono e a garantire che siano in linea con il diritto del lavoro dell'Unione e nazionale;

    34.

    prende atto dell'esiguo numero di casi di segnalazione di irregolarità nelle agenzie dell'Unione, il che porta a chiedersi se il personale non sia al corrente delle norme vigenti o non abbia fiducia nel sistema; chiede di allineare le politiche di protezione degli informatori di tutte le agenzie dell'Unione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); esorta le agenzie ad avvalersi in modo efficace delle norme interne o linee guida consolidate in materia di denuncia delle irregolarità; invita le agenzie che stanno ancora adottando norme simili a procedere in tal senso senza inutili ritardi;

    35.

    invita tutte le agenzie a comunicare il proprio livello di avvicendamento annuale del personale e i livelli medi di assenze dal lavoro dovute a congedi per malattia e a indicare chiaramente le posizioni occupate al 31 dicembre dell'esercizio pertinente, al fine di garantire la comparabilità interagenzia;

    36.

    ribadisce il suo invito alla Commissione affinché riesamini le modalità di calcolo del coefficiente retributivo per il personale che lavora in Stati membri diversi, al fine di garantire un migliore equilibrio geografico del personale delle agenzie;

    37.

    osserva con preoccupazione che i bassi coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale creano situazioni difficili che rischiano di ostacolare la capacità di un'agenzia di svolgere efficacemente i propri compiti quotidiani e potrebbero portare a un elevato livello di avvicendamento del personale; sottolinea che le agenzie situate in paesi in cui viene applicato un basso coefficiente correttore dovrebbero ricevere un ulteriore sostegno dalla Commissione per l'attuazione di misure complementari, al fine di renderle più interessanti agli occhi del personale attuale e futuro, ad esempio creando scuole europee e altre strutture; invita la Commissione a valutare l'impatto e la fattibilità dell'applicazione, in futuro, di coefficienti correttori delle retribuzioni;

    38.

    osserva che la maggioranza delle agenzie non pubblica gli avvisi di posto vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO); prende atto della preoccupazione riguardante gli elevati costi di traduzione; plaude, in tal senso, al portale degli annunci di lavoro interagenzie avviato e curato dalla rete e invita tutte le agenzie a sfruttare tale piattaforma;

    39.

    incoraggia le agenzie dell'Unione che non dispongono di una strategia in materia di diritti fondamentali a prendere in considerazione l'ipotesi di adottarne una, ivi compreso un riferimento ai diritti fondamentali in un codice di condotta che potrebbe definire i doveri del proprio personale e la relativa formazione; raccomanda di mettere in atto politiche di prevenzione efficaci e individuare procedure efficienti atte a risolvere le questioni connesse alle molestie;

    Appalti

    40.

    apprende con preoccupazione dalla relazione della Corte che sono state riscontrate carenze connesse all'eccessiva dipendenza da contraenti, società di consulenza esterne e lavoratori interinali, nonché all'utilizzo di criteri di aggiudicazione non adeguati e alla stipula, non ragionevolmente giustificata, di contratti con soggetti che avevano presentato offerte anormalmente basse; osserva che diverse agenzie hanno affidato all'esterno, in modo esteso, attività periodiche e, occasionalmente, attività fondamentali, indebolendo così il know-how interno e il controllo sull'esecuzione dei contratti, con alcune debolezze nella procedura di appalto che potrebbero ostacolare la leale concorrenza e la realizzazione di appalti che presentano il miglior rapporto qualità/prezzo; raccomanda un adeguato rapporto tra prezzo e qualità in sede di aggiudicazione dei contratti, una definizione ottimale dei contratti quadro, servizi di intermediazione giustificati e l'utilizzo di contratti quadro dettagliati; rileva che, per quanto riguarda sei agenzie, le condizioni riportate nel contratto quadro per la fornitura di servizi di manutenzione e di attrezzature in ambito informatico presentavano punti deboli, poiché permettevano l'acquisto di beni/servizi non ivi specificamente menzionati e non oggetto di una iniziale procedura concorrenziale, oltre a consentire al contraente di applicare maggiorazioni ai prezzi dei beni/servizi forniti da altri fornitori; osserva che, sebbene le agenzie non abbiano il potere di modificare le disposizioni contrattuali di base, i relativi controlli ex ante in materia non hanno verificato l'esattezza delle maggiorazioni applicate dal contraente; invita tutte le agenzie e tutti gli organi dell'Unione a rispettare rigorosamente le norme in materia di appalti pubblici; sottolinea che la digitalizzazione rappresenta per le agenzie una grande opportunità per aumentare l'efficienza e la trasparenza, anche nel settore degli appalti; chiede pertanto a tutte le agenzie e a tutti gli organismi di mettere a punto e attuare rapidamente i sistemi di appalto elettronici, presentazione elettronica delle offerte, fatturazione elettronica e moduli elettronici per gli appalti pubblici; chiede alla Commissione e alle agenzie di apportare con urgenza i miglioramenti necessari nelle équipe incaricate delle gare d'appalto, tenendo conto del fatto che il problema persiste e va affrontato in modo sistemico;

    41.

    ritiene che le agenzie, gli organi e le istituzioni dell'Unione debbano dare l'esempio in termini di trasparenza; chiede pertanto la pubblicazione dell'elenco completo degli appalti aggiudicati mediante procedure di appalto pubblico, compresi quelli al di sotto della soglia di 15 000 EUR prevista dalla legge;

    42.

    constata che le agenzie decentrate e altri organismi, insieme alle otto imprese comuni dell'Unione, spingono per ottenere una maggior efficienza amministrativa ed economie di scala tramite un maggiore ricorso a procedure di appalto congiunto; osserva tuttavia che, nonostante detta promettente tendenza, i tentativi di procedure di appalto congiunto non hanno sempre avuto buon esito, ad esempio a causa di un'analisi di mercato non adeguata;

    Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

    43.

    osserva che il 2 aprile 2019 è stato organizzato, su richiesta della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, un seminario sul tema «Conflitti di interessi: Integrità, responsabilità e trasparenza nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE», durante il quale sono stati presentati i risultati preliminari dello studio dal titolo «Conflitti di interessi e agenzie dell'UE»; si rammarica del fatto che lo studio, la cui data di presentazione avrebbe dovuto essere luglio 2019, sia stato pubblicato solo nel gennaio 2020, osserva che detto studio fornisce un quadro completo e un'analisi delle politiche volte a evitare conflitti di interesse nelle varie agenzie e formula anche raccomandazioni ai fini di un migliore controllo delle politiche in materia di conflitti di interesse nelle agenzie; invita la rete a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi riguardanti l'applicazione dei regolamenti e delle politiche in materia di conflitti di interessi nonché in merito ai possibili cambiamenti a livello di detti regolamenti e politiche;

    44.

    osserva con preoccupazione che non tutti gli organi e le agenzie dell'Unione hanno pubblicato sui rispettivi siti web le dichiarazioni d'interesse dei membri dei consigli di amministrazione, della dirigenza esecutiva e degli esperti distaccati; si rammarica che alcune agenzie pubblichino ancora dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse; sottolinea che non spetta ai membri del consiglio di amministrazione o ai dirigenti dichiararsi estranei a conflitti d'interesse; chiede che tutte le agenzie attuino un modello unificato di dichiarazioni di interessi; sottolinea l'importanza di istituire un organismo etico indipendente incaricato di valutare i casi di conflitto di interessi e il fenomeno delle «porte girevoli» nelle istituzioni, nelle agenzie e negli altri organi dell'Unione; esorta gli Stati membri a garantire che tutti gli esperti distaccati pubblichino le rispettive dichiarazioni di interesse e i CV sui siti web delle relative agenzie;

    45.

    ribadisce che una politica in materia di conflitti di interesse scarsamente dettagliata rischia di comportare la perdita di credibilità delle agenzie; sostiene che per tutte queste politiche si debba partire dalla presentazione di dichiarazioni di interessi regolari e sufficientemente dettagliate; sottolinea, a tale proposito, che il passaggio a dichiarazioni di interessi positive, anziché dichiarazioni di assenza di interessi, permetterebbe di effettuare controlli più completi; evidenzia che, oltre a ciò, le agenzie dell'Unione dovrebbero disporre di un meccanismo di controllo dei conflitti di interessi proporzionato alle loro dimensioni e funzioni;

    46.

    invita tutte le agenzie a partecipare all'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza per i rappresentanti d'interesse, attualmente oggetto di negoziazione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento;

    47.

    ritiene deplorevole che ancora non vi siano orientamenti chiari né una politica consolidata sul problema delle «porte girevoli»; sottolinea che tale questione riveste un'importanza fondamentale, in particolare nel caso delle agenzie che cooperano con le industrie; invita la Commissione a prevedere norme più rigorose, controlli più efficienti e orientamenti più chiari sui periodi di incompatibilità per il personale uscente nonché altre misure connesse al fenomeno delle porte girevoli;

    48.

    si compiace che la maggior parte delle agenzie, ad eccezione del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) e dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), disponga di orientamenti per garantire l'accesso del pubblico ai documenti; osserva tuttavia che il CdT prevede di mettere a punto orientamenti al riguardo e che eu-LISA intende elaborare norme interne su come gestire le richieste di accesso ai documenti pubblici, impegnandosi ad adottarle nel 2020;

    49.

    ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che le agenzie le cui entrate sono in gran parte rappresentate da commissioni pagate dalle imprese del settore sono maggiormente esposte al rischio di conflitto di interessi e di pregiudizio alla loro indipendenza professionale; invita le agenzie e la Commissione a ridurre la dipendenza dalle commissioni versate dalle imprese del settore;

    50.

    chiede nuovamente alle agenzie di attuare una politica globale e orizzontale relativa alla prevenzione dei conflitti di interesse e di avvalersi della politica di indipendenza dell'ECHA in quanto modello di buone pratiche e sistema esemplare di monitoraggio e prevenzione dei conflitti di interessi; incoraggia tutte le agenzie a istituire un comitato consultivo per i conflitti di interessi;

    Controlli interni

    51.

    prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le agenzie, quando utilizzano contratti interistituzionali, rimangono responsabili del rispetto dei princìpi relativi agli appalti pubblici per gli specifici acquisti da esse compiuti, e i controlli interni delle agenzie devono assicurare il rispetto di detti principi;

    52.

    osserva che alla fine del 2018 i consigli/comitati di 29 agenzie avevano adottato il quadro rivisto di controllo interno della Commissione e che 15 agenzie avevano anche riferito in merito alla sua attuazione; caldeggia l'adozione e l'attuazione del quadro di controllo interno da parte di tutte le agenzie al fine di allineare le norme di controllo ai più elevati standard internazionali e di far sì che i controlli interni sostengano il processo decisionale in modo efficace ed efficiente;

    53.

    constata che, stando alla relazione della Corte, talune agenzie non dispongono di politiche che definiscano le rispettive funzioni sensibili e i connessi controlli di mitigazione (aspetto che mira a ridurre il rischio di abuso dei poteri delegati al personale e che dovrebbe essere un elemento standard del controllo interno); esorta pertanto le agenzie ad adottare politiche di questo tipo;

    Altre osservazioni

    54.

    rileva che, stando alla relazione della Corte, le agenzie che avevano sede a Londra (l'Autorità bancaria europea — ABE, e l'Agenzia europea per i medicinali — EMA), sono state trasferite dal Regno Unito nel 2019 e che i rispettivi conti includono accantonamenti per i relativi costi di trasloco; rileva inoltre, nel caso dell'EMA, che la Corte ha segnalato gli sviluppi dovuti al contratto di locazione dell'agenzia e alla sentenza dell'Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles); prende atto della passività potenziale di 465 000 000 EUR lasciata a seguito della conclusione del nuovo accordo di sublocazione e constata l'incertezza riguardo alla completa perdita di organico successiva al trasferimento; osserva inoltre con preoccupazione che, per entrambe le agenzie, la Corte ha altresì segnalato possibili diminuzioni delle entrate a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

    55.

    valuta positivamente l'analisi n. 07/2019 della Corte «Informativa sulla sostenibilità: un bilancio delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione europea» (analisi rapida di casi), pubblicata il 12 giugno 2019; ribadisce le conclusioni della Corte, secondo cui le informazioni raccolte o pubblicate riguardano principalmente il modo in cui il funzionamento dell'organizzazione incide sulla sostenibilità (ad esempio il suo utilizzo interno di carta o acqua) anziché il modo in cui questa ha tenuto conto della sostenibilità nella propria strategia e nella propria attività complessiva; sottolinea che tale informativa interna mirata non coglie le questioni più essenziali per un'organizzazione; invita tutte le agenzie a fare il punto sugli impatti negativi per la sostenibilità prodotti dalle loro operazioni e a includere tali aspetti in maniera strutturale nelle loro relazioni sulla sostenibilità;

    56.

    incoraggia vivamente le agenzie ad attuare le raccomandazioni della Corte;

    57.

    sottolinea l'urgente necessità di far sì che le agenzie si concentrino sulla diffusione al pubblico dei risultati delle loro ricerche e del loro lavoro e si rivolgano all'opinione pubblica attraverso i social media e altri mezzi di informazione al fine di sensibilizzare in merito alle loro attività; ricorda la generale mancanza di consapevolezza dei cittadini riguardo alle agenzie, anche nel paese in cui queste hanno sede; chiede alle agenzie di rivolgersi in modo più efficace e frequente ai cittadini;

    58.

    mette in evidenza i possibili effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sull'organizzazione, sulle operazioni e sui conti delle agenzie, in particolare per quanto riguarda la diminuzione dei contributi diretti; esorta la Commissione ad agire con estrema diligenza quando si occupa della prevenzione e dell'attenuazione dei rischi per le agenzie;

    59.

    accoglie con favore la creazione dell'Autorità europea del lavoro (ELA), il cui regolamento istitutivo è entrato in vigore nel marzo 2018 e che ha iniziato la sua attività nell'ottobre 2019; sottolinea la necessità di garantire che siano destinate risorse finanziarie sufficienti alla sua istituzione; insiste sul fatto che tale finanziamento non può essere realizzato riassegnando stanziamenti e linee di bilancio delle altre agenzie per l'occupazione e gli affari sociali e che l'ELA, che è un organismo nuovo, richiede nuove risorse per poter funzionare correttamente; sottolinea in particolare che l'istituzione dell'ELA non dovrebbe comportare una riduzione delle risorse e delle capacità della rete europea di servizi per l'impiego (EURES), che riveste un ruolo cruciale nell'agevolare la mobilità professionale dei cittadini dell'Unione e offre servizi e partenariati ai datori di lavoro e a quanti cercano lavoro, ai servizi pubblici per l'impiego, alle parti sociali e alle autorità locali; sottolinea pertanto la necessità di mantenere linee di bilancio chiare e separate per ELA ed EURES;

    60.

    sottolinea che l'ELA contribuirà a garantire che le norme dell'Unione in materia di mobilità professionale e di coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo efficace ed equo, aiuterà le autorità nazionali a cooperare per far rispettare tali norme e renderà più facile per i cittadini e le imprese trarre vantaggio dal mercato interno; è del parere che, sebbene le quattro agenzie Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Cedefop, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Eurofound, Fondazione europea per la formazione — ETF, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — EU-OSHA) siano prevalentemente incentrate sulla ricerca, esse potrebbero utilmente sostenere e contribuire alle attività dell'ELA;

    61.

    evidenzia che la trasparenza delle agenzie e la conoscenza che i cittadini hanno della loro esistenza sono fondamentali per la responsabilità democratica delle agenzie medesime; ritiene che la facilità d'impiego delle risorse e dei dati delle agenzie rivestano un'importanza fondamentale; chiede pertanto una valutazione dell'attuale presentazione e messa a disposizione di dati e risorse e della misura in cui i cittadini li trovano facilmente identificabili, riconoscibili e utilizzabili;

    62.

    raccomanda che tutte le agenzie si concentrino sulla comunicazione al pubblico e la pubblicità, in quanto la loro esistenza e le loro attività spesso non sono riconosciute tra i cittadini;

    63.

    incoraggia le agenzie dell'Unione a prendere in considerazione l'adozione di una strategia in materia di diritti fondamentali, che comprenda un riferimento ai diritti fondamentali in un codice di condotta che potrebbe definire i doveri del proprio personale e la relativa formazione; incoraggia l'istituzione di meccanismi atti a garantire che qualsiasi violazione dei diritti fondamentali sia individuata e segnalata e che il rischio di tali violazioni sia portato tempestivamente all'attenzione dei principali organi dell'agenzia interessata; incoraggia, ove pertinente, l'istituzione della carica di garante dei diritti fondamentali, che riferisca direttamente al consiglio di amministrazione (al fine di garantirne un certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale), per assicurare che le minacce ai diritti fondamentali siano affrontate senza indugio e che la politica in materia di diritti fondamentali all'interno dell'organizzazione sia tenuta costantemente aggiornata; incoraggia lo sviluppo di un dialogo regolare con le organizzazioni della società civile e le pertinenti organizzazioni internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali; incoraggia a far sì che il rispetto dei diritti fondamentali divenga parte essenziale delle condizioni di collaborazione dell'agenzia interessata con gli attori esterni tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni nazionali con i quali interagisce a livello operativo;

    64.

    incoraggia tutte le agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni a prendere in considerazione la possibilità di registrarsi al sistema di ecogestione e audit (EMAS) al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali;

    65.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette a questa procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

    (1)  GU C 417 dell'11.12.2019, pag. 1.

    (2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

    (4)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

    (5)  GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

    (6)  Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

    (7)  Autorità bancaria europea (ABE), Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

    (8)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

    (9)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).


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