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Document 52019IP0080

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) — 2019/0900(APP))

    GU C 449 del 23.12.2020, p. 182–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 449/182


    P8_TA(2019)0080

    Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo)

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) — 2019/0900(APP))

    (2020/C 449/26)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A8-0050/2019),

    1.

    adotta il progetto di regolamento allegato;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere il progetto di regolamento allegato al Consiglio e alla Commissione nel quadro della procedura prevista dall'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, previo parere della Commissione e con l'approvazione del progetto di regolamento allegato da parte del Consiglio.

    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

    Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 228, paragrafo 4,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    vista l'approvazione del Consiglio,

    visto il parere della Commissione,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore siano fissati nel rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (2)

    In particolare, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei. A sua volta, l'articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Per dare attuazione a tali diritti e al fine di rafforzare la sua capacità di condurre indagini approfondite e imparziali, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all'efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

    (3)

    La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (1) è stata modificata da ultimo nel 2008. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, l'Unione è stata dotata di un nuovo quadro giuridico. In particolare, l'articolo 228, paragrafo 4, TFUE, conferisce al Parlamento europeo la facoltà, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, di adottare regolamenti che fissano lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. È pertanto auspicabile che la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sia abrogata e sostituita da un regolamento, conformemente alla base giuridica attualmente applicabile.

    (4)

    La definizione delle condizioni alle quali può essere presentata una denuncia al mediatore dovrebbe rispettare il principio di accesso pieno, libero e agevole, ferme restando le specifiche limitazioni riguardanti la concomitanza dell'avvio o dello svolgimento di procedimenti giuridici e amministrativi.

    (5)

    Il mediatore ha il diritto di formulare raccomandazioni laddove accerti che un'istituzione, organo o organismo dell’Unione non stia applicando correttamente una sentenza del tribunale.

    (6)

    Occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione. È inoltre opportuno prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale.

    (7)

    Fatta salva la funzione primaria del mediatore, che è quella di gestire le denunce, per rafforzare il suo ruolo è auspicabile che gli sia conferita la facoltà di condurre di propria iniziativa indagini volte a individuare casi reiterati e particolarmente gravi di cattiva amministrazione e a promuovere le migliori prassi amministrative nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

    (8)

    Per accrescere l'efficacia della sua azione, il mediatore dovrebbe avere il diritto di condurre, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, accertamenti che diano seguito a precedenti indagini al fine di verificare se e in quale misura l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato si sia conformato alle raccomandazioni fornite. Il mediatore dovrebbe avere inoltre il diritto di includere, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, una valutazione del tasso di conformità alle raccomandazioni formulate e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

    (9)

    Il mediatore dovrebbe disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che questi richiede loro, fermi restando gli obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'accesso a informazioni o documenti classificati dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono informazioni o documenti classificati dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza. Ai fini dell'attuazione delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, è opportuno che il mediatore concordi preventivamene con l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione, le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti classificati e di qualsiasi altra informazione coperta dal segreto d’ufficio. Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, è opportuno che il mediatore ne informi il Parlamento europeo, il quale dovrebbe adottare le iniziative del caso.

    (10)

    Il mediatore e il suo personale hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il mediatore, d'altra parte, dovrebbe informare le autorità competenti dei fatti che egli ritiene possano avere un'incidenza penale, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine. Il mediatore dovrebbe altresì poter informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato dei fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti.

    (11)

    È opportuno tenere in considerazione i recenti cambiamenti riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione dai reati, in particolare l'istituzione della Procura europea in virtù del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (3), così da consentire al mediatore di trasmettere a tale organismo eventuali informazioni di competenza di quest'ultimo. Analogamente, affinché siano rispettati pienamente la presunzione di innocenza e i diritti della difesa sanciti all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è auspicabile che il mediatore, qualora trasmetta alla Procura europea informazioni di competenza di quest'ultima, le notifichi alla persona interessata e al denunciante.

    (12)

    È opportuno prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti. È altresì auspicabile che si intraprendano misure per consentire al mediatore di cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dato che una simile cooperazione può rendere più efficace l'esercizio delle funzioni del mediatore.

    (13)

    Spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. È inoltre opportuno prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni e le condizioni alle quali viene sostituito.

    (14)

    Le funzioni del mediatore dovrebbero essere svolte in completa indipendenza. Il mediatore dovrebbe, sin dal momento in cui assume l'incarico, impegnarsi solennemente dinanzi alla Corte di giustizia. È opportuno determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati.

    (15)

    Dovrebbero essere adottate disposizioni riguardanti la sede del mediatore, che dovrebbe essere quella del Parlamento europeo. È inoltre opportuno prevedere non solo disposizioni relative ai funzionari e agli altri agenti del segretariato del mediatore che lo assisteranno, ma anche disposizioni in merito al suo bilancio.

    (16)

    Spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose nell'esercizio delle funzioni del mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare dovrebbe essere definito nel presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

    Articolo 1

    1.   Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo).

    2.   Il mediatore agisce in maniera indipendente dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, nel rispetto delle competenze attribuitegli dai trattati e in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 228 TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto a una buona amministrazione.

    3.   Nell'esercizio delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore può non intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale, né può mettere in discussione la fondatezza di una sentenza di un siffatto organo o la sua competenza di emanare una sentenza.

    Articolo 2

    1.   Il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, e, se del caso, formula raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

    2.   Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non appena ricevuta la denuncia, rispettando le norme dell'Unione nel settore della protezione dei dati personali.

    3.   La denuncia deve fare chiaro riferimento al proprio oggetto e all'identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.

    4.   La denuncia deve essere presentata entro tre anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati.

    5.   Il mediatore determina se una denuncia rientra nel suo mandato e, in tal caso, se è ammissibile. Se la denuncia non rientra nelle sue competenze o è inaccettabile, prima di archiviare il caso il mediatore può consigliare al denunciante di presentarla a un'altra autorità.

    6.   Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

    7.   Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

    8.   Ad eccezione delle denunce riguardanti casi di molestie sessuali, al mediatore non può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i loro funzionari o altri agenti se non qualora l'interessato abbia esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4) («statuto dei funzionari»), e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato.

    9.   Il mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni intraprese al riguardo.

    Articolo 3

    1.   Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, il mediatore effettua, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie, comprese quelle volte a dare seguito a precedenti indagini. Il mediatore agisce senza richiedere un'autorizzazione preventiva e informa l'istituzione, l'organo o l’organismo interessato a tempo debito di tale azione. L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può presentare qualsiasi commento o prova utile al mediatore. Il mediatore può altresì richiedere che l’istituzione, l’organo o l’organismo presenti commenti o prove.

    2.   Fatta salva la sua funzione primaria, che è quello di trattare i reclami, il mediatore può condurre indagini di propria iniziativa, di natura più strategica, al fine di individuare casi ripetuti o particolarmente gravi di cattiva amministrazione, di promuovere le migliori prassi amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e di affrontare proattivamente questioni strutturali di interesse pubblico che rientrano nel mandato del mediatore.

    3.   Il mediatore può partecipare a un dialogo strutturato e periodico con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e organizzare consultazioni pubbliche prima di fornire raccomandazioni, o in qualsiasi successivo momento. Il mediatore può inoltre analizzare e valutare sistematicamente i progressi compiuti dall'istituzione, organo o organismo interessato ed emettere ulteriori raccomandazioni.

    4.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione forniscono al mediatore le informazioni che questi richiede loro e gli permettono di consultare i fascicoli pertinenti. L'accesso a informazioni o documenti classificati è soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato.

    Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono le informazioni o i documenti classificati di cui al primo comma informano preventivamente il mediatore di tale carattere di segretezza.

    Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamene con l’istituzione, l'organo o l'organismo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti classificati.

    Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e classificati segreti in virtù di una disposizione legislativa, soltanto dopo che adeguate misure e tutele ai fini del trattamento di tali documenti siano state istituite dai servizi del mediatore affinché sia garantito un livello equivalente di riservatezza, in linea con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e in conformità con le norme in materia di sicurezza dell'istituzione, dell'organo o dell’organismo dell'Unione interessato.

    Su richiesta del mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione rendono testimonianza di fatti relativi a un'indagine in corso del mediatore. I funzionari o gli agenti in questione depongono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti. Se vincolati dall'obbligo del segreto professionale, questo non deve essere interpretato come contemplante le informazioni pertinenti per le denunce o le indagini relative a casi di molestie o cattiva amministrazione.

    5.   Il mediatore esamina periodicamente le procedure correlate all'azione amministrativa di istituzioni, organi e organismi dell'Unione e verifica se esse siano in grado efficacemente di prevenire casi di conflitti di interesse, garantire l'imparzialità e assicurare il pieno rispetto del diritto alla buona amministrazione. Il mediatore può identificare e valutare possibili casi di conflitti di interesse a tutti i livelli che potrebbero costituire una fonte di cattiva amministrazione, nel qual caso il mediatore trae specifiche conclusioni e ne informa in merito il Parlamento.

    6.   Nella misura concessa dalle rispettive legislazioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono urgentemente al mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni o i documenti che possono contribuire a individuare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione. Qualora tali informazioni o documenti siano soggetti a normative nazionali sul trattamento delle informazioni riservate o a disposizioni che ne impediscono la trasmissione, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di accedere a tali informazioni o documenti, purché egli si impegni a trattarli conformemente a un accordo con l’autorità da cui il documento proviene. In ogni caso viene fornita una descrizione del documento.

    7.   Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, che effettua le opportune dichiarazioni.

    8.   Quando, a seguito di un'inchiesta, sono stati accertati casi di cattiva amministrazione, il mediatore ne informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato, formulando, se del caso, raccomandazioni. L'istituzione, l'organo o l'organismo debitamente informato trasmette al mediatore, entro tre mesi, un parere circostanziato. Su richiesta motivata dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, il mediatore può concedere una proroga di tale termine di non oltre due mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non trasmettano il parere entro il termine di tre mesi o entro la scadenza prorogata, il mediatore può concludere l'indagine senza un parere.

    9.   Il mediatore trasmette quindi una relazione all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato e, se la natura o l'entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il mediatore può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere formulato dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo interessato nonché delle eventuali raccomandazioni che il mediatore stesso ha formulato nella sua relazione.

    10.   Il mediatore può, se del caso, comparire dinanzi al Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo stesso.

    11.   Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. Il mediatore informa il denunciante della soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato. Se lo desidera, il denunciante ha il diritto di trasmettere in qualsiasi momento osservazioni al mediatore o informazioni supplementari che non erano note all'epoca della presentazione della denuncia.

    12.   Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione comprende una valutazione della conformità alle raccomandazioni del mediatore e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni. Tali valutazioni possono altresì costituire l'oggetto di relazioni distinte.

    Articolo 4

    Il mediatore e il suo personale trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

    Per quanto riguarda le denunce concernenti il diritto di accesso pubblico ai documenti redatti o ricevuti da una istituzione, organo o organismo dell’Unione, il mediatore, effettuate le debite analisi e tutte le necessarie considerazioni, emette una raccomandazione in merito all’accesso o meno a tali documenti. L'istituzione, l'organo o l'organismo interessato deve rispondere entro i tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Ove l'istituzione, l’organo o l’organismo interessato rifiuti di seguire la raccomandazione del mediatore di consentire l’accesso a detti documenti deve motivare debitamente le ragioni del rifiuto. In tal caso, il mediatore informa il denunciante dei mezzi di ricorso disponibili, comprese le procedure disponibili per deferire la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Il mediatore conduce valutazioni periodiche delle politiche e procedure in vigore nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione pertinenti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari («segnalazioni di illeciti») e formula se del caso raccomandazioni concrete per apportare miglioramenti volti ad assicurare piena protezione ai funzionari e agli altri agenti che riportino fatti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari. Su richiesta, il mediatore può fornire, in via confidenziale, consulenze di esperti e consigli imparziali ai funzionari e agli altri agenti sulla condotta appropriata da tenere in presenza dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, ivi incuso in merito all'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

    Il mediatore è autorizzato altresì ad avviare indagini sulla base delle informazioni fornite da funzionari o altri agenti riportanti fatti in conformità dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che possono effettuare segnalazioni riservate e anonime, qualora i fatti descritti possano costituire un caso di cattiva amministrazione da parte di una istituzione, organo o organismo dell’Unione. Al fine di consentire quanto precede, è ammessa la deroga alle disposizioni in materia di risorse umane concernenti gli obblighi di segretezza.

    Articolo 6

    1.   Il mediatore e il suo personale, a cui si applicano l’articolo 339 TFUE e l’articolo 194 del trattato Euratom, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare le informazioni o i documenti classificati trasmessi al mediatore, né i documenti che rientrano nell'ambito delle normative dell'Unione concernenti la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recare pregiudizio al denunciante o a qualsiasi altra persona interessata.

    2.   Qualora, nell'ambito di un'indagine, il mediatore ritenga che i fatti possano avere un'incidenza penale, li comunica alle autorità nazionali competenti e, se il caso è di loro competenza, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Procura europea. Se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione da cui dipende il funzionario o l'altro agente interessato, che possono applicare l'articolo 17, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

    Il mediatore può altresì informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato di fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti e di qualsiasi attività persistente che possa ostacolare l'indagine in corso.

    Il mediatore informa di tali comunicazioni il denunciante e le altre persone interessate di cui sia nota l'identità.

    Articolo 7

    1.   Il mediatore può cooperare con autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili.

    2.   Nell'ambito delle proprie funzioni, il mediatore coopera con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e con altre istituzioni e organi, evitando ogni duplicazione delle loro attività.

    Articolo 8

    1.   Il mediatore è eletto, con possibilità di rinnovo, in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE.

    2.   Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza, che non abbiano rivestito cariche politiche all'interno dei governi nazionali o presso le istituzioni dell'Unione negli ultimi tre anni e soddisfino le condizioni di imparzialità equivalenti a quelle richieste nel loro Stato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali e siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

    Articolo 9

    1.   Il mediatore cessa di esercitare i compiti di cui ai trattati e nel presente regolamento alla fine del mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.

    2.   Salvo in caso di licenziamento, il mediatore resta in carica fino a quando non è stato eletto un nuovo mediatore.

    3.   In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo mediatore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all'elezione del nuovo mediatore, spetta al principale responsabile di cui all'articolo 13, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del mediatore.

    Articolo 10

    Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere le dimissioni del mediatore in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE, ascolta il mediatore prima di avanzare tale richiesta.

    Articolo 11

    1.   Nell'adempimento delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore agisce in conformità dell'articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.

    2.   Al momento dell'entrata in carica, il mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L'impegno solenne include in particolare l'obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato.

    Articolo 12

    1.   Per tutto il periodo del mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

    2.   Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia.

    3.   Al mediatore e ai funzionari e agenti del suo segretariato si applicano gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo n. 7.

    Articolo 13

    1.   Il mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e a provvedere all'adempimento delle sue funzioni, di cui ai trattati e al presente regolamento.

    2.   Il mediatore è assistito da un segretariato di cui egli nomina il principale responsabile.

    3.   Il mediatore dovrebbe mirare a conseguire la parità di genere nella composizione del proprio segretariato.

    4.   Ai funzionari e agli altri agenti del segretariato del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio ed è adeguato all'esercizio appropriato delle funzioni del mediatore e al suo carico di lavoro.

    5.   I funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea e degli Stati membri designati a far parte del segretariato del mediatore sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione, nell'organo o nell'organismo di provenienza.

    6.   Nelle questioni concernenti il personale del mediatore, ai sensi dell’articolo 1 bis dello statuto dei funzionari, il mediatore ha lo stesso status delle istituzioni.

    Articolo 14

    Il mediatore esamina le procedure poste in essere dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione per trattare i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura e i meccanismi per punire i responsabili. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito alla conformità di tali procedure ai principi di proporzionalità, adeguatezza e azione energetica e alla loro idoneità a fornire alle vittime una protezione e un supporto effettivi.

    Il mediatore esamina in maniera tempestiva se le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione trattano adeguatamente i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura applicando correttamente le procedure previste in relazione alle denunce in tale ambito. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito.

    Il mediatore nomina all'interno del proprio segretariato una persona o designa una struttura con esperienza nel settore delle molestie che sia in grado di valutare tempestivamente se i casi di molestie di qualsiasi tipo e natura, incluse le molestie di natura sessuale, siano gestiti adeguatamente all'interno delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, se del caso, di fornire consulenza ai funzionari e agli altri agenti di tali istituzioni, organi e organismi.

    Articolo 15

    La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

    Articolo 16

    Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

    Articolo 17

    Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quantomeno prescrizioni riguardanti:

    a)

    i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato;

    b)

    la garanzia della protezione di funzionari e altri agenti che denunciano casi di molestie sessuali e di violazione del diritto dell'Unione all'interno delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, in conformità dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari («segnalazioni di illeciti»);

    c)

    il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia;

    d)

    le indagini di propria iniziativa;

    e)

    le indagini di seguito; e

    f)

    le azioni di raccolta delle informazioni.

    Articolo 18

    La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente


    (1)  Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (3)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (4)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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