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Document 52019AP0087

    P8_TA(2019)0087 Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV») ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV») (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD)) P8_TC1-COD(2018)0194 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV»)

    GU C 449 del 23.12.2020, p. 329–339 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 449/329


    P8_TA(2019)0087

    Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV») ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV») (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2020/C 449/42)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0369),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0240/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0069/2019),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    P8_TC1-COD(2018)0194

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV»)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, in modo da migliorare l’efficienza per garantire l’efficacia dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. [Em. 1]

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (4) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione.

    (3)

    Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Tali azioni contribuiscono altresì ad affrontare le sfide comuni e i collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità organizzata. [Em. 2]

    (4)

    Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, aumentandone la fiducia in tale valuta e migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma. [Em. 3]

    (4 bis)

    Una sana protezione dell'euro contro la contraffazione è una componente chiave di un'economia dell'UE sicura e competitiva e direttamente collegata all'obiettivo dell'UE di migliorare il funzionamento efficiente dell'Unione economica e monetaria. [Em. 4]

    (5)

    In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (5) e 2001/924/CE (6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni del Consiglio 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9), 2006/850/CE (10) e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») per i periodi 2002-2006, 2007-2013 e 2014-2017 (12) sono stati conseguiti con successo.

    (6)

    Contrariamente alla procedura standard, non è stata effettuata una valutazione d'impatto separata del programma. Ciò può essere in parte spiegato dal fatto che, nel 2017, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma, supportata da una relazione indipendente  (13) . Sebbene la relazione sia generalmente positiva riguardo al programma, esprime preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che partecipano alle attività del programma e per la qualità degli indicatori chiave di prestazione utilizzati per misurare i risultati del programma. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta (COM(2018)0369) , la Commissione è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dato il suo valore aggiunto UE dell'Unione , il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni e il contributo alla lotta alla criminalità organizzata . [Em. 5]

    (7)

    La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, tenendo conto delle possibilità affrontando la necessità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari e la partecipazione di un massimo di autorità competenti di vari paesi alle attività del programma , continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di prestazione. [Em. 6]

    (7 bis)

    Hotspot della contraffazione sono stati rilevati in paesi terzi e la contraffazione dell'euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale; pertanto, lo sviluppo di capacità e le attività di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero essere considerati essenziali per ottenere un'efficace protezione della moneta unica dell'Unione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati nel contesto del programma. [Em. 7]

    (8)

    Dovrebbe essere pertanto adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma «Pericle IV»). È opportuno garantire che il programma Pericle IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericle IV. Inoltre, la Commissione dovrebbe attingere alla vasta esperienza della Banca centrale europea in relazione allo svolgimento della formazione e all'offerta di informazioni sulle banconote in euro contraffatte durante l'attuazione del programma. [Em. 8]

    (9)

    Le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare la procedura riguardante la formazione e l’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti e premi e l’esecuzione indiretta, e prevedono controlli in merito alla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

    (10)

    Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle IV dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio tempestivo ed esauriente di informazioni fra le autorità competenti. [Em. 9]

    (11)

    Il programma Pericle IV dovrebbe essere attuato conformemente al quadro finanziario pluriennale di cui al … [riferimento al regolamento post MFF regolamento (UE, Euratom) n. …/2018 del Consiglio].

    (12)

    Al fine di garantire condizioni uniformi completare e modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di esecuzione adottare atti conformemente all'articolo 290 del programma Pericle IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispetto ai programmi di lavoro di cui all’articolo 10 e agli indicatori di esecuzione cui all’articolo 12 e all'allegato . La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (14) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 10]

    (13)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Pericle IV che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio ai sensi del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria].

    (14)

    In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16) e (UE) 2017/1939 (17) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In conformità del regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell’Unione dovrebbe collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e consentire l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE).

    (15)

    La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull’attuazione del programma Pericle IV e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi.

    (16)

    È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 331/2014.

    (17)

    È opportuno garantire una transizione agevole, senza interruzione, tra il programma Pericle 2020 e il programma Pericle IV ed è opportuno allineare la durata del programma Pericle IV al regolamento (UE, Euratom) n. …/2018 del Consiglio [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027]. Il programma Pericle IV dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il programma Pericle IV, un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (nel seguito «il programma»).

    Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Obiettivi del programma

    1.   L’obiettivo generale del programma è il seguente:

    prevenire e combattere lottare contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando preservando così l'integrità delle banconote e delle monete in euro, che migliora la competitività dell’economia fiducia dei cittadini e delle imprese circa l'affidabilità di tali banconote e monete quindi rinforza la fiducia nell'economia dell’Unione e assicurando , mentre assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche. [Em. 11]

    2.   L’obiettivo specifico del programma è il seguente:

    proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

    Articolo 3

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 7 700 000 EUR (19) (a prezzi correnti). [Em. 12]

    2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

    3.   L’importo di cui al paragrafo 1 può essere usato per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche riguardanti i sistemi informatici istituzionali.

    Articolo 4

    Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

    1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al [ultima versione del regolamento finanziario, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (20).]

    2.   Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma, tenendo conto delle garantendo la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la Banca centrale europea ed Europol. A tal fine, nell’elaborare programmi di lavoro a norma dell'articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate di BCE ed Europol contro la contraffazione dell'euro e la frode. [Em. 13]

    3.   Il sostegno finanziario a titolo del programma per le azioni ammissibili di cui all’articolo 6 è erogato sotto forma di:

    sovvenzioni; o

    appalti pubblici.

    Articolo 5

    Azioni comuni

    1.   Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:

    a)

    le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);

    b)

    i Centri di analisi nazionali (NAC) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);

    c)

    il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;

    d)

    Europol, Eurojust e Interpol;

    e)

    gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;

    f)

    le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;

    g)

    organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all’adesione; e

    h)

    gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.

    2.   Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

    CAPO II

    AMMISSIBILITÀ

    Articolo 6

    Azioni ammissibili

    1.   Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il programma fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:

    a)

    lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di workshop, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:

    migliori prassi per prevenire la contraffazione e le frodi relative all'euro; [Em. 14]

    le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;

    il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;

    l’utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche; [Em. 15]

    i metodi d’inchiesta e di indagine;

    l’assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi;

    la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione;

    azioni di ricerca;

    la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;

    b)

    l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma, in particolare:

    qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione unionale, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;

    la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative;

    sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;

    assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia possa essere fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei; [Em. 16]

    c)

    l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3.

    2.   Il programma tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti:

    a)

    il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);

    b)

    il personale dei servizi di informazione;

    c)

    i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;

    d)

    i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;

    e)

    qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.

    3.   I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi, se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. [Em. 17]

    CAPO III

    SOVVENZIONI

    Articolo 7

    Sovvenzioni

    Le sovvenzioni a titolo del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Per le azioni attuate tramite sovvenzioni, l’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

    Articolo 8

    Tassi di cofinanziamento

    Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

    Articolo 9

    Soggetti idonei

    I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

    CAPO IV

    PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

    Articolo 10

    Programmi di lavoro

    1.   Il programma Alla Commissione è attuato mediante conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per adottare programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. [Em. 18]

    2.   Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.

    Articolo 11

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   La delega di potere di cui all’articolo agli articoli 10, paragrafo 1, e 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. [Em. 19]

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 20]

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , nonché rappresentanti della BCE e di Europol . [Em. 21]

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 12

    Sorveglianza

    1.   Gli indicatori per riferire sui progressi del programma nel conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato del presente regolamento.

    2.   Al fine di garantire un’effettiva valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 11, per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche attraverso modifiche dell’allegato volte a rivedere e completare gli indicatori se necessario ai fini della valutazione.

    3.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e, al Consiglio , alla Banca centrale europea, ad Europol, ad Eurojust alla Procura europea (EPPO), in merito ai risultati del programma, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’allegato del presente regolamento. [Em. 22]

    4.   I paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la sorveglianza e la valutazione del programma.

    Articolo 13

    Valutazione

    1.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

    2.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

    3.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea , ad Europol, ad Eurojust e alla Procura europea (EPPO) . [Em. 23]

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 14

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione riconoscono l’origine dei fondi dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la trasparenza e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 24]

    2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

    Articolo 15

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 331/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 16

    Disposizioni transitorie

    Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 331/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

    (5)  Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

    (6)  Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).

    (7)  Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 40).

    (8)  Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 42).

    (9)  Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).

    (10)  Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del lunedì 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).

    (11)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

    (12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma «Pericle 2020» del 6.12.2017 (COM(2017)0741).

    (13)   SWD(2017)0444 e Ares(2917)3289297 '30/06/2017

    (14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (15)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

    (16)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (17)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

    (18)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (19)   Solo importo indicativo, in funzione del QFP complessivo.

    (20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (21)  Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.

    ALLEGATO

    INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

    Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura , al minimo degli oneri e dei costi amministrativi, in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali: [Em. 25]

    a)

    Numero di euro falsificati scoperti Il numero di Stati membri e di paesi terzi le cui le autorità nazionali competenti hanno partecipato alle attività nell'ambito del programma ; [Em. 26]

    b)

    Numero di laboratori illegali smantellati; e Il numero dei partecipanti e il loro grado di soddisfazione, nonché ogni eventuale riscontro da essi fornito sull'utilità delle attività nell'ambito del programma; [Em. 27]

    c)

    Feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal Informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti sul numero di euro falsificati scoperti e di laboratori illegali smantellati come conseguenza diretta del miglioramento della cooperazione attraverso il programma. [Em. 28]

    Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di prestazione devono essere raccolti annualmente dai seguenti attori dalla Commissione e dai beneficiari del programma : [Em. 29]

    la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di banconote e monete in euro contraffatte;

    la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di laboratori illegali smantellati;

    la Commissione e i beneficiari del programma raccolgono i dati relativi al feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal programma.


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