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Document 52019AP0068

P8_TA(2019)0068 Programma antifrode dell'UE ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386 — C8-0236/2018 — 2018/0211(COD)) P8_TC1-COD(2018)0211 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE

GU C 449 del 23.12.2020, p. 198–212 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 449/198


P8_TA(2019)0068

Programma antifrode dell'UE ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE (COM(2018)0386 — C8-0236/2018 — 2018/0211(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 449/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0386),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0236/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A8-0064/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa solo un'indicazione e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.


P8_TC1-COD(2018)0211

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’Unione dovrebbe sostenere attività in questi settori.

(2)

In passato, il sostegno a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma Hercule II), abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (programma Hercule III), ha permesso di potenziare le attività avviate dall’Unione e dagli Stati membri in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(3)

Il sostegno alla segnalazione, da parte degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, di irregolarità e frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) è prescritto dalla normativa settoriale relativa al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (6), al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (7), al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (8), al Fondo di aiuti europei agli indigenti (9), nonché all’assistenza preadesione (10) per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre. L’IMS è uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare gli Stati membri, nonché i paesi candidati e candidati potenziali, a rispettare l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate e che contribuisce alla gestione e all’analisi delle irregolarità.

(3 bis)

È necessario compensare la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri al fine di contrastare le irregolarità e combattere le frodi. La fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale nonché a un ritardo nella notifica. Ciò richiede la creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di notifica e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti. [Em. 1]

(3 ter)

È innegabile l'importanza delle attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come pure del potenziamento dell'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS), nonché della messa a punto di strategie nazionali antifrode. Nell'ambito di tali attività è necessario elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'Unione (inclusi gli inviti a presentare proposte, la presentazione delle domande, la valutazione, l'attuazione e i pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri. [Em. 2]

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (11) e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio (12), l’Unione fornisce sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

(5)

Tale sostegno è fornito a una serie di attività operative che comprendono il sistema d’informazione antifrode (AFIS), una piattaforma informatica costituita da una serie di applicazioni funzionanti nell’ambito di un sistema comune d’informazione gestito dalla Commissione. Anche l’IMS è gestito nell’ambito della piattaforma AFIS. Per garantire la sostenibilità di un siffatto sistema occorrono finanziamenti stabili e prevedibili nel corso degli anni.

(6)

Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE («programma»), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione , fatto salvo un efficace controllo dell'attuazione del programma da parte dei co-legislatori . [Em. 3]

(7)

Il programma combina pertanto una componente improntata al programma Hercule, un’altra che assicura il finanziamento dell’IMS e una terza che finanzia le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(7 bis)

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell'Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale contesto, si dovrà tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che tutela in modo specifico il lato delle spese del bilancio dell'Unione europea. [Em. 4]

(8)

La piattaforma AFIS comprende diversi sistemi informativi, tra cui il sistema d’informazione doganale (SID). Il SID è un sistema informativo automatizzato volto ad aiutare gli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, potenziando, grazie a una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle rispettive amministrazioni doganali. Il SID riunisce i casi di cooperazione amministrativa e di polizia nell’ambito di un’unica infrastruttura. Ai fini della cooperazione amministrativa, il SID è istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, adottato sulla base degli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Quanto alla cooperazione di polizia, il SID è istituito dalla decisione 2009/917/GAI, adottata sulla base dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea. Sotto il profilo tecnico, la dimensione del SID relativa alla cooperazione di polizia non può essere dissociata da quella amministrativa, in quanto entrambi gli aspetti sono gestiti nell’ambito di un unico sistema informatico. Dato che lo stesso SID è soltanto uno dei vari sistemi d’informazione gestiti nel quadro di AFIS e che il numero di casi di cooperazione di polizia è inferiore al numero di casi di cooperazione amministrativa nel SID, la dimensione del sistema AFIS relativamente alla cooperazione di polizia è considerata accessoria rispetto a quella amministrativa.

(9)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [riferimento da aggiornare se del caso conformemente al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (13)].

(10)

Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I contratti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mentre le sovvenzioni sono inoltre soggette ai principi di cofinanziamento, divieto di cumulo e di doppio finanziamento, non retroattività e divieto del fine di lucro. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE. [Em. 5]

(11)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(11 bis)

I tassi massimi per il cofinanziamento delle sovvenzioni a titolo del programma non dovrebbero superare l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro, come i casi riguardanti Stati membri esposti ad un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, il tasso massimo di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 90 % dei costi ammissibili. [Em. 6]

(12)

Al fine di garantire, nell’ambito del programma, la continuità del finanziamento di tutte le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS, l’allegato I fornisce un elenco indicativo delle attività da finanziare.

(12 bis)

La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro dovrebbero contenere una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione, un calendario di attuazione orientativo e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. Nell'elaborare il programma di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto delle priorità del Parlamento europeo espresse nel quadro della sua valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma di lavoro dovrebbe essere pubblicato sul sito web della Commissione e trasmesso al Parlamento europeo. [Em. 7]

(12 ter)

Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2. Questi possono includere la fornitura di assistenza tecnica speciale per le autorità competenti degli Stati membri, come la fornitura di conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici (TI) efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili possono comprendere anche l'organizzazione una formazione specializzata mirata, seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, conferenze e studi. [Em. 8]

(13)

L’acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale (14) può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull’acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Inoltre, dovrebbe esserci un chiaro collegamento tra l'impatto delle attrezzature finanziate e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni e la creazione di sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni nel quadro dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali. [Em. 9]

(13 bis)

Il programma sostiene la cooperazione tra le autorità amministrative e di contrasto degli Stati membri e tra queste e la Commissione, compreso OLAF, nonché altri organismi e agenzie competenti dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al fine di garantire una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma sosterrà inoltre la cooperazione in tale settore con la Procura europea (EPPO), quando essa diventerà operativa. [Em. 10]

(14)

È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati potenziali, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi abbiano un accordo di associazione o concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell’Unione. [Em. 11]

(15)

Tenuto conto delle precedenti valutazioni dei programmi Hercule e al fine di rafforzare il programma, soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero potervi partecipare in via straordinaria senza dover sostenere i costi della propria partecipazione.

(15 bis)

In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi che hanno un accordo di associazione in vigore con l'Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici. [Em. 12]

(16)

Il programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell’UE» (15), nonché della relazione sullo stato dei lavori relativi alla sua attuazione, del 12 maggio 2017 (16).

(17)

L’Unione ha ratificato il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo») nel 2016. Tale protocollo dovrebbe servire a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nella misura in cui riguarda la lotta contro il commercio transfrontaliero illecito di tabacco, che causa perdite di entrate. Il programma dovrebbe sostenere il segretariato della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo nelle sue funzioni legate al protocollo. Dovrebbe inoltre sostenere altre attività organizzate dal segretariato nel quadro della lotta contro il commercio illecito di tabacco.

(18)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (18), (Euratom, CE) n. 2185/96 (19) e (UE) 2017/1939 (20) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative.

In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti e l’accesso necessari alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(19)

I paesi terzi membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nell’ambito della cooperazione istituita a norma dell’accordo SEE, che prevede l’attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono inoltre partecipare sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere all’ordinatore competente, all’OLAF e alla Corte dei conti europea i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(20)

 

(21)

A norma dell’[riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(22)

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in forza delle tramite relazioni, segnatamente sulle prescrizioni specifiche in materia di prestazioni, di monitoraggio e di valutazione , evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. Un valutatore indipendente effettua la valutazione. [Em. 13]

(23)

Al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di monitoraggio e valutazione del programma integrare il presente regolamento , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro . Inoltre, al fine di modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 14]

(24)

L’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97 costituisce la base giuridica del finanziamento del sistema AFIS. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tale base giuridica e fornirne una nuova. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

(25)

Il regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III riguardava il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento garantisce la prosecuzione del programma Hercule III a decorrere dal 1o gennaio 2021. Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 250/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’UE («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea;

b)

favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;

c)

fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di 321 314 000 EUR a prezzi 2018 (362 414 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 15]

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

114,207 milioni di 202 512 000 EUR a prezzi 2018 (228 414 000 a prezzi correnti) per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a); [Em. 16]

b)

12 412 000 EUR a prezzi 2018 (14  milioni di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); [Em. 17]

c)

60 106 390 000 EUR a prezzi 2018 (120  milioni di EUR a prezzi correnti) per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c). [Em. 18]

2 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di riassegnare i fondi tra gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Se una riassegnazione comporta la modifica del 10 % o più di uno degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riassegnazione sarà effettuata mediante un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14. [Em. 19]

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che riguarda in particolare il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 20]

Articolo 4

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a eventuali programmi dell’Unione, a condizione che tale accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici della partecipazione; [Em. 21]

b)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei loro costi amministrativi. Tali contributi costituiscono un’entrata con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

c)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali sui programmi;

d)

garantisca il diritto dell’Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni in conformità del titolo VIII e appalti in conformità del titolo VII , nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario. [Em. 22]

3.   Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I.

4.   Quando l’azione sostenuta comporta l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché un paese terzo partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell’ambito di un accordo internazionale o di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

CAPO II

SOVVENZIONI [Em. 23]

Articolo 7

Le Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario non supera l’80 % dei costi ammissibili . In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili . [Em. 24]

Articolo 8

Azioni ammissibili

Solo Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono ammissibili al finanziamento:

(a)

fornire conoscenze tecniche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;

(b)

potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;

(c)

fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illegali;

(d)

rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e il monitoraggio delle attività di intelligence;

(e)

organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull'analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

(f)

finanziare una serie di applicazioni informatiche relative alle dogane utilizzate nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione, istituito per eseguire i compiti affidati a quest'ultima dal regolamento(CE) n. 515/97 del Consiglio;

(g)

finanziare uno strumento di comunicazione elettronica sicura che aiuti gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e che contribuisca alla gestione e all'analisi delle irregolarità;

(h)

qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all'articolo 10, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2. [Em. 25]

Quando l'azione sostenuta prevede l'acquisto di attrezzature, la Commissione garantisce che l'attrezzatura finanziata contribuisca alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 26]

Articolo 9

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 e che sono stabilite in uno dei seguenti paesi:

a)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

b)

un paese terzo associato al programma;

c)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma, o in un paese terzo elencato in un programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

c)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti di cui al paragrafo 2, stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.   I soggetti di cui al paragrafo 2 stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero, di norma, sostenere i costi della propria partecipazione.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 10

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti delegati in conformità dell'articolo 14. [Em. 28]

La Commissione esplora sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni e si adopera affinché vengano evitate duplicazioni nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di lavoro. [Em. 29]

I programmi di lavoro sono pubblicati sul sito web della Commissione e trasmessi al Parlamento europeo, che ne valuterà il contenuto e i risultati nel quadro della valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 30]

Articolo 11

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II.

2.   Onde garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. [Em. 31]

2 bis.     La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma. [Em. 32]

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 12

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono sono svolte con tempestività da un valutatore indipendente per alimentare il processo decisionale. [Em. 33]

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 34]

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea e le pubblica sul proprio sito web . [Em. 35]

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di sorveglianza e valutazione adottare i programmi di lavoro come previsto all’articolo 11 10 e di modificare gli indicatori di cui all'allegato II al presente regolamento . [Em. 44]

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5 bis.     L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10 e 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 36]

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale. [Em. 37]

2.   La Commissione conduce regolarmente azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2. [Em. 38]

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 515/97

All’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 250/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 250/2014 e a norma dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 250/2014 e dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.

(3)  Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

(4)  Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (Programma Hercule II) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 6).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 15).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti e regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 11).

(10)  Articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).

(11)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1525 (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(12)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(13)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.

(14)  [rif.]

(15)  COM(2013)0324.

(16)  COM(2017)0235.

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(18)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(19)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(20)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(21)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(22)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(23)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei tipi di costi che saranno finanziati dal programma per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97:

a)

l’insieme dei costi d’installazione e di manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri i mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative;

b)

il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonché, se del caso, qualsiasi altra indennità, dei rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, dei rappresentanti di paesi terzi, che partecipano alle missioni dell’Unione europea, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa e a corsi di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative o delle azioni operative condotte dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa;

c)

le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, nonché ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d)

le spese legate alla comunicazione di informazioni e le spese sostenute per le relative azioni che consentono l’accesso all’informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e)

le spese relative all’utilizzo del sistema informativo doganale previsto dagli strumenti adottati a norma dell’articolo 87 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare dalla decisione 2009/917/GAI sull’uso dell’informatica nel settore doganale, nella misura in cui tali strumenti prevedono che dette spese siano a carico del bilancio generale dell’Unione europea;

f)

le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti dell’Unione della rete comune di comunicazione, utilizzate ai fini della lettera c).

ALLEGATO II

INDICATORI PER LA SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Obiettivo specifico 1: prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;

Indicatore 1: sostegno alle attività volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE, misurato in base:

1.1

al tasso di soddisfazione per le attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;

a)

al numero e al tipo di attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma; [Em. 39]

1.2

alla percentuale di all'elenco degli Stati membri che beneficiano ogni anno del programma e alla rispettiva quota di finanziamento . [Em. 40]

Obiettivo specifico 2: favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione.

Indicatore 2: tasso di soddisfazione degli utenti riguardo all’utilizzo del sistema di gestione delle irregolarità.

a)

Numero delle segnalazioni di irregolarità. [Em. 41]

Indicatore 2 bis: Tasso di soddisfazione degli utenti che si avvalgono del sistema d'informazione antifrode. [Em. 42]

Obiettivo specifico 3: fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale.

Indicatore 3: Quantità di informazioni sull’assistenza reciproca messe a disposizione e numero di attività sostenute nel settore dell’assistenza reciproca.

Indicatore 3 bis: Numero e tipo di attività relative all'assistenza reciproca. [Em. 43]


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