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Document 52018DC0842

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio

COM/2018/842 final

Bruxelles, 17.12.2018

COM(2018) 842 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio


Indice

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni    

SUMMARY…………………………………………………….............................................................5

1.    INTRODUCTION    

2.    IL QUADRO DELL'EU ETS NELLA FASE 4 (2021-2030)    

2.1. Un EU ETS rafforzato    

2.2. Norme più mirate in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio    

2.3 Finanziare le innovazioni a basse emissioni di carbonio e la modernizzazione del settore dell'energia    

3.1 Attività, impianti e operatori del trasporto aereo    

3.2 Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL)    

4. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO NEL 2017    

4.1. Offerta: quote di emissione messe in circolazione    

4.1.1. Tetto massimo    

4.1.2. Quote di emissione emesse    

4.1.3. Crediti internazionali    

4.2. Sul versante della domanda: quote di emissione ritirate dalla circolazione    

4.3. Equilibrio fra domanda e offerta    

5. TRASPORTO AEREO    

6. SORVEGLIANZA DEL MERCATO    

6.1. La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione    

7. MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE EMISSIONI    

8. PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI    

9. CONFORMITÀ E APPLICAZIONE    

10. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE    

ALLEGATO    

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni

AC        Autorità competente

AVR        Regolamento sull'accreditamento e la verifica

BEI        Banca europea per gli investimenti:

CCS        Cattura e stoccaggio del carbonio

CCU        Cattura e utilizzo del carbonio

CDM        Meccanismo per lo sviluppo pulito

CER        Riduzioni certificate delle emissioni

CSCF        Fattore di correzione transettoriale

EA        Cooperazione europea per l'accreditamento

EEX        European Energy Exchange

ERU        Unità di riduzione delle emissioni

EU ETS    Sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea

EUTL        Catalogo delle operazioni dell'Unione europea

GES        Gas a effetto serra

ICAO        Organizzazione per l'aviazione civile internazionale

ICE        ICE Future Europe

JI        Attuazione congiunta

MAR        Regolamento sugli abusi di mercato

MiFID2    Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari

MRR        Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione

MRVA    Monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento

MSR        Riserva stabilizzatrice del mercato

NAB        Organismo nazionale di accreditamento

NER        Riserva per i nuovi entranti

PCF        Perfluorocarburi

RES        Fonti di energia rinnovabili

SEE        Spazio economico europeo

TNAC        Numero totale di quote in circolazione

SINTESI

Nel 2017 le emissioni provenienti da impianti interessati dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) sono leggermente aumentate (dello 0,18 %) rispetto al 2016. Questo dato, che interrompe la tendenza discendente delle emissioni registrata dall'inizio del terzo periodo di scambio (2013-2020), si può comunque spiegare con una crescita del PIL reale pari al 2,4 %, che è superiore a quella registrata in qualunque anno dall'inizio del periodo. L'aumento è dipeso principalmente dall'industria, mentre le emissioni provenienti dal settore energetico sono leggermente diminuite per il quarto anno consecutivo (cfr. la tabella 7 della sezione 4.2). Le emissioni verificate nel settore del trasporto aereo hanno continuato ad aumentare, facendo registrare un incremento del 4,5 % rispetto al 2016 (cfr. la tabella 8 della sezione 5).

La direttiva EU ETS riveduta, che ha modificato il sistema per il prossimo decennio, è stata pubblicata il 14 marzo 2018. La riforma mira a favorire una diminuzione del 43 % delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai settori interessati dall'EU ETS entro il 2030 (in linea con gli obiettivi climatici che l'UE deve realizzare entro il 2030 e con gli impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo di Parigi), preservare la competitività internazionale e promuovere la modernizzazione e l'innovazione improntate a basse emissioni di carbonio.

Negli ultimi tre anni l'eccedenza di quote di emissione sul mercato europeo del carbonio è costantemente diminuita; il calo è stato complessivamente pari a quasi mezzo miliardo di quote ed è principalmente dovuto al cosiddetto "backloading", ossia al rinvio della vendita all'asta delle quote (cfr. la figura 3 della sezione 4.3). L'ETS riformato permetterà di affrontare ulteriormente il problema dell'eccedenza attraverso il rafforzamento della riserva stabilizzatrice del mercato, il meccanismo dell'UE istituito nel 2015 per ridurre l'eccesso di offerta di quote e per migliorare la resilienza dell'EU ETS agli shock futuri. Dal 2019 (quando la riserva diventerà operativa) al 2023 la percentuale dell'eccedenza da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato sarà raddoppiata rispetto alla percentuale inizialmente concordata, passando dal 12 % al 24 %. Inoltre a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva che superano il volume d'asta dell'anno precedente non saranno più valide. Insieme alla seconda pubblicazione dell'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato a maggio del 2018, tali riforme consentiranno di integrare nella riserva, tra gennaio e agosto del 2019, quasi 265 milioni di quote (il 16 % dell'eccedenza) anziché metterle all'asta. In tal modo il volume d'asta nei primi otto mesi del 2019 sarà ridotto di circa il 40 % rispetto al volume corrispondente del 2018.

Per continuare a imprimere slancio al processo internazionale di creazione di un sistema globale finalizzato al contenimento delle emissioni nel settore del trasporto aereo e per facilitarne l'attuazione futura nell'UE, l'ambito di applicazione relativo al trasporto aereo, limitato ai soli voli all'interno dello Spazio economico europeo, è stato prorogato fino al 2023. A decorrere dal 2021 sarà applicato per la prima volta al settore del trasporto aereo un fattore di riduzione lineare, che ridurrà del 2,2 % l'anno il tetto massimo di emissioni nel settore.

1. INTRODUZIONE

Dal 2005 il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) costituisce l'elemento portante della strategia dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) da parte dell'industria e del settore energetico. Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990. Sebbene l'UE sia sulla buona strada per superare tale obiettivo 1 , conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 40 % entro il 2030 – nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima dell'UE – esige la realizzazione di progressi continui 2 . Un sistema EU ETS ben funzionante costituisce il principale meccanismo per raggiungere l'obiettivo fissato dall'UE per il 2030, favorendo una diminuzione del 43 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 nei settori interessati dall'ETS.

Per fare sì che l'EU ETS possa conseguire tale obiettivo, nel 2015 la Commissione ha adottato una proposta 3 tesa a rivedere il sistema per il suo quarto periodo di scambio (2021-2030). Dopo lunghi negoziati, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno formalmente appoggiato la revisione a febbraio del 2018 e la direttiva EU ETS 4 riveduta è entrata in vigore l'8 aprile 2018.

Nel 2017 è stata effettuata un'ulteriore revisione 5 della direttiva EU ETS per tenere conto di una misura mondiale di riduzione delle emissioni nel settore dell'aviazione elaborata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), continuando a limitare l'ambito di applicazione del sistema ai voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). Il 2017 è stato inoltre caratterizzato dalla conclusione di un accordo 6 tra l'UE e la Svizzera concernente il collegamento del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra della Svizzera al sistema EU ETS; si tratta del primo accordo di questo tipo concluso dall'UE.

La presente relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio è presentata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE 7 (direttiva EU ETS). Come previsto dalla direttiva, l'obiettivo della relazione è quello di fornire con regolarità, e con cadenza annuale, un'istantanea degli sviluppi rilevati nel mercato europeo del carbonio.

La relazione riguarda l'anno 2017 ma illustra anche iniziative proposte o concordate nella prima metà del 2018. Rispetto alla relazione dello scorso anno 8 contiene un nuovo capitolo sul quadro giuridico dell'EU ETS per quanto riguarda la fase 4 e una nuova appendice sui progressi dell'attuazione, nonché informazioni sull'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato (MSR) 2018 e sui contributi degli Stati membri alla MSR nel 2019. A seguito del rafforzamento delle disposizioni in materia di trasparenza e comunicazione contenute nella direttiva EU ETS riveduta, la relazione di quest'anno offre per la prima volta una panoramica degli importi effettivi degli aiuti di Stato erogati dagli Stati membri per la compensazione dei costi indiretti del carbonio nel 2017.

Se non diversamente indicato, i dati utilizzati nella presente relazione sono quelli pubblicati e a disposizione della Commissione alla fine di giugno 2018 9 . Le informazioni generali e di natura descrittiva in merito all'EU ETS sono incluse in riquadri inseriti nel testo della relazione.

2.IL QUADRO DELL'EU ETS NELLA FASE 4 (2021-2030)

La direttiva EU ETS riveduta per la fase 4 mira ad agevolare il conseguimento del triplice obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 43 % per i settori interessati dall'EU ETS entro il 2030, preservare la competitività industriale e promuovere la modernizzazione e l'innovazione improntate a basse emissioni di carbonio attraverso una serie di misure interconnesse.

Figura 1: ripartizione del tetto massimo per la fase 4

2.1. Un EU ETS rafforzato

Al fine di accelerare la riduzione delle emissioni, la diminuzione del quantitativo totale delle quote di emissione avrà un andamento annuo del 2,2 % a partire dal 2021, rispetto all'attuale 1,74 %. Tale aumento comporta una riduzione continua di circa 48 milioni di quote l'anno, rispetto ai 38 milioni attuali, ed è coerente con una riduzione del 43 % delle emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati dall'ETS entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005.

Inoltre la riserva stabilizzatrice del mercato (MSR), un meccanismo istituito per ridurre gli squilibri sul mercato del carbonio, sarà notevolmente rafforzata. Tra il 2019 e il 2023 la percentuale di quote integrata nella MSR sarà raddoppiata e raggiungerà il 24 %, al fine di ripristinare più velocemente l'equilibrio delle quote di emissione sul mercato del carbonio.

Al fine di migliorare il funzionamento dell'EU ETS, a decorrere dal 2023 il numero delle quote di emissione detenute nella MSR sarà limitato al volume d'asta dell'anno precedente. Le quote detenute in eccesso rispetto a tale ammontare non saranno più valide, salvo diversa decisione adottata nel quadro del primo riesame della MSR nel 2021.

Gli Stati membri potranno decidere di sopprimere quote dal volume d'asta totale a loro disposizione in caso di chiusura di capacità di generazione di energia elettrica derivante da misure nazionali supplementari. L'eventuale chiusura di centrali elettriche senza che lo Stato membro interessato scelga di sopprimere quote determinerà, in base alle regole della MSR, un aumento delle quote immesse nella riserva o il successivo svincolo di quote dalla stessa.

Per ulteriori informazioni sull'attuazione delle disposizioni rivedute della MSR, si rinvia al capitolo 4.3 (Equilibrio fra domanda e offerta).

2.2. Norme più mirate in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

L'attuale disciplina dell'assegnazione gratuita di quote sarà ampiamente mantenuta nella fase 4 per garantire prevedibilità e trasparenza all'industria europea e rispondere alle preoccupazioni dell'industria in materia di competitività in un mondo globalizzato. L'assegnazione gratuita di quote continuerà ad essere prevedibile e trasparente, sulla base dei valori dei parametri di riferimento ricavati considerando le prestazioni del 10 % degli impianti dell'UE più efficienti. Tuttavia, sulla base dell'esperienza di attuazione maturata nell'attuale periodo di scambio, è stata introdotta una serie di miglioramenti pratici. 

Nella fase 4 l'assegnazione gratuita di quote sarà mirata ai settori a più alto rischio di rilocalizzazione della produzione fuori dall'UE. Il livello di esposizione dei settori al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sarà valutato sulla base di un indicatore che riflette l'intensità degli scambi e delle emissioni. I settori ad alto rischio saranno inseriti in un elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio e riceveranno a titolo gratuito quote equivalenti al 100 % del parametro di riferimento pertinente. Per i settori meno esposti l'assegnazione gratuita sarà pari al 30 % fino al 2026 e successivamente sarà gradualmente eliminata entro il 2030. Attualmente la Commissione sta mettendo a punto l'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il prossimo periodo di scambio (cfr. l'appendice 6 dell'allegato), che sarà valido per tutta la fase 4.

Al fine di evitare profitti eccezionali imprevisti ("windfall profits") e tenere conto dei progressi registrati dal 2008 nel campo della tecnologia e dell'innovazione, i 54 valori dei parametri di riferimento per la determinazione del livello delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto saranno aggiornati due volte nella fase 4, sulla base di dati reali. Per ciascun parametro di riferimento sarà determinato un tasso di riduzione annuale, che varierà da un tasso annuale minimo dello 0,2 % per i settori con minore assorbimento tecnologico a un tasso annuale massimo dell'1,6 % per i settori a più alto assorbimento tecnologico. Mentre il tasso minimo garantirà il contributo di settori nei quali l'andamento della riduzione delle emissioni è più lento, il tasso massimo spronerà i settori innovativi a ridurre le emissioni con maggiore rapidità. È in fase di stesura l'atto delegato concernente la revisione delle norme che regolano l'assegnazione gratuita delle quote per il periodo 2021-2030, mentre i lavori per l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita relativa al periodo 2021-2025 dovrebbero iniziare alla fine del 2019 (cfr. l'appendice 6 dell'allegato).

Inoltre le assegnazioni ai singoli impianti potranno essere soggette a adeguamenti con cadenza annuale per tenere conto di aumenti e cali significativi della produzione. La soglia degli adeguamenti è fissata al 15 % e sarà valutata sulla base di una media mobile a due anni. Al fine di prevenire manipolazioni e abusi del sistema di adeguamento delle assegnazioni, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire ulteriori modalità per tali adeguamenti. L'elaborazione dell'atto di esecuzione dovrebbe iniziare alla fine del 2018 (cfr. l'appendice 6 dell'allegato).

Per evitare l'applicazione di un fattore di correzione transettoriale (CSCF) nel prossimo periodo di scambio, è stato introdotto un nuovo importante meccanismo di salvaguardia sotto forma di "cuscinetto" di assegnazione gratuita. Nei casi in cui si riveli necessario applicare un fattore di correzione, sarà utilizzato il cuscinetto riducendo la percentuale di quote da mettere all'asta nel corso della fase 4 fino al 3 % della quantità totale di quote di emissione, aumentando così la quantità di quote disponibili per l'assegnazione gratuita. Qualora le quote di emissione accantonate per il cuscinetto di assegnazione gratuita rimangano inutilizzate, tali quote saranno messe a disposizione per "integrare" il Fondo per l'innovazione e il Fondo per la modernizzazione, istituiti di recente (cfr. la sezione 2.3).

Anche nella fase 4 gli Stati membri avranno la possibilità di erogare un aiuto di Stato ai settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa della notevole entità dei costi indiretti del carbonio (ossia i costi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità) (cfr. la sezione 4.1.2.1.2). Tale possibilità sarà inoltre corredata di disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero cercare di non utilizzare a tale scopo più del 25 % delle entrate derivanti dalla messa all'asta e a fini di trasparenza dovranno motivare l'eventuale superamento di tale percentuale in una apposita relazione. Dovranno inoltre pubblicare periodicamente l'importo, totale e per settore, erogato ai beneficiari della compensazione. Sulla base delle nuove disposizioni, la Commissione ha avviato una revisione degli orientamenti 10 relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per il prossimo periodo di scambio (cfr. l'appendice 6 dell'allegato).

2.3 Finanziare le innovazioni a basse emissioni di carbonio e la modernizzazione del settore dell'energia

Nella fase 4 diversi meccanismi di finanziamento per il conseguimento di basse emissioni di carbonio aiuteranno i settori industriali e il settore energetico a superare i problemi in materia di innovazione e investimenti della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Tra questi figurano due nuovi fondi:

·il Fondo per l'innovazione sosterrà, su base concorrenziale, la dimostrazione di tecnologie innovative e innovazioni pionieristiche in settori interessati dall'EU ETS, compresi le energie rinnovabili innovative, la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) e lo stoccaggio dell'energia. Le risorse disponibili corrisponderanno a un valore di mercato almeno pari a 450 milioni di quote al momento della loro messa all'asta e saranno integrate da eventuali importi non erogati del programma NER300 e da un numero massimo di 50 milioni di quote che potranno essere messe a disposizione del Fondo qualora non siano necessarie per il cuscinetto di assegnazione gratuita, come illustrato sopra. In tutti gli Stati membri i progetti, compresi quelli su piccola scala, potranno beneficiare di sostegno a titolo del Fondo per l'innovazione. I lavori relativi all'istituzione del Fondo per l'innovazione sono stati avviati con una consultazione pubblica all'inizio del 2018 11 (cfr. l'appendice 6 dell'allegato).

·Il Fondo per la modernizzazione sosterrà gli investimenti nella modernizzazione del settore energetico e dei sistemi energetici più in generale, stimolando l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e favorendo una transizione equa in regioni dipendenti dal carbonio nei dieci Stati membri a reddito più basso 12 . Non potranno beneficiare del sostegno gli impianti di produzione di energia che utilizzano combustibili fossili solidi 13 . Il Fondo sarà alimentato con il 2 % del quantitativo totale di quote nella fase 4, messo all'asta conformemente alle norme e modalità previste per le aste che si svolgono sulla piattaforma d'asta comune. In base all'entità della riduzione della parte di quote messa all'asta ai fini del cuscinetto di assegnazione gratuita, la quantità di quote disponibili per il Fondo potrà aumentare fino allo 0,5 % del quantitativo di quote complessivo. I lavori relativi all'istituzione del Fondo per la modernizzazione sono iniziati con seminari preparatori negli Stati membri beneficiari, che hanno preso il via a settembre del 2018 (cfr. l'appendice 6 dell'allegato).

Oltre ai due nuovi fondi, l'assegnazione gratuita facoltativa per un periodo transitorio prevista dall'articolo 10 quater della direttiva EU ETS continuerà ad essere disponibile per la modernizzazione dei settori dell'energia negli stessi Stati membri a reddito più basso ammessi a beneficiare del Fondo per la modernizzazione. La trasparenza delle procedure di assegnazione delle risorse è stata notevolmente migliorata. I progetti di valore superiore a 12,5 milioni di EUR saranno selezionati mediante una procedura di gara competitiva, mentre gli investimenti di valore inferiore dovranno essere selezionati in base a criteri chiari e trasparenti e i risultati della selezione saranno oggetto di consultazione pubblica (salvo qualora anche tali progetti siano selezionati mediante una procedura di gara competitiva). La direttiva EU ETS riveduta stabilisce che le quote non assegnate ai sensi dell'articolo 10 quater nel terzo periodo di scambio (2013-2020) possano essere assegnate, nel periodo 2021-2030, a investimenti selezionati mediante la suddetta procedura di gara competitiva, a meno che lo Stato membro interessato informi la Commissione, entro il 30 settembre 2019, della sua intenzione di non procedere, né interamente né in parte, in tal senso. Inoltre in base alle nuove disposizioni gli Stati membri ammissibili possono utilizzare l'intera assegnazione ai sensi dell'articolo 10 quater, o parte di tale assegnazione, per sostenere investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione, a condizione che notifichino alla Commissione i rispettivi quantitativi entro il 30 settembre 2019.

3. INFRASTRUTTURA DELL'ETS UE

3.1 Attività, impianti e operatori del trasporto aereo    

L'EU ETS, attivo nei 31 paesi dello Spazio economico europeo (SEE), è finalizzato a limitare le emissioni generate da circa 11 000 centrali elettriche e impianti di produzione, nonché quelle di oltre 500 operatori del trasporto aereo che effettuano voli tra gli aeroporti del SEE. Il sistema disciplina approssimativamente il 40% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.

A partire dalla fase 3 (2013-2020)*, i settori con impianti fissi disciplinati dal sistema EU ETS sono industrie ad alta intensità energetica, comprese le centrali elettriche e altri impianti di combustione, con una potenza termica nominale >20MW (fatta eccezione per gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi o urbani), raffinerie di petrolio, cokerie, impianti siderurgici, cementifici (clinker), impianti per la produzione di vetro, calce, laterizi, materiale ceramico, pasta di carta, carta e cartone, alluminio, prodotti petrolchimici, ammoniaca, acido nitrico, adipico, gliossale e gliossilico, impianti per la cattura di CO2 nonché il trasporto in condutture e lo stoccaggio geologico di CO2.

Il campo di applicazione dell'EU ETS per quanto riguarda il settore del trasporto aereo era limitato, nel periodo 2013-2016, soltanto ai voli effettuati all'interno del SEE, in attesa dell'adozione di un approccio globale da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Nel 2016 l'ICAO ha adottato una risoluzione sul sistema di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA), che diventerà operativo nel 2021. In seguito all'accordo e in attesa dell'applicazione del sistema CORSIA, nel 2017 il campo di applicazione intra-SEE per quanto riguarda il settore del trasporto aereo è stato prorogato fino al 2023 (cfr. la sezione 5).

L'EU ETS interessa non soltanto le emissioni di biossido di carbonio (CO2) ma anche le emissioni di protossido di azoto (N2O) provenienti da tutta la produzione di acido nitrico, adipico, gliossale e gliossilico e le emissioni di perfluorocarburi (PFC) provenienti dalla produzione di alluminio. Sebbene la partecipazione all'EU ETS sia obbligatoria, in alcuni settori rientrano nel suo campo di applicazione soltanto gli impianti che superano determinate dimensioni. Inoltre i paesi partecipanti possono escludere dal sistema gli impianti di piccole dimensioni (che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2e) qualora siano in atto misure alternative ed equivalenti. La direttiva EU ETS riveduta stabilisce inoltre che nella fase 4 gli emettitori di dimensioni assai ridotte (che negli ultimi tre anni hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2e possono essere esclusi dall'EU ETS a condizione che siano applicate modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare la quantità delle loro emissioni. Qualora le emissioni degli impianti di dimensioni assai ridotte superino tale quantitativo in un determinato anno civile, tali impianti saranno reintegrati nel sistema. I paesi partecipanti possono altresì aggiungere ulteriori settori e tipi di gas a effetto serra all'EU ETS, oltre a quelli già previsti.

* Le informazioni relative alle fasi 1 e 2 dell'EU ETS sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_it.

Secondo le relazioni a norma dell'articolo 21 presentate nel 2018 dai paesi partecipanti 14 , nel 2017 vi erano complessivamente 10 688 impianti autorizzati, rispetto ai 10 790 del 2016 e ai circa 10 950 del 2015.

Come avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2017 i combustibili impiegati nell'ambito dell'EU ETS sono stati in massima parte di tipo fossile. Tuttavia, 28 paesi hanno segnalato anche l'uso di biomassa (rispetto a 29 lo scorso anno) in relazione a 2 181 impianti (20,4 % del totale degli impianti), rispetto ai 2 079 impianti dello scorso anno, che rappresentavano il 19 % del totale degli impianti. Tre paesi (LI, LV e MT) non hanno segnalato alcun uso di biomassa 15 . Le emissioni derivanti da biomassa nel 2017 sono risultate approssimativamente pari a 145 milioni di tonnellate di CO2 (ossia l'8 % delle emissioni comunicate nell'ambito dell'ETS); ciò rappresenta un lieve aumento rispetto ai circa 141 milioni di tonnellate di CO2registrati nel 2016 (corrispondenti a una percentuale identica, ossia l'8 % circa delle emissioni comunicate nell'ambito dell'ETS). Per il 2017 soltanto la Svezia ha segnalato l'uso di biocarburanti riconducibile a due operatori del trasporto aereo (per il 2016 e il 2015, sia la Germania sia la Svezia hanno segnalato l'uso di biocarburanti rispettivamente in relazione a tre e a quattro operatori del trasporto aereo).

Per quanto riguarda le categorie di impianti basate sulle emissioni annue 16 , i dati per il 2017 indicano che, come per gli anni precedenti, il 72 % degli impianti è di categoria A, circa il 21 % è di categoria B e poco più del 7 % rientra nella categoria C. 6 110 impianti sono stati segnalati come "impianti a basse emissioni" (57 % del totale).

Impianti del sistema EU ETS che comportano attività di combustione sono presenti in tutti i paesi partecipanti, mentre la raffinazione del petrolio, la siderurgia, la produzione di cemento, calce, vetro, prodotti ceramici, pasta di carta e carta sono attività segnalate dalla maggior parte dei paesi partecipanti. Per quanto riguarda le attività dell'EU ETS ulteriormente elencate per le emissioni diverse dal CO2, le relazioni indicano che sono state rilasciate autorizzazioni per l'alluminio primario e i perfluorocarburi (PFC) in dodici paesi (DE, FR, EL, IS, IT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, UK) e per la produzione di acido nitrico e N2O in 20 paesi (tutti ad eccezione di CY, DK, EE, ES, IE, IS, LI, LU, LV, MT e SI). Gli altri settori di produzione di N2O – la produzione di acido adipico e la produzione di acido gliossilico e di gliossale – sono segnalati rispettivamente in tre (DE, FR, IT) e due (DE, FR) paesi. Soltanto la Norvegia ha dichiarato di svolgere attività di cattura e stoccaggio di CO2.

Sette paesi (ES, FR, HR, IS, IT, SI, UK) si sono avvalsi della possibilità di escludere emettitori di entità ridotta dall'EU ETS, in linea con quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva EU ETS. Le emissioni escluse per il 2017 sono ammontate a 2,85 milioni di tonnellate di CO2 (circa lo 0,16 % del totale delle emissioni verificate).

Secondo le comunicazioni del 2018 a norma dell'articolo 21, finora otto paesi (BE, DK, FR, HR, HU, LI, LT, NL) si sono avvalsi della possibilità di cui all'articolo 13 del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione (MRR) 17 per consentire l'uso di piani di monitoraggio semplificati nei casi a basso rischio per impianti fissi. Soltanto i Paesi Bassi sono entrati a far parte di questo gruppo di paesi dal 2016. Nel caso di operatori del trasporto aereo a basse emissioni, tre paesi (BE, IS e PL) hanno segnalato di aver fatto ricorso a tale disposizione per il 2017.

Nel 2017 è stato comunicato che 541 operatori del trasporto aereo disponevano di un piano di monitoraggio (rispetto ai 503 segnalati per il 2016 e ai 524 per il 2015). Il 58 % (316) degli operatori segnalati era rappresentato da operatori commerciali, mentre il restante 42 % (225) era costituito da operatori non commerciali 18 . Complessivamente 280 (quasi il 52 %) sono stati qualificati come emettitori di entità ridotta (rispetto a 249 (50 %) nel 2016 e a 274 (52 %) nel 2015).

3.2 Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL)

Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) registrano la proprietà delle quote di emissione generali e specifiche del settore del trasporto aereo riportando i valori di proprietà nei conti e le transazioni tra conti. Tali registri sono tenuti e aggiornati dalla Commissione, mentre nei 31 paesi partecipanti gli amministratori dei registri nazionali rimangono il punto di contatto per i rappresentanti di circa 15 000 conti (società o persone fisiche). Mentre il registro dell'Unione conserva i conti degli impianti fissi e degli operatori del trasporto aereo, l'EUTL verifica, registra e autorizza automaticamente tutte le transazioni tra i conti, garantendo così che tutti i trasferimenti siano conformi alle norme dell'EU ETS.

I dati registrati nel registro dell'Unione e nell'EUTL costituiscono una importante fonte di informazioni per vari tipi di comunicazioni nell'ambito dell'ETS, ad esempio il calcolo dell'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato (cfr. la sezione 4.3) e le comunicazioni trasmesse dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). L'EUTL garantisce inoltre la trasparenza nell'EU ETS, attraverso la pubblicazione* di informazioni sui diritti di assegnazione e sulla conformità degli impianti fissi e degli operatori del trasporto aereo alle disposizioni dell'ETS.

* Le informazioni pubblicate dall'EUTL sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Nel 2017 il registro dell'Unione e l'EUTL sono stati pienamente operativi 24 ore al giorno per 365 giorni, con interruzioni minime dovute ad aggiornamenti tecnici per un totale di 17 ore circa.

Nel 2017 la Commissione ha iniziato la transizione verso una piattaforma più moderna e più sicura per il registro dell'Unione e per l'EUTL, che è stata ultimata a giugno del 2018. Lo studio è stato ultimato nel luglio 2018. Inoltre la Commissione, in accordo con gli Stati membri, ha iniziato ad apportare diverse modifiche finalizzate a rendere più efficiente l'utilizzo del registro dell'Unione.

A febbraio del 2018 il regolamento concernente il registro dell'EU ETS 19 è stato modificato per attuare misure di salvaguardia volte a tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS nei casi in cui il diritto dell'UE cessa di applicarsi ad uno Stato membro che recede dall'Unione.

4. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO NEL 2017

Il presente capitolo fornisce informazioni su aspetti relativi all'offerta e alla domanda di quote nel contesto dell'EU ETS. La sezione dedicata all'offerta comprende informazioni sul tetto massimo, sull'assegnazione gratuita, sul programma NER300, sulla messa all'asta, sulla deroga alla messa all'asta integrale per il settore energetico (articolo 10 quater), sull'utilizzo di crediti internazionali e un capitolo sui sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio.

Sul versante della domanda, sono fornite informazioni sul numero di emissioni verificate e sui metodi utilizzati per creare un equilibrio fra domanda e offerta delle quote, come ad esempio la riserva stabilizzatrice del mercato (MSR).

4.1. Offerta: quote di emissione messe in circolazione

4.1.1. Tetto massimo

Il tetto massimo (cap) è la quantità assoluta di gas a effetto serra che può essere emessa da entità che rientrano nel sistema per garantire il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni e deve corrispondere al numero di quote di emissione messe in circolazione in un determinato periodo di scambio. Nella fase 3 si applica un tetto massimo comune a livello di UE, in sostituzione del sistema precedente che prevedeva tetti massimi nazionali.

Il tetto massimo per il 2013 per le emissioni derivanti da impianti fissi era fissato a 2 084 301 856 quote. Tale tetto massimo diminuisce di anno in anno secondo un fattore di riduzione lineare pari all'1,74% della quantità totale media di quote di emissione rilasciate ogni anno nel periodo 2008-2012, assicurando così che nel 2020 il numero di quote a disposizione per l'uso da parte degli impianti fissi sarà inferiore del 21% rispetto al dato del 2005.

Il tetto massimo per il settore del trasporto aereo era stato originariamente fissato a 210 349 264 quote di emissione del trasporto aereo l'anno, un valore inferiore del 5% rispetto al livello annuo medio di dette quote di emissione nel periodo 2004-2006. Il 1° gennaio 2014 esso è stato aumentato di 116 524 quote di emissione del trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'EU ETS. L'obiettivo di tale tetto massimo era quello di rispecchiare la legislazione del 2008*, la quale stabiliva che tutti i voli da, verso e all'interno del SEE sarebbero stati inclusi nell'EU ETS. Tuttavia il campo di applicazione dell'EU ETS è stato limitato temporaneamente ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 per consentire all’ICAO di elaborare una misura di portata mondiale finalizzata a stabilizzare ai livelli del 2020 le emissioni generate dal trasporto aereo internazionale. Di conseguenza il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione nel periodo 2013-2016 è stato notevolmente inferiore al tetto massimo originariamente previsto. Nel 2017, in attesa dell'applicazione della misura di portata mondiale dell'ICAO, l'ambito di applicazione intra-SEE per il settore del trasporto aereo è stato prorogato fino al 2023 (cfr. la sezione 5).

* Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

La tabella 1 illustra i dati relativi al tetto massimo per gli impianti fissi e il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe annualmente in circolazione 20 per ciascun anno durante la fase 3 dell'EU ETS.

Tabella 1: tetto massimo dell'EU ETS nel periodo 2013-2020


Anno


Tetto massimo annuo (impianti)

Quote di emissione del trasporto aereo messe annualmente in circolazione 21


2013


2 084 301 856

32 455 296


2014


2 046 037 610

41 866 834


2015


2 007 773 364

50 669 024


2016


1 969 509 118

38 879 316


2017


1 931 244 873

38 711 651


2018


1 892 980 627

38 703 971 22


2019


1 854 716 381


2020


1 816 452 135

4.1.2. Quote di emissione emesse

4.1.2.1. Assegnazione a titolo gratuito

Sebbene nella fase 3 dell'EU ETS la vendita all'asta sia il metodo predefinito per procedere all'assegnazione delle quote di emissione, una quantità significativa di quote continua ad essere assegnata a titolo gratuito, applicando i seguenti principi:

L'assegnazione gratuita è concessa agli impianti industriali per scongiurare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (una situazione nella quale le imprese trasferiscono la produzione in paesi terzi con vincoli meno stringenti sulle emissioni di gas a effetto serra, determinando un potenziale aumento delle loro emissioni totali). I settori e sottosettori che si ritiene siano esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono inclusi in un elenco pertinente*. In origine l'elenco riguardava il periodo 2015-2019 ma la direttiva EU ETS riveduta ne ha prorogato la validità fino al 2020.

* L'attuale elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014D0746.

·la produzione di energia elettrica non riceve più quote di emissione gratuite;

·le quote di emissione gratuite sono distribuite in base a norme armonizzate a livello dell'UE;

·l'assegnazione gratuita si basa su parametri di riferimento relativi alle prestazioni per rafforzare gli incentivi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a promuovere l'innovazione e premiare gli impianti più efficienti;

·è stata stabilita una riserva per i nuovi entranti (NER) a livello dell'UE riguardante i nuovi impianti e gli impianti che sono stati oggetto di ampliamenti sostanziali della capacità, pari al 5% del quantitativo totale delle quote di emissione per la fase 3.

Nel corso della fase 3 il 43 % circa del quantitativo totale di quote di emissione disponibili sarà assegnato a titolo gratuito a impianti industriali e di generazione di elettricità, mentre ammonta al 57 % la percentuale di quote che gli Stati membri metteranno all'asta.

La riserva iniziale per i nuovi entranti (NER), dopo la detrazione di 300 milioni di quote di emissione da destinare al programma NER300, consisteva in 480,2 milioni di quote di emissione. Fino al giugno 2018 erano stati accantonati 153,1 milioni di quote di emissione per 780 impianti per tutta la durata della fase 3. La rimanente riserva per i nuovi entranti, che ammonta a 327,1 milioni di quote di emissione, potrà essere distribuita in futuro. Tuttavia si prevede che un numero significativo di tali quote di emissione non sarà assegnato.

Fino al giugno 2018 l'assegnazione gratuita è stata ridotta di circa 376 milioni di quote a causa della chiusura o della riduzione della produzione o della capacità di produzione degli impianti, rispetto a quanto considerato inizialmente per il calcolo dell'assegnazione relativa alla fase 3.

Tabella 2: numero di quote di emissione (in milioni) assegnate a titolo gratuito al settore industriale negli anni dal 2013 al 2018 23

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Assegnazione a titolo gratuito 24  
(UE28 + Stati SEE-EFTA)

903,0

874,8

847,6

821,3

796,2

771,9

Assegnazione dalla riserva per i nuovi entranti (investimenti in nuovi settori e ampliamento della capacità produttiva)

11,5

14,7

17,8

20,3

20,7

20,0

Quote di emissione gratuite non assegnate a causa di interruzione dell'attività o cambiamenti nella produzione o nella capacità produttiva

40,2

58,6

70,0

66,1

68,9

72,2

Poiché la domanda di assegnazione gratuita ha superato l quantitativo disponibile, l'assegnazione a tutti gli impianti rientranti nell'EU ETS è stata ridotta della stessa percentuale attraverso l'applicazione di un "fattore di correzione transettoriale" (CSCF) 25 . A gennaio del 2017 la Commissione ha rivisto 26 i valori CSCF originari a seguito di una sentenza 27 della Corte di giustizia.

4.1.2.1.1. Programma NER 300

Il NER300 è un programma di finanziamento su vasta scala di progetti dimostrativi di tecnologie energetiche innovative a basse emissioni di carbonio. Il programma è finalizzato alla dimostrazione, su scala commerciale a livello dell'Unione europea, di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative basate sulle energie rinnovabili (RES) rispettose dell'ambiente.

Il NER300 è finanziato tramite la monetizzazione di 300 milioni di quote di emissione provenienti dalla NER. I fondi sono stati stanziati a favore di progetti selezionati tramite due tornate di inviti a presentare proposte tenutesi nei mesi di dicembre 2012 e luglio 2014.

A fronte di detti due inviti, complessivamente sono stati aggiudicati 38 progetti RES e 1 progetto CCS, che hanno interessato 20 Stati membri dell'UE per un importo di 2,1 miliardi di EUR. Di questi progetti, sei sono operativi: il progetto di bionergia BEST in Italia, il progetto di bioenergia Verbiostraw in Germania, i progetti di eoliche a terra Windpark Blaiken in Svezia e Windpark Handalm in Austria e i progetti di eoliche offshore Veja Mate e Nordsee One in Germania.

Altri tredici progetti hanno raggiunto finora la loro decisione di investimento definitiva, mentre quattordici progetti sono stati annullati. 11 progetti sono in diverse fasi di sviluppo. La decisione NER300 è stata modificata il 20 novembre 2017 28 per consentire il reinvestimento dei fondi svincolati dai progetti annullati del primo invito a presentare proposte (finora 487 milioni di EUR) a favore di strumenti finanziari esistenti - lo strumento per progetti dimostrativi nel campo dell'energia (InnovFin Energy Demo Project) e lo strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa, entrambi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti.

I fondi svincolati dai progetti annullati del secondo invito (finora 515 milioni di EUR) si sommeranno alle risorse disponibili per il Fondo per l'innovazione (cfr. la sezione 2.3 e l'appendice 6).

Tabella 3: progetti NER 300 aggiudicati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte 29

1°invito a presentare proposte

2°invito a presentare proposte

Progetti in preparazione

8

11

Progetti in esecuzione

6

0

Progetti ritirati

6

8

Totale

20

19

4.1.2.1.2. Compensazione dei costi indiretti del carbonio

Oltre all'assegnazione gratuita per coprire i costi diretti del carbonio, gli Stati membri dell'UE possono concedere aiuti di Stato per compensare alcune industrie ad alta intensità di energia elettrica a fronte dei costi indiretti del carbonio, ossia i costi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica dovuto al fatto che i produttori di energia elettrica riversano sui consumatori i costi di acquisto delle quote.

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della compensazione dei costi indiretti del carbonio negli Stati membri e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, la Commissione ha adottato orientamenti relativi ad aiuti di Stato nell'ambito dell'ETS UE* in vigore fino al termine del 2020. Tali orientamenti individuano, tra l'altro, i settori ammissibili e gli importi massimi per la compensazione di costi indiretti del carbonio. Gli orientamenti consentono soltanto una compensazione parziale e decrescente dei costi ammissibili**; di conseguenza, sono mantenuti gli incentivi per l'efficienza in materia di energia elettrica e per il passaggio all'energia elettrica "verde", in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di decarbonizzazione. La direttiva ETS riveduta consente agli Stati membri di continuare a garantire la compensazione dei costi indiretti del carbonio nella fase 4 e la integra con disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e comunicazione (cfr. la sezione 2.2). Alla luce delle nuove disposizioni la Commissione ha avviato una revisione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per il prossimo periodo di scambio (cfr. l'appendice 6 all'allegato).

* Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

** La percentuale massima di costi ammissibili diminuisce dall'85% nel periodo 2013-2015, all'80% nel periodo 2016-2018 e al 75% nel periodo 2019-2020.

Ad oggi la Commissione ha approvato dodici sistemi 30 di compensazione dei costi indiretti del carbonio in undici Stati membri. Gli ultimi ad essere stati approvati sono il sistema vallone, entrato in vigore il 16 marzo 2018, e il sistema lussemburghese, per il quale l'aiuto di Stato è stato autorizzato il 6 luglio 2018.

Come illustrato nella sezione 2.2., nel 2018 sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di trasparenza e comunicazione nel quadro della direttiva EU ETS riveduta. Di conseguenza entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie dovrebbero rendere disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista e una ripartizione per settore o sottosettore che ne beneficia.

La tabella 4 riporta una sintesi dei dati pubblicati dagli Stati membri relativamente alla compensazione corrisposta nel 2017.

Tabella 4: compensazione dei costi indiretti del carbonio corrisposta dagli Stati membri nel 2017

Stato membro

Durata del sistema

Compensazione erogata nel 2017 per i costi indiretti sostenuti nel 2016 (in milioni di EUR)

Numero di beneficiari (impianti)

Proventi generati dalle aste nel 2016 (in milioni di EUR)

Percentuale dei proventi generati dalle aste spesa per la compensazione dei costi indiretti

UK 31

2013 – 2020

19 32

95

419

4,6 %

DE 33

2013 – 2020

289

902

846

34,1 %

BE (FL) 34

2013 – 2020

46,7

107

107

43,6 %

NL 35

2013 – 2020

53,5

92

145,5

37 %

EL 36

2013 – 2020

12,4

52

147

8,4 %

LT 37

2014 – 2020

1

1

21

4,8 %

SK 38

2014 – 2020

10

5

65

15,4 %

FR 39

2015 – 2020

140

296

231

60,0 %

FI 40

2016 – 2020

38

55

71

40,0 %

ES 41

2013 – 2020

84

136

365

23 %

La compensazione combinata dei costi indiretti corrisposta dai dieci Stati membri ammontava nel 2017 a circa 694 milioni di EUR. Gli Stati membri nei quali esistono sistemi di compensazione rappresentano il 70 % circa del PIL dell'UE. I principali destinatari della compensazione sono stati, rispettivamente, il settore chimico, il settore dei metalli non ferrosi e il settore siderurgico.

Una delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nella direttiva EU ETS riveduta stabilisce che gli Stati membri che hanno speso più del 25 % dei proventi della vendita all'asta per la compensazione dei costi indiretti in un qualsiasi anno devono pubblicare una relazione nella quale espongono i motivi del superamento di tale percentuale. Gli Stati membri interessati hanno dunque confrontato i pagamenti per i costi indiretti nel 2017 con i proventi della vendita all'asta nell'anno civile 2016 42 . Nel 2017 il Belgio (Fiandre), la Finlandia, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi hanno superato la soglia del 25 % e pertanto hanno presentato l'apposita relazione.

4.1.2.2. Vendita all'asta delle quote di emissione

A partire dalla fase 3 dell'EU ETS, la vendita all'asta sul mercato primario è la modalità standard di assegnazione delle quote di emissione. Le aste primarie sono disciplinate dal regolamento sulle vendite all'asta* che specifica i tempi, la gestione e altri aspetti delle modalità di svolgimento delle vendite all'asta al fine di garantire un processo aperto, trasparente, armonizzato e non discriminatorio.

* Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Nel 2017 il regolamento sulle vendite all'asta è stato modificato per designare nuovamente ICE Future Europe (ICE) come piattaforma d'asta del Regno Unito a decorrere dal 10 novembre 2017. La modifica ha inoltre riguardato disposizioni rese necessarie dall'attuazione imminente della riserva stabilizzatrice del mercato (MSR). È attualmente in corso un'ulteriore modifica del regolamento sulle vendite all'asta intesa a registrare nuovamente EEX quale piattaforma d'asta della Germania e a consentire la messa all'asta dei primi 50 milioni di quote di emissione a favore del Fondo per l'innovazione provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato nel 2020.

Nel periodo interessato dalle relazioni le aste hanno avuto luogo sulle seguenti piattaforme d'asta:

·- European Energy Exchange AG ("EEX"), che effettua vendite all'asta nella sua veste di piattaforma d'asta comune per 25 Stati membri che partecipano a una procedura di aggiudicazione congiunta e per la Polonia che ha rinunciato alla procedura di aggiudicazione congiunta ma non ha ancora designato una piattaforma d'asta distinta. Dal 5 settembre 2016 EEX effettua vendite all'asta in qualità di seconda piattaforma d'asta comune designata il 13 luglio 2016;

·la EEX, che svolge vendite all'asta per la Germania come piattaforma d'asta indipendente;

·ICE, che realizza vendite all'asta per il Regno Unito come piattaforma d'asta indipendente.

Islanda, Liechtenstein e Norvegia non hanno ancora avviato la vendita all'asta di quote di emissione. Sono in corso i lavori per abilitare la vendita all'asta di tali quote sulla piattaforma d'asta comune.

Nel 2017 EEX, che vende all'asta per conto dei suoi 27 Stati membri, ha venduto l'89 % dei quantitativi totali messi all'asta, mentre ICE ha venduto l'11 % dei quantitativi totali messi all'asta per conto del Regno Unito. Al 30 giugno 2018 erano state realizzate oltre 1 270 vendite all'asta.

La tabella 5 fornisce una panoramica dei volumi di quote di emissione 43 vendute all'asta da EEX e ICE fino al 30 giugno 2018, comprensive delle aste anticipate 44 delle quote di emissione generali.

Tabella 5: volume totale di quote di emissione della fase 3 messe all'asta nel periodo 2012-2018

Anno



Quote di emissione generali

Quote di emissione del trasporto aereo

2012

89 701 500

2 500 000

2013

808 146 500

0

2014

528 399 500

9 278 000

2015

632 725 500

16 390 500

2016

715 289 500

5 997 500

2017

951 195 500

4 730 500

2018 (fino al 30 giugno 2018)

482 921 500

1 930 000

In generale, le aste si sono svolte senza problemi e i prezzi di aggiudicazione sono stati di norma strettamente allineati ai prezzi del mercato secondario.

Tra gennaio del 2017 e giugno del 2018 quattro aste sono state annullate perché il prezzo di riserva non era stato rispettato o perché il volume totale delle offerte era inferiore al volume messo all'asta. Considerando queste quattro aste, dalla fine del 2012 sono state annullate complessivamente nove aste su più di 1 270 realizzate. Una panoramica dei prezzi di aggiudicazione, del numero di partecipanti e del coefficiente di copertura delle aste di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno 2018 figura nell'appendice 2. Le piattaforme d'asta pubblicano con tempestività i risultati dettagliati di ciascuna asta in siti web dedicati. Ulteriori informazioni sull'andamento delle aste, nonché sulla partecipazione, sui coefficienti di copertura e sui prezzi sono reperibili nelle relazioni degli Stati membri pubblicate sul sito Internet della Commissione 45 .

I proventi totali generati dagli Stati membri attraverso le aste tra il 2012 e il 30 giugno 2018 hanno superato i 26 miliardi di EUR (solo nel 2017 tali proventi sono ammontati a 5,6 miliardi di EUR). La direttiva EU ETS prevede che almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta, inclusi tutti i proventi generati dalle quote di emissione distribuite ai fini della solidarietà e della crescita, sia usato dagli Stati membri per scopi inerenti il clima e l'energia. Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 2017 gli Stati membri hanno speso o previsto di spendere approssimativamente l'80 % di tali proventi per fini specifici legati al clima e all'energia 46 .

4.1.2.3. Deroga dalla messa all'asta integrale per il settore dell'energia

L'articolo 10 quater della direttiva EU ETS prevede una deroga alla norma generale di vendita all'asta per sostenere gli investimenti nella modernizzazione del settore dell'energia elettrica in taluni Stati membri dell'UE a reddito più basso. Otto dei dieci Stati membri ammissibili* si avvalgono di tale deroga e assegnano agli impianti di produzione di elettricità un numero di quote di emissione gratuite, purché siano effettuati gli investimenti corrispondenti.

Le quote di emissione gratuite ai sensi dell'articolo 10 quater sono detratte dal quantitativo che lo Stato membro in questione dovrebbe altrimenti mettere all'asta. In funzione delle norme nazionali per l'attuazione della deroga, i produttori di energia elettrica possono vedersi assegnare quote di emissione gratuite di un valore equivalente a quello degli investimenti che effettuano nell'ambito dei loro piani nazionali d'investimento, ovvero ai pagamenti erogati a favore di un fondo nazionale tramite il quale tali investimenti sono finanziati. Poiché l'assegnazione di quote a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica a norma dell'articolo 10 quater della direttiva ETS comporterebbe, in linea di principio, un aiuto di Stato, i sistemi nazionali per l'applicazione della deroga ai sensi dell'articolo 10 quater sono stati autorizzati nel quadro della disciplina sugli aiuti di Stato e devono rispettare i requisiti degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato**.

L'assegnazione a titolo gratuito per un periodo transitorio a norma dell'articolo 10 quater continuerà ad essere disponibile nel prossimo periodo di scambio ma si baserà su disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e gli Stati membri ammissibili avranno la possibilità di utilizzare, interamente o in parte, la propria assegnazione ai sensi dell'articolo 10 quater per sostenere investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione (cfr. la sezione 2.3).

*Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania e Ungheria possono beneficiare della deroga. Malta e la Lettonia hanno deciso di non avvalersene.

** Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

Il numero di quote assegnate a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica nel 2017 è indicato nella tabella 1 dell'appendice 1 all'allegato, mentre il numero massimo di quote di emissione annuali è indicato nella tabella 2 dell'appendice 1.

Il valore complessivo del sostegno agli investimenti notificato in relazione agli anni dal 2009 al 2017 ammonta a circa 11,3 miliardi di EUR. Circa l'80 % di detto importo è stato destinato ad opere di miglioria e ammodernamento delle infrastrutture, mentre il resto degli investimenti ha riguardato le tecnologie pulite o la diversificazione dell'offerta.

Le quote non assegnate possono essere messe all'asta oppure, sulla base delle disposizioni della direttiva EU ETS riveduta, possono essere assegnate nel periodo 2021-2030 ad investimenti ai sensi dell'articolo 10 quater selezionati mediante procedura di gara competitiva (cfr. la sezione 2.3). La figura 2 mostra il numero di quote di emissione assegnate nel corso del periodo 2013-2017.

Figura 2: quote di emissione assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater

La figura 3 mostra, per le quote a norma dell'articolo 10 quater, in che misura dette quote sono state assegnate, aggiunte a quelle messe all'asta o rimaste inutilizzate (ossia né assegnate né aggiunte a quelle messe all'asta). Ad esempio per quanto riguarda la Polonia 113 milioni di quote di emissione che sono state detratte dalla sua parte di quote da mettere all'asta tra il 2013 e il 2017 ai fini dell'articolo 10 quater non sono ancora stati assegnati o aggiunti alle quote messe all'asta.

Figura 3: distribuzione delle quote di emissione (assegnate, messe all'asta, inutilizzate rimanenti)

Quote di emissione assegnate

Quote di emissione messe all'asta

Quote inutilizzate rimanenti

La tabella 6 mostra il numero di quote ai sensi dell'articolo 10 quater per gli anni fino al 2017 che sono state messe all'asta nel periodo 2013-2017, nonché il numero delle quote di emissione inutilizzate rimanenti. L'ultima colonna della tabella indica il numero di quote di emissione che finora possono essere trasferite e assegnate nel periodo 2021-2030 a favore di investimenti selezionati tramite procedure di gara competitive.

Tabella 6: trattamento delle quote di emissione inutilizzate a norma dell'articolo 10 quater per il periodo 2013-2017

Stato membro

Numero di quote di emissione a norma dell'articolo 10 quater

messe all'asta (in milioni)

Numero di quote di emissione inutilizzate rimanenti 47 (in milioni)

BG

7,8

1,1

CY

0,0

0,0

CZ

0,2

0,2

EE

0,3

0,4

HU

0

0,9

LT

0,7

0,4

PL

0,0

113,3

RO

12,4

4,4

Totale

21,4

119,6

4.1.3. Crediti internazionali

I partecipanti al sistema EU ETS possono utilizzare i crediti internazionali del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI) del protocollo di Kyoto per soddisfare una parte dei propri obblighi in relazione all'EU ETS fino al 2020*. Tali crediti sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnellata di CO2 eliminata o ridotta dall'atmosfera a seguito dell'attuazione di un progetto di riduzione delle emissioni. Nella fase 3 i crediti non sono più restituiti direttamente ma possono invece essere scambiati con quote di emissione in qualsiasi momento nell'anno civile. 

L'utilizzo dei crediti da parte dei partecipanti all'EU ETS è soggetto all'applicazione di una serie di norme qualitative: non sono accettati crediti derivanti da progetti nucleari e attività di imboschimento o rimboschimento e i nuovi progetti registrati dopo il 2012 devono aver luogo in paesi in ritardo di sviluppo. Esistono anche livelli massimi di crediti che possono essere utilizzati dagli impianti fissi e dagli operatori del trasporto aereo**.

In base alle disposizioni della direttiva EU ETS riveduta, i crediti internazionali non saranno più utilizzati ai fini del rispetto dell'EU ETS nel prossimo periodo di scambio.

* I progetti CDM e JI generano crediti di carbonio sulla base del protocollo di Kyoto: ossia, rispettivamente, riduzioni certificate delle emissioni (CER) e unità di riduzione delle emissioni (ERU). Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione stabilisce che le unità di riduzione delle emissioni (ERU) rilasciate da paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale emendamento, debbano essere detenute nel registro dell'Unione solo se ne è stato certificato il legame con riduzioni di emissioni verificate come avvenute prima del 2013.
**Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 32).

Anche se la quantità esatta di diritti di utilizzo di crediti internazionali per le fasi 2 e 3 (2008-2020) dipenderà in parte dal volume delle future emissioni verificate, gli analisti di mercato stimano che si potrà attestare a circa 1,6 miliardi di crediti. Al 30 giugno 2018, il numero totale di crediti internazionali utilizzati o scambiati ammonta a 1,49 miliardi, pari a oltre il 90 % della stima del massimo consentito.

Per una panoramica completa dello scambio di crediti internazionali si veda l'appendice 3 all'allegato.

4.2. Sul versante della domanda: quote di emissione ritirate dalla circolazione

Si calcola che nel 2017 le emissioni generate da impianti che partecipano all'EU ETS siano leggermente aumentate dello 0,18 % rispetto al 2016, in base alle informazioni iscritte nel registro dell'Unione. Questo lieve aumento, che interrompe la tendenza al ribasso delle emissioni registrata dall'inizio della fase 3 nel 2013, si può spiegare con una crescita del PIL reale pari al 2,4 %, che è superiore a quella registrata in qualunque anno dall'inizio del periodo di scambio attuale.

Tabella 7: emissioni verificate (in milioni di tonnellate di CO2 equivalente)

Anno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Emissioni totali verificate

1904

1867

1908

1814

1803

1751

1754

Variazione rispetto all'anno x-1

-1,8 %

-2 %

2,2 %

-4,9 %

-0,6 %

-2,9 %

0,2 %

Emissioni verificate relative al settore energetico

1,155

1,153

1,101

1,011

1,005

957

949

Variazione rispetto all'anno x-1

-0,2 %

-4,5 %

-8,1 %

-0,6 %

-4,8 %

-0,8 %

Emissioni verificate relative a impianti industriali

749

714

807

803

798

794

805

Variazione rispetto all'anno x-1

-4,7 %

13,1 %

-0,6 %

-0,6 %

-0,5 %

1,4 %



Tasso di crescita del PIL reale 48 - EU28



1,7 %



-0,5 %



0,2 %



1,7 %



2,2 %



1,9 %

2,4 %

Dati sul PIL quali riportati nel sito: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(accesso effettuato nel luglio 2018). Le emissioni del trasporto aereo verificate sono riportate separatamente nella sezione 5.

Come può essere desunto dalla tabella, l'aumento delle emissioni è dipeso principalmente dall'industria, mentre le emissioni provenienti dal settore energetico sono leggermente diminuite.

Il numero di quote cancellate su base volontaria ammonta a 84 827 per il 2017. In totale fino alla fine di giugno 2018 sono state registrate cancellazioni volontarie per 300 181 quote di emissione.

4.3. Equilibrio fra domanda e offerta

All'inizio della fase 3 nel 2013 il sistema EU ETS era caratterizzato da un forte squilibrio strutturale fra la domanda e l'offerta di quote di emissione, per un totale di 2,1 miliardi di quote. L'eccedenza è costantemente diminuita nel corso del periodo di scambio attuale, rimanendo stabile nel 2014 per poi scendere notevolmente a 1,78 miliardi di quote nel 2015, a 1,69 miliardi di quote nel 2016 e a 1,65 miliardi di quote nel 2017. Tali dati indicano una diminuzione complessiva di quasi mezzo miliardo nell'arco di tre anni. Il calo riflette l'impatto della misura di rinvio 49 applicata dal 2014 al 2016, che è stata parzialmente controbilanciata da una riduzione delle emissioni nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016.

La figura 4 illustra l'andamento dell'eccedenza nel mercato europeo del carbonio a fine 2017.

Figura 4: andamento dell'eccedenza nel mercato europeo del carbonio nel periodo 2013-2017

Per fare fronte allo squilibrio strutturale tra offerta e domanda di quote di emissione, è stata creata nel 2015 50 una riserva stabilizzatrice del mercato (MSR) in maniera da rendere più flessibile l'offerta di quote di emissione messe all'asta. La MSR sarà operativa nel 2019.

Un aspetto fondamentale per il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è il numero totale di quote in circolazione (TNAC). Se il TNAC supera una soglia massima predefinita (833 milioni di quote) sono aggiunte quote di emissione alla riserva, mentre se il numero delle quote scende al di sotto di una soglia minima predefinita (sotto i 400 milioni di quote)* sono svincolate quote dalla riserva. Pertanto, la riserva stabilizzatrice del mercato assorbe o svincola quote di emissione quando quelle in circolazione si situano al di fuori di una forcella predefinita. Anche le quote di emissione rinviate e le cosiddette quote non assegnate** saranno immesse nella riserva.

Il numero totale di quote di emissione in circolazione pertinenti ai fini della determinazione delle quote che alimentano la riserva o che sono svincolate dalla riserva è calcolato in base alla seguente formula:

TNAC = Offerta - (Domanda + quote di emissione nella riserva stabilizzatrice del mercato)

Le componenti dell'offerta e della domanda utilizzate nella formula sono descritte in maniera dettagliata nella tabella 1 dell'appendice 4 all'allegato.

* Oppure qualora siano adottate misure a norma dell'articolo 29 bis della direttiva EU ETS.

** Le quote non assegnate si definiscono tali ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva EU ETS, sono cioè le quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, vale a dire le quote previste per l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti ma che rimangono non assegnate a causa della (parziale) cessazione delle attività o di una riduzione significativa della capacità di produzione. Non è previsto che siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814 né le quote effettivamente "non assegnate" derivanti dall'applicazione del pertinente fattore per la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a settori non inclusi nell'elenco relativo alla rilocalizzazione, né altre quote che non sono assegnate in applicazione dell'articolo 10 quater della direttiva ETS. Tali quote non sono pertanto considerate [cfr. pag. 225 della valutazione d'impatto (SWD(2015) 135 final) che accompagna la proposta di revisione della direttiva EU ETS nella fase 4].

La relazione sul mercato del carbonio consente di consolidare i dati su domanda e offerta pubblicati in base al calendario degli obblighi di comunicazione a norma della direttiva EU ETS e delle relative disposizioni di esecuzione. Tale calendario, i dati pertinenti e l'ambito di applicazione sono illustrati nella tabella 2 dell'appendice 4 dell'allegato. La figura 5 illustra la composizione dell'offerta e della domanda nel 2017. I dati pertinenti sono stati pubblicati anche nel contesto della comunicazione relativa al numero totale di quote in circolazione (TNAC) ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato 51 .

Figura 5: composizione di offerta e domanda cumulative fino alla fine del 2017

Offerta (cumulativa, in milioni)     Domanda (cumulativa, in milioni)

 

Assegnazione a titolo gratuito

 

Crediti internazionali scambiati

 

Assegnazione gratuita (NER)

 

Assegnazione gratuita (articolo 10 quater)

 

Monetizzazione NER 300 da parte della BEI

 

Aste

 

Aste anticipate

 

Riporto

 

Emissioni verificate

 

Cancellazioni

In attesa che la riserva stabilizzatrice del mercato diventi operativa nel 2019, la Commissione pubblica regolarmente, da metà maggio del 2017 52 , il numero totale di quote in circolazione nell'anno precedente. Il numero totale di quote in circolazione è stato pubblicato per la seconda volta a maggio del 2018 ed è risultato corrispondere a 1 654 574 598 quote 53 . La pubblicazione del 2018 condurrà per la prima volta all'integrazione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato, riducendo il volume delle quote messe all'asta nel corso dei primi otto mesi del 2019.

La direttiva EU ETS riveduta apporta due cambiamenti sostanziali nel funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato (cfr. la sezione 2.1). In primo luogo la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva dal 2019 al 2023 è raddoppiata dal 12 % al 24 %. Ciò accelera notevolmente la riduzione dell'eccedenza. In secondo luogo a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato che superano il volume d'asta dell'anno precedente non saranno più valide.

Pertanto sulla base del numero totale di quote in circolazione del 2018 e della normativa riveduta, i volumi d'asta del 2019 saranno ridotti di quasi 265 milioni di quote di emissione nel corso dei primi otto mesi del 2019, corrispondenti al 16 % dell'eccedenza. Di conseguenza nei primi otto mesi del 2019 il numero di quote di emissione messe all'asta sarà di circa il 40 % inferiore a quello del corrispondente periodo del 2018. Sulla base del volume d'asta per il 2019, l'appendice 7 fornisce informazioni sui contributi per Stato membro alla riserva stabilizzatrice del mercato da gennaio ad agosto 2019.

5. TRASPORTO AEREO

Il settore del trasporto aereo fa parte dell'EU ETS fin dal 2012. La legislazione originaria interessava tutti i voli all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE). Tuttavia l'UE ha limitato gli obblighi per il periodo 2012-2016 ai soli voli effettuati all'interno del SEE in maniera tale da sostenere lo sviluppo di una misura mondiale da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) volta a ridurre le emissioni generate dal settore del trasporto aereo.

Nell'ottobre del 2016 l'assemblea dell'ICAO ha adottato una risoluzione sul sistema di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA), che diventerà operativo nel 2021. Il sistema CORSIA è concepito come un sistema di compensazione del carbonio che mira a stabilizzare ai livelli del 2020 le emissioni generate dal trasporto aereo internazionale. Alla luce di questo risultato, la direttiva EU ETS è stata modificata nel 2017 per prorogare fino al 2023 l'ambito di applicazione intra-SEE per quanto riguarda il settore del trasporto aereo.

In attesa dell'adozione degli strumenti CORSIA pertinenti da parte dell'ICAO e delle conseguenti decisioni da parte dell'UE sull'eventuale attuazione del sistema CORSIA nell'UE e per continuare a imprimere slancio al processo internazionale, nel 2017 l'UE ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'attuale deroga agli obblighi previsti dall'EU ETS per i voli da e per i paesi terzi, salvo riesame 54 . L'attuale ambito di applicazione intra-SEE è pertanto mantenuto fino al 2023. Successivamente, in assenza di un riesame, si dovrebbe tornare al "pieno regime" originario.

Inoltre la direttiva EU ETS riveduta prevede che la Commissione europea riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle modalità di attuazione del CORSIA nel diritto dell'UE attraverso una revisione della direttiva. Essa prevede inoltre l'applicazione del fattore di riduzione lineare del 2,2 % alle quote di emissione del trasporto aereo a decorrere dal 2021.

Nel 2017 le quote di emissione sono state emesse in linea con il campo di applicazione intra-SEE. L'assegnazione gratuita è ammontata a poco più di 33,1 milioni di quote di emissione. Tale numero comprende l'assegnazione gratuita (poco più di 32 milioni di quote) e quasi 1,1 milioni di quote assegnate a titolo gratuito dalla riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita. Le quote assegnate da questa riserva sono raddoppiate nel periodo 2017-2020 in quanto riguardano l'intero periodo 2013-2020.

Per quanto concerne gli andamenti delle emissioni del settore del trasporto aereo, nel 2017 le emissioni verificate hanno continuato a crescere e sono state pari a 64,2 milioni di tonnellate di CO2, facendo registrare un aumento del 4,5 % rispetto al 2016.

Il volume d'asta tra gennaio e dicembre del 2017 è stato pari a circa 4,7 milioni di quote di emissione.

La tabella 8 riporta una sintesi delle emissioni verificate, dell'assegnazione gratuita e dei volumi messi all'asta per il settore del trasporto aereo dall'inizio della fase 3.

Tabella 8: emissioni verificate e assegnazione al settore del trasporto aereo

Anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018



emissioni verificate (in milioni di tonnellate di CO2)

53,5

54,8

57,1

61,5

64,2



Variazione delle emissioni verificate rispetto all'anno x-1

2,5 %

4,1 %

7,6 %

4,5 %



Assegnazione a titolo gratuito (UE28+ Stati SEE-EFTA, in milioni di quote di emissione) 55

32,5

32,4

32,2

32,0

32,0

Assegnazione gratuita dalla riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita (in milioni di quote di emissione)

0

0

0

0

1,1

1,1

Volumi di quote di emissione messi all'asta (in milioni)

0

9,3

16,4

5,9

4,7

1,9 56

I volumi di quote di emissione del trasporto aereo messi all'asta nel corso del periodo 2013-2015 rispecchiano la decisione del colegislatore del 2013 di "fermare l'orologio" 57 e di limitare gli obblighi in materia di clima soltanto ai voli all'interno del SEE. La conformità per il settore del trasporto aereo è stata rinviata per il 2012 e il 2013. I volumi che sono stati oggetto del rinvio nel 2012 sono stati pertanto messi all'asta nel 2014, mentre per le emissioni del trasporto aereo relative al 2013 e al 2014 la conformità è stata realizzata tra gennaio e aprile del 2015.

6. SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Ai sensi della nuova direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari* (MiFID2) le quote di emissione sono classificate come strumenti finanziari a decorrere dal 3 gennaio 2018. Ciò significa che le norme applicabili ai mercati finanziari tradizionali [quelli nei quali i derivati relativi al carbonio sono negoziati sulle piattaforme principali o fuori borsa (OTC)] si applicano anche al segmento a pronti del mercato secondario del carbonio (transazioni in quote di emissione da consegnare immediatamente sul mercato secondario). Questo segmento è dunque posto su un piano di parità rispetto al mercato dei derivati in termini di trasparenza, tutela degli investitori e integrità. La sorveglianza del mercato primario continua ad essere disciplinata dal regolamento sulle vendite all'asta, a parte le questioni relative agli abusi di mercato.

In virtù dei riferimenti incrociati alle definizioni degli strumenti finanziari contenute nella MiFID2 si applicano altri atti della legislazione sui mercati finanziari, soprattutto il regolamento sugli abusi di mercato (MAR)**, che disciplina le transazioni e altre operazioni relative alle quote di emissione sui mercati primari e secondari. Analogamente, un riferimento incrociato alla MiFID2 nella direttiva antiriciclaggio*** determinerà l'applicazione obbligatoria dei controlli di dovuta diligenza dei clienti da parte degli operatori del mercato del carbonio omologati ai sensi della direttiva MiFID sul mercato a pronti secondario delle quote di emissione. ****

* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

** Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

*** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

****I controlli di due diligence sono già obbligatori nel mercato primario e nel mercato secondario dei derivati delle quote di emissione.

La direttiva MiFID2 e il regolamento MAR, entrambi adottati nel 2014, prevedono alcuni adattamenti del regime generale alle specificità del mercato del carbonio (cfr. la relazione sul mercato del carbonio 2015) 58 .

Diverse misure che disciplinano aspetti puntuali delle disposizioni di cui alla direttiva MiFID2 59 e al regolamento MAR 60 sono state adottate nel periodo 2016-2018.

6.1. La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione

La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione si differenziano tra i vari paesi, in quanto questi due aspetti non sono definiti nella direttiva ETS. I vari paesi sono tenuti a far pervenire annualmente, nel contesto delle relazioni che devono presentare a norma dell'articolo 21, un rendiconto sul proprio regime nazionale relativamente alla natura giuridica e al trattamento fiscale delle quote. Nonostante la mancanza di armonizzazione, nell'ultimo decennio si è sviluppato un mercato maturo e molto liquido. L'attuale quadro normativo fornisce le basi giuridiche necessarie per un mercato del carbonio trasparente e liquido, garantendo al contempo la stabilità e l'integrità del mercato.

La natura giuridica delle quote di emissione nei vari paesi varia, spaziando da strumenti finanziari e beni immateriali fino a diritti di proprietà e prodotti. Secondo le relazioni presentate nel 2018 a norma dell'articolo 21, almeno cinque paesi partecipanti (DE, IE, IT, NO, SE) hanno comunicato di avere attuato o di prevedere di attuare modifiche alla legislazione nazionale, riguardanti principalmente l'attuazione della MiFID2 61 .

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle quote, soltanto tre paesi hanno notificato l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al rilascio di quote di emissione. L'IVA sulla transazione di quote di emissione sul mercato secondario è invece dovuta nella maggior parte dei paesi partecipanti (tutti tranne CY, EE, IS, LI).

La maggioranza dei paesi segnala di applicare il meccanismo di inversione contabile sulle operazioni nazionali relative alle quote di emissione. La deroga relativa al meccanismo di inversione contabile sposta la responsabilità del pagamento dell'operazione soggetta a IVA dal venditore all'acquirente di un bene o di un servizio e costituisce una salvaguardia efficace contro le frodi IVA. A maggio del 2018 la Commissione ha adottato una proposta di modifica 62 della direttiva 2006/112/CE (la direttiva sull'IVA) che ha lo scopo di estendere l'applicazione della deroga dopo la fine del 2018, fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile per offrire costantemente al mercato del carbonio una protezione adeguata.

Le quote di emissione per le società possono essere soggette a ulteriore tassazione (ad esempio mediante l'applicazione di un'imposta sulle società o di un'imposta sul reddito delle società). Sedici paesi hanno comunicato di non applicare tale tassazione.

7. MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE EMISSIONI

Le prescrizioni dell'EU ETS in materia di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento (MRVA) sono armonizzate nel regolamento sul monitoraggio e la comunicazione (MRR)* e nel regolamento sull'accreditamento e la verifica (AVR)**.

Il sistema di monitoraggio nell'EU ETS è concepito come un approccio "modulare" che garantisce ai gestori un livello elevato di flessibilità in modo da assicurare un adeguato rapporto costi-efficacia e al contempo un'elevata affidabilità dei dati sulle emissioni soggette al monitoraggio. A tal fine, sono consentite svariate metodologie di monitoraggio ("basate su calcoli" o "basate su misure" nonché, eccezionalmente, basate su "approcci alternativi"). Le metodologie possono essere combinate per singole parti di un impianto. Per gli operatori del trasporto aereo sono ammessi soltanto approcci basati su calcoli, che hanno come parametro fondamentale il consumo di carburante, da determinarsi per i voli disciplinati dal sistema EU ETS. L'obbligo per gli impianti e gli operatori del trasporto aereo di dotarsi di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente sulla base del regolamento MRR consente di evitare una scelta arbitraria delle metodologie di monitoraggio, nonché variazioni temporali.

Con il regolamento AVR per la fase 3 e oltre è stato introdotto un approccio armonizzato a livello dell'UE per l'accreditamento dei verificatori. I verificatori sono persone giuridiche o soggetti giuridici che devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento al fine di effettuare le verifiche ai sensi del regolamento sull’accreditamento e la verifica. Questo sistema di accreditamento uniforme offre il vantaggio di consentire ai verificatori di operare secondo il principio del reciproco riconoscimento in tutti i paesi partecipanti, sfruttando così appieno i benefici del mercato interno e contribuendo a garantire complessivamente una disponibilità sufficiente.

* Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

** Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

7.1. Andamento generale

La Commissione continua a incoraggiare miglioramenti nell'attuazione da parte dei paesi dei regolamenti MRR e AVR, sulla base degli orientamenti e dei modelli forniti 63 .

L'esperienza maturata nell'attuazione di questi due regolamenti ha dimostrato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare ulteriormente le norme MRVA per promuovere ulteriormente l'armonizzazione, ridurre l'onere amministrativo a carico dei gestori e dei paesi partecipanti e migliorare l'efficienza del sistema.

Dal febbraio 2017 si provvede a consultare i paesi partecipanti allo scopo di aggiornare questi due regolamenti in vista della fase 4 dell'EU ETS e in modo da migliorare e semplificare i processi MRVA.

Si riconosce che l'efficienza del sistema di controllo della conformità è migliorato da quando il regolamento MRR ha consentito ai paesi di rendere obbligatorio l'invio delle relazioni per via elettronica. Nel 2018 sedici paesi partecipanti hanno comunicato di utilizzare modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le relazioni sui miglioramenti sulla base dei requisiti minimi stabiliti dalla Commissione. Dodici paesi partecipanti segnalano di utilizzare sistemi informatici automatizzati per le comunicazioni relative all'EU ETS.

7.2. Monitoraggio applicato

Sulla base delle relazioni trasmesse nel 2018 a norma dell'articolo 21, la maggior parte degli impianti utilizza la metodologia basata su calcoli 64 . Solo per 179 impianti (1,7 %) in 23 paesi è stato comunicato l'uso di sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, con una maggiore frequenza registrata in Germania, in Francia e nella Repubblica ceca. Mentre il numero dei paesi è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, vi sono complessivamente 29 impianti in più che utilizzano questo approccio.

Solo 11 paesi hanno segnalato l'utilizzo dell'approccio alternativo da parte di 36 impianti, in relazione a circa 3,4 milioni di tonnellate di CO2e (rispetto ai 5,1 milioni di tonnellate di CO2e registrati nell'anno precedente). Un impianto nei Paesi Bassi è responsabile del 35 % delle emissioni totali comunicate in relazione alla metodologia alternativa.

I valori predefiniti 65 per il livello minimo del regolamento MRR sono soddisfatti dalla maggior parte degli impianti. Solo 106 impianti di categoria C (uno in più rispetto allo scorso anno), ossia il 13,7 % (rispetto al 13 % dello scorso anno), sono risultati inadempienti per almeno un parametro nell'applicazione dei livelli più elevati per i flussi di fonti di maggiore entità. Tali scostamenti sono ammessi unicamente qualora il gestore dimostri che il livello più elevato non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. Non appena tali condizioni non sono più applicabili, il gestore è tenuto ad apportare opportuni miglioramenti al proprio sistema di monitoraggio. Nel periodo di comunicazione relativo al 2013 è stato riferito che il 16 % del numero totale di impianti di categoria C non soddisfaceva i livelli più elevati per un motivo o un altro. Di conseguenza si rileva che dall'inizio della fase 3 vi è stato un miglioramento della conformità di livello più elevato per gli impianti di categoria C.

Analogamente, le relazioni pervenute da 23 paesi partecipanti indicano che nel complesso al 21 % degli impianti di categoria B è consentita una qualche forma di scostamento rispetto ai requisiti predefiniti del regolamento MRR, rispetto al 22 % dello scorso anno e al 26 % dell'anno precedente; questo dato dimostra un miglioramento continuo della conformità di livello più elevato.

7.3. Verifica accreditata

Il numero totale dei verificatori non è riportato nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 21; tuttavia secondo una stima ragionevole in base al numero accreditato per la combustione (l'ambito principale di accreditamento) risulta che le verifiche del 2017 sono state effettuate da almeno 124 diversi verificatori accreditati. Per quanto riguarda il trasporto aereo, le relazioni presentate nel 2018 a norma dell'articolo 21 indicano l'esistenza di 46 singoli verificatori accreditati per il 2017. La cooperazione europea per l'accreditamento (EA) offre un collegamento centrale agli organismi di accreditamento nazionali pertinenti e ai loro elenchi di verificatori EU ETS accreditati 66 .

Il riconoscimento reciproco dei verificatori fra i vari paesi partecipanti funziona bene: ventisei paesi hanno comunicato che almeno un verificatore straniero è attivo nel loro territorio.

Il rispetto del regolamento AVR da parte dei verificatori è risultato elevato. La Polonia ha segnalato la sospensione di un verificatore, mentre due paesi (PL e CZ) hanno comunicato la revoca dell'accreditamento rispettivamente di uno e due verificatori nel 2017. Nel 2016 era stata registrata una sospensione e una revoca mentre nel 2015 non erano state comunicate sospensioni o revoche. Nel 2017 soltanto la Polonia ha comunicato una riduzione dell'ambito dell'accreditamento di due verificatori, mentre nel 2016 lo stesso paese aveva comunicato la riduzione per un solo verificatore e nel 2015 quattro paesi avevano segnalato tali riduzioni nei confronti di cinque verificatori.

Quest'anno nove paesi hanno riferito di aver ricevuto reclami riguardanti i verificatori (uno in più rispetto allo scorso anno). Tuttavia il numero complessivo di reclami è risultato inferiore del 12 %. Il 95 % dei reclami pervenuti risulta essere stato risolto (questo dato è simile alla percentuale del 96 % registrata lo scorso anno). Dodici paesi hanno comunicato di aver accertato non conformità da parte del verificatore nell'ambito del processo di scambio di informazioni tra gli organismi di accreditamento nazionali e le autorità competenti (rispetto ai nove dello scorso anno).

8. PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI

I paesi partecipanti all'EU ETS utilizzano approcci diversi per quanto riguarda le autorità competenti incaricate della sua attuazione. In alcuni paesi il sistema comporta l'intervento di svariate autorità locali, mentre in altri l'approccio è molto più centralizzato.

Non sono state rilevate modifiche sostanziali nelle disposizioni amministrative dei paesi partecipanti rispetto all'ultimo periodo di comunicazione. Dalle relazioni a norma dell'articolo 21 presentate nel 2018 si evince che nell'attuazione dell'EU ETS in ciascun paese intervengono in media cinque autorità competenti 67 . Per quanto concerne il coordinamento tra le autorità, i paesi partecipanti hanno segnalato di ricorrere a strumenti e metodi diversi, tra i quali si annoverano strumenti legislativi per la gestione centralizzata di piani di monitoraggio o relazioni sulle emissioni (in 13 paesi), l'erogazione a favore delle autorità locali di istruzioni e orientamenti vincolanti da parte di un'autorità competente centrale (in 9 paesi), riunioni o gruppi di lavoro periodici tra le autorità (in 15 paesi) e l'utilizzo di una piattaforma informatica comune (in 11 paesi). Otto paesi (CY, EE, IE, IS, IT, LI, LU, MT) hanno segnalato che nessuna delle misure di cui sopra è in atto.

Per quanto concerne gli oneri amministrativi riscossi per l'autorizzazione e l'approvazione dei piani di monitoraggio, nel 2018 14 paesi hanno indicato di non addebitare alcun costo ai gestori degli impianti (CY, DE, EE, FR, GR, IE, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK); il dato è identico a quello dello scorso anno. Come lo scorso anno gli operatori del trasporto aereo non pagano oneri in 15 paesi (BE, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK). Gli oneri variano in maniera significativa in funzione del paese e del particolare servizio interessato. Ad esempio gli oneri per l'autorizzazione e l'approvazione dei piani di monitoraggio per gli impianti variano da 5 EUR a 7 690 EUR, mentre per il settore del trasporto aereo gli oneri per l'approvazione dei piani di monitoraggio variano da 5 EUR a 2 400 EUR.

Nel complesso i sistemi dei paesi partecipanti sono ampiamente efficaci in quanto in linea con l'organizzazione amministrativa del singolo paese. Si dovrebbe continuare a rafforzare e incoraggiare la comunicazione tra le autorità locali e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità competenti, anche attraverso le attività del Forum sul rispetto dell'EU ETS e la conferenza annuale del Forum.

9. CONFORMITÀ E APPLICAZIONE

La direttiva EU ETS prevede un'ammenda per le emissioni in eccesso, pari a 100 EUR (indicizzati) per ciascuna tonnellata di CO2 emessa per la quale non è stata restituita nessuna quota entro i termini. Altre sanzioni applicabili in caso di violazione dell'attuazione dell'EU ETS sono conformi alle disposizioni nazionali stabilite dal paese interessato.

L'EU ETS presenta un tasso di conformità assai elevato: ogni anno circa il 99 % delle emissioni è coperto dal numero di quote necessarie, nei tempi richiesti. Nel 2017 l'1 % circa degli impianti che hanno comunicato emissioni non ha restituito quote a copertura di tutte le relative emissioni entro la scadenza del 30 aprile 2018. Tali impianti rappresentavano approssimativamente lo 0,4 % delle emissioni dell'EU ETS. Anche nel settore del trasporto aereo il livello di conformità è risultato molto elevato: gli operatori del trasporto aereo responsabili del 98 % delle emissioni del settore disciplinate dall'EU ETS rispettano le regole.

Le autorità competenti continuano a effettuare vari controlli di conformità sulle comunicazioni annuali delle emissioni. In base alle relazioni presentate nel 2018 a norma dell'articolo 21, tutti i paesi partecipanti sottopongono le comunicazioni annuali delle emissioni a una verifica della completezza (100 % delle comunicazioni, ad eccezione di ES 95 %, FR 99 %, SE 3 % e UK 59 %). Dalle relazioni si può dedurre altresì che in media i paesi verificano quasi l'80 % delle comunicazioni in termini di coerenza rispetto ai piani di monitoraggio (tutti i paesi) e circa il 74 % in termini di dati sull'assegnazione (tutti i paesi tranne FI, IT, MT, NO e SE). Ventiquattro paesi hanno riferito di effettuare anche controlli incrociati con altri dati.

Sulla base delle relazioni presentate nel 2018 a norma dell'articolo 21, le autorità competenti di quindici paesi hanno effettuato stime conservative in merito a dati mancanti nel caso di 131 impianti. Tuttavia 79 di questi impianti sono stati segnalati dal Regno Unito per le emissioni in anni precedenti al 2017, sulla base di errori storici rilevati di recente. Detraendo i dati comunicati dal Regno Unito dai totali per il 2017, sono state comunicate stime conservative per 52 impianti (circa lo 0,5 % degli impianti complessivi), rispetto a 57 impianti (0,5 %) per il 2016 e a 45 impianti (0,4 %) per il 2015. Il quantitativo segnalato di emissioni del 2017 interessate è stato di 2,8 milioni di tonnellate di CO2 (rispetto a 1,9 milioni di tonnellate di CO2 nello scorso anno e a 8,3 milioni nell'anno precedente), pari a circa lo 0,2 % delle emissioni totali (rispetto allo 0,1 % e allo 0,5 % registrati rispettivamente nel 2016 e nel 2015). I motivi più comuni addotti per l'esecuzione di stime conservative sono stati la mancata comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo oppure comunicazioni sulle emissioni non del tutto in linea con le disposizioni della normativa MRR/AVR.

Stime conservative relative a dati mancanti per il trasporto aereo sono state comunicate da otto paesi in merito a 33 operatori del trasporto aereo (il 6,1 % del totale) e allo 0,8 % delle emissioni del settore del trasporto aereo. Lo scorso anno, invece, quattro paesi avevano segnalato 18 operatori del trasporto aereo (3,5 %).

Anche i controlli effettuati dalle autorità competenti rimangono importanti per integrare il lavoro dei verificatori. Per il 2017 tutti i paesi hanno confermato di effettuare ulteriori controlli nel caso degli impianti. La maggioranza dei paesi ha riferito un approccio analogo in relazione agli operatori del trasporto aereo (tutti ad eccezione di CY, EL, IT, LI e RO). La maggior parte dei paesi (tutti ad eccezione di EL, IT, LU, MT e SE) ha riferito di avere effettuato ispezioni in loco presso gli impianti nel 2017.

Per il 2017 nove paesi (BE 1, BG 3, CZ 1, FR 1, IT 8, PL 1, PT 1, RO 6 e UK 8) hanno segnalato di avere comminato l'ammenda per le emissioni in eccesso nei confronti di 30 impianti. Per quanto concerne il settore del trasporto aereo, le ammende per le emissioni in eccesso sono state segnalate in relazione a 61 operatori del trasporto aereo (DE 7, ES 3, FR 1, IT 6, LT 1, NL 1, PL 1, PT 6, e UK 35).

Nove paesi hanno confermato di avere irrogato sanzioni (diverse dalle ammende per le emissioni in eccesso) nel periodo di comunicazione 2017. Non sono state segnalate pene detentive, bensì ammende, notifiche formali o pareri motivati riguardanti 73 impianti e 27 operatori del trasporto aereo, per un valore finanziario complessivo di 37,8 milioni di EUR 68 . 

Le infrazioni più comuni segnalate per il 2017 sono state la mancata comunicazione di variazioni di capacità (24 casi), la mancata presentazione di comunicazioni annuali delle emissioni verificate entro la scadenza prevista (23 casi), l'esercizio dell'attività senza autorizzazione (17 casi) e il mancato possesso di un piano di monitoraggio debitamente approvato (11 casi).

All'inizio del 2018 è stata avviata la quinta valutazione del periodo di conformità previsto dall'EU ETS. Tale valutazione mira a individuare i problemi relativi al rispetto dell'EU ETS a livello di paesi partecipanti e a sostenere tali paesi affinché migliorino l'attuazione dell'EU ETS individuando possibili miglioramenti da apportare, migliori pratiche ed esigenze di formazione. La nuova valutazione si baserà sulla valutazione precedente del 2014 e su ulteriori attività di riesame della conformità svolte nel quadro del progetto di sostegno alle attività MRVA in relazione all'EU ETS nel periodo 2015-2016, nel quale sono stati formulati piani d'azione per aiutare i paesi partecipanti a rispettare l'EU ETS.

Un'importante novità della nuova valutazione è costituita da un test di idoneità nel quale un rappresentante di un'autorità competente di ciascun paese è invitato a riesaminare un piano di monitoraggio scelto a campione, una comunicazione delle emissioni annuali e ulteriori relazioni relative a un impianto. Inoltre sarà esaminata una serie di documenti MRVA relativi all'EU ETS per uno specifico impianto di ciascun paese e saranno predisposte indagini specifiche per paese al fine di raccogliere informazioni sul livello di attuazione per quanto riguarda le autorizzazioni, le ispezioni e l'osservanza delle norme dell'EU ETS nonché le attività MRVA.

10. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Lo sviluppo più importante registrato lo scorso anno è costituito dall'adozione di una riforma ambiziosa dell'EU ETS per il prossimo periodo di scambio. La riforma consente all'EU ETS di contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici che l'UE deve realizzare entro il 2030 e permette di rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. L'ETS riformato determinerà una diminuzione delle emissioni in misura pari al 43 % entro il 2030, preservando al contempo la competitività dell'industria europea. Inoltre aiuterà l'industria e il settore energetico a superare i problemi della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio per quanto riguarda l'innovazione e gli investimenti. A seguito dell'adozione della normativa riveduta, l'attenzione è ormai rivolta in via prioritaria all'attuazione delle nuove disposizioni prima che abbia inizio la fase 4. I lavori per l'attuazione, in particolare per quanto riguarda la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l'assegnazione gratuita delle quote di emissione, nonché il Fondo per l'innovazione, sono in pieno svolgimento(cfr. l'appendice 6).

Anche le modifiche legislative concordate negli ultimi anni per affrontare il problema dell'eccedenza di quote di emissione iniziano a produrre i primi risultati. Soprattutto a causa del "backloading" l'eccedenza è già notevolmente diminuita e nel 2017 ha raggiunto il livello più basso dall'inizio della fase 3. La seconda pubblicazione dell'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato, avvenuta quest'anno, determina per la prima volta un trasferimento di quote nella riserva. Tale trasferimento, abbinato alle misure di rafforzamento previste dalla riforma dell'ETS, ridurrà il volume d'asta nei primi otto mesi del 2019 di circa il 40 % rispetto al volume corrispondente del 2018. Poiché il numero di quote da integrare nella riserva per i primi cinque anni di operatività è raddoppiato, è molto probabile che l'eccedenza continui a diminuire sensibilmente nei prossimi anni. I progressi realizzati su questi fronti si sono tradotti in una maggiore fiducia da parte degli operatori del mercato, come dimostra il segnale più forte in termini di prezzo del carbonio registrato nell'ultimo anno.

Importanti progressi sono stati realizzati anche nel settore del trasporto aereo. Al fine di continuare a imprimere slancio al processo internazionale di creazione di un sistema mondiale atto a contenere le emissioni nel settore del trasporto aereo e di facilitarne l'attuazione futura nell'UE, il campo di applicazione intra-SEE relativo al trasporto aereo è stato prorogato fino al 2023. È inoltre cresciuto il livello di ambizione: a decorrere dal 2021 lo stesso fattore di riduzione lineare applicato agli impianti sarà applicato per la prima volta al trasporto aereo e il tetto massimo di quote di emissione del trasporto aereo diminuirà pertanto del 2,2 % l'anno.

Inoltre nel quinto anno della fase 3 l'architettura dell'EU ETS è rimasta solida e l'organizzazione amministrativa negli Stati membri si è rivelata efficace. Inoltre il livello complessivo di trasparenza, tutela degli investitori e integrità nel mercato dei carbonio è cresciuto grazie alla classificazione delle quote di emissione come strumenti finanziari nel quadro della nuova normativa sui mercati finanziari. È stato inoltre compiuto un passo importante verso la tutela costante del mercato europeo del carbonio contro le frodi IVA grazie all'adozione di una modifica della direttiva IVA intesa a prorogare l'applicazione della deroga relativa al meccanismo di inversione contabile oltre la fine del 2018.

L'ETS rafforzato evidenzia anche la collaborazione attiva con altri enti di regolamentazione e partner non europei impegnati nello sviluppo o nell'attuazione dei mercati del carbonio.

La Commissione proseguirà l'attività di monitoraggio del mercato del carbonio europeo e presenterà la prossima relazione alla fine del 2019.

ALLEGATO 

Appendice 1

Tabella 1: numero di quote di emissione gratuite assegnate per modernizzare il settore dell'energia elettrica

Numero di quote di emissione gratuite richieste dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 10 quater

Stato membro

2013

2014

2015

2016

2017

BG

11 009 416

9 779 243

8 259 680

6 593 238

3 812 436

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

CZ

25 285 353

22 383 398

20 623 005

15 831 329

11 681 994

EE

5 135 166

4 401 568

3 667 975

2 934 380

2 055 614

HU

7 047 255 69

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

LT

322 449

297 113

269 475

237 230

200 379

PL

65 992 703

52 920 889

43 594 320

31 621 148

21 752 908

RO

15 748 011

8 591 461

9 210 797

7 189 961

6 222 255

Totale

133 059 430

100 568 867

87 532 554

65 990 706

46 985 124

Tabella 2: numero massimo di quote di emissione gratuite all'anno in virtù della deroga alla messa all'asta integrale per il settore energetico

Stato membro

Numero massimo di quote di emissione annuali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

BG

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

54 167 999

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

10 975 978

CZ

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

107 666 668

EE

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

21 155 307

HU

7 047 255

0

0

0

0

0

0

7 047 255

LT

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

2 853 628

PL

77 816 756

72 258 416

66 700 076

60 030 069

52 248 393

43 355 049

32 238 370

404 647 129

RO

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

71 409 917

Totale

151 565 434

129 504 488

114 522 628

98 384 792

81 126 965

62 749 153

42 070 421

679 923 881

Appendice 2

Figura 1: panoramica delle vendite all'asta di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno 2018

___ Prezzo di aggiudicazione

. Coefficiente di copertura

Appendice 3

Tabella 1: sintesi dei crediti internazionali oggetto di scambio entro la fine di giugno 2018

Crediti internazionali scambiati entro la fine di giugno 2018

Milioni

Percentuali

Crediti internazionali scambiati al 30 giugno 2018

Milioni

Percentuali

CER

243,66

55,91 %

ERU

192,07

44,09 %

Cina

181,41

74,45 %

Ucraina

147,69

76,89 %

India

15,78

6,48 %

Russia

32,06

16,69 %

Uzbekistan

9,44

3,87 %

Polonia

2,82

1,46 %

Brasile

5,27

2,16 %

Germania

1,65

0,85 %

Cile

3,16

1,30 %

Francia

1,24

0,64 %

Corea

2,93

1,20 %

Bulgaria

0,50

0,26 %

Messico

2,86

1,17 %

Altri

6,11

3,21 %

Altri

22,81

9,36 %

TOTALE CER e ERU

435,73

100 %

Appendice 4

Tabella 1: elementi della domanda e dell'offerta nell'ETS

Elemento

Domanda o offerta?

Pubblicazione

Aggiornamento e incertezze

Totale riportato fase 2

Offerta

Relazione sul mercato del carbonio

Non è previsto nessun aggiornamento, dato che la fase 2 è terminata. Dati definitivi.

Aste anticipate della fase 3

Offerta

Sito web DG Clima, siti web EEX e ICE

Non fa parte del totale riportato della fase 2. Dati definitivi.

Quote per NER 300

Offerta

Sito web BEI

Nel periodo 2012-2014 sono stati monetizzati 300 milioni di quote di emissione. Dati definitivi.

Aste per il settore del trasporto aereo

Offerta

Sito web DG Clima, siti web EEX e ICE

No – le rettifiche hanno un riscontro nei volumi per l'anno successivo.

Le aste per gli anni 2013 e 2014 si sono svolte nel 2015.

Aste della fase 3

Offerta

Sito web DG Clima, siti web EEX e ICE

No – il dato non è soggetto a revisione. Tuttavia, le quote non messe all'asta (ad es., per ritardi nell'avvio della vendita all'asta in taluni Stati membri, ad es. quelli per il SEE-EFTA) possono essere vendute all'asta negli anni successivi.

Assegnazione gratuita (misure nazionali di attuazione - MNA)

Offerta

EUTL, tabelle

Questi dati sono aggiornati di continuo nel corso dell'anno.

- Lo Stato membro può fornire in ritardo la documentazione sugli anni precedenti o l'effettiva assegnazione può essere inferiore a quella inizialmente prevista.

L'EUTL fornisce uno stato accurato della situazione dell'assegnazione effettiva.

Assegnazione gratuita (NER)

Offerta

EUTL, tabelle

Assegnazione a titolo gratuito

(trasporto aereo)

Offerta

EUTL, pubblicazione delle tabelle di assegnazione da parte degli SM

Assegnazione a titolo gratuito

(articolo 10 quater)

Offerta

EUTL, tabella sullo stato

Emissioni (impianti fissi)

Domanda

EUTL, dati sulla conformità

I dati sulla conformità pubblicati il 1° maggio evidenziano emissioni e quote restituite per gli impianti che sono conformi (cioè quegli impianti che hanno presentato la comunicazione per tutti gli anni di riferimento) 70 .

Emissioni (trasporto aereo)

Domanda

L'adempimento da parte degli operatori del trasporto aereo per il 2013 e il 2014 è avvenuto nel 2015.

Quote di emissione cancellate

Domanda

Relazione sul mercato del carbonio

Tabella 2: calendario di pubblicazione dei dati

Tempistica

Dati

Durata

1° gennaio – 30 aprile anno x

Aggiornamenti dell'assegnazione gratuita al settore dell'energia (articolo 10 quater)

Anno x-1

1° aprile anno x

Emissioni verificate

Assegnazione gratuita (articolo 10 bis, paragrafo 5) – MNA

Anno x-1

1° maggio anno x

Scadenza di adempimento: emissioni verificate e quote di emissione restituite

Anno x-1

Maggio/ottobre anno x

Crediti internazionali scambiati

Ultimo trimestre dell'anno x

Relazione sul mercato del carbonio

Anno x-1

Gennaio/luglio anno x

Stato della riserva per i nuovi entranti - tabella NER

Non pubblicata a livello dell'UE

Assegnazione gratuita agli operatori del trasporto aereo pubblicata a livello di Stati membri

Appendice 5

Tabella 1: pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti al funzionamento dell'EU ETS nel periodo compreso tra luglio 2017 e giugno 2018

Numero di riferimento della causa

Legislazione interessata

Parti

Contesto della causa

Data

Conclusioni della Corte

C-302/17

Direttiva 2003/87/CE

PPC Power a.s. contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direzione dell'amministrazione tributaria della Repubblica slovacca), amministrazione tributaria per determinati soggetti passivi

Domanda di pronuncia pregiudiziale: la tassazione delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito che non sono state utilizzate o che sono state trasferite è in linea con la direttiva 2003/87/CE?

12.4.2018.

L'imposta non è compatibile con la direttiva EU ETS.

C-229/17

Direttiva 2003/87/CE

decisione 2011/278/UE

Evonik Degussa GmbH contro Bundesrepublik Deutschland

Domanda di pronuncia pregiudiziale: la definizione di "produzione di idrogeno" ai sensi dell'allegato I della decisione 2011/278/UE ricomprende la separazione dell'idrogeno già contenuto in una miscela di gas?

17.5.2018.

No, la definizione di "produzione di idrogeno" ai sensi dell'allegato I della decisione 2011/278/UE non ricomprende la separazione dell'idrogeno già contenuto in una miscela di gas.

Causa C-577/16

Direttiva 2003/87/CE

decisione 2011/278/UE

Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland

Domanda di pronuncia pregiudiziale: l'articolo 1 della direttiva 2003/87/CE disciplina la produzione di polimeri in impianti con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate? In caso di risposta affermativa, un impianto di questo tipo può ricevere l'assegnazione a titolo gratuito di quote anche qualora lo Stato membro interessato non abbia inserito tale attività nella legislazione nazionale di recepimento?

28.2.2018.

Un impianto di produzione di polimeri, in particolare di policarbonato, che riceva il calore necessario ai fini della produzione da un impianto terzo non ricade nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, in quanto non genera emissioni dirette di CO2

C-572/16

Direttiva 2003/87/CE

decisione 2011/278/UE

INEOS Köln GmbH contro Bundesrepublik Deutschland

Domanda di pronuncia pregiudiziale: la fissazione da parte della Germania di un termine entro il quale gli operatori possono presentare le loro domande di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito all'autorità competente è in linea con la direttiva 2003/87/CE e con la decisione 2011/278/UE? Le domande possono essere rettificate dopo la scadenza del termine?

22.2.2018.

La direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE non ostano a disposizioni nazionali che prevedano, ai fini del deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettificare la propria domanda.

Caso C80/16

Direttiva 2003/87/CE, Decisione 2011/278/UE

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine /contro Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie (Ministro dell'Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell'Energia, Francia)

Validità del metodo impiegato per stabilire il parametro di riferimento della ghisa allo stato fuso

26.7.2017.

La Corte ha confermato la validità della metodologia impiegata dalla Commissione per determinare i parametri di riferimento della ghisa allo stato fuso e del minerale sinterizzato (cfr. anche le cause C-180/15 e C-506/14).

Causa C-5/16

decisione 2015/1814/UE

Repubblica di Polonia contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

La Polonia ha contestato la procedura di adozione e il contenuto della decisione 2015/1814/UE che istituisce la riserva stabilizzatrice del mercato e ne ha chiesto l'annullamento, sostenendo che essa costituisca una misura avente una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia nonché sulla struttura generale del suo approvvigionamento energetico e che siffatta decisione avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio all'unanimità, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, del TFUE.

21.6.2018.

La Corte ha respinto il ricorso.

Causa C-58/17

decisione 2011/278/UE

INEOS Köln GmbH contro Bundesrepublik Deutschland

Domanda di pronuncia pregiudiziale: la definizione di "sottoimpianto con emissioni di processo" di cui all'articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE presuppone uno stato di aggregazione gassoso del carbonio parzialmente ossidato oppure ricomprende parimenti il carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido?

18.1.2018.

La Corte ha concluso che è possibile escludere dalla definizione di emissioni di processo il carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.

Appendice 6

Tabella 1: stato di attuazione della fase 4 dell'EU ETS

Misura

Scopo

Tipo di atto legislativo

Adozione prevista

Elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2021-2030

Redigere il nuovo elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per la fase 4 dell'EU ETS sulla base di criteri per la determinazione dei settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio.

Atto delegato

1° trimestre del 2019

Revisione delle norme in materia di assegnazione gratuita delle quote per il periodo 2021-2030

Rivedere la decisione 2011/278/UE della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita allo scopo di adattarla al nuovo contesto giuridico per la fase 4

Atto delegato

dicembre 2018

Adeguamenti dell'assegnazione gratuita di quote dovuti a variazioni della produzione

Definire le modalità per rendere operativo l'adeguamento del livello di assegnazione gratuita agli impianti sulla base di una variazione della produzione mediamente superiore al 15 % in più o in meno in un periodo di due anni

Atto di esecuzione

2019

Aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita per il periodo 2021-2025

Definire parametri di riferimento aggiornati per il periodo 2021-2025 sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri per gli anni 2016 e 2017.

Atto di esecuzione

2020

Istituzione del Fondo per l'innovazione

Stabilire le regole di funzionamento del Fondo per l'innovazione, compresi i criteri e la procedura di selezione

Atto delegato

2019

Istituzione del Fondo per la modernizzazione

Stabilire le regole di funzionamento del Fondo per la modernizzazione

Atto di esecuzione

2020

Revisione del regolamento (UE) n. 389/2013 (regolamento relativo al registro)

Stabilire i requisiti relativi al registro dell'Unione per la fase 4 sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza

Atto delegato

1° trimestre del 2019

Modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 (regolamento sulle vendite all'asta)

Consentire la vendita all'asta dei primi 50 milioni di quote a favore del Fondo per l'innovazione provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato nel 2020

Atto delegato

ottobre 2018

Revisione del regolamento (UE) n. 1031/2010 (regolamento sulle vendite all'asta)

Rivedere alcuni aspetti del processo di messa all'asta per attuare le prescrizioni relative alla fase 4, in particolare per consentire la vendita all'asta di quote a favore del Fondo per l'innovazione e del Fondo per la modernizzazione, e per riflettere la classificazione delle quote dell'EU ETS come strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2).

Atto delegato

2019

Revisione del regolamento (UE) n. 601/2012 sul monitoraggio e la comunicazione

Semplificare, migliorare e chiarire le norme in materia di monitoraggio e comunicazione e ridurre l'onere amministrativo, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione durante la fase 3

Atto di esecuzione

4° trimestre del 2018

Revisione del regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica e l'accreditamento

Semplificare, migliorare e chiarire le norme in materia di verifica e accreditamento e ridurre per quanto possibile l'onere amministrativo, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione durante la fase 3

Atto di esecuzione

4° trimestre del 2018

Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per il periodo 2021-2030

Rivedere gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell'ambito dell'EU ETS per la fase 4 al fine di tenere conto delle nuove disposizioni in materia di miglioramento della trasparenza e delle comunicazioni, introdotte dalla direttiva EU ETS riveduta per i sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio

Comunicazione della Commissione

2020

Stato dei lavori

Pianificato

In corso

Realizzato

Appendice 7

Tabella 1: contributi degli Stati membri alla riserva stabilizzatrice del mercato da gennaio ad agosto del 2019

Stato membro/ SEE

Stato EFTA

Contributi alla riserva stabilizzatrice del mercato 71 (gennaio-agosto 2019)

Austria

3 956 898

Belgio

6 564 219

Bulgaria

5 528 107

Cipro

621 854

Croazia

1 076 583

Danimarca

3 560 260

Estonia

1 936 082

Finlandia

4 753 029

Francia

15 563 476

Germania

56 922 669

Grecia

8 455 757

Irlanda

2 660 749

Islanda

110 959

Italia

26 868 005

Lettonia

576 962

Liechtenstein

2 483

Lituania

1 194 802

Lussemburgo

311 575

Malta

236 516

Norvegia

2 209 564

Paesi Bassi

9 526 964

Polonia

26 186 345

Portogallo

4 318 892

Regno Unito

29 651 746

Repubblica ceca

10 270 545

Romania

9 960 187

Slovacchia

3 168 128

Slovenia

1 051 738

Spagna

21 772 019

Svezia

2 304 582

Ungheria

3 410 242

Totale

264 731 936

   

(1)

Nel 2015 le emissioni di gas a effetto serra dell'UE erano già inferiori del 22 % rispetto ai livelli del 1990.

(2)

Secondo le proiezioni nazionali, le emissioni diminuiranno ulteriormente fino al 2020 ma sarà necessario attuare ulteriori politiche per conseguire l'obiettivo fissato per il 2030.

(3)

COM (2015) 337, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337

(4)

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.03.2018, pag. 3).

(5)

Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7)

(6)

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3)

(7)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(8)

Le relazioni pubblicate negli anni precedenti sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it#tab-0-1

(9)

La data limite utilizzata è il 29 giugno 2018.

(10)

Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

(11)

Informazioni sulla consultazione pubblica sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_it

(12)

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria

(13)

È stata prevista un'eccezione per il teleriscaldamento efficiente e sostenibile negli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 30% della media dell'UE nel 2013 (Bulgaria e Romania). Questa eccezione riguarda soltanto il 30% dei fondi disponibili per questi Stati membri.

(14)

Con riferimento alle relazioni previste dall'articolo 21, l'espressione "paesi partecipanti" o semplicemente "paesi" comprende i 28 Stati membri dell'UE più i paesi del SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

(15)

Le emissioni da biomassa sono conteggiate pari a zero nel contesto dell'EU ETS, ossia le emissioni devono essere segnalate ma a fronte delle stesse non deve essere restituita alcuna quota.

(16)

Gli impianti di categoria C emettono più di 500 000 tonnellate di CO2e l'anno, quelli di categoria B emettono fra 500 000 e 50 000 tonnellate di CO2e l'anno e quelli di categoria A emettono meno di 50 000 tonnellate di CO2e l'anno. Inoltre gli "impianti a basse emissioni" sono una sottocategoria della categoria A in cui rientrano gli impianti che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2e all'anno. Cfr. il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(17)

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(18)

Un esempio di operatore commerciale del trasporto aereo è una compagnia aerea che si occupa di trasporto di passeggeri e fornisce servizi al pubblico in generale. Un esempio di operatore non commerciale del trasporto aereo è una società che gestisce un velivolo di proprietà privata.

(19)

Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (GU L 39/3 del 13.2.2018, pag. 3)

(20)

Il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione dal 2013 è il risultato di un approccio dal basso verso l'alto iniziato a partire dall'assegnazione a titolo gratuito (determinata mediante parametri di riferimento basati sull'attività in relazione alle attività degli operatori nel contesto del SEE). Il numero di quote di emissione messe all'asta è quindi calcolato partendo dal presupposto che l'assegnazione gratuita (comprensiva di una riserva speciale per la distribuzione successiva agli operatori del trasporto aereo in rapida crescita e ai nuovi entranti) dovrebbe essere pari all'85% del totale e la messa all'asta pari al 15%.

(21)

I dati aggiornati comprendono gli scambi di crediti internazionali oltre ai quantitativi oggetto di assegnazione gratuita e ai quantitativi messi all'asta.

(22)

Comprende le informazioni del calendario d'asta del 2018 per il settore del trasporto aereo.

(23)

I dati comprendono le notifiche trasmesse dagli Stati membri che risultavano ricevute al giugno 2018 e possono essere soggetti a modifiche consistenti in ragione delle ultime notifiche trasmesse.

(24)

Importo iniziale, prima dell'applicazione delle riduzioni indicate nella tabella riportata in appresso.

(25)

Decisione della Commissione 2013/448/UE (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

(26)

Decisione della Commissione 2017/126/UE (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 93).

(27)

Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2016 nelle cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, Borealis Polyolefine GmbH e altri contro Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft e altri, EU:C:2016:311.

(28)

Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte.

(29)

In linea con la decisione della Commissione 2010/670/UE, i progetti aggiudicati nell'ambito del primo invito a presentare proposte dovevano pervenire a una decisione di investimento definitiva entro la fine del 2016, mentre per i progetti aggiudicati nell'ambito del secondo invito tale decisione doveva essere adottata entro la fine del mese di giugno 2018.

(30)

Sono state inoltre adottate modifiche dei sistemi francese e spagnolo.

(31)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723181/Indirect_Cost_Compensation_EU_ETS_UK_Publication_2017_Revised.pdf

(32)

Basato sul tasso di cambio medio EUR/GBP del 2017 pari a 0,88723.

(33)

  https://www.strompreiskompensation.de/SPK/SharedDocs/news/SPK-Auswertungsbericht.html?__site=SPK  

(34)

https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/report/file/2018-08-13_rapportering_icl_2017_goedgekeurd_door_nkc_fr_en_nl.pdf

(35)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-indirecte-emissiekosten-ets

(36)

  http://www.lagie.gr/anakoinoseis/anakoinoseis/anakoinosi/article/1605/  

(37)

  http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritvs/versloaplinka/pramone/valstybes-pagalba  

(38)

  http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Dotacie/Dotacie_2017.pdf  

(39)

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Informations%20sur%20la%20compensation%20des%20coûts%20indirects%20en%20France.pdf  

(40)

https://tem.fi/documents/1410877/2414868/Päästökauppadirektiivin+mukaiset+tiedot+2017+maksetusta+kompensaatiotuesta/86ca7fc7-04f7-446b-843d-c4c6fb861386/Päästökauppadirektiivin+mukaiset+tiedot+2017+maksetusta+kompensaatiotuesta.pdf  

(41)

  http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/emisionesCO2/concesion/2017/Paginas/Resolucion.aspx e http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/emisionesCO2/concesion/2017/Paginas/PropComplementaria.aspx

(42)

I pagamenti del 2017 sono stati confrontati con i proventi della vendita all'asta del 2016 in quanto i pagamenti del 2017 costituiscono la compensazione dei costi indiretti sostenuti dai consumatori per l'acquisto di energia elettrica nell'anno civile 2016.

(43)

I volumi delle quote di emissione generali sono stati determinati tenendo conto della decisione n. 1359/2013/UE. I volumi delle quote di emissione del trasporto aereo sono stati determinati tenendo conto della decisione n. 377/2013/UE e del regolamento (UE) n. 421/2014.

(44)

 Le aste anticipate delle quote della fase 3 sono state effettuate nel 2012, tenuto conto della pratica commerciale diffusa nel settore dell'elettricità di vendere l'energia elettrica con contratti a termine e acquistare le materie prime necessarie (incluse le quote) al momento della vendita dell'energia prodotta.

(45)

  https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_it

(46)

Un'analisi dell'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta da parte degli Stati membri è disponibile nella relazione sui progressi compiuti nell'Azione a favore del clima: COM/2018/716 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:716:FIN

(47)

Dati sul PIL quali riportati nel sito: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(accesso effettuato nel luglio 2018)

(48)

Decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 1).

(49)

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(50)

C(2018) 2801 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(51)

C(2017) 3228 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf.

(52)

C(2018) 2801 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(53)

Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7)

(54)

Questi dati non tengono conto delle interruzioni di attività di operatori del trasporto aereo.

(55)

Fino alla fine di giugno 2018.

(56)

Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 1).

(57)

COM(2015) 576 final, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2015_576_annex_1_cover_en.pdf

(58)

https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_it.

(59)

https://ec.europa.eu/info/law/market-abuse-regulation-eu-no-596-2014/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en.

(60)

La classificazione delle quote di emissione come strumenti finanziari a livello dell'EU, introdotta dalla MiFID2, non impone automaticamente la classificazione o la riclassificazione giuridica delle quote nella legislazione nazionale, in quanto è finalizzata all'applicazione della regolamentazione dell'UE concernente i mercati finanziari e non mira ad affrontare la questione della natura giuridica delle quote di emissione (sulla base del diritto privato) o il loro trattamento contabile.

(61)

Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 5).

(62)

I modelli e i documenti di orientamento relativi ai regolamenti MRR e AVR sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_it

(63)

La ragione principale di questo fenomeno risiede nel fatto che la metodologia basata su misure prevede, per la misurazione continua della concentrazione di gas a effetto serra pertinenti, il ricorso a risorse e competenze notevoli, di cui spesso molti gestori di dimensioni minori non dispongono.

(64)

Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione impone a tutti i gestori di rispettare determinati livelli minimi, imponendo livelli più elevati (ossia dati più affidabili e di miglior qualità) per le fonti di emissioni più importanti mentre, per ragioni di efficienza dei costi, per le fonti di minore entità vigono requisiti meno vincolanti.

(65)

Elenco EA dei punti di accesso agli organismi di accreditamento nazionali che accreditano i verificatori per l'EU ETS: http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea  

(66)

In alcuni casi i paesi segnalano più autorità regionali/locali come un'unica autorità competente.

(67)

Questo importo totale non comprende le ammende applicate nei confronti del settore del trasporto aereo in Portogallo in quanto i valori delle ammende non erano ancora stati determinati a causa dell'iter sanzionatorio in corso.

(68)

L'Ungheria ha fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 10 quater soltanto nel 2013.

(69)

I dati sulla conformità per gli anni precedenti possono essere oggetto di una rettifica retroattiva ad esempio per via di una comunicazione tardiva.

(70)

Comunicazione della Commissione C(2018) 2801 final del 15.5.2018, disponibile al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf pubblicata ai sensi della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6.10.2015 ("decisione MSR").

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