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Document 52015PC0337

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

COM/2015/0337 final - 2015/0148 (COD)

Bruxelles, 15.7.2015

COM(2015) 337 final

2015/148(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 135 final}
{SWD(2015) 136 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ragioni e obiettivi della proposta

Per affrontare efficacemente i cambiamenti climatici e raggiungere l'obiettivo a lungo termine di ridurre di almeno l'80% i livelli di carbonio entro il 2050, occorrono progressi costanti nel percorso verso un'economia a basse emissioni di carbonio con nuove opportunità di crescita e di occupazione. Nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo, approvando il quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, ha segnato un passo importante in questa direzione.

L'attuazione del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente con una politica lungimirante in materia di clima - una priorità fondamentale per la Commissione per i prossimi anni. Allo stesso tempo, con l'accordo sul quadro strategico per il 2030 e la sua attuazione tramite la presente proposta, l'UE ha compiuto un importante progresso verso un solido accordo internazionale sul clima, che sarà adottato a Parigi nel dicembre 2015.

L'obiettivo vincolante di riduzione globale delle emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 è un elemento centrale del quadro strategico per il 2030. Per conseguire tale obiettivo nel modo più efficace in termini di costi, i settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE) dovranno ridurre le proprie emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005, mentre i settori non coperti dall'ETS dovranno diminuire le loro emissioni del 30% rispetto al 2005. Il Consiglio europeo ha delineato i principi fondamentali per raggiungere la riduzione nell'ambito dell'ETS UE 1 . La presente proposta istituisce il quadro giuridico necessario per l'applicazione di questi principi stabiliti dal Consiglio europeo, affrontando tre questioni principali:

1) la proposta traduce l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 43% entro il 2030 nell'ambito dell'ETS in un fattore annuale di riduzione del tetto massimo di emissioni consentite del 2,2% a partire dal 2021, il che corrisponde a una riduzione supplementare di circa 556 milioni di tonnellate di biossido di carbonio nel periodo 2021-2030 rispetto all'attuale calo annuo dell'1,74%;

2) la proposta si basa sull'esperienza positiva con le norme armonizzate attuate dal 2013, sviluppando ulteriormente norme prevedibili, rigorose ed eque per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni all'industria per dare una risposta adeguata al potenziale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le norme proposte sono intese a preservare la competitività internazionale delle industrie ad alta intensità energetica dell'UE nella transizione graduale verso un'economia a basse emissioni di carbonio finché non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, e a mantenere gli incentivi per gli investimenti a lungo termine nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Dato che il Consiglio europeo ha deciso che la percentuale di quote da mettere all'asta non va ridotta, il numero di assegnazioni gratuite per l'industria è limitato e rende pertanto necessarie norme mirate, incentrate principalmente su tre elementi: un allineamento più frequente delle assegnazioni gratuite ai dati relativi alla produzione, che garantirà un sostegno a imprese e settori in crescita; l'aggiornamento dei parametri di riferimento usati per calcolare l'assegnazione gratuita, che rispecchierà le capacità tecnologiche e i progressi compiuti dai settori industriali nel decennio precedente; l'elenco dei settori cui è destinata la quota più elevata di assegnazioni gratuite, in cui si privilegeranno i settori maggiormente esposti al potenziale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Ne norme sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio mirano principalmente a compensare i relativi costi diretti, ma la proposta tratta anche i costi indiretti del carbonio.

Tenendo conto dei diversi mix energetici degli Stati membri, i proventi derivanti dall'ETS UE devono essere utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero compensare parzialmente alcuni impianti in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, laddove tale sostegno è necessario e proporzionato ed è mantenuto l'incentivo al risparmio energetico e alla promozione del passaggio della domanda dall'energia elettrica "grigia" a quella "verde".

Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno a svolgere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti dalle parti, dai conseguenti piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali.

I proventi derivanti dall'ETS UE devono essere impiegati per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali;

3) la proposta prevede diversi meccanismi di finanziamento volti a sostenere gli operatori economici nel settore e nell'industria energetica, che devono affrontare le sfide poste dall'innovazione e dagli investimenti nel loro percorso verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Più in particolare, la proposta integra l'attuale sostegno a favore di progetti dimostrativi di tecnologie innovative e lo estende a innovazioni industriali pionieristiche. L'assegnazione gratuita di quote continua a rappresentare un modo per modernizzare il settore energetico in Stati membri a reddito più basso ed è stato istituito un fondo speciale per favorire gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni. Tali finanziamenti supplementari si fondano sull'esperienza maturata grazie alla cooperazione tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito dell'ETS UE e, laddove opportuno, si rifanno a elementi del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Inoltre, la presente proposta adegua al regime degli atti delegati e di esecuzione di cui al trattato di Lisbona 2 la direttiva e tutti i poteri precedentemente delegati alla Commissione da esercitare tramite procedura di regolamentazione con controllo. In considerazione dell'impegno assunto dall'UE per una migliore regolamentazione, le deleghe e gli atti di esecuzione sono mantenuti solo laddove sono essenziali per il corretto funzionamento dell'ETS UE.

La presente proposta non affronta le questioni relative all'estensione dell'ETS UE alle emissioni prodotte dal trasporto aereo. L'entrata in vigore degli adeguamenti dell'applicazione della direttiva per le attività di trasporto aereo dovrebbe essere subordinata al raggiungimento di un accordo internazionale in seno all'Assemblea dell'ICAO nel 2016 in merito a una misura basata sul mercato globale da attuare entro il 2020.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

In termini di coerenza con altre politiche nel settore dell'azione per il clima, le politiche sulle energie rinnovabili e in materia di efficienza energetica sono quelle di maggiore importanza. Entrambe le politiche sostengono pienamente l'efficacia ambientale dell'ETS UE e le sinergie tra tali politiche e l'ETS UE sono state rafforzate mediante la riserva stabilizzatrice del mercato approvata di recente. In particolare, come è emerso dall'analisi svolta nel quadro della valutazione d'impatto che accompagna il quadro 2030 per il clima e l'energia, raggiungere in maniera efficace in termini di costi l'obiettivo di riduzione delle emissioni globali del 40% rispetto al 1990 richiede ingenti contributi provenienti da misure a favore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica.

In termini di coerenza con la politica internazionale sul clima, è importante osservare che l'ETS UE ha effettivamente consentito di stabilire un prezzo per il carbonio ed è ampiamente utilizzato come modello per sistemi di scambio delle emissioni in tutto il mondo, che beneficiano così dell'esperienza maturata dall'UE.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La proposta prevede l'attuazione di una parte del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima come elemento chiave nel contesto della costruzione di un'Unione dell'energia resiliente con una politica lungimirante in materia di clima.

La decarbonizzazione richiede determinati adeguamenti, sostenuti attivamente anche da politiche e fondi dell'UE. Oltre alle misure direttamente connesse all'ETS UE, gli investimenti nell'innovazione a basse emissioni di carbonio possono essere finanziati anche tramite strumenti dell'UE come il Fondo europeo per gli investimenti strategici e il programma Orizzonte 2020, nonché i Fondi strutturali e di investimento europei. Ciò potrebbe essere percepito come un rischio di duplicazione dei finanziamenti. La crescita delle energie rinnovabili, l'efficienza delle risorse e l'R&S sono settori prioritari del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che genererà 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'UE nei prossimi tre anni. I FEIS opereranno avvalendosi di strumenti finanziari esistenti, erogando prestiti a progetti pronti per essere avviati nell'arco di tre anni e disporranno di un campo di applicazione più ampio includendo una serie di settori quali l'economia e l'istruzione in campo digitale. I finanziamenti nel quadro dell'ETS UE sono conformi alle norme in materia di aiuti di Stato al fine di assicurare l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato. Le politiche sociali dell'UE e quelle in materia di occupazione e creazione di competenze coadiuvano la transizione occupazionale verso una decarbonizzazione dell'economia, anche attraverso il Fondo sociale europeo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Gli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) confermano e precisano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 192 del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La direttiva ETS UE è uno strumento di politica dell'UE già in vigore e la cui validità si protrarrà oltre il 2020. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli obiettivi della proposta che modifica il presente strumento possono essere raggiunti solo tramite una proposta della Commissione a livello di UE.

I cambiamenti climatici sono un problema di natura transfrontaliera, pertanto è necessario un coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale. Nello specifico, un'azione a livello di UE consentirà di realizzare in maniera più efficace la riforma del mercato del carbonio nel post-2020, incentivando l'industria a investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio preservando la competitività a livello internazionale e il mercato interno dell'UE.

Pertanto, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente con interventi unilaterali degli Stati membri, ma possono, in ragione della portata e degli effetti della direttiva, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

Proporzionalità

Come illustrato nel quadro della valutazione d'impatto, la proposta soddisfa il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2030 in maniera efficace sotto il profilo dei costi garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno.

   Scelta dello strumento

Una direttiva è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta. Si tratta dello strumento giuridico più adeguato per apportare modifiche alla direttiva ETS UE (direttiva 2003/87/CE).

Una direttiva impone agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati e di recepire le misure nei loro sistemi legislativi nazionali sostanziali e procedurali. Questo approccio rispetto a un regolamento dà agli Stati membri maggiore libertà nell'attuazione di misure a livello di UE, poiché lascia loro la scelta del modo più adeguato per farlo nel quadro di una direttiva. In questo modo gli Stati membri possono garantire che le nuove norme siano coerenti con il loro quadro giuridico sostanziale e procedurale di attuazione dell'ETS UE, in particolare nella regolamentazione dell'autorizzazione degli impianti nonché nelle misure di esecuzione e nelle sanzioni.

Infine, la scelta di una direttiva come strumento appropriato è anche in linea con il principio che auspica un intervento il più limitato possibile, a condizione che si conseguano gli obiettivi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

I risultati preliminari di uno studio in cui si valuta l'attuale direttiva ETS in termini di pertinenza, efficacia, efficienza, valore aggiunto a livello europeo e coerenza con le altre politiche dell'Unione indicano che, nel complesso, l'ETS UE come strumento politico che combina una regolamentazione in campo ambientale con uno strumento di mercato, funziona all'atto pratico e consegue i propri obiettivi. È estremamente pertinente per la realizzazione degli obiettivi climatici dell'UE in quanto rappresenta un modo per ridurre le emissioni in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Le emissioni nei settori interessati sono in costante diminuzione e sebbene non tutte le riduzioni delle emissioni possano essere ricondotte al solo ETS UE, è comprovato che il sistema apporta un contributo efficace in tal senso.

L'ETS UE agevola l'internalizzazione dei costi del CO2 e svolge un ruolo importante nelle decisioni di investimento, nonostante il fatto che a fronte dell'attuale calo del prezzo del carbonio, spesso i costi del CO2 sono compresi nei costi energetici globali. Lievi miglioramenti in termini di efficienza delle emissioni di gas a effetto serra sono diventati una prassi normale, ma investimenti più cospicui in questo ambito rimangono l'eccezione.

Inoltre, l'ETS UE comporta un evidente valore aggiunto, dal momento che diversi sistemi o altre politiche climatiche a livello di Stati membri esporrebbero le imprese regolamentate a un contesto frammentato e costoso e condurrebbero a diversi livelli target e prezzi del carbonio nell'UE, con la conseguente complessità sul piano amministrativo. L'ETS UE con un unico prezzo del carbonio nell'UE e la relativa infrastruttura armonizzata trae benefici dalle possibili sinergie dell'azione a livello dell'UE.

Tuttavia, l'attuazione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 e la fissazione di un tetto massimo di emissioni che comporterebbe una riduzione del 43% rispetto al 2005 richiedono modifiche al quadro normativo vigente. Questo implica in primo luogo la modifica del fattore di riduzione lineare annuale che riduce il tetto massimo dell'ETS UE a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la percentuale di quote da mettere all'asta nonché meccanismi di finanziamento per il conseguimento di basse emissioni di carbonio.

Consultazione delle parti interessate

Le varie fasi di elaborazione della presente proposta hanno visto la partecipazione degli Stati membri, di rappresentanti dell'industria, di ONG, di istituti accademici e di ricerca, di sindacati e di cittadini. La consultazione pubblica per il quadro 2030 è stata integrata da un'ampia consultazione di follow up delle parti interessate, che verteva su diversi aspetti tecnici delle disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni carbonio per il post-2020, nonché su aspetti connessi al sostegno all'innovazione. La Commissione ha ottenuto informazioni importanti da una consultazione scritta aperta tra maggio e luglio 2014 3 e da tre riunioni delle parti interessate tenutesi a giugno, luglio e settembre 2014 4 , incentrate sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I risultati della consultazione sono disponibili sul seguente sito web:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm  

Successivamente si è svolta una consultazione online aperta da dicembre 2014 a marzo 2015, incentrata principalmente su altri aspetti dell'ETS UE, come la prosecuzione dell'assegnazione gratuita di quote per il settore energetico, gli insegnamenti tratti dal programma NER 300 applicabili al futuro Fondo per l'innovazione e la sua estensione a progetti di innovazione industriale, la struttura di governance del Fondo per la modernizzazione, l'esperienza acquisita con l'esclusione facoltativa di emettitori di entità ridotta dall'ETS nella fase 3, le tariffe per il registro dell'Unione e la valutazione generale dell'ETS UE. La Commissione ha ricevuto oltre 500 contributi da un insieme eterogeneo di parti interessate. I risultati di questa seconda consultazione sono riportati nella sezione 1.3.2 e nell'allegato 3 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta 5 , e sono stati presi in considerazione nella misura del possibile nel quadro dell'attuale proposta.

In generale, dalle consultazioni pubbliche è emerso un ampio sostegno all'ETS UE come strumento di natura politica.

In tema di assegnazione gratuita e di rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, diverse parti interessate si sono espresse a favore di modifiche minori al sistema attuale, mentre altre parti interessate, compresi gli Stati membri e la società civile, hanno ritenuto necessari interventi più mirati o una maggiore armonizzazione. Tenendo conto di tali osservazioni, la proposta apporta un numero limitato di modifiche alle norme esistenti, ma un approccio più mirato all'assegnazione gratuita, aggiornando i parametri di riferimento basati sui progressi tecnologici realizzati nel corso del tempo e assicurando nel contempo una protezione adeguata della competitività internazionale dell'industria. Allo stesso tempo, la proposta consente un migliore allineamento dell'assegnazione gratuita agli attuali livelli di produzione grazie a una maggiore frequenza dei calcoli per le assegnazioni individuali.

Per quanto riguarda il Fondo per l'innovazione, le parti interessate del settore energetico e dell'industria in linea di massima accolgono con favore l'idea di inserire nella proposta il proseguimento del sostegno per l'innovazione a basse emissioni di carbonio e l'ampliamento del campo di applicazione estendendolo all'industria. Sono stati espressi pareri divergenti sul modo in cui l'approccio di condivisione dei rischi potrebbe essere adattato all'industria o alla CCS per una migliore efficacia rispetto all'attuale meccanismo NER 300. La proposta tiene conto di questi aspetti prevedendo un sostegno nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto e un tasso di aiuto più elevato.

Anche per quanto riguarda il Fondo per la modernizzazione le opinioni sulla struttura di gestione appropriata sono piuttosto eterogenee. Alcune risposte indicano la volontà di attribuire un ruolo chiave nella gestione del Fondo agli Stati membri beneficiari, mentre in altre si invoca un ruolo più incisivo per tutti gli Stati membri, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti. La proposta trova un equilibrio ragionevole tra la necessità di garantire, da un lato, un finanziamento efficace di progetti negli Stati membri beneficiari e, dall'altro, di garantire la convergenza degli interessi di tutti gli Stati membri e delle competenze della BEI per modernizzare i sistemi energetici.

Per quanto riguarda l'assegnazione gratuita facoltativa al settore energetico, gli operatori di mercato generalmente sono favorevoli a norme razionalizzate e semplificate nonché a orientamenti armonizzati in materia di rendicontazione finalizzati alla trasparenza del meccanismo. L'esigenza di una maggiore trasparenza e di norme più chiare è debitamente ripresa nella proposta, in particolare consentendo alla Commissione di pubblicare le informazioni sugli investimenti ricevute dagli Stati membri.

Ricorso al parere di esperti

Per quanto riguarda la consulenza esterna, la Commissione si basa sul corpus sempre più consistente di ricerche empiriche oggetto di revisione inter pares sull'ETS UE. La Commissione ha inoltre potuto trarre informazioni da uno studio sulla valutazione dell'ETS commissionato nel 2014 e realizzato da un consorzio guidato da ICF International 6 . Nel 2014 è stato commissionato anche uno studio 7 per valutare la questione dei costi trasferiti dai settori industriali ai propri clienti a valle e per determinare i fattori che influenzano tali capacità di trasferimento di costi, quantificandole per i principali settori industriali ad alta intensità energetica. Un ulteriore studio 8 è stato commissionato per valutare l'esperienza acquisita con il processo di assegnazione armonizzato basato sui parametri di riferimento e, in particolare, per valutare se tali parametri abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel 2013 è stato commissionato uno studio 9 per valutare gli elementi di prova riguardanti la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel periodo 2005-2012 per i dieci principali settori industriali ad alta intensità energetica. I risultati di tali studi sono stati esaminati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

I dati verificati trasmessi dagli Stati membri per determinare l'assegnazione gratuita nella fase 3 sono stati utilizzati anche per l'analisi condotta nella valutazione d'impatto.

Valutazione d'impatto

La proposta di direttiva è accompagnata da una valutazione d'impatto, basata prevalentemente sugli esiti della valutazione d'impatto globale relativa al quadro per il 2030 10 e incentrata su alcuni elementi metodologici specifici per l'ETS non ancora analizzati.

Una scheda riepilogativa per la valutazione d'impatto, una sintesi e il parere positivo del comitato per la valutazione d'impatto saranno messi a disposizione del pubblico. In sede di valutazione d'impatto è stata presa in considerazione una serie di aspetti in merito ai quali il Consiglio europeo ha fornito orientamenti strategici nelle sue conclusioni sul quadro per il 2030. Tra gli argomenti trattati figurano le risposte al rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'istituzione di un Fondo per la modernizzazione e di un Fondo per l'innovazione, l'assegnazione gratuita facoltativa per modernizzare il settore dell'energia elettrica in Stati membri a reddito più basso nonché aspetti legati agli insegnamenti tratti a partire dal 2013, come la validità delle quote di emissioni, la garanzia di un registro solido e sicuro e il proseguimento dell'esclusione facoltativa di emettitori di entità ridotta.

Per affrontare il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono state vagliate diverse opzioni relative all'aggiornamento dei parametri di riferimento, agli adeguamenti in base al livello di produzione, alla classificazione di settori in gruppi relativi alla rilocalizzazione delle emissioni e alla compensazione dei costi indiretti. Per quanto concerne il Fondo per l'innovazione, le opzioni riguardavano essenzialmente le modalità di valutazione e selezione dei progetti e il modo in cui è fornito il sostegno finanziario. Per quanto riguarda il Fondo per la modernizzazione, sono state esaminate le opzioni relative alla sua governance. Per quanto attiene all'assegnazione gratuita facoltativa al settore energetico, le opzioni mirano a migliorare le modalità di assegnazione e la trasparenza rispetto alla prassi attuale.

In termini di impatto, il grado di ambizione a livello ambientale dell'ETS UE dipende dal tetto massimo fissato, mentre la proposta di modifica del fattore di riduzione lineare garantisce il raggiungimento dell'obiettivo principale concordato di una riduzione del 43% rispetto alle emissioni del 2005 per i settori coperti dall'ETS UE. Il contributo che l'ETS UE dovrà apportare all'obiettivo di riduzione complessiva dell'UE 2030 è stato già fissato, il che contribuisce a dimostrare che l'impatto globale non dipende dalle scelte politiche prese in esame.

L'ETS UE ha un impatto diretto sulle imprese interessate. Gli impatti settoriali nei principali settori industriali contemplati dall'ETS UE variano in una certa misura a seconda delle opzioni. Tuttavia, scelte politiche che riducono i costi e l'impatto su alcuni settori industriali in genere fanno lievitare i costi e aumentano l'impatto per altri settori industriali, perché il numero totale di quote disponibili a titolo gratuito è limitato. La proposta offre opportunità ai produttori di energia da fonti rinnovabili e ai fabbricanti di apparecchiature per le tecnologie a basse emissioni di carbonio. In particolare, ulteriori finanziamenti per le tecnologie innovative genereranno nuove opportunità commerciali.

Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

In linea con l'impegno della Commissione per una migliore regolamentazione, la proposta è stata elaborata in maniera inclusiva, è basata sulla piena trasparenza e su un impegno costante nei confronti delle parti interessate, tiene conto del feedback esterno e dei controlli esterni per garantire che la proposta sia equilibrata (cfr. anche la sezione sul ricorso al parere di esperti).

La maggior parte degli impianti nell'ambito dell'ETS UE è rappresentata da industrie ad alta intensità energetica con strutture di mercato caratterizzate da grandi imprese, ma la proposta tiene conto anche degli emettitori di entità ridotta, che possono essere di proprietà di PMI o microimprese: oltre alle norme in vigore per ridurre gli oneri amministrativi e i costi del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni, gli impianti a basse emissioni beneficiano del fatto che si proponga di continuare a dare la possibilità agli Stati membri di escluderli dall'ETS UE qualora siano soggetti a misure nazionali che comportano un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 11 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ETS UE genera entrate considerevoli per i bilanci degli Stati membri e interessa pertanto in primo luogo i bilanci e le amministrazioni nazionali. La sicurezza del funzionamento del registro dell'Unione è a carico del bilancio dell'UE. Vi è inoltre un modesto e limitato impatto sul bilancio dell'UE, che è tuttavia pienamente coperto dall'attuale QFP 2014-2020.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La realizzazione del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima rientrerà nel processo di governance e controllo integrato previsto nell'ambito dell'Unione dell'energia.

L'attuale articolo 10, paragrafo 5, della direttiva prevede che la Commissione verifichi il funzionamento del mercato europeo del carbonio e presenti ogni anno una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. Nell'ambito di questo processo di monitoraggio, la Commissione continuerà il suo dialogo con tutte le parti interessate.

Una volta adottata la direttiva proposta, la Commissione continuerà a seguire l'evoluzione del quadro giuridico di recepimento negli Stati membri degli obblighi previsti dall'ETS UE nonché l'attuazione di obblighi specifici. A tal fine, l'articolo 21 prevede che ogni anno gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva.

La proposta non modifica gli obblighi di rendicontazione di cui sopra, ma prevede ulteriori prescrizioni specifiche di rendicontazione a carico degli Stati membri, ad esempio per l'assegnazione gratuita di quote al settore energetico e per il finanziamento fornito attraverso il Fondo per la modernizzazione al fine di aggiornare i sistemi energetici negli Stati membri a basso reddito. Gli obblighi di rendicontazione sono intesi a migliorare e a garantire la trasparenza dell'attuazione degli investimenti sovvenzionati.

Infine si procederà a una valutazione ex-post una volta che le misure contenute nella proposta saranno pienamente attuate negli Stati membri e sarà decorso un periodo di tempo significativo dalla loro introduzione.

Documenti esplicativi

La direttiva proposta presenta misure specifiche che modificano le modalità di funzionamento dell'ETS UE. Dalla direttiva proposta derivano vari obblighi giuridici. Il suo efficace recepimento richiederà pertanto l'introduzione di modifiche specifiche e mirate alle norme nazionali in materia. Tuttavia, per consentire alla Commissione di verificarne la corretta attuazione, in alcuni casi può non bastare che gli Stati membri trasmettano il testo della normativa nazionale di attuazione modificata. Se del caso, la proposta può pertanto richiedere la presentazione di documenti esplicativi relativi al recepimento.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Segue una sintesi dei principali elementi della direttiva ETS UE modificati dalla proposta.

Fattore di riduzione lineare (art. 9)

La direttiva modifica il fattore di riduzione lineare, portandolo al 2,2% dal 2021 in poi per garantire che il quantitativo totale delle quote (tetto massimo) diminuisca con una maggiore progressione annuale, traducendosi in una riduzione complessiva del 43% delle emissioni nei settori coperti dall'ETS UE entro il 2030.

Parte di quote messe all'asta (art. 10)

In linea con gli orientamenti del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, secondo cui la percentuale di quote messe all'asta non dovrebbe diminuire, la proposta stabilisce la quota pertinente esprimendola come valore percentuale, tenendo conto dei diversi elementi che determinano tale quota nel periodo dal 2013 al 2020. In termini di distribuzione, il 10% delle quote ETS EU destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri continuerà a essere distribuito tra determinati Stati membri a reddito più basso ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, mentre il resto delle quote verrà distribuito fra tutti gli Stati membri.

Assegnazione gratuita e disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (artt. 10 bis e 10 ter)

La proposta prevede che i parametri di riferimento per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria saranno aggiornati al fine di tenere conto dei progressi tecnologici realizzati nel tempo nei settori interessati. A tal fine sarà applicata una percentuale standard con la possibilità di modifica in caso di comprovato scostamento del tasso effettivo di progresso tecnologico in un dato settore da tale percentuale.

I settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio continueranno a beneficiare di assegnazioni più elevate rispetto ad altri che hanno una maggiore capacità di trasferire i rispettivi costi sui prezzi dei prodotti. La metodologia riveduta per individuare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è basata una combinazione di due criteri: l'intensità delle emissioni e l'intensità degli scambi.

Inoltre, l'assegnazione gratuita sarà allineata maggiormente agli effettivi livelli di produzione di settori. A tal fine le assegnazioni gratuite delle quote saranno soggette ad aggiornamenti periodici, mentre gli incentivi all'innovazione saranno mantenuti in toto e gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri, gli operatori e la Commissione resteranno ragionevoli.

Per le quote assegnate ai nuovi entranti e gli aumenti significativi della produzione si attingerà da un'apposita riserva. Tale riserva per i nuovi entranti sarà istituita con 250 milioni di EUR di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato e integrata da quote inutilizzate a causa della chiusura di impianti o di modifiche significative della produzione a partire dal 2021. Anche le quote non assegnate gratuitamente della parte distribuita all'industria fino al 2020 e non integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato confluiranno nella riserva per i nuovi entranti.

Costi indiretti del carbonio (art. 10 bis, paragrafo 6)

Per quanto riguarda i costi indiretti del carbonio dovuti al trasferimento dei costi del carbonio sul prezzo dell'energia elettrica, la proposta prevede che gli Stati membri debbano provvedere a una compensazione che sia in linea con le norme in materia di aiuti di Stato e che i proventi delle aste debbano essere utilizzati a tal fine.

Impianti a basse emissioni (emettitori di entità ridotta) (artt. 27 e 11, paragrafo 1)

Per quanto riguarda gli impianti a basse emissioni, considerando i costi amministrativi relativamente più elevati nell'ambito dell'ETS UE, è opportuno mantenere la possibilità di escludere tali impianti dal sistema. La proposta prevede pertanto che gli impianti già esclusi possano mantenere questo status a condizione che apportino un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni. Gli Stati membri possono inoltre escludere ulteriori impianti a partire dal 2021.

Sostegno all'innovazione (art. 10 bis, paragrafo 8)

Il sostegno all'innovazione già concesso a livello di UE è integrato da 400 milioni di quote da destinare a tale scopo. Tale quantitativo è maggiorato di ulteriori 50 milioni di quote rimaste inutilizzate nel periodo dal 2013 al 2020 e che altrimenti confluirebbero nella riserva stabilizzatrice del mercato nel 2020. Il sostegno all'innovazione è attualmente limitato alla cattura e allo stoccaggio del carbonio e ai progetti in materia di energia rinnovabile. La proposta lo estende alle imprese con l'obiettivo di favorire gli incentivi a favore dell'innovazione a basse emissioni.

Modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri a reddito più basso (artt. 10 quater e 10 quinquies)

Per sostenere la modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri a reddito più basso e sfruttare pienamente il potenziale contributo del settore dell'energia elettrica una riduzione delle emissioni efficace sotto il profilo dei costi, la proposta prevede due misure: la prosecuzione dell'assegnazione gratuita al settore energetico e la creazione di un Fondo per la modernizzazione.

Come spesso sottolineato dalle parti interessate, un grande ostacolo nella valutazione dell'efficacia dell'assegnazione gratuita per un periodo transitorio al settore energetico in alcuni Stati membri è costituito dalla mancanza di trasparenza sulle norme applicabili e sulla realizzazione degli investimenti. La proposta rafforza la trasparenza imponendo agli Stati membri di selezionare gli investimenti al di sopra di una determinata soglia finanziaria sulla base di una procedura di gara competitiva. Essa definisce anche chiari obblighi di pubblicazione per gli Stati membri e dà alla Commissione la possibilità di mettere a disposizione del pubblico le informazioni importanti sugli investimenti effettuati.

Il Fondo per la modernizzazione è costituito con il 2% del quantitativo complessivo di quote. Tali quote saranno messe all'asta in conformità delle norme previste dal regolamento sulle vendite all'asta ETS UE per ottenere i fondi necessari per i progetti da realizzare. I fondi saranno ripartiti tra gli Stati membri ammissibili, secondo una chiave di distribuzione prestabilita che figura nell'allegato della proposta. Particolare attenzione sarà prestata al finanziamento di progetti su scala ridotta.

Validità delle quote (art. 13)

Al fine di ridurre i costi amministrativi, la proposta prevede che le quote rilasciate per un periodo rimangano valide per periodi successivi.

Fase di transizione verso il regime degli atti delegati e di esecuzione ("lisbonizzazione")

In questo contesto sono stati adottati importanti atti legislativi di esecuzione, tra cui un regolamento sulla vendita all'asta, un regolamento relativo al registro dell'Unione nonché decisioni sulle norme per l'assegnazione gratuita e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al fine di allineare la direttiva alle disposizioni del trattato di Lisbona, la proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione secondo la relativa procedura nei casi in cui tali poteri erano stati concessi in precedenza alla Commissione.

2015/148 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea 12 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.

(2)Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015 16 .

(3)Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

(4)Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia 17 . L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

(5)L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.

(6)La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57% nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione 18 fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

(7)Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).

(8)Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5% dal fattore di riduzione del 2007-2008, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

(9)Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

(10)Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio di CO2 (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO2 stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

(11)È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

(12)Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

(13)I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

(14)Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di mantenere l'esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

(15)Al Consiglio europeo del ottobre 2014 si è convenuto che il 10% delle quote ETS UE destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri deve essere distribuito tra determinati Stati membri ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, mentre il resto delle quote va ripartito tra tutti gli Stati membri in percentuali corrispondenti alle quote applicabili nel periodo 2013-2020, anche per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel corso di questo periodo. Gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione nel 2013 dovrebbero beneficiare di questa solidarietà e il corrispondente allegato della presente direttiva dovrebbe essere aggiornato di conseguenza. L'esenzione dai contributi relativi a tale distribuzione nel 2013-2020 per determinati Stati membri con un reddito medio pro capite che supera di oltre il 20% la media dell'Unione dovrebbe venire meno.

(16)La decisione (UE) 2015/... istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS UE al fine di rendere più flessibile l'offerta tramite asta e rendere il sistema più resiliente. Tale decisione prevede altresì che le quote non assegnate ai nuovi entranti fino al 2020 e quelle non assegnate a causa di cessazioni e cessazioni parziali di attività non confluiscano nella riserva stabilizzatrice del mercato.

(17)Al fine di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in ottemperanza all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 8, all'articolo 10 ter, all'articolo 10 quinquies, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, l'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 22, all'articolo 24, all'articolo 24 bis e all'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE. Al fine di ridurre al minimo le deleghe, sono soppressi i poteri conferiti per il funzionamento della riserva speciale, per l'attribuzione di quantità di crediti internazionali che possono essere scambiati e per la determinazione di ulteriori norme in materia di doppia contabilizzazione di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 9, all'articolo 11 bis, paragrafo 9, e all'articolo 11 ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE sono soppressi. Gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni rimangono in vigore. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Per quanto riguarda la delega in relazione all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri che non si avvalgono della piattaforma comune per la messa all'asta possono continuare a farlo.

(18)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 16, paragrafo 12, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . Al fine di ridurre al minimo gli atti di esecuzione, dovrebbe essere soppresso il potere conferito in base all'articolo 11 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE in riferimento all'ulteriore definizione delle quantità di crediti internazionali a fini di scambio. Gli atti adottati in applicazione di tale disposizione continuano a produrre effetti.

(19)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 21 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che, ove opportuno, la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(20)La presente direttiva mira a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile nel modo più efficace sotto il profilo economico, garantendo nel contempo un adeguato lasso di tempo per i relativi adeguamenti degli impianti e prevedendo un trattamento più favorevole in particolare di coloro che sono colpiti in maniera sproporzionata, nella misura in cui ciò è compatibile con gli altri obiettivi della presente direttiva.

(21)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(22)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

(1)all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";

(2)all'articolo 3 septies è soppresso il paragrafo 9;

(3)all'articolo 9, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2%.";

(4)l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%.

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

   i) alla lettera a), la percentuale "88%" è sostituita da "90%";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a);"; e

iii) la lettera c) è soppressa;

iv) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se necessario, la percentuale di cui alla lettera b), è adeguata in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10%.";

c) al paragrafo 3, le seguenti lettere j), k) e l), sono aggiunte:

"j)realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;

k)esercitare attività di finanziamento a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

l)promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.";

d) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";

(5)l'articolo 10 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23. Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività."

b) al paragrafo 2 è aggiunto un terzo comma:

"I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:

i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;

ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.";

d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato. ";

e) il paragrafo 7 è così modificato:

i) il primo e secondo periodo del primo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.

_____

(*) [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].";

ii) il quinto comma è soppresso;

f) al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"400 milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23.";

g) sono soppressi i paragrafi 9 e 10;

h) al paragrafo 11, la formulazione "in vista della loro completa cessazione nel 2027" è soppressa;

i) i paragrafi da 12 a 18 sono soppressi;

(6)gli articoli 10 ter e 10 quater sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10 ter

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1.Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni verso paesi terzi, del valore delle importazioni da paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissione, misurata in kgCO2, diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

2.I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

a)    misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;

b)    caratteristiche del mercato attuali e previste;

c)    margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione.

3.Atri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

4.Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

1.In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.

2.Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

a)    è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;

b)    assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;

c)    definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2;

ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

iii) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

3.Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.

4.Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo 2021-2030.

5.Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva.

6.Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.";

(7)è inserito il seguente articolo 10 quinquies:

"Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1.Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

2.Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti.

3.I fondi sono distribuiti in base a una combinazione del 50% relativo alle emissioni verificate e del 50% relativo al criterio del PIL, da cui risulta la distribuzione riportata nell'allegato II ter.

4.Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari, la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.

Il Consiglio per gli investimenti elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.

Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice.

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, una decisione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter,

5.Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Comitato di gestione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

(a)informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;

(b)una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico conseguito attraverso l'investimento.

6.Ogni anno il Comitato di gestione trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Comitato di gestione.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo.";

(8)all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma:

"Entro il 30 settembre 2018 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a partire dal 1º gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per i successivi cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.";

(9)all'articolo 11 bis, i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

(10)all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è soppresso;

(11)l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Validità delle quote

Le quote rilasciate a decorrere dal 1º gennaio 2013 in poi sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1º gennaio 2021 in poi riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a partire dal 1º gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo.";

(12)all'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";

(13)all'articolo 15, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";

(14)all'articolo 16, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

"12.Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.";

(15)all'articolo 19, paragrafo 3, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Essa contiene inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23.";

(16)All'articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";

(17)è inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.";

(18)l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 8, all'articolo 10 ter, all'articolo 10 quinquies, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 22, all'articolo 24, all'articolo 24 bis e all'articolo 25 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*).

(*) data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi di paragrafi precedenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(19)l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23.";

(20)l'articolo 24 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23.";

b) il paragrafo 2 è soppresso.

(21)all'articolo 25, il paragrafo 2 è soppresso;

(22)all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.

Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche conformemente all'articolo 23.";

(23)l'allegato II bis è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

(24)l'allegato II ter è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;

(25)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2
Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Disposizione transitoria

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 10, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e secondo comma, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, dell'articolo 10 quater e dell'articolo 11 bis, paragrafi 8 e 9, nonché dell'allegato II bis e dell'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE, modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/..., continuino ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 4
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 22  

Settore: Azione per il clima

Attività ABB: Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione
(codice ABB 34 02)

Settore: Energia (codice ABB 32 02)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 23  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente proposta costituisce il primo atto legislativo che dà attuazione al pacchetto clima ed energia 2030 approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014 con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi e contribuire a limitare il riscaldamento globale.

La presente proposta rientra tra le dieci priorità politiche della Commissione e costituisce un elemento importante del quadro strategico per l'Unione dell'energia.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Rivedere la direttiva sull'ETS UE in modo da garantire, entro il 2030, una riduzione delle emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005 nell'ambito dell'ETS UE.

Obiettivo specifico 2

Promuovere l'innovazione a basse emissioni di carbonio e stabilire, per i settori industriali, disposizioni adeguate per affrontare il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in mancanza di misure di politica climatica comparabili in altre grandi economie.

Obiettivo specifico 3

Attuare altri aspetti legati all'ETS nel quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima.

Attività ABM/ABB interessate

Azione per il clima / azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La direttiva ETS UE è in vigore e resterà in vigore oltre il 2020. La presente iniziativa:

- modifica il livello di riduzione delle emissioni annue in modo che, a decorrere dal 2021, il quantitativo di quote rilasciate ogni anno all'interno dell'Unione diminuisca di un fattore lineare aumentato al 2,2%;

- garantisce che l'assegnazione gratuita all'industria continuerà anche dopo il 2020 per affrontare il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, finché non verranno adottate politiche climatiche comparabili in altre grandi economie;

- mantiene il Fondo per l'innovazione nel quadro di un impegno rafforzato per introdurre rapidamente sul mercato nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio che consentano all'UE di raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine;

- istituisce il Fondo per la modernizzazione e l'assegnazione gratuita facoltativa al settore energetico per contribuire alla modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri a reddito più basso.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Indicatore 1: livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE.

Indicatore 2: livello di emissioni nei settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e la Commissione ha il compito di elaborare le pertinenti misure di attuazione per il periodo dopo il 2020.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La direttiva ETS UE è in vigore e resterà in vigore oltre il 2020. Il cambiamento climatico è un problema di natura transfrontaliera. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, il coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, se possibile, a livello mondiale è necessario e l'azione dell'UE è giustificata sulla base del principio di sussidiarietà. Inoltre, molti degli elementi di natura politica hanno un'importante valenza per il mercato interno e molti degli investimenti necessari hanno un'importante dimensione europea. Pertanto, gli obiettivi possono essere conseguiti in modo migliore attraverso un quadro d'azione dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La Commissione ha maturato una valida esperienza nel corso dei 10 anni di funzionamento dell'ETS UE. L'esperienza dimostra che con maggiori sforzi di ricerca, sviluppo e innovazione sarebbe possibile conseguire ulteriori miglioramenti in termini di efficienza. Maggiori sforzi di investimento dovrebbero contribuire a modernizzare il sistema energetico (Fondo per la modernizzazione) negli Stati membri a reddito più basso.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Saranno sfruttate le possibili sinergie avvalendosi delle competenze della Commissione nella gestione delle risorse finanziarie e dell'esperienza maturata con i vigenti strumenti finanziari UE-BEI.


1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal AAAA fino al AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

✓ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 24  

 Gestione diretta a opera della Commissione

✓ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

✓ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

L'amministrazione delle quote ETS UE è soggetta alla legislazione di cui sono responsabili i servizi della Commissione.

Il Fondo per la modernizzazione va amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della BEI. Il Comitato di gestione è presieduto dalla Commissione.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

 

Fondo per la modernizzazione: Conformemente all'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, introdotto con la proposta, gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Comitato di gestione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. Il Comitato di gestione trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti entro sei mesi dal completamento del processo di selezione.

In relazione all'articolo 10 quater, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare l'assegnazione gratuita facoltativa per promuovere gli investimenti di modernizzazione del settore dell'energia e sono tenuti a riferire in merito alla Commissione.

Conformemente all'articolo 21 della direttiva 2003/87/CE nella versione in vigore, ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della direttiva entro tre mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

Infine, la Commissione presenta una relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

L'ETS UE è il principale meccanismo politico dell'UE per ridurre le emissioni di circa la metà dell'economia dell'Unione. Dal 2013 la Commissione ha il compito di fornire un registro dell'Unione, una banca dati online che fornisce un'accurata contabilizzazione di tutte le transazioni relative alle quote, una piattaforma comune per la vendita all'asta delle quote da parte degli Stati membri e le infrastrutture di sostegno pertinente. Il registro dell'Unione, nel quale le quote sono depositate nell'ambito dell'ETS UE, è esposto al rischio di cyber-attacchi fraudolenti che potrebbero portare a un furto o all'appropriazione indebita di quote, con notevoli perdite finanziarie (fino a diversi miliardi di euro), controversie giuridiche e un considerevole impatto sulla reputazione e la credibilità della Commissione. Il rischio è trasversale e coinvolge, accanto alla DG CLIMA, la DG DIGIT, la direzione "Sicurezza" della DG HR, la DG BUDG e il servizio giuridico. Sono state predisposte misure di mitigazione. Il rischio finanziario aumenterebbe di pari passo con un incremento del valore del mercato del carbonio. L'assegnazione gratuita di quote con un valore complessivo molto elevato richiede anche politiche rigorose sul modo in cui tali quote possono essere distribuite nonché la garanzia del rispetto delle norme in vigore. È indispensabile pertanto disporre di sistemi di gestione e di controllo a livello degli Stati membri e a livello della Commissione.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Nel 2011 è stato istituito un Comitato direttivo ad alto livello che coinvolge la DG capofila e le DG associate. Una vera e propria valutazione dei rischi è stata eseguita nel 2014 e ha individuato nuove misure di sicurezza informatica adottate a partire dal 2015. A seguito delle raccomandazioni formulate dal SAI nella sua relazione di audit sul registro ETS UE (sicurezza informatica), sono state attuate misure volte a migliorare ulteriormente la sicurezza del sistema dei registri e misure in materia di governance, di garanzia della qualità e di verifica. Dal 2014 sono state introdotte ulteriori azioni di mitigazione. Il processo è in corso.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il rischio di errore non è applicabile.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

In risposta ai rischi specifici di frode per l'ETS UE, la DG CLIMA ha rafforzato gli orientamenti in materia di deontologia e integrità validi per tutta la Commissione con un apposito codice etico e di condotta in materia di insider trading, frode e divulgazione di informazioni sensibili e con specifiche azioni di formazione, iniziative di sensibilizzazione. La Commissione ha inoltre sviluppato la Sensitive Information Classification Policy e le relative istruzioni d'uso con 3 livelli di sensibilità. Le relative tre classificazioni ETS sono approvate dalla direzione "Sicurezza" della DG HR (come indicato nella comunicazione di sicurezza 1, revisione 10). La direzione "Sicurezza" della DG HR considera che tale politica di classificazione dovrebbe fungere da esempio per altre DG. Le relative formazioni per i nuovi assunti sono organizzate a cadenza regolare. La DG CLIMA prevede di estendere questa politica agli utenti negli Stati membri.    

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 25 .

di paesi EFTA 26

di paesi candidati 27

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

34 01 04 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

2

34 02 01

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: Non applicabile.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[…][Denominazione ………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.AA.AA.AA]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: CLIMA

2018 28

2019

2020

2021 e anni successivi

TOTALE

Linea di bilancio 34 02 01

Impegni

(1)

0,750

NA

NA

NA

0,750

Pagamenti

(2)

0,250

0,500

NA

NA

0,750

Linea di bilancio 34 01 04 01

Impegni

(1a)

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7

Pagamenti

(2 a)

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7

TOTALE degli stanziamenti
TOTALE per la DG CLIMA

Impegni

=1+1a +3

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7

Pagamenti

=2+2a

+3

0,27

0,27

0,27

0,27

2,7




TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1,020

0,27

0,27

0,27

3,450

Pagamenti

=5+ 6

0,520

0,770

0,27

0,27

3,450

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2018 29

2019

2020

2021 e anni successivi

TOTALE

•Risorse umane

0,4

0,4

0,4

0,792

6,744

•Altre spese amministrative

0,539

0,539

0,539

0,404

4,445

TOTALE per la DG CLIMA

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,939

0,939

0,939

1,196

11,189

Mio EUR (al terzo decimale)

2018 30

2019

2020

2021

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1,959

1,209

1,209

1,466

14,639

Pagamenti

1,959

1,209

1,209

1,466

14,639

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi 31 , come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2018

2019

2020

2021 e anni successivi

TOTALE

Tipo 32

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 33

- Risultato

numero di studi

0,250

1

0,250

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

1

0,250

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

numero di studi

0,250

1

0,250

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

1

0,250

OBIETTIVO SPECIFICO 3 …

- Risultato

numero di studi

0,250

1

0,250

Totale parziale dell'obiettivo specifico 3

1

0,250

COSTO TOTALE

3

0,750

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2018 34

2019

2020

2021 e anni successivi

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,4

0,4

0,4

0,792

6,744

Altre spese amministrative

0,539

0,539

0,539

0,404

5,195

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,939

0,939

0,939

1,196

11,939

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 35
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

0,270

0,270

0,270

0,270

2,7

Totale parziale Totale parziale esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,270

0,270

0,270

0,270

2,7

TOTALE

1,209

1,209

1,209

1,466

14,639

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2018 36

2019

2020

2021 e anni successivi

34 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

3

6

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

34 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

34 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

34 01 04 01  37

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

3

3

3

6

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Raccolta dati, calcolo delle quote assegnate alle industrie ed elaborazione delle relative decisioni della Commissione, monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali forniti dagli Stati membri, pubblicazione di relazioni gestione del Fondo per la modernizzazione.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Visto che non è più possibile ricorrere a ridistribuzioni all'interno della DG CLIMA, sono necessari degli aggiustamenti all'interno delle rubriche 2 e 5 del QFP entro i limiti dei massimali, poiché dovranno essere svolti ulteriori nuovi compiti per soddisfare le prescrizioni derivanti dalle nuove disposizioni della presente iniziativa: - dovrebbe essere assegnato un budget aggiuntivo alle rubriche 2 e 5 a partire dal 2018 al fine di coprire le spese per il personale, le riunioni e le missioni necessarie per svolgere due raccolte di dati per periodo di scambio (attualmente è una sola) e amministrare il Fondo per l'innovazione e il Fondo per la modernizzazione. Per ulteriori informazioni si vedano le tabelle al punto 3.2.3. Non siamo in grado di anticipare le decisioni dell'autorità di bilancio sul prossimo QFP, ma poiché l'iniziativa si estende oltre il 2027, riteniamo che lo stesso importo dovrebbe essere riprogrammato nel prossimo QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito::

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati


3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 38

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/it/pdf
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011.
(3) Una sintesi dei risultati e i singoli contributi possono essere consultati sul sito web della DG Azione per il clima http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm
(4) Le registrazioni delle riunioni e la relativa presentazione possono essere consultate sul sito web della DG Azione per il clima: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm
(5) SEC(2015) XXX.
(6) ICF International, Umweltbundesamt, SQ Consult, Ecologic Institut, Vivid Economics and ZEW – studio in corso.
(7) Study on different pass-through factors to assess the impact of the EU ETS carbon cost” – studio in corso.
(8) “Assessment of the first years of the functioning of the new allocation system based on benchmarks” – studio in corso.
(9) Carbon Leakage and Competitiveness Assessment, Ecorys, 2014
( http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/docs/cl_evidence_factsheets_en.pdf )
(10) SWD(2014) 15 final.
(11) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(12) GU C […], […], pag. […].
(13) GU C […], […], pag. […].
(14) GU C […], […], pag. […].
(15) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(16) http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
(17) COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.
(18) SEC(2015) XX.
(19) Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(20) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(21) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(22) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(23) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(24) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(25) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(26) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(27) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(28) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(29) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(30) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(31) Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1293/2013 che istituisce il programma LIFE 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 347/185 del 20 dicembre 2013.
(32) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(33) Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.
(34) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(35) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(36) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(37) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(38) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 15.7.2015

COM(2015) 337 final

ALLEGATI

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

{SWD(2015) 135 final}
{SWD(2015) 136 final}


ALLEGATI

della

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

Allegato I

L'allegato II bis della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente:

 "ALLEGATO II bis

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della crescita, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici

Incremento per Stato membro

Bulgaria

53%

Repubblica ceca

31%

Estonia

42%

Grecia

17%

Spagna

13%

Cipro

20%

Lettonia

56%

Lituania

46%

Ungheria

28%

Malta

23%

Polonia

39%

Portogallo

16%

Romania

53%

Slovenia

20%

Slovacchia

41%"

Allegato II

L'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II ter

Distribuzione dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione fino al
31 dicembre 2030

Percentuale del Fondo per la modernizzazione

Bulgaria

5,84%

Repubblica ceca

15,59%

Estonia

2,78%

Croazia

3,14%

Lettonia

1,44%

Lituania

2,57%

Ungheria

7,12%

Polonia

43,41%

Romania

11,98%

Slovacchia

6,13%"

Allegato III

Nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2003/87/CE, il paragrafo successivo al quarto titolo "Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra" è sostituito dal seguente:

"Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.".

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