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Document 52015IE0802

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Convalida delle competenze e delle qualifiche acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale: il contributo concreto della società civile organizzata» (parere d’iniziativa)

GU C 13 del 15.1.2016, p. 49–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 13/49


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Convalida delle competenze e delle qualifiche acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale: il contributo concreto della società civile organizzata»

(parere d’iniziativa)

(2016/C 013/09)

Relatore:

Pavel TRANTINA

Correlatrice:

Marie ZVOLSKÁ

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 22 gennaio 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere di iniziativa sul tema:

Convalida delle competenze e delle qualifiche acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale: il contributo concreto della società civile organizzata.

(parere d’iniziativa)

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 giugno 2015.

Nella sua 510a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 settembre 2015 (seduta del 16 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 212 voti favorevoli e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE è convinto che si debba porre l’accento sull’individuazione, la registrazione, la valutazione — e quindi la valorizzazione — dei risultati acquisiti mediante l’apprendimento non formale, secondo modalità il più possibile comparabili e comprensibili per tutte le parti interessate, in particolare per i datori di lavoro e gli istituti di istruzione.

1.2.

Gli Stati membri dovrebbero garantire ai cittadini, indipendentemente dall’età e dal livello di qualifica, l’opportunità di ottenere la convalida dei risultati dell’apprendimento non formale e informale. Ciò può richiedere un’ulteriore collaborazione tra i fornitori di istruzione non formale, le autorità pubbliche e altre parti interessate, anche su questioni come il finanziamento e il riconoscimento.

1.3.

Il CESE invita a sostenere tutte le parti interessate, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, affinché siano consapevoli dei vantaggi offerti dalla convalida in questione e partecipino attivamente alla creazione dei quadri nazionali delle qualifiche e alla definizione delle qualifiche professionali.

1.4.

È necessario fornire ai cittadini informazioni pertinenti sui vantaggi, le possibilità e i meccanismi di convalida delle competenze. Il CESE raccomanda agli Stati membri di sviluppare le strutture che forniscono tali servizi di orientamento e consulenza, coinvolgendo in particolare i servizi di collocamento, ma anche i centri di informazione per i giovani, gli istituti di istruzione, i datori di lavoro, i sindacati, i centri di orientamento professionale, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni di donne, le organizzazioni di assistenza ai migranti e alle persone con disabilità, nonché gli organismi pubblici.

1.5.

Un prerequisito fondamentale è la presenza di un quadro legislativo di qualità a livello nazionale, che garantisca l’equivalenza dei certificati acquisiti mediante l’istruzione formale e l’apprendimento non formale o informale. Questo comporta esigenze considerevoli in termini di qualità dei processi di convalida, che vanno sostenuti anche finanziariamente, ad esempio mediante il Fondo sociale europeo.

1.6.

Il CESE invita gli istituti di istruzione, in particolare le scuole secondarie e superiori di formazione professionale, a promuovere maggiormente la convalida delle competenze e delle conoscenze acquisite in modo non formale. A tale proposito esiste nell’UE tutta una serie di esempi di buone pratiche da diffondere.

1.7.

Il CESE ritiene che la contrattazione collettiva e il dialogo sociale tra sindacati e datori di lavoro possano svolgere un ruolo importante nel processo di convalida dell’istruzione non formale e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. È con tali strumenti che occorre lavorare per il riconoscimento dell’apprendimento non formale quale importante contributo al dibattito sull’occupabilità e sugli strumenti atti a promuoverla.

1.8.

In un contesto di elevata disoccupazione giovanile, è opportuno promuovere le opportunità di interazione tra le agenzie per l’impiego pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato (in particolare quelle giovanili) e i datori di lavoro. Ciò può servire ad accrescere la visibilità e a sensibilizzare i cittadini riguardo all’importanza e al valore dell’istruzione non formale e dell’apprendimento informale nelle organizzazioni di volontariato, e può anche rafforzare la fiducia reciproca.

1.9.

È necessario promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di autovalutazione che aiutino le persone a individuare e descrivere i risultati dell’apprendimento derivante dall’esperienza nelle organizzazioni della società civile. Il CESE ha già sostenuto la creazione del Passaporto europeo delle competenze, e poi dello strumento «Europass Experience». Si rammarica quindi del fatto che la Commissione europea abbia sospeso i preparativi per Europass Experience, e la invita ad agire per portare a buon fine tale iniziativa.

2.   Introduzione: l’apprendimento non formale e informale

2.1.

Nonostante la situazione economica e sociale sfavorevole che interessa attualmente un certo numero di paesi dell’UE, in cui neppure un’istruzione formale costituisce una garanzia per accedere al mercato del lavoro, il CESE ritiene che l’Unione europea non possa non riconoscere i tesori nascosti contenuti nelle esperienze e nelle competenze acquisite in ambito non formale o informale.

2.2.

Tale riconoscimento può offrire un’opportunità in particolare a taluni gruppi svantaggiati (le donne, i migranti, i giovani e i lavoratori anziani). Tuttavia, esso non dovrebbe suscitare false aspettative riguardo alle possibilità di trarne rapidamente vantaggio sul mercato del lavoro. A tal fine è necessario che la politica economica e sociale sia maggiormente rivolta agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro di qualità nonché alla lotta contro la povertà e il rischio di esclusione sociale. Tali politiche devono altresì orientare e sostenere il rafforzamento dei sistemi di istruzione, formazione e riqualificazione.

2.3.

Il CESE si basa sull’importante documento rappresentato dalla raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (1), in cui si afferma che la convalida dei risultati di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) acquisiti mediante l’apprendimento non formale e informale può svolgere un ruolo importante nel migliorare l’occupabilità e la mobilità, nonché nell’accrescere la motivazione per l’apprendimento permanente, in particolare nel caso di persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate. La convalida di tutte le conoscenze, abilità e competenze utili può fornire un contributo ancora più valido al miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro, alla promozione della mobilità e al rafforzamento della competitività e della crescita economica.

2.4.

Secondo il Consiglio, le organizzazioni dei datori di lavoro, i singoli datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli enti nazionali coinvolti nel processo di convalida delle qualifiche professionali e nella valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento, i servizi per l’impiego, le organizzazioni giovanili, gli operatori socioeducativi, gli istituti di istruzione e formazione e altre organizzazioni della società civile sono tutti parti interessate fondamentali cui spetta un ruolo importante nel favorire le opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni relativo processo di convalida.

2.5.

Ai sensi della raccomandazione del Consiglio del 2012, gli Stati membri dovrebbero «istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:

ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale, anche, se del caso, mediante risorse educative aperte,

ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale […]».

2.6.

In base alla raccomandazione del Consiglio, si dovrebbero includere, se del caso, i seguenti elementi nelle modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale, consentendo nel contempo a ogni persona di trarne vantaggio, separatamente o in combinazione, secondo le sue esigenze:

«—

l’INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l’apprendimento non formale e informale,

la DOCUMENTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l’apprendimento non formale e informale,

la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l’apprendimento non formale e informale,

la CERTIFICAZIONE della valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l’apprendimento non formale e informale sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono all’ottenimento di una qualifica o, se del caso, in un’altra forma.»

Le linee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e informale del 2009 (2) (e la versione aggiornata del 2015) sono rivolte agli individui e ai soggetti responsabili dell’avvio, sviluppo, attuazione e svolgimento del processo di convalida. I vari soggetti operano a livelli diversi (europeo, nazionale, settoriale e locale) e in contesti diversi (pubblico, privato e del volontariato, nel campo dell’istruzione e della formazione, nei servizi del mercato del lavoro). Lo scopo delle linee guida è precisare le condizioni per l’esecuzione delle verifiche e richiamare l’attenzione sulle possibilità offerte alle parti interessate nelle diverse fasi del processo.

2.7.

Il CESE ha già evidenziato in più occasioni il contributo apportato dall’istruzione non formale e l’importanza del suo riconoscimento. Tuttavia, il presente parere esprime per la prima volta questo concetto in modo completo. Esso si prefigge infatti di raccogliere i punti di vista dei rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre componenti della società civile in merito alle procedure concrete per la convalida, nonché di presentare proposte di soluzioni pratiche dal loro punto di vista.

3.   Competenze e conoscenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale

3.1.

Il declino di una produzione specializzata e fondata sui mestieri, lo sviluppo tecnologico e — inversamente — lo sviluppo del settore dei servizi fanno sì che i datori di lavoro del XXI secolo attribuiscano ora maggiore importanza alla «personalità» dei lavoratori o alle competenze «trasversali» o «trasferibili». Aumenta l’importanza dell’apprendimento permanente e del riconoscimento delle competenze e conoscenze acquisite al di fuori dell’istruzione scolastica.

3.2.

Nel 2012 l’Università di Bath e la GHK Consulting, su richiesta del Forum europeo della gioventù, hanno realizzato uno studio riguardante l’impatto dell’apprendimento non formale nelle organizzazioni giovanili sull’occupabilità dei giovani (3). Le organizzazioni giovanili sono importanti fornitori di istruzione non formale. Questo tipo di istruzione nelle organizzazioni giovanili non ha come obiettivo principale quello di promuovere l’occupabilità: tuttavia, l’analisi condotta dimostra che le capacità acquisite in tale ambito possono contribuire all’occupabilità.

3.3.

Lo studio giunge alla conclusione generale per cui vi è una corrispondenza evidente tra le competenze richieste dai datori di lavoro e quelle sviluppate dal settore dell’apprendimento non formale. Cinque delle sei competenze «non tecniche» maggiormente richieste figurano tra le competenze sviluppate in maggiore misura dalle organizzazioni giovanili — l’unica eccezione è l’alfabetizzazione matematica. Tra le competenze «non tecniche» o trasversali più frequentemente richieste dai datori di lavoro figurano: le competenze comunicative, le capacità di organizzazione/pianificazione, la capacità di prendere decisioni, la capacità di lavorare in squadra, l’affidabilità/autonomia e l’alfabetizzazione matematica. Tali competenze non tecniche sono considerate fondamentali per svolgere un lavoro con successo. In questo contesto si verifica anche lo sviluppo di determinati tratti della personalità, come per esempio la motivazione personale, lo spirito di iniziativa e l’operosità, che sono caratteristiche personali connesse all’affidabilità/autonomia e all’imprenditorialità.

3.4.

Tutti i cittadini apprendono in modo non formale e informale nell’ambito del processo di apprendimento permanente. Per esempio, molte donne (e uomini) sviluppano delle abilità nella gestione delle questioni familiari che possono essere trasferite sul luogo di lavoro, in particolare nel campo dei servizi sociali. Qualora debbano cambiare lavoro a causa di un licenziamento o per motivi familiari, esse possono impiegare tali conoscenze anche per passare a un nuovo posto di lavoro oppure, nel caso delle donne migranti, per ottenere un primo impiego. Il CESE ha già invitato (4) gli Stati membri ad «accelerare il processo di riconoscimento delle qualifiche e delle esperienze acquisite in paesi terzi per permettere alle donne di trovare occupazioni che corrispondano alle loro competenze e aspirazioni» e a «considerare che il lavoro in taluni settori (pulizie, custodia dei bambini, assistenza agli anziani, ristorazione e settore alberghiero, agricoltura ecc.) può offrire opportunità alle donne immigrate meno qualificate, a condizione però di riscattare questi settori dal lavoro nero, professionalizzarli e valorizzarli, formare le donne a questi mestieri e consentire loro di progredire professionalmente». Dal canto loro, le parti sociali sono state invitate a «facilitare, nei contratti collettivi, il riconoscimento delle qualifiche delle donne migranti».

3.5.

Per un efficace riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, è importante spostare l’accento sui risultati dell’apprendimento. Questo sviluppo è peraltro espressamente e sistematicamente sostenuto, fin dal 2004, dall’agenda della politica dell’UE per l’istruzione, la formazione e l’occupazione. Un recente studio del Cedefop (basato su ricerche condotte tra il 2013 e il 2015) dimostra che in Europa viene accordata un’importanza sempre maggiore ai risultati dell’apprendimento ai fini dello sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche, della definizione e descrizione delle competenze professionali, nonché dell’utilizzo di tali risultati nei programmi di studio, nelle procedure di valutazione e come punti di riferimento per la convalida. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza, la pertinenza e la qualità dell’istruzione, e permettere una maggiore apertura nei confronti dell’apprendimento non formale e informale. Sul piano pratico, è importante che per gli allievi/studenti vengano stabiliti obiettivi chiari, che producono un effetto di motivazione, consentono percorsi di apprendimento flessibili e determinano l’orientamento in funzione della valutazione dei risultati. Al tempo stesso, al fine di garantire un’elevata qualità dell’istruzione, occorre anche migliorare i metodi e i processi di insegnamento/apprendimento in quanto tali.

3.6.

Da tutto ciò deriva la necessità di porre l’accento sulla valutazione e la determinazione dei risultati dell’apprendimento non formale, in un modo comprensibile per tutte le parti interessate e in particolare per i datori di lavoro e gli istituti di istruzione. Questi risultati possono poi essere riconosciuti, se l’interessato ne fa richiesta e sussistono le condizioni adeguate, come qualifiche professionali vere e proprie, equivalenti a programmi di istruzione formale.

4.   Convalida delle competenze e delle qualifiche: il punto di vista pratico

4.1.    Orientamento, consulenza e informazioni

4.1.1.

Nel contesto dei processi di convalida gli Stati membri dovrebbero far sì che i singoli e le organizzazioni dispongano di informazioni e orientamenti sui benefici e sulle opportunità della convalida, nonché sulle procedure pertinenti, come pure che la convalida dell’apprendimento non formale e informale sia accompagnata da orientamento e consulenza appropriati e sia facilmente accessibile.

4.1.2.

I sistemi di convalida dell’apprendimento non formale e informale dovrebbero basarsi su principi adeguati, tenendo nel contempo in considerazione le esigenze e peculiarità nazionali, regionali e/o locali nonché di settore.

4.1.3.

Occorre garantire ai cittadini l’opportunità di partecipare, indipendentemente dall’età e dal livello di qualifica. Ciò può richiedere un’ulteriore collaborazione tra il settore non profit, le autorità pubbliche e altre parti interessate, anche su questioni come il finanziamento e il riconoscimento.

4.1.4.

I cittadini dovrebbero essere informati in merito agli ulteriori vantaggi prodotti da una partecipazione costante alle attività svolte da organizzazioni di volontariato. Anche periodi brevi di attività in quest’ambito possono avere effetti significativi in termini di sviluppo delle competenze e aumento dell’occupabilità.

4.1.5.

È necessario rivolgersi in modo coordinato ai cittadini e fornire loro informazioni pertinenti sui vantaggi, le possibilità e i meccanismi di verifica delle competenze. Il CESE raccomanda agli Stati membri di sviluppare le strutture che forniscono tali servizi di orientamento e consulenza, coinvolgendo in particolare i servizi di collocamento, ma anche i centri di informazione per i giovani, gli istituti di istruzione, i datori di lavoro, i sindacati, i centri di orientamento professionale, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni giovanili e gli organismi pubblici.

4.1.6.

La consulenza nel processo di riconoscimento delle competenze è essenziale e vantaggiosa, in particolare per i giovani, a tutti i livelli — dall’individuazione alla certificazione. Essa dovrebbe:

aiutare le persone a individuare le proprie necessità e determinarne la motivazione a impegnarsi in tale processo,

creare un ambiente sicuro e adatto a costruire un rapporto di fiducia con il consulente, ossia un contesto non troppo istituzionalizzato, in modo che i giovani si sentano a proprio agio,

integrare adeguatamente le informazioni sulla verifica in quanto metodo riconosciuto orientato sul partecipante ai corsi di formazione, utilizzando le strutture di informazione e consultazione esistenti, cioè mostrare che la verifica costituisce un possibile percorso, evitando al contempo di suscitare aspettative non realistiche.

4.2.    Coordinamento delle parti interessate

4.2.1.

Secondo il Consiglio, «gli Stati membri dovrebbero promuovere il coordinamento e il coinvolgimento di tutte le parti interessate nello sviluppo e nell’attuazione degli elementi e principi del riconoscimento. Per favorire la partecipazione a tale processo:

i datori di lavoro, le organizzazioni giovanili e quelle della società civile dovrebbero promuovere e facilitare l’individuazione e la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti sul posto di lavoro o nel volontariato, utilizzando strumenti UE appropriati come quelli sviluppati nel quadro di Europass e di Youthpass,

gli istituti di istruzione e formazione dovrebbero facilitare l’accesso all’istruzione e alla formazione formali sulla base dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali e, se del caso e se possibile, accordare esenzioni e/o crediti per i risultati di apprendimento pertinenti acquisiti in tali contesti.»

4.2.2.

Il CESE reputa quindi importante sostenere tutte le parti interessate, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, affinché siano consapevoli dei vantaggi offerti dal riconoscimento in questione e partecipino attivamente alla creazione dei quadri nazionali delle qualifiche e alla definizione delle qualifiche professionali. Lavorare a cambiamenti «effettivi» nel quadro della delimitazione delle parti interessate può rivelarsi molto complesso, in particolare in quegli Stati membri che non ritengono prioritario questo settore, o nei casi in cui l’accesso della società alla convalida dell’apprendimento non formale o informale non è concretamente sostenuto a livello nazionale. Sarebbe utile fornire una piattaforma e/o altri strumenti per sostenere coloro che hanno già compiuto progressi in questo campo (ad esempio, mediante progetti pilota) nei loro sforzi a livello nazionale.

4.3.    Riconoscimento, quadri nazionali e sistemi delle qualifiche

4.3.1.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità per i singoli di ottenere una qualifica completa o, se del caso, parziale, sulla base di esperienze convalidate di apprendimento non formale e informale. Essi dovrebbero anche assicurare che le procedure di riconoscimento siano collegate ai quadri nazionali delle qualifiche e in linea con il quadro europeo delle qualifiche, nonché far sì che siano garantite le sinergie tra i regimi di convalida e i sistemi di crediti applicabili nei sistemi formali di istruzione e formazione professionale, quali, ad esempio, l’ECTS e l’ECVET.

4.3.2.

Nella progettazione del sistema nazionale delle qualifiche si dovrebbero coinvolgere il più possibile (motivandole in tal senso) le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile. L’esperienza di alcuni Stati membri mostra che, per l’attuazione delle procedure di riconoscimento a livello dei singoli settori, occorre istituire commissioni e unità per le competenze settoriali, dotate di personale adeguato; nei settori individuati è allora possibile procedere all’elaborazione delle norme nazionali per le diverse professioni e qualifiche professionali.

4.4.    Garantire la qualità della convalida

4.4.1.

Gli Stati membri dovrebbero far sì che vengano adottate misure trasparenti di garanzia della qualità, in linea con i quadri esistenti in materia, poiché tali misure incoraggiano il ricorso a strumenti e metodologie di valutazione affidabili, validi e credibili. Si tratta innanzitutto di adottare una legislazione adeguata, ossia un quadro normativo per la certificazione e le garanzie legate al rilascio di questa, conformemente ai quadri nazionali delle qualifiche che derivano dal quadro europeo delle qualifiche.

4.4.2.

Per il CESE, ciò implica la necessità di garantire l’equivalenza dei certificati ottenuti mediante l’istruzione formale e non formale o l’apprendimento informale. Ciò pone esigenze considerevoli in termini di qualità dei processi di riconoscimento, che vanno sostenuti anche finanziariamente, ad esempio mediante il Fondo sociale europeo.

4.5.    Riconoscimento da parte degli istituti di istruzione

4.5.1.

Un ruolo chiave nel riconoscimento viene svolto dagli istituti di istruzione. Il Consiglio raccomanda che «gli istituti di istruzione e formazione facilitino l’accesso all’istruzione e alla formazione formali sulla base dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali e, se del caso e se possibile, accordino esenzioni e/o crediti per i risultati di apprendimento pertinenti acquisiti in tali contesti.»

4.5.2.

Il CESE invita gli ambienti universitari a sostenere maggiormente il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite in modo non formale. In tal senso, un esempio da seguire potrebbe essere quello dell’Irlanda. La sua strategia nazionale per l’istruzione superiore fino al 2030 sostiene la missione civile dell’istruzione superiore e l’«impegno con la società in senso più ampio» come «una delle tre funzioni centrali, tra loro interconnesse, dell’istruzione superiore». Tale impegno «comprende la cooperazione con le imprese e l’industria, con la società civile, con le politiche pubbliche, con la vita artistica, culturale e sportiva e con altri fornitori di istruzione della comunità e della regione, e prevede un’enfasi sempre maggiore sull’impegno internazionale» (5).

4.5.3.

Tuttavia, non sono soltanto gli ambienti universitari che possono riconoscere i risultati dell’apprendimento non formale e informale. A Malta, ad esempio, il certificato e il profilo dell’istruzione secondaria, presentato nel settembre 2010, riconoscono tutte le forme di apprendimento che hanno avuto luogo nei cinque anni della scuola secondaria. L’istruzione, che sia formale o informale, permette di ottenere dei crediti che incoraggiano gli studenti a proseguire e approfondire la loro formazione.

4.6.    La convalida in relazione al mercato del lavoro

4.6.1.

La raccomandazione del Consiglio sottolinea l’importanza di attuare il riconoscimento sul luogo di lavoro, e quindi raccomanda «agli Stati membri di promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, quali i datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche professionali. Inoltre, invita i datori di lavoro a rendere più semplice e a promuovere l’individuazione e la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti sul posto di lavoro.»

4.6.2.

La convalida dell’apprendimento non formale e informale può far parte dei contratti collettivi (come avviene nei Paesi Bassi), il che costituisce un esempio eccellente delle possibilità offerte ai lavoratori di accedere a tale convalida e contribuisce a una gestione efficace delle risorse umane nelle imprese. I datori di lavoro dovrebbero essere attivamente coinvolti nella valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, sia sul posto di lavoro che nella progettazione dei sistemi di istruzione e di formazione, il che aumenterà il valore della convalida e contribuirà a creare una maggiore fiducia nei confronti di tali procedure.

4.6.3.

La contrattazione collettiva e il dialogo sociale tra sindacati e datori di lavoro possono svolgere un ruolo importante nel processo di convalida dell’istruzione non formale e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Un esempio concreto a livello paneuropeo è costituito dalla Federazione europea metalmeccanici (FEM), la quale si adopera per il riconoscimento dell’apprendimento non formale quale importante contributo al dibattito sull’occupabilità e sugli strumenti atti a promuoverla.

4.6.4.

In alcuni paesi gli attivisti sindacali assumono sempre più un nuovo ruolo, ossia quello di fornire un servizio di consulenza durante l’orario di lavoro e di svolgere un’attività di negoziato con i datori di lavoro in merito al libero accesso ad opportunità di formazione sul posto di lavoro. In Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Regno Unito i rappresentanti sindacali fungono da «ambasciatori della formazione», in quanto incoraggiano i lavoratori a proseguire il loro apprendimento e a colmare le lacune nelle loro competenze, offrendo anche una consulenza alle imprese riguardo alle loro esigenze in termini di formazione (6).

4.6.5.

Considerato che i datori di lavoro che assumono giovani con poca o nessuna esperienza professionale apprezzano fortemente la partecipazione a organizzazioni giovanili, sarebbe opportuno incoraggiare questo tipo di attività come una delle misure volte ad aiutare i giovani nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro (7).

4.6.6.

Inoltre, occorre fornire migliori servizi di orientamento e accompagnamento a tutti coloro che sono interessati a una procedura di convalida, in modo che essi, al momento di candidarsi a un posto di lavoro, siano in grado di presentare efficacemente le abilità e le competenze acquisite in modo non formale e informale, e di comprendere meglio come tali abilità possano essere sfruttate nell’ambiente di lavoro e contribuire allo svolgimento delle mansioni specifiche connesse a tale occupazione. Si tratta di un processo al quale possono contribuire i servizi di consulenza professionale, i consulenti nelle scuole e nelle università, il settore giovanile e gli uffici per l’impiego, come anche i datori di lavoro e le organizzazioni internazionali. A questo proposito, si potrebbero aiutare i giovani anche fornendo loro informazioni sulle migliori strategie da adottare.

4.7.    Il riconoscimento nel volontariato

4.7.1.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio reputa «importante la partecipazione attiva del settore del volontariato al processo di convalida: le organizzazioni giovanili e quelle della società civile dovrebbero promuovere e facilitare l’identificazione e la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti sul posto di lavoro o nel volontariato, utilizzando gli strumenti appropriati di convalida che facilitano la trasparenza, quali quelli sviluppati nel quadro Europass e Youthpass.»

4.7.2.

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli del valore che i datori di lavoro attribuiscono alle abilità e alle competenze acquisite in modo non formale o informale, ad esempio attraverso il volontariato. Ciò vale in particolare per le persone con un livello di istruzione più basso, che sono spesso meno consapevoli del valore di questo tipo di attività per i datori di lavoro e sono meno formate sulle modalità di presentare tali competenze.

4.7.3.

In un contesto di elevata disoccupazione giovanile è opportuno promuovere le opportunità di interazione tra le agenzie per l’impiego pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato (in particolare quelle che si rivolgono ai giovani) e i datori di lavoro. Ciò può servire ad accrescere la visibilità e a sensibilizzare i cittadini riguardo all’importanza e al valore dell’istruzione non formale ottenuta nelle organizzazioni di volontariato, e può anche rafforzare la fiducia reciproca.

4.7.4.

Occorre incoraggiare lo sviluppo di piani di formazione e di valutazione nelle organizzazioni di volontariato, dato che la loro esistenza è legata ad un livello dichiarato «superiore» di sviluppo delle competenze. In tale contesto si deve anche tener conto del fatto che le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato variano considerevolmente e così anche i parametri in base ai quali esse valutano le competenze sviluppate per mezzo di tali attività. A tale riguardo, nel campo del volontariato occorre promuovere una maggiore coerenza nella terminologia e nei metodi di valutazione. Il ravvicinamento dei parametri potrebbe, ad esempio, contribuire a far sì che un maggior numero di volontari siano consapevoli delle competenze da loro sviluppate prestando servizi di volontariato socialmente utili.

4.8.    Strumenti per il riconoscimento

4.8.1.

La raccomandazione del Consiglio si concentra sugli strumenti comuni europei per il riconoscimento al fine di garantire la trasparenza, quali il quadro Europass e lo Youthpass. «Gli Stati membri dovrebbero garantire delle sinergie tra i regimi di convalida e i sistemi di crediti applicabili nei sistemi formali di istruzione e formazione professionale, quali l’ECTS e l’ECVET.»

4.8.2.

Anche le conoscenze e le abilità acquisite tramite la partecipazione a organizzazioni della società civile hanno un valore sul mercato del lavoro, ma spesso non sono documentate o sufficientemente messe in risalto. Per questo occorre promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di autovalutazione che aiutino le persone a individuare e descrivere i risultati dell’apprendimento derivante dall’esperienza nelle organizzazioni della società civile. Ad esempio, l’introduzione di un portafoglio personale delle competenze può offrire alle persone un valore aggiunto per la formazione successiva e le aspirazioni nella vita professionale.

4.8.3.

I certificati e i portafogli sono un elemento importante del riconoscimento delle competenze e delle qualifiche acquisite in maniera non formale. I fornitori di istruzione non formale dovrebbero impegnarsi a rilasciare certificati/documenti in cui siano descritti in dettaglio la natura e i risultati della partecipazione a tali attività formative, e far comprendere ai cittadini il valore di tale partecipazione. L’importanza di tali documenti risiede principalmente nel loro valore educativo (informare meglio i cittadini sulle competenze e capacità che hanno acquisito nell’ambito di organizzazioni della società civile e sulle modalità con cui tali competenze possono essere utilizzate nella ricerca di un lavoro o di una formazione ulteriore), piuttosto che in quello di attestato.

4.8.4.

Il CESE ha già sostenuto la creazione di un passaporto europeo delle competenze, e poi dello strumento «Europass Experience», e si rammarica quindi del fatto che la Commissione europea abbia sospeso l’attuazione di quest’ultimo.

Bruxelles, 16 settembre 2015

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:IT:PDF

(2)  http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054

(3)  http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print

(4)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Integrazione delle donne migranti nel mercato del lavoro, (GU C 242 del 23.7.2015, pag. 9).

(5)  Higher Education Authority [Autorità irlandese per l’istruzione superiore, NdT], National Strategy for Higher Education to 2030 (www.hea.ie).

(6)  Learning while working — Success stories on workplace learning in Europe (Apprendere al lavoro — Esempi positivi di apprendimento sul posto di lavoro in Europa), Cedefop 2011, pag. 59.

(7)  http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print


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