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Document 52013PC0620
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
/* COM/2013/0620 final - 2013/0307 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive /* COM/2013/0620 final - 2013/0307 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le specie esotiche invasive sono specie che,
inizialmente trasportate ad opera dell’uomo fuori dal loro areale naturale
valicando le barriere ecologiche, sopravvivono, si riproducono e si diffondono
nei nuovi luoghi con effetti negativi sull’ecologia locale e con gravi
ripercussioni economiche e sociali. Si stima che delle 12 000 specie
esotiche presenti in Europa, il 10-15% si è riprodotto e diffuso a danno dell’ambiente,
dell’economia e della società. Queste specie hanno un impatto tutt’altro che
trascurabile sulla biodiversità, in quanto rappresentano una delle cause più
grandi della perdita di biodiversità e dell’estinzione delle specie e
concorrono a questi fenomeni in misura sempre maggiore. Per quanto concerne l’impatto
socio-economico, possono essere vettori di patologie o cause dirette di
problemi sanitari (come asma, dermatiti e allergie), per non parlare dei danni
alle infrastrutture e alle strutture ricreative, alla silvicoltura e all’agricoltura,
che sono comunque solo alcuni dei settori colpiti. Si ritiene che i costi per l’Unione
imputabili alle specie aliene invasive ammontino ad almeno 12 miliardi di euro
all’anno, e non cessano di aumentare. Con la strategia sulla biodiversità 2020, l’Unione
si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020, in
consonanza con gli impegni internazionali assunti nel 2010 a Nagoya (Giappone)
dalle parti della Convenzione sulla diversità biologica. Questo problema non è
infatti circoscritto all’Europa, ma tocca tutto il pianeta. A differenza di
alcuni dei suoi partner commerciali, l’Unione europea è attualmente priva di un
quadro generale volto a contrastare le minacce poste dalle specie esotiche
invasive. Quadro normativo Al momento l’Unione non è dotata di alcun
quadro che tratti in modo esauriente questa materia. Sono poche le specie
esotiche invasive contemplate nella legislazione dell’UE. Gli agenti patogeni,
i parassiti degli animali e dei vegetali e i relativi prodotti sono
contemplati, rispettivamente, dal regime sulla salute animale (che comprende
vari regolamenti e direttive) e dal regime fitosanitario (direttiva 2000/29/CE).
Il regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche (regolamento
(CE) n. 338/97) limita l’importazione delle specie minacciate di estinzione,
tra cui sette specie esotiche invasive. Il regolamento relativo all’impiego in
acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (regolamento
(CE) n. 708/2007) verte sull’introduzione di specie esotiche a fini di
acquacoltura. Il regolamento sui prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009)
e quello sui biocidi (regolamento (UE) n. 528/2012) sono intesi a disciplinare
il rilascio deliberato di microrganismi da usarsi a fini fitosanitari o alla
stregua di biocidi. Infine, la direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE), la
direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE), la direttiva quadro in materia di
acque (direttiva 2000/60/CE) e la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino (direttiva 2008/56/CE) prevedono il ripristino delle condizioni
ecologiche e la necessità di tenere conto delle specie esotiche invasive.
Malgrado ciò, la maggior parte delle specie esotiche invasive resta tuttora
esclusa dal campo d’intervento dell’Unione. Questo problema viene affrontato dagli Stati
membri con una serie di misure, che però sono studiate prevalentemente per
essere applicate a danno avvenuto, nell’intento di limitarlo, senza sufficiente
attenzione a prevenirlo oppure a individuare sul nascere nuove minacce per
contrastarle. Gli sforzi sono frammentari, spesso poco coordinati e molte
specie sono trascurate. Poiché le specie esotiche invasive non rispettano i
confini e si diffondono con facilità da uno Stato membro all’altro, gli
interventi predisposti a livello nazionale sono insufficienti a proteggere l’Unione
dalla loro minaccia. Non solo, questo approccio disorganico può far sì che l’azione
intrapresa da uno Stato membro sia pregiudicata dall’inerzia degli Stati membri
limitrofi. Inoltre la coesistenza di restrizioni alla commercializzazione di
specie esotiche invasive, diverse da uno Stato membro all’altro, non giova
affatto all’efficacia delle restrizioni stesse, dato che le specie possono
essere facilmente trasportate o diffuse oltre confine in tutta l’Unione, senza
contare che tale eterogeneità di divieti costituisce un attuale ostacolo alla
libera circolazione delle merci nel mercato interno e un elemento perturbatore
delle condizioni di concorrenza per i settori che usano o scambiano specie
esotiche. Analisi
del problema Due sono i modi tramite i quali le specie
esotiche invasive sono introdotte nell’Unione: 1) alcune specie esotiche sono
desiderate e quindi sono portate nell’Unione deliberatamente (ad esempio, per
interessi commerciali, a fini ornamentali, come animali da compagnia, a fini di
lotta biologica); 2) altre sono introdotte involontariamente sotto forma di
contaminanti nelle merci (scambi di altri prodotti di base) oppure trasportate,
quali ospiti noti o indesiderati, nei vettori di trasporto o inconsapevolmente
dai viaggiatori. Alcune di esse possono fare il loro ingresso nell’Unione
attraverso le infrastrutture di trasporto (ad esempio, il canale Meno-Danubio). Le specie esotiche invasive nuocciono alle imprese,
ai cittadini, alle autorità pubbliche e all’ambiente. Per
quanto riguarda in particolare le piccole e micro imprese, a subire i danni più
ingenti sono i produttori di beni primari nei settori agricolo, zootecnico,
silvicolo, ittico e dell’acquacoltura. Anche le imprese legate al turismo e
alle attività ricreative spesso ne fanno le spese, dato che la loro sussistenza
dipende dall’esistenza di paesaggi incontaminati, corpi idrici puliti ed
ecosistemi sani. Vi sono però altre piccole e micro imprese, ad esempio quelle
dedite al commercio di animali da compagnia e di specie orticole, per le quali
queste specie costituiscono un beneficio, in quanto il commercio di specie
esotiche è il fulcro della loro attività. Le specie esotiche invasive ledono,
infine, tutta la società nel suo insieme, non solo causando una perdita
di biodiversità e pregiudicando la capacità degli ecosistemi di fornire i
servizi ecosistemici, ma rischiando di trasmettere malattie, danneggiare i beni
immobili e deteriorare il patrimonio culturale. Tutti gli Stati membri si trovano a dover
fronteggiare i problemi causati da questo tipo di specie. Alcune possono
riguardare la maggior parte dei paesi e altre costituire un problema solo per
certe regioni o in presenza di determinate condizioni ecologiche o climatiche:
comunque sia, nessuno Stato membro ne è esente. Tutta l’Unione risente degli
effetti delle specie esotiche invasive e tutti gli Stati membri ne subiranno le
conseguenze in pari misura, anche se in momenti diversi e a causa di specie
diverse. È per questo che un intervento coordinato andrà a vantaggio di tutti
gli Stati membri, in cambio di sforzi che ciascuno di essi sarà chiaramente
tenuto a prodigare. Se non si interviene i problemi peggioreranno,
poiché compariranno nuove specie e quelle già presenti si diffonderanno sempre
più, con un conseguente aumento dei costi dei danni e dei costi di gestione. Obiettivi della proposta La presente proposta è intesa ad affrontare le
questioni succitate tramite l’istituzione di un quadro d’azione per prevenire,
ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche
invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a
limitare i danni sociali ed economici. Tale intento verrà perseguito mettendo
in campo misure che garantiscano un intervento coordinato, destinando risorse
alle specie prioritarie e ad aumentare le azioni preventive, in conformità con
l’approccio sotteso alla Convenzione sulla diversità biologica e con i regimi
dell’Unione sulla salute degli animali e dei vegetali. Nella pratica, la proposta
punta a raggiungere i suddetti obiettivi tramite misure che affrontino l’introduzione
deliberata di specie esotiche invasive nell’Unione e il loro rilascio
deliberato nell’ambiente, l’introduzione e il rilascio accidentali, la
necessità di istituire un sistema di preallarme e reazione rapida e la
necessità di gestire la diffusione di queste specie nell’Unione. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DEI PORTATORI D’INTERESSE E DELLE ANALISI D’IMPATTO Processo di consultazione Nel 2008 la Commissione europea ha pubblicato
la comunicazione Verso una strategia comunitaria per le specie invasive,
che illustrava le ragioni a sostegno della necessità d’intervento in questa
materia. La comunicazione del 2010 La nostra assicurazione sulla vita, il
nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020
proponeva interventi specifici. Le due comunicazioni sono state precedute e
seguite da ampie consultazioni. Tra il 2008 e il 2012 si è svolta una serie di
intense consultazioni, che hanno visto la partecipazione di portatori d’interesse
provenienti da tutti i settori coinvolti, dalle organizzazioni di conservazione
della natura agli operatori del settore privato, incluse le organizzazioni che
rappresentano le PMI la cui attività dipende dalle specie esotiche. Nel 2008
si è tenuta una prima consultazione pubblica online e una seconda nel 2012.
Sempre nel 2008 è stato convocato un gruppo di lavoro, composto da
rappresentanti di dipartimenti della Commissione, Stati membri, portatori d’interesse
e mondo accademico, che ha prodotto un documento di riflessione[1] in cui sono raccolti i dati più
recenti e una sintesi dei pareri sulle questioni chiave. Riconvocato nel 2010‑2011,
il gruppo di lavoro è stato riorganizzato in tre gruppi distinti, che hanno
elaborato le possibili opzioni strategiche in materia di, rispettivamente,
prevenzione, preallarme/reazione rapida e gestione delle specie già presenti.
Una riunione di concertazione dei portatori d’interesse si è tenuta infine nel
settembre del 2010. La Commissione si è anche avvalsa di svariati studi e ricerche esterni[2]. Inoltre, l’analisi illustrata
nella valutazione d’impatto poggia su dati del massimo rigore scientifico, la
maggior parte dei quali ricavata da articoli scientifici sottoposti a
valutazione inter pares. Le informazioni sui costi dei danni, sulla diffusione
delle specie e sui costi delle misure approntate sono state fornite o
verificate dagli Stati membri. È stato fatto il possibile per contattare
direttamente i portatori d’interesse, anche in quei settori che potrebbero
avere ripercussioni negative dall’introduzione di misure volte a risolvere i
problemi posti dalle specie esotiche invasive. A corroborare l’analisi, infine,
è intervenuto il contributo dei migliori esperti mondiali in questa materia,
all’interno e al di fuori dell’Unione. Valutazione d’impatto Per far fronte alla questione in oggetto, in
particolare per trattare tutti i summenzionati aspetti del problema, sono state
individuate varie opzioni che differiscono per il diverso grado d’ambizione
dell’obiettivo perseguito. Per ogni obiettivo operativo emerso dall’analisi
del problema sono stati individuati, in base ai contributi della consultazione,
vari livelli d’ambizione e d’intervento, che si traducono in altrettante sotto
opzioni per il tipo di strumento legislativo da proporre. Dapprima si sono
scartate le sotto opzioni non attuabili, o semplicemente non altrettanto
efficaci rispetto ad altre. Nell’ambito di ciascuna opzione è stato
sistematicamente trattato ogni obiettivo operativo, con proposte di misure
pratiche per far fronte ai problemi sollevati dalle specie esotiche invasive. Oltre allo scenario di base (opzione 0), che
manterrebbe inalterata la situazione attuale, sono state individuate le opzioni
descritte di seguito. Opzione 1 – Intensificare la cooperazione e
sostenere l’azione volontaria. Questa linea prevede l’elaborazione
di linee guide e codici di condotta settoriali, nonché l’attuazione di campagne
educative e di sensibilizzazione. Punta anche ad incoraggiare lo sviluppo di un
sistema di preallarme e reazione rapida fondato sulla cooperazione tra Stati
membri. La Commissione potrebbe promuovere le iniziative esistenti in questo
settore tramite campagne di comunicazione. Opzione 2.1 –
Strumento legislativo di base. Sono introdotti vari
obblighi giuridici che vietano l’importazione, la detenzione, la vendita, l’acquisto
e lo scambio di determinate specie figuranti in un apposito elenco delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale. Sono previsti ulteriori obblighi inerenti
al rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive di rilevanza unionale,
alla reazione rapida di fronte all’insediarsi di nuove specie esotiche invasive
di rilevanza unionale e alla gestione delle specie esotiche invasive di
rilevanza unionale già ampiamente diffuse. Opzione 2.2 –
Strumento legislativo di base + autorizzazioni per il rilascio di specie
esotiche invasive di rilevanza nazionale. In base a
questa opzione, il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive è
subordinato non solo all’elenco delle specie di rilevanza unionale ma anche al
possesso di un’autorizzazione per le specie ritenute di rilevanza nazionale dai
singoli Stati membri. Opzione 2.3 –
Strumento legislativo di base + divieto generale rigoroso di rilascio di specie
esotiche non ritenute sicure. In base a questa
opzione, il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive è subordinato
non solo all’elenco delle specie di rilevanza unionale ma anche a un elenco
unionale delle specie approvate, strettamente le uniche a poter essere
rilasciate nell’ambiente. Opzione 2.4 –
Strumento legislativo di base + obbligo di eradicazione rapida delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale di nuova introduzione. Per quanto concerne la reazione degli Stati membri alla comparsa di
nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale, questa opzione prevede
che gli Stati membri abbiano l’obbligo, e non la facoltà, di eradicarle
velocemente e di comunicare le relative informazioni. Sono ammesse deroghe con
l’approvazione della Commissione. L’opzione ritenuta valida è la 2.4 e su di
essa poggia la presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo
192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attua
gli obiettivi dell’UE in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, promozione di misure destinate a risolvere i
problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. Sussidiarietà L’intervento a livello dell’UE è necessario
poiché i problemi causati dalle specie esotiche invasive sono in aumento e
hanno carattere transfrontaliero. In assenza di misure unionali, gli Stati
membri stanno approntando provvedimenti per affrontare il problema a livello
nazionale. Le risorse e l’impegno da essi profusi per eradicare le specie
dannose possono però essere pregiudicati dall’inerzia di uno Stato membro
confinante in cui sono presenti le stesse specie. Manca anche un’azione
coordinata a livello di Unione per garantire che, non appena una specie esotica
invasiva viene rilevata per la prima volta sul territorio dell’Unione, gli
Stati membri adottino misure tempestive a beneficio degli altri Stati ancora
indenni. Non bisogna peraltro trascurare la protezione del mercato interno (e
la libera circolazione dei beni). Un approccio coordinato garantirà chiarezza
giuridica e condizioni eque di concorrenza ai settori che utilizzano o scambiano
specie esotiche, evitando al tempo stesso la frammentazione del mercato interno
a causa della coesistenza di varie restrizioni alla loro commercializzazione,
diverse da uno Stato membro all’altro. I provvedimenti vigenti, oltre ad essere
estremamente frammentari e difformi, lasciano aperti molti dei problemi posti
da questa materia, dimostrandosi perciò inefficaci. In conformità con il
principio di sussidiarietà, alle misure unionali sarà necessario affiancare
misure nazionali, regionali e locali, pur non dimenticando che un approccio
coerente a livello dell’Unione renderà più efficaci le misure. Principi guida Le misure indicate nella presente proposta si
fondano sui principi guida illustrati di seguito. Stabilire priorità - Nell’Unione esistono già
più di 12 000 specie esotiche, 10‑15% delle quali dannose (ossia 1200-1800
specie esotiche invasive), e non cessano di comparirne delle nuove. Questa
situazione si presta ad essere affrontata stabilendo congrue priorità,
prendendo da base di partenza gli interventi messi in atto finora e rendendoli
più efficienti ed efficaci. Porre l’accento sulla prevenzione - La
prevenzione è universalmente riconosciuta come il modo migliore per evitare i
problemi posti dalle specie esotiche invasive. Le misure incentrate sulla
prevenzione devono essere accompagnate da un sistema efficace di preallarme, in
modo che, non appena si rilevano specie che eludono le misure preventive, si
possa intervenire prontamente. Sistemi esistenti come base di partenza – Sia
l’Unione che gli Stati membri hanno già adottato provvedimenti validi. La
presente proposta intende migliorare al massimo il sistema e sfruttare
pienamente quanto già è stato fatto in questo campo. Approccio graduale per fasi – Gli Stati membri
devono poter contare su certezza giuridica e garanzie circa la portata e i
costi delle azioni che saranno chiamati ad intraprendere. La proposta contiene
pertanto l’elenco delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa,
classificate in ordine di priorità in base a criteri rigorosi, e indica come
primo gruppo di specie prioritarie il 3% in testa all’elenco. Una clausola di
riesame consente di sviluppare il sistema in modo progressivo in base all’esperienza
via via acquisita. L’elenco delle specie di rilevanza unionale potrà essere
ampliato solo in seguito a tale riesame. Struttura della proposta Capo I - Disposizioni generali. Questa sezione illustra l’oggetto, il campo d’applicazione e l’obbligo
di base della proposta. Stabilisce inoltre gli strumenti per classificare in
ordine di priorità le specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo
che le risorse dell’Unione possano essere congruamente assegnate in base ai
rischi e a prove scientifiche. Capo II – Prevenzione. Questa sezione illustra le misure necessarie a impedire l’introduzione
nell’Unione e l’introduzione o il rilascio nell’ambiente di specie esotiche
invasive. Capo III – Rilevamento precoce ed
eradicazione rapida. Questa sezione illustra gli
strumenti volti a garantire che la comparsa di specie esotiche invasive di
rilevanza unionale sia individuata sul nascere nell’ambiente e alle frontiere
dell’Unione e descrive le misure da far scattare all’atto del rilevamento. Capo IV – Gestione delle specie esotiche
invasive ampiamente diffuse. Questa sezione illustra gli
obblighi necessari per contrastare le specie esotiche invasive di rilevanza
unionale già presenti nell’Unione oppure le nuove specie che, eludendo le
misure preventive e le misure di rilevamento precoce, sono riuscite a
diffondersi ampiamente. Capo V - Disposizioni finali. Questa sezione contiene gli obblighi di rendicontazione e gli
strumenti giuridici necessari a garantire l’attuazione, il rispetto e il
riesame delle misure proposte. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L’incidenza sul bilancio si limiterà al finanziamento
del comitato previsto all’articolo 22, a titolo della rubrica 5 del quadro
finanziario pluriennale 2014-2020. Si veda la scheda finanziaria allegata. 2013/0307 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante disposizioni volte a prevenire e a
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle regioni[4], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La comparsa di specie
esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi
non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche
raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre
prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla
biodiversità e sui servizi ecosistemici, ma anche sull’economia e sulla
società. Nell’ambiente dell’Unione e di altri paesi europei sono presenti
pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute
invasive. (2) Le specie esotiche invasive
rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi
ecosistemici, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo
geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni, e i rischi che
incombono a causa di queste specie possono essere aggravati dal commercio
mondiale, dai trasporti, dal turismo e dai cambiamenti climatici. (3) Vari sono i modi in cui le
specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i
servizi ecosistemici, ad esempio incidendo profondamente sulle specie
autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone
l’habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione,
trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte
cospicua dell’areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione. Le
specie esotiche invasive possono inoltre produrre notevoli effetti negativi
sulla salute umana e sull’economia. A costituire un minaccia per la
biodiversità, i servizi ecosistemici, la salute umana e l’economia sono solo
gli esemplari vivi, o parti di essi in grado di riprodursi. (4) L’Unione, in quanto parte
della convenzione sulla diversità biologica, approvata con decisione 93/626/CEE
del Consiglio[5],
è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, lettera h),
della stessa, in base alle quali ciascuna parte contraente, per quanto
possibile e opportuno, “vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla
o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie.” (5) L’Unione, in quanto parte
della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente
naturale in Europa (convenzione di Berna), approvata con decisione 82/72/CEE
del Consiglio[6],
si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la
conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche. (6) Per concorrere al
raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici[7],
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche[8],
della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della
politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino)[9],
e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque[10],
il presente regolamento si deve prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre
al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla
biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i
conseguenti danni economici e sociali. (7) Alcune specie migrano
naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non
devono essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente ed essere quindi
escluse dal campo di applicazione delle nuove norme sulle specie esotiche. (8) A livello unionale, la
proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla sanità animale[11]
include disposizioni sulle malattie degli animali e il nuovo regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante[12]
fissa norme per gli organismi nocivi per le piante, e la direttiva 2001/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio[13]
stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati.
Occorre pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive si
affianchino agli atti unionali summenzionati e non vi si sovrappongano,
escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi. (9) Il regolamento (CE) n. 708/2007
del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di
specie esotiche e di specie localmente assenti[14],
il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi[15] e il regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE
e 91/414/CEE[16]
contengono norme riguardanti l’autorizzazione all’uso di alcune specie esotiche
a fini specifici. Poiché al momento dell’entrata in vigore delle presenti nuove
norme, l’uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile
per l’ambiente, la salute e l’economia sarà già stato autorizzato a norma dei
suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente,
tali specie non siano contemplate dalle nuove norme. (10) Dato il folto numero di specie
esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo
ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine occorre stilare un elenco delle
specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica
invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli
Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l’adozione di
apposite misure che si applichino in tutta l’Unione, anche negli Stati membri
ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il
gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato,
occorre stilare l’elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come
gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500
specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che
causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti
dalla perdita di biodiversità. (11) I criteri in base ai quale
stilare l’elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza
unionale sono lo strumento fondamentale per l’applicazione delle presenti nuove
norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno
dall’entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui
suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei
rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell’Organizzazione
mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie. (12) Per garantire la conformità
con la normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l’applicazione
coerente delle presenti nuove norme occorre stabilire criteri comuni in base ai
quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri devono ricorrere, ove
del caso, a norme nazionali e internazionali e devono contemplare i seguenti
elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le
vie d’ingresso nell’Unione, gli effetti negativi delle specie sull’economia,
sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro
uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché la
previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni ambientali, economici e
sociali a livello unionale che dimostrino l’entità del rischio per l’Unione e
ne giustifichino l’intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e
potersi avvalere dell’esperienza via via acquisita, occorre valutare l’impostazione
generale adottata cinque anni dopo la sua introduzione. (13) Alcuni animali esotici
invasivi figurano nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora
e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[17], e la loro importazione nell’Unione
è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti
negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus,
Sciurus niger, Chrysemys picta e Trachemys scripta elegans.
Affinché nell’Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa
uniforme in materia di specie esotiche invasive, i suddetti animali esotici
invasivi sono da considerarsi prioritari ai fini dell’elenco delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale. (14) Poiché in campo ambientale è
in genere più auspicabile ed economicamente più efficiente prevenire che
rimediare, la prevenzione deve avere un ruolo di primo piano; data l’incessante
introduzione di nuove specie nell’Unione e la diffusione delle specie presenti,
che continuano ad ampliare il proprio areale, occorre far sì che l’elenco delle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia costantemente riveduto e
aggiornato. (15) Alcune specie invasive per l’Unione
possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e
viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche:
un’opportunità per l’Europa[18]
si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche
richiede l’elaborazione e l’attuazione di misure volte a prevenire e gestire le
specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718 del
Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti
dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy[19] e della decisione 2012/419/UE
del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status,
nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte[20].
Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme devono pertanto applicarsi
alle regioni ultraperiferiche dell’Unione, tranne le disposizioni relative alle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono
specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia
protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a
complemento dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale,
elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni
ultraperiferiche alle quali devono ugualmente applicarsi le presenti nuove
norme. (16) I rischi e i timori associati
alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e
riguarda tutta l’Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell’Unione
l’introduzione deliberata nell’Unione, la riproduzione, la coltivazione, il
trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il
rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che
si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell’Unione onde evitare
distorsioni del mercato interno ed evitare l’insorgere di situazioni in cui l’azione
intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall’inerzia di un altro. (17) Allo scopo di permettere la
conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, è
necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di
rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività devono essere
condotte al chiuso, in strutture che assicurino il confinamento degli organismi
e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio
illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. (18) Si può verificare che la
presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche
invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell’Unione oppure nel
territorio unionale. In tal caso gli Stati membri devono poter adottare, in
base alle prove scientifiche disponibili, precise misure di emergenza. Le
misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire
immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, insediamento e
diffusione possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi
effettivi, in linea con le pertinenti disposizioni degli accordi dell’Organizzazione
mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie
come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza
nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di
emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni degli accordi
dell’Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza di livello
unionale doterebbero inoltre l’Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe
in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell’imminenza dell’ingresso
di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di
precauzione. (19) Occorre consentire agli Stati
membri di adottare misure più severe per fronteggiare le specie esotiche
invasive, nonché misure proattive nei confronti di qualsiasi specie che non
figuri nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per
adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell’elenco,
occorre subordinare ad autorizzazione il rilascio nell’ambiente di specie
esotiche invasive che non figurano nell’elenco delle specie esotiche invasive
di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati
membri. Per quanto concerne l’autorizzazione delle specie esotiche da
utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento
(CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri devono tenere conto in questo
frangente. (20) Gran parte delle specie
esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell’Unione. È quindi di
cruciale importanza gestire i vettori d’introduzione involontaria. Su questo
fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza
di cui si dispone. Occorre prevedere sia misure volontarie, come gli interventi
proposti dall’Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il
controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle
navi (Guidelines for the Control and Management of Ships’ Biofouling),
sia misure obbligatorie, avvalendosi dell’esperienza acquisita dall’Unione e
dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l’applicazione
delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo
e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. (21) Al fine di costituire una
valida base di conoscenze che sia d’ausilio alla risoluzione dei problemi posti
dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino
alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di
sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere
la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di
quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e
avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d’interesse, tra i quali
le comunità locali. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per
individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento
e in qualsiasi punto del territorio dell’Unione. A fini di efficacia ed
efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle
frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell’Unione,
in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE
e 2000/60/CE. (22) Occorre svolgere controlli
ufficiali su animali e vegetali per evitare l’introduzione deliberata di specie
esotiche invasive. È opportuno che gli animali vivi e le piante entrino nell’Unione
attraverso posti di controllo frontalieri designati dagli Stati membri in conformità
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265].
Per migliorare l’efficienza ed evitare di creare sistemi paralleli di controlli
frontalieri, è necessario che la verifica intesa a determinare l’appartenenza
al gruppo di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia svolta anch’essa
presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso. Gli animali e le
piante che esulano dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. XXX/XXXX
[relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265] o che sono esenti dai controlli
ufficiali ai posti di controllo frontalieri devono entrare nel territorio
doganale comunitario attraverso altri punti d’ingresso ed essere ivi sottoposti
a ispezione. (23) A partire dal momento in cui
una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di
rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l’insediamento e la
diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso
consiste nell’eradicare la popolazione il più presto possibile, quando ancora
il numero di esemplari è limitato. Se l’eradicazione non è fattibile o se i
suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, economici e
sociali, occorre applicare misure di contenimento e di controllo. (24) L’eradicazione e la gestione
di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare
dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si
utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e
ogni altro operatore che prende parte all’eradicazione, al controllo o al
contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per
rendere minimi il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali durante il
processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche
settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati
dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE). (25) Le specie esotiche invasive,
in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono
pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei
confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato
di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell’articolo 4
della direttiva 2009/147/CE e dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a
migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, costiere e sotterranee in conformità dell’articolo 11 della
direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque
marine in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE. (26) Un sistema inteso a far fronte
alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato
che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie
esotiche nell’Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro
diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a
informare le decisioni strategiche e gestionali. (27) La direttiva 2003/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale[21]
istituisce un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all’ambiente.
All’atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche
invasive, una partecipazione effettiva del pubblico dovrebbe, da un lato,
consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono
utilmente influire sulle decisioni, dall’altro, consentire ai responsabili di
tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza
del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui
problemi ambientali e l’adesione alle decisioni adottate. (28) Per garantire condizioni
uniformi di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda in
particolare l’adozione e l’aggiornamento dell’elenco delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, la concessione di deroghe all’obbligo di
eradicazione rapida e l’adozione di misure di emergenza unionali, occorre
conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono
essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[22]. (29) Per tenere conto degli ultimi
sviluppi scientifici in campo ambientale, è opportuno delegare alla Commissione
il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene ai seguenti aspetti:
determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie esotiche
invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché
definire gli elementi comuni per l’elaborazione della valutazione dei rischi. È
di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (30) Per assicurare la conformità
con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati
membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano
conto della natura e gravità dell’infrazione. (31) Affinché i proprietari non
commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell’elenco
delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale possano continuare a tenere
il proprio animale fino alla sua morte naturale, occorre prevedere misure
transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari ad
evitare la fuoriuscita o la riproduzione. (32) Affinché gli operatori
commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono
stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano
le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato
concedere loro due anni dall’entrata in vigore delle presenti nuove norme per
sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o di
conservazione ex situ. (33) Poiché l’obiettivo dell’azione
proposta, vale a dire prevenire e gestire le specie esotiche invasive, non può
essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo
della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito
meglio a livello di Unione, l’Unione può adottare misure in conformità al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme
atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi causati
dall’introduzione e dalla diffusione, deliberata e accidentale, delle specie
esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Articolo 2
Campo d’applicazione 1. Il presente regolamento si
applica a tutte le specie esotiche invasive dell’Unione quali definite nell’articolo
3, paragrafo 2. 2. Il presente regolamento non
si applica: (a)
alle specie che mutano il loro areale naturale non
ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e
ai cambiamenti climatici; (b)
agli organismi modificati di cui all’articolo 2
della direttiva 2001/18/CE; (c)
alle malattie degli animali quali definite all’articolo
4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla
sanità animale - COM(2013) 260 final]; (d)
agli organismi nocivi delle piante elencate in
conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 32, paragrafo 3,
oppure oggetto di misure in conformità dell’articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità delle piante - COM(2013)
267 final]; (e)
alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato
IV del regolamento (CE) n. 708/2007; (f)
ai microrganismi fabbricati o importati per essere
utilizzati nei prodotti fitosanitari già approvati o per i quali è in corso una
valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; (g)
ai microrganismi fabbricati o importati per essere
utilizzati nei biocidi già approvati o che sono messi a disposizione nel
mercato dell’Unione in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende
per: (1)
“specie esotica”, qualsiasi esemplare vivo di
specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o
microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale
passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i
propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero
sopravvivere e successivamente riprodursi; (2)
“specie esotica invasiva”, una specie esotica la
cui introduzione o diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione
dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile
causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull’economia; (3)
“specie esotica invasiva di rilevanza unionale”,
una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da
richiedere un intervento concertato a livello dell’Unione in conformità dell’articolo
4, paragrafo 2; (4)
“biodiversità”, la variabilità degli organismi
viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli
altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende
la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi; (5)
“servizi ecosistemici”, i contributi diretti e
indiretti degli ecosistemi al benessere umano; (6)
“introduzione”, lo spostamento ad opera dell’uomo
di una specie al di fuori del suo areale naturale di distribuzione passato o
attuale; (7)
“ricerca”, l’attività descrittiva o sperimentale,
condotta a norma di legge, per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare
nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione
e isolamento di caratteri genetici, eccetto l’invasività, delle specie esotiche
invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di
tali caratteri nelle specie non invasive; (8)
“confinamento”, il tenere un organismo in luogo chiuso
da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione; (9)
“conservazione ex situ”, la conservazione delle
componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale; (10)
“vettori”, le vie e i meccanismi delle invasioni
biologiche; (11)
“rilevamento precoce”, la conferma della presenza
nell’ambiente di esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga
ampiamente diffusa; (12)
“eradicazione”, l’eliminazione completa e
permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi
fisici, chimici o biologici; (13)
“ampiamente diffusa”, una specie esotica invasiva
la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha costituito
condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte
dell’areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi; (14)
“gestione”, qualsiasi intervento fisico, chimico o
biologico volto all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della
popolazione di una specie esotica invasiva; (15)
“contenimento”, azioni volte a creare barriere che
riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva
si disperda e si diffonda oltre la zona invasa; (16)
“controllo demografico”, azioni fisiche, chimiche o
biologiche applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva allo scopo
di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che,
seppure nell’impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la
capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi
ecosistemici, o sulla salute umana e sull’economia. Articolo 4
Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale 1. La Commissione adotta e
aggiorna l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tramite
atti d’esecuzione in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli atti d’esecuzione
sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 22,
paragrafo 2. 2. Le specie esotiche invasive
sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i
seguenti criteri: (a)
risultano, in base alle prove scientifiche
disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni
ultraperiferiche; (b)
risultano, in base alle prove scientifiche
disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente,
alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti
climatici, in qualsiasi punto del territorio dell’Unione eccetto le regioni
ultraperiferiche; (c)
un intervento a livello dell’Unione risulta
necessario, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo
5, paragrafo 1, per prevenirne l’insediamento e la diffusione. 3. Gli Stati membri possono
presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive
nell’elenco di cui al paragrafo 1. Tali richieste includono tutti i seguenti
elementi: (a)
il nome della specie; (b)
una valutazione dei rischi eseguita in conformità
dell’articolo 5, paragrafo 1; (c)
prove che la specie risponde ai criteri enumerati
al paragrafo 2. 4. L’elenco previsto al
paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie
eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all’articolo 9. Articolo 5 Valutazione dei rischi e atti delegati 1. La Commissione o gli Stati
membri, a seconda dei casi, eseguono la valutazione dei rischi di cui all’articolo
4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), prendendo in
considerazione i seguenti elementi: (a)
la descrizione della specie, con la relativa
identità tassonomica, la storia, l’areale naturale e quello potenziale; (b)
la descrizione dei modi di riproduzione e di
diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la
riproduzione e la diffusione; (c)
la descrizione dei potenziali vettori d’ingresso e
di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione
delle merci alle quali le specie sono generalmente associate; (d)
la valutazione approfondita dei rischi d’ingresso,
insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle
condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti
climatici; (e)
la descrizione della distribuzione attuale della
specie, indicando anche se la specie è già presente nell’Unione o nei paesi
confinanti; (f)
la descrizione degli effetti negativi sulla
biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone,
sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull’economia,
accompagnata dalla valutazione dell’entità degli effetti futuri; (g)
la previsione quantitativa dei costi imputabili ai
danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l’Unione,
in modo da giustificare ulteriormente l’intervento dimostrando che il danno
complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione; (h)
la descrizione dei possibili usi delle specie, e
relativi vantaggi. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, per
precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all’articolo
4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell’applicazione
degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente
articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti
elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della
necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie
associate a danni economici significativi o che potrebbero esserne causa, ivi
compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità. Articolo 6
Disposizioni per le regioni ultraperiferiche 1. Le specie che figurano nell’elenco
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che sono specie autoctone in una regione
ultraperiferica, non sono subordinate alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11
e da 13 a 17 nella regione ultraperiferica in cui sono autoctone. 2. Entro il [12 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento – data da inserire] ogni Stato membro
con regioni ultraperiferiche adotta un elenco delle specie esotiche invasive di
rilevanza per ciascuna delle proprie regioni ultraperiferiche, previa
consultazione di queste ultime. 3. Le specie iscritte negli
elenchi di cui al paragrafo 2 sono soggette, all’interno delle rispettive
regioni ultraperiferiche, alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e da 13 a 17. 4. Gli Stati membri comunicano
immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli
eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri. Capo II
Prevenzione Articolo 7
Divieto relativo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale 1. Le specie che figurano nell’elenco
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente: (a)
portate o fatte transitare nel territorio dell’Unione; (b)
poste in condizione di riprodursi; (c)
trasportate, tranne se il trasporto è verso
strutture per la loro eradicazione; (d)
immesse sul mercato; (e)
utilizzate o scambiate; (f)
tenute o coltivate, anche in confinamento; (g)
rilasciate nell’ambiente. 2. Gli Stati membri prevengono l’introduzione
deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in conformità con
quanto disposto dall’articolo 11, paragrafi 3 e 4. Articolo 8
Autorizzazioni per la ricerca e la conservazione ex situ 1. In deroga ai divieti di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), gli Stati membri
instaurano un regime di autorizzazione che consenta agli istituti autorizzati a
svolgere ricerca o conservazione ex situ di condurre tali attività in relazione
alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. 2. Gli Stati membri conferiscono
alle pertinenti autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni
di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino
tutte le seguenti condizioni: (a)
la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è
tenuta e manipolata al chiuso, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3; (b)
l’attività è condotta da personale in possesso
delle qualifiche scientifiche e tecniche prescritte dalle autorità competenti; (c)
il trasporto verso e dalla struttura chiusa è
autorizzato dall’autorità competente e avviene in condizioni che escludano la
fuoriuscita della specie esotica invasiva; (d)
in caso di specie esotica invasiva animale, gli
esemplari sono marchiati, laddove possibile; (e)
il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è
gestito con efficacia, tenendo conto dell’identità, della biologia e delle
modalità di dispersione della specie, dell’attività e della struttura chiusa
prevista, dell’interazione con l’ambiente e di ogni altro fattore rilevante
inerente ai rischi posti dalla specie in questione; (f)
per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione,
è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso un piano di
eradicazione; (g)
L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre il
numero di specie e di esemplari necessario per la ricerca o la conservazione ex
situ e non supera la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni
atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in
questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni
momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all’interno dell’Unione. 3. Si ritiene che gli esemplari
sono tenuti al chiuso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
essi sono fisicamente isolati e non possono
fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti
da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia e manutenzione garantiscono
che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire,
diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate; (b)
la rimozione dalle strutture, lo smaltimento o la
distruzione avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al
di fuori delle strutture. 4. Quando richiede l’autorizzazione,
l’istituto di ricerca o conservazione ex situ fornisce tutte le prove
necessarie a far sì che l’autorità competente valuti se le condizioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte. Articolo 9
Misure di emergenza 1. Lo Stato membro che comprova
la presenza o l’imminente pericolo di ingresso nel proprio territorio di una
specie esotica invasiva che non figura nell’elenco di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, ma che le pertinenti autorità competenti ritengono, in base a
prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all’articolo
4, paragrafo 2, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi
divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1. 2. Lo Stato membro che vara nel
proprio territorio misure di emergenza che prevedono l’applicazione dell’articolo
7, paragrafo 1, lettere a), c) o d) notifica immediatamente alla Commissione e
agli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno. 3. Lo Stato membro interessato
valuta senza indugio, in conformità dell’articolo 5, i rischi posti dalla
specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e
scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell’adozione
della decisione di varare le misure di emergenza, nell’ottica di iscrivere la
specie nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1. 4. La Commissione, quando riceve
la notifica di cui al paragrafo 2 oppure se comprova in altro modo la presenza
o l’imminente pericolo di ingresso nel territorio dell’Unione di una specie
esotica invasiva che non figura nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2,
stabilisce, emanando un atto d’esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche
preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca
che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per
l’Unione, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo
22, paragrafo 2. 5. Se previsto dagli atti d’esecuzione
di cui al paragrafo 4, le misure adottate dagli Stati membri in conformità del
paragrafo 1 sono abrogate o modificate. 6. Lo Stato membro che vara
misure di emergenza può mantenerle fino all’adozione di un atto d’esecuzione,
che stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in conformità del
paragrafo 4, o che iscrive la specie nell’elenco di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, sulla base della valutazione dei rischi eseguita dallo Stato
membro interessato a norma del paragrafo 3. Articolo 10
Restrizioni al rilascio deliberato di specie esotiche invasive di rilevanza
nazionale 1. Gli Stati membri vietano il
rilascio deliberato nell’ambiente, ossia il processo mediante il quale un
organismo è posto nell’ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure
per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive
diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e
diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati,
sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche,
rilevanti per il territorio nazionale (“specie esotiche invasive di rilevanza
nazionale”). 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie
esotiche invasive di rilevanza nazionale. 3. Le autorità competenti degli
Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci
deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a patto che
siano pienamente rispettate le seguenti condizioni: (a)
non esiste un’altra specie non invasiva che possa
essere utilizzata per ottenere benefici analoghi; (b)
i benefici derivanti dal rilascio sono
eccezionalmente alti in confronto ai rischi dei danni imputabili alla specie in
questione; (c)
il rilascio sarà accompagnato da misure di
mitigazione per rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi
ecosistemici, nonché sulla salute umana e sull’economia; (d)
vige una sorveglianza adeguata ed è stilato un
piano di emergenza per eradicare la specie da attuarsi qualora l’autorità
competente ritenga inaccettabili i danni causati dalla specie in questione. 4. Le autorizzazioni per l’introduzione
di specie esotiche da utilizzarsi in acquacoltura sono rilasciate in conformità
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 708/2007. Articolo 11
Piani d’azione sui vettori delle specie esotiche invasive 1. Entro il [18 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri,
svolgono un’analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche
invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e
individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria (“vettori
prioritari”), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale
attraverso tali vettori o l’entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri
concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d’introduzione delle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale. 2. Entro il [3 anni dall’entrata
in vigore del presente regolamento – data da inserire], ogni Stato membro,
stila e attua un piano d’azione per trattare i vettori prioritari individuati
in conformità del paragrafo 1. Il piano d’azione esplicita il calendario degli
interventi e descrive le misure da adottarsi per trattare i vettori prioritari
e prevenire l’introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche
invasive nell’Unione e nell’ambiente. 3. Il piano d’azione di cui al
paragrafo 2 prevede misure elaborate in base a un’analisi dei costi e dei
benefici, tra le quali rientrano almeno le seguenti: (a)
misure di sensibilizzazione; (b)
misure normative per ridurre al minimo la
contaminazione da parte di specie esotiche invasive di merci, prodotti di base,
veicoli e attrezzature, ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie
esotiche invasive da paesi terzi; (c)
misure normative per garantire l’esecuzione di
opportuni controlli alle frontiere dell’Unione, diversi dai controlli ufficiali
eseguiti in conformità dell’articolo 13; (d)
le misure della convenzione internazionale per il
controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. 4. Il piano d’azione elaborato
in conformità del paragrafo 2 è trasmesso senza indugio alla Commissione. Gli Stati
membri, ogni quattro anni a partire dall’ultima trasmissione, rivedono il piano
d’azione e lo ritrasmettono alla Commissione. Capo III
Rilevamento precoce ed eradicazione rapida Articolo 12
Sistema di sorveglianza 1. Entro il [18 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento – data da inserire] vige negli Stati
membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla
frequenza nell’ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini,
monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie
nell’Unione. 2. Il sistema di sorveglianza di
cui al paragrafo 1 ha le seguenti caratteristiche: (a)
copre il territorio degli Stati membri per
determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di
rilevanza unionale nonché di quelle già insediate; (b)
include anche le acque marine quali definite all’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE; (c)
è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la
comparsa nell’ambiente del territorio o parte del territorio di qualunque
specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a
quel momento nota; (d)
utilizza le informazioni fornite dai sistemi di
sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE,
all’articolo 11 della direttiva 2008/56/CE e all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Articolo 13 Controlli
ufficiali alle frontiere dell’Unione 1. Entro il [12 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono
di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su
animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti nell’Unione
onde prevenire l’introduzione deliberata nell’Unione di specie esotiche
invasive di rilevanza unionale. 2. Le autorità degli Stati
membri eseguono i controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione sulle merci di
cui al paragrafo 1 in procinto di essere introdotte nell’Unione, verificando
che soddisfino ad entrambi i seguenti requisiti: (a)
non figurino nell’elenco di cui all’articolo 4,
paragrafo 1; (b)
le autorizzazioni di cui all’articolo 8 siano
valide. 3. Le verifiche di cui al
paragrafo 2, che consistono nel controllo dei documenti, dell’identità e, se
del caso, in un’ispezione fisica, avvengono: (a)
presso i posti di controllo frontalieri previsti
all’articolo 57 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli
ufficiali COM(2013)265] nel caso delle merci di cui al paragrafo 1, che
rientrano nell’articolo 45 del suddetto regolamento e sottostanno a controlli
ufficiali ai posti di controllo frontalieri; in tal caso gli Stati membri ne
conferiscono la responsabilità alle autorità competenti di cui all’articolo 3
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265], (b)
presso il punto di entrata nel territorio doganale
comunitario nel caso delle merci di cui al paragrafo 1 cui non si applica l’articolo
45 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265]
oppure esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a
titolo dell’articolo 46 del suddetto regolamento; in tal caso gli Stati membri
conferiscono la responsabilità alle autorità doganali di assoggettare tali
merci a un qualsiasi altro regime doganale. 4. Alle autorità preposte ai
controlli frontalieri è inoltre conferita la responsabilità di sequestrare e
confiscare gli organismi non conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Gli organismi confiscati sono consegnati all’autorità competente responsabile
dell’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono delegare
determinate funzioni ad altre autorità. 5. Il resoconto dell’esito dei
controlli ufficiali eseguiti e delle eventuali decisioni che ne sono scaturite,
ivi compresa la decisione di respingere una spedizione, tiene conto della
conformità con i requisiti del paragrafo 2, lettera a) e b). 6. Gli Stati membri instaurano
procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte e l’operatore della
spedizione si scambino informazioni sulle spedizioni in arrivo e cooperino e si
coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini delle verifiche di cui al
paragrafo 2. 7. Gli Stati membri elaborano
orientamenti e programmi di formazione per facilitare l’identificazione e il
rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la
cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al
paragrafo 2. I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono
informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il
quale è resa la dichiarazione doganale. Articolo 14
Notifiche di rilevamento precoce 1. Gli Stati membri si avvalgono
del sistema di sorveglianza istituito in conformità dell’articolo 12 e delle
informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all’articolo 13
per poter individuare presto l’ingresso o la presenza di specie esotiche
invasive di rilevanza unionale. 2. Gli Stati membri notificano
per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce della
presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli
altri Stati membri, in particolare: (a)
della comparsa sul proprio territorio o parte di
esso di specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la
cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di
esso; (b)
della ricomparsa sul proprio territorio o parte di
esso di specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
dopo che ne è stata constatata l’eradicazione. Articolo 15
Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione 1. Dopo il rilevamento precoce
ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all’articolo
14, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla
Commissione e informandone gli altri Stati membri. 2. Gli Stati membri, nell’applicare
le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci
per ottenere l’eliminazione completa e permanente della popolazione della
specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la
salute umana e l’ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali
misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili. 3. Il sistema di sorveglianza di
cui all’articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l’efficacia
dell’eradicazione. 4. Gli Stati membri notificano
alla Commissione l’avvenuta eradicazione della popolazione di una specie
esotica invasiva di rilevanza unionale e ne informano gli altri Stati membri. 5. Gli Stati membri informano la
Commissione e gli altri Stati membri anche dell’efficacia delle misure
adottate. Articolo 16
Deroga all’obbligo di eradicazione rapida 1. Gli Stati membri possono
presentare alla Commissione la richiesta di deroga all’obbligo di applicare le
misure di eradicazione di cui all’articolo 15 per le specie esotiche invasive
di rilevanza unionale già oggetto di una notifica di rilevamento precoce di cui
all’articolo 14. 2. Le richieste di deroga si
fondano su validi dati scientifici e sono presentate solo se sono soddisfatte
le seguenti condizioni: (a)
l’eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile
perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell’ambiente
in cui è insediata la specie; (b)
da un’analisi costi/benefici basata sui dati a
disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo
periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell’eradicazione; (c)
non sono disponibili metodi di eradicazione oppure
sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana o sull’ambiente. 3. Gli Stati membri presentano
alla Commissione le richieste di deroga, debitamente motivate e accompagnate da
elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al paragrafo 2,
lettere a), b) e c). 4. La Commissione decide,
mediante atti di esecuzione in conformità del paragrafo 6, l’approvazione
o il respingimento della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2. 6. Gli Stati membri si
assicurano che fino all’adozione della decisione di esecuzione in conformità
del paragrafo 3 vigano misure di contenimento per evitare l’ulteriore
diffusione della specie. 7. Se la deroga all’obbligo di
eradicazione è approvata, la specie è subordinata alle misure di gestione di
cui all’articolo 17. Se la richiesta di deroga è respinta, lo Stato membro
interessato applica senza indugio le misure di eradicazione di cui all’articolo
15. Capo IV
Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse Articolo 17
Misure di gestione 1. Entro 12 mesi dall’iscrizione
di una specie esotica invasiva nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche
invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l’ampia
diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla
biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l’economia. Tali
misure di gestione si basano su un’analisi costi/benefici e includono anche le
misure di ripristino di cui all’articolo 18. 2. Le misure di gestione
consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all’eradicazione, al
controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva.
Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull’ecosistema
ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. 3. Gli Stati membri, nell’applicare
le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita
considerazione la salute umana e l’ambiente e che agli animali cui sono
destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili. 4. Il sistema di sorveglianza di
cui all’articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l’efficacia
dell’eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel
rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sulla
salute umana o sull’economia. 5. Quando sussiste il rischio
significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda
in uno Stato membro confinante, lo Stato membro in cui la specie è già
ampiamente diffusa ne dà immediata notifica agli Stati membri confinanti e alla
Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di
gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in
paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa considera l’opportunità
di informare i paesi terzi interessati. Articolo 18
Ripristino degli ecosistemi danneggiati 1. Gli Stati membri adottano
misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un
ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche
invasive di rilevanza unionale. 2. Le misure di ripristino di
cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti: (a)
misure volte ad accrescere la capacità di un
ecosistema esposto a perturbazioni di resistere ai loro effetti, assorbirli,
adattarvisi e ricostituirsi; (b)
misure volte a garantire la prevenzione dalla
reinvasione dopo una campagna di eradicazione. Capo V
Disposizioni finali Articolo 19
Rendicontazione 1. Entro il [3 anni dall’entrata
in vigore del presente regolamento – data da inserire], e successivamente
ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni
aggiornate in merito a: (a)
la descrizione del sistema di sorveglianza in
conformità dell’articolo 12 e del sistema dei controlli ufficiali per le
specie esotiche che entrano nell’Unione in conformità dell’articolo 13; (b)
la distribuzione delle specie esotiche invasive di
rilevanza unionale presenti nel loro territorio; (c)
informazioni sulle specie considerate specie
esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell’articolo 10,
paragrafo 2; (d)
il piano d’azione di cui all’articolo 11, paragrafo
2; (e)
informazioni aggregate che coprano l’intero
territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità dell’articolo
15 e sulle misure di gestione previste dall’articolo 17, nonché sulla loro
efficacia. (f)
il formato delle autorizzazioni di cui all’articolo
8. 2. Gli Stati membri notificano
alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’applicazione del
presente regolamento e ne informano gli altri Stati membri. 3. Entro 5 anni dal [data di
adozione], la Commissione valuta l’efficacia del presente regolamento, in
particolare dell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dei piani d’azione
di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli
frontalieri, dell’obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, e
presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che corredare di
proposte di modifica, ivi comprese modifiche all’elenco di cui all’articolo 4,
paragrafo 1. Articolo 20
Meccanismo informativo di supporto 1. La Commissione instaura
gradualmente un meccanismo informativo di supporto necessario ad agevolare l’applicazione
del presente regolamento. 2. In una prima fase il sistema
prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di
dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle
informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da
facilitare la rendicontazione in conformità dell’articolo 19. 3. In una seconda fase il
meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene uno strumento d’ausilio
alla Commissione nell’amministrazione delle notifiche prescritte dall’articolo 14,
paragrafo 2. 4. In una terza fase il
meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per
lo scambio di informazioni su altri aspetti dell’applicazione del presente
regolamento. Articolo 21
Partecipazione del pubblico 1. Gli Stati membri, nel
predisporre i piani d’azione in conformità dell’articolo 11 e le misure in
conformità dell’articolo 17, provvedono affinché al pubblico vengano offerte
tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione,
modifica o riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a
norma dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE. Articolo 22
Comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011[23]. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 23
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La
decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in
vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 24
Misure e sanzioni amministrative 1. Gli Stati membri stabiliscono
le norme in materia di misure amministrative e sanzioni in caso di violazione
del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie
per garantirne l’applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci,
proporzionate e dissuasive. Articolo 25
Poteri sanzionatori 1. Le autorità competenti hanno
il potere di imporre misure amministrative e sanzioni ad ogni persona fisica o
giuridica che non rispetta il presente regolamento. 2. Fatti salvi i loro poteri di
vigilanza, le autorità competenti hanno il potere di imporre almeno le seguenti
misure amministrative e sanzioni: (a)
l’ingiunzione diretta alla persona fisica o
giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento in
questione e di non reiterarlo; (b)
l’ingiunzione di confisca delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale non conformi; (c)
il divieto temporaneo di svolgere un’attività; (d)
il ritiro permanente dell’autorizzazione a svolgere
un’attività; (e)
sanzioni amministrative pecuniarie; (f)
l’ingiunzione diretta alla persona fisica o
giuridica di prendere misure correttive. 3. Nello stabilire il tipo di
sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto di tutte
le circostanze pertinenti, tra cui: (a)
la gravità e la durata della violazione; (b)
il grado di coinvolgimento della persona
responsabile dell’invasione; (c)
il profitto che la persona fisica o giuridica trae
dalla violazione; (d)
i danni ambientali, sociali ed economici causati
dalla violazione; (e)
il grado di cooperazione della persona responsabile
con l’autorità competente; (f)
violazioni precedenti commesse dalla persona
responsabile. 4. Gli Stati membri garantiscono
che le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente
articolo siano impugnabili. Articolo 26
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali 1. In deroga all’articolo 7,
paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali tenuti a scopi non
commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo
4, paragrafo 1, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale
degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (g)
gli esemplari erano già in possesso dei proprietari
prima dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1; (h)
gli esemplari sono tenuti in confinamento e sono
predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di
riproduzione o fuoriuscita. 2. Le autorità competenti,
tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati
membri, informano i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla
detenzione degli esemplari di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per
ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita. 3. Per quanto riguarda i
proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle
condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità
di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, prestano la dovuta attenzione al
benessere degli animali. Articolo 27
Disposizioni transitorie per scorte commerciali 1. I detentori di scorte
commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro
iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati,
fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi
o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli
istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all’articolo 8, purché
gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese
tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità di riproduzione o
fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte. 2. Se è stata rilasciata un’autorizzazione
in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d’acquacoltura
che viene successivamente iscritta nell’elenco delle specie esotiche invasive
di rilevanza unionale, e la durata dell’autorizzazione supera il periodo di cui
al paragrafo 1, lo Stato membro ritira l’autorizzazione in conformità dell’articolo
12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al
paragrafo 1. Articolo 28
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in
vigore il [1 gennaio o 1 luglio] successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Scheda finanziaria semplificata Denominazione del progetto di proposta Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive. Settore/settori interessati nella
struttura ABB Titolo 07 Ambiente 07 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione
per il settore «Ambiente» Base giuridica ¨ Autonomia amministrativa X
altro: articolo 192, paragrafo 1, del TFUE Descrizione e motivazioni Le specie esotiche invasive sono specie che, valicando le barriere
ecologiche, sono trasportate, deliberatamente o accidentalmente, ad opera dell’uomo
al di fuori del loro areale naturale, per poi insediarsi e diffondersi nei
nuovi luoghi con effetti negativi non solo sulla biodiversità, ma anche sulla
salute umana e sull’economia. Le specie esotiche invasive, oltre provocare
danni a livello sociale ed economico, sono una causa determinante della perdita
di biodiversità, cui è estremamente importante porre rimedio per poter
arrestare la perdita di biodiversità, obiettivo che l’Unione intende
raggiungere entro il 2020. Si stima inoltre che le specie esotiche invasive
costano attualmente all’Unione 12 miliardi di euro all’anno, in termini di
danni e misure di controllo. La presente proposta di regolamento è intesa ad istituire
un quadro d’azione per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti
negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi
ecosistemici, puntando nel contempo ad attenuare i danni sociali ed economici.
Alcune specie sono già affrontate dagli Stati membri con una serie di misure,
che però sono studiate prevalentemente per essere applicate a danno avvenuto,
nell’intento di limitarlo, senza sufficiente attenzione a prevenirlo oppure a
individuare sul nascere nuove minacce per contrastarle. I provvedimenti vigenti
sono frammentari, non coprono l’intera Unione e spesso sono poco coordinati, il
che ne riduce l’efficacia complessiva. Al momento non esiste un quadro
giuridico generale volto ad affrontare il problema delle specie esotiche
invasive a livello dell’Unione. La presente proposta di regolamento è intesa a
colmare questa lacuna, anche in linea con gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito
della convenzione sulla diversità biologica. Durata e incidenza finanziaria prevista Periodo di applicazione ¨ Proposta di durata
limitata: in vigore a decorrere dal [data] fino al [data] X Proposta di durata illimitata: in vigore a
decorrere dal [si prevede 2015, da confermare] Incidenza finanziaria prevista Il progetto di proposta comporta: ¨ risparmi X costi
aggiuntivi (indicare la rubrica o le rubriche del quadro finanziario
pluriennale interessate): rubrica
5 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 Partecipazione di terzi al finanziamento
del progetto di proposta La proposta non prevede cofinanziamenti da
terzi. Spiegazione delle cifre L’attuazione di alcuni aspetti della presente proposta di regolamento
richiederà l’istituzione di un comitato. In base ai costi generati dall’attività
di comitati analoghi, si stimano i seguenti costi alla rubrica 07 01 02 11 03 –
Comitati (cfr. tabella riportata di seguito): - riunioni/anno - 1 rappresentante per Stato membro - costo massimo di viaggio e soggiorno pari a 800 EUR per Stato membro,
per riunione Il costo annuo a carico della Commissione ammonterebbe a circa 80 000
EUR Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale X La proposta è compatibile con la
programmazione finanziaria in vigore ¨ La proposta implica una riprogrammazione della pertinente rubrica
del quadro finanziario pluriennale ¨ La proposta richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[24]. Incidenza dei risparmi o costi aggiuntivi
sullo stanziamento di risorse ¨ Risorse da reperire mediante riassegnazione interna tra servizi X Risorse già assegnate al servizio o ai
servizi interessati ¨ Risorse da richiedere nella prossima procedura di assegnazione Il fabbisogno di risorse umane e
amministrative è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell’azione, integrato dal personale già assegnato a lavorare su alcuni aspetti
inerenti all’attuazione della presente proposta di regolamento. I principali
compiti dei funzionari assegnati sono: la gestione del comitato, la gestione
dell’interazione con gli Stati membri, il coordinamento con il Centro comune di
ricerca (JRC) e, in generale, il supporto all’attuazione corretta della presente
proposta di regolamento. Il sistema, concepito in modo da mettere
insieme risorse e competenze provenienti da diversi servizi della Commissione,
consente una gestione agevole e un numero limitato di funzionari addetti: in
particolare, la politica in materia di specie esotiche invasive beneficerà del
contributo del personale del JRC che partecipa al progetto EASIN[25], come pure delle competenze di
altri servizi della Commissione e delle agenzie che operano in settori
attinenti (l’Agenzia europea dell’ambiente, in particolare, ha personale
addetto a questo settore che sarà mobilitato per coadiuvare il lavoro inerente
all’attuazione). Se necessario, il personale sarà riassegnato in base agli
stanziamenti che possono essere concessi alla DG responsabile della gestione
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA (risparmi
e costi aggiuntivi) PER GLI STANZIAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O PER LE
RISORSE UMANE ETP=equivalente tempo pieno Milioni
di EUR (al terzo decimale) ETP persone/anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Totale 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 Rubrica 5 || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || || Posti della tabella dell’organico (funzionari e/o agenti temporanei) 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || 0.199* || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 1.393 07 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno || 07 01 02 01 (della dotazione globale) || || 0.002** || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.014 07 01 02 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale - Rubrica 5 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 1.407 Al di fuori della rubrica 5 || Posti della tabella dell’organico (funzionari e/o agenti temporanei) 07 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno 07 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || || - in sede || || || || || || || || || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || || || || || || || || || 07 01 05 02 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 02 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale – al di fuori della rubrica 5 || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.2014 || || 1 407 per i primi 7 anni “Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già
assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della
stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio”. *Il fabbisogno
finanziario include il personale della DG ENV e un ETP del JRC **Indennità
media di un END Altri stanziamenti amministrativi Milioni
di EUR (al terzo decimale) || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 Rubrica 5 || || || || || || || || In sede || || || || || || || || 07 01 02 11 01 – Spese per missioni e di rappresentanza || || || || || || || || 07 01 02 11 02 – Spese per conferenze e riunioni || || || || || || || || 07 01 02 11 03 - Comitati || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0,56 per i primi 7 anni 07 01 02 11 04 – Studi e consultazioni || || || || || || || || 07 01 03 01 03 – Apparecchiature TIC[26] || || || || || || || || 07 01 03 01 04 – Servizi TIC2 || || || || || || || || Altre linee di bilancio (se del caso specificare) || || || || || || || || Delegazioni || || || || || || || || 07 01 02 12 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza || || || || || || || || 07 01 02 12 02 - Perfezionamento professionale || || || || || || || || 07 01 03 02 01 – Acquisto, affitto di immobili e relative spese || || || || || || || || 07 01 03 02 02 - Materiale, mobilio, forniture e servizi || || || || || || || || Totale parziale - Rubrica 5 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0,56 per i primi 7 anni Al di fuori della rubrica 5 || || || || || || || || 07 01 04 yy – Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”) || || || || || || || || - In sede || || || || || || || || - Nelle delegazioni || || || || || || || || 07 01 05 03 – Altre spese di gestione per la ricerca indiretta || || || || || || || || 10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta || || || || || || || || Altre linee di bilancio (se del caso specificare) || || || || || || || || Totale parziale – al di fuori della rubrica 5 || || || || || || || || TOTALE GENERALE || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0,56 per i primi 7 anni [1] http://www.acceptance.ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf. [2] Tutti gli
studi sono consultabili a partire dalla pagina http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm [3] riferimento GU [4] riferimento GU [5] GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1. [6] GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1. [7] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. [8] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [9] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. [10] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [11] COM (2013) 260 final. [12] COM (2013) 267 final. [13] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. [14] GU L 168 del 28.6.2007, pag.1. [15] GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. [16] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. [17] GU L 61 del 3.3.1997,
pag. 1. [18] COM(2008) 642 definitivo. [19] GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4. [20] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. [21] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. [22] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [23] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [24] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo
interistituzionale per il periodo 2007-2013. [25] La rete europea per le
informazioni sulle specie esotiche (EASIN) è concepita per migliorare l'accesso
ai dati e alle informazioni su queste specie, favorendo l'uso delle
informazioni sulle specie esotiche esistenti reperibili da più fonti tramite una
rete di servizi web interoperabili. Il progetto è stato lanciato a sostegno
dell'attuazione della strategia sulla biodiversità e della direttiva quadro
sulla strategia per l’ambiente marino ed è aperto al pubblico da maggio 2012. [26] TIC: tecnologie dell'informazione
e della comunicazione