Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0620

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

/* COM/2013/0620 final - 2013/0307 (COD) */

52013PC0620

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive /* COM/2013/0620 final - 2013/0307 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le specie esotiche invasive sono specie che, inizialmente trasportate ad opera dell’uomo fuori dal loro areale naturale valicando le barriere ecologiche, sopravvivono, si riproducono e si diffondono nei nuovi luoghi con effetti negativi sull’ecologia locale e con gravi ripercussioni economiche e sociali. Si stima che delle 12 000 specie esotiche presenti in Europa, il 10-15% si è riprodotto e diffuso a danno dell’ambiente, dell’economia e della società.

Queste specie hanno un impatto tutt’altro che trascurabile sulla biodiversità, in quanto rappresentano una delle cause più grandi della perdita di biodiversità e dell’estinzione delle specie e concorrono a questi fenomeni in misura sempre maggiore. Per quanto concerne l’impatto socio-economico, possono essere vettori di patologie o cause dirette di problemi sanitari (come asma, dermatiti e allergie), per non parlare dei danni alle infrastrutture e alle strutture ricreative, alla silvicoltura e all’agricoltura, che sono comunque solo alcuni dei settori colpiti. Si ritiene che i costi per l’Unione imputabili alle specie aliene invasive ammontino ad almeno 12 miliardi di euro all’anno, e non cessano di aumentare.

Con la strategia sulla biodiversità 2020, l’Unione si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020, in consonanza con gli impegni internazionali assunti nel 2010 a Nagoya (Giappone) dalle parti della Convenzione sulla diversità biologica. Questo problema non è infatti circoscritto all’Europa, ma tocca tutto il pianeta. A differenza di alcuni dei suoi partner commerciali, l’Unione europea è attualmente priva di un quadro generale volto a contrastare le minacce poste dalle specie esotiche invasive.

Quadro normativo

Al momento l’Unione non è dotata di alcun quadro che tratti in modo esauriente questa materia. Sono poche le specie esotiche invasive contemplate nella legislazione dell’UE. Gli agenti patogeni, i parassiti degli animali e dei vegetali e i relativi prodotti sono contemplati, rispettivamente, dal regime sulla salute animale (che comprende vari regolamenti e direttive) e dal regime fitosanitario (direttiva 2000/29/CE). Il regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche (regolamento (CE) n. 338/97) limita l’importazione delle specie minacciate di estinzione, tra cui sette specie esotiche invasive. Il regolamento relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (regolamento (CE) n. 708/2007) verte sull’introduzione di specie esotiche a fini di acquacoltura. Il regolamento sui prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009) e quello sui biocidi (regolamento (UE) n. 528/2012) sono intesi a disciplinare il rilascio deliberato di microrganismi da usarsi a fini fitosanitari o alla stregua di biocidi. Infine, la direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE), la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE), la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) prevedono il ripristino delle condizioni ecologiche e la necessità di tenere conto delle specie esotiche invasive. Malgrado ciò, la maggior parte delle specie esotiche invasive resta tuttora esclusa dal campo d’intervento dell’Unione.

Questo problema viene affrontato dagli Stati membri con una serie di misure, che però sono studiate prevalentemente per essere applicate a danno avvenuto, nell’intento di limitarlo, senza sufficiente attenzione a prevenirlo oppure a individuare sul nascere nuove minacce per contrastarle. Gli sforzi sono frammentari, spesso poco coordinati e molte specie sono trascurate. Poiché le specie esotiche invasive non rispettano i confini e si diffondono con facilità da uno Stato membro all’altro, gli interventi predisposti a livello nazionale sono insufficienti a proteggere l’Unione dalla loro minaccia. Non solo, questo approccio disorganico può far sì che l’azione intrapresa da uno Stato membro sia pregiudicata dall’inerzia degli Stati membri limitrofi. Inoltre la coesistenza di restrizioni alla commercializzazione di specie esotiche invasive, diverse da uno Stato membro all’altro, non giova affatto all’efficacia delle restrizioni stesse, dato che le specie possono essere facilmente trasportate o diffuse oltre confine in tutta l’Unione, senza contare che tale eterogeneità di divieti costituisce un attuale ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno e un elemento perturbatore delle condizioni di concorrenza per i settori che usano o scambiano specie esotiche.

Analisi del problema

Due sono i modi tramite i quali le specie esotiche invasive sono introdotte nell’Unione: 1) alcune specie esotiche sono desiderate e quindi sono portate nell’Unione deliberatamente (ad esempio, per interessi commerciali, a fini ornamentali, come animali da compagnia, a fini di lotta biologica); 2) altre sono introdotte involontariamente sotto forma di contaminanti nelle merci (scambi di altri prodotti di base) oppure trasportate, quali ospiti noti o indesiderati, nei vettori di trasporto o inconsapevolmente dai viaggiatori. Alcune di esse possono fare il loro ingresso nell’Unione attraverso le infrastrutture di trasporto (ad esempio, il canale Meno-Danubio).

Le specie esotiche invasive nuocciono alle imprese, ai cittadini, alle autorità pubbliche e all’ambiente. Per quanto riguarda in particolare le piccole e micro imprese, a subire i danni più ingenti sono i produttori di beni primari nei settori agricolo, zootecnico, silvicolo, ittico e dell’acquacoltura. Anche le imprese legate al turismo e alle attività ricreative spesso ne fanno le spese, dato che la loro sussistenza dipende dall’esistenza di paesaggi incontaminati, corpi idrici puliti ed ecosistemi sani. Vi sono però altre piccole e micro imprese, ad esempio quelle dedite al commercio di animali da compagnia e di specie orticole, per le quali queste specie costituiscono un beneficio, in quanto il commercio di specie esotiche è il fulcro della loro attività. Le specie esotiche invasive ledono, infine, tutta la società nel suo insieme, non solo causando una perdita di biodiversità e pregiudicando la capacità degli ecosistemi di fornire i servizi ecosistemici, ma rischiando di trasmettere malattie, danneggiare i beni immobili e deteriorare il patrimonio culturale.

Tutti gli Stati membri si trovano a dover fronteggiare i problemi causati da questo tipo di specie. Alcune possono riguardare la maggior parte dei paesi e altre costituire un problema solo per certe regioni o in presenza di determinate condizioni ecologiche o climatiche: comunque sia, nessuno Stato membro ne è esente. Tutta l’Unione risente degli effetti delle specie esotiche invasive e tutti gli Stati membri ne subiranno le conseguenze in pari misura, anche se in momenti diversi e a causa di specie diverse. È per questo che un intervento coordinato andrà a vantaggio di tutti gli Stati membri, in cambio di sforzi che ciascuno di essi sarà chiaramente tenuto a prodigare.

Se non si interviene i problemi peggioreranno, poiché compariranno nuove specie e quelle già presenti si diffonderanno sempre più, con un conseguente aumento dei costi dei danni e dei costi di gestione.

Obiettivi della proposta

La presente proposta è intesa ad affrontare le questioni succitate tramite l’istituzione di un quadro d’azione per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i danni sociali ed economici. Tale intento verrà perseguito mettendo in campo misure che garantiscano un intervento coordinato, destinando risorse alle specie prioritarie e ad aumentare le azioni preventive, in conformità con l’approccio sotteso alla Convenzione sulla diversità biologica e con i regimi dell’Unione sulla salute degli animali e dei vegetali. Nella pratica, la proposta punta a raggiungere i suddetti obiettivi tramite misure che affrontino l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nell’Unione e il loro rilascio deliberato nell’ambiente, l’introduzione e il rilascio accidentali, la necessità di istituire un sistema di preallarme e reazione rapida e la necessità di gestire la diffusione di queste specie nell’Unione.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI D’INTERESSE E DELLE ANALISI D’IMPATTO

Processo di consultazione

Nel 2008 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione Verso una strategia comunitaria per le specie invasive, che illustrava le ragioni a sostegno della necessità d’intervento in questa materia. La comunicazione del 2010 La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 proponeva interventi specifici. Le due comunicazioni sono state precedute e seguite da ampie consultazioni.

Tra il 2008 e il 2012 si è svolta una serie di intense consultazioni, che hanno visto la partecipazione di portatori d’interesse provenienti da tutti i settori coinvolti, dalle organizzazioni di conservazione della natura agli operatori del settore privato, incluse le organizzazioni che rappresentano le PMI la cui attività dipende dalle specie esotiche. Nel 2008 si è tenuta una prima consultazione pubblica online e una seconda nel 2012. Sempre nel 2008 è stato convocato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di dipartimenti della Commissione, Stati membri, portatori d’interesse e mondo accademico, che ha prodotto un documento di riflessione[1] in cui sono raccolti i dati più recenti e una sintesi dei pareri sulle questioni chiave. Riconvocato nel 2010‑2011, il gruppo di lavoro è stato riorganizzato in tre gruppi distinti, che hanno elaborato le possibili opzioni strategiche in materia di, rispettivamente, prevenzione, preallarme/reazione rapida e gestione delle specie già presenti. Una riunione di concertazione dei portatori d’interesse si è tenuta infine nel settembre del 2010.

La Commissione si è anche avvalsa di svariati studi e ricerche esterni[2]. Inoltre, l’analisi illustrata nella valutazione d’impatto poggia su dati del massimo rigore scientifico, la maggior parte dei quali ricavata da articoli scientifici sottoposti a valutazione inter pares. Le informazioni sui costi dei danni, sulla diffusione delle specie e sui costi delle misure approntate sono state fornite o verificate dagli Stati membri. È stato fatto il possibile per contattare direttamente i portatori d’interesse, anche in quei settori che potrebbero avere ripercussioni negative dall’introduzione di misure volte a risolvere i problemi posti dalle specie esotiche invasive. A corroborare l’analisi, infine, è intervenuto il contributo dei migliori esperti mondiali in questa materia, all’interno e al di fuori dell’Unione.

Valutazione d’impatto

Per far fronte alla questione in oggetto, in particolare per trattare tutti i summenzionati aspetti del problema, sono state individuate varie opzioni che differiscono per il diverso grado d’ambizione dell’obiettivo perseguito.

Per ogni obiettivo operativo emerso dall’analisi del problema sono stati individuati, in base ai contributi della consultazione, vari livelli d’ambizione e d’intervento, che si traducono in altrettante sotto opzioni per il tipo di strumento legislativo da proporre. Dapprima si sono scartate le sotto opzioni non attuabili, o semplicemente non altrettanto efficaci rispetto ad altre. Nell’ambito di ciascuna opzione è stato sistematicamente trattato ogni obiettivo operativo, con proposte di misure pratiche per far fronte ai problemi sollevati dalle specie esotiche invasive.

Oltre allo scenario di base (opzione 0), che manterrebbe inalterata la situazione attuale, sono state individuate le opzioni descritte di seguito.

Opzione 1 – Intensificare la cooperazione e sostenere l’azione volontaria. Questa linea prevede l’elaborazione di linee guide e codici di condotta settoriali, nonché l’attuazione di campagne educative e di sensibilizzazione. Punta anche ad incoraggiare lo sviluppo di un sistema di preallarme e reazione rapida fondato sulla cooperazione tra Stati membri. La Commissione potrebbe promuovere le iniziative esistenti in questo settore tramite campagne di comunicazione.

Opzione 2.1 – Strumento legislativo di base. Sono introdotti vari obblighi giuridici che vietano l’importazione, la detenzione, la vendita, l’acquisto e lo scambio di determinate specie figuranti in un apposito elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Sono previsti ulteriori obblighi inerenti al rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alla reazione rapida di fronte all’insediarsi di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale e alla gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale già ampiamente diffuse.

Opzione 2.2 – Strumento legislativo di base + autorizzazioni per il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. In base a questa opzione, il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive è subordinato non solo all’elenco delle specie di rilevanza unionale ma anche al possesso di un’autorizzazione per le specie ritenute di rilevanza nazionale dai singoli Stati membri.

Opzione 2.3 – Strumento legislativo di base + divieto generale rigoroso di rilascio di specie esotiche non ritenute sicure. In base a questa opzione, il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive è subordinato non solo all’elenco delle specie di rilevanza unionale ma anche a un elenco unionale delle specie approvate, strettamente le uniche a poter essere rilasciate nell’ambiente.

Opzione 2.4 – Strumento legislativo di base + obbligo di eradicazione rapida delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di nuova introduzione. Per quanto concerne la reazione degli Stati membri alla comparsa di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale, questa opzione prevede che gli Stati membri abbiano l’obbligo, e non la facoltà, di eradicarle velocemente e di comunicare le relative informazioni. Sono ammesse deroghe con l’approvazione della Commissione.

L’opzione ritenuta valida è la 2.4 e su di essa poggia la presente proposta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attua gli obiettivi dell’UE in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

Sussidiarietà

L’intervento a livello dell’UE è necessario poiché i problemi causati dalle specie esotiche invasive sono in aumento e hanno carattere transfrontaliero. In assenza di misure unionali, gli Stati membri stanno approntando provvedimenti per affrontare il problema a livello nazionale. Le risorse e l’impegno da essi profusi per eradicare le specie dannose possono però essere pregiudicati dall’inerzia di uno Stato membro confinante in cui sono presenti le stesse specie. Manca anche un’azione coordinata a livello di Unione per garantire che, non appena una specie esotica invasiva viene rilevata per la prima volta sul territorio dell’Unione, gli Stati membri adottino misure tempestive a beneficio degli altri Stati ancora indenni. Non bisogna peraltro trascurare la protezione del mercato interno (e la libera circolazione dei beni). Un approccio coordinato garantirà chiarezza giuridica e condizioni eque di concorrenza ai settori che utilizzano o scambiano specie esotiche, evitando al tempo stesso la frammentazione del mercato interno a causa della coesistenza di varie restrizioni alla loro commercializzazione, diverse da uno Stato membro all’altro.

I provvedimenti vigenti, oltre ad essere estremamente frammentari e difformi, lasciano aperti molti dei problemi posti da questa materia, dimostrandosi perciò inefficaci. In conformità con il principio di sussidiarietà, alle misure unionali sarà necessario affiancare misure nazionali, regionali e locali, pur non dimenticando che un approccio coerente a livello dell’Unione renderà più efficaci le misure.

Principi guida

Le misure indicate nella presente proposta si fondano sui principi guida illustrati di seguito.

Stabilire priorità - Nell’Unione esistono già più di 12 000 specie esotiche, 10‑15% delle quali dannose (ossia 1200-1800 specie esotiche invasive), e non cessano di comparirne delle nuove. Questa situazione si presta ad essere affrontata stabilendo congrue priorità, prendendo da base di partenza gli interventi messi in atto finora e rendendoli più efficienti ed efficaci.

Porre l’accento sulla prevenzione - La prevenzione è universalmente riconosciuta come il modo migliore per evitare i problemi posti dalle specie esotiche invasive. Le misure incentrate sulla prevenzione devono essere accompagnate da un sistema efficace di preallarme, in modo che, non appena si rilevano specie che eludono le misure preventive, si possa intervenire prontamente.

Sistemi esistenti come base di partenza – Sia l’Unione che gli Stati membri hanno già adottato provvedimenti validi. La presente proposta intende migliorare al massimo il sistema e sfruttare pienamente quanto già è stato fatto in questo campo.

Approccio graduale per fasi – Gli Stati membri devono poter contare su certezza giuridica e garanzie circa la portata e i costi delle azioni che saranno chiamati ad intraprendere. La proposta contiene pertanto l’elenco delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa, classificate in ordine di priorità in base a criteri rigorosi, e indica come primo gruppo di specie prioritarie il 3% in testa all’elenco. Una clausola di riesame consente di sviluppare il sistema in modo progressivo in base all’esperienza via via acquisita. L’elenco delle specie di rilevanza unionale potrà essere ampliato solo in seguito a tale riesame.

Struttura della proposta

Capo I - Disposizioni generali. Questa sezione illustra l’oggetto, il campo d’applicazione e l’obbligo di base della proposta. Stabilisce inoltre gli strumenti per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo che le risorse dell’Unione possano essere congruamente assegnate in base ai rischi e a prove scientifiche.

Capo II – Prevenzione. Questa sezione illustra le misure necessarie a impedire l’introduzione nell’Unione e l’introduzione o il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive.

Capo III – Rilevamento precoce ed eradicazione rapida. Questa sezione illustra gli strumenti volti a garantire che la comparsa di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia individuata sul nascere nell’ambiente e alle frontiere dell’Unione e descrive le misure da far scattare all’atto del rilevamento.

Capo IV – Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse. Questa sezione illustra gli obblighi necessari per contrastare le specie esotiche invasive di rilevanza unionale già presenti nell’Unione oppure le nuove specie che, eludendo le misure preventive e le misure di rilevamento precoce, sono riuscite a diffondersi ampiamente.

Capo V - Disposizioni finali. Questa sezione contiene gli obblighi di rendicontazione e gli strumenti giuridici necessari a garantire l’attuazione, il rispetto e il riesame delle misure proposte.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L’incidenza sul bilancio si limiterà al finanziamento del comitato previsto all’articolo 22, a titolo della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Si veda la scheda finanziaria allegata.

2013/0307 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ma anche sull’economia e sulla società. Nell’ambiente dell’Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute invasive.

(2)       Le specie esotiche invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni, e i rischi che incombono a causa di queste specie possono essere aggravati dal commercio mondiale, dai trasporti, dal turismo e dai cambiamenti climatici.

(3)       Vari sono i modi in cui le specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i servizi ecosistemici, ad esempio incidendo profondamente sulle specie autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone l’habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione, trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte cospicua dell’areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione. Le specie esotiche invasive possono inoltre produrre notevoli effetti negativi sulla salute umana e sull’economia. A costituire un minaccia per la biodiversità, i servizi ecosistemici, la salute umana e l’economia sono solo gli esemplari vivi, o parti di essi in grado di riprodursi.

(4)       L’Unione, in quanto parte della convenzione sulla diversità biologica, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio[5], è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, lettera h), della stessa, in base alle quali ciascuna parte contraente, per quanto possibile e opportuno, “vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie.”

(5)       L’Unione, in quanto parte della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), approvata con decisione 82/72/CEE del Consiglio[6], si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche.

(6)       Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[7], della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[8], della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)[9], e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque[10], il presente regolamento si deve prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali.

(7)       Alcune specie migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non devono essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente ed essere quindi escluse dal campo di applicazione delle nuove norme sulle specie esotiche.

(8)       A livello unionale, la proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale[11] include disposizioni sulle malattie degli animali e il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante[12] fissa norme per gli organismi nocivi per le piante, e la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[13] stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. Occorre pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive si affianchino agli atti unionali summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi.

(9)       Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti[14], il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi[15] e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[16] contengono norme riguardanti l’autorizzazione all’uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell’entrata in vigore delle presenti nuove norme, l’uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l’ambiente, la salute e l’economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

(10)     Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine occorre stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l’adozione di apposite misure che si applichino in tutta l’Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l’elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

(11)     I criteri in base ai quale stilare l’elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l’applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall’entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

(12)     Per garantire la conformità con la normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l’applicazione coerente delle presenti nuove norme occorre stabilire criteri comuni in base ai quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri devono ricorrere, ove del caso, a norme nazionali e internazionali e devono contemplare i seguenti elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d’ingresso nell’Unione, gli effetti negativi delle specie sull’economia, sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni ambientali, economici e sociali a livello unionale che dimostrino l’entità del rischio per l’Unione e ne giustifichino l’intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell’esperienza via via acquisita, occorre valutare l’impostazione generale adottata cinque anni dopo la sua introduzione.

(13)     Alcuni animali esotici invasivi figurano nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[17], e la loro importazione nell’Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta e Trachemys scripta elegans. Affinché nell’Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive, i suddetti animali esotici invasivi sono da considerarsi prioritari ai fini dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

(14)     Poiché in campo ambientale è in genere più auspicabile ed economicamente più efficiente prevenire che rimediare, la prevenzione deve avere un ruolo di primo piano; data l’incessante introduzione di nuove specie nell’Unione e la diffusione delle specie presenti, che continuano ad ampliare il proprio areale, occorre far sì che l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia costantemente riveduto e aggiornato.

(15)     Alcune specie invasive per l’Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche: un’opportunità per l’Europa[18] si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l’elaborazione e l’attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy[19] e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte[20]. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme devono pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell’Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a complemento dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali devono ugualmente applicarsi le presenti nuove norme.

(16)     I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l’Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell’Unione l’introduzione deliberata nell’Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell’Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l’insorgere di situazioni in cui l’azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall’inerzia di un altro.

(17)     Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività devono essere condotte al chiuso, in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

(18)     Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell’Unione oppure nel territorio unionale. In tal caso gli Stati membri devono poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, precise misure di emergenza. Le misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, insediamento e diffusione possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le pertinenti disposizioni degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza di livello unionale doterebbero inoltre l’Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell’imminenza dell’ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

(19)     Occorre consentire agli Stati membri di adottare misure più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché misure proattive nei confronti di qualsiasi specie che non figuri nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell’elenco, occorre subordinare ad autorizzazione il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l’autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri devono tenere conto in questo frangente.

(20)     Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell’Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d’introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. Occorre prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall’Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships’ Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell’esperienza acquisita dall’Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l’applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

(21)     Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d’ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d’interesse, tra i quali le comunità locali. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell’Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell’Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

(22)     Occorre svolgere controlli ufficiali su animali e vegetali per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive. È opportuno che gli animali vivi e le piante entrino nell’Unione attraverso posti di controllo frontalieri designati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265]. Per migliorare l’efficienza ed evitare di creare sistemi paralleli di controlli frontalieri, è necessario che la verifica intesa a determinare l’appartenenza al gruppo di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia svolta anch’essa presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso. Gli animali e le piante che esulano dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265] o che sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri devono entrare nel territorio doganale comunitario attraverso altri punti d’ingresso ed essere ivi sottoposti a ispezione.

(23)     A partire dal momento in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l’insediamento e la diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell’eradicare la popolazione il più presto possibile, quando ancora il numero di esemplari è limitato. Se l’eradicazione non è fattibile o se i suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, economici e sociali, occorre applicare misure di contenimento e di controllo.

(24)     L’eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all’eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per rendere minimi il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

(25)     Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE.

(26)     Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell’Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali.

(27)     La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale[21] istituisce un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all’ambiente. All’atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall’altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l’adesione alle decisioni adottate.

(28)     Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda in particolare l’adozione e l’aggiornamento dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la concessione di deroghe all’obbligo di eradicazione rapida e l’adozione di misure di emergenza unionali, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[22].

(29)     Per tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene ai seguenti aspetti: determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l’elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(30)     Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano conto della natura e gravità dell’infrazione.

(31)     Affinché i proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale possano continuare a tenere il proprio animale fino alla sua morte naturale, occorre prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari ad evitare la fuoriuscita o la riproduzione.

(32)     Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall’entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

(33)     Poiché l’obiettivo dell’azione proposta, vale a dire prevenire e gestire le specie esotiche invasive, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi causati dall’introduzione e dalla diffusione, deliberata e accidentale, delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.

Articolo 2 Campo d’applicazione

1.           Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive dell’Unione quali definite nell’articolo 3, paragrafo 2.

2.           Il presente regolamento non si applica:

(a) alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;

(b) agli organismi modificati di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE;

(c) alle malattie degli animali quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità animale - COM(2013) 260 final];

(d) agli organismi nocivi delle piante elencate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 32, paragrafo 3, oppure oggetto di misure in conformità dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità delle piante - COM(2013) 267 final];

(e) alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007;

(f) ai microrganismi fabbricati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già approvati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(g) ai microrganismi fabbricati o importati per essere utilizzati nei biocidi già approvati o che sono messi a disposizione nel mercato dell’Unione in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(1) “specie esotica”, qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

(2) “specie esotica invasiva”, una specie esotica la cui introduzione o diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull’economia;

(3) “specie esotica invasiva di rilevanza unionale”, una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell’Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2;

(4) “biodiversità”, la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

(5) “servizi ecosistemici”, i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;

(6) “introduzione”, lo spostamento ad opera dell’uomo di una specie al di fuori del suo areale naturale di distribuzione passato o attuale;

(7) “ricerca”, l’attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto l’invasività, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

(8) “confinamento”, il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione;

(9) “conservazione ex situ”, la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale;

(10) “vettori”, le vie e i meccanismi delle invasioni biologiche;

(11) “rilevamento precoce”, la conferma della presenza nell’ambiente di esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa;

(12) “eradicazione”, l’eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici;

(13) “ampiamente diffusa”, una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha costituito condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell’areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi;

(14) “gestione”, qualsiasi intervento fisico, chimico o biologico volto all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva;

(15) “contenimento”, azioni volte a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa;

(16) “controllo demografico”, azioni fisiche, chimiche o biologiche applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell’impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull’economia.

Articolo 4 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1.           La Commissione adotta e aggiorna l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti d’esecuzione in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli atti d’esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

2.           Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

(a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

(b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

(c) un intervento a livello dell’Unione risulta necessario, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, per prevenirne l’insediamento e la diffusione.

3.           Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell’elenco di cui al paragrafo 1. Tali richieste includono tutti i seguenti elementi:

(a) il nome della specie;

(b) una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1;

(c) prove che la specie risponde ai criteri enumerati al paragrafo 2.

4.           L’elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all’articolo 9.

Articolo 5

Valutazione dei rischi e atti delegati

1.           La Commissione o gli Stati membri, a seconda dei casi, eseguono la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), prendendo in considerazione i seguenti elementi:

(a) la descrizione della specie, con la relativa identità tassonomica, la storia, l’areale naturale e quello potenziale;

(b) la descrizione dei modi di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;

(c) la descrizione dei potenziali vettori d’ingresso e di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate;

(d) la valutazione approfondita dei rischi d’ingresso, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

(e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell’Unione o nei paesi confinanti;

(f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull’economia, accompagnata dalla valutazione dell’entità degli effetti futuri;

(g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l’Unione, in modo da giustificare ulteriormente l’intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione;

(h) la descrizione dei possibili usi delle specie, e relativi vantaggi.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell’applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni economici significativi o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità.

Articolo 6 Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

1.           Le specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che sono specie autoctone in una regione ultraperiferica, non sono subordinate alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e da 13 a 17 nella regione ultraperiferica in cui sono autoctone.

2.           Entro il [12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza per ciascuna delle proprie regioni ultraperiferiche, previa consultazione di queste ultime.

3.           Le specie iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 2 sono soggette, all’interno delle rispettive regioni ultraperiferiche, alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e da 13 a 17.

4.           Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri.

Capo II Prevenzione

Articolo 7 Divieto relativo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1.           Le specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente:

(a) portate o fatte transitare nel territorio dell’Unione;

(b) poste in condizione di riprodursi;

(c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro eradicazione;

(d) immesse sul mercato;

(e) utilizzate o scambiate;

(f) tenute o coltivate, anche in confinamento;

(g) rilasciate nell’ambiente.

2.           Gli Stati membri prevengono l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in conformità con quanto disposto dall’articolo 11, paragrafi 3 e 4.

Articolo 8 Autorizzazioni per la ricerca e la conservazione ex situ

1.           In deroga ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che consenta agli istituti autorizzati a svolgere ricerca o conservazione ex situ di condurre tali attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.           Gli Stati membri conferiscono alle pertinenti autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

(a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata al chiuso, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3;

(b) l’attività è condotta da personale in possesso delle qualifiche scientifiche e tecniche prescritte dalle autorità competenti;

(c) il trasporto verso e dalla struttura chiusa è autorizzato dall’autorità competente e avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva;

(d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

(e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell’identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell’attività e della struttura chiusa prevista, dell’interazione con l’ambiente e di ogni altro fattore rilevante inerente ai rischi posti dalla specie in questione;

(f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso un piano di eradicazione;

(g) L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre il numero di specie e di esemplari necessario per la ricerca o la conservazione ex situ e non supera la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all’interno dell’Unione.

3.           Si ritiene che gli esemplari sono tenuti al chiuso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate;

(b) la rimozione dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

4.           Quando richiede l’autorizzazione, l’istituto di ricerca o conservazione ex situ fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l’autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

Articolo 9 Misure di emergenza

1.           Lo Stato membro che comprova la presenza o l’imminente pericolo di ingresso nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ma che le pertinenti autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

2.           Lo Stato membro che vara nel proprio territorio misure di emergenza che prevedono l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) o d) notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno.

3.           Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell’articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell’adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell’ottica di iscrivere la specie nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

4.           La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 oppure se comprova in altro modo la presenza o l’imminente pericolo di ingresso nel territorio dell’Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, stabilisce, emanando un atto d’esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l’Unione, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

5.           Se previsto dagli atti d’esecuzione di cui al paragrafo 4, le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 sono abrogate o modificate.

6.           Lo Stato membro che vara misure di emergenza può mantenerle fino all’adozione di un atto d’esecuzione, che stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in conformità del paragrafo 4, o che iscrive la specie nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sulla base della valutazione dei rischi eseguita dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3.

Articolo 10 Restrizioni al rilascio deliberato di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1.           Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell’ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell’ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale (“specie esotiche invasive di rilevanza nazionale”).

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

3.           Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni:

(a) non esiste un’altra specie non invasiva che possa essere utilizzata per ottenere benefici analoghi;

(b) i benefici derivanti dal rilascio sono eccezionalmente alti in confronto ai rischi dei danni imputabili alla specie in questione;

(c) il rilascio sarà accompagnato da misure di mitigazione per rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, nonché sulla salute umana e sull’economia;

(d) vige una sorveglianza adeguata ed è stilato un piano di emergenza per eradicare la specie da attuarsi qualora l’autorità competente ritenga inaccettabili i danni causati dalla specie in questione.

4.           Le autorizzazioni per l’introduzione di specie esotiche da utilizzarsi in acquacoltura sono rilasciate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 708/2007.

Articolo 11 Piani d’azione sui vettori delle specie esotiche invasive

1.           Entro il [18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un’analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria (“vettori prioritari”), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l’entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d’introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.           Entro il [3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire], ogni Stato membro, stila e attua un piano d’azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. Il piano d’azione esplicita il calendario degli interventi e descrive le misure da adottarsi per trattare i vettori prioritari e prevenire l’introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell’Unione e nell’ambiente.

3.           Il piano d’azione di cui al paragrafo 2 prevede misure elaborate in base a un’analisi dei costi e dei benefici, tra le quali rientrano almeno le seguenti:

(a) misure di sensibilizzazione;

(b) misure normative per ridurre al minimo la contaminazione da parte di specie esotiche invasive di merci, prodotti di base, veicoli e attrezzature, ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

(c) misure normative per garantire l’esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell’Unione, diversi dai controlli ufficiali eseguiti in conformità dell’articolo 13;

(d) le misure della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

4.           Il piano d’azione elaborato in conformità del paragrafo 2 è trasmesso senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri, ogni quattro anni a partire dall’ultima trasmissione, rivedono il piano d’azione e lo ritrasmettono alla Commissione.

Capo III Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

Articolo 12 Sistema di sorveglianza

1.           Entro il [18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell’ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell’Unione.

2.           Il sistema di sorveglianza di cui al paragrafo 1 ha le seguenti caratteristiche:

(a) copre il territorio degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;

(b) include anche le acque marine quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

(c) è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell’ambiente del territorio o parte del territorio di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;

(d) utilizza le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all’articolo 11 della direttiva 2008/56/CE e all’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 13

Controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione

1.           Entro il [12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti nell’Unione onde prevenire l’introduzione deliberata nell’Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.           Le autorità degli Stati membri eseguono i controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione sulle merci di cui al paragrafo 1 in procinto di essere introdotte nell’Unione, verificando che soddisfino ad entrambi i seguenti requisiti:

(a) non figurino nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

(b) le autorizzazioni di cui all’articolo 8 siano valide.

3.           Le verifiche di cui al paragrafo 2, che consistono nel controllo dei documenti, dell’identità e, se del caso, in un’ispezione fisica, avvengono:

(a) presso i posti di controllo frontalieri previsti all’articolo 57 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265] nel caso delle merci di cui al paragrafo 1, che rientrano nell’articolo 45 del suddetto regolamento e sottostanno a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; in tal caso gli Stati membri ne conferiscono la responsabilità alle autorità competenti di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265],

(b) presso il punto di entrata nel territorio doganale comunitario nel caso delle merci di cui al paragrafo 1 cui non si applica l’articolo 45 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo ai controlli ufficiali COM(2013)265] oppure esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a titolo dell’articolo 46 del suddetto regolamento; in tal caso gli Stati membri conferiscono la responsabilità alle autorità doganali di assoggettare tali merci a un qualsiasi altro regime doganale.

4.           Alle autorità preposte ai controlli frontalieri è inoltre conferita la responsabilità di sequestrare e confiscare gli organismi non conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli organismi confiscati sono consegnati all’autorità competente responsabile dell’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono delegare determinate funzioni ad altre autorità.

5.           Il resoconto dell’esito dei controlli ufficiali eseguiti e delle eventuali decisioni che ne sono scaturite, ivi compresa la decisione di respingere una spedizione, tiene conto della conformità con i requisiti del paragrafo 2, lettera a) e b).

6.           Gli Stati membri instaurano procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte e l’operatore della spedizione si scambino informazioni sulle spedizioni in arrivo e cooperino e si coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 2.

7.           Gli Stati membri elaborano orientamenti e programmi di formazione per facilitare l’identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale.

Articolo 14 Notifiche di rilevamento precoce

1.           Gli Stati membri si avvalgono del sistema di sorveglianza istituito in conformità dell’articolo 12 e delle informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all’articolo 13 per poter individuare presto l’ingresso o la presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.           Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli altri Stati membri, in particolare:

(a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;

(b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dopo che ne è stata constatata l’eradicazione.

Articolo 15 Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione

1.           Dopo il rilevamento precoce ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all’articolo 14, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.

2.           Gli Stati membri, nell’applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l’eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l’ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

3.           Il sistema di sorveglianza di cui all’articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l’efficacia dell’eradicazione.

4.           Gli Stati membri notificano alla Commissione l’avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale e ne informano gli altri Stati membri.

5.           Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri anche dell’efficacia delle misure adottate.

Articolo 16 Deroga all’obbligo di eradicazione rapida

1.           Gli Stati membri possono presentare alla Commissione la richiesta di deroga all’obbligo di applicare le misure di eradicazione di cui all’articolo 15 per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale già oggetto di una notifica di rilevamento precoce di cui all’articolo 14.

2.           Le richieste di deroga si fondano su validi dati scientifici e sono presentate solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l’eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell’ambiente in cui è insediata la specie;

(b) da un’analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell’eradicazione;

(c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana o sull’ambiente.

3.           Gli Stati membri presentano alla Commissione le richieste di deroga, debitamente motivate e accompagnate da elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.           La Commissione decide, mediante atti di esecuzione in conformità del paragrafo 6, l’approvazione o il respingimento della richiesta di cui al paragrafo 3.

5.           Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

6.           Gli Stati membri si assicurano che fino all’adozione della decisione di esecuzione in conformità del paragrafo 3 vigano misure di contenimento per evitare l’ulteriore diffusione della specie.

7.           Se la deroga all’obbligo di eradicazione è approvata, la specie è subordinata alle misure di gestione di cui all’articolo 17. Se la richiesta di deroga è respinta, lo Stato membro interessato applica senza indugio le misure di eradicazione di cui all’articolo 15.

Capo IV Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse

Articolo 17 Misure di gestione

1.           Entro 12 mesi dall’iscrizione di una specie esotica invasiva nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l’ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l’economia. Tali misure di gestione si basano su un’analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all’articolo 18.

2.           Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull’ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

3.           Gli Stati membri, nell’applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l’ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

4.           Il sistema di sorveglianza di cui all’articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l’efficacia dell’eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull’economia.

5.           Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in uno Stato membro confinante, lo Stato membro in cui la specie è già ampiamente diffusa ne dà immediata notifica agli Stati membri confinanti e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa considera l’opportunità di informare i paesi terzi interessati.

Articolo 18 Ripristino degli ecosistemi danneggiati

1.           Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.           Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti:

(a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;

(b) misure volte a garantire la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 19 Rendicontazione

1.           Entro il [3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire], e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate in merito a:

(a) la descrizione del sistema di sorveglianza in conformità dell’articolo 12 e del sistema dei controlli ufficiali per le specie esotiche che entrano nell’Unione in conformità dell’articolo 13;

(b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio;

(c) informazioni sulle specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2;

(d) il piano d’azione di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

(e) informazioni aggregate che coprano l’intero territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità dell’articolo 15 e sulle misure di gestione previste dall’articolo 17, nonché sulla loro efficacia.

(f) il formato delle autorizzazioni di cui all’articolo 8.

2.           Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano gli altri Stati membri.

3.           Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l’efficacia del presente regolamento, in particolare dell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dei piani d’azione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell’obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che corredare di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 20 Meccanismo informativo di supporto

1.           La Commissione instaura gradualmente un meccanismo informativo di supporto necessario ad agevolare l’applicazione del presente regolamento.

2.           In una prima fase il sistema prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione in conformità dell’articolo 19.

3.           In una seconda fase il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene uno strumento d’ausilio alla Commissione nell’amministrazione delle notifiche prescritte dall’articolo 14, paragrafo 2.

4.           In una terza fase il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 21 Partecipazione del pubblico

1.           Gli Stati membri, nel predisporre i piani d’azione in conformità dell’articolo 11 e le misure in conformità dell’articolo 17, provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, modifica o riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

Articolo 22 Comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[23].

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24 Misure e sanzioni amministrative

1.           Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di misure amministrative e sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 25 Poteri sanzionatori

1.           Le autorità competenti hanno il potere di imporre misure amministrative e sanzioni ad ogni persona fisica o giuridica che non rispetta il presente regolamento.

2.           Fatti salvi i loro poteri di vigilanza, le autorità competenti hanno il potere di imporre almeno le seguenti misure amministrative e sanzioni:

(a) l’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

(b) l’ingiunzione di confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;

(c) il divieto temporaneo di svolgere un’attività;

(d) il ritiro permanente dell’autorizzazione a svolgere un’attività;

(e) sanzioni amministrative pecuniarie;

(f) l’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive.

3.           Nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il grado di coinvolgimento della persona responsabile dell’invasione;

(c) il profitto che la persona fisica o giuridica trae dalla violazione;

(d) i danni ambientali, sociali ed economici causati dalla violazione;

(e) il grado di cooperazione della persona responsabile con l’autorità competente;

(f) violazioni precedenti commesse dalla persona responsabile.

4.           Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente articolo siano impugnabili.

Articolo 26 Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1.           In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(g) gli esemplari erano già in possesso dei proprietari prima dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

(h) gli esemplari sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

2.           Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, informano i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli esemplari di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.

3.           Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, prestano la dovuta attenzione al benessere degli animali.

Articolo 27 Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1.           I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all’articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

2.           Se è stata rilasciata un’autorizzazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d’acquacoltura che viene successivamente iscritta nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e la durata dell’autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ritira l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [1 gennaio o 1 luglio] successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

Scheda finanziaria semplificata

Denominazione del progetto di proposta

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Settore/settori interessati nella struttura ABB

Titolo 07 Ambiente

07 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Ambiente»

Base giuridica

            ¨ Autonomia amministrativa                         X altro: articolo 192, paragrafo 1, del TFUE

Descrizione e motivazioni

Le specie esotiche invasive sono specie che, valicando le barriere ecologiche, sono trasportate, deliberatamente o accidentalmente, ad opera dell’uomo al di fuori del loro areale naturale, per poi insediarsi e diffondersi nei nuovi luoghi con effetti negativi non solo sulla biodiversità, ma anche sulla salute umana e sull’economia. Le specie esotiche invasive, oltre provocare danni a livello sociale ed economico, sono una causa determinante della perdita di biodiversità, cui è estremamente importante porre rimedio per poter arrestare la perdita di biodiversità, obiettivo che l’Unione intende raggiungere entro il 2020. Si stima inoltre che le specie esotiche invasive costano attualmente all’Unione 12 miliardi di euro all’anno, in termini di danni e misure di controllo. La presente proposta di regolamento è intesa ad istituire un quadro d’azione per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo ad attenuare i danni sociali ed economici. Alcune specie sono già affrontate dagli Stati membri con una serie di misure, che però sono studiate prevalentemente per essere applicate a danno avvenuto, nell’intento di limitarlo, senza sufficiente attenzione a prevenirlo oppure a individuare sul nascere nuove minacce per contrastarle. I provvedimenti vigenti sono frammentari, non coprono l’intera Unione e spesso sono poco coordinati, il che ne riduce l’efficacia complessiva. Al momento non esiste un quadro giuridico generale volto ad affrontare il problema delle specie esotiche invasive a livello dell’Unione. La presente proposta di regolamento è intesa a colmare questa lacuna, anche in linea con gli impegni assunti dall’Unione nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica.

Durata e incidenza finanziaria prevista

Periodo di applicazione

¨      Proposta di durata limitata: in vigore a decorrere dal [data] fino al [data]

X       Proposta di durata illimitata: in vigore a decorrere dal [si prevede 2015, da confermare]

Incidenza finanziaria prevista

Il progetto di proposta comporta:

¨      risparmi

X       costi aggiuntivi (indicare la rubrica o le rubriche del quadro finanziario pluriennale interessate): rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Partecipazione di terzi al finanziamento del progetto di proposta

La proposta non prevede cofinanziamenti da terzi.

Spiegazione delle cifre

L’attuazione di alcuni aspetti della presente proposta di regolamento richiederà l’istituzione di un comitato. In base ai costi generati dall’attività di comitati analoghi, si stimano i seguenti costi alla rubrica 07 01 02 11 03 – Comitati (cfr. tabella riportata di seguito):

- riunioni/anno

- 1 rappresentante per Stato membro

- costo massimo di viaggio e soggiorno pari a 800 EUR per Stato membro, per riunione

Il costo annuo a carico della Commissione ammonterebbe a circa 80 000 EUR

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X       La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

¨      La proposta implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale

¨      La proposta richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[24].

Incidenza dei risparmi o costi aggiuntivi sullo stanziamento di risorse

¨      Risorse da reperire mediante riassegnazione interna tra servizi

X       Risorse già assegnate al servizio o ai servizi interessati

¨      Risorse da richiedere nella prossima procedura di assegnazione

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione, integrato dal personale già assegnato a lavorare su alcuni aspetti inerenti all’attuazione della presente proposta di regolamento. I principali compiti dei funzionari assegnati sono: la gestione del comitato, la gestione dell’interazione con gli Stati membri, il coordinamento con il Centro comune di ricerca (JRC) e, in generale, il supporto all’attuazione corretta della presente proposta di regolamento.

Il sistema, concepito in modo da mettere insieme risorse e competenze provenienti da diversi servizi della Commissione, consente una gestione agevole e un numero limitato di funzionari addetti: in particolare, la politica in materia di specie esotiche invasive beneficerà del contributo del personale del JRC che partecipa al progetto EASIN[25], come pure delle competenze di altri servizi della Commissione e delle agenzie che operano in settori attinenti (l’Agenzia europea dell’ambiente, in particolare, ha personale addetto a questo settore che sarà mobilitato per coadiuvare il lavoro inerente all’attuazione). Se necessario, il personale sarà riassegnato in base agli stanziamenti che possono essere concessi alla DG responsabile della gestione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA (risparmi e costi aggiuntivi) PER GLI STANZIAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA O PER LE RISORSE UMANE

ETP=equivalente tempo pieno                                                                                                   Milioni di EUR (al terzo decimale)

ETP persone/anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Totale

2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021

Rubrica 5 || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ETP || stanziam. || ||

Posti della tabella dell’organico (funzionari e/o agenti temporanei)

07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || 0.199* || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 0.199 || || 1.393

07 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Personale esterno ||

07 01 02 01 (della dotazione globale) || || 0.002** || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.002 || || 0.014

07 01 02 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale - Rubrica 5 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 1.407

Al di fuori della rubrica 5 ||

Posti della tabella dell’organico (funzionari e/o agenti temporanei)

07 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Personale esterno

07 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || ||

- in sede || || || || || || || || || || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || || || || || || || || || || ||

07 01 05 02 (ricerca indiretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

10 01 05 02 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale – al di fuori della rubrica 5 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.201 || || 0.2014 || || 1 407 per i primi 7 anni

 “Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio”.

*Il fabbisogno finanziario include il personale della DG ENV e un ETP del JRC **Indennità media di un END

Altri stanziamenti amministrativi                                                                                               Milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021

Rubrica 5 || || || || || || || ||

In sede || || || || || || || ||

07 01 02 11 01 – Spese per missioni e di rappresentanza || || || || || || || ||

07 01 02 11 02 – Spese per conferenze e riunioni || || || || || || || ||

07 01 02 11 03 - Comitati || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0,56 per i primi 7 anni

07 01 02 11 04 – Studi e consultazioni || || || || || || || ||

07 01 03 01 03 – Apparecchiature TIC[26] || || || || || || || ||

07 01 03 01 04 – Servizi TIC2 || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (se del caso specificare) || || || || || || || ||

Delegazioni || || || || || || || ||

07 01 02 12 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza || || || || || || || ||

07 01 02 12 02 - Perfezionamento professionale || || || || || || || ||

07 01 03 02 01 – Acquisto, affitto di immobili e relative spese || || || || || || || ||

07 01 03 02 02 - Materiale, mobilio, forniture e servizi || || || || || || || ||

Totale parziale - Rubrica 5 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0,56 per i primi 7 anni

Al di fuori della rubrica 5 || || || || || || || ||

07 01 04 yy – Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”) || || || || || || || ||

- In sede || || || || || || || ||

- Nelle delegazioni || || || || || || || ||

07 01 05 03 – Altre spese di gestione per la ricerca indiretta || || || || || || || ||

10 01 05 03 - Altre spese di gestione per la ricerca diretta || || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (se del caso specificare) || || || || || || || ||

Totale parziale – al di fuori della rubrica 5 || || || || || || || ||

TOTALE GENERALE || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0.08 || 0,56 per i primi 7 anni

[1]               http://www.acceptance.ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf.

[2]               Tutti gli studi sono consultabili a partire dalla pagina http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

[3]               riferimento GU

[4]               riferimento GU

[5]               GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

[6]               GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1.

[7]               GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

[8]               GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

[9]               GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

[10]             GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[11]             COM (2013) 260 final.

[12]             COM (2013) 267 final.

[13]             GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

[14]             GU L 168 del 28.6.2007, pag.1.

[15]             GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

[16]             GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

[17]             GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

[18]             COM(2008) 642 definitivo.

[19]             GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

[20]             GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

[21]             GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[22]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[23]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[24]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale per il periodo 2007-2013.

[25]             La rete europea per le informazioni sulle specie esotiche (EASIN) è concepita per migliorare l'accesso ai dati e alle informazioni su queste specie, favorendo l'uso delle informazioni sulle specie esotiche esistenti reperibili da più fonti tramite una rete di servizi web interoperabili. Il progetto è stato lanciato a sostegno dell'attuazione della strategia sulla biodiversità e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino ed è aperto al pubblico da maggio 2012.

[26]             TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Top