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Document 52013DC0676
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on Evaluating national regulations on access to professions
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull'accesso alle professioni
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull'accesso alle professioni
/* COM/2013/0676 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull'accesso alle professioni /* COM/2013/0676 final */
1. Introduzione Le economie
europee stanno soffrendo le conseguenze della crisi finanziaria e le sue
ripercussioni sulle finanze pubbliche. In tutto il mercato unico i governi
nazionali stanno esaminando le possibilità di stimolare la creazione di posti
di lavoro e rilanciare la crescita economica. Nella comunicazione del giugno
2012[1] relativa all’attuazione della
direttiva sui servizi la Commissione ha sottolineato l’importanza, in questo
contesto, di garantire che il quadro normativo che disciplina i servizi
professionali resti idoneo allo scopo. La direttiva riveduta sul riconoscimento
delle qualifiche professionali, sulla quale il Consiglio, il Parlamento europeo
e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico nel giugno 2013, affronta
questi temi e chiede una nuova strategia che imponga a ciascuno Stato membro di
rivedere e aggiornare le disposizioni in materia di qualifiche che disciplinano
l’accesso alle professioni o ai titoli professionali[2]. La presente
comunicazione presenta un piano di lavoro per lo svolgimento di tale revisione.
Migliorare l’accesso alle professioni, in particolare creando negli Stati
membri un quadro normativo più flessibile e trasparente, può facilitare la
mobilità dei professionisti qualificati nel mercato interno e la prestazione
transfrontaliera di servizi professionali. Ciò dovrebbe anche avere un effetto
positivo sulla situazione occupazionale e promuovere la crescita economica,
soprattutto perché i servizi professionali rappresentano da soli circa il 9%
del PIL dell’Unione. Al fine di
stimolare il potenziale di crescita e di consolidare il percorso verso la
ripresa economica, il riesame delle professioni regolamentate dovrebbe
costituire una priorità. La Commissione esorta pertanto gli Stati membri a non
aspettare l’entrata in vigore formale della direttiva riveduta sulle qualifiche
professionali (fine del 2013) per iniziare a rivedere a livello nazionale i
requisiti relativi alle qualifiche imposti sulle professioni regolamentate e il
campo delle attività riservate. Il patto per la crescita e l’occupazione
approvato dal Consiglio europeo di giugno 2012 chiede l'attuazione della
comunicazione della Commissione, "anche attraverso una rigorosa revisione
tra pari delle restrizioni nazionali e un'azione celere per eliminare ostacoli
ingiustificati". Analogamente, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a
individuare i settori in cui gli Stati membri bloccano in modo sproporzionato
l'accesso in questione[3].
L’approccio globale per contrastare la disoccupazione giovanile, convenuto dal
Consiglio europeo il 28 giugno 2013, ha nuovamente sottolineato la
necessità di agire per offrire ai giovani prospettive di lavoro. Al fine di
garantire che tutti gli Stati membri progrediscano verso un obiettivo comune,
la presente comunicazione definisce un quadro che consente agli Stati membri di
presentare una prima serie di piani d’azione nazionali entro aprile 2015. Il
risultato non costituirà una soluzione valida per tutti. Detti piani d'azione
dovrebbero basarsi su analisi approfondite e effettuate caso per caso degli
ostacoli che si frappongono all’accesso ad una determinata professione e dei
possibili meccanismi di regolamentazione alternativi. È questa una delle
conclusioni emerse da un seminario con i ministeri nazionali e le organizzazioni
professionali, svoltosi il 17 giugno 2013. Nei prossimi due anni sarà
effettuata un’estesa valutazione reciproca che dovrebbe dare luogo a
cambiamenti tangibili in ciascuno Stato membro. Nel corso di questo periodo, la
Commissione inizierà ad individuare i risultati ottenuti e le carenze da
correggere nelle relazioni annuali sull'integrazione del mercato unico del
novembre 2014 e 2015. La Commissione ha
indirizzato a diversi Stati membri raccomandazioni specifiche per paese su
questo argomento. La valutazione reciproca descritta nella presente
comunicazione rappresenta un esercizio distinto e non pregiudica gli impegni
esistenti assunti nel contesto del semestre europeo. Al fine di
delineare un quadro completo delle barriere che ostacolano l’accesso alle
professioni regolamentate e l'esercizio di queste ultime, sarà pubblicata, in
parallelo, una comunicazione sui risultati della revisione tra pari relativa
alla forma giuridica, alla struttura dell'azionariato e ai requisiti tariffari.
Tale revisione, condotta nel quadro della direttiva sui servizi, era stata
annunciata nella comunicazione del 2012. 2.
Perché è
importante un riesame di tutte le professioni? In diversi Stati
membri (ad esempio Spagna, Polonia, Portogallo e Slovenia) sono in corso ampie
riforme delle professioni regolamentate. Sia la Commissione che altre
organizzazioni internazionali chiedono che i regolamenti nazionali siano
sottoposti a revisione. L’OCSE, che ha messo a punto indicatori in grado di
misurare quanto siano restrittive le regolamentazioni di taluni Stati membri
per una serie di professioni e settori, ha sottolineato la natura distorsiva di
tali norme[4].
Il presente
capitolo esamina i principali argomenti che potrebbero giustificare la presenza
di barriere normative all’accesso alle professioni, i benefici derivanti
dall'apertura dell'accesso alle professioni attualmente regolamentate e perché
è importante riesaminare tutti gli ostacoli che limitano l’accesso alle
professioni. 2.1 Regolamentare l’accesso alle professioni può avere dei vantaggi 2.1.1
Aiutare il consumatore a giudicare la
qualità di un servizio I consumatori
possono incontrare difficoltà nel valutare le qualifiche dei prestatori di
servizi, elemento essenziale per l’erogazione di servizi di alta qualità. Tale
asimmetria di informazioni non consente ai consumatori di effettuare scelte
informate circa i prestatori di servizi. Per ovviare al rischio di possibili
lacune del mercato, l'adozione di regolamentazioni che chiariscano le
conoscenze e le competenze tecniche che i professionisti sul mercato devono
possedere[5]
potrebbe rassicurare adeguatamente i consumatori. 2.1.2
Sostenere il buon funzionamento
dell’economia nei singoli Stati membri Tutelare i consumatori e l'interesse pubblico Le professioni
possono essere regolamentate per motivi sanitari e di sicurezza, per evitare
incidenti causati da errori professionali o da prodotti difettosi. Ad esempio,
per la maggior parte delle professioni del settore sanitario sono necessarie
qualifiche adeguate, compresi tirocini. Vi sono anche servizi che sono
considerati di interesse pubblico perché apportano valore alla società in
generale. Detti servizi possono essere regolamentati in modo da garantirne la
disponibilità e la qualità. Effetti esterni su terzi I servizi
professionali possono avere effetti su terzi. La loro regolamentazione può
garantire che i fornitori di servizi tengano debitamente conto dell’impatto
delle loro attività anche al di là di coloro che pagano per i loro servizi. Ad
esempio, la contabilità di una società può richiedere una revisione legale dei
conti perché ciò è nell’interesse della comunità degli investitori - che devono
potersi fidare - e non solo della società che remunera il revisore. 2.2 Benefici derivanti dall'apertura dell’accesso alle professioni 2.2.1
Offrire al consumatore una scelta più ampia
a un prezzo migliore Prezzi migliori Le restrizioni
all’accesso alle professioni limitano il numero dei professionisti autorizzati
a prestare un dato servizio. Di conseguenza, l’offerta di professionisti non è
determinata dal mercato, il che potrebbe creare problemi nel caso in cui la
domanda di un determinato servizio subisse modifiche. Tale situazione potrebbe
tradursi in benefici economici per gli operatori storici e comportare un
aumento dei prezzi, a scapito del resto del sistema economico e dei
consumatori, tanto più se la domanda dei servizi è poco elastica[6]. Offrire ai consumatori maggiori possibilità di scelta L'eccesso di
ostacoli normativi all’accesso alle professioni potrebbe creare una distorsione
di mercato e comportare un aumento dei prezzi, cosa che potrebbe costituire un
deterrente per i consumatori che non sono disposti o che non possono
permettersi di pagare a tali condizioni. Spesso è possibile praticare una
regolamentazione meno onerosa e tuttavia garantire una buona qualità dei
servizi ed eventualmente prezzi più vantaggiosi. Di conseguenza, i consumatori
avrebbero maggiori possibilità di scelta e le disparità sociali che li dividono
potrebbero essere ridotte[7]. 2.2.2
Promuovere la competitività e l’occupazione
a livello nazionale Migliorare
la competitività I professionisti
non offrono servizi soltanto ai consumatori finali. Per molti settori i servizi
professionali costituiscono un input intermedio. Gli effetti moltiplicatori
possono pertanto avere un impatto economico significativo sul resto
dell’economia. Ridurre gli ostacoli normativi all'accesso alle professioni potrebbe
portare ad una più forte concorrenza tra un numero
maggiore di professionisti, cosa che può anche rappresentare un incentivo a
fornire servizi innovativi di qualità elevata e a rivedere costantemente i
costi operativi. Un numero più elevato di fornitori può anche aumentare il
grado di innovazione, grazie ad una più forte concorrenza. Un aggiornamento
della regolamentazione potrebbe stimolare i professionisti ad offrire servizi
in altri Stati membri, migliorando così le opportunità di mercato per le
imprese UE, stimolando la concorrenza e ampliando le possibilità di scelta dei
consumatori. Migliorare l’occupazione La
regolamentazione può avere un impatto deleterio sulla creazione di occupazione,
segmentando i mercati del lavoro e rendendo più difficile per chi offre servizi
adeguarsi ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori[8]. Di conseguenza, è
possibile che il problema della carenza di manodopera in alcune professioni non
si possa risolvere in modo soddisfacente perché la regolamentazione ostacola la
mobilità tra le professioni e all'interno di una professione. La riduzione o
l’eliminazione degli ostacoli all’accesso alle professioni potrebbe agevolare
l’accesso dei giovani al mercato del lavoro nazionale, rendendo nel contempo
possibile la mobilità dei professionisti provenienti da altri Stati membri. 2.3 Prendere in considerazione l'impatto economico della regolamentazione Il riesame delle
professioni regolamentate offre a ciascuno Stato membro un'ottima opportunità
per valutarne i benefici a fronte dei costi economici legati alle
regolamentazioni nazionali. Questo tipo di
analisi esiste già nella ricerca accademica, dove l’accento è posto non tanto
sul numero di ostacoli ma piuttosto sull’impatto della regolamentazione delle
professioni su alcuni indicatori chiave: la qualità del servizio, il salario
dei professionisti interessati, i prezzi per i consumatori e l’impatto
complessivo sull’occupazione. Diversi di questi
studi[9]
sono giunti a concludere che non è possibile dimostrare la correlazione tra la
regolamentazione delle professioni e la qualità di un servizio. Una possibile
spiegazione suggerita dai ricercatori è la difficoltà per i gruppi a basso
reddito di accedere ai servizi delle professioni regolamentate a causa di
tariffe elevate, che li obbligano ad optare per soluzioni "fai da
te". Per molte professioni, inoltre, non è chiaro come misurare la
qualità. Da altri studi[10]
emerge che i salari medi sono nettamente più elevati per le professioni
regolamentate rispetto a quelle non regolamentate e che l’introduzione della
regolamentazione aumenta la retribuzione dei professionisti. Sussiste pertanto
il rischio che detti aumenti si ripercuotano sui prezzi, a scapito dei
cittadini che si avvalgono di tali servizi. Una ricerca
condotta negli Stati Uniti, dove le regolamentazioni variano da uno Stato
all’altro, consente di raffrontare l’impatto della regolamentazione tra Stati
dove le professioni sono regolamentate e Stati dove invece non lo sono. Ad
esempio, è stato dimostrato che per alcune professioni la crescita
dell’occupazione è stata del 20% superiore negli Stati dove le professioni non
sono regolamentate[11]. Anche una ricerca
condotta in Germania[12]
ha portato alla conclusione che la regolamentazione delle professioni potrebbe
avere un impatto negativo sulla mobilità interna alla professione, in quanto
impedisce agli operatori di reagire rapidamente alle opportunità offerte dal
mercato del lavoro. 2.4 Consentire ai professionisti di trarre vantaggio dal mercato interno I partecipanti al
mercato che desiderano offrire servizi professionali transfrontalieri o trovare
un lavoro in un altro Stato membro si trovano di fronte a numerose barriere
normative relative all'esercizio delle professioni. Il termine
"professione regolamentata", come definito nella direttiva sulle
qualifiche professionali[13],
copre non soltanto le attività professionali ma anche i titoli, l'accesso ai
quali è subordinato al possesso di determinate qualifiche definite nelle
normative nazionali. Il numero di
professioni regolamentate[14]
nell'UE varia da uno Stato membro all’altro, passando da meno di 50 a oltre 400
per paese[15].
La media per Stato membro è attualmente stimata a 157. Il numero più elevato di
professioni regolamentate è presente nel settore sanitario (oltre il 40% di
tutte le professioni regolamentate nell’UE), al quale seguono l'istruzione, i
servizi commerciali, l'edilizia, il commercio e i trasporti. Le forti disparità
tra Stati membri impediscono ai professionisti che desiderano lavorare
all’estero di offrire i loro servizi al di là delle frontiere. Una
regolamentazioni moderna e flessibile sull’accesso alle professioni dovrebbe
agevolare la libera circolazione dei professionisti e contribuire ad affrontare
i problemi della disoccupazione e della carenze di manodopera in diverse parti
dell’Unione. Grazie ad essa, le imprese gestite da professionisti potrebbero
offrire più facilmente i loro servizi in tutta l’Unione, sfruttare il
potenziale delle economie di scala e di diversificazione in un mercato più
ampio senza doversi scontrare con molteplici barriere normative nazionali, e
distribuire le risorse in maniera più efficiente. 2.5 Necessità di piena trasparenza e di un'analisi approfondita Alla luce
dell’analisi di cui sopra, gli Stati membri hanno numerose ragioni non solo per
studiare a fondo gli effetti dei potenziali ostacoli agli scambi nei servizi
professionali in tutto il mercato unico, ma anche per comprendere meglio il
ruolo delle professioni regolamentate per la loro economia nazionale. La revisione tra pari svolta nel quadro della
direttiva sui servizi circa la forma giuridica, la struttura dell'azionariato e
i requisiti tariffari ha individuato le barriere all’esercizio di alcune
attività professionali nonché le difficoltà incontrate dai professionisti che
intendono stabilirsi in un altro Stato membro. Alcuni di questi requisiti
possono rendere impossibile, nella pratica, la creazione di filiali. Se è vero
che alcuni Stati membri hanno modificato le rispettive regolamentazioni in
materia con l'attuazione della direttiva sui servizi, è vero anche che la
revisione tra pari ha messo in luce che molti Stati membri non hanno compiuto
una valutazione approfondita della proporzionalità della normativa in vigore. L'imminente
valutazione reciproca offre a ciascuno Stato membro la possibilità di
intraprendere una valutazione rigorosa degli ostacoli che limitano l’accesso
alle attività professionali. Un primo passo indispensabile è la piena
trasparenza sulle professioni regolamentate in ciascuno Stato membro. Gli Stati
membri dovrebbero poi avviare uno screening di tutte le restrizioni all'accesso
individuate e ad analizzare la necessità e la proporzionalità di tali restrizioni,
tenendo nella debita considerazione i benefici che esse apportano alla società
e l’impatto economico che esse producono. In particolare, si deve tenere conto
dell’impatto di tali regolamentazioni sulla qualità, sui prezzi e
sull’occupazione. Parallelamente,
per sostenere il lavoro degli Stati membri, la Commissione intende avviare uno
studio economico nel primo semestre del 2014 che contenga analisi comparative
in grado di misurare in modo più dettagliato i vantaggi legati alla
regolamentazione delle libere professioni, alla non regolamentazione o alla
scelta di approcci di regolamentazione diversi. 3.
Come
procederà la Commissione per condurre la valutazione reciproca? La Commissione
sta invitando gli Stati membri ad avviare una valutazione reciproca quanto
prima. Gli Stati membri che hanno già avviato lo screening delle professioni
regolamentate nell’ambito del semestre europeo e del memorandum d’intesa non
dovrebbero essere esentati da tale esercizio, bensì operare sulla base dei
risultati già ottenuti in termini di limitazione delle restrizioni alle
professioni. Per valutare le
regolamentazioni che limitano l’accesso alle professioni è necessaria
un'analisi delle singole professioni. Le riforme in atto in Polonia, Portogallo
e Slovenia stanno seguendo questo approccio. Anche il seminario svoltosi il 17
giugno 2013 ha confermato la necessità di considerare le specificità di
ciascuna professione sulla base delle sue qualità intrinseche. Gli Stati membri,
tuttavia, non dovrebbero lavorare ognuno per sé e poi presentare il risultato
finale della propria valutazione interna. È invece fondamentale consentire agli
Stati membri di raffrontare i loro sistemi quanto prima possibile, prima che
ciascuno di essi adotti la propria posizione definitiva. . 3.1 Campo d'applicazione L'articolo 59
della direttiva riveduta sulle qualifiche professionali stabilisce tre criteri
per esaminare i requisiti per l’accesso alle professioni, che possono essere
sintetizzati come segue: compatibilità con il principio di non discriminazione in base alla
nazionalità o al luogo di residenza: gli Stati membri devono garantire ai
professionisti la possibilità di accedere a professioni regolamentate senza
essere loro cittadini o risiedere sul loro territorio; giustificazione: la regolamentazione deve essere giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale; proporzionalità: la proporzionalità delle misure nazionali dovrebbe
essere analizzata con riferimento alla loro capacità di garantire gli obiettivi
perseguiti. Esse non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per
conseguire tali obiettivi. 3.2 Valutare la giustificazione della regolamentazione Per ciascuna
professione regolamentata gli Stati membri devono individuare i motivi
specifici di interesse generale, giustificare un determinato quadro
regolamentare e verificare che tale giustificazione sia tuttora valida. 3.2.1
Norme multiple Nel discutere la
necessità di una regolamentazione, gli Stati membri saranno invitati ad
esaminare le garanzie già offerte da altri tipi di regolamentazione ex-ante o
ex-post applicabile ai servizi forniti da ciascuna professione, ad esempio le
procedure di approvazione, la conformità con le norme tecniche e di sicurezza,
i meccanismi di controllo. La regolamentazione che subordina l’esercizio di una
professione ad una qualifica specifica dovrebbe essere mantenuta solo se tali
garanzie non sono sufficienti, per evitare il rischio di duplicazione o di
aggravi amministrativi a carico dei destinatari dei servizi. Per lo stesso
motivo è necessario tenere conto anche delle regolamentazioni legate
all’esercizio di attività professionali, in particolare quelle esaminate nel
contesto della revisione tra pari svolta nell’ambito della direttiva sui
servizi, ossia forma giuridica e prescrizioni in materia di struttura
dell'azionariato. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'effetto
cumulativo di tutte le restrizioni imposte alla stessa professione, compresa,
se del caso, l'adesione obbligatoria ad associazioni professionali. Mantenere
obblighi in materia di qualifiche può in alcuni casi essere opportuno, a
condizione che siano state eliminate o profondamente rivedute restrizioni di
altro tipo. 3.2.2
Garanzie offerte dai sistemi di istruzione o
dai datori di lavoro In molti Stati
membri sono stati messi a punto sotto controllo statale i programmi nazionali
di formazione, compresi i periodi di apprendistato, per preparare le persone a
svolgere attività professionali specifiche[16]
che potrebbero essere professioni non regolamentate. Le qualifiche ottenute
fungono da garanzia di qualità per i datori di lavoro quando l’accesso alla
professione in quanto tale non è regolamentato e in assenza di attività
riservate. Un altro
importante fattore di cui tenere conto è la modalità di esercizio della
professione: regolamentare una professione esercitata principalmente da liberi
professionisti potrebbe forse essere ritenuta una garanzia necessaria. La
situazione è diversa se si tratta di una professione esercitata principalmente
da professionisti che lavorano in imprese private o enti pubblici, dove i
datori di lavoro verificano la competenza del personale neoassunto e sono
responsabili in caso di incidenti o reclami. Questi due
elementi — formazione specifica ed esercizio della professione come lavoratore
dipendente — dovrebbero essere presi in considerazione per valutare la
necessità della regolamentazione. Essi spiegano, ad esempio, perché la
professione di ingegnere non è regolamentata in Francia, dove il 95% degli
ingegneri è dipendente di società o dell’amministrazione pubblica e dove la
reputazione delle scuole di ingegneria è un fattore determinante della
selezione del personale. 3.2.3
Regolamentazioni regionali Le
regolamentazioni regionali sulle qualifiche dovrebbero essere sottoposte alle
stesse verifiche delle regolamentazioni stabilite a livello centrale. Esse,
tuttavia, presentano un problema supplementare: per garantire agli operatori
del paese in questione o di un altro paese la possibilità di esercitare la
professione sull’intero territorio nazionale, il riconoscimento reciproco delle
qualifiche tra diverse regioni del medesimo Stato membro deve essere effettivo.
Come stabilito dall’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva sui servizi,
l’autorizzazione, in linea di principio, copre l’intero territorio di uno Stato
membro. In Spagna, per esempio, è imminente una profonda riforma che avrà come
oggetto questi aspetti. 3.3 Valutare la proporzionalità della regolamentazione Qualora vi sia un
motivo imperativo di interesse generale che richieda di regolamentare l’accesso
a una data professione, gli Stati membri sono invitati anche ad esaminare la
forma e il livello di regolamentazione, in modo da eliminare le restrizioni o
le barriere ingiustificate. 3.3.1
Ambito e numero delle attività riservate L’esame dovrebbe
prendere in considerazione il livello della qualifica richiesta rispetto alla
complessità delle mansioni riservate alla professione in questione. In alcuni
casi si potrebbe rivedere il quadro normativo senza compromettere l’obiettivo
prefissato, per esempio riducendo l'ambito delle attività riservate, concedendo
ad altre professioni regolamentate l’accesso ad alcune delle attività riservate
o scegliendo approcci meno restrittivi. Se, per esempio, i professionisti
provenienti dall’estero richiedono un accesso parziale ad alcune attività
riservate, ma non a tutte, questo può essere un indicatore della
proporzionalità della regolamentazione in vigore. 3.3.2
Impatto sui destinatari dei servizi e sul
mercato L’analisi della
proporzionalità della regolamentazione dovrebbe considerare anche l’impatto
della regolamentazione delle professioni sugli utenti dei servizi. Ad esempio,
la tutela dei consumatori potrebbe essere utilizzata, in linea di principio,
per giustificare la regolamentazione di qualsiasi professione, allo scopo di
ridurre i rischi associati alle attività professionali. Ciascuno Stato membro,
tuttavia, dovrebbe valutare anche aspetti di carattere economico quali i
prezzi, i salari, la competitività e l’occupazione (cfr. punti 2.2 e 2.3), per
poi discuterli con gli altri Stati membri. 3.3.3
Confrontare modelli alternativi Gli Stati membri
utilizzano differenti forme di regolamentazione per le attività professionali.
L’approccio più frequente prevede che il diritto di svolgere attività
specifiche venga riservato a professionisti qualificati, in virtù di
disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Altri approcci prevedono la
protezione dei titoli professionali, oppure regimi di certificazione
obbligatori o facoltativi (cfr. allegato I). Gli Stati membri
che fanno ricorso a tali sistemi sono invitati a presentare relazioni scritte
sul funzionamento pratico dei regimi di certificazione obbligatori e
facoltativi. In particolare, essi dovrebbero fare riferimento al ricorso
all’accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in quanto
strumento di controllo di tali sistemi di certificazione, sia volontari che
obbligatori, da parte di un'autorità pubblica, contribuendo così al
riconoscimento dei certificati accreditati. La valutazione
reciproca dovrebbe offrire agli Stati membri che non regolamentano le
professioni nei settori interessati l'opportunità di fornire informazioni su
eventuali meccanismi alternativi in grado di garantire il rispetto di un motivo
imperativo di interesse generale. Ciò dovrebbe consentire un dialogo tra gli Stati
membri che adottano approcci diversi, nel quadro del quale è possibile
esaminare l’impatto di tutti i tipi di restrizioni formali e informali
all’accesso alle attività professionali. 4.
Il
piano di lavoro Il processo
illustrato nel grafico di cui all’allegato II dovrebbe iniziare nel novembre
2013. Ciascuno Stato membro è invitato prima ad effettuare una mappatura
accurata di tutte le professioni regolamentate e poi ad esaminare la
motivazione che giustifica la regolamentazione di ciascuna professione a
livello nazionale. Il passo successivo, fondamentale, dovrebbe essere quello di
confrontare i risultati il prima possibile, nel quadro di un’ampia valutazione
reciproca tra tutti gli Stati membri. La Commissione presenterà relazioni
periodiche sui progressi compiuti dagli Stati membri nella valutazione
reciproca. Le prime misure volte a riesaminare le restrizioni all’accesso a
determinate attività professionali devono essere proposte dagli Stati membri
già entro aprile 2015. La valutazione
reciproca dovrebbe essere effettuata per settori al fine di tener conto del
contesto economico (concorrenza, prezzi, occupazione, carenza di manodopera e qualità
dei servizi). Per facilitare il lavoro, lo screening e la valutazione reciproca
dovrebbero essere ripartiti in due fasi, con calendari distinti. Ciascuna fase
riguarderà un gruppo di settori diverso. Il primo gruppo di settori include
tutte le professioni regolamentate nei settori economici in cui l'aggiornamento
del quadro normativo potrebbe contribuire in misura significativa alla crescita
e all’occupazione: servizi alle imprese, edilizia, industria manifatturiera,
attività immobiliari, trasporti, commercio all’ingrosso e al dettaglio. Il
secondo gruppo include i restanti settori (istruzione, tempo libero, sanità e
servizi sociali, servizi di rete diversi dai trasporti, pubblica
amministrazione, turismo, altri servizi/attività). In parallelo, la
Commissione avvierà uno studio nel primo semestre del 2014 (vedi punto 2.5). La
Commissione continuerà inoltre a coinvolgere le parti interessate e a
consultare i rappresentanti delle professioni organizzando seminari, come
avvenuto nel giugno 2013. Dopo lo screening e la valutazione reciproca effettuati per ciascun
gruppo di settori, gli Stati membri saranno invitati a presentare piani
d’azione nazionali, che possono includere le azioni già in corso. Essi
saranno chiamati a stabilire l'azione più appropriata per ciascuna professione
regolamentata, esaminando anche le seguenti opzioni:
mantenere la regolamentazione vigente sull’accesso
alla professione, indicando se altri tipi di regolamentazione applicabili
all’esercizio della professione sono stati soppressi o riveduti;
modificare la regolamentazione vigente, ad esempio
rivedendo i requisiti in materia di qualifiche (es.: abbreviare i programmi di
formazione o i tirocini) o restringendo la portata delle attività riservate
(es.: ritenere riservate soltanto le attività associate a competenze specifiche
e/o a particolari rischi);
sostituire l’attuale forma di regolamentazione con
un altro sistema in grado di garantire la qualità dei servizi, ad esempio la
protezione del titolo o un sistema volontario di certificazione controllato a
livello nazionale; oppure
abrogare la regolamentazione vigente. Se gli Stati
membri ricevono richieste di una nuova regolamentazione direttamente dai
rappresentanti delle professioni, i piani d’azione dovrebbero anche contenere
criteri chiari e trasparenti in base ai quali valutare tali richieste. Per facilitare il
processo, la Commissione propone di procedere in tre fasi con calendari precisi
e di fornire agli Stati membri un feedback tempestivo per ogni fase. 4.1 Prima fase: mappatura delle professioni in ciascuno Stato membro Dal novembre 2013
gli Stati membri sono tenuti a verificare le informazioni già disponibili nella
banca dati delle professioni regolamentate della Commissione nonché a fornire
tutte le informazioni supplementari necessarie, anche sulla protezione dei
titoli e sulle attività non professionali soggette all'obbligo di certificazione.
Se la certificazione obbligatoria è prescritta da una direttiva UE (ad esempio
nel settore dei trasporti su strada), gli Stati membri devono notificare alla
Commissione l'atto giuridico dell'UE al quale essa si riferisce. Per ciascuna
professione regolamentata gli Stati membri sono anche tenuti a fornire una
descrizione delle attività riservate. La banca dati delle professioni
regolamentate dovrebbe essere completata entro febbraio 2014. Nel marzo 2014 la
Commissione intende pubblicare una mappa europea delle professioni
regolamentate. 4.2 Seconda fase (novembre 2013 — aprile 2015): screening, valutazione e
piani d’azione nazionali per il primo gruppo di settori Tra novembre 2013
e maggio 2014 gli Stati membri devono procedere ad uno screening dettagliato
delle professioni comprese nel primo gruppo. A partire da giugno 2014, la
Commissione organizzerà incontri per consentire agli Stati membri di scambiarsi
i risultati dello screening condotto a livello nazionale. Tutti gli Stati
membri avranno la possibilità di presentare osservazioni in merito agli
sviluppi osservati in altri Stati membri e alle conclusioni da essi raggiunte. Gli Stati membri
saranno invitati a tenere conto delle conclusioni della Commissione, che
saranno presentate nella relazione annuale sull’integrazione del mercato unico
(insieme ad una relazione di valutazione più dettagliata) nel novembre 2014. Lo screening a
livello nazionale e la valutazione reciproca dovrebbero consentire a ciascuno
Stato membro di elaborare relazioni iniziali sulle professioni incluse nel
primo gruppo entro aprile 2015, indicando le misure che essi hanno adottato
o che intendono adottare. Le conclusioni di tali relazioni dovrebbero essere
raccordate con i programmi nazionali di riforma (PNR), la cui presentazione è
prevista per lo stesso periodo, sempre nell’ambito del semestre europeo. Dette
conclusioni possono anche rientrare nella preparazione delle raccomandazioni
specifiche per paese per il 2015. 4.3 Terza fase (giugno 2014 — gennaio 2016): screening, valutazione e piani
d’azione nazionali per il secondo gruppo di settori Dovrebbe essere
seguito lo stesso procedimento applicato per il primo gruppo di settori. La
Commissione presenterà conclusioni dettagliate nella relazione annuale
sull’integrazione del mercato unico, insieme ad una relazione di valutazione
più dettagliata, nel novembre 2015. Gli Stati membri presenteranno una seconda
relazione entro gennaio 2016, indicando le misure che hanno adottato o che
intendono adottare. Anche in questo caso le conclusioni relative ai settori
interessati potrebbero rientrare nella preparazione del semestre europeo 2016. Nel giugno
2015 e nel marzo 2016, alla luce dei piani d’azione ricevuti dagli Stati
membri nel giugno 2015 e nel gennaio 2016, la Commissione proporrà alcune
azioni correttive. Dette azioni possono comprendere, tra l’altro, l’avvio di
procedimenti di infrazione nel caso in cui vengano mantenuti requisiti
nazionali discriminatori o sproporzionati. 5.
Conclusione La trasparenza e
la valutazione reciproca delle professioni regolamentate dovrebbero portare
alla modernizzazione dei quadri normativi nazionali che limitano l’accesso alle
professioni. I risultati dovrebbero incoraggiare la mobilità dei professionisti
nel mercato unico, contribuire a creare nuovi posti di lavoro nei settori
professionali interessati, migliorare la competitività di tali settori e di
quelli ad essi correlati e aprire nuove opportunità di crescita. La Commissione
auspica che gli Stati membri si impegnino pienamente in tale esercizio, destinandogli
risorse sufficienti per partecipare allo screening delle professioni ed alla
valutazione reciproca delle legislazioni nazionali. La Commissione è
consapevole del notevole lavoro da svolgere a livello nazionale ed è
disponibile a collaborare, laddove possibile. ALLEGATO I I diversi approcci alla regolamentazione
delle attività professionali 1. Professioni regolamentate associate ad attività riservate L’approccio più
frequente consiste nel riservare a professionisti qualificati il diritto di
svolgere attività specifiche, in virtù di disposizioni legislative o
regolamentari nazionali. In base a questo approccio, sono gli Stati membri
stessi a stabilire un insieme di attività professionali per le quali ritengono
sia necessaria una qualifica specifica. Ad esempio, in molti Stati membri le
attività connesse alla progettazione di edifici sono riservate esclusivamente
agli architetti. I requisiti in
materia di qualifiche e la portata delle attività riservate sono solitamente
controllati da un'autorità pubblica a livello nazionale o regionale. In alcuni
casi tale controllo è delegato a organismi professionali (ordini, camere di
commercio, collegi) che hanno funzioni organizzative e disciplinari e sono
responsabili dello sviluppo e dell’applicazione di un codice deontologico. Per superare i
possibili ostacoli creati dalle regolamentazioni nazionali, nell'UE è stato
messo a punto un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche. La
direttiva 2005/36/CE si applica ai professionisti qualificati in uno Stato membro
(a prescindere dal fatto che in detto Stato membro la professione sia
regolamentata o meno) e desiderosi di stabilirsi o di prestare servizi in un
altro Stato membro nel quale la professione è regolamentata. 2.
Attività professionali regolamentate
mediante certificazione obbligatoria L’accesso alle
attività professionali che richiedono conoscenze specifiche di norme o processi
tecnici può essere soggetto a certificazione obbligatoria a livello nazionale.
In alcuni casi tale obbligo deriva dalla legislazione UE. La principale
differenza tra questo approccio e quello incentrato sulle attività riservate
consiste nel fatto che la qualifica richiesta non è esclusivamente connessa ad
una professione in quanto tale. Alcune specifiche attività tecniche sono subordinate
al possesso di un certificato che potrebbe essere acquisito da persone che
esercitano professioni diverse. Un esempio di
questo genere è rappresentato dalla legislazione UE in materia di gas
fluorurati[17],
che prevede la certificazione obbligatoria per le imprese e per il personale
che lavora con le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore. Una legislazione analoga è stata messa a punto a
livello UE per alcune categorie di macchinisti[18]
e su talune categorie di conducenti professionali del settore dei trasporti su
strada[19].
In tutti questi
casi la legislazione UE definisce i requisiti minimi in materia di formazione.
Talvolta essa definisce le condizioni e le procedure per il riconoscimento dei
certificati rilasciati in altri Stati membri. Inoltre, se tali regimi di
certificazione sono basati sull’accreditamento conformemente al regolamento
(CE) n. 765/2008, gli altri Stati membri sono obbligati a riconoscere i
certificati in questione. Tuttavia, negli altri casi o nel caso in cui le
condizioni per il riconoscimento non sono specificate, la direttiva 2005/36/CE
stabilisce il quadro necessario per il riconoscimento. 3.
Titoli professionali protetti Un altro
approccio consiste nel regolamentare l’accesso ai titoli professionali. In
questo caso per fare uso di un titolo professionale è richiesta una qualifica
specifica, ma l’attività associata alla professione non è riservata ai
possessori del titolo in questione: l'attività può essere esercitata da
chiunque, a condizione di non utilizzare il titolo. Ad esempio, in Germania il
titolo professionale di "Ingenieur" è protetto dalla legge e può
essere ottenuto esclusivamente sulla base di una qualifica accademica in
ingegneria o scienze naturali. Alcuni organismi
professionali hanno la competenza esclusiva, concessa da autorità pubbliche, di
conferire titoli professionali (ad esempio nel Regno Unito gli organismi
professionali registrati per statuto). Un titolo
professionale protetto garantisce ai consumatori e ai datori di lavoro che la
persona che lo detiene possiede le qualifiche specifiche richieste, pur
lasciando loro la libertà di assumere professionisti che non detengono il
titolo in questione. 4.
Regimi di certificazione volontari I sistemi di
certificazione volontari sono frequentemente utilizzati dalle professioni non
regolamentate per legge. Gli obiettivi principali consistono nel dimostrare
competenza professionale, garantire la qualità di servizi e informare i
consumatori, in assenza di regolamentazione. L'articolo 26 della direttiva sui
servizi[20]
promuove lo sviluppo di sistemi di certificazione e di marchi di qualità per consentire
di valutare la competenza dei prestatori di servizi e garantire un elevato
livello qualitativo del servizio. Alcuni regimi di
certificazione sono messi a punto da organismi di regolamentazione designati
dalle autorità statali (ad es. l'associazione dei parrucchieri (Hairdressing
Council) nel Regno Unito). La gestione di questo tipo di sistemi di
certificazione può tuttavia comportare costi significativi per le parti
interessate. Le associazioni
professionali tendono sempre più a mettere a punto propri sistemi di
certificazione e, in alcuni casi, a subordinare la propria adesione alla certificazione
preventiva dei futuri membri. In Italia, nel
2012 è stata adottata una nuova legge sull’organizzazione delle professioni non
regolamentate che introduce la possibilità di costituire associazioni
professionali e di promuovere l'autocertificazione volontaria dei
professionisti che esercitano attività non regolamentate. L’autocertificazione
è basata su norme tecniche nazionali che definiscono le competenze richieste
per l’esercizio dell’attività professionale. Queste pratiche
mirano a migliorare la trasparenza delle attività professionali per i
consumatori e li aiutano a scegliere tra i prestatori di servizi. Tuttavia, se
tali regimi di certificazione non sono basati sull’accreditamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008, la loro qualità e il loro funzionamento non
possono essere controllati. Essi possono inoltre creare ostacoli pratici
all'accesso alle attività professionali. Potrebbero ad esempio favorire lo
sviluppo di associazioni professionali dominanti, cosa che porterebbe
all’isolamento di nuovi operatori provenienti da altri paesi: l’accesso alle
attività professionali non sarebbe limitato dalla legge, ma la certificazione
diventerebbe una necessità di mercato. Allo stesso tempo, in assenza di
regolamentazione nazionale, non si applicherebbe nemmeno il sistema di
riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. ALLEGATO II [1] Comunicazione
sull’attuazione della direttiva sui servizi. Un partenariato per una nuova
crescita nel settore dei servizi 2012-2015" (cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/COM_2012_261_it.pdf) [2] Articolo 59 della direttiva riveduta sul
riconoscimento delle qualifiche professionali (cfr. http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130902ATT70679/20130902ATT70679EN.pdf) [3] Raccomandazione del 14 giugno 2012. [4] Cfr. nel 2003 e 2008 (e
2013): http://www.oecd.org/eco/reform/indicatorsofregulatoryconditionsintheprofessionalservices.htm [5] Law e Kim (2005) Specialization and Regulation: The Rise of Professionals and the
Emergence of Occupational Licensing Regulation. [6] Friedman (1962)
Capitalism and Freedom; Shapiro (1986) Investment, Moral Hazard and
Occupational Licensing; Stigler (1971) The Theory of Economic
Regulation. [7] Friedman (1962), cfr.
nota 6; Kleiner (2006) Licensing Occupations: Ensuring Quality or Restricting
Competition? [8] Mortensen e Pissarides
(1994) Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment. [9] Carroll e Gaston (1981) A Note on the Quality
of Legal Services: Peer Review and Disciplinary Service; Maurizi (1980) The impact of regulation on quality:
The case of California contractors; Kugler and Sauer (2005) Doctors without Borders? Relicensing Requirements
and Negative Selection in the Market for Physicians. [10] Kleiner
e Krueger (2013) Analyzing the Extent and Influence of Occupational Licensing
on the Labor Market. [11] Kleiner (2006) cfr. nota 7. [12] Plantl e Spitz-Oener (2009), How does Entry
Regulation Influence Entry to Self-Employment and Occupational Mobility? [13] Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2005/36/CE. [14] Banca dati delle professioni regolamentate gestita
dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri.
La banca dati elenca le professioni regolamentate che rientrano nel campo
d'applicazione della direttiva 2005/36/CE. (sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.home)
[15] Il numero di professioni
regolamentate dagli Stati membri deve essere interpretato con cautela. Il modo
in cui gli Stati membri attualmente elencano le professioni regolamentate nella
banca dati delle professioni regolamentate può variare (è possibile che alcuni
Stati membri notifichino una determinata professione che comprende una vasta
gamma di attività/specialità e che altri Stati membri notifichino invece più
professioni). [16] Si tratta della
"formazione regolamentata", nel quadro della direttiva sulle
qualifiche professionali. [17] Regolamento
(CE) n. 842/2006; regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione. [18] Direttiva 2007/59/CE. [19] Direttiva 2003/59/CE. [20] Direttiva 2006/123/CE.