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Document 52012XG1222(01)

Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran

GU C 398 del 22.12.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 398/8


Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran

2012/C 398/03

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e entità che figurano nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2012/829/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/413/PESC e dal regolamento (UE) n. 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 26 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C Coordinamento

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 71.

(2)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 55.


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