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Document 52012XG0309(01)
Notice for the attention of the persons to whom restrictive measures provided for in Council Decision 2010/656/CFSP and in Council Regulation (EC) No 560/2005 concerning restrictive measures against certain persons and entities in Côte d'Ivoire apply
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio inerenti a misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio inerenti a misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio
GU C 71 del 9.3.2012, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/6 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio inerenti a misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio
2012/C 71/04
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, (1) attuata dalla decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, (2) e nell'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, (3) attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2012 del Consiglio, (4) che istituiscono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità della Costa d'Avorio.
Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovranno continuare ad essere incluse nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC e dal regolamento (CE) n. 560/2005.
Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG K Unità Coordinamento |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(2) GU L 71 del 9.3.2012, pag. 50.
(3) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(4) GU L 71 del 9.3.2012, pag. 5.