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Document 52012AB0096
Opinion of the European Central Bank of 27 November 2012 on a proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) (CON/2012/96)
Parere della Banca centrale europea, del 27 novembre 2012 , sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (CON/2012/96)
Parere della Banca centrale europea, del 27 novembre 2012 , sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (CON/2012/96)
GU C 30 del 1.2.2013, p. 6–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/6 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 novembre 2012
sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)
(CON/2012/96)
2013/C 30/05
Introduzione e base giuridica
Il 27 settembre 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1) (di seguito la «proposta di regolamento SSM»). Lo stesso giorno la BCE ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2) (di seguito la «proposta di regolamento ABE»).
Il 5 novembre 2012 la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento ABE ai sensi dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La BCE è competente a formulare un parere sulla proposta di regolamento SSM in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. La BCE è competente a formulare un parere in merito alla proposta di regolamento ABE conformemente agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato in quanto detta proposta contiene disposizioni concernenti il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) a una buona conduzione delle politiche perseguite per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, come indicato nell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. La proposta di regolamento ABE tiene conto dei compiti specifici conferiti alla BCE conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e alla proposta di regolamento SSM.
Poiché entrambi i testi riguardano l’attribuzione di compiti di vigilanza specifici alla BCE e l’istituzione di un meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM), e nonostante le diverse procedure legislative che si applicano a ciascuno di essi, la BCE ha adottato un unico parere in merito alle due proposte. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
1.1. |
La proposta di regolamento SSM risponde alla richiesta di presentare delle proposte per un meccanismo di vigilanza unico formulata dai capi di Stato e di governo in occasione del Vertice della zona euro tenutosi il 29 giugno 2012 (3). La BCE accoglie in principio con favore queste proposte, che sono in linea con i rilievi principali contenuti nel rapporto del Presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 (4) e nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno e del 18 ottobre 2012. L’architettura dell’Unione economica e monetaria deve essere rafforzata sostanzialmente per spezzare il legame avverso tra banche e creditori sovrani in alcuni Stati membri dell’UE appartenenti all’area dell’euro e invertire l’attuale processo di frammentazione dei mercati finanziari nell’area. |
1.2. |
L’introduzione dell’SSM dovrebbe contribuire a ripristinare la fiducia nel settore bancario, nonché la ripresa dei prestiti interbancari e dei flussi di credito transfrontalieri attraverso una vigilanza integrata e indipendente di tutti gli Stati membri partecipanti sulla base di un sistema che coinvolga la BCE e le autorità di vigilanza nazionali. L’SSM contribuirà altresì all’efficace applicazione del corpus unico di norme per i servizi finanziari e all’armonizzazione delle procedure e delle prassi in materia di vigilanza eliminando le distorsioni nazionali e rispecchiando meglio le esigenze di un’area monetaria integrata. In questo contesto, la BCE è pronta a svolgere i nuovi compiti concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi di cui alla proposta di regolamento SSM e ritiene che l’articolo 127, paragrafo 6, del trattato costituisca la base giuridica appropriata per affidarle tali compiti specifici in modo rapido ed efficace. |
1.3. |
La BCE sostiene le conclusioni della Relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo sull’unione economica e monetaria e il quadro finanziario integrato (5). Rileva a questo riguardo come il Consiglio europeo chieda la rapida adozione delle norme riguardanti l’armonizzazione dei quadri nazionali di risoluzione (6) e di garanzia dei depositi (7) nelle proposte legislative e nelle proposte in materia di requisiti patrimoniali delle banche entro la fine del 2012 (8) con l’obiettivo di sostenere l’attuazione dell’SSM. La Relazione intermedia segnala altresì che la creazione di un quadro finanziario integrato non può essere disgiunta da misure che mirino a un quadro di bilancio e a un quadro economico più integrati e sottolinea inoltre la necessità di compiere ulteriori progressi verso l’adozione di un meccanismo unico di risoluzione. La BCE ritiene che tale meccanismo, incentrato su un’Autorità europea competente in materia di risoluzione (European Resolution Authority) costituisca di fatto il complemento necessario all’SSM per conseguire un’unione dei mercati finanziari ben funzionante. È pertanto necessario istituire detto meccanismo o almeno stabilire termini chiari per la sua istituzione nel momento in cui la BCE assumerà appieno le nuove responsabilità in materia di vigilanza, vale a dire alla fine del periodo transitorio richiamato più oltre. |
1.4. |
Dal punto di vista della BCE, la proposta di regolamento SSM dovrebbe osservare i principi fondamentali indicati qui di seguito. In primo luogo è necessario che la BCE, nell’ambito dell’SSM, possa svolgere i compiti ad essa attribuiti in modo efficace e rigoroso senza alcun rischio per la sua reputazione. In secondo luogo occorre che la BCE resti indipendente nello svolgimento di tutte le sue funzioni. In terzo luogo è opportuno garantire una netta separazione tra i nuovi compiti della BCE in materia di vigilanza e quelli di politica monetaria ad essa affidati dal trattato. In quarto luogo la BCE deve poter fare pieno ricorso alle conoscenze, le competenze e le risorse operative delle autorità di vigilanza nazionali. In quinto luogo è necessario che l’SSM operi in assoluta coerenza con i principi alla base del mercato unico dei servizi finanziari e in piena conformità con il corpus unico di norme per i servizi finanziari. A questo proposito la BCE accoglie altresì con favore la possibilità di coinvolgere nell’SSM gli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro, in modo da assicurare una maggiore armonizzazione delle prassi di vigilanza all’interno dell’Unione e rafforzare di conseguenza il mercato interno. In sesto luogo la BCE è pronta a osservare le norme più stringenti in materia di responsabilità per il proprio operato nell’espletamento delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite. |
1.5. |
In primo luogo, per consentire all’SSM di svolgere un ruolo di vigilanza efficace, la proposta di regolamento SSM affida alla BCE compiti di vigilanza specifici accompagnati dai necessari e corrispondenti poteri di vigilanza e indagine e di accesso diretto alle informazioni. Ciò è essenziale per assicurare che l’SSM espleti le proprie funzioni in modo efficace. La BCE accoglie positivamente l’inclusione di tutti gli enti creditizi, un presupposto importante per mantenere condizioni di parità concorrenziale tra le banche ed evitare la segmentazione del sistema bancario. Infine, il proposto conferimento alla BCE di competenze in materia di vigilanza macroprudenziale è accolto con favore perché consentirà alla stessa BCE di coordinare il ricorso a politiche macro e microprudenziali. La BCE rileva altresì che la proposta di regolamento SSM le attribuisce, nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, l’incarico di promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario (9) e che questo implica la natura anche macroprudenziale delle sue responsabilità. La BCE ritiene che la proposta di regolamento SSM debba permettere l’attivazione degli strumenti macroprudenziali offerti dal diritto dell’UE su iniziativa della BCE o delle autorità nazionali. In particolare, viste le loro responsabilità in materia di stabilità finanziaria oltre che la stretta prossimità e la conoscenza delle economie e dei sistemi finanziari dei rispettivi paesi (10), è opportuno che le autorità nazionali dispongano di strumenti sufficienti ad affrontare i rischi macroprudenziali connessi alla particolare situazione degli Stati membri partecipanti, fatta salva la possibilità per l’SSM di adoperarsi anch’esso per un contenimento efficace di tali rischi. Data l’importanza di una separazione funzionale tra la vigilanza macro e microprudenziale e la responsabilità del Consiglio direttivo in materia di stabilità finanziaria, il quadro dell’SSM dovrebbe prevedere procedure specifiche per il coinvolgimento del Consiglio direttivo con riferimento alle decisioni della BCE in materia di misure macroprudenziali. |
1.6. |
In secondo luogo, la BCE deve svolgere i compiti ad essa affidati dalla proposta di regolamento SSM senza pregiudicare gli obiettivi del SEBC di cui all’articolo 127 del trattato (11). La BCE assicura che le sue attività nell’ambito dell’SSM non influiscano sullo svolgimento dei compiti assegnati al SEBC ai sensi del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») né compromettano il suo assetto istituzionale. Il trattato e lo statuto del SEBC (12) riconoscono alla BCE piena indipendenza (13) nell’assolvimento dei suoi compiti, compresi quelli di vigilanza ad essa eventualmente attribuiti in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. A questo proposito il requisito di indipendenza contenuto nel trattato si applica alla BCE come istituzione nel suo insieme e quindi si estende ai suoi organi, quali ad esempio il consiglio di sorveglianza e i rispettivi membri nell’espletamento delle funzioni di cui alla proposta di regolamento SSM. L’indipendenza della BCE include inoltre anche l’autonomia operativa delle autorità di vigilanza, come indicato nei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria (14) (di seguito i «Principi fondamentali») adottati di recente dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. |
1.7. |
Un altro aspetto connesso dei Principi fondamentali inteso ad assicurare l’efficacia dell’azione di vigilanza è rappresentato dalla necessità di offrire un’adeguata tutela giuridica alle autorità competenti in tale materia nell’esercizio delle loro funzioni per tutelare l’interesse generale. A tale riguardo la BCE rileva come l’attività normativa e la giurisprudenza in vari Stati membri e a livello mondiale tendano a limitare la responsabilità delle autorità di vigilanza. La BCE è del parere che la responsabilità della BCE stessa, delle autorità nazionali competenti e dei rispettivi funzionari debbano ricorrere solo in caso di dolo o colpa grave. In primo luogo tale limitazione rifletterebbe i principi di vigilanza bancaria comuni alle normative di un numero crescente di Stati membri, oltre che di vari centri finanziari importanti del mondo, i quali tendono a limitare la responsabilità degli organi di vigilanza. In secondo luogo sarebbe coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che fa sorgere la responsabilità solo in caso di illecito di un certo livello. In terzo luogo la disposizione allineerebbe l’UE al consenso globale raggiunto con i Principi fondamentali, secondo cui le norme di vigilanza devono tutelare l’autorità competente in materia e i funzionari della stessa contro procedimenti legali per azioni od omissioni commesse in buona fede nell’espletamento delle loro funzioni e rispetto ai costi necessari a difendere tali azioni e/o omissioni, in modo da rafforzare ulteriormente la posizione dell’autorità di vigilanza nei confronti dei soggetti vigilati (15). In quarto luogo, tale consenso mondiale si basa sulla complessità dei compiti di vigilanza. Le autorità competenti in materia devono tutelare la pluralità degli interessi all’interno di un sistema bancario ben funzionante e nell’insieme del settore finanziario. Inoltre, soprattutto nei periodi di crisi, esse devono operare in tempi stretti. In quinto luogo, un chiarimento del regime di responsabilità nell’ambito di un SSM operante in un contesto pluri-giurisdizionale contribuirebbe a: i) creare un regime di responsabilità armonizzato all’interno dell’SSM; ii) preservare l’integrità della capacità di agire dell’SSM, in quanto un regime di responsabilità eccessivamente stringente e diversificato all’interno della struttura complessa dell’SSM potrebbe indebolire la determinazione delle autorità di vigilanza che operano nell’ambito dell’SSM a porre in essere gli interventi necessari; iii) limitare i procedimenti giudiziari speculativi basati sulla presunta responsabilità delle autorità operanti nell’ambito dell’SSM per azioni od omissioni ad esse attribuite. |
1.8. |
In terzo luogo è essenziale stabilire una netta separazione tra i compiti di politica monetaria e quelli di vigilanza attribuiti alla BCE in modo da evitare possibili conflitti di interesse e garantire un processo decisionale autonomo nell’assolvimento di tali compiti, oltre che la conformità con il quadro istituzionale del SEBC. Si rende pertanto necessaria una governance appropriata che assicuri la suddetta separazione permettendo nel contempo alla struttura complessiva di beneficiare di sinergie. In questo senso, nella nuova proposta di regolamento SSM e nel contesto del trattato, occorre assicurare che il nuovo consiglio di vigilanza costituisca il baricentro delle funzioni di vigilanza svolte dalla BCE. Esso dovrebbe includere non solo i responsabili della vigilanza presso le autorità competenti degli Stati membri partecipanti, ma anche — in qualità di osservatori — i rappresentanti delle banche centrali nazionali che svolgono attività di vigilanza ausiliarie rispetto alle autorità nazionali competenti ove previsto dalle disposizioni statutarie. Il consiglio di vigilanza dovrebbe inoltre disporre, nella misura massima possibile, degli strumenti e delle competenze necessari ad assolvere efficacemente i propri compiti nel rispetto delle funzioni statutarie fondamentali degli organi decisionali della BCE. In questo contesto il suo quadro di funzionamento dovrebbe assicurare la partecipazione su un piano di parità ai rappresentanti delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri partecipanti, compresi quelli che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE. Infine, tenendo altresì conto dell’esperienza delle varie banche centrali nazionali già impegnate in attività di vigilanza, la BCE stabilirà le opportune regole e procedure interne intese ad assicurare un’adeguata separazione all’interno delle funzioni a sostegno di tali attività. |
1.9. |
In quarto luogo è fondamentale che, nell’espletamento delle nuove funzioni di vigilanza, l’SSM possa avvalersi delle competenze e delle risorse delle autorità nazionali competenti. Informazioni approfondite di natura qualitativa e una conoscenza consolidata degli enti creditizi svolgono un ruolo essenziale, assieme alla disponibilità di informazioni attendibili di ordine quantitativo. Opportune procedure di decentramento, attuate preservando l’unità del sistema di vigilanza ed evitando duplicazioni, permetteranno all’SSM di beneficiare della maggiore prossimità delle autorità nazionali competenti ai soggetti vigilati garantendo al tempo stesso la necessaria continuità e coerenza dell’azione di vigilanza in tutti gli Stati membri partecipanti. In questo contesto, la proposta di regolamento SSM potrebbe meglio chiarire le modalità pratiche di decentramento delle funzioni di vigilanza all’interno dell’SSM specificando alcuni principi organizzativi di base. Dovrebbe in particolare riconoscere alla BCE la possibilità di ricorrere alle autorità nazionali competenti per l’espletamento delle funzioni di vigilanza — specificatamente nel caso degli enti creditizi di minore importanza economica, finanziaria o prudenziale — senza pregiudicare il diritto della stessa di fornire orientamenti e istruzioni o di assumere i compiti delle autorità nazionali ove debitamente richiesto. La proposta di regolamento SSM dovrebbe inoltre costituire la base di un adeguato quadro di riferimento per un’assegnazione efficiente dei compiti di vigilanza all’interno dell’SSM, comprese le procedure di notifica delle decisioni in materia di vigilanza adottate dalle autorità nazionali competenti. Pertanto, oltre alle regole specifiche che andrebbero incluse nella proposta di regolamento SSM, la BCE dovrebbe — di concerto con le autorità nazionali competenti che partecipano all’SSM — specificare ulteriormente i criteri e i meccanismi di decentramento all’interno dell’SSM nelle regole di dettaglio necessarie per l’attuazione di questo quadro. Tali regole dovrebbero in particolare permettere agli enti creditizi, in quanto destinatari delle misure di vigilanza, di identificare chiaramente l’autorità competente come loro contatto. Inoltre sia la BCE sia le autorità nazionali competenti, conformemente alla loro autonomia organizzativa, devono poter determinare le risorse necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni nell'ambito dell'SSM. È infine importante fare in modo che la responsabilità ultima della BCE in materia di vigilanza all’interno dell’SSM sia accompagnata da poteri di controllo sull’SSM nel suo insieme e sui soggetti sottoposti a vigilanza, oltre che da accordi intesi ad assicurare una cooperazione molto stretta con le autorità nazionali competenti anche attraverso la definizione di regole specifiche per situazioni di emergenza e flussi di informazione adeguati. Sarebbe pertanto necessario porre in essere disposizioni efficienti per garantire i flussi di informazioni all'interno dell'SSM con lo scopo ulteriore di evitare una duplicazione degli oneri di segnalazione a carico degli enti creditizi. |
1.10. |
In quinto luogo, le proposte di regolamento SSM e ABE devono assicurare la coerenza del nuovo quadro con il mercato unico. Il conseguimento di questo obiettivo potrebbe essere favorito dai due elementi indicati qui di seguito. Anzitutto la proposta di regolamento SSM dovrebbe permettere agli Stati membri che desiderano aderire all’SSM di attivare adeguati meccanismi intesi a garantire una stretta cooperazione e di partecipare alle attività del consiglio di vigilanza a pieno titolo e su un piano di parità, vale a dire con i medesimi diritti e obblighi, rispetto agli Stati membri appartenenti all’area dell’euro. Inoltre l’attribuzione alla BCE di compiti concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri dell'area crea un nuovo quadro istituzionale che può richiedere l’adeguamento della governance dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, ABE). La proposta di regolamento ABE dovrebbe prevedere le necessarie modifiche alla struttura di governo e alle competenze di detta autorità in modo da garantire in particolare parità di trattamento tra gli organi di vigilanza nazionali e la BCE salvaguardando al tempo stesso l’indipendenza di quest’ultima. La BCE continuerà a partecipare al Consiglio di vigilanza dell’ABE alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 (16). Inoltre, in considerazione del suo nuovo ruolo centrale all’interno dell’SSM, la BCE si adopererà affinché le autorità nazionali competenti che partecipano all’SSM assumano posizioni reciprocamente coerenti negli organi decisionali dell’ABE sulle questioni che rientrano tra i compiti di vigilanza della BCE, anche attraverso la definizione di regole specifiche in tale ambito ove appropriato, fatte salve le funzioni di vigilanza ancora svolte dalle autorità nazionali competenti. Potrebbero infine essere adottati provvedimenti adeguati atti a garantire l'ordinata cooperazione tra l'SSM e gli Stati membri non partecipanti. |
1.11. |
In sesto luogo, la responsabilità democratica costituisce il contrappeso indispensabile dell’indipendenza. La BCE è già soggetta ad obblighi di responsabilità per il proprio operato e di rendiconto, che dovrebbero essere pienamente mantenuti per le sue funzioni esistenti. La BCE rileva come la proposta di regolamento SSM faccia insorgere obblighi analoghi relativamente ai suoi nuovi compiti di vigilanza. Procedendo sulla scorta di detti obblighi statutari, occorre definire forme separate e adeguate di responsabilità, sempre in linea con i Principi fondamentali. Tali forme dovrebbero riflettere le considerazioni enucleate qui di seguito. Primo, dovrebbero rispettare l’indipendenza della BCE. Secondo, dovrebbero operare al livello al quale le decisioni sono adottate e attuate. Andrebbero pertanto definite principalmente a livello europeo, senza pregiudicare i meccanismi di responsabilità esistenti presso le autorità di vigilanza nazionali — che si applicano altresì ai rispettivi compiti di vigilanza non affidati all’SSM — e gli scambi occasionali di vedute del presidente o dei membri del consiglio di vigilanza con i parlamenti nazionali, ove necessario. Terzo, dovrebbero prevedere meccanismi robusti a salvaguardia della riservatezza delle informazioni in materia di vigilanza. |
2. Disposizioni transitorie
La BCE sottolinea l’importanza di un accordo sulle proposte di cui sopra entro la fine del 2012 per rispettare il calendario che prevede l'entrata in vigore del regolamento SSM il 1o gennaio 2013, la sua implementazione graduale sul piano operativo nel prosieguo dell’anno e la piena attuazione entro il 1o gennaio 2014. Una sequenza temporale vincolante è fondamentale per permettere alla BCE di avviare i preparativi necessari, organizzare la cooperazione con le autorità nazionali competenti nell’ambito di un quadro decentrato, impegnare le risorse adeguate e predisporsi internamente ad assumere i compiti di vigilanza in conformità con uno schema concordato di attuazione graduale delle norme. In questo contesto la BCE sostiene la Commissione nella sua proposta intesa a permettere alla BCE di richiedere durante il periodo transitorio tutte le informazioni ad essa necessarie per svolgere una valutazione articolata (compreso un esame della qualità degli attivi) degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Ciò dovrebbe favorire una transizione ordinata verso l’avvio della vigilanza operativa da parte dell’SSM. La BCE ritiene che il calendario proposto dalla Commissione sia ambizioso ma realistico.
3. Attuazione della riforma
Come indicato in precedenza, la proposta di regolamento SSM dovrebbe fornire alla BCE le competenze necessarie a un efficace espletamento dei compiti ad essa affidati. La BCE gode di competenze normative ai sensi dell’articolo 132 del trattato e dell’articolo 34.1 dello statuto del SEBC, che le consentono di svolgere detti compiti conformemente all’acquis dell’Unione e alla legislazione dell’UE di prossima introduzione, in particolare il corpus unico di norme per i servizi finanziari (comprese le procedure di «comply or explain», che impongono ai destinatari degli orientamenti o delle raccomandazioni dell’ABE di conformarsi agli stessi oppure di spiegare perché non hanno agito). Tuttavia, dopo l’adozione della proposta di regolamento SSM e l’attuazione delle riforme, ulteriori miglioramenti contribuirebbero ad agevolare la BCE nell’espletamento delle sue funzioni di vigilanza. Anzitutto la proposta di regolamento SSM dovrebbe permettere alla BCE di adottare regolamenti intesi a meglio specificare i meccanismi e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni da parte delle autorità nazionali competenti e dovrebbe inoltre consentire alla stessa di avvalersi delle misure cautelari messe a disposizione delle autorità competenti dai rispettivi ordinamenti nazionali. In secondo luogo occorre che i principali strumenti prudenziali previsti nella normativa bancaria dell’UE siano sostenuti in misura crescente, ove opportuno, da atti giuridici dell’Unione direttamente applicabili, come già avviene ad esempio per le disposizioni della proposta di regolamento sui requisiti patrimoniali (capital requirements regulation, CRR). Un corpus unico avente applicazione diretta contribuirebbe sia all’efficacia dell’SSM sia al funzionamento del mercato unico. In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 25.1 dello statuto del SEBC, la BCE è pronta a contribuire all’ulteriore armonizzazione delle normative nazionali fornendo consulenza agli Stati membri partecipanti sul recepimento delle direttive dell’Unione concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario per le questioni connesse ai compiti ad essa conferiti in virtù della proposta di regolamento SSM.
4. Modifiche future del regolamento SSM
La proposta di regolamento SSM prevede che entro il 31 dicembre 2015 sia pubblicata una relazione sull’applicazione dello stesso, la quale potrebbe portare a modifiche tali da richiedere il ricorso alla procedura di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato. Per consentire in futuro l’adozione di modifiche di ordine tecnico che permettano di adeguare in modo tempestivo e flessibile il regolamento alle nuove circostanze, la BCE raccomanda al Consiglio europeo di prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all’articolo 48 del trattato sull’Unione europea. Ai sensi di tale articolo, per le future modifiche tecniche al regolamento SSM il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata (17) oppure secondo la procedura legislativa ordinaria (18). Tale procedura semplificata di modifica del regolamento SSM permetterebbe di tenere conto degli sviluppi futuri della normativa dell’Unione in materia di banche e vigilanza prudenziale che riguardano l’SSM.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 novembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2012) 511 definitivo.
(2) COM(2012) 512 definitivo.
(3) Dichiarazione del Vertice della zona euro, 29 giugno 2012.
(4) Verso un’autentica Unione economica e monetaria.
(5) Relazione intermedia del Presidente del Consiglio europeo, Verso un’autentica Unione economica e monetaria, 12 ottobre 2012.
(6) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 — COM(2012) 280 definitivo.
(7) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, COM(2010) 368 definitivo.
(8) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM(2011) 453 definitivo; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento («proposta di regolamento CRR»), COM(2011) 452 definitivo.
(9) Articolo 1 della proposta di regolamento SSM.
(10) Cfr. il Parere CON/2012/5 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2012, in merito alla proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 105 dell’11.4.2012, pag. 1).
(11) Si vedano gli articoli 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato e l’articolo 2 dello statuto del SEBC.
(12) Si vedano gli articoli 130 e 282, paragrafo 3, del trattato e l’articolo 7 dello statuto del SEBC.
(13) Il concetto di indipendenza della banca centrale include l’indipendenza funzionale, istituzionale, personale e finanziaria (si veda ad esempio il Rapporto sulla convergenza 2012 della BCE, pag. 22).
(14) Adottati a settembre 2012. Disponibili sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo: http://www.bis.org
(15) Principio 2, paragrafo 9, dei Principi fondamentali.
(16) Articolo 40, paragrafo 1, lettera d, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(17) Articolo 48, paragrafo 7, primo comma.
(18) Articolo 48, paragrafo 7, secondo comma.