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Document 52011IP0319

Servizi sociali di interesse generale Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (2009/2222(INI))

GU C 33E del 5.2.2013, p. 65–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/65


Martedì 5 luglio 2011
Servizi sociali di interesse generale

P7_TA(2011)0319

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (2009/2222(INI))

2013/C 33 E/07

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, nonché il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 14, 106, 151, l'articolo 153, paragrafo 1, lettere j) e k), gli articoli 159, 160, 161 e 345, e il protocollo n. 26,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 36,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa dalla Comunità europea il 26 novembre 2009 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia (2),

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (4),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi sociali di interesse generale nell'Unione europea (SEC(2006)0516),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo" (COM(2007)0725),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione intitolati "Domande frequenti in relazione alla decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (SEC(2007)1516) e "Domande frequenti riguardanti l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici ai servizi sociali di interesse generale" (SEC(2007)1514),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Guida sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato interno ai servizi di interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali di interesse generale" (SEC(2010)1545),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020) e la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su tale comunicazione (5),

vista la prima relazione della Commissione intitolata "Relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale" (SEC(2008)2179) e la sua seconda "Relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale" (SEC(2010)1284) (6),

vista la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (7),

vista la comunicazione della Commissione sulla tassazione del settore finanziario (COM(2010)0549), unitamente al documento di lavoro dei servizi che l'accompagna (SEC(2010)1166),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi" (COM(2011)0020) e al relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi" (COM(2011)0011),

vista la dichiarazione del commissario Andor sulle disposizioni sociali del trattato di Lisbona (8),

vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 su "Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea" (9),

vista la relazione sull'applicazione delle norme comunitarie ai SSIG elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 2008 (10),

vista la relazione su un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 2010 (11),

vista la "Relazione congiunta sulla protezione sociale e l'inclusione sociale 2010" elaborato dal comitato per la protezione sociale nel 2010 (12),

vista la relazione intitolata "Valutazione sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020" elaborata dal comitato per la protezione sociale nel 2011 (13),

viste le conclusioni e le raccomandazioni del Forum sui servizi sociali di interesse generale tenutasi a Lisbona nel settembre 2007, a Parigi nell'ottobre 2008 e a Bruxelles nell'ottobre 2010 (14),

viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio EPSCO del 16 e 17 dicembre 2008, dell'8 e 9 giugno 2009 e del 6 e 7 dicembre 2010 (15),

viste le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE):

del 19 aprile 2007 nella causa C-295/05 Tragsa,

del 18 dicembre 2007 nella causa C-532/03 Commissione contro Irlanda (servizi di trasporto d'urgenza in ambulanza in Irlanda),

del 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant,

del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06 Commissione contro Germania (servizi pubblici di Amburgo),

del 10 settembre 2009 nella causa C-206/08 Eurawasser,

del 9 ottobre 2009 nella causa C-573/07 Sea s.r.l.,

del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08 Acoset,

del 15 ottobre 2009 nella causa C-275/08 Commissione contro Germania (Datenzentrale Baden-Württemberg),

del 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 Helmut Müller,

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (16),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per l'avvenire (17),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale (18),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sui servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea (19),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su "Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà, inclusa la povertà infantile, nell'UE" (20),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (21),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (22),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (23),

vista l'approvazione della sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (24),

visti i risultati delle indagini sulla qualità della vita di Eurofound del 2003 e del 2007 (25),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0239/2011),

A.

considerando che l'articolo 3 del trattato UE identifica come obiettivo degli Stati membri il miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro, e come obiettivo dell'Unione il benessere dei suoi cittadini, da realizzarsi attraverso lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva e orientata al sostegno delle piccole e medie imprese, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e ad un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la lotta all'esclusione sociale, alle discriminazioni e alle disparità nell'accesso all'assistenza sanitaria, la promozione della giustizia sociale e della protezione, la parità tra uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore,

B.

considerando che l'articolo 9 TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse alla promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana,

C.

considerando che l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 menzionano esplicitamente i servizi di interesse generale (SIG); considerando che è confermato il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nella fornitura, commissione e organizzazione di servizi d'interesse economico generale (SIEG) e che i trattati non intaccano le competenze degli Stati membri nella fornitura, commissione e organizzazione di servizi d'interesse generale non economici,

D.

considerando che l'accesso ai servizi d'interesse generale è un diritto fondamentale tra i diritti economici, sociali e culturali riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

E.

considerando che la fornitura di SSIG universalmente disponibili, di alta qualità e accessibili, ai sensi della comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale del 2007, può dunque essere ritenuta come un pilastro essenziale del modello sociale europeo e come la base per una buona qualità della vita e per il conseguimento degli obiettivi economici, occupazionali e sociali dell'UE,

F.

considerando che i servizi sociali di interesse generale e, in particolare, l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e di assistenza alle persone anziane e ad altre persone in stato di dipendenza, sono essenziali per conseguire una partecipazione equivalente di donne e uomini nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione,

G.

considerando che la segregazione di genere nei servizi sociali, tanto settoriale quanto occupazionale, ha un impatto pregiudizievole sulle condizioni di lavoro e sui livelli salariali, e che il lavoro domestico non retribuito e l'assistenza ai minori e agli anziani sono effettuati in prevalenza da donne,

H.

considerando che l'espansione dei servizi sociali di interesse generale ha agito come forza motrice per l'integrazione di un numero maggiore di donne nel mercato del lavoro,

I.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3 TUE comprendono la sussidiarietà a livello locale e che l'articolo 1 del Protocollo 26 TFUE riconosce il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale nel modo più calibrato possibile alle esigenze degli utenti,

Diritti fondamentali e universalità

1.

ritiene che i SSIG, i loro utenti e i loro fornitori presentino una serie di caratteristiche peculiari in aggiunta alle caratteristiche comuni dei SIG; osserva che i SSIG, nei termini in cui sono definiti dagli Stati membri, comprendono regimi obbligatori o integrativi di sicurezza sociale nonché servizi universalmente disponibili, forniti direttamente alle persone fisiche, con la finalità di migliorare la qualità di vita di tutti; svolgono inoltre un ruolo preventivo di coesione e inclusione sociale e rendono concreti i diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali;

2.

riconosce che, nel caso dei SSIG, vi sono due fattori contrastanti da riconciliare: da un lato, il principio di sussidiarietà, che limita la libertà delle autorità pubbliche di definire, organizzare e finanziare i SSIG come ritengono opportuno, insieme al principio di proporzionalità, e, dall'altro, la responsabilità spettante all'Unione e agli Stati membri per le rispettive aree di competenza definite dal trattato;

3.

esorta gli Stati membri a mantenere la disponibilità di servizi sociali accessibili, a prezzi convenienti e di alta qualità come nel periodo di rapida crescita economica e ad assicurare un accesso non discriminatorio a tali servizi indipendentemente dal genere, dal reddito, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età, dalle tendenze sessuali o dalle condizioni lavorative; ritiene che i servizi sociali siano fondamentali nell'assicurare l'uguaglianza di genere, dato che, unitamente ai servizi sanitari e alle strutture di assistenza all'infanzia, costituiscono uno dei pilastri su cui poggiano gli sforzi volti ad accrescere i tassi occupazionali femminili e l'uguaglianza in generale;

4.

insiste sulla necessità di evitare che l'attuale crisi finanziaria e economica e le future proposte economiche pongano in pericolo lo sviluppo dei servizi sociali di interesse generale, il che pregiudicherebbe a lungo termine la crescita del tasso di occupazione, la crescita economica dell'UE, l'aumento dei contributi fiscali e la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare una valutazione dell'impatto di genere dei diversi servizi sociali di interesse generale e a garantire che la valutazione da una prospettiva di parità di genere delle misure UE proposte diventi un processo regolare e trasparente con risultati percettibili; chiede altresì che la prospettiva di genere sia inclusa nel bilancio di tutti i programmi e le politiche dell'UE e nazionali; invita altresì la Commissione a includere nelle sue relazioni di monitoraggio la questione dell'uguaglianza di genere;

6.

invita gli Stati membri a garantire la disponibilità, nell'ambito di politiche mirate di conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, di forme di servizi di custodia dell'infanzia accessibili, a prezzi contenuti, di elevata qualità e diversificate, conformemente agli obiettivi di Barcellona, e a migliorare l'offerta di servizi di assistenza alle persone anziane e dipendenti come passo fondamentale verso l'uguaglianza tra uomini e donne, dato che i servizi di custodia dell'infanzia non solo agevolano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma offrono anche opportunità di impiego; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure per il riconoscimento del lavoro domestico non retribuito e del lavoro dei prestatori di assistenza all'infanzia e alle persone anziane, per la maggior parte donne, che svolgono un ruolo molto importante per la sostenibilità dei sistemi sociali;

7.

sottolinea che il carattere d'interesse generale di un servizio sociale non dipende dal suo ambito ma da come viene prestato, alla luce di una serie fattori quali lo status di organismo senza scopo di lucro o la non selezione dei beneficiari;

8.

sottolinea che, per quanto riguarda i SSIG, il principio di sussidiarietà deve prevalere sulle norme del mercato interno;

9.

sottolinea che, in linea di principio, le decisioni relative allo sviluppo, al finanziamento e alla prestazione di servizi sociali di interesse generale devono essere di competenza degli Stati membri e delle autorità locali; rispetta e sostiene il principio enunciato ed esorta le istituzioni europee a fare altrettanto;

10.

sottolinea che, ai fini dell'applicazione delle loro funzioni precipue, l'accesso ai SSIG non deve essere limitato solo alle persone svantaggiate e vulnerabili, bensì deve essere universale e indipendente dal patrimonio o dal reddito, pur assicurando termini equi per l'accesso degli utenti più deboli, in conformità della legislazione e delle prassi dei singoli Stati membri;

11.

rileva che la natura essenzialmente strutturante e inclusiva dei SSIG contribuisce in modo pertinente, utile ed efficace allo sviluppo di tutte le regioni consentendo allo Stato e alle collettività locali o regionali di svolgere un ruolo mediante l'uso di finanziamenti pubblici e privati; ritiene che conservare i SSIG nelle regioni rurali e vulnerabili sia particolarmente importante e insiste altresì sul ruolo essenziale da essi svolto nel limitare i rischi di segregazione delle comunità disgregate ed emarginate;

12.

sottolinea che i SSIG vengono finanziati principalmente dagli Stati membri e sono pertanto di competenza soprattutto di questi ultimi; ritiene tuttavia che l'Unione possa svolgere un ruolo importante in tale ambito e aiutarli a modernizzarli e adattarli a nuove condizioni, eventualmente dando anche voce alle esigenze dei cittadini in merito alla loro qualità e quantità;

13.

sottolinea l'importanza della valutazione urgente delle conseguenze sociali, e nella vita dei cittadini delle liberalizzazioni in settori fondamentali per il progresso sociale;

14.

sottolinea l'importanza di potenziare la dimensione sociale del mercato interno e di tenere in maggiore considerazione le specificità dei SSIG, privilegiando un approccio pragmatico che metta in primo piano l'accessibilità, l'universalità, l'equità, la qualità e l'efficienza di tali servizi;

15.

appoggia la raccomandazione contenuta nella relazione Monti secondo cui i servizi Internet a banda larga e i servizi bancari di base vanno considerati nella legislazione europea come servizi universali che gli Stati membri sono tenuti a fornire, con disponibilità universale e accesso per tutti;

Contributo economico

16.

sottolinea che i SSIG non vanno definiti in funzione del loro impatto economico, prende atto della seconda relazione biennale della Commissione, ribadisce che i SSIG offrono un importante contributo economico in termini di posti di lavoro, attività economica e potere d'acquisto e precisa che il settore dei servizi sociali e sanitari rappresenta il 5 % della produzione economica e impiega 21,4 milioni di persone; osserva che lo studio "Mappatura dei servizi pubblici" del CEEP conferma che le attività sociosanitarie rappresentano il 9,6 % dell'occupazione il 9,4 % del PIL dell'UE; rileva che l'indagine sulla forza lavoro del 2008 evidenzia che le donne rappresentano il 79 % della manodopera nei servizi sanitari, l'81 % nei servizi di assistenza domiciliare e l'83 % nel lavoro assistenziale non domiciliare; osserva che l'UEAPME, organo rappresentativo delle PMI, ha dichiarato che per poter operare proficuamente le PMI hanno bisogno di SSIG di elevata qualità ed efficienza; invita gli Stati membri a tenere in conto i principi della parità di genere; osserva che la promozione di mercati del lavoro inclusivi, la prevenzione e il reinserimento comporteranno una riduzione dei costi e a un miglioramento della qualità delle prestazioni nel lungo termine;

17.

sottolinea che i SSIG contribuiscono all'effettivo esercizio della cittadinanza e hanno lo scopo di creare coesione sociale, territoriale ed economica attraverso la realizzazione di forme di solidarietà collettiva;

18.

sottolinea che le autorità regionali e locali svolgono un ruolo fondamentale a livello di definizione, finanziamento, fornitura e attribuzione di SSIG nel quadro dei regimi di servizi sociali e di previdenza sociale degli Stati membri; si stima che il settore delle amministrazioni locali e regionali valga il 15,9 % del PIL dell'UE a 27, dove solo gli enti locali rappresentano il 12,9 %, e che le sue spese nell'ambito della protezione sociale rappresentino il 3 % del PIL (378,1 miliardi di EUR) (26);

19.

ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali dovrebbero estendere l'applicazione dei partenariati pubblico-privato nel settore dei SSIG, al fine di aumentarne l'efficienza e la disponibilità;

Contributo sociale

20.

sottolinea che le indagini sulla qualità della vita di Eurofound (27) hanno dimostrato che uno dei modi più importanti per migliorare la qualità di vita dei cittadini, garantendo il pieno inserimento nella società e la coesione sociale e territoriale, è la fornitura e lo sviluppo di SIG, compresi i SSIG; sottolinea che i SSIG sono un pilastro fondamentale del modello sociale europeo, sono articolati in quanto componente del modo di vita europeo e hanno lo scopo di conseguire obiettivi di politica sociale e rendere concreti i diritti sociali degli individui e dei gruppi, spesso tramite i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri;

21.

sottolinea la necessità di promuovere una politica di progresso sociale che garantisca l'accesso universale a servizi pubblici di qualità, prestando particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, specialmente a madri nubili, donne, anziani, minori, emigranti e persone portatrici di qualsiasi tipo di disabilità;

22.

sottolinea come non sia opportuno che i fondi pubblici, assegnati ai SSIG, siano utilizzati per scopi diversi dalla realizzazione degli obiettivi del servizio e che in nessuna misura tali fondi, salvo ragionevoli spese per il personale e spese generali correlate alla fornitura del servizio, debbano essere utilizzati per altri fini; ritiene che il legittimo obiettivo di ottimizzazione del profitto sia in contrasto insanabile con i principi e gli obiettivi dei SSIG; ritiene che se le autorità degli Stati membri optano per la fornitura indiretta di SSIG, devono tutelare l'interesse generale e, pur assicurando qualità, innovazione, efficacia ed efficienza in termini di costi, devono sostenere imprese dell'economia sociale nelle quali ogni utile è reinvestito nel servizio e nell'innovazione e li sollecita a operare in veste di fornitori;

23.

sottolinea il ruolo tradizionale dello Stato nella fornitura di SSIG, pur riconoscendo che l'apertura a fornitori privati aumenterà l'accessibilità e la qualità di tali servizi e amplierà le possibilità di scelta dei consumatori;

24.

ribadisce il suo impegno a favore di SSIG moderni e di elevata qualità, che rappresentano gli strumenti per rendere concreti molti dei valori compresi nel progetto europeo, quali uguaglianza, solidarietà, Stato di diritto e rispetto della dignità umana, nonché i principi di accessibilità, servizio universale, efficienza, gestione economica delle risorse, continuità, prossimità agli utenti del servizio e trasparenza;

Restrizioni normative per la fornitura di SSIG

25.

sottolinea che le autorità nazionali, regionali e locali impegnate a fornire o imporre SSIG hanno bisogno di una chiara base giuridica per i loro servizi e le loro spese, e che, pur essendo indispensabile, il servizio di informazioni e chiarimenti e il manuale recentemente pubblicato dalla Commissione sono benvenuti, ma non offrono la necessaria certezza giuridica, il che ostacola i fornitori di SSIG nell'assolvimento dei loro compiti;

26.

sottolinea che le autorità nazionali e locali hanno la responsabilità di garantire il corretto funzionamento dei SSIG, mantenendo un elevato tenore qualitativo;

27.

ritiene che non sia né efficiente né democraticamente accettabile che l'interpretazione concreta della legislazione dipenda dal fatto la Corte di giustizia dell'Unione europea sia indotta a pronunciarsi sui limiti delle normative in materia di mercato unico in merito ai SIG, SSIG compresi, il che è un netto indizio dell'assenza di certezza giuridica; segnala il lungo dialogo in corso su tale argomento tra le parti interessate e invita la Commissione a intraprendere finalmente delle azioni in merito;

Politica economica e di bilancio

28.

sottolinea che i SSIG costituiscono un investimento indispensabile per il futuro economico dell'Europa e che essi subiscono in alcuni Stati membri una forte pressione a causa della crisi economica e bancaria nonché dei programmi di austerità dei governi, ossia fattori che ne determinano una domanda ancora maggiore; i SSIG si sono rivelati indispensabili in quanto stabilizzatori socioeconomici nel corso di dette crisi - segnatamente tramite i sistemi di sicurezza sociale;

29.

sottolinea che nell'attuale contesto di incertezza rispetto alla crescita e all'occupazione il fabbisogno di SSIG è in costante aumento, dato che l'evoluzione demografica genera nuove esigenze; sottolinea che la sfida principale nella fornitura di SSIG risiede oggi nel riuscire a preservarne la qualità e la quantità e che, data la loro importanza e necessità assoluta, occorre perfezionare questi servizi onde assicurare che svolgano il loro importante ruolo nel conseguimento degli obiettivi sociali ed economici UE 2020 in termini di occupazione e riduzione della povertà;

30.

sottolinea che la crisi economica e finanziaria e le politiche di austerità imposte agli Stati membri non devono fomentare il disinvestimento nei SSIG, ma al contrario, date la loro importanza e natura assolutamente essenziali, occorre puntare a un maggiore consolidamento degli stessi per far fronte alle esigenze dei cittadini;

31.

sottolinea l'importanza di garantire che le autorità nazionali, regionali e locali facilitino l'accesso all'edilizia sociale per le donne in situazione di necessità o a rischio di esclusione e per quelle che sono state vittime della violenza di genere, in ambo i casi specialmente quando abbiano figli minori a carico;

32.

attira l'attenzione sulla necessità di riconoscere maggiormente il lavoro delle persone impiegate nel settore dei servizi sociali, per la maggior parte donne, dato che svolgono lavori difficili che richiedono sensibilità e grande impegno personale e non sono molto prestigiosi dal punto di vista sociale;

33.

ritiene che il principio di solidarietà e il rafforzamento dell'Unione europea richiedano che la crisi, con l'aumento della disoccupazione e della povertà da essa causato, sia affrontata con maggiore efficacia ed efficienza della spesa a livello dell'UE e nazionale, con un rafforzamento dei fondi strutturali ed in particolare del Fondo sociale europeo, nonché attivando nuove risorse come i titoli direttamente collegati alla realizzazione e sfruttamento economico di un'opera (project bond);

34.

ritiene che la fornitura di SSIG di qualità imponga ai governi degli Stati membri di garantire un quadro finanziario per i SSIG che assicuri la continuità dei servizi e un finanziamento stabile, nonché redditi e condizioni di lavoro dignitosi e formazione per i dipendenti e gli assistenti che forniscono i servizi;

35.

sottolinea inoltre che ogni trasferimento di competenze sui SSGI dagli Stati membri alle autorità regionali e locali deve prevedere un meccanismo di coordinamento per evitare differenziazioni nella qualità dei servizi forniti nelle diverse aree e deve essere necessariamente accompagnato da un trasferimento di risorse tale da consentire di continuare a fornire servizi di alta qualità, universalmente accessibili e che rispondano efficacemente ai diritti e alle necessità degli utenti;

36.

ritiene che, al fine di continuare a fornire SSIG di qualità, gli Stati membri necessitino di nuovi flussi di introiti e invita pertanto la Commissione a elaborare rapidamente uno studio di fattibilità sulla base della decisione dei capi di Stato europei dell'11 marzo 2011 (28);

Carenze nel quadro normativo dei SSIG

Generale

37.

crede che vi sia un ampio consenso europeo sul fatto che i SSIG sono essenziali per il benessere dei cittadini e per un'economia efficiente e che in merito siano stati compiuti alcuni progressi per risolvere le difficoltà con cui sono confrontati i fornitori per l'erogazione e lo sviluppo di SSIG nell'ambito dell'applicazione a detti servizi delle normative UE, ma ritiene che non esista alcun accordo in seno alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione di ulteriori misure concrete per superare gli ostacoli individuati dalle parti interessate;

38.

sottolinea che i trattati impegnano l'UE e gli Stati membri a sviluppare l'economia sociale di mercato e conservare il modello sociale europeo; sottolinea che gli Stati membri e le autorità locali sono liberi di decidere come finanziare e fornire i SSIG, se direttamente o meno, utilizzando tutte le opzioni disponibili, tra cui le alternative agli appalti, al fine di garantire che i loro obiettivi sociali siano conseguiti e non siano ostacolati dall'applicazione delle norme di mercato a servizi non legati al mercato; sottolinea l'esigenza di sostenere un ambiente che promuova qualità, accessibilità, tariffe sostenibili ed efficienza nella fornitura dei servizi, facilitando nel contempo i fornitori nello sviluppo di capacità di iniziativa che consentano loro di anticipare i bisogni del pubblico;

39.

sottolinea che la qualità del servizio deve basarsi sulla consultazione periodica e integrata dell'utente, poiché il servizio deve innanzitutto e soprattutto rispondere ai suoi bisogni;

40.

prende atto della summenzionata dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni, nonché dell'esigenza di maggiore riconoscimento degli attori dell'economia sociale, compresi modelli come le cooperative operanti nella fornitura di SSIG e nell'organizzazione e funzionamento dell'economia sociale; chiede alla Commissione di compiere i passi necessari, alla luce delle valutazioni di impatto a livello nazionale e dell'UE, per presentare proposte riguardanti uno statuto europeo delle associazioni, società mutue e fondazioni, inteso a permettere loro di operare su base transazionale;

Aiuti di Stato

41.

accoglie con favore il riesame dell'aiuto di Stato avviato dal Commissario Almunia e sollecita un chiarimento di principi basilari come il controllo dell'aiuto di Stato onde perfezionare la certezza giuridica e la trasparenza, per chiarire concetti come "atto d'incarico" e "autorità pubbliche"; per introdurre normative differenziate; per calcolare la compensazione di obblighi di servizio pubblico occorre tenere in conto, tra gli altri aspetti, i criteri sociali, le caratteristiche precipue del fornitore di servizi e una serie di considerazioni esterne riguardanti la fornitura di servizi come il valore aggiunto di tipo sociale e il coinvolgimento della comunità;

42.

accoglie con favore la valutazione della Commissione sull'impatto del pacchetto 2005 Monti-Kroes; chiede azioni per rivedere detto pacchetto, rafforzare la certezza giuridica, semplificare le regole, tra cui quelle sul controllo delle compensazione eccessiva dei fornitori di SSIG a livello locale e migliorare la flessibilità dell'applicazione e ritiene opportuno estendere l'elenco delle deroghe dalla notifica in analogia al caso degli ospedali e dell'edilizia sociale; chiede alla Commissione di riesaminare il livello appropriato della soglia de minimis applicabile ai SSIG, di proporre un sistema che tenga conto del PIL dei singoli Stati membri nel calcolo della soglia de minimis, affinché si possa calcolare per ogni singolo Stato membro una soglia de minimis, evitando distorsioni della concorrenza causate da un'unica soglia valida per tutta l'UE; esige che il controllo della compensazione eccessiva sia utilizzato solo qualora sia accertato il rischio di una violazione della concorrenza;

43.

sottolinea che non sono né il settore, né lo statuto di un soggetto che presta un servizio, né il modo in cui è finanziato a determinare se le attività sono da considerarsi economiche o non economiche, ma è piuttosto la natura stessa dell'attività e il suo effetto preventivo;

44.

ricorda che la questione fondamentale non è la distinzione tra SIG economici e non economici, SSIG compresi, ma piuttosto stabilire chiaramente la responsabilità delle autorità pubbliche, nell'ambito dell'assegnazione di servizi, di assicurare che siano effettivamente eseguiti i compiti specifici di interesse generale affidati a imprese responsabili del funzionamento dei servizi stessi;

45.

chiede che nel contesto della legislazione dell'UE vigente siano chiariti concetti e criteri di classificazione utilizzati per separare SSIG economici e non economici nonché un consenso di SGI nell'ottica di assicurare che siano conseguite le loro finalità;

Iniziativa per far progredire la riforma

46.

riconosce l'elevato valore dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle buone pratiche per ispirare e promuovere l'ulteriore ammodernamento dei SSIG nei vari Stati membri ed esorta la Commissione a continuare proattivamente ad avviare e sostenere tali attività congiuntamente con le autorità regionali e locali, anche per la formazione, nell'applicazione delle normative UE in materia di SSIG; sottolinea che i problemi identificati dai prestatori e dai beneficiari di SSIG necessitano di soluzioni rapide basate su un approccio pragmatico;

47.

sollecita la Commissione, come seguito della comunicazione 2007 sui SGI e dell'attuale riesame delle normative in materia di appalti e di aiuti di Stato, ad attuare un programma di riforma, adattamento e chiarimento per sostenere e riconoscere le caratteristiche specifiche non commerciali dei SSIG, per assicurare la piena conformità non solo con le disposizioni sul mercato unico, ma anche con gli obblighi del trattato in campo sociale;

48.

ritiene che una regolamentazione quadro dell'UE sui SIEG, permessa a norma dell'articolo 14 TFUE, non sia una questione centrale per il momento;

49.

ritiene che il comitato per la protezione sociale abbia dato e continuerà a dare un importante contributo alla comprensione comune e al ruolo dei SSIG; osserva tuttavia che il suo mandato secondo il trattato (articolo 160 TFUE) risulta essere puramente consultivo e non consente che la sua composizione sia estesa per comprendere la società civile, il Parlamento europeo, le parti sociali o altri soggetti;

50.

propone l'istituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello costituito da più parti interessate come raccomandato dal terzo forum SSIG, che sia aperto, flessibile e trasparente, ampiamente rappresentativo delle parti interessate e concentrato nella realizzazione di riforme come le iniziative politiche individuate nella presente relazione e nei pareri ad essa collegati, nelle raccomandazioni del terzo forum SSIG, nella seconda relazione biennale della Commissione e nelle relazioni del CPS, così come in tutte le altre proposte pertinenti; propone che il gruppo di lavoro sia copresieduto dal Parlamento europeo e dal Commissario competente per gli affari sociali e comprenda rappresentanti dal Parlamento europeo, dei Commissari competenti, del Consiglio, delle parti sociali e di organizzazioni della società civile in rappresentanza degli utenti e dei fornitori di SSIG, del Comitato delle regioni, degli enti locali e delle altre parti interessate pertinenti; il gruppo di lavoro potrebbe:

valutare i vantaggi inerenti alla creazione di un osservatorio o centro europeo di risorse per i SSIG con il compito di raccogliere dati da varie fonti negli Stati membri e consentire lo scambio delle prassi migliori in materia di SSIG a livello nazionale, regionale e locale;

tentare di maturare ampio consenso sui passi per chiarire le lacune e le ambiguità giuridiche in relazione ai SSIG;

valutare se le normative dell'UE sul mercato unico con incidenza negativa sulle disposizioni riguardanti i SSIG debbano essere rettificate in modo da rispettare e sostenere le responsabilità degli Stati membri nella definizione e nella fornitura dei SSIG, tenendo conto dell'attuale revisione delle norme da parte della Commissione;

condurre uno studio approfondito sulla funzionalità dei SSIG con l'assistenza del comitato per la protezione sociale;

esaminare le modalità con cui gli Stati membri, al momento di definire i servizi sociali di interesse generale, possano tenere conto dei servizi specifici di genere, soprattutto consulenze e servizi sociali destinati in particolare alle donne, e dei servizi importanti che contribuiscono alla qualità di vita delle donne e all'uguaglianza, come i servizi sanitari, in particolare i servizi di salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione o l'assistenza di persone in stato di dipendenza;

promuovere innovazioni, come un registro a livello di Stato membro dei SSIG, un progetto pilota sulla cura degli anziani e programmi d'azione basati sul quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali;

esaminare come gli Stati membri possano elaborare forme di assistenza domiciliare tra cui il sostegno alle persone anziane e vulnerabili, effettuate da uomini e donne, nonché ridurre l'impatto negativo sull'occupazione e sulle pensioni di quanti che si prendono cura di familiari in stato di dipendenza;

51.

chiede la convocazione di un quarto forum europeo sui SSIG per proseguire l'iniziativa della relazione Ferreira del 2007 e per riesaminare i progressi della riforma; chiede che il gruppo di lavoro proposto presenti una relazione in merito ai progressi conseguiti al quarto forum, offrendo allo stesso continuità, orientamento e contenuti;

Quadro europeo volontario della qualità

52.

accoglie con favore il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, ma insiste sul fatto che l'applicazione dei principi debba essere monitorata utilizzando i criteri di qualità proposti, in un processo di coordinamento aperto cui devono partecipare le parti interessate;

53.

accoglie con favore il fatto che la Commissione europea, nelle iniziative chiave allegate alla comunicazione sulla piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione, proponga di sviluppare, a livello settoriale, un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, compresi i servizi nell'ambito dell'assistenza a lungo termine e per i senzatetto; raccomanda che esso si occupi anche dei settori dell'assistenza all'infanzia, della disabilità e dell'edilizia sociale e che si avvalga delle pari opportunità come indicatore;

54.

invita la Commissione europea a chiarire il legame tra il quadro della qualità descritto nel programma Prometheus e il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali al fine di evitare qualsiasi duplicazione; chiede che gli Stati membri utilizzino il quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali per elaborare o migliorare i sistemi di accreditamento e di controllo della qualità in modo calibrato ai singoli Stati membri; ritiene che il funzionamento del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali vada valutato dagli Stati membri con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali e al protocollo 26 TFUE;

55.

sottolinea che condizioni lavorative dignitose, per uomini e per donne, stabili e conformi alla legislazione e alle prassi nazionali, associate a una formazione regolare di qualità, alla partecipazione e alla responsabilizzazione degli utenti, tenendo in conto la prospettiva di genere, sono essenziali per la fornitura di servizi sociali di qualità; sottolinea che il volontariato costituisce un elemento prezioso, ma non deve sostituire l'adeguata e necessaria presenza di manodopera professionale e formata come assistenti sociali e personale generico;

56.

chiede agli Stati membri di favorire la creazione di occupazione e il potenziale di crescita nel settore dei servizi sociali, sanitari ed educativi offrendo agli immigrati e ai cittadini dell'UE condizioni di lavoro dignitose e l'accesso a sistemi di protezione sociale completi;

57.

ritiene che, nell'ambito dei compiti degli assistenti sociali, devono rivestire particolare importanza gli sforzi volti ad accrescere la motivazione al lavoro, all'istruzione e all'avviamento di un'attività economica al fine di raggiungere l'indipendenza e l'autosufficienza;

58.

ritiene che i principi del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali possano essere impiegati per definire criteri di qualità dei servizi da applicare alle norme rivedute sugli appalti pubblici, compresi i subappalti;

59.

propone che l'ulteriore perfezionamento del quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali comprenda un riferimento al finanziamento e allo statuto dei fornitori di servizi;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.


(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(4)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0223.

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la COM(2008)0418 - Relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale.

(7)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(8)  Discussioni in Aula, mercoledì, 6 ottobre 2010 - Bruxelles, punto 13, "Disposizioni sociali del trattato di Lisbona (discussione), dichiarazione di László Andor, membro della Commissione.

(9)  Relazione di Mario Monti al Presidente della Commissione europea, 9 maggio 2010.

(10)  Documento del Consiglio del 20 novembre 2008 (16062/2008, ADD1).

(11)  SPC/2010/10/8 def.

(12)  Documento del Consiglio del 15 febbraio 2010 (06500/2010).

(13)  Documento del Consiglio del 18 febbraio 2011 (06624/2011).

(14)  Primo Forum sui servizi sociali d’interesse generale, 17 settembre 2007, Lisbona, presidenza portoghese; Secondo Forum sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG), 28 e 29 ottobre 2008, presidenza francese; terzo Forum sui servizi sociali d’interesse generale (SSIG), 26 e 27 ottobre 2010, a Bruxelles, presidenza belga.

(15)  Consiglio dell'UE, comunicato stampa (comunicato 358), 2916a riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 16 e 17 dicembre 2008. Consiglio dell’UE, comunicato stampa, 9721/2/09 REV 2 (comunicato 124), 2947a riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Lussemburgo, 8-9 giugno 2009." Consiglio dell’UE, comunicato stampa, 17323/1/10 REV (comunicato 331PR CO 43), 3053a riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 6 e 7 dicembre 2010, Servizi sociali d’interesse generale, pag. 18.

(16)  GU C 57 del 10.3.2007, pag. 8.

(17)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.

(18)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 277.

(19)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 140.

(20)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(21)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

(22)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(23)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 38.

(24)  Testi approvati, P7_TA(2011)0101.

(25)  http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.

(26)  European Social Network (2010): "Managing Social Services in Times of Crisis" http://www.esn-eu.org/get-document/index.htm?id=357.

(27)  Eurofound - Indagini sulla qualità della vita http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.

(28)  Conclusioni dei capi di Stato o di governo dell'area euro dell'11 marzo 2011.


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