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Document 52011IP0307

    Un commercio al dettaglio più efficace e più equo Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (2010/2109(INI))

    GU C 33E del 5.2.2013, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 33/9


    Martedì 5 luglio 2011
    Un commercio al dettaglio più efficace e più equo

    P7_TA(2011)0307

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (2010/2109(INI))

    2013/C 33 E/02

    Il Parlamento europeo,

    vista la relazione della Commissione, del 5 luglio 2010, dal titolo Esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione – "Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all’orizzonte 2020" (COM(2010)0355), corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi al dettaglio nel mercato interno (SEC(2010)0807),

    viste le risposte alla consultazione pubblica della Commissione sull’esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione (svoltasi dal 5 luglio al 10 settembre 2010),

    vista la tavola rotonda su un mercato al dettaglio più efficace e più equo per imprese e consumatori, organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori il 25 gennaio 2011,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 20 gennaio 2011, sull’esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione "Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all’orizzonte 2020",

    vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, intitolata L’Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – "Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

    vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, intitolata: "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

    visto il rapporto del Prof. Mario Monti, del 9 maggio 2010, intitolato "Una nuova strategia per il mercato unico",

    viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico,

    vista la comunicazione della Commissione, dell’8 ottobre 2010, intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

    viste la quarta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo: "Far funzionare i mercati per i consumatori" (edizione autunnale – ottobre 2010) e la quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori: "Consumers at home in the single market" (edizione primaverile – marzo 2011),

    vista la ventunesima edizione del quadro di valutazione del mercato interno, pubblicata il 23 settembre 2010,

    vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

    vista la comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, intitolata "Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" (COM(2009)0591),

    vista la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno ‧Small Business Act‧ per l'Europa)" (COM(2008)0394),

    vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (2),

    visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (3),

    vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (4),

    vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (5),

    vista la sua posizione del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai diritti dei consumatori (6),

    vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (7),

    vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la crescita (8),

    vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (9),

    vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (10),

    vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (11),

    vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (12),

    vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (13),

    vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (14),

    vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (15),

    vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 su SOLVIT (16),

    vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea (17),

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0217/2011),

    A.

    considerando che la tendenza al protezionismo emersa in tutta Europa è allarmante,

    B.

    considerando che l'economia reale deve nuovamente essere posta al centro dell'agenda politica per liberare l’intero potenziale del mercato unico,

    C.

    considerando che il mercato al dettaglio è una componente fondamentale del nostro impegno per rilanciare il mercato unico,

    D.

    considerando che il mercato al dettaglio, come principale consumatore di energia e produttore di rifiuti, può apportare un contributo decisivo alla sostenibilità, compresi gli obiettivi 20-20-20 dell'UE in materia di energia,

    E.

    considerando che le potenzialità commerciali per gli scambi transfrontalieri online non si concretizzano a sufficienza a causa di diversi ostacoli, quali le barriere linguistiche, la carente sicurezza del sistema, le informazioni inadeguate e insufficienti e la mancanza di coordinamento e cooperazione sul piano amministrativo, che rendono il consumatore restio ad acquistare online dai dettaglianti di altri Stati membri e rendono i rivenditori al dettaglio riluttanti a vendere online oltre i confini nazionali,

    Un progetto per una maggiore competitività, crescita e occupazione

    1.

    sottolinea che il settore del commercio al dettaglio costituisce un motore di crescita, competitività e occupazione in Europa e svolge un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020;

    2.

    sottolinea che i rivenditori al dettaglio offrono modalità diversificate e moderne per l'acquisto e la vendita di beni e servizi e contribuiscono ad ampliare la scelta dei consumatori così come ad accrescere le opportunità di lavoro flessibile e dignitoso, in particolare per i giovani;

    3.

    invita le istituzioni dell'UE ad attribuire il massimo rilievo politico al settore del commercio al dettaglio in quanto pilastro dell’atto per il mercato unico nonché mezzo per ripristinare la fiducia del pubblico nel mercato unico;

    4.

    chiede alla Commissione di rafforzare il coordinamento tra le varie politiche e di adottare un approccio olistico e di lungo termine per il settore del commercio al dettaglio;

    5.

    deplora il fatto che gravi ostacoli impediscano tuttora al settore del commercio al dettaglio di raggiungere il suo pieno potenziale online e offline; sottolinea la necessità di rimuoverli senza indugio;

    6.

    sottolinea che i rivenditori al dettaglio e i fornitori condividono la responsabilità della realizzazione di un mercato al dettaglio più efficiente, trasparente e più equo;

    7.

    ritiene che l'obiettivo primario debba consistere nell’applicazione efficace dei principi sanciti dal trattato e delle regole e strumenti vigenti del mercato interno, nonché nell’auto-regolamentazione, prima di prendere in considerazione un approccio normativo, ove opportuno;

    Rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi

    8.

    esprime preoccupazione per il fatto che la libera circolazione di beni e servizi nell'UE sia ostacolata da normative nazionali restrittive, interpretazioni divergenti e da un'attuazione inadeguata; sottolinea che i requisiti circa i test e le registrazioni aggiuntive, il mancato riconoscimento dei certificati e delle norme, le restrizioni territoriali dell’offerta e le misure analoghe generano costi aggiuntivi per consumatori e dettaglianti, in particolare le PMI, limitando così la potenziale utilità del mercato unico per i cittadini europei e il mondo delle imprese;

    9.

    riconosce la necessità che la Commissione analizzi ulteriormente i motivi delle differenze di prezzo all'interno dell'UE, sulla base di strumenti statistici adeguati, al fine di garantire una maggiore trasparenza e comparabilità dei prezzi per i consumatori, fatte salve le normative nazionali ed europee in materia fiscale e del mercato del lavoro, promuovendo così una scelta più consapevole e stimolando nel contempo una maggiore fiducia negli scambi transfrontalieri; ribadisce la necessità di un'attiva cooperazione tra le agenzie statistiche nazionali a tal fine;

    10.

    esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e correttamente le regole e la legislazione sul mercato interno, in particolare il pacchetto sulle merci, la direttiva sui servizi, la direttiva sui ritardi di pagamento, la direttiva sul commercio elettronico, lo “Small Business Act e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali; chiede inoltre agli Stati membri di eliminare le sovrapposizioni e ridurre gli oneri amministrativi e gli ostacoli regolamentari che possono limitare la crescita e la creazione di posti di lavoro;

    11.

    chiede alla Commissione di monitorare più da vicino gli Stati membri al fine di ridurre il deficit di recepimento e garantire un effettivo riconoscimento reciproco di beni e servizi; la invita altresì a garantire la semplificazione delle norme vigenti;

    12.

    prende atto delle difficoltà che incontrano i dettaglianti indipendenti europei e ritiene che la legislazione in materia di mercato al dettaglio debba fondarsi interamente su dati empirici, in particolare per quanto riguarda la necessità di esaminare adeguatamente e comprendere l'impatto della legislazione sulle piccole imprese;

    13.

    incoraggia le federazioni commerciali e le associazioni dei consumatori, sostenute dalla Commissione, a fornire maggiori informazioni, formazione e consulenza giuridica alle parti interessate in merito ai loro diritti e agli strumenti a loro disposizione per la soluzione dei problemi, quali SOLVIT, e a sostenere lo scambio delle migliori pratiche tra di esse;

    14.

    sottolinea che un sistema di pagamento frammentato costituisce un ostacolo al commercio; invita al Commissione a migliorare il sistema dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) allo scopo di mettere a punto un servizio di pagamento di base disponibile per tutte le carte, favorire la concorrenza tra mezzi di pagamento eliminando le barriere, aumentare la trasparenza dei costi delle transazioni e abolire le commissioni interbancarie ingiustificate; la esorta altresì a garantire una maggiore rapidità dei trasferimenti bancari all’interno dell'UE; sottolinea infine che il sistema SEPA può essere considerato come un utile strumento per combattere l'economia sommersa;

    Aprire alle imprese e ai consumatori l'accesso al mercato

    15.

    richiama l'attenzione sulla preoccupazione espressa da una parte della società civile e dalle PMI per l'incremento dei centri commerciali e la diminuzione dei negozi e dei mercati locali nelle zone isolate e nei centri urbani;

    16.

    sottolinea che la pianificazione del commercio al dettaglio deve fornire un quadro strutturale che permetta alle imprese di competere, rafforzare la libertà di scelta dei consumatori e consentire l'accesso a beni e servizi, in particolare nelle regioni meno accessibili o scarsamente popolate oppure in caso di mobilità ridotta dei consumatori; insiste inoltre sul ruolo sociale, culturale e ambientale svolto dai negozi e mercati locali per il rilancio delle zone rurali e dei centri urbani; esorta pertanto gli Stati membri a incoraggiare le comunità locali sostenibili promuovendo l'innovazione e la crescita delle PMI;

    17.

    sottolinea che le PMI costituiscono l'ossatura dell'economia europea e rivestono un ruolo unico nella creazione di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, e nel favorire l'innovazione e la crescita nel settore del commercio al dettaglio nelle comunità locali in tutta l'UE;

    18.

    ritiene che la questione dell'accessibilità vada affrontata nel pieno rispetto della sussidiarietà;

    19.

    riconosce che gli Stati membri sono responsabili delle loro politiche in materia di ubicazione dei negozi e che la sostenibilità, la mobilità, la pianificazione regionale e il rafforzamento del nucleo sono fattori importanti che devono essere presi in considerazione in sede di decisione sull'ammissibilità delle nuove ubicazioni dei punti di vendita;

    20.

    considera che forme incentivanti di ristrutturazione del patrimonio edilizio urbano, anche attraverso l'impiego dei fondi strutturali, potrebbero consentire l'abbattimento dei canoni locativi (partenariato pubblico-privato) e favorire il reinserimento delle attività economiche, in particolare del commercio di vicinato, funzionali allo sviluppo economico e sociale;

    21.

    chiede alla Commissione di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, un'indagine sull'impatto e le possibili conseguenze della creazione di ipermercati o di centri commerciali per quanto riguarda il mercato dell'occupazione, le PMI e i consumatori;

    22.

    prende atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti su aree pubbliche nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di "risorsa naturale" anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

    23.

    sottolinea che il commercio elettronico è un importante complemento al commercio offline e che occorre adottare le misure appropriate per svilupparne appieno il potenziale, tra cui il miglioramento dell'accesso a Internet nelle zone più remote dell'Unione europea; invita la Commissione a inserire nell’imminente comunicazione sul commercio elettronico misure volte ad aumentare la fiducia, in particolare semplificando la registrazione dei domini a livello transfrontaliero, migliorando i sistemi di pagamento online sicuri, agevolando il recupero transfrontaliero dei crediti e migliorando le informazioni ai consumatori sui loro diritti, in particolare per quanto concerne le cancellazioni e le vie di ricorso;

    24.

    deplora l'elevato numero di ostacoli alla libertà di stabilimento dei dettaglianti nell'UE; è preoccupato, in particolare, per talune normative commerciali e fiscali a livello nazionale che hanno un effetto di fatto discriminatorio nei confronti dei dettaglianti stranieri;

    25.

    invita la Commissione ad agire con maggiore fermezza nei confronti degli Stati membri che violino i principi del mercato interno, ad accelerare le procedure d’infrazione attraverso una “procedura rapida” e a riferire annualmente al Parlamento europeo in merito ai casi risolti nel settore del commercio al dettaglio;

    Affrontare le prassi contrattuali e commerciali nelle relazioni tra imprese

    26.

    ribadisce che la concorrenza libera e leale, la libertà contrattuale e un'applicazione adeguata della normativa pertinente sono fondamentali ai fini del buon funzionamento del mercato al dettaglio;

    27.

    riconosce che le imprese hanno un potere di mercato diverso, che debbono agire in modo economicamente sano e che l'UE ha bisogno di campioni economici per poter competere a livello globale;

    28.

    sottolinea tuttavia la diffusa preoccupazione sulla posizione dominante di mercato di taluni operatori più grandi, che imporrebbero spesso condizioni ingiuste per i fornitori e i dettaglianti più deboli, ad esempio attraverso meccanismi ingiustificati di distribuzione selettiva, segmentazione geografica, controllo dei prezzi, cancellazioni senza preavviso ed altre pratiche restrittive, distorcendo così la concorrenza; sottolinea che l'intera filiera della fornitura al dettaglio è interessata da tali pratiche; denuncia le pratiche che abusano degli squilibri di potere fra gli attori economici e incidono sulla vera libertà contrattuale; sottolinea che la sensibilizzazione di tutti gli attori, in particolare delle PMI, sui loro diritti contrattuali dovrebbe contribuire a prevenire tali pratiche;

    29.

    riconosce che il franchising è una formula valida che consente ai dettaglianti indipendenti di sopravvivere in un ambiente altamente competitivo; osserva con preoccupazione che i contratti che prevedono la partecipazione di dettaglianti a un franchising sono sempre più rigorosi;

    30.

    sottolinea che i marchi privati dovrebbe essere sviluppati in modo tale da consentire di migliorare la scelta del consumatore, in particolare in termini di trasparenza, qualità dell'informazione e diversità e da fornire chiare opportunità di innovazione e di espansione per le PMI;

    31.

    ritiene che "la pirateria", che può derivare, tra l'altro, dal duplice ruolo del rivenditore al dettaglio in quanto cliente e concorrente dei produttori di marchi, sia una pratica inaccettabile che dovrebbe essere affrontata senza indugio; accoglie con favore il fatto che la Commissione stia realizzando un'analisi volta a chiarire ulteriormente i quadri giuridici e le prassi in materia di segreti commerciali e "pirateria" in seno ai 27 Stati membri dell'UE;

    32.

    riconosce la necessità di relazioni più equilibrate e di trasparenza nella catena di fornitura al dettaglio; sottolinea che occorre passare dallo scontro al dialogo basato sui fatti, al fine di ripristinare la fiducia e consentire negoziati più equi e condizioni di parità per tutti, permettendo in tal modo a tutti gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di beneficiare del valore aggiunto dei loro prodotti e di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico;

    33.

    esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente e coerentemente il diritto della concorrenza e, se del caso a livello nazionale, il diritto in materia di concorrenza sleale e la legislazione anti-trust;

    34.

    sottolinea che, per garantire un'adeguata applicazione delle norme di concorrenza e prevenire l'abuso di posizione dominante, è innanzitutto necessario rafforzare le autorità locali di sorveglianza della concorrenza e garantire linee continue e ininterrotte di comunicazione e cooperazione fra loro e la Direzione generale della concorrenza della Commissione;

    35.

    sostiene il buon lavoro svolto dalla piattaforma di esperti sulle prassi contrattuali tra imprese del Forum ad alto livello per un miglior funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, in particolare la definizione, la catalogazione e la valutazione degli atti che costituiscono una prassi commerciale manifestamente sleale, sulla base di dati e di esempi concreti; chiede un forte sostegno alle iniziative di dialogo fra le parti su tale questione; è preoccupato per il fatto che il Parlamento europeo non sia formalmente coinvolto nei lavori della piattaforma e del Forum ad alto livello; ritiene che il Parlamento debba affrontare con urgenza tale questione e partecipare attivamente ai lavori del Forum;

    36.

    sostiene la necessità espressa dalle parti interessate di adottare un approccio più ampio e orizzontale, estendendo il campo di applicazione al di là dell'industria agroalimentare; chiede alla Commissione e alle federazioni commerciali, basandosi sul lavoro che la piattaforma di esperti svolge, di analizzare le possibilità di creare un nuovo forum aperto che si concentri sul commercio al dettaglio nel suo complesso;

    37.

    sostiene con determinazione, al contempo, il duro lavoro che le federazioni di dettaglianti e di fornitori portano avanti per instaurare un dialogo informale e meccanismi di consultazione periodica sul diritto in materia di concorrenza; accoglie con favore l'iniziativa volontaria che prevede di concordare una dichiarazione sui principi comuni delle buone prassi commerciali lungo l'intera catena di fornitura al dettaglio;

    38.

    si compiace inoltre dello strumento della Commissione per il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari, nonché delle iniziative analoghe adottate dagli Stati membri per consentire entrate eque lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare, che prevedono un'analisi dei costi, dei processi, del valore aggiunto, delle quantità, dei prezzi e dei margini in tutti i comparti della catena stessa;

    39.

    osserva con preoccupazione che gli strumenti giuridici esistenti non sono pienamente utilizzati, soprattutto dalle PMI, per difendere i propri diritti, a causa della dipendenza economica e della paura di perdere l'attività; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle federazioni commerciali di identificare soluzioni per ripristinare la fiducia e facilitare l'accesso ai sistemi giudiziari, compresa la possibilità di presentare denunce anonime e l'istituzione di un Mediatore dell'UE in tale settore; è inoltre convinto che sia necessario sviluppare ulteriormente il quadro concettuale, in modo da garantire una concorrenza leale nelle relazioni verticali e orizzontali fra imprese, preparando così il terreno a un livello di parità effettiva delle condizioni per le imprese;

    40.

    chiede alla Commissione di pubblicare, entro la fine del 2011, una comunicazione che presenti la mappatura delle leggi e degli strumenti nazionali disponibili per trattare le pratiche commerciali e le relazioni contrattuali e di valutare esaustivamente se dette norme sono adeguatamente applicate e se è necessario adottare ulteriori provvedimenti;

    41.

    ritiene che sarebbe auspicabile esaminare meccanismi alternativi e informali di risoluzione delle controversie e di ricorso e valutarne l'efficacia, poiché potrebbero costituire un mezzo per risolvere le controversie tra i rivenditori al dettaglio; chiede alla Commissione di proporre misure sulla risoluzione alternativa delle controversie entro la fine del 2011 al fine di accrescere la fiducia delle imprese e dei consumatori;

    42.

    invita la Commissione e gli operatori della catena di fornitura al dettaglio di riferire annualmente al Parlamento in merito ai progressi compiuti nelle piattaforme e nei meccanismi di dialogo informale esistenti; suggerisce che i risultati dovrebbero essere discussi in sede di una tavola rotonda annuale sul mercato al dettaglio organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori;

    Rafforzare l'efficienza e il consumo sostenibile – prassi innovative

    43.

    sottolinea la responsabilità del settore del commercio al dettaglio per quanto riguarda la sostenibilità; plaude al fatto che i rivenditori al dettaglio e i fornitori siano in prima linea per quanto riguarda la responsabilità ambientale, in particolare nel caso dei rifiuti, dei consumi energetici, del trasporto e della riduzione delle emissioni di CO2; sostiene gli impegni che essi hanno già assunto verso il consumo sostenibile, ma reputa che siano necessari ulteriori sforzi; ritiene che la responsabilità di impresa dovrebbe attribuire un'attenzione maggiore alle questioni sociali e ambientali,

    44.

    sottolinea che i dettaglianti e i fornitori rappresentano un motore dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo; evidenzia che l'intero settore deve continuare a innalzare il livello degli investimenti nelle tecnologie e pratiche innovative per migliorare ulteriormente la competitività lungo tutta la catena di approvvigionamento, coprendo la logistica e i trasporti, l'efficienza energetica, l'imballaggio, il trattamento dei rifiuti e il riciclaggio dei prodotti, e a scambiare le migliori prassi;

    45.

    invita la Commissione a sviluppare un sistema comune di valutazione ed etichettatura, come indicato nella risoluzione del Parlamento sul mercato unico per le imprese e la crescita, basandosi sull'intero ciclo di vita del prodotto, soprattutto nella prospettiva di semplificare, armonizzare e superare i costi della frammentazione sostenuti da imprese e consumatori;

    46.

    esorta le parti interessate ad adottare ulteriori iniziative per contrastare i rifiuti alimentari;

    47.

    plaude all'accordo congiunto tra EuroCommerce e UNI-Europa che dimostra come il dialogo sociale funzioni adeguatamente nel commercio; riconosce che occorre fare di più per rendere i consumatori più informati in merito alla responsabilità sociale dei dettaglianti, per integrare gli investimenti nelle nuove tecnologie con il capitale umano, in particolare attraverso lo sviluppo di competenze, e per combattere l'economia sommersa;

    48.

    ribadisce l'importanza di un'attuazione corretta della legislazione esistente in materia sociale e di lavoro; deplora l'esistenza di un alto tasso di lavoro sommerso, che comporta un'elevata evasione fiscale e impedisce condizioni di parità tra gli operatori commerciali nel mercato interno;

    49.

    ricorda che il miglioramento delle condizioni di lavoro, la lotta contro l’economia sommersa e il mantenimento dei livelli di occupazione e della competitività attraverso una maggiore rispondenza fra le esigenze dei commercianti al dettaglio e le competenze dei loro dipendenti rientrano tra le sfide principali di questo settore; sottolinea, a tal fine, la necessità di investire nella formazione e nella creazione di competenze poiché permetterebbero al settore di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie;

    La via da seguire

    50.

    chiede alla Commissione di elaborare, in consultazione con il settore del commercio al dettaglio, un piano d'azione europeo globale per il commercio al dettaglio al fine di stabilire una strategia, basandosi sui successi e affrontando le questioni irrisolte, contenente raccomandazioni specifiche per settore; si compiace del fatto che il Parlamento abbia sostenuto tale iniziativa nella sua risoluzione su un mercato unico per le imprese e la crescita;

    51.

    sottolinea che tale piano d'azione dovrebbe prendere in considerazione le iniziative già messe a punto dalla Commissione, come il Forum di alto livello sul migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, le iniziative sulla sostenibilità e i cambiamenti climatici e le pertinenti proposte dell'Atto per il mercato unico;

    52.

    suggerisce che il seguito dato alle azioni oggetto di raccomandazione nel piano d'azione, compresi i progressi compiuti nel dialogo tra le parti interessate, sia presentato e discusso in occasione della Prima tavola rotonda sul mercato al dettaglio;

    53.

    ritiene che l'ulteriore ottimizzazione dei processi di acquisto e di vendita lungo l'intera filiera alimentare, dalla ricerca di mercato e la commercializzazione del prodotto alle relazioni con i fornitori, la logistica, la gestione delle scorte nonché la gestione delle merci difettose, i reclami dei consumatori e l'assistenza ai clienti, migliorerà la competitività del settore del commercio al dettaglio, farà diminuire i prezzi per i consumatori e migliorerà la qualità dei servizi;

    54.

    invita i dettaglianti e i fornitori ad impegnarsi attivamente in un dialogo aperto, costruttivo e continuato per conseguire soluzioni pragmatiche; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere attivamente detto processo;

    *

    * *

    55.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

    (3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

    (4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    (5)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

    (6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0293.

    (7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0144.

    (8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0146.

    (9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0145.

    (10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0384.

    (11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0320.

    (12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0302.

    (13)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.

    (14)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 1.

    (15)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.

    (16)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.

    (17)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.


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