Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0151

    Regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sul regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico

    GU C 81E del 15.3.2011, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 81/89


    Giovedì 6 maggio 2010
    Regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico

    P7_TA(2010)0151

    Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sul regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico

    2011/C 81 E/18

    Il Parlamento europeo,

    visti l’articolo 3, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, l’articolo 101, paragrafi 1 e 3, l'articolo 103, paragrafo 1 e l'articolo 105, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito denominato «TFUE»),

    visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate (1),

    vista la direttiva del Consiglio 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (2),

    visto il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (3) nel settore automobilistico (regolamento generale di esenzione per categoria sugli accordi verticali, in appresso «l’attuale GBER»),

    visto il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (4) (regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico, in appresso «l’attuale MVBER»),

    visti il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (5) e il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo (6),

    visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (nuovo regolamento generale di esenzione per categoria sugli accordi verticali, in appresso «il nuovo GBER»), pubblicato il 28 luglio 2009 e consultabile sul sito web della Commissione,

    visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico, in appresso «il nuovo MVBER»), pubblicato il 21 dicembre 2009 e consultabile sul sito web della Commissione,

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Linee direttrici sulle restrizioni verticali» (7),

    visto l'opuscolo esplicativo della Commissione sulla distribuzione e i servizi di manutenzione dei veicoli a motore nell’Unione europea,

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato» (8),

    visto il progetto di comunicazione della Commissione intitolato «Linee direttrici sulle restrizioni verticali», pubblicato il 28 luglio 2009 e consultabile sul sito web della Commissione,

    visto il progetto di comunicazione della Commissione intitolato «Linee direttrici supplementari sulle restrizioni verticali negli accordi di vendita e di riparazione di veicoli a motore e di distribuzione di pezzi di ricambio di veicoli a motore», pubblicato il 21 dicembre 2009 e consultabile sul sito web della Commissione,

    vista la Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)» (COM(2008)0394),

    vista la relazione di valutazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 sulla distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, corredata dai documenti di lavoro dei servizi della Commissione, pubblicata nel maggio 2009 sul sito web della Commissione (in appresso la «relazione di valutazione»),

    vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2009 intitolata «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» (INT/507 – CESE 444/2010),

    visti i contributi delle varie parti interessate inviati alla Commissione durante i periodi di consultazione pubblica e pubblicati sul sito web della Commissione nonché le posizioni espresse dalle parti interessate durante la riunione congiunta delle commissioni ECON e INCO il 19 ottobre 2009 e durante il seminario della commissione ECON del 12 aprile 2010, entrambi sul MVBER,

    vista la risoluzione del 30 maggio 2002 sul progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (2002/2046(INI)) (9),

    vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 su «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» (COM(2009)0388), corredata dai documenti di lavoro dei servizi della Commissione,

    visto il parere del Consiglio economico e sociale europeo del 18 marzo 2010 in merito alla comunicazione della Commissione: «CARS 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico» (2007/2120(INI)) (10),

    vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sul futuro dell'industria automobilistica (11),

    vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (2009/2173(INI)) (12),

    visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che gli accordi di distribuzione sono regolamentati a livello UE mediante due quadri giuridici distinti, ossia, da una parte, la direttiva relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (direttiva 86/653/CEE) e, dall’altra, due regolamenti di esenzione per categoria in materia di diritto della concorrenza per quanto riguarda gli accordi verticali di distribuzione (l’attuale GBER e l’attuale MVBER),

    B.

    considerando che nel 1999 la Commissione ha definito, nell’attuale GBER, una categoria di accordi verticali per la quale possono essere considerate normalmente soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3 del TFUE rispetto al divieto di clausole e pratiche anticoncorrenziali,

    C.

    considerando che il settore automobilistico è stato soggetto ad un quadro regolamentare specifico in materia di concorrenza dalla metà degli anni Ottanta,

    D.

    considerando che nel 2002 la Commissione ha ritenuto che il settore automobilistico non dovesse rientrare nell’attuale regime GBER, dal momento che occorrevano ancora disposizioni specifiche per risolvere particolari problemi di concorrenza identificati nel settore, ossia una situazione oligopolistica nel mercato automobilistico europeo; che, all’epoca, la Commissione era inquieta per il basso livello di concorrenza tra i costruttori di automobili,

    E.

    considerando che, pertanto, la Commissione ha deciso di adottare, nell’attuale MVBER, norme più rigorose per tale settore, in particolare soglie di quote di mercato specifiche nonché restrizioni e condizioni inflessibili supplementari,

    F.

    considerando che l’ambito di applicazione dell’attuale MVBER comprende tre differenti mercati di prodotti: a) veicoli a motore nuovi (mercato primario); b) pezzi di ricambio per i veicoli a motore (postvendita) e c) servizi di riparazione e di manutenzione (postvendita); considerando che i veicoli a motore includono tanto le autovetture quanto i veicoli commerciali,

    G.

    considerando che tanto l’attuale GBER quanto il MVBER arriveranno a scadenza il 31 maggio 2010; che la Commissione ha lanciato un processo di revisione di questi due regolamenti e delle linee direttrici che li accompagnano,

    H.

    considerando che la Commissione ritiene attualmente che i mercati per le vendite di veicoli a motore nuovi siano altamente concorrenziali e che i livelli di concentrazione si siano progressivamente ridotti; che ritiene altresì che, in questo mercato, le barriere all’entrata siano deboli e che una strategia dei prezzi aggressiva abbia provocato un aumento rapido di nuovi concorrenti provenienti dall’Asia orientale,

    I.

    considerando che la Commissione osserva che, di conseguenza, i prezzi al dettaglio delle autovetture sono progressivamente diminuiti; che, al contrario, la concorrenza sui mercati dei servizi di riparazione e di manutenzione è tuttora molto limitata e che i prezzi di alcuni tipi di pezzi di ricambio sono molto elevati,

    J.

    considerando che la Commissione ritiene che un'esenzione specifica per categoria per l'acquisto e la vendita di veicoli a motore nuovi (mercato primario) non sia più necessaria e propone che il nuovo GBER sia applicabile al mercato primario dopo un periodo di proroga di tre anni; considerando che, fino al 31 maggio 2013, l’attuale MVBER continuerà ad essere applicato al mercato primario,

    K.

    considerando che la Commissione propone altresì di adottare orientamenti specifici per l’interpretazione e l’applicazione applicabili al settore automobilistico nonché per il mercato primario e il mercato post-vendita,

    L.

    considerando che, per il mercato post-vendita (pezzi di ricambio per i veicoli a motore, servizi di riparazione e di manutenzione), la Commissione propone di adottare un regolamento speciale di esenzione per categoria, ossia il nuovo MVBER,

    M.

    considerando che è innegabile che la grande maggioranza delle imprese del settore automobilistico e di riparazione ha espresso profonda preoccupazione per il rischio di sospensione temporanea o di proroga a breve termine dell’attuale MVBER, dal momento che ciò porterà al deteriorarsi dell’equilibrio di potere tra i costruttori e il resto della catena di valore del settore automobilistico e arrecherà beneficio soltanto a un numero ridotto di grandi costruttori di automobili,

    N.

    considerando che vari rappresentanti del mercato dei pezzi di ricambio delle automobili nonché del settore dei servizi di manutenzione e di riparazione si sono dichiarati favorevoli a una nuova serie di regole per il mercato post-vendita che considerano un passo avanti di rilievo rispetto all’attuale MVBER,

    O.

    considerando che il mercato primario e il mercato post-vendita non si escludono reciprocamente e che la sostenibilità commerciale di numerosi distributori indipendenti dipende tanto dalla loro capacità di vendere quanto di riparare i veicoli,

    P.

    considerando che l’Unione europea sta attualmente affrontando una crisi finanziaria e economica senza precedenti e tassi di disoccupazione elevati; considerando che l’UE dovrebbe promuovere un’economia sociale di mercato competitiva e mirare a ridurre la povertà; che l’industria automobilistica europea è un settore chiave dell’economia europea, che favorisce l’occupazione, l’innovazione e la competitività di tutta l’economia; che l’industria in questione è stata particolarmente colpita dalla crisi attuale e che ha beneficiato di un sostegno sotto forma di interventi statali in vari Stati membri,

    Q.

    considerando che le disposizioni in materia di attività multimarca sono applicabili alle vendite e alla distribuzione sotto lo stesso tetto, in sale d’esposizione separate nella stessa area o in locali separati,

    1.

    si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato diverse consultazioni pubbliche con riferimento alla revisione di ambo i regolamenti (MVBER e GBER); apprezza il fatto che la Commissione abbia presentato al Parlamento la relazione sulla valutazione dell'applicazione dell'attuale MVBER;

    2.

    incoraggia la Commissione a lavorare con il Parlamento in modo proattivo e in uno spirito di apertura e trasparenza e a trasmettere tempestivamente all'istituzione informazioni e documenti legislativi, prelegislativi e non legislativi, come ha assicurato il Commissario Almunia durante la sua audizione in veste di Commissario designato;

    3.

    pone in rilievo che un simile approccio consentirebbe un ampio dibattito fra i deputati al Parlamento e rafforzerebbe la legittimità democratica della decisione della Commissione;

    4.

    invita la Commissione a specificare chiaramente quali eventuali contributi da parte dei soggetti interessati intende integrare nel regolamento definitivo, in modo da garantire trasparenza alla stesura delle versioni definitive del MVBER e del GBER;

    5.

    sottolinea la necessità di instaurare condizioni generali volte a rendere sostenibile il comparto automobilistico dell'UE, ivi comprese le case automobilistiche e i produttori di pezzi di ricambio, e per consentire a tale comparto di rimanere economicamente efficiente e all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, ecologica e sociale; sottolinea altresì l'importanza di raggiungere un equilibrio tra gli obblighi in materia di concorrenza e la proprietà intellettuale, sia nel mercato interno che con i paesi terzi;

    6.

    ritiene che il nuovo MVBER vada considerato come un elemento all'interno di un approccio integrato alla normativa che disciplina il settore automobilistico;

    7.

    rammenta l'importanza della certezza giuridica; invita pertanto la Commissione a elaborare delle FAQ (domande più frequenti) o un opuscolo esplicativo al fine di spiegare più dettagliatamente il nuovo quadro normativo agli operatori del mercato;

    8.

    rileva che la relazione tra case automobilistiche, da un lato, e concessionari, prestatori di servizi e altri attori economici di rilievo della filiera automobilistica, dall'altro, merita un attento esame che ne prenda in considerazione il potere economico diseguale in quanto partner commerciali;

    9.

    sottolinea l'esigenza di garantire che gli operatori di piccola e media entità della filiera automobilistica godano di condizioni favorevoli; pone in rilievo l'importanza di adottare un solido quadro normativo atto a prevenire efficacemente gli abusi di posizione dominante e a garantire che non si verifichi un aumento della dipendenza delle PMI nei confronti delle grandi aziende produttrici; rammenta l'importanza delle PMI in quanto creatrici di occupazione, particolarmente in un periodo di crisi economica, e fornitrici di servizi locali, che soddisfano la domanda della popolazione anche nelle zone meno popolate;

    10.

    non è favorevole all'eliminazione di talune condizioni imposte dall'attuale MVBER a un accordo per godere dell'esenzione, segnatamente le clausole contrattuali riguardanti l'attività multimarca, la notifica di recesso, la durata, la risoluzione delle controversie, il contenzioso e trasferimenti di società nell'ambito di un sistema; rammenta, in particolare, che l'esigenza di semplificare le condizioni per il trasferimento di società rientra nel primo principio della legge sulle piccole imprese (Small Business Act); richiama l'attenzione sul rischio rappresentato dall'obbligo della monomarca che grava sulla scelta dei consumatori e sull'indipendenza dei concessionari nei confronti delle case produttrici; manifesta il timore che le clausole sopra menzionate possano diventare soggette alle diverse legislazioni nazionali in materia di contratti;

    11.

    invita la Commissione a garantire che i distributori, compresi quelli del settore automobilistico, beneficino dello stesso livello di tutela contrattuale in tutta l'Unione europea, come avviene attualmente per gli agenti commerciali; ritiene che si potrebbe ottenere un simile allineamento modificando la direttiva 86/653/CEE ed estendendo parzialmente il suo ambito di applicazione per includervi tutti gli accordi di distribuzione;

    12.

    sottolinea l'importanza, specialmente in periodi di difficoltà economiche, di dare spazio a concrete alternative commerciali alla proprietà, quale il leasing, in modo da rispondere all'esigenza di mobilità degli individui; esorta pertanto la Commissione ad assicurarsi che il nuovo MVBER e il nuovo GBER stabiliscano le condizioni necessarie, tra cui la definizione di «utilizzatore finale», per consentire lo sviluppo di tali alternative commerciali e contribuire a una sana concorrenza nel mercato automobilistico;

    13.

    non è favorevole a un codice di condotta non vincolante che preveda obblighi reciproci tra concessionari in franchising e i loro fornitori, che sarebbe privo di efficacia quanto alla tutela degli interessi dei concessionari nei confronti delle case produttrici; ritiene che un codice di condotta di qualsiasi genere debba essere accompagnato da un meccanismo di attuazione adeguato, vale a dire l'accesso a una procedura di arbitrato appropriata;

    14.

    nutre il timore che l'obiettivo della Commissione di continuare a promuovere una genuina concorrenza nel mercato automobilistico postvendita affrontando questioni come la scelta dei consumatori e un effettivo accesso degli operatori di mercato indipendenti possa essere mancato da questa riforma; concorda con la Commissione sul fatto che condizioni competitive nel mercato automobilistico postvendita hanno anche un impatto diretto sulla sicurezza pubblica;

    15.

    invita la Commissione a mantenere la soglia del 30 % per l'obbligo di acquisto di pezzi di ricambio, in modo che le officine autorizzate rimangano libere di acquistare i pezzi di ricambio da fonti diverse dalla casa automobilistica produttrice del veicolo, evitando così il ritorno a condizioni di fornitura quasi vincolate, che determinerebbero un aumento dei prezzi dei pezzi di ricambio e un calo di attività per gli altri rivenditori di tali pezzi;

    16.

    sottolinea che i consumatori e gli altri utilizzatori finali europei non dovrebbero affrontare barriere per poter acquistare un'auto a prezzi competitivi, nemmeno per acquisti in grandi quantità e a prescindere dal sistema di distribuzione scelto dal fornitore, e dovrebbero inoltre essere in grado di scegliere dove e come far effettuare riparazioni e manutenzione;

    17.

    rammenta, in quest'ambito, le ripetute richieste del Parlamento a favore di veicoli più ecologici e le dichiarazioni del Presidente della Commissione riguardo a un'economia più verde; ritiene che l'attività multimarca, come pure la facilità di accesso a riparazioni e manutenzione, contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo di ottenere veicoli a emissioni più basse, mediante un facile confronto tra i veicoli al momento dell'acquisto e veicoli funzionanti in modo adeguato; rinnova la sua richiesta di indagare sull'efficacia degli aiuti di Stato concessi al settore automobilistico ai fini di una «ripresa verde»;

    18.

    nutre la preoccupazione che gli orientamenti proposti dalla Commissione per il settore automobilistico manchino del livello di precisione sufficiente a garantire che le informazioni tecniche siano rese disponibili per i concessionari indipendenti in un formato esauriente al pari dei regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009; invita inoltre la Commissione ad aggiornare la definizione di «informazioni tecniche» sulla base del progresso tecnologico e a garantire un accesso continuativo a dati aggiornati su servizi e componenti in formati elettronici facilmente accessibili;

    19.

    invita la Commissione ad applicare le nuove norme sul mercato postvendita a partire dal 1o giugno 2010, a prescindere dalle soluzioni che verranno adottate per la vendita di nuovi veicoli;

    20.

    invita la Commissione ad affrontare la questione delle nuove misure anticoncorrenziali che vincolano i consumatori, quali i servizi postvendita di qualsiasi natura vincolati all'obbligo esclusivo di rivolgersi, per riparazioni o manutenzione, alla rete di distribuzione di una marca specifica;

    21.

    invita la Commissione a monitorare periodicamente il funzionamento del nuovo quadro giuridico per il settore automobilistico; in particolare, esorta la Commissione a effettuare una nuova valutazione completa delle condizioni di concorrenza del mercato automobilistico primario entro la scadenza del periodo di proroga, concentrando l'attenzione sull'effetto di talune clausole contrattuali, quali l'attività multimarca, il trasferimento di società e la soglia riguardante i pezzi di ricambio, come pure sulle disposizioni del codice di condotta proposto; esorta, a tale riguardo, la Commissione a lasciare aperte tutte le opzioni normative e ad adottare misure adeguate, compresa una nuova proroga di parte del MVBER o revisioni da apportare al GBER, nel caso in cui si verificasse un notevole peggioramento delle condizioni concorrenziali, in particolare del mercato primario;

    22.

    sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere informato dalla Commissione circa eventuali adeguamenti del nuovo quadro giuridico che la Commissione preveda di adottare come risultato del suo monitoraggio del mercato; precisa inoltre che il Parlamento dovrebbe essere consultato con ampio anticipo rispetto all'adozione di una siffatta decisione;

    23.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU 36 del 6.3.1965, pag. 533.

    (2)  GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17.

    (3)  GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

    (4)  GU L 203 del 1.8.2002, pag. 30.

    (5)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

    (6)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

    (7)  GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1.

    (8)  GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97.

    (9)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 149.

    (10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0007.

    (11)  Testi approvati, P6_TA(2009)0186.

    (12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0050.


    Top