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Document 52010AP0124

    Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
    P7_TC1-COD(2009)0110 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione)

    GU C 81E del 15.3.2011, p. 172–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 81/172


    Mercoledì 5 maggio 2010
    Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) ***I

    P7_TA(2010)0124

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

    2011/C 81 E/30

    (Procedura legislativa ordinaria - rifusione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0391),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0111/2009),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

    visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 172, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009,

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

    vista la lettera in data 11 dicembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

    visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0030/2010),

    A.

    considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,

    1.

    approva la posizione figurante in appresso, quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


    Mercoledì 5 maggio 2010
    P7_TC1-COD(2009)0110

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione)

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 661/2010/UE)


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