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Document 52009IP0317

    Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))

    GU C 184E del 8.7.2010, p. 75–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 184/75


    Venerdi 24 aprile 2009
    Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori

    P6_TA(2009)0317

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))

    2010/C 184 E/16

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1),

    visto il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca (2),

    viste le decisioni 71/128/CEE, 1999/478/CE e 2004/864/CE della Commissione,

    vista la decisione 93/619/CE della Commissione, rinnovata nel 2005 dalla decisione 2005/629/CE della Commissione,

    viste le decisioni 74/441/CEE e 98/500/CE della Commissione,

    vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (3), quale modificata dalla decisione 2007/409/CE del Consiglio dell'11 giugno 2007 (4),

    vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 sul riesame del funzionamento dei Consigli consultivi regionali (COM(2008)0364),

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0187/2009),

    A.

    considerando che la governance istituzionale della politica comune della pesca (PCP) coinvolge la Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima e i consigli consultivi regionali (CCR),

    B.

    considerando che la governance della PCP coinvolge anche le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri,

    C.

    considerando che la Comunità partecipa a varie organizzazioni regionali della pesca e che sono stati conclusi accordi di partenariato per la pesca anche con paesi terzi,

    D.

    considerando che, in conformità del trattato di Lisbona, il Parlamento continuerebbe a essere escluso dalla definizione del totale delle catture ammissibili (TAC) e delle quote,

    E.

    considerando che attualmente la partecipazione di membri del Parlamento alle riunioni delle organizzazioni regionali di pesca è effettuata su base ad hoc,

    F.

    considerando che la comunicazione relativa all'effettivo funzionamento degli accordi di partenariato nel settore della pesca, tra cui le attività dei comitati comuni di monitoraggio, potrebbe essere più soddisfacente,

    G.

    considerando che nel 1993 è stato istituito il CSTEP, nel 1971 è stato istituito un comitato consultivo per la pesca, rinominato nel 1999 Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e che nel 1999 è stato istituito un comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, in sostituzione di un comitato congiunto esistente dal 1974,

    H.

    considerando che tutti i sette CCR sono ora operativi,

    I.

    considerando che è stato istituito un comitato inter-CCR che svolge riunioni di coordinamento con la Commissione,

    J.

    considerando che la Commissione ha di recente sottoposto a valutazione il CCPA e i CCR ma non ha proceduto finora in questo senso riguardo all'attività del CSTEP,

    K.

    considerando che la valutazione del CCPA ha prodotto una serie di raccomandazioni operative e suggerito varie opzioni per il suo futuro a lungo termine,

    L.

    considerando che la valutazione dei CCR è stata positiva, ma che la Commissione ha individuato una serie di azioni, che non richiedono nuova legislazione, volte a migliorarne il funzionamento,

    M.

    considerando che tutti le parti concordano sulla necessità di un dialogo più intenso tra gli scienziati e i pescatori e che i CCR hanno anche chiesto un contributo socioeconomico più adeguato al processo decisionale,

    N.

    considerando che alcuni CCR e deputati al Parlamento hanno espresso il desiderio di relazioni più formali,

    O.

    considerando che la crescente attività dei CCR è ostacolata da finanziamenti limitati e da un approccio eccessivamente burocratico e rigido della Commissione nella gestione e nel controllo finanziario dei fondi messi a disposizione degli stessi,

    P.

    considerando che la Commissione ha affermato che ascolterà le opinioni del Parlamento, del Consiglio e delle parti interessate, prima di introdurre nuove norme giuridiche,

    Q.

    considerando le frequenti assenze dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro dei CCR,

    R.

    considerando che vi è tuttavia già prova che un maggiore rispetto delle regole della PCP deriva dal coinvolgimento delle parti interessate nel processo di elaborazione e attuazione delle stesse,

    S.

    considerando che esiste una molteplicità di attività di pesca comunitarie, ognuna con le proprie caratteristiche,

    T.

    considerando che sono già in corso le consultazioni sulla riforma della PCP,

    U.

    considerando che non sempre si tiene debitamente conto delle raccomandazioni dei CCR, specialmente quando queste non sono approvate all'unanimità dai comitati esecutivi,

    1.

    invita ad attribuire ai membri della sua commissione per la pesca lo status di osservatore alle riunioni del Consiglio dei ministri della Pesca;

    2.

    invita il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo a completare i lavori sul raggiungimento di un accordo effettivo atto a regolarizzare la partecipazione dei membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e negli altri organi internazionali nelle cui riunioni si discutono temi che hanno ripercussioni sulla politica comune della pesca (PCP), senza che ciò pregiudichi il pieno rispetto del loro attuale status di osservatori nelle riunioni in cui si è così stabilito;

    3.

    invita al contempo il Consiglio, in accordo con la Commissione e il Parlamento, a consentire ai membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo di partecipare alle commissioni miste previste dagli accordi di partenariato nel settore della pesca, in modo da poter effettuare un monitoraggio adeguato di tali accordi; rammenta, al riguardo, che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona accrescerà in maniera considerevole le responsabilità del Parlamento europeo, visto che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovranno essere approvati con la procedura del parere conforme;

    4.

    sottolinea l'importanza di garantire una presenza più assidua dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati esecutivi dei CCR;

    5.

    invita la Commissione a notificare al Parlamento tutte le consultazioni che sono in corso in merito alla CPC e alla politica marittima;

    6.

    esorta la Commissione a procedere a una valutazione del CSTEP;

    7.

    prende nota del risultato della valutazione del CCPA e del fatto che la Commissione è in attesa delle raccomandazioni di quest'ultimo concernenti:

    una più precisa definizione del suo ruolo e dei suoi obiettivi, con una composizione che li rifletta adeguatamente e sia veramente rappresentativa, nonché una partecipazione più incisiva da parte degli Stati membri più nuovi;

    i suoi metodi di lavoro in termini di ripartizione dell'attività tra riunioni plenarie e gruppi di lavoro, il loro numero e i loro mandati, nonché le relative procedure;

    una migliore formulazione delle questioni che gli sono rivolte;

    una migliore comunicazione e una più adeguata informazione grazie all'impiego di media elettronici, un accesso più diretto ai dati e strutture di traduzione e interpretazione avanzate;

    l'adeguatezza del finanziamento e gli strumenti migliori a favore di funzioni di sostegno;

    8.

    sottolinea l'importanza di evitare sovrapposizioni, soprattutto con l'attività dei CCR;

    9.

    rammenta che il livello di partecipazione del settore della pesca alle decisioni che lo riguardano è ritenuto ancora insufficiente; sottolinea le divergenze tra le funzioni e il funzionamento del CCPA e quelle dei CCR, giacché mentre il primo ha una funzione consultiva in relazione all'intera PCP e copre tutto l'ambito comunitario, i secondi forniscono consulenza specializzata nell'ambito delle rispettive zone di influenza; ritiene in tal senso che la coesistenza dei diversi organismi consultivi contribuisca ad assicurare la compatibilità con la politica marittima e marina e la gestione integrata delle zone costiere;

    10.

    esorta la Commissione ad adottare le seguenti azioni riguardo ai CCR:

    rafforzarne la visibilità e promuovere la partecipazione di una più ampia gamma di parti interessate;

    migliorarne l'accesso alle prove scientifiche, ai dati e al collegamento con il CSTEP;

    coinvolgerli quanto prima nel processo di consultazione;

    fornire parametri di riferimento onde consentire di valutare la conformità della loro consulenza con gli obiettivi della PCP e informarli in merito al relativo utilizzo;

    11.

    ritiene che l'attuale finanziamento dei CCR non sia adeguato per il livello di lavoro che devono affrontare; constata che la Commissione ha elaborato linee guida in merito alla gestione finanziaria ma considera necessario approfondire il dialogo in materia nonché esplorare alternative al presente sistema;

    12.

    ritiene che una più ampia partecipazione ai CCR richieda un riesame della loro composizione ma che non si debba turbare l'equilibrio tra il settore della pesca e altre organizzazioni;

    13.

    esprime preoccupazione per il fatto che determinate organizzazioni che fanno parte dei CCR ai sensi del capitolo «altri gruppi d'interesse» si servano spesso della loro presenza, sebbene minoritaria, per bloccare decisioni che godono del sostegno della maggior parte dei rappresentanti del settore della pesca e per impedirne l'approvazione mediante consenso;

    14.

    chiede legami più stretti tra i CCR e il Parlamento, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;

    15.

    invita a distinguere le decisioni di natura tecnica da quelle di natura politica; per le decisioni politiche si dovrebbe adottare un approccio regionale mentre per le decisioni tecniche sarebbe opportuno un approccio scientifico;

    16.

    esorta la sua commissione per la pesca, fatte salve le procedure regolamentari di autorizzazione, a:

    nominare membri della commissione quali collegamenti per ogni CCR e a riferire sulle relative attività;

    garantire che, ad intervalli regolari e soprattutto quando all'ordine del giorno vi sono questioni nelle quali essi sono coinvolti per fornire un contributo o formulare raccomandazioni, i CCR siano invitati a partecipare ai lavori della commissione per fornire il loro parere o le loro raccomandazioni;

    istituire un procedimento in base al quale il proprio segretariato, nonché i segretariati dei CCR e del comitato inter-CCR intrattengano contatti abituali finalizzati allo scambio e alla raccolta di informazioni su attività, consigli e raccomandazioni;

    ospitare una conferenza annuale che coinvolga i CCR e la Commissione;

    17.

    invita le autorità di bilancio a stanziare risorse adeguate a favore di quanto indicato in precedenza;

    18.

    chiede ai CCR di tenere informati i membri della sua commissione per la pesca in merito alle loro attività, alla consulenza e alle raccomandazioni e di invitarli a partecipare alle riunioni;

    19.

    chiede che qualsiasi futura normativa sui CCR accordi ai deputati al Parlamento lo status formale di osservatori attivi alle loro riunioni;

    20.

    esorta la Commissione e la commissione inter-CCR ad autorizzare la presenza di membri della commissione per la pesca alle loro riunioni di coordinamento;

    21.

    ribadisce l'importanza della politica comune per la pesca quale strumento atto a garantire l'esistenza di norme, principi e regole applicabili alla totalità delle acque comunitarie e a tutti i pescherecci comunitari;

    22.

    chiede alla Commissione di riconoscere e rispettare pienamente la funzione consultiva dei CCR e di proporre, in vista della riforma della PCP, un loro maggiore coinvolgimento nelle responsabilità di gestione;

    23.

    è inoltre del parere che la prossima riforma della PCP dovrebbe avvalersi appieno del consolidamento dei CCR per ottenere un loro maggiore decentramento, in modo che le misure comuni adottate possano essere applicate nelle varie zone tenendo conto delle particolari specificità delle varie attività e condizioni di pesca;

    24.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai consigli consultivi regionali, al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, al comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 80 del 31.3.2000, pag. 7.

    (3)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

    (4)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.


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