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Document 52009IP0098

Garantire la qualità degli alimenti, compresa l'armonizzazione o il reciproco riconoscimento delle norme Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 su «Garantire la qualità degli alimenti - Armonizzazione o reciproco riconoscimento delle norme» (2008/2220(INI))

GU C 87E del 1.4.2010, p. 35–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/35


Martedì 10 marzo 2009
Garantire la qualità degli alimenti, compresa l'armonizzazione o il reciproco riconoscimento delle norme

P6_TA(2009)0098

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 su «Garantire la qualità degli alimenti - Armonizzazione o reciproco riconoscimento delle norme» (2008/2220(INI))

2010/C 87 E/09

Il Parlamento europeo,

visto l’articolo 33 del trattato CE,

visto il Libro verde della Commissione, del 15 ottobre 2008, sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM(2008)0641),

vista la sua risoluzione, del 9 ottobre 1998, sulla politica di qualità per i prodotti agricoli e agroalimentari (1),

visto il documento di lavoro della Commissione sui sistemi di certificazione della qualità alimentare (ottobre 2008),

visto il controllo dello stato di salute della politica agricola comune (PAC),

visto il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione per i negoziati OMC sull'agricoltura, quale definito nella proposta della Commissione relativa alle modalità da seguire nei negoziati dell'OMC sull'agricoltura del gennaio 2003 (2),

vista la conferenza organizzata dalla Commissione a Bruxelles il 5 e 6 febbraio 2007 sul tema «Certificazione di qualità alimentare – aggiungere valore al prodotto agricolo»,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0088/2009),

A.

considerando che le norme in materia di sicurezza e qualità alimentare dell’Unione europea sono le più rigorose del mondo,

B.

considerando che tali rigorose norme rispondono a un'esigenza del consumatore europeo e rappresentano un mezzo per conseguire un importante valore aggiunto,

C.

considerando che i consumatori manifestano vivo interesse non solo nei confronti della sicurezza degli alimenti, ma anche nei confronti dell'origine e dei metodi di produzione dei prodotti alimentari; che l'Unione europea ha già risposto a questa tendenza introducendo quattro marchi di qualità e origine degli alimenti, quali la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP), la specialità tradizionale garantita (STG) e l'agricoltura biologica,

D.

considerando che i prodotti europei di qualità rappresentano un patrimonio culturale e gastronomico «vivente» dell’Unione europea e sono, quindi, un elemento essenziale della vita economica e sociale di numerose regioni dell'Unione europea in quanto garantiscono la continuazione di determinate attività che presentano un legame diretto con il territorio, in particolare con le zone rurali,

E.

considerando che il consumatore associa i sistemi di certificazione a una garanzia di maggiore qualità,

F.

considerando che i sistemi di qualità specifici dell’Unione europea costituiscono un importante vantaggio competitivo per i prodotti dell'Unione europea,

G.

considerando che la grande distribuzione domina ormai il mercato alimentare dell'Unione europea e impone costi per la campionatura e l’esposizione dei prodotti o costi promozionali ingiustificati, tutti fattori che limitano la possibilità per i piccoli produttori di arrivare al grande pubblico,

H.

considerando che le nuove tecnologie possono essere utilizzate per fornire informazioni dettagliate in merito alla provenienza e alle caratteristiche dei diversi prodotti agricoli e alimentari,

I.

considerando che la contraffazione è fonte di danni sia per i produttori che per i consumatori finali,

1.

accoglie con favore il processo di riflessione avviato dal Libro Verde della Commissione e sostiene il criterio di promozione della qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea che non generi costi e oneri aggiuntivi per i produttori;

2.

ritiene che la garanzia di una concorrenza leale per prodotti strategici come quelli agricoli e alimentari dovrebbe rappresentare un obiettivo fondamentale per l'Unione europea e di interesse pubblico a livello europeo; è del parere che sia fondamentale una equa concorrenza anche per i prodotti importati, che in generale tendono a non rispettare requisiti paragonabili a quelli comunitari; ritiene che, per quanto riguarda i prodotti di paesi terzi che hanno accesso al mercato interno, le norme europee relative alla qualità dei prodotti debbano essere regolamentate in base all'accordo in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

3.

ritiene necessario incrementare il controllo e il coordinamento tra le diverse autorità al fine di garantire che i prodotti alimentari importati siano conformi alle norme dell'Unione europea in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali; prende atto delle conclusioni del Consiglio «Agricoltura» del 19 dicembre 2008 sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari d'importazione e il rispetto delle norme comunitarie; rileva tuttavia che nelle citate conclusioni manca l'espressione di una forte volontà politica a supporto del potenziamento dei controlli dell'Unione nei paesi terzi;

4.

sottolinea che una politica basata sulla qualità non può non tenere conto del futuro della politica agricola comune o di sfide quali, ad esempio, il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, l’approvvigionamento energetico o la gestione delle risorse idriche;

5.

ritiene che, in una congiuntura di prezzi elevati delle derrate, l’incentivo ad aumentare il volume della produzione non debba diventare un pretesto per abbassare la qualità;

6.

ribadisce che l’imposizione di un livello più elevato di sicurezza alimentare nonché di protezione degli animali e dell'ambiente deve altresì avere lo scopo di garantire un livello qualitativo dei prodotti in grado di offrire un cospicuo vantaggio competitivo ai produttori agricoli; ritiene pertanto che gli agricoltori debbano avere la possibilità di recuperare i costi legati al rispetto dei requisiti comunitari in materia di sicurezza alimentare nonché di protezione degli animali e dell'ambiente; è del parere che, qualora il vantaggio competitivo non sia sufficiente per recuperare i costi generati dai requisiti comunitari, un ruolo essenziale in tal senso debba essere svolto dai fondi della politica agricola comune che gli agricoltori europei dovrebbero utilizzare per garantire la sicurezza alimentare nonché la protezione degli animali e dell'ambiente nell'agricoltura;

7.

ritiene che la politica europea in materia di qualità debba essere adeguata in vista della riforma della politica agricola comune successiva al 2013; è del parere che nell’ambito di tale politica l’Unione europea debba svolgere un ruolo di sostegno, anche sul piano finanziario, inteso a garantire il rispetto dei requisiti di elevata qualità dei prodotti agroalimentari europei; sottolinea la necessità di offrire un maggiore sostegno alle associazioni di produttori in modo da non sfavorire, in particolare, le piccole aziende agricole;

8.

ricorda che, con il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Unione europea si è impegnata ad attuare misure finalizzate alla conservazione delle risorse genetiche; esorta pertanto la Commissione a istituire particolari programmi di sostegno alle vendite che promuovano l'utilizzo di specie vegetali a rischio di erosione genetica; sottolinea che tali programmi possono incrementare l'interesse di agricoltori e giardinieri nei confronti della coltivazione di specie inserite nell'elenco delle risorse fitogenetiche e che quindi è opportuno istituire programmi analoghi anche per le razze di animali in via di estinzione;

9.

rammenta che, alla luce del processo continuo di liberalizzazione dei mercati agricoli mondiali, i produttori europei si trovano direttamente esposti alla concorrenza internazionale e che ogni nuova disposizione a cui devono conformarsi può sì costituire uno svantaggio competitivo ma anche giocare a favore degli agricoltori comunitari purché questi ultimi siano effettivamente in grado di distinguersi sul mercato grazie alla loro produzione e ai riconoscimenti ottenuti dalla stessa; rammenta inoltre che gli agricoltori europei possono sfruttare a proprio vantaggio le esigenze dei consumatori, ad esempio fornendo loro prodotti locali di elevata qualità o garantendo un maggior benessere degli animali e il rispetto di più severe norme ambientali;

10.

rileva la necessità che la Commissione, nell'ambito delle trattative sulle questioni non commerciali in seno all'OMC, ottenga l'imposizione dell'obbligo per i prodotti importati di rispettare gli stessi requisiti cui sono soggetti gli agricoltori dell'Unione europea; in tal modo questi ultimi godranno di un chiaro vantaggio competitivo in virtù della qualità dei prodotti agricoli rispettosi dei requisiti in materia di sicurezza alimentare nonché di protezione degli animali e dell'ambiente;

11.

esprime preoccupazione per l’influenza delle grandi catene di negozi sulla qualità generale dei prodotti alimentari europei; manifesta altresì preoccupazione per il fatto che i mercati in cui la distribuzione è particolarmente concentrata mostrano una tendenza all'uniformazione e alla riduzione della varietà dei prodotti agroalimentari che comporta una minor presenza di prodotti tradizionali e l'incremento di quelli pretrattati; propone alla Commissione di tener conto della necessità di regolamentare le cosiddette «aste al contrario» imposte da un numero limitato di grandi piattaforme commerciali che hanno effetti devastanti sui prodotti di qualità;

Requisiti concernenti la produzione e le norme di commercializzazione

12.

manifesta preoccupazione per la complessità del sistema dell'Unione europea delle norme di base e per le numerose disposizioni a cui devono conformarsi gli agricoltori dell'Unione europea; è favorevole alla semplificazione del sistema e chiede che ogni nuova norma sia valutata in funzione dei criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità;

13.

chiede un'ulteriore semplificazione delle norme di commercializzazione che chiarisca i criteri fondamentali da applicare; auspica la messa a punto di orientamenti Unione Europea sull'uso di termini riservati di uso generale quali «a basso contenuto di zucchero», «a bassa emissione di CO2», «dietetico» e «naturale», in modo da evitare pratiche fuorvianti;

14.

è preoccupato per il fatto che la maggior parte dei consumatori dell'Unione europea non è sufficientemente informata circa la catena alimentare, segnatamente per quanto concerne l’origine dei prodotti e delle materie prime; auspica l’introduzione dell’indicazione obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime attraverso un'apposita etichetta che soddisfi l'esigenza dei consumatori di ricevere maggiori informazioni sull'origine del prodotto che acquistano; ritiene che tale sistema dovrebbe estendersi anche ai prodotti alimentari trasformati e ritiene che lo stesso dovrebbe fornire informazioni quanto all'origine dei principali ingredienti e delle materie prime specificando il luogo di origine di queste ultime e quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione del prodotto;

15.

ritiene che il modello australiano, pur tenendo conto delle specificità dei vari settori produttivi dell'Unione europea, costituisca un ottimo esempio di sistema di etichettatura del paese di origine in quanto consente di definire le diverse tappe della fabbricazione dei prodotti, ad esempio, «prodotto a» per gli alimenti caratterizzati da ingredienti e da un processo di fabbricazione autoctoni o «fabbricato in» per gli alimenti che sono stati trasformati in modo sostanziale nel paese indicato oppure «realizzato a … a partire da ingredienti locali o importati»; ribadisce inoltre che altri importanti partner commerciali dell’Unione europea quali gli Stati Uniti o la Nuova Zelanda utilizzano analoghi sistemi di etichettatura;

16.

ritiene che, se un prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, le norme in materia di commercializzazione non debbano ostacolarne l’accesso al mercato per ragioni legate all’aspetto, alla forma o alla dimensione;

17.

è del parere che il marchio europeo generale di qualità, recante la dicitura «prodotto nell'Unione europea», debba in ultima analisi consentire ai prodotti comunitari di distinguersi sul mercato grazie alla severità delle norme che ne regolamentano la produzione;

18.

ritiene che sia necessario promuovere i termini riservati facoltativi piuttosto che le norme obbligatorie di commercializzazione; è tuttavia del parere che l'introduzione di definizioni unitarie in grado di soddisfare tutte le parti interessate possa, da un lato, essere ostacolata dalle abitudini e tradizioni alimentari divergenti e, dall'altro, generare un ulteriore carico di informazioni per il cliente e la necessità di istituire un sistema di controllo per verificare il corretto utilizzo dei termini in questione;

19.

auspica l'adozione di misure finalizzate a semplificare la normativa comunitaria, purché ciò non si traduca in uno smantellamento della stessa, e a limitare i settori in cui si pratica l’autoregolamentazione; ritiene che siano necessarie norme comuni di commercializzazione e che le stesse possano essere definite in modo più efficiente; ritiene, in tal senso, che la coregolamentazione debba essere promossa quale procedura ordinaria per l'adozione di normative comunitarie in materia; esorta a coinvolgere in questo processo le autorità nazionali e i rappresentanti dell’industria alimentare e dei produttori agricoli;

Sistemi qualitativi specifici dell’Unione europea

20.

sottolinea che i sistemi relativi alla qualità degli alimenti dovrebbero fornire informazioni e offrire ai consumatori la garanzia dell'autenticità degli ingredienti e delle tecniche di produzione locali; reputa pertanto che tali regimi debbano essere attuati e applicati mediante controlli rafforzati e sistemi di tracciabilità;

21.

ritiene che siano necessari sistemi di etichettatura più trasparenti e largamente riconosciuti dai consumatori e che, ai fini di un'indicazione trasparente della provenienza, debba essere specificata anche l'origine dei principali ingredienti caratteristici derivanti dall'agricoltura sia per i prodotti comunitari che per quelli importati dai paesi terzi;

22.

è del parere che l'utilizzo esclusivo di prodotti originali DOP come materia prima possa essere garantito solo attraverso l'indicazione della denominazione protetta sull'etichetta e nelle pubblicità di un prodotto trasformato; sottolinea che in tal modo si evita, da un lato, di generare confusione nel consumatore e, dall'altro, si incentiva la domanda di prodotti con denominazione di origine protetta;

23.

ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle diciture «montano» e «isolano» al fine di garantire un ulteriore significativo vantaggio alle corrispondenti regioni in situazione di difficoltà; è del parere che in caso di utilizzo delle diciture «montano» e «isolano» debba essere obbligatoriamente aggiunta l'indicazione del paese di origine;

24.

rileva al riguardo che per il cliente medio la differenza tra DOP e IGP non è chiara e che pertanto è necessario rendere il consumatore consapevole di tale differenza;

25.

si oppone alla fissazione di criteri di valutazione più severi, ad esempio quelli relativi alle possibilità di esportazione e alla sostenibilità; fa notare che esistono casi di prodotti che, pur non essendo esportati, risultano estremamente importanti per lo sviluppo delle economie locali e per il mantenimento della coesione sociale;

26.

sottolinea che le indicazioni geografiche costituiscono un importante patrimonio comunitario che deve essere preservato sia per il dinamismo economico, sia per l'impatto socio-economico fondamentale per numerose regioni dell'Unione europea; ritiene che tali indicazioni rappresentino una garanzia di qualità che deve essere sostenuta, in particolare rafforzando la capacità di gestione delle indicazioni geografiche da parte delle associazioni richiedenti che le rappresentano; è del parere che le indicazioni geografiche aiutino i consumatori ad effettuare la propria scelta tra la gamma dei prodotti in offerta;

27.

giudica necessario chiarire le differenze tra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche nonché adottare misure che consentano la concreta applicazione delle norme comunitarie già in vigore, in base alle quali non è consentito registrare un marchio che contiene DOP/STG o vi faccia riferimento se l'operatore richiedente non fa parte delle associazioni di produttori delle DOP/STG interessate; considera essenziale l'avvio di campagne promozionali, finanziate attraverso apposite dotazioni di bilancio, volte a informare il consumatore dei vantaggi offerti dai sistemi di certificazione pubblici in questione;

28.

ritiene che, al fine di preservare la qualità e la rinomanza delle indicazioni geografiche, i produttori di alimenti con indicazione geografica debbano avere la possibilità di disporre di strumenti di gestione commisurati al volume della rispettiva produzione;

29.

ritiene che, nei casi in cui un prodotto con indicazione geografica (IG) viene utilizzato per la preparazione di un alimento composto che prevede l'alterazione dell'ingrediente protetto stesso, gli organismi di tutela o le autorità competenti debbano essere autorizzati a effettuare controlli specifici atti a verificare l'assenza di alterazioni eccessive delle caratteristiche dell'ingrediente interessato;

30.

auspica una migliore tutela dei nomi registrati, in particolare in determinate fasi del confezionamento e della commercializzazione in cui sussiste il rischio di utilizzo improprio; chiede che si applichi la regolamentazione comunitaria che impedisce la registrazione di marchi che hanno una denominazione simile ad una denominazione DOP o IGP già registrata;

31.

è favorevole all'introduzione di norme comuni che consentano ai produttori di alimenti con indicazione geografica di fissare talune condizioni in merito agli obblighi derivanti dall'indicazione geografica stessa e al relativo utilizzo nella denominazione dei prodotti trasformati;

32.

è a favore della semplificazione delle procedure di registrazione delle indicazioni geografiche nonché della riduzione del tempo necessario per ottenerle;

33.

attira l’attenzione sul fatto che il livello di protezione delle indicazioni geografiche varia da uno Stato membro all’altro; ritiene che al riguardo sia auspicabile un’armonizzazione legislativa e procedurale, in particolare per quanto riguarda le norme sull'applicazione della tutela ex-officio;

34.

auspica che sia rafforzata la tutela internazionale delle indicazioni geografiche; esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi, in particolare a livello politico, in vista del conseguimento di una migliore protezione delle IGP nel quadro non solo dei negoziati in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (sia in merito all'estensione a tutti i prodotti della protezione garantita dall'articolo 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, sia per quanto concerne l'istituzione di un registro multilaterale delle IGP), ma anche dei negoziati di adesione all'OMC da parte di nuovi paesi e delle trattative attualmente in corso per la conclusione di accordi bilaterali;

35.

è del parere che tale protezione internazionale da parte dell'Unione Europea debba essere garantita sia ai prodotti destinati all'esportazione sia a quelli che non lo sono e che la stessa possa essere eventualmente adattata a seconda dell'effettivo rischio di contraffazione dei prodotti; i prodotti destinati all'esportazione e che presentano un elevato rischio di contraffazione potrebbero quindi beneficiare di una protezione internazionale a livello di OMC mentre per quelli distribuiti su scala locale e con un rischio di usurpazione moderato si potrebbe proporre una procedura semplificata che, dopo il riconoscimento da parte degli Stati membri, venga notificata alla Commissione (paragonabile al livello dell'attuale protezione transitoria) e possa così godere della protezione giuridica a livello comunitario;

36.

constata l'utilizzo improprio di determinati nomi all'interno dei paesi terzi, la confusione che tale comportamento genera nei consumatori e i rischi da esso derivanti per la rinomanza dei prodotti originali; fa notare l'estrema complessità delle procedure per ottenere la tutela di un nome in un paese terzo e le difficoltà che talune associazioni di produttori sono costrette ad affrontare prima di ottenerla dal momento che ogni paese ha il proprio sistema di protezione e le proprie procedure; invita la Commissione a fornire consulenze alle associazioni di produttori supportandole con il proprio know-how oppure garantendo un'assistenza giuridica nell'ambito della conclusione di accordi con i paesi terzi;

37.

giudica indispensabili non solo il controllo a livello comunitario e nazionale dell’utilizzo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, ma anche l’applicazione di rigorose sanzioni intese a scoraggiare l’utilizzo non autorizzato di questi strumenti che impongano agli Stati membri di intervenire automaticamente in caso di contraffazione o imitazione di prodotti a denominazione protetta; propone di inserire una disposizione specifica in tal senso nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3); è favorevole alla semplificazione dell’ottenimento della denominazione DOP e all'istituzione di controlli rigorosi da parte delle autorità degli Stati membri atti a verificare la realizzazione di tutte le tappe del processo di produzione in una determinata area geografica;

38.

è del parere che i controlli sul mercato finalizzati a garantire il rispetto delle norme in materia di prodotti DOP e IGP, pur costituendo un onere per la burocrazia degli Stati membri, contribuiscano in maniera determinante alla protezione di tali prodotti; è favorevole ad offrire un’assistenza tecnica comunitaria in vista dell'effettuazione di controlli in tutti gli Stati membri al fine di garantire una protezione quanto più possibile uniforme dei prodotti DOP e IGP nel territorio dell'Unione Europea;

39.

ritiene che sia necessario promuovere, attraverso il sostegno finanziario comunitario, attività di informazione e diffusione dei sistemi descritti sia nell'ambito del mercato interno che nei paesi terzi; giudica indispensabile incrementare la percentuale di cofinanziamento dell’Unione europea a favore dei programmi comunitari di informazione e promozione sui prodotti dell'Unione europea di qualità; auspica che la Commissione continui a promuovere il concetto di IGP presso i paesi terzi, in particolare moltiplicando le missioni di assistenza tecnica in collaborazione con le associazioni di produttori di alimenti IGP;

40.

sottolinea la necessità di istituire un'Agenzia europea per la qualità dei prodotti che collabori strettamente con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e con le unità della Commissione responsabili della tutela della qualità alimentare; l'Agenzia sarebbe competente anche per le richieste di DOP, IGP e STG sempre più spesso avanzate dai paesi terzi;

41.

sottolinea l'importanza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (4) per la libertà di scelta dei consumatori; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per l'introduzione di un obbligo di etichettatura anche per i prodotti di origine animale come il latte, la carne e le uova per la cui produzione vengono utilizzati animali alimentati con mangimi geneticamente modificati;

42.

è favorevole al mantenimento e alla semplificazione del sistema delle STG; manifesta delusione per i risultati di tale strumento che ha finora portato alla registrazione di un numero molto esiguo di STG (venti specialità registrate e trenta richieste in corso); sottolinea la necessità di abolire il secondo elenco contenuto nel registro di STG di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5), ovvero quello dei nomi di prodotti o alimenti il cui utilizzo non è riservato al produttore, in quanto indebolisce la tutela delle STG; ribadisce che il sistema delle STG è tuttora uno strumento adeguato per la tutela delle reti e che, ove ricorrano determinate condizioni, offre un interessante margine di sviluppo;

43.

ritiene che la definizione di «prodotto tradizionale» contenuta nel regolamento (CE) n. 509/2006 non sia sufficiente; è del parere che il riferimento ai paesi nei quali viene perpetuata la tradizione dei vari prodotti o i cui produttori hanno diritto all'uso esclusivo della denominazione purché rispettino i metodi tradizionali possa valorizzare le STG;

44.

ritiene che la produzione biologica rappresenti una delle maggiori possibilità di crescita dell’agricoltura dell'Unione europea e che sia necessario promuoverla attraverso appositi programmi che incrementino altresì l'affidabilità del logo dell'Unione europea; sottolinea che, nonostante il regolamento comunitario adottato in tal senso contenga norme unitarie, l'applicazione varia a seconda degli Stati membri; infatti questi ultimi affidano le onerose mansioni di controllo, a loro discrezione, ad apposite autorità oppure a uffici autorizzati dallo Stato; sottolinea che la procedura di certificazione varia a seconda degli Stati membri e comporta costi rilevanti; è favorevole all'armonizzazione delle norme di determinazione dei limiti massimi per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'agricoltura biologica; sostiene, in linea di principio, la proposta di un marchio europeo per i prodotti biologici;

45.

ritiene necessaria una maggiore omogeneità tra le tipologie di organismi e di procedure di controllo e certificazione dei prodotti biologici in modo da trasmettere sicurezza e fiducia ai consumatori attraverso un nuovo logo comunitario per l'agricoltura biologica che garantisca l'uniformità dei criteri di produzione, controllo e certificazione a livello dell'Unione europea contribuendo altresì a risolvere i problemi e a promuovere ulteriormente il mercato interno comunitario dei prodotti biologici;

46.

è del parere che, laddove l'etichettatura dei prodotti derivanti da agricoltura convenzionale induca a pensare che si tratti di produzione biologica, esista il rischio di frenare lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici all'interno dell'Unione europea; esprime pertanto preoccupazione a tale riguardo per i tentativi di estendere l'utilizzo del marchio ecologico anche ai prodotti alimentari non ottenuti in base ai principi dell'agricoltura biologica;

47.

è favorevole all'indicazione obbligatoria del paese di origine per le materie prime e i prodotti trasformati importati da paesi terzi anche quando è applicabile il logo dell'Unione europea per i prodotti biologici;

48.

è del parere che ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici

sia necessaria l'indicazione del paese di origine sia per le materie prime che per i prodotti trasformati importati da paesi terzi anche quando è applicabile il logo dell'Unione europea per i prodotti biologici,

si debba rafforzare la credibilità del logo dell'Unione europea attraverso programmi di supporto alle vendite di prodotti biologici;

si debbano fissare limiti massimi per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari vietati nell'agricoltura biologica;

sia necessario riesaminare la questione della doppia certificazione spesso richiesta dai grossisti per impedire la disponibilità di quantitativi sufficienti di prodotti biologici sul mercato comunitario;

sia necessario differenziare chiaramente l'etichettatura dei prodotti non agricoli che presentano un riferimento ai metodi di produzione biologici da quella dei prodotti derivanti da agricoltura biologica;

49.

accoglie con favore l’istituzione, a livello di Stati membri, di enti responsabili dei prodotti tradizionali e biologici; giudica indispensabile che ogni Stato membro disponga di istituzioni pubbliche o private, unanimemente riconosciute dai produttori e dai consumatori, in grado di controllare e di promuovere una produzione autoctona biologica e di qualità;

50.

riconosce che i consumatori sono sempre più esigenti per quanto concerne la qualità degli alimenti e la produzione alimentare, non solo in termini di sicurezza ma anche di aspetti etici, come la sostenibilità ambientale, la tutela del benessere degli animali e le tecnologie relative agli organismi geneticamente modificati (OGM); chiede alla Commissione di prevedere criteri per iniziative in materia di qualità, ad esempio sistemi facoltativi di etichettatura «esente da OGM», che consentiranno ai consumatori di compiere scelte più oculate;

51.

ritiene necessario incentivare i sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente; lamenta, a tale proposito, l'assenza di una normativa comunitaria in materia di produzione integrata che consenta di dare risalto agli sforzi profusi dai produttori dell'Unione europea attraverso campagne promozionali e di marketing volte a divulgare il valore aggiunto dei tipi di produzione in esame;

Sistemi di certificazione

52.

è del parere che non sia necessaria una regolamentazione comunitaria finalizzata all'armonizzazione delle norme; giudica superflua l'introduzione di ulteriori sistemi di certificazione per contraddistinguere determinati alimenti a livello comunitario in quanto un simile provvedimento screditerebbe i sistemi già esistenti e genererebbe confusione nei consumatori;

53.

sottolinea che lo sviluppo di marchi di qualità e la relativa gestione non devono comportare un incremento degli oneri burocratici che gravano sui produttori; a tal proposito auspica l'attribuzione a questi ultimi della facoltà di adottare iniziative in merito all'utilizzo dei marchi in esame e la limitazione dell'intervento degli organi comunitari alla protezione dei marchi stessi; in tal modo sarà possibile garantire un'equa remunerazione degli sforzi dei produttori e tutelare i consumatori da eventuali contraffazioni o altri tipi di frode;

54.

rileva che gli attuali sistemi di certificazione, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative garantito attraverso severi controlli, possono anche contribuire in maniera determinante alla sicurezza alimentare, ad esempio in termini di tracciabilità; sottolinea che le norme in materia di certificazione dovrebbero rispondere a determinate esigenze della società e che pertanto dovrebbero esistere forme di finanziamento pubblico dei costi sostenuti dagli agricoltori per la relativa applicazione; è favorevole alla promozione di una cooperazione più attiva tra le associazioni di produttori in quanto i singoli agricoltori da soli non possono contrastare l'eccesso di norme di diritto commerciale in materia di certificazione;

55.

fa notare che, allo stato attuale, i sistemi di certificazione privati non aiutano i produttori a far conoscere ai consumatori le caratteristiche dei loro prodotti e anzi si stanno trasformando in uno strumento esclusivo di accesso al mercato che incrementa gli oneri burocratici a carico degli agricoltori e sta diventando un «business» per diverse società di distribuzione alimentare; considera necessario astenersi dal promuovere la proliferazione di tali sistemi che limitano l'accesso al mercato di una parte dei produttori;

56.

fa notare che l'attuale proliferazione dei sistemi di certificazione privati ostacola l'accesso di una parte del settore al mercato e che tali sistemi non contribuiscono a migliorare l'informazione dei consumatori in merito alle caratteristiche dei prodotti; chiede alla Commissione di promuovere il reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione privati al fine di limitare la citata proliferazione e l'esclusione dal mercato di taluni prodotti di qualità; considera necessaria l'elaborazione di linee guida comunitarie comprendenti aspetti che esulano dall'ambito di regolamentazione dei sistemi in esame, ad esempio i termini e le indicazioni «valorizzanti» che sarebbe opportuno definire mediante scale e dati oggettivi;

57.

fa notare che i prodotti regionali rivestono una grande importanza per l'economia e le comunità delle zone interessate e che pertanto devono essere respinte le proposte miranti a limitare il numero di indicazioni geografiche registrate;

58.

è del parere che non sia opportuno elaborare nuove forme di promozione dei prodotti tradizionali potenzialmente in grado di sminuire il sistema STG;

59.

chiede una maggiore collaborazione con l’Organizzazione internazionale di normalizzazione e l’attuazione quanto più ampia possibile di sistemi alternativi quali l’HACCP (sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo);

60.

rileva, per quanto riguarda la sfera internazionale, che l’Unione europea ha avuto problemi di competitività nei confronti dei suoi principali partner commerciali; manifesta preoccupazione per la pressione esercitata dai prodotti dei paesi emergenti che non presentano lo stesso livello di sicurezza e di qualità dei prodotti comunitari e che spesso beneficiano di controlli discutibili; ribadisce al riguardo la necessità di attuare il concetto di «accesso al mercato qualificato», promosso in molte sue risoluzioni;

61.

esorta a concludere un maggior numero di accordi bilaterali con i mercati chiave nonché accordi contro la contraffazione; invita la Commissione ad adoperarsi per risolvere il problema della tutela internazionale dei marchi e delle IGP, DOP e STG;

Aspetti supplementari

62.

giudica necessaria una maggiore pubblicità dei vantaggi delle politiche dell'Unione europea di tutela della qualità e della sicurezza alimentare; deplora che i cittadini europei non abbiano accesso a informazioni esaustive e facilmente reperibili sul contributo dell’Unione europea al settore; raccomanda inoltre alla Commissione e agli Stati membri di intensificare i propri sforzi volti a promuovere e divulgare i requisiti di qualità e sicurezza alimentare che i prodotti dell'Unione europea sono tenuti a rispettare;

63.

pone l’accento sul ruolo del finanziamento europeo del settore in oggetto; rileva che, negli «Stati membri della convergenza», la partecipazione comunitaria ai programmi di crescita della qualità si attesta al 75 %; richiama tuttavia l’attenzione sull’inasprimento, nel quadro della crisi finanziaria mondiale, delle condizioni di concessione dei crediti ai piccoli produttori, con la conseguente drastica limitazione dell'accesso al cofinanziamento;

64.

ritiene che l'esperienza dei Farmer Market, punti vendita di prodotti del territorio e di stagione gestiti direttamente dalle imprese agricole, vada incoraggiata perché assicura un prezzo equo per i prodotti di alta qualità, rafforza il legame del prodotto con il territorio e sensibilizza il consumatore ad una scelta consapevole riguardo gli aspetti qualitativi; ritiene che gli Stati membri debbano promuovere la creazione di spazi commerciali in cui i produttori abbiano la possibilità di offrire i loro articoli direttamente ai consumatori;

65.

chiede di istituire programmi di sostegno alle vendite per i mercati locali in grado di promuovere le iniziative a livello locale e regionale nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti; ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto, ad esempio, attraverso associazioni di produttori che incrementino la creazione di valore nelle aree rurali e diano il buon esempio per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico evitando i percorsi più lunghi per i trasporti;

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66.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 328, del 26.10.1998, pag. 232.

(2)  Documento della Commissione 625/02.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.


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