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Document 52009AP0128

    Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

    GU C 87E del 1.4.2010, p. 381–383 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 87/381


    Giovedì 12 marzo 2009
    Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso *

    P6_TA(2009)0128

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

    2010/C 87 E/64

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0093),

    visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0081/2009),

    visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

     

    (3 bis)

    il piano di ricostituzione dell'ICCAT incoraggia le parti contraenti a ridurre su base volontaria le proprie catture di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel 2009, al fine di promuovere la ricostituzione degli stock; alcune parti contraenti hanno agito in tal senso;

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 – lettera g

    g)

    «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi da cattura battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave da cattura siano attribuite ad una o più altre navi da cattura conformemente a un criterio di ripartizione;

    g)

    «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi da cattura battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri ovvero da navi battenti la stessa bandiera, in cui le catture di una nave da cattura siano attribuite ad una o più altre navi da cattura conformemente a un criterio di ripartizione;

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 3

    Lo Stato membro di bandiera può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

    Lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione a praticare la pesca del tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

    1.   In deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave da pesca comunitaria di cui all'articolo 14 del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

    1.   In deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave da pesca comunitaria di cui all'articolo 14 del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, ovvero al termine delle operazioni di pesca e prima di iniziare il viaggio di ritorno, qualora la distanza dal porto sia inferiore, le informazioni di seguito indicate:

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

    a)

    orario previsto di arrivo;

    a)

    data, porto e orario previsto di arrivo;

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

    a)

    osservazione per almeno il 20 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m e,

    a)

    osservazione per almeno il 100 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m e,

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

    b)

    nel caso di operazioni di pesca congiunta, la presenza di un osservatore per l'intera durata dell'operazione di pesca.

    b)

    nel caso di operazioni di pesca congiunta, la presenza di un osservatore su ogni nave da cattura per l'intera durata dell'operazione di pesca.


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