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Document 52008AP0118
Fishing activities of Community and third-country fishing vessels # European Parliament legislative resolution of 10 April 2008 on the proposal for a Council regulation concerning authorisations for fishing activities of Community fishing vessels outside Community waters and the access of third country vessels to Community waters (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))
Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))
Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))
GU C 247E del 15.10.2009, p. 87–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/87 |
Giovedì 10 aprile 2008
Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie *
P6_TA(2008)0118
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))
2009/C 247 E/21
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0330),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0072/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Articolo 1, lettera (b) |
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soppresso |
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Emendamento 2 |
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Articolo 2, lettera (m) |
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Emendamento 3 |
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Articolo 2, lettera (n) |
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Emendamento 5 |
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Articolo 3 |
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Possono praticare attività di pesca nelle acque soggette ad un accordo unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità del presente regolamento. |
Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità del presente regolamento. |
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Emendamento 6 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
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Emendamento 7 |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
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Emendamento 8 |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
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Emendamento 9 |
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Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
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Emendamento 10 |
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Articolo 9, paragrafo 1, alinea |
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Emendamento 11 |
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Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |
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Emendamento 12 |
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Articolo 10 |
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Nel caso in cui la Commissione abbia motivo di ritenere che uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi previsti all'allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione, alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro, constata che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, essa decide , tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all'accordo. |
Nel caso in cui la Commissione sia a conoscenza, sulla base di elementi debitamente provati, del fatto che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi previsti all'allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro risultasse provato che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, la Commissione può decidere , tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all'accordo. |
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Emendamento 13 |
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Articolo 17, paragrafo 1 |
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Emendamento 14 |
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Articolo 19, paragrafo 1 |
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Emendamento 15 |
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Articolo 19, paragrafo 3 |
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Emendamento 16 |
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Articolo 20, paragrafo 1 |
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Emendamento 17 |
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Articolo 20, paragrafo 3 |
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Emendamento 18 |
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera a) |
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Emendamento 19 |
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Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) |
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(1) COM(2007)0602.
(2) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1 .