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Document 52007AE0093

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica COM(2006) 390 def. — 2006/0127 (COD)

    GU C 93 del 27.4.2007, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 93/42


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

    COM(2006) 390 def. — 2006/0127 (COD)

    (2007/C 93/10)

    Il Consiglio, in data 20 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 19 dicembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore JANSON.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2007, nel corso della 432a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 150 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, oltre ad essere materie di competenza dell'UE, costituiscono degli elementi fondamentali per la realizzazione di un livello di concorrenza sostenibile nel mercato interno e per l'affermazione di un'Europa sociale. Le imprese non devono poter utilizzare la salute e la sicurezza dei lavoratori quali fattori di competitività.

    1.2

    Ai sensi di diverse direttive inerenti a salute e sicurezza durante il lavoro, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare relazioni sulla loro attuazione pratica. Le disposizioni esistenti prevedono scadenze diverse (quattro o cinque anni) per la presentazione alla Commissione di tali relazioni nazionali. Queste disparità saranno armonizzate dalla proposta della Commissione, che ha lo scopo di razionalizzare il quadro esistente, disponendo la redazione di un'unica relazione quinquennale.

    1.3

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione. Le autorità nazionali hanno finora dedicato molto tempo alla redazione delle relazioni previste dalle varie direttive, e la proposta della Commissione consentirà di realizzare notevoli risparmi in termini di tempo e di costi.

    1.4

    L'armonizzazione delle scadenze e l'introduzione dell'obbligo di redigere un'unica relazione consentirà alle autorità nazionali di ottenere un quadro più preciso della situazione e di presentare con maggior chiarezza i legami esistenti tra i diversi rischi sanitari che la direttiva intende prevenire. La redazione a intervalli regolari di relazioni sull'attuazione pratica delle direttive riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno strumento importante per effettuare un bilancio che consenta di valutare l'efficacia delle misure adottate e il loro impatto sulla qualità della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'Unione europea. Il CESE ritiene tuttavia che la proposta della Commissione dovrebbe prevedere l'obbligo, per gli Stati membri, di consultare le parti sociali su tutti i capitoli della relazione unica, prima di inviarla alla Commissione, e di includervi il loro punto di vista.

    1.5

    La proposta della Commissione consente inoltre di aumentare il livello di trasparenza, a tutto vantaggio della popolazione e delle parti interessate, ravvicinando in tal modo l'Europa ai cittadini e rafforzando la democrazia.

    2.   Motivazione

    2.1   Sintesi del documento della Commissione

    2.1.1

    La proposta della Commissione ha lo scopo di semplificare e razionalizzare le disposizioni delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, le quali fanno obbligo agli Stati membri e alla Commissione di presentare relazioni sulla loro attuazione pratica.

    2.1.2

    Ai sensi di diverse direttive inerenti a salute e sicurezza durante il lavoro, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare relazioni sulla loro attuazione pratica. Le disposizioni vigenti prevedono scadenze diverse (quattro o cinque anni) per la presentazione alla Commissione di tali relazioni nazionali. Queste disparità saranno armonizzate dalla proposta della Commissione, che ha lo scopo di razionalizzare il quadro esistente, disponendo la redazione di un'unica relazione quinquennale per tutte le direttive, costituita da una parte generale, relativa ai principi generali e agli aspetti comuni a tutte le direttive, integrata da capitoli riguardanti aspetti specifici di ciascuna direttiva. La prima relazione verterà sul periodo 2007-2012 compreso.

    2.1.3

    Ai sensi della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), nonché delle direttive particolari (2) previste nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva di cui sopra, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare una relazione di attuazione, che a sua volta costituisce una delle basi della relazione elaborata dalla Commissione. Anche altre tre direttive prevedono la redazione di relazioni (3).

    2.1.4

    La proposta della Commissione prevede l'estensione dell'obbligo di elaborare relazioni anche per le tre direttive finora escluse da tale obbligo, vale a dire: la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (4), la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5) nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (6).

    2.2   Osservazioni generali

    2.2.1

    La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, oltre ad essere materie di competenza dell'UE, costituiscono degli elementi fondamentali per la realizzazione di un livello di concorrenza sostenibile nel mercato interno e per l'affermazione di un'Europa sociale. Le imprese non devono poter utilizzare la salute e la sicurezza dei lavoratori quali fattori di competitività.

    2.2.2

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione, che consentirà agli Stati membri di realizzare notevoli risparmi in termini di tempo e di costi, dato che le autorità nazionali hanno finora dovuto dedicare molto tempo alla redazione delle relazioni previste dalle varie direttive. A causa dei diversi intervalli temporali imposti da queste ultime, tali valutazioni vengono infatti effettuate a un ritmo quasi ininterrotto, comportando costi amministrativi sproporzionati.

    2.2.3

    L'armonizzazione delle scadenze e l'introduzione dell'obbligo di redigere un'unica relazione consentirà alle autorità nazionali di ottenere un quadro più preciso della situazione e di presentare con maggior chiarezza i legami esistenti tra i vari rischi sanitari che la direttiva intende prevenire. I diversi problemi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sono spesso collegati tra di loro e la predisposizione di una relazione unica può consentire di fornire un quadro più preciso dell'impatto globale della direttiva. La redazione a intervalli regolari di relazioni sull'attuazione pratica delle direttive riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno strumento importante per effettuare un bilancio che consenta di valutare l'efficacia delle misure adottate e il loro impatto sulla qualità della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'Unione europea.

    2.2.4

    Il CESE ritiene tuttavia che la proposta della Commissione dovrebbe prevedere l'obbligo, per gli Stati membri, di consultare le parti sociali riguardo a tutti i capitoli della relazione unica, prima di inviarla alla Commissione, e di includervi il loro punto di vista.

    2.2.5

    La proposta della Commissione consente inoltre di aumentare il livello di trasparenza, a tutto vantaggio della popolazione e delle parti interessate, ravvicinando in tal modo l'Europa ai cittadini e rafforzando la democrazia.

    Bruxelles, 17 gennaio 2007

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    (2)  La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1); la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13); la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18); la direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9); la direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14); la direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6); la direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23); la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1); la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9); la direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10); la direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1); la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11); la direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57); la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13); la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38); la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1); e la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38). Tre direttive in tema di sicurezza e salute sul lavoro non prevedono la redazione di relazioni sull'attuazione pratica, vale a dire: la direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro; la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

    (3)  La direttiva del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19); la direttiva 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19) e la direttiva 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

    (4)  GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

    (5)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

    (6)  GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.


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