This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52004AE1638
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Council Directive amending Directive 87/328/EEC as regards the storage of semen of bovine animals intended for intra-Community trade’(COM(2004) 563 final — 2004/0188 CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari COM(2004) 563 def. — 2004/0188 (CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari COM(2004) 563 def. — 2004/0188 (CNS)
GU C 157 del 28.6.2005, p. 74–74
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/74 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari
COM(2004) 563 def. — 2004/0188 (CNS)
(2005/C 157/12)
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 20 settembre 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 novembre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore Leif E. NIELSEN.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 dicembre 2004, nel corso della 413a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 139 voti favorevoli e 7 astensioni.
1. Sintesi della proposta della Commissione
|
1.1 |
La direttiva 88/407/CEE del Consiglio stabilisce una serie di requisiti di polizia sanitaria applicabili all'importazione ed agli scambi intracomunitari di sperma di bovini riproduttori di razza pura. Nonostante il parere del CESE, che manifestava serie perplessità al riguardo, nel 2003 la direttiva è stata modificata per consentire la conservazione dello sperma non solo in «centri di raccolta dello sperma» (con produzione propria) ma anche in «centri di magazzinaggio dello sperma» (senza produzione propria) (1). |
|
1.2 |
Per «evitare qualsiasi confusione con il campo di applicazione e con le definizioni», la Commissione propone adesso di modificare di conseguenza le norme contenute nella direttiva 87/328 del Consiglio relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura: in base a tale modifica in futuro i «centri di magazzinaggio dello sperma» saranno considerati alla stessa stregua dei «centri di raccolta dello sperma», dove lo sperma di bovini riproduttori di razza pura viene raccolto, trattato e conservato. |
2. Osservazioni di carattere generale
|
2.1 |
La Commissione avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al fatto che, per garantire la necessaria coerenza della legislazione UE, la modifica della direttiva 88/407/CEE del Consiglio avrebbe inevitabilmente comportato una modifica della direttiva 87/328. In questo modo sarebbe stato possibile evitare l'attuale confusione e incertezza in merito al campo di applicazione ed alle definizioni, nonché l'introduzione della presente procedura legislativa. |
|
2.2 |
La proposta relativa alla nuova formulazione dell'articolo 4 della direttiva 87/328 lascia inoltre l'impressione che le funzioni dei depositi autorizzati vengano ulteriormente estese, cioè che questi possano «raccogliere e trattare» lo sperma, assumendo quindi il carattere di centri «paralleli» di raccolta dello sperma, accanto a quelli già esistenti. Nel caso specifico ciò non avrebbe senso e, ad una più attenta lettura dei testi, si rivela anche non pertinente. La modifica dovrebbe quindi essere formulata in modo tale da non dare adito a nessun malinteso. |
3. Conclusioni
|
3.1 |
Il CESE riconosce che, nonostante la resistenza da esso manifestata nel 2002, i depositi per la distribuzione di sperma bovino sono stati autorizzati dalla direttiva del Consiglio 2003/43/CE, e che la modifica proposta, che avrebbe dovuto essere apportata insieme alla decisione del 2003, è necessaria per la coerenza della legislazione UE. La formulazione, che può tuttavia prestarsi a malintesi, deve essere espressa in maniera più precisa. |
Bruxelles, 15 dicembre 2004.
La Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Anne-Marie SIGMUND
(1) Direttiva 2003/43/CE, GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.