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Document 52002PC0399

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità conformemente al punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

/* COM/2002/0399 def. */

GU C 20E del 28.1.2003, pp. 63–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0399

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità conformemente al punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 /* COM/2002/0399 def. */

Gazzetta ufficiale n. 020 E del 28/01/2003 pag. 0063 - 0066


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità conformemente al punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di pesca concluso tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco non è stato rinnovato. Di conseguenza, i pescherecci che operavano nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le loro attività di pesca.

Sulla base della proposta della Commissione [1], il Consiglio ha adottato a fine 2001 un programma [2] di azioni intese ad integrare le azioni condotte nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco. Tale azione rientra pertanto nella rubrica 2 "Azioni strutturali", sotto-rubrica "Fondi strutturali" delle prospettive finanziarie.

[1] Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco - (COM (2001) 384 definitivo del 18 luglio 2001).

[2] Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

La presente azione ammonta a 197 milioni di EUR, di cui 170 milioni sono stati già iscritti nel bilancio 2002 (linea di bilancio B2-200) e finanziati tramite mobilizzazione dello strumento di flessibilità. Una dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione del 21 novembre 2001 [3] stabilisce che i rimanenti 27 milioni di EUR saranno iscritti nel bilancio 2003.

[3] Doc. 4641/01 della riunione di conciliazione in occasione della seconda lettura del bilancio 2002 da parte del Consiglio.

Il 28 maggio 2002 la Commissione ha proposto un ambizioso programma di riforma della politica europea della pesca al fine di salvaguardare il futuro del settore [4]. La riforma della politica della pesca avrà importanti conseguenze finanziarie giacché i costi della demolizione dei pescherecci sono stati stimati in 712 milioni di EUR. Considerando le risorse finanziarie già programmate dagli Stati membri nell'ambito dello SFOP per la demolizione dei pescherecci e nell'ipotesi che gli importi inizialmente previsti per le società d'esportazione o miste siano riprogrammati, la Commissione valuta lo sforzo finanziario supplementare necessario per procedere alla demolizione delle navi a 272 milioni di EUR nel periodo 2003-2006. La proposta comporta pertanto una vasta operazione di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito dei Fondi strutturali, che gli Stati membri saranno invitati a realizzare nel contesto della revisione intermedia nel 2004. Gli Stati membri potranno quindi riassegnare 240 dei 272 milioni di EUR destinati alla demolizione delle navi. Alla luce del calendario stabilito per la revisione intermedia dei Fondi strutturali, che avrà luogo non prima del 2004, si rende necessario stanziare nel 2003 un importo supplementare di 32 milioni di EUR per avviare la riforma della politica della pesca. Tale somma di 32 milioni di EUR sarà utilizzata per dare ulteriori incentivi ai proprietari delle navi affinché procedano immediatamente a ridurre la sovracapacità delle flotte.

[4] COM(2002) 181, 186, 187, 190 del 28.5.2002.

A norma dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, gli impegni relativi alle azioni strutturali non lasciano alcun margine disponibile nell'ambito dei massimali della rubrica 2 delle prospettive finanziarie. I 27 milioni di EUR destinati ai pescherecci spagnoli e portoghesi interessati dal mancato rinnovo dell'accordo con il Marocco e i 32 milioni di EUR per la misura supplementare destinata alla demolizione di navi dovranno pertanto essere finanziati superando il massimale previsto dalla rubrica 2 delle prospettive finanziarie.

Inoltre, il PPB 2003 [5] menziona le difficoltà incontrate nel 2003 nel settore delle spese amministrative destinate al finanziamento dei preparativi per l'allargamento affinché tutte le istituzioni europee siano in grado di garantire il funzionamento di una Unione europea allargata a 25 Stati membri e l'applicazione dell'acquis comunitario fin dal 1° gennaio 2004. Dette spese non erano state previste a Berlino all'epoca delle discussioni sulle prospettive finanziarie 2000-2006. Ciò ha indotto la Commissione a proporre nel PPB, sulla base delle più recenti stime di tutte le istituzioni, un superamento del massimale della rubrica 5 delle prospettive finanziarie pari a 65,814 milioni di EUR per le spese amministrative supplementari relative ai preparativi per l'allargamento. Tali stime sono state recentemente aggiornate nella seconda relazione sulla "evoluzione della rubrica V" [6], elaborata dal Segretariato generale delle rispettive istituzioni su richiesta dell'autorità di bilancio [7] e presentata il 31 maggio 2002. Stando a queste ultime previsioni, il massimale della rubrica 5 sarà superato nel 2003 per un importo di 74,2 milioni di EUR.

[5] SEC (2002) 464 del 30.4.2002

[6] Lettere del Sig. O'Sullivan alla Sig.ra Rodriguez Herrer e al Sig. Wynn del 31 maggio 2002, rif. D (2002) 100187 e PBDGBUDG/100188.

[7] Lettera congiunta della Sig.ra Rodriguez Herrer e del Sig. Wynn del 20 marzo 2002 (rif. 302878).

La presente proposta si basa sul deficit di 65,814 milioni di EUR preso come base di calcolo nel PPB. La cifra esatta sarà determinata dopo aver considerato tutte le possibilità di anticipare le spese dal 2003 al 2002 e dopo avere esaurito tutte le possibilità di riassegnazione all'interno della rubrica, anche tra istituzioni, come previsto dall'accordo interistituzionale. Inoltre, verrà effettuato un nuovo esame della cooperazione interistituzionale rafforzata e della creazione di uffici aperti ad altre istituzioni dopo che la Commissione avrà presentato nel prossimo autunno una proposta di lettera rettificativa a tal fine. L'autorità di bilancio disporrà allora di tutti gli elementi, inclusa l'esecuzione del bilancio 2002, per procedere ad un esame e decidere in merito. Se sarà ancora necessario, l'importo definitivo da prelevare dallo strumento di flessibilità dovrebbe essere confermato. La ripartizione tra le istituzioni e le linee di spesa sarà pertanto determinata nel corso della procedura di bilancio.

Al punto 24, l'accordo interistituzionale prevede la mobilizzazione dello strumento di flessibilità e dispone che "lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni di EUR, è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche." Benché disponga anche che "lo strumento di flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo stesso fabbisogno a titolo di due esercizi consecutivi", si raccomanda di fare un'eccezione per i rimanenti 27 milioni di EUR destinati ai pescherecci spagnoli e portoghesi, poiché il relativo finanziamento nel 2003 è stato deciso in una dichiarazione comune nel novembre 2001 e dovrebbe continuare sotto la rubrica 2 come cominciato nel 2002.

La Commissione propone quindi di ricorrere allo strumento di flessibilità per finanziare l'azione specifica di riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi, la misura comunitaria di urgenza per la demolizione dei pescherecci e il superamento del massimale delle spese amministrative necessarie alla preparazione delle istituzioni all'allargamento.

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del... relativa alla mobilizzazione dello strumento finanziario conformemente al punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO dell'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio [8], in particolare il punto 24,

[8] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, è stata decisa un'azione specifica di riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi per un importo di 197 milioni di EUR. Con riferimento a tale importo, l'autorità di bilancio ha accettato, il 21 ed il 22 novembre, nel corso della riunione di conciliazione tra il Consiglio ed una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione, di iscrivere 27 milioni di EUR nel bilancio 2003.

(2) In base alle proposte della Commissione del 28 maggio 2002 relative alla riforma della politica comune europea della pesca e volte a salvaguardare il futuro di questo settore, in particolare la proposta di una misura comunitaria di emergenza per il 2003 per la demolizione dei pescherecci [9], risulta necessaria la riduzione della capacità di pesca tramite la demolizione di navi. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca sarà pertanto riprogrammato ed è necessario prevedere nel 2003 una misura supplementare dell'importo di 32 milioni di EUR per sostenere e promuovere tali azioni.

[9] COM (2002) 190.

(3) Le azioni volte alla riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi e per la demolizione di navi rientrano nella rubrica 2 "Azioni strutturali", sotto rubrica "Fondi strutturali" delle prospettive finanziarie.

(4) A norma del punto 12, paragrafo 2 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, gli stanziamenti previsti per le azioni che rientrano nella rubrica 2 "Azioni strutturali" delle prospettive finanziarie non lasciano alcun margine nell'ambito del massimale previsto. Di conseguenza è necessario fare ricorso allo strumento di flessibilità per coprire tali spese.

(5) In particolare, per quanto attiene all'azione destinata alla riconversione dei pescherecci spagnoli e portoghesi, appare opportuno derogare dalla norma generale dell'accordo interistituzionale secondo la quale "lo strumento di flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo stesso fabbisogno a titolo di due esercizi consecutivi".

(6) Nel 2003, le istituzioni comunitarie devono sostenere i costi dell'effettiva preparazione amministrativa in vista dell'allargamento e dell'applicazione dell'acquis comunitario in dieci nuovi Stati membri per garantire, fin dal 1° gennaio 2004, il regolare funzionamento dell'Unione europea allargata.

(7) Le spese connesse con l'allargamento non erano state previste nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie. Pertanto, lo strumento di flessibilità deve essere utilizzato per coprire tali spese. Le istituzioni comunitarie intendono esaminare l'effettivo fabbisogno per il 2003 in autunno, in considerazione dell'esecuzione nel 2002 e delle possibilità di anticipare alcune spese inizialmente previste per il 2003, ed esaminare le possibilità di riassegnazione all'interno delle istituzioni e tra di esse, nonché tutte le possibilità di cooperazione interistituzionale. L'autorità di bilancio deciderà allora per quale importo e per quali linee di bilancio sarà mobilizzato lo strumento di flessibilità,

DECIDONO:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea dell'esercizio finanziario 2003 (di seguito "bilancio 2003"), è fatto ricorso allo strumento di flessibilità per l'importo di 124,814 milioni di EUR in stanziamenti di impegno.

Di tale importo:

a) 27 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dell'azione specifica volta a promuovere la riconversione di pescherecci e di pescatori che beneficiavano, fino al 1999, dell'accordo di pesca con il Marocco, rientrante nella rubrica "Azioni strutturali" delle prospettive finanziarie, a titolo della linea B2-200 del bilancio 2003.

b) 32 milioni di EUR sono utilizzati per il finanziamento di misure supplementari di demolizione di pescherecci nell'ambito della riforma della politica comune della pesca, rientranti in una nuova linea di bilancio B2-201 che sarà creata con lettera rettificativa al bilancio 2003.

c) [65,814 milioni di EUR] sono destinati alle spese amministrative delle istituzioni comunitarie per i preparativi in vista dell'allargamento, secondo la ripartizione che figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente al bilancio 2003.

Fatto a Bruxelles, (...)

Per il Parlamento europeo, Per il Consiglio,

Il Presidente il Presidente

(...) (...)

Allegato Ripartizione tra le varie istituzioni dell'importo di [65,814] milioni di EUR destinato ai preparativi in vista dell'allargamento

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

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