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Document 52000PC0423

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alla Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

    /* COM/2000/0423 def. - CNS 2000/0172 */

    GU C 337E del 28.11.2000, p. 167–169 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0423

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alla Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) /* COM/2000/0423 def. - CNS 2000/0172 */

    Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0167 - 0169


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che estende alla Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Approvazione di una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

    La proposta allegata riguarda una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende al Regno di Cambogia l'accordo di cooperazione in vigore tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN.

    1. I negoziati e la sigla del protocollo tra la Comunità europea e l'ASEAN si sono svolti a Bruxelles il 16 giugno 2000. Il testo è conforme alle direttive di negoziato adottate il 28 febbraio 2000 e non comprende un protocollo finanziario.

    2. In conformità degli articoli 133 e 181, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2 e con il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Parlamento europeo deve essere consultato.

    3. Si chiede quindi al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di cooperazione attualmente in vigore tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che estende alla Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2 e con il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C , , pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C , , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un protocollo relativo all'estensione alla Cambogia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore, la Thailandia e il Vietnam, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

    (2) Detto accordo, che è stato siglato il 16 giugno 2000, dovrebbe essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo che estende al Regno di Cambogia l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi membri dell'ASEAN.

    Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità [3].

    [3] Il Segretariato generale del Consiglio pubblicherà la data di entrata in vigore dell'accordo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    PROTOCOLLO CHE ESTENDE L'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I PAESI MEMBRI DELL'ASEAN E LA COMUNITÀ EUROPEA AL REGNO DI CAMBOGIA

    Il governo del Brunei Darussalam,

    Il governo della Repubblica d'Indonesia,

    Il governo della Malaysia,

    Il governo della Repubblica delle Filippine,

    Il governo della Repubblica di Singapore,

    Il governo del Regno di Thailandia,

    Il governo della Repubblica socialista del Vietnam

    Il governo del Regno di Cambogia,

    da una parte,

    Il Consiglio dell'Unione europea,

    dall'altra,

    VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), firmato il 7 marzo 1980 a Kuala Lumpur, esteso al Brunei Darussalam il 16 novembre 1984 e al Vietnam il 14 febbraio 1997 [4], in appresso denominato "l'accordo",

    [4] GU L 117 del 5.5.1999.

    CONSIDERANDO che il Regno di Cambogia ha chiesto di aderire all'accordo come nuovo membro dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN),

    HANNO DECISO di estendere l'accordo al Regno di Cambogia e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

    IL GOVERNO DEL BRUNEI DARUSSALAM:

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA:

    IL GOVERNO DELLA MALAYSIA:

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE:

    IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA:

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

    IL GOVERNO DEL REGNO DI CAMBOGIA:

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il Regno di Cambogia aderisce all'accordo in virtù del presente protocollo.

    Articolo 2

    Le disposizioni dell'accordo e del protocollo relativo al suo articolo 1 si applicano al Regno di Cambogia.

    Articolo 3

    L'applicazione dell'accordo al Regno di Cambogia non osta all'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia firmato il 29 aprile 1997 ed entrato in vigore il 1° novembre 1999. [5]

    [5] GU L 269 del 19.10.1999.

    Articolo 4

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Articolo 5

    Il presente protocollo è redatto in undici esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Fatto a ............................, addì ...................... duemila

    Per il governo del Brunei Darussalam

    (firma)

    Per il governo della Repubblica d'Indonesia

    (firma)

    Per il governo della Malaysia

    (firma)

    Per il governo della Repubblica delle Filippine

    (firma)

    Per il governo della Repubblica di Singapore

    (firma)

    Per il governo del Regno di Thailandia

    (firma)

    Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam

    (firma)

    Per il governo del Regno di Cambogia

    (firma)

    Per il Consiglio dell'Unione europea

    (firma)

    SCHEDA FINANZIARIA

    PARTE I : IMPLICAZIONI FINANZIARIE

    1. Denominazione dell'azione

    Estensione al Regno di Cambogia dell'accordo di cooperazione in vigore tra la Comunità europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

    2. Voci di bilancio interessate

    - Parte A (cfr. punto 10)

    - Parte B (cfr. allegato II)

    3. Base giuridica

    Articoli 133 e 181, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2 e con il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    4. Descrizione dell'azione

    4.1 Obiettivo generale.

    Estensione alla Cambogia dell'accordo di cooperazione CE-ASEAN attualmente in vigore.

    4.2 Durata dell'azione e modalità di rinnovo

    Rinnovabile in conformità dell'accordo di cooperazione CE-ASEAN.

    5. Classificazione delle spese/entrate

    5.1 Spese non obbligatorie

    5.2 Stanziamenti dissociati

    5.3 I progetti avviati nel quadro del protocollo non daranno luogo ad entrate specifiche.

    6. Natura delle spese

    6.1 Aiuto non rimborsabile al 100%:

    7. Incidenza finanziaria

    7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra i costi unitari e il costo totale)

    Il costo delle singole azioni sarà deciso e calcolato di volta in volta per la maggior parte delle linee di credito eventualmente interessate.

    7.2 Ripartizione dei costi per elementi: non applicabile.

    7.3. Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

    Su richiesta, previa approvazione del progetto da parte dei servizi della Commissione e nei limiti degli stanziamenti che saranno iscritti alle linee di bilancio corrispondenti nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

    8. Misure di prevenzione delle frodi

    I paesi membri dell'ASEAN e la Commissione applicheranno, nell'esecuzione dell'accordo, le normali misure di controllo previste dagli accordi e dai contratti di finanziamento.

    9. Elementi dell'analisi costo-efficacia

    9.1. Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari:

    Da definire caso per caso.

    9.2. Giustificazione dell'azione:

    Da definire caso per caso.

    9.3. Controllo e valutazione dell'azione

    Da definire caso per caso e da includere in tutti gli accordi e contratti di finanziamento.

    10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

    L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in merito all'assegnazione delle risorse, che terrà conto del personale e delle risorse supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio. L'assegnazione delle risorse supplementari va considerata nel quadro delle priorità che la Commissione stabilirà compatibilmente con i mezzi finanziari previsti nel bilancio annuale.

    10.1 Incidenza sul numero di posti

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il costo delle risorse umane necessarie sarà coperto dalle risorse esistenti.

    Il costo annuale dei titoli A1, A2, A4 e A5 è stimato a 324 000 (3 men/year x 108 000).

    10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il costo della gestione e del controllo dell'accordo verrà coperto mediante missioni finanziate sulle risorse esistenti.

    Appendice 2

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. Denominazione dell'azione

    Negoziati relativi all'estensione al Regno di Cambogia dell'accordo di cooperazione in vigore tra la Comunità europea e l'ASEAN.

    2. Linee di bilancio interessate

    a) Linee di bilancio la cui applicazione è subordinata all'esistenza di un accordo di cooperazione:

    b) Altre linee di bilancio la cui applicazione non è subordinata all'esistenza di un accordo di cooperazione:

    - B7-20 Aiuto alimentare e azioni di sostegno

    - B7-21 Aiuto umanitario

    - B7-30 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

    - B7-60 Azioni comunitarie a favore delle ONG

    - B7-61 Formazione e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo

    - B7-62 Ambiente, sanità e lotta contro la droga nei paesi in via di sviluppo

    - B7-64 Aiuti specifici nel settore dello sviluppo

    - B7-65 Misure di lotta contro le frodi nel settore della cooperazione e gestione e valutazione dell'aiuto comunitario

    - B7-70 Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo

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