EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0260

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri

/* COM/99/0260 def. - CNS 99/0116 */

GU C 337E del 28.11.2000, p. 37–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0260

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri /* COM/99/0260 def. - CNS 99/0116 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0037 - 0062


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri

RELAZIONE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1 Lo sfondo normativo

1.2 I negoziati relativi alla Convenzione ed al Protocollo

2. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

2.1 Oggetto

2.2 Base giuridica

3. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA SOTTO IL PROFILO DELLA PROPORZIONALITÀ E DELLA SUSSIDIARIETÀ

4. LE SINGOLE DISPOSIZIONI

4.1 Scopo del regolamento

4.2 Continuità rispetto al testo "congelato" della Convenzione e del Protocollo

4.3 Modifiche rispetto alla Convenzione e al Protocollo

4.4 Tabella delle concordanze tra la proposta di regolamento e i testi "congelati"

4.5 Commento ai singoli articoli

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1 Lo sfondo normativo

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri si sono prefissi l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per i controlli alle frontiere esterne, il diritto d'asilo, l'immigrazione e la prevenzione e la lotta contro la criminalità.

Uno dei mezzi con i quali l'Unione consegue tale obiettivo consiste nell'adozione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, di misure in materia di asilo conformi alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e agli altri trattati pertinenti (articolo 63, paragrafo 1 del trattato). Inoltre, a norma dell'articolo 61, il Consiglio deve adottare gli occorrenti provvedimenti di accompagnamento, direttamente collegati a tali misure, per quanto riguarda, segnatamente, l'asilo. Nell'articolo 61 viene fatto esplicito riferimento all'adozione di misure di accompagnamento ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), che prevede l'adozione di provvedimenti sui criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Nella convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, che è stata firmata da tutti gli Stati membri, è previsto un dispositivo per determinare quale Stato sia competente per l'esame delle domande di asilo politico presentate in uno degli Stati membri delle Comunità europee: nondimeno, gli Stati membri hanno ritenuto problematico applicare le disposizioni di tale convenzione sull'unica base probante consistente in carte d'identità e passaporti, che possono essere facilmente eliminati o distrutti. Nel dicembre 1991, nella riunione dell'Aia, i ministri responsabili dell'immigrazione convennero quindi di effettuare uno studio di fattibilità per l'istituzione in ambito comunitario di un sistema di rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo. Da allora, si sono svolti lavori per elaborare un sistema per il confronto informatizzato delle impronte digitali, per agevolare l'applicazione delle norme pertinenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

1.2 I negoziati relativi alla convenzione ed al protocollo

Nel marzo 1996 gli Stati membri avevano avviato i negoziati per una convenzione intesa a stabilire un sistema definitivo d'identificazione, basato sul confronto delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo: un simile sistema, denominato Eurodac, funzionerebbe mediante il rilevamento e la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati dattiloscopici, i quali verrebbero trasmessi a un'unità centrale che a sua volta procederebbe al confronto tra le singole serie d'impronte digitali e i dati immessi nel sistema a richiesta di uno Stato membro. È stato elaborato il testo di un progetto di convenzione basata sul Titolo VI del trattato sull'Unione europea, ma in sede di Consiglio (giustizia e affari interni) si è deciso nel dicembre 1998 di "congelarlo" in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Gli Stati membri hanno anche preparato un progetto di protocollo, inteso a facilitare ancora l'attuazione della convenzione di Dublino, mediante il rilevamento dei dati dattiloscopici delle persone fermate in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna. Anche questi dati verrebbero messi a disposizione ai fini del raffronto con le impronte digitali delle persone che in seguito richiedano l'asilo in uno degli Stati membri. Il protocollo prevedeva anche un dispositivo per effettuare controlli con il sistema Eurodac in determinate circostanze, per stabilire se una persona di cui sia accertata la presenza clandestina all'interno di uno Stato membro avesse chiesto in precedenza l'asilo in un altro Stato membro. Anche in questo caso, il Consiglio (giustizia e affari interni) ha raggiunto l'accordo sul progetto di protocollo, decidendo peraltro, nel marzo 1999 di "congelare" anche tale testo.

La materia oggetto dei due testi congelati rientra ora nella sfera di applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il presente progetto di regolamento Eurodac risponde al mandato conferito alla Commissione dal Consiglio (giustizia e affari interni) del dicembre 1998 e marzo 1999 di presentare, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, una proposta di strumento comunitario nel quale confluissero i testi "congelati".

2. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Poiché gli atti recanti i progetti rispettivamente di convenzione e di protocollo Eurodac non sono stati adottati formalmente, e quindi la convenzione e il protocollo non sono stati firmati, è chiaro che non è possibile applicarli. Come si è detto, nelle sessioni del 3 - 4 dicembre 1998 e del 12 marzo 1999 il Consiglio (giustizia e affari interni) aveva deciso di "congelare" i due testi, invitando la Commissione a presentare, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, una proposta di strumento giuridico comunitario.

2.1 Oggetto

La presente proposta di regolamento costituisce in assoluto la prima proposta della Commissione nel settore del diritto d'asilo a norma del Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. Scopo della proposta è contribuire a stabilire quale Stato membro sia competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di agevolare per altri versi l'applicazione della suddetta convenzione di Dublino secondo le modalità che la proposta prevede. Nella sua proposta di regolamento la Commissione ha ripreso gli elementi sostanziali dei progetti di convenzione e di protocollo, adeguandoli secondo quanto indicato al punto 4.3 della presente relazione.

La proposta è stata presentata allo scopo di facilitare il lavoro che le istituzioni stanno effettuando dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam: la materia che essa intende disciplinare va vista nel contesto del più ampio programma di lavoro indicato al nuovo Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare all'articolo 63, paragrafi 1 e 2 (1).

(1) Per una descrizione integrale di tale programma di lavoro, vedasi la sezione B del documento di lavoro della Commissione "Verso una direttiva sulle procedure di asilo", Bruxelles, 3 marzo 1999, SEC(1999) 271 def.

2.2 Base giuridica

La materia disciplinata dai due ricordati progetti di convenzione e di protocollo, successivamente congelati, rientra ora nella sfera di applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato. All'articolo 61, lettera a) del medesimo trattato è indicata la necessità di misure di accompagnamento, tra l'altro in materia di asilo, ai sensi del suddetto articolo 63, paragrafo 1, lettera a).

La forma prescelta per il provvedimento - il regolamento - nasce dall'esigenza di applicare norme rigorosamente definite e armonizzate per il deposito, il confronto e la cancellazione delle impronte digitali: altrimenti il sistema non funzionerebbe. Simili norme si estrinsecano in una serie di disposizioni precise, incondizionate, di applicazione vincolante, diretta e uniforme e che, per la loro stessa natura, non richiedono da parte degli Stati membri alcun provvedimento che le recepisca nel diritto nazionale.

Per l'adozione dello strumento in oggetto si deve seguire la procedura di cui all'articolo 67 del trattato, secondo il quale durante il quinquennio di transizione il Consiglio deve agire all'unanimità, per proposta della Commissione o per iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

Il nuovo Titolo IV del trattato CE, riguardante la materia disciplinata dalla presente proposta di regolamento, non si applica al Regno Unito e all'Irlanda a meno che questi paesi non scelgano di aderirvi secondo quanto previsto nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato ai trattati. Nella sessione del Consiglio (giustizia e affari interni) del 12 marzo 1999, questi due Stati membri hanno annunciato la loro intenzione di associarsi appieno alle attività comunitarie nel settore dell'asilo politico. Sarà loro compito iniziare, al momento opportuno, la procedura prevista nel protocollo.

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, il Titolo IV del trattato CE non si applica neppure alla Danimarca. Fino a questo momento la Danimarca non ha annunciato l'intenzione di iniziare la procedura per partecipare al sistema Eurodac.

L'attuale proposta di regolamento è stata preparata in base alla situazione giuridica attuale: se qualcosa dovesse cambiare in relazione a uno o più dei suddetti Stati membri, si dovrà procedere ai necessari adattamenti.

Se necessario, la Commissione presenterà nuovi "considerando" e disposizioni operative intese a completare l'articolo per giustificare interamente il campo di applicazione territoriale del regolamento.

La Commissione nota che, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'UE, la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo del sistema di Schengen (2), sarà necessario concludere un'intesa sui criteri e i meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda e in Norvegia, e che un accordo siffatto implicherà l'estensione del sistema Eurodac a questi due Stati.

(2) Firmato il 18 maggio 1999, ancora non pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

3. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA SOTTO IL PROFILO DELLA PROPORZIONALITÀ E DELLA SUSSIDIARIETÀ

Quali sono gli obiettivi della proposta in rapporto agli obblighi spettanti alla ComunitàEUR

Il provvedimento comunitario che qui si presenta ha lo scopo di concorrere a determinare lo Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo politico presentata in uno Stato membro e di agevolare per altri aspetti l'attuazione della suddetta convenzione secondo le modalità previste dalla proposta. Tali obiettivi sono consoni con la finalità del Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea: creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Per crearla, la Comunità deve adottare misure intese ad assicurare la libera circolazione delle persone, insieme a misure di accompagnamento direttamente connesse, tra l'altro, in materia di asilo ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato. A norma di tale articolo la Comunità deve adottare provvedimenti sui criteri e sui meccanismi per stabilire quale Stato membro sia competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dal cittadino di un paese terzo.

Il provvedimento in oggetto soddisfa il criterio di sussidiarietàEUR

Gli Stati membri, agendo individualmente, non possono conseguire gli obiettivi suddetti: di conseguenza, per la loro incidenza transnazionale questi vanno perseguiti a livello comunitario.

Il provvedimento in oggetto soddisfa il criterio della proporzionalitàEUR

Lo strumento proposto è ridotto al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi suddetti: di conseguenza, non va al di là di quanto è indispensabile a tale scopo.

Le misure proposte dal regolamento sono coerenti rispetto all'obiettivo di facilitare l'applicazione della convenzione di Dublino, in considerazione del fatto che numerosi richiedenti l'asilo non dispongono di documenti adeguati e che la loro identità non è sempre chiaramente definita; è pertanto difficile determinare se abbiano o no già presentato una domanda di asilo o in che modo siano entrati nel territorio dell'Unione.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono il confronto dei rilevamenti dattiloscopici di persone fermate in relazione ad un attraversamento irregolare della frontiera esterna con i dati dattiloscopici di persone che fanno successivamente domanda di asilo in uno degli Stati membri. Se i dati coincidono - il che sta a indicare che un richiedente asilo ha precedentemente attraversato irregolarmente la frontiera esterna dell'UE - viene facilitata l'applicazione dell'articolo 6 della convenzione di Dublino, il quale stabilisce (grosso modo) che il primo Stato membro nel quale l'interessato si è recato irregolarmente in provenienza da un paese terzo è competente per l'esame di ogni sua successiva domanda di asilo.

L'articolo 11 della proposta consente a ciascuno Stato membro di confrontare i dati dattiloscopici rilevati su una persona trovata illegalmente presente sul suo territorio con i dati relativi ai richiedenti l'asilo allo scopo di verificare se l'interessato abbia precedentemente richiesto l'asilo in un altro Stato membro. Se esiste coincidenza tra i dati scatta l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e) della convenzione di Dublino, che prevede il ritorno di queste persone nello Stato membro nel quale la domanda di asilo è stata presa in esame o è tuttora in esame.

4 SINGOLE DISPOSIZIONI

4.1 Scopo del regolamento

Lo scopo di Eurodac è di aiutare gli Stati membri a stabilire quale Stato membro sia competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee e di agevolare per altri aspetti l'attuazione della suddetta convenzione secondo le modalità indicate nella proposta. A tale scopo verrà istituita presso la Commissione un'unità centrale, dotata di una banca dati centrale informatizzata per la comparazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di determinate altre persone.

Nel progetto di regolamento è previsto che all'unità centrale siano trasmesse o comunicate le impronte digitali di tre diverse categorie di persone e che tali impronte digitali siano esaminate presso la banca dati centrale:

a) Richiedenti asilo (articoli 4 - 7). Il regolamento prevede l'obbligo di prendere le impronte digitali dei richiedenti asilo e di trasmetterle all'unità centrale Eurodac. Le impronte saranno immediatamente confrontate con quelle di richiedenti asilo e di persone appartenenti alla categoria di cui al punto b), già conservate presso l'unità centrale. Se si scopra l'identicità di impronte digitali, se ne informerà lo Stato membro di origine, per la verifica definitiva, e gli Stati membri interessati si serviranno allora della prova così ottenuta per applicare le procedure di cui alla convenzione di Dublino. Di norma, le impronte digitali rimarranno depositate per dieci anni, ma saranno cancellate in anticipo se il richiedente asilo divenga cittadino dell'Unione. (Inoltre, all'articolo 12 è previsto che, se la persona interessata acquisti lo status di rifugiato, le sue impronte saranno bloccate presso la banca dati centrale e si compileranno statistiche.)

b) Persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna (articoli 8 - 10). Nel regolamento è previsto l'obbligo di prendere le impronte digitali di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna della Comunità europea. Tali impronte vanno trasmesse all'unità centrale, presso la quale rimangono depositate per due anni al massimo. Con queste impronte saranno confrontate anche quelle di richiedenti asilo che vengano trasmesse successivamente all'unità centrale ai sensi del punto a). Quando le impronte risultano identiche - cioè quando il richiedente asilo ha in precedenza attraversato irregolarmente la frontiera esterna dell'Unione per entrare in un determinato Stato membro - ne risulta agevolata l'applicazione dell'articolo 6 della convenzione di Dublino. Le impronte digitali verranno cancellate prima della scadenza biennale se la persona in oggetto ottenga un permesso di soggiorno, lasci il territorio dell'Unione oppure acquisti la cittadinanza dell'Unione.

c) Persone di cui si è accertata la presenza illegale sul territorio di uno Stato membro (articolo 11). Il regolamento consente a uno Stato membro che abbia preso le impronte digitali di una persona della quale abbia accertato la presenza illegale sul proprio territorio di trasmetterle a Eurodac (se ricorrono determinate condizioni) per controllare se in passato l'interessato abbia chiesto asilo in un altro Stato membro. Se Eurodac è in possesso di impronte identiche, le rinvia allo Stato membro di origine per la verifica definitiva. L'identicità di impronte può agevolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e) della convenzione di Dublino. Le impronte di persone di cui si sia accertata la presenza illegale in uno Stato membro vengono distrutte non appena effettuato il raffronto presso Eurodac.

Nel regolamento sono previste disposizioni particolareggiate (articoli 13 - 20) sull'impiego dei dati, sulla protezione dei dati, sulla responsabilità e la sicurezza, per garantire l'applicazione delle rigorose norme di salvaguardia previste tra l'altro dalla direttiva 95/46/CE e dall'articolo 286 del trattato.

4.2 Continuità rispetto al testo "congelato" della convenzione e del protocollo

Per garantire la continuità del regolamento rispetto ai testi scaturiti dai negoziati sopra ricordati, la Commissione ha ripreso gli elementi essenziali dei progetti congelati di convenzione e di protocollo, ma ha omesso quelle disposizioni che sarebbero state incompatibili con la natura dello strumento giuridico proposto e con il quadro della cooperazione nel settore dell'asilo (Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Amsterdam).

4.3 Modifiche rispetto alla convenzione e al protocollo

Stanti le evidenti differenze tra, da un lato, una convenzione e un protocollo fondati sul Terzo pilastro e, dall'altro, un regolamento comunitario, quest'ultimo si discosta in numerosi punti dai testi del progetto di convenzione e di protocollo:

- Competenza della Corte di giustizia: contrariamente all'articolo 17 della convenzione, nel regolamento non è necessario conferire competenza giurisdizionale alla Corte di giustizia, in considerazione dell'articolo 68 e delle altre disposizioni del trattato che vengono applicate di norma;

- Disposizioni di attuazione: nell'articolo 18 del progetto di convenzione sono previsti il controllo dell'attuazione e dell'applicazione da parte del Consiglio e l'adozione, pure da parte del Consiglio, di misure di attuazione. Il primo aspetto rientra automaticamente nelle competenze della Commissione ai sensi degli articoli 211 e 226 del trattato, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto il regolamento conferisce alla Commissione la competenza per adottare disposizioni di applicazione, con l'ausilio di un comitato di regolamentazione (procedura III (a) della decisione 87/373/CEE, detta "comitatologia"), a norma degli articoli 202 e 211 del trattato;

- Disposizioni di carattere formale: in uno strumento comunitario sarebbero fuori luogo gli articoli 19 (riserve), 22 (adesione) e 23 (depositario) del progetto di convenzione e il corrispondente disposto del progetto congelato di protocollo (articoli 9, 11 e 12);

- Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione: per quanto riguarda l'entrata in vigore (articolo 20 del progetto di convenzione e articolo 10 del progetto di protocollo) all'entrata in vigore del regolamento si applicano gli articoli 249 e 254 del trattato. Inoltre, l'articolo 23 del regolamento contiene una nuova disposizione che tiene conto del fatto che non vi sarà più un periodo di ratifica nel corso del quale gli Stati membri e la Commissione potranno effettuare i necessari adeguamenti tecnici, e quindi fissa due date: una per l'entrata in vigore e una per l'inizio dell'applicazione del regolamento;

- Campo di applicazione territoriale: all'articolo 21 del progetto di convenzione figura una disposizione relativa al Regno Unito che non ha corrispondenza nel regolamento. Come si è spiegato più sopra (punto 2.2) la presente proposta di regolamento è stata preparata in base alla situazione giuridica attuale, ai sensi del nuovo Titolo IV del trattato CE e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati; se il Regno Unito applicherà la procedura di cui all'articolo 3 del protocollo si dovranno apportare le necessarie modifiche al testo del regolamento. Occorre però che nel regolamento stesso (vedasi l'articolo 25) figuri una disposizione intesa ad assicurare che il suo campo di applicazione territoriale coincida con quello della convenzione di Dublino della quale il regolamento costituisce attuazione. Di conseguenza, è stato ridotto il normale campo di applicazione di cui all'articolo 299 del trattato;

- Monitoraggio e valutazione: al regolamento è stato aggiunto un nuovo articolo (art. 23) sul monitoraggio e la valutazione nell'ambito del programma SEM 2000 per una gestione sana ed efficace, fondato sull'articolo 2 del regolamento finanziario (n. 1231/77/CEE).

- Fusione in un unico strumento giuridico: la tecnica di negoziare in parallelo un progetto di convenzione e un progetto di protocollo non era ortodossa, neanche ai sensi del precedente Titolo VI del trattato sull'Unione europea. Per motivi di ortodossia legislativa, la Commissione ha trasfuso in un unico provvedimento i testi congelati di progetto di convenzione e di protocollo, il che ha comportato la soppressione degli articoli 2 e 8 del protocollo e numerose conseguenti modifiche in tutto il testo del regolamento;

- Allineamento al regime di tutela dei dati previsto nel trattato che istituisce la Comunità europea: la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati si applica al trattamento di dati personali nel corso di attività rientranti nel campo di applicazione del diritto comunitario. Poiché il sistema Eurodac viene istituito in base al Titolo IV del trattato (visti, asilo, immigrazione e altre politiche relative alla libera circolazione delle persone), il trattamento di dati personali che gli Stati membri effettueranno nell'ambito del sistema Eurodac dovrà conformarsi ai principi sanciti dalla suddetta direttiva 95/46/CE. Inoltre, le autorità nazionali di controllo istituite a norma della direttiva stessa saranno responsabili del controllo sul trattamento di dati personali che gli Stati membri effettueranno nell'ambito di Eurodac. In base all'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica anche all'elaborazione di dati personali che sarà effettuata dall'unità centrale, poiché questa sarà istituita all'interno della Commissione. L'unità centrale sarà soggetta alle disposizioni del regolamento che la Commissione proporrà a norma dell'articolo 286 del trattato e al controllo da parte dell'organo indipendente di controllo cui fa riferimento in tale articolo. Gli articoli 13-20 della presente proposta chiariscono e precisano alcuni dei principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE per quanto riguarda la situazione specifica di Eurodac. Al testo "congelato" della convenzione sono state apportate modifiche per assicurare che il regolamento risponda alle disposizioni della suddetta direttiva. L'articolo 6 del testo congelato del protocollo, che comportava una restrizione del diritto di accesso per le persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, non figura più nel testo del regolamento perché incompatibile con la direttiva 95/46/CE.

4.4 Tabella delle concordanze tra proposta di regolamento e i testi "congelati"

>SPAZIO PER TABELLA>

4.5 Commento ai singoli articoli

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Scopo di "Eurodac"

In questo articolo si indicano la natura e lo scopo del sistema Eurodac. Al paragrafo 1 è stabilito un nesso diretto ed esclusivo con la convenzione che determina lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (la "convenzione di Dublino").

Al paragrafo 2 è previsto che Eurodac comprenda l'unità centrale, una banca dati centrale informatizzata per la registrazione e memorizzazione delle impronte digitali, e i mezzi di trasmissione tra gli Stati membri e la banca dati centrale. Inoltre, in tale paragrafo si precisa che le regole Eurodac si applicheranno alle operazioni effettuate nello Stato membro dal momento nel quale le impronte digitali vengono trasmesse all'unità centrale sino al momento nel quale si farà uso dei risultati del confronto.

Al paragrafo 3 è previsto che il trattamento delle impronte digitali e degli altri dati presso Eurodac deve servire unicamente agli scopi di cui all'articolo15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino, vale a dire: stabilire quale Stato membro sia competente per l'esame della domanda di asilo, esaminare la domanda e adempiere ad ogni obbligo previsto nella medesima convenzione. A norma del paragrafo 3, delle impronte digitali prese in uno Stato membro e da questo trasmesse all'unità centrale di Eurodac si può fare uso anche nelle banche dati istituite per altri scopi secondo il diritto interno di tale Stato membro.

Articolo 2 - Definizioni

In questo articolo sono definiti i termini figuranti nel regolamento. In generale, i termini definiti all'articolo 1 della convenzione di Dublino hanno il medesimo significato nel regolamento Eurodac (paragrafo 2), ma ai fini di Eurodac nella definizione di "richiedenti asilo" si precisa che essa comprende persone a nome delle quali è stata presentata domanda di asilo: in particolare, ciò si riferisce a minorenni tra i 14 e i 18 anni, a nome dei quali può presentare domanda il tutore o un rappresentante legale.

La definizione di "dati personali" differisce in lieve misura da quella del testo della convenzione congelato dal Consiglio; inoltre, è stata aggiunta la definizione di "trattamento" di dati personali. Scopo di tali modifiche è conformare interamente il testo della proposta alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

La nozione di "trasmissione di dati" comprende tanto la comunicazione di dati all'unità centrale per la registrazione nella banca dati centrale quanto la comunicazione dei risultati del raffronto che viene rinviata allo Stato membro interessato. Il secondo trattino di tale definizione ricomprende le situazioni nelle quali la tecnologia disponibile consente ad uno Stato membro di registrare i dati direttamente nella banca dati centrale.

La definizione di "Stato membro d'origine" è lievemente diversa ove si tratti da un lato, di richiedenti l'asilo e di persone di cui sia stata accertata la presenza illegale sul territorio di uno Stato membro e, dall'altro, di persone fermate per attraversamento irregolare di una frontiera esterna: differenza dovuta semplicemente al fatto che per questo terzo gruppo non è previsto un confronto immediato, con la conseguenza che i risultati non vengono comunicati allo Stato membro interessato. La lettera f) riproduce in sostanza l'articolo 4, paragrafo 2 del testo congelato di protocollo Eurodac.

Articolo 3 - Unità centrale

Tale articolo comprende le disposizioni relative all'unità centrale, che avrà sede presso la Commissione. A norma di questo articolo, gli Stati membri hanno la responsabilità del controllo dei dati che trasmettono all'unità centrale, mentre la Commissione provvede al trattamento. Il sistema informatizzato di riconoscimento delle impronte digitali, mediante il quale si procederà al confronto, sarà ubicato presso l'unità centrale.

Il paragrafo 3 prevede l'adozione di disposizioni di applicazione per la compilazione di statistiche presso l'unità centrale. È ovvio che tali statistiche devono essere attendibili, perché altrimenti sarebbe impossibile valutare l'efficacia del sistema Eurodac. Nel testo della convenzione non vi è una disposizione analoga, ma è essenziale che vi sia la possibilità di controllare adeguatamente il funzionamento e l'utilità di Eurodac. Su questo aspetto il Consiglio ha elaborato di propria iniziativa un progetto di disposizioni di attuazione.

CAPO II - I RICHIEDENTI ASILO

Articolo 4 - Rilevamento, trasmissione e confronto dei dati

Tale articolo prevede la procedura per raccogliere, trasmettere, memorizzare e confrontare le impronte digitali dei richiedenti asilo.

Al paragrafo 1 è previsto l'obbligo per ciascuno Stato membro di prendere le impronte digitali di ogni richiedente asilo a partire dai 14 anni di età, ma la procedura da seguire al riguardo resta quella prevista nella prassi nazionali dello Stato membro interessato (anche se, ovviamente, gli Stati membri devono adempiere agli obblighi previsti nella convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Le impronte digitali vanno trasmesse all'unità centrale insieme con gli altri dati indicati all'articolo 5. È stato tolto il riferimento figurante nel corrispondente articolo del testo congelato di convenzione, inteso ad informare il richiedente dei motivi per i quali vengono prese le sue impronte digitali: la questione di informare il richiedente è trattata compiutamente all'articolo 18, paragrafo 1; inoltre, nel contesto del regolamento si applica l'articolo 10 della direttiva 95/46/CE.

Il paragrafo 2 prevede l'immediata registrazione presso la banca dati centrale dei dati trasmessile a norma del paragrafo 1. Al paragrafo 3 è disposto che ogni nuova serie di impronte digitali di un richiedente asilo ricevute presso l'unità centrale sia comparata con le altre impronte digitali di richiedenti asilo fornite da altri Stati membri e già conservate nella banca dati centrale. Scopo di tale procedura è individuare tutte le domande multiple di asilo presentate nel territorio degli Stati membri.

A norma del paragrafo 4, ogni Stato membro può chiedere che le impronte digitali dei richiedenti l'asilo da esso trasmesse all'unità centrale siano confrontate anche con le impronte digitali di richiedenti che esso stesso ha trasmesso in precedenza all'unità centrale: in altri termini, gli Stati membri non dovranno necessariamente dotarsi di un proprio sistema nazionale per il confronto delle impronte digitali di richiedenti asilo.

Ai paragrafi 5 e 6 è stabilita la procedura riguardante i risultati del confronto: se l'unità centrale non trova una corrispondenza tra impronte digitali, si limita a comunicare questo risultato allo Stato membro di origine, mentre se individua impronte digitali identiche deve informarne lo Stato membro di origine, comunicandogli inoltre i dati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, relativo appunto alla corrispondenza delle impronte digitali. Competente per la verifica del confronto resta comunque lo Stato membro di origine. Quest'ultimo Stato membro e gli altri Stati membri interessati devono poi applicare le procedure indicate dalla convenzione di Dublino per determinare quale di loro sia competente per esaminare la domanda di asilo e se il richiedente l'asilo possa essere trasferito. Il paragrafo 6 dispone inoltre che, se il controllo e la verifica a livello nazionale dimostrano che la apparente corrispondenza scoperta dall'unità centrale non è una vera corrispondenza oppure che i dati non sono attendibili, lo Stato membro di origine cancelli immediatamente i dati in questione. Il paragrafo 7 prevede l'adozione di disposizioni di applicazione che dettino le procedure particolareggiate necessarie per l'applicazione dell'articolo 4. Il testo della convenzione prevedeva che sarebbe stato il Consiglio ad adottare le modalità di applicazione a maggioranza dei due terzi. Questa disposizione è stata modificata in seguito alla "comunitarizzazione" della politica di asilo; il paragrafo 7 prevede ora che le competenze di esecuzione vengano delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE. La procedura dei comitati che è stata scelta nella proposta di regolamento (articolo 22) è la procedura di cui al punto III(a) della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (generalmente nota con il nome di "comitatologia").

Articolo 5 - Registrazione dei dati

L'articolo 5 riguarda la registrazione dei dati. Il paragrafo 1 fornisce una lista esaustiva dei dati che devono essere registrati nella banca dati centrale. Il secondo paragrafo prevede - ai fini della tutela dei dati e della sicurezza - che i supporti utilizzati per trasmettere i dati dattiloscopici all'unità centrale vengano distrutti a meno che lo Stato membro di origine non chieda la loro restituzione.

Articolo 6 - Conservazione dei dati

Questo articolo stabilisce il periodo massimo durante il quale i dati relativi ai richiedenti l'asilo possono essere conservati nell'Eurodac. Questo periodo è di 10 anni a far data dal rilevamento delle impronte digitali degli interessati, decorso il quale, l'unità centrale deve automaticamente cancellare i dati dalla banca dati centrale.

In questo articolo il testo della convenzione è stato solo leggermente ritoccato. Il testo della convenzione faceva riferimento ad un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dalla ultima data alla quale le impronte erano state rilevate col che si implicava che le impronte digitali potevano essere conservate per un periodo più lungo di 10 anni se la persona cui appartenevano fosse stata successivamente oggetto di rilevamento dattiloscopico nella banca centrale Eurodac in un secondo momento. Nella proposta che qui si commenta è stata tolta la parola "ultima" per garantire che non esistano casi in cui i dati dattiloscopici possano essere conservati al di là di 10 anni.

Il testo della proposta della Commissione tiene conto del fatto che, durante i negoziati sui progetti di convenzione, il Consiglio aveva accettato un periodo di conservazione di 10 anni. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati, sancisce il principio in base al quale i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati. Un principio analogo è contenuto nella convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (Strasburgo, 1981). La Commissione raccomanda vivamente che il Consiglio esamini nuovamente se sia necessario conservare dati riguardanti richiedenti asilo per un periodo di 10 anni, ad eccezione del solo caso in cui l'articolo 7 prevede una cancellazione anticipata dei dati.

Articolo 7 - Cancellazione anticipata dei dati

In base all'articolo 7 i dati relativi ai richiedenti asilo vengono cancellati dalla banca dati centrale prima che scada il periodo di conservazione di 10 anni previsto dall'articolo 6, quando l'interessato acquisisca la cittadinanza dell'Unione. Questa disposizione sulla cancellazione anticipata dei dati si applica altresì - grazie ad un riferimento nell'articolo 10 della proposta - ai dati dattiloscopici relativi a persone fermate in relazione ad un attraversamento irregolare di una frontiera esterna. Poiché la convenzione di Dublino non si applica ai cittadini dell'Unione, è evidente che conservare in Eurodac dati dattiloscopici riguardanti queste persone non avrebbe alcuna giustificazione.

Le osservazioni che la Commissione ha svolto in ordine all'articolo 6 - in relazione alla cancellazione ai sensi del principio che i dati devono essere conservati in una forma che consenta di identificare le persone interessate per un periodo non eccedente quanto necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati - si applicano anche nei confronti del presente articolo. In particolare, la Commissione ritiene che il Consiglio debba prendere in seria considerazione se è attualmente in grado di accettare la cancellazione immediata dei dati relativi ad una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato e che è stata ammessa in uno Stato membro, nel qual caso l'articolo 12 della proposta potrebbe essere soppresso. La Commissione raccomanda parimenti che il Consiglio consideri se non esistano circostanze in cui dati riguardanti un richiedente asilo che non si trova più sul territorio degli Stati membri debbano essere cancellati in anticipo. Sarebbe altresì opportuna una disposizione sulla cancellazione anticipata dei dati relativi ai richiedenti l'asilo che hanno ottenuto lo status di residente permanente in uno Stato membro.

CAPO III - STRANIERI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 8 - Raccolta e comunicazione di dati dattiloscopici

Il paragrafo 1 fa obbligo a ciascuno Stato membro di prelevare le impronte digitali di tutti gli stranieri e apolidi a partire dall'età di 14 anni che siano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera (terrestre, marittima o aerea) di ogni Stato membro con un paese terzo. I paragrafo 2 fa obbligo allo Stato membro interessato di comunicare all'unità centrale le impronte digitali e i dati relativi allo Stato membro di origine, il sesso dell'interessato, il numero di riferimento, la data in cui sono state prelevate le impronte e la data in cui le impronte digitali sono state trasmesse all'unità centrale.

Questo articolo corrisponde all'articolo 3 del progetto di protocollo Eurodac, successivamente "congelato", ma il riferimento generale al paragrafo 2 del protocollo agli "altri dati pertinenti" è stato sostituito con un elenco che specifica dettagliatamente di quali dati si tratti. Gli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento hanno lo scopo di agevolare l'attuazione dell'articolo 6 della convenzione di Dublino, il quale prevede quanto segue: "Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato membro". Gli articoli 8, 9 e 10 del progetto di regolamento Eurodac hanno lo scopo di costituire un archivio contenente i dati delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna dell'UE, in modo da poterli confrontare con le impronte digitali di persone che successivamente chiedano l'asilo nell'Unione europea.

Oltre a decidere di "congelare" il testo del progetto del protocollo, il Consiglio aveva anche concordato un "Progetto di dichiarazione al processo verbale del Consiglio da pubblicare unitamente al protocollo". Il testo della dichiarazione è il seguente:

"Gli Stati membri dichiarano che l'obbligo di rilevare le impronte digitali degli stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna non si limita alla situazione in cui uno straniero è fermato alla frontiera stessa, o nelle sue vicinanze. La presente disposizione si riferisce anche ai casi in cui uno straniero è fermato al di là della frontiera esterna, qualora sia ancora in viaggio e non vi sia dubbio che abbia attraversato la frontiera esterna in maniera irregolare. Un caso simile si avrebbe, ad esempio, qualora successivamente all'attraversamento di una frontiera esterna, uno straniero fosse individuato a bordo di un treno (rapido) nel corso di controlli a bordo, o qualora uno straniero trasportato in un veicolo commerciale sigillato fosse fermato allorché lascia il veicolo".

Nel contesto della presente proposta di regolamento il Consiglio dovrà considerare l'opportunità di adottare e pubblicare una siffatta dichiarazione.

Articolo 9 - Registrazione dei dati

L'articolo 9 contiene disposizioni relative alla registrazione e al raffronto dei dati dattiloscopici delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna. Esso precisa che i dati comunicati all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8 devono essere registrati nella banca dati centrale e specifica i chiari limiti cui è soggetto l'impiego di tali dati. Questi dati possono essere confrontati soltanto con quelli relativi ai richiedenti l'asilo trasmessi successivamente all'unità centrale. Tale prassi è coerente con l'obiettivo di agevolare l'attuazione dell'articolo 6 della convenzione di Dublino; pertanto, i dati in questione non possono essere confrontati con altri dati - siano essi relativi a richiedenti asilo o ad altre persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna - che siano stati trasmessi in precedenza all'unità centrale. Né tali dati possono essere posti a confronto con i dati di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna che siano trasmessi all'unità centrale in un momento successivo. (La Commissione fa notare che l'ultima frase del primo comma è tecnicamente superflua).

Per quanto attiene i confronti ammessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

L'articolo 9 corrisponde in larga misura all'articolo 4 del testo del progetto di protocollo. Tuttavia, il paragrafo 2 di quel testo è stato posto in un altro punto del regolamento ed incluso nella definizione di "Stato membro di origine" (articolo 2). Il nuovo riferimento alle disposizioni adottate in conformità dell'articolo 4 fa salvi gli effetti dell'articolo 8 del testo del protocollo, il quale applicava, in quanto compatibili, le disposizioni del progetto di convenzione Eurodac al progetto di protocollo Eurodac.

Articolo 10 - Conservazione dei dati

L'articolo 10 detta le regole per la conservazione e la cancellazione dei dati relativi a persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna dell'UE. Il paragrafo 1 precisa che tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 2 anni al di là del quale l'unità centrale procederà alla loro cancellazione sistematica. Il paragrafo 2 contiene le regole relative alla cancellazione anticipata di questi dati prima che scada il termine di due anni. La cancellazione anticipata dei dati interviene in tre ipotesi.

La prima ipotesi è quella in cui all'interessato sia stato rilasciato un permesso di soggiorno; al riguardo è opportuno ricordare che la definizione "titolo di soggiorno" figura all'articolo 1, paragrafo 1, punto e) della convenzione di Dublino. Se a una persona è stato rilasciato un permesso di soggiorno, la competenza per l'esame di qualsiasi successiva domanda di asilo è, in linea di principio, disciplinata dall'articolo 5 e non dall'articolo 6 della convenzione di Dublino. In altri termini, il fatto che la persona abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna dell'Unione cessa di essere un fattore pertinente ai fini dell'attribuzione della competenza per l'esame di successive domande di asilo, e pertanto, i dati corrispondenti devono essere cancellati.

La seconda ipotesi in cui è obbligatoria la cancellazione anticipata dei dati è quella in cui la persona abbia abbandonato il territorio degli Stati membri. Dal momento in cui una persona lascia il territorio degli Stati membri, il fatto che abbia in precedenza attraversato irregolarmente la frontiera esterna cessa di essere pertinente ai fini della determinazione dello Stato competente per l'esame di eventuali future domande di asilo. Se la persona in questione ritorna successivamente sul territorio degli Stati membri e presenta domanda di asilo, lo Stato competente per l'esame di questa domanda, sarà, in linea di principio, quello che è responsabile della sua presenza sul territorio degli Stati membri in questa seconda occasione.

La terza ipotesi in cui deve aver luogo la cancellazione anticipata dei dati è quella in cui la persona abbia acquisito la nazionalità dello Stato membro. I motivi che giustificano in questo caso la cancellazione dei dati sono stati esposti nel commento esplicativo dell'articolo 7.

In base a tale articolo, la cancellazione deve aver luogo non appena lo Stato membro di origine venga a conoscenza che si è verificata una delle tre ipotesi sopra descritte.

L'articolo 10 del regolamento corrisponde all'articolo 5 del testo del protocollo, con una breve integrazione che ha lo scopo di chiarire che le disposizioni sulla cancellazione dei dati relativi alle persone che hanno acquisito la nazionalità dello Stato membro si applicano anche a questo caso. (Tale disposizione è conforme all'articolo 8 del progetto di protocollo che, effettivamente applicava l'articolo 7 della convenzione ai dati relativi a persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna).

La Commissione ripete anche in questo caso le sue osservazioni circa la necessità di esaminare la possibilità di aggiungere una disposizione complementare sulla cancellazione anticipata dei dati. In particolare, la Commissione ritiene opportuno che il Consiglio consideri se si possa disporre che i dati dattiloscopici relativi a persone fermate per irregolare attraversamento della frontiera esterna vengano cancellati dalla banca dati centrale qualora gli interessati chiedano in un momento successivo l'asilo in uno Stato membro e qualora uno Stato membro si dichiari competente per esaminare la domanda di asilo degli interessati. In tali casi, si può ritenere che i dati dattiloscopici rilevati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna abbiano conseguito il loro scopo.

CAPO IV - STRANIERI ILLEGALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 11 - Confronto delle impronte digitali

L'articolo 11 intende facilitare l'attuazione dell'articolo 10, n. 1, lettere c) ed e) della convenzione di Dublino. L'articolo 10, n. 1, lettera c), prevede che lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in applicazione dei criteri definiti dalla convenzione di Dublino è tenuto a riammettere o riprendere il richiedente asilo la cui domanda sia in corso di esame e che si trovi illegalmente in un altro Stato membro. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) prevede a sua volta che lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in applicazione dei criteri definiti dalla convenzione di Dublino è tenuto a riprendere lo straniero di cui abbia respinto la domanda e che si trova illegalmente in un altro Stato membro.

L'articolo 11 non ha lo scopo di imporre ad uno Stato membro o di conferirgli il diritto - in virtù della normativa comunitaria - di rilevare le impronte digitali di persone che si trovano illegalmente sul territorio. Lo Stato membro in questione non può procedere a tale rilevamento sulla persona in questione se non quando ne sia autorizzato dalla propria normativa nazionale. L'articolo 11, che riguarda le persone che si trovano illegalmente sul territorio, si discosta su questo punto importante dalle disposizioni dell'articolo 4 su richiedenti asilo e da quelle dell'articolo 8 sulle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna.

L'articolo 11 offre agli Stati membri che lo desiderano la possibilità di ricorrere a Eurodac per verificare se una persona che si trovi illegalmente sul loro territorio abbia presentato in precedenza domanda di asilo in un altro Stato membro. Il paragrafo 1 precisa le circostanze in cui, di norma, si procede a tali verifiche. Tre sono le situazioni che vengono disciplinate.

Il paragrafo 2 detta le disposizioni relative alla trasmissione ed al confronto dei dati dattiloscopici delle persone presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro. Questi dati possono essere confrontati esclusivamente con i dati di richiedenti l'asilo trasmessi precedentemente da altri Stati membri all'unità centrale e già registrati nella banca dati centrale. Questi dati non possono essere confrontati con i dati di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna, comunicati all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, né possono essere conservati nella banca dati centrale. Il paragrafo 4 dispone che quest'ultima debba distruggere le impronte digitali che ad essa sono state comunicate a norma di questo articolo non appena i risultati del confronto siano stati comunicati allo Stato membro di origine.

L'articolo 11 corrisponde all'articolo 7 del testo del protocollo (testo "congelato"). La Commissione ritiene che l'impiego di norme permissive in alcuni passaggi di questo articolo del protocollo non sia adeguato alla natura di un atto come un regolamento comunitario. D'altra parte, adottare un linguaggio più appropriato sotto il profilo legislativo sembrerebbe inconciliabile con il compromesso raggiunto dal Consiglio su questo punto.

CAPO V - RIFUGIATI RICONOSCIUTI

Articolo 12 - Congelamento dei dati

Il presente articolo indica come debbano essere trattati i dati riguardanti le persone di cui è riconosciuto lo status di rifugiato. Il paragrafo 1 prevede che i dati relativi a queste persone siano congelati nella banca dati centrale. Per cinque anni questi dati potranno essere utilizzati esclusivamente per redigere statistiche delle persone cui è già stato riconosciuto lo status di rifugiati in uno Stato membro e che nondimeno presentano domanda di asilo in un altro Stato membro. Durante tale periodo gli Stati membri non saranno informati delle eventuali corrispondenze identificate dall'unità centrale in ordine a persone riconosciute come rifugiati.

Il paragrafo 2 prevede che, cinque anni dopo l'inizio dell'attività di Eurodac, verrà presa una decisione sull'utilizzazione dei dati relativi alle persone che sono state riconosciute come rifugiati ma che, successivamente, hanno chiesto l'asilo in un altro Stato membro: questi dati saranno a) trattati nello stesso modo dei dati riguardanti qualsiasi altro richiedente l'asilo, oppure b) cancellati anticipatamente non appena l'interessato sia stato riconosciuto ed ammesso come rifugiato. Per entrambi i casi l'articolo prevede le opportune modifiche della procedura.

L'articolo 12 corrisponde in larga misura all'articolo 8 del testo "congelato" della convenzione ma contiene, al paragrafo 2, tre modifiche rispetto a tale testo. In primo luogo, viene fatta menzione delle nuove disposizioni in ordine all'inizio dell'attività di Eurodac, quali figurano all'articolo 22 del regolamento. In secondo luogo, le disposizioni relative alla procedura da seguire per adottare la decisione che verrà presa decorsi i cinque anni sono state allineate su quanto previsto dall'articolo 67 del trattato CE. Pertanto, l'articolo non fa più riferimento ad una decisione adottata dal Consiglio, poiché è possibile che, al momento in cui si dovrà decidere cosa fare dei dati riguardanti i rifugiati, la procedura applicabile a norma dell'articolo 67 sia la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE. La terza modifica apportata al paragrafo 2 è l'inserimento, al primo comma, lettera b), di una disposizione specifica sulla cancellazione dei dati.

Il paragrafo 3 prevede l'adozione di modalità di applicazione ai fini dell'elaborazione di statistiche sulle persone riconosciute come rifugiati in uno Stato membro che abbiano successivamente fatto domanda di asilo in un altro Stato membro. Il testo "congelato" della convenzione prevedeva che queste disposizioni di applicazione sarebbero state adottate dal Consiglio alla maggioranza di due terzi, ma questa disposizione è stata modificata in considerazione dell'avvenuta comunitarizzazione della politica dell'asilo. Il paragrafo 3 dispone ora che questi poteri di esecuzione vengano delegati alla Commissione ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE. La procedura del comitato che è stata scelta (e che è esplicitata nell'articolo 22 del regolamento) è la procedura III (a) della decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Anche in questo caso valgono le osservazioni esposte in merito all'articolo 7. La Commissione raccomanda di riesaminare la questione della cancellazione immediata dei dati riguardanti i rifugiati riconosciuti. Se il Consiglio dovesse accettare questa soluzione, sarebbe possibile cancellare l'articolo 12 ed inserire nell'articolo 7 una disposizione sulla cancellazione anticipata dei dati in questione.

CAPO VI - UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 13 - Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

Nel contesto del sistema Eurodac, gli Stati membri agiscono in qualità di responsabili del trattamento, cioè come i soggetti che determinano gli scopi e i mezzi del trattamento dei dati a carattere personale. L'unità centrale provvede al trattamento dei dati personali per conto degli Stati membri (si veda l'articolo 3) e, pertanto, assume il ruolo di operatore incaricato del trattamento. La maggior parte degli obblighi dettati dalla direttiva 95/46/CE si rivolgono al responsabile del trattamento (controller), mentre le responsabilità dell'incaricato del trattamento (processor) sono più specifiche e questi ha l'obbligo di agire soltanto in base ad istruzioni ricevute dal responsabile del trattamento.

I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 precisano le responsabilità dello Stato membro di origine che agisce in qualità di responsabile del trattamento al momento della raccolta, della trasmissione e del ricevimento dei dati personali. Il paragrafo 14 precisa a sua volta i requisiti che deve soddisfare l'incaricato del trattamento sotto il profilo della riservatezza e della sicurezza (articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE) e stabilisce esplicitamente che l'unità centrale agisce su istruzione degli Stati membri.

Articolo 14 - Sicurezza

L'articolo 14 costituisce applicazione dell'articolo 17 della ricordata direttiva 95/46/CE e fissa le misure che devono essere adottate per garantire la sicurezza del trattamento. Il paragrafo 1 è rivolto al responsabile del trattamento e il paragrafo 2, in sintonia con l'articolo 17, n. 3, secondo trattino della direttiva è rivolto all'operatore. Per ragioni di tecnica legislativa, il tenore testuale del paragrafo 2 è stato lievemente ritoccato rispetto al testo della convenzione.

Articolo 15 - Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

L'accesso, la correzione e la cancellazione di dati personali registrati nella banca dati centrale sono riservati unicamente allo Stato membro di origine, ad eccezione dei casi in cui l'unità centrale debba, per decorrenza dei termini, cancellare i dati automaticamente oppure riceva istruzione dallo Stato membro di origine di modificarli o di cancellarli. Questa disposizione è in sintonia con le responsabilità dello Stato membro di origine di cui agli articoli 13 e 14 e ne costituiscono integrazione; inoltre, permette di bloccare l'accesso non autorizzato ai dati a carattere personale, nonché la loro rettifica o cancellazione non autorizzata.

Articolo 16 - Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale

Questa disposizione mira a garantire che l'unità centrale conservi al suo interno le registrazioni complete delle operazioni di trattamento dei dati, allo scopo di controllare la protezione dei dati e garantirne la sicurezza. A tale scopo, le registrazioni possono essere conservate per un periodo massimo di un anno. Ancorché nel testo della convenzione non figurasse alcuna disposizione corrispondente a quella in commento, la Commissione ritiene che questa garanzia - che è stata elaborata successivamente in seno al Consiglio durante i lavori sulle modalità di applicazione - meriti di essere inclusa nel regolamento.

Articolo 17 - Risarcimento dei danni

Questo articolo definisce le regole applicabili in materia di responsabilità per i danni provocati dall'attività di Eurodac. Il testo del paragrafo 1 si basa sull'articolo 23 della direttiva 95/46/CE. Nel progetto di convenzione il testo si limitava ad un solo caso particolare di trattamento illecito dei dati, restringendo quindi la sfera di operatività delle disposizioni della direttiva 95/46/CE. In via di principio, il responsabile del trattamento (cioè lo Stato membro responsabile) risponde di qualsiasi pregiudizio subito in seguito a qualsiasi trattamento illecito o a qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni del regolamento. Lo Stato membro in questione può essere esonerato da questa responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile. Se, per esempio, l'incaricato del trattamento (l'unità centrale) viene riconosciuto responsabile del danno, allora lo Stato membro in questione è esonerato.

Il paragrafo 2 contiene una disposizione sulla responsabilità degli Stati membri per i danni causati alla banca dati centrale.

Le disposizioni del testo "congelato" della convenzione relative alla responsabilità non sono state riprodotte nel regolamento poiché la responsabilità non contrattuale della Comunità in relazione al funzionamento del sistema Eurodac è disciplinata dalle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 18 - Diritti delle persone interessate

Questo articolo precisa i diritti spettanti alle persone interessate (data subject) e deve essere letto in connessione con le disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Il testo iniziale del paragrafo 1 aveva portata troppo limitata ed è stato quindi sostituito da un testo conforme all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, che elenca le informazioni che devono essere fornite all'interessato; viene inoltre esplicitamente indicato il momento in cui tali informazioni devono essere fornite alla persona interessata.

Il paragrafo 2 è stato modificato per adeguarne il testo ai requisiti prescritti dall'articolo 12 della citata direttiva.

Il paragrafo 3 è stato modificato per specificare che la persona interessata può chiedere la rettifica e la cancellazione in qualsiasi Stato membro. Se questo Stato non è lo Stato membro che ha trasmesso i dati, il paragrafo 4 prevede che lo Stato membro che ha trasmesso i dati venga contattato dallo Stato membro in cui è stata fatta la domanda di rettifica o di cancellazione.

I paragrafi 5 e 6 contengono precisazioni relative all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE. Per garantire l'esercizio effettivo dei suoi diritti, la persona interessata ha anche il diritto di ricevere senza eccessivi ritardi risposte scritte alle proprie domande.

Il paragrafo 7 contiene una disposizione che agevola la concreta applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Il paragrafo 8 prescrive a carico delle competenti autorità nazionali l'obbligo di curare il corretto funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 4.

Il paragrafo 9 rinvia all'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE: tale disposizione sancisce che chiunque può presentare ad una autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi (di tutti i suoi) diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali.

Il paragrafo 10 specifica gli obblighi contenuti nell'articolo 28, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma della direttiva del 1995. Esso dà alla persona interessata la possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo dello Stato membro in cui essa si trova. Tale autorità di controllo è successivamente tenuta a prendere contatto con l'autorità di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati. Inoltre, l'interessato può chiedere l'assistenza dell'autorità di controllo comune. Il rinvio alla convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, relativa alla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali è stata soppressa poiché il regime applicabile in materia di tutela dei dati non si fonda più su tale convenzione ma sulla direttiva 95/46/CE.

Il paragrafo 11 costituisce applicazione degli articoli 22 e 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE in quanto conferisce alla persona interessata il diritto di rivolgersi a un'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria qualora le venga rifiutato l'accesso di cui al paragrafo 2.

Anche il paragrafo 12 costituisce applicazione dell'articolo 22 e 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE, in quanto conferisce alla persona interessata il diritto di rivolgersi ad un'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria qualora desideri rettificare o cancellare dati che la riguardano. È opportuno ricordare che l'articolo 6 del protocollo non è stato incorporato nel regolamento poiché le sue disposizioni non erano compatibili con l'articolo 12 della citata direttiva 95/46/CE. L'articolo 18 si applica ora a tutte le persone interessate, indipendentemente dal loro status giuridico.

Articolo 19 - Autorità nazionale di controllo

Questo articolo fa esplicitamente riferimento all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, sancendo inequivocabilmente che le autorità nazionali di controllo sono competenti per sindacare la liceità di qualsiasi operazione di trattamento effettuata dagli Stati membri. Le modificazioni di sostanza che sono state apportate al testo congelato della convenzione non sono altro che una conseguenza dell'applicazione della direttiva 95/46/CE.

Articolo 20 - Autorità comune di controllo

I paragrafi da 1 a 10 prevedono l'istituzione temporanea di un'autorità comune indipendente di controllo che avrà l'incarico di vigilare sul trattamento dei dati personali ad opera dell'unità centrale fino al momento in cui verrà istituito l'organo di vigilanza previsto dall'articolo 286 del trattato CE. Sono stati apportati alcuni ritocchi al testo "ongelato" dei paragrafi da 1 a 10, in modo da tener conto del fatto che la politica dell'asilo è stata comunitarizzata. Sul piano pratico, l'autorità comune indipendente di controllo di cui all'articolo 286 del trattato potrebbe essere stata istituita ancor prima che Eurodac inizi la sua attività.

L'ultima frase del paragrafo 11 del testo corrispondente della convenzione [è l'articolo 15 della convenzione "congelata" - NdT] è stato eliminato poiché sarebbe stato assurdo che un organo funzionasse sotto due nomi diversi. Il paragrafo 12 del testo "congelato", che consentiva al Consiglio di adottare le misure complementari ritenute necessarie per permettere all'autorità di controllo indipendente di esercitare le proprie funzioni, è stato eliminato in quanto una disposizione siffatta non può essere inclusa in un regolamento il che trova fondamento giuridico nel Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 286 trattato CE dispone che il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni. Qualsiasi altro meccanismo relativo all'adozione di misure complementari costituirebbe violazione dell'articolo 286 del trattato.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Spese

Questo articolo dispone che le spese relative alle unità nazionali e ai loro collegamenti con l'unità centrale sono a carico dello Stato membro interessato. Sempre a carico degli Stati membri sono anche le spese di comunicazione e trasmissione (per i flussi di dati nelle due direzioni). In questo articolo trova espressione l'accordo raggiunto, durante l'elaborazione del progetto di convenzione, sulle modalità di finanziamento. In uno strumento o atto comunitario devono figurare esplicitamente soltanto le spese che non sono a carico del bilancio della Comunità; pertanto, non è necessario che il regolamento precisi che le spese relative all'istituzione e al funzionamento dell'unità centrale debbano essere poste a carico del bilancio comunitario.

Articolo 22 - Comitato

Scopo di questo articolo è assoggettare l'esercizio delle competenze delegate alla Commissione ai sensi degli articoli 3, 4 e 12 alla procedura del comitato di regolamentazione di cui alla decisione 87/373/CE del Consiglio del 13 luglio 1987 la quale stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Le disposizioni di questo articolo dovranno eventualmente essere adeguate qualora si raggiunga un accordo sulla revisione della suddetta decisione, nota anche come "comitatologia".

Articolo 23 - Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

A fini di trasparenza, questo articolo prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle attività dell'unità centrale.

Inoltre, il presente articolo individua le esigenze di monitoraggio e di valutazione in relazione al programma relativo alla gestione finanziaria sana ed efficace (SEM 2000) e si fonda inoltre sull'articolo 2 del Regolamento finanziario nel testo vigente. L'articolo dà espressione alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella recente sua comunicazione SEC(1999)69/4 dal titolo "Spending more wisely: implementation of the Commission's evaluation policy" (Spendere più razionalmente: attuazione della politica di valutazione della Commissione). In tale documento la Commissione precisa che tutti i servizi devono cercare di mettere a punto indicatori e introdurre sistemi di controllo efficaci per raccogliere dati sugli indicatori pertinenti fin dall'inizio dei programmi e delle azioni, in modo da garantire l'attendibilità e la qualità analitica delle valutazioni stesse; quando la normativa vigente non preveda le misure di controllo appropriate, è opportuno studiare come modificarle. In seguito a tale comunicazione, la Commissione si sforza di essere coerente rispetto alle disposizioni previste dai regolamenti in tema di valutazione e monitoraggio. La prassi che viene seguita in genere consiste nell'includere disposizioni che esplicitamente disciplinano il tipo di monitoraggio, i tempi e le finalità delle principali valutazioni. La Commissione prevede che gli obiettivi menzionati in questo articolo riguarderanno questioni quali il tempo necessario all'unità centrale per rispondere a una domanda di uno Stato membro, i requisiti in materia di sicurezza e la precisione dei confronti effettuati in seno all'unità centrale, mentre agli Stati membri spetta una verifica definitiva su tali operazioni.

Articolo 24 - Sanzioni

Questo articolo fa obbligo agli Stati membri di predisporre, nel proprio ordinamento interno, sanzioni appropriate, proporzionate, efficaci e dissuasive in caso di utilizzazione illecita dei dati registrati nella banca centrale. Questa disposizione, che rappresenta un complemento essenziale di meccanismi di protezione e sicurezza dei dati, costituisce adattamento del testo dell'articolo 9, n. 5 del progetto "congelato" di convenzione.

Articolo 25 - Campo di applicazione territoriale

Scopo di questo articolo è far coincidere la sfera di applicazione territoriale del regolamento con quella della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, poiché, di norma, il campo di applicazione territoriale del trattato è più grande di quello indicato dall'articolo 19 della convenzione di Dublino. Di conseguenza, l'applicazione del regolamento della Francia si limita al territorio europeo della Repubblica francese, escludendone i dipartimenti d'Oltremare che, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 TEC, sono soggetti alla normativa emanata in forza del primo pilastro. Per i motivi esposti ai punti 2.2 e 4.3 della presente relazione, il progetto di regolamento non contiene disposizioni sull'applicazione territoriale in relazione al Regno Unito mentre il testo del progetto "congelato" di convenzione ne prevedeva una.

Articolo 26 - Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0260.1

Questo articolo dispone che il regolamento entra in vigore il giorno in cui è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad osservare le sue disposizioni. In considerazione però dei preparativi tecnici necessari per attivare il sistema Eurodac, non è possibile prevedere che l'entrata in vigore del regolamento sia contestuale all'acquisto dell'efficacia. Questa circostanza deve essere chiaramente specificata nel testo del regolamento, mentre ciò non era necessario nel testo della già ricordata convenzione "congelata": in essa si era previsto di procedere ai necessari preparativi tecnici nel tempo occorrente agli Stati membri per completare il procedimento di ratificazione. L'articolo in commento prevede pertanto un meccanismo di notificazione in base al quale la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale la data in cui il regolamento prenderà effetto e Eurodac inizierà l'attività; la data in questione sarà pubblicata non appena ciascuno Stato membro le abbia notificato di avere preso le disposizioni tecniche necessarie e non appena l'unità centrale sia in grado di iniziare l'attività.

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione (3),

(3) GU C

visto il parere del Parlamento europeo (4),

(4) GU C

considerando quanto segue:

(1) gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (5), firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in prosieguo: "la convenzione di Dublino");

(5) GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

(2) ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità; è inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino, ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero trovato illegalmente presente sul suo territorio abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro;

(3) le impronte digitali costituendo un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto delle loro impronte digitali;

(4) a tal fine, è necessario istituire un sistema, da denominarsi "Eurodac", consistente in un'unità centrale che opererà presso la Commissione europea e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di impronte digitali, e creare gli occorrenti mezzi telematici per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati centrale;

(5) è altresì necessario disporre che gli Stati membri rilevino rapidamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna della Comunità, qualora costoro abbiano compiuto almeno 14 anni;

(6) è necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati; dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri;

(7) gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro; pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità centrale dovrebbe essere piuttosto lungo; stante il fatto che la maggior parte degli stranieri, dopo aver soggiornato nella Comunità per 10 anni, avranno ottenuto uno statuto giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza dell'Unione al termine di tale periodo, si ritiene generalmente che 10 anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati delle impronte digitali;

(8) il periodo di conservazione deve essere ridotto in talune particolari situazioni in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo; i dati dattiloscopici degli stranieri devono essere cancellati non appena essi acquisiscano la cittadinanza dell'Unione;

(9) è necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unità centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati;

(10) mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema;

(11) la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6) deve applicarsi al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac;

(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(12) conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo del presente regolamento, cioè l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto di dati dattiloscopici, come supporto per l'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario; le disposizioni del presente regolamento si limitano al minimo richiesto per perseguire detto obiettivo e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo;

(13) in forza dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organi della Comunità; poiché l'unità centrale è istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale;

(14) i principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, e in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali deve essere rafforzato o chiarito, in particolare in rapporto al alcuni settori;

(15) è opportuno controllare e valutare l'attività di Eurodac;

(16) gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento;

(17) è opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del regolamento con quello della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990;

(18) il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, al fine di fornire la base giuridica delle disposizioni di attuazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici; la Commissione deve pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità di "Eurodac"

1. È istituito un sistema denominato "Eurodac" allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e allo scopo di facilitare per altri aspetti l'applicazione di tale convenzione secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Eurodac consiste:

(a) dell'unità centrale di cui all'articolo 3,

(b) di una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, ai fini del confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri,

(c) di mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

Le norme che disciplinano Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

3. Ferma restando la facoltà dello Stato membro d'origine di utilizzare i dati destinati a Eurodac in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, le impronte digitali e altri dati personali possono essere trattati in Eurodac solo per gli scopi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) "Convenzione di Dublino", la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;

(b) "richiedente asilo", il cittadino di un paese terzo che ha presentato o a nome del quale è stata presentata una domanda di asilo;

(c) "dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

(d) "trattamento di dati personali" ("trattamento"), qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

(e) "trasmissione dei dati":

(i) la comunicazione dei dati di carattere personale dagli Stati membri all'unità centrale affinché siano registrati nella banca dati centrale e la comunicazione agli Stati membri dei risultati del confronto effettuato dall'unità centrale, nonché

(ii) la registrazione dei dati di carattere personale effettuata direttamente dagli Stati membri nella banca dati centrale e la comunicazione diretta a detti Stati membri dei risultati del confronto;

(f) "Stato membro d'origine":

(i) in relazione ai richiedenti asilo o alle persone di cui all'articolo 11 lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto,

(ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 8, lo Stato membro che comunica dati all'unità centrale.;

(g) "rifugiato", la persona cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

2. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 1 della convenzione di Dublino hanno lo stesso significato nella presente convenzione.

Articolo 3 Unità centrale

1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. I dati riguardanti i richiedenti asilo, le persone di cui all'articolo 8 e le persone di cui all'articolo 11 sono trattati dall'unità centrale per conto dello Stato membro d'origine.

3. Nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 22, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere lavori statistici sulla scorta dei dati trattati nell'unità centrale.

Capo II - I richiedenti asilo

Articolo 4 Rilevamento, trasmissione e confronto dei dati

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali per ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f). La procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità alle prassi nazionali dello Stato membro interessato.

2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure direttamente dallo Stato membro di origine, se e in quanto siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

3. I dati dattiloscopici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) trasmessi da ogni Stato membro sono confrontati dall'unità centrale con i dati dattiloscopici trasmessi da altri Stati membri e già conservati nella banca dati centrale.

4. L'unità centrale provvede affinché, a richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati dattiloscopici trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. L'unità centrale comunica senza indugio i risultati del confronto allo Stato membro d'origine, unitamente ai dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, relativi a impronte digitali che, a parere dell'unità centrale, sono così simili da potersi considerare corrispondenti alle impronte digitali trasmesse dallo Stato membro in questione.

I risultati del confronto possono essere trasmessi direttamente allo Stato membro d'origine purché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

6. I risultati del confronto sono immediatamente controllati nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Le informazioni pervenute dall'unità centrale in merito a eventuali dati incongruenti o a dati ritenuti inattendibili sono cancellati dallo Stato membro d'origine non appena ne sia stata accertata l'incongruenza o l'inattendibilità.

7. Le disposizioni necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1-6 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 5 Registrazione dei dati

1. Presso la banca dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

(a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo;

(b) impronte digitali;

(c) sesso;

(d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

(e) data del rilevamento delle impronte digitali;

(f) data di trasmissione dei dati all'unità centrale;

(g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;

(h) particolari relativi ai destinatari dei dati trasmessi e la data o le date di trasmissione.

2. Dopo la registrazione dei dati nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

Articolo 6 Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la banca dati centrale per dieci anni, decorrenti dalla data alla quale le impronte digitali sono state rilevate.

Decorso tale termine l'unità centrale cancella automaticamente i dati nella banca dati centrale.

Articolo 7 Cancellazione anticipata dei dati

I dati riguardanti persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro sono cancellati dalla banca dati centrale, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito la cittadinanza dell'Unione.

Capo III - Stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera estera

Articolo 8 Rilevamento e comunicazione di dati dattiloscopici

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali degli stranieri di età non inferiore a quattordici anni, fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera, in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati seguenti relativi agli stranieri di cui al paragrafo 1:

(a) Stato membro d'origine;

(b) impronte digitali;

(c) sesso;

(d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

(e) data di rilevamento delle impronte digitali;

(f) data alla quale i dati sono stati comunicati all'unità centrale.

Articolo 9 Registrazione dei dati

1. Sono registrati nella banca dati centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, i dati comunicati all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unità centrale.

L'unità centrale non confronta i dati comunicatile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 con dati già registrati nella banca dati centrale né con i dati che le vengono successivamente comunicati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 1-6, all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.

Articolo 10 Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti gli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene conservata nella banca dati centrale per due anni, decorrenti dalla rilevazione delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla banca dati centrale.

2. I dati relativi agli stranieri di cui all'articolo 8 sono cancellati immediatamente dalla banca dati centrale, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, se lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

a) allo straniero è stato rilasciato un permesso di soggiorno valido;

b) lo straniero ha lasciato il territorio degli Stati membri;

c) lo straniero ha acquisito la cittadinanza dell'Unione.

Capo IV - Stranieri illegalmente presenti in uno stato membro

Articolo 11 Confronto delle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se uno straniero illegalmente presente nel proprio territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può comunicare all'unità centrale le impronte digitali eventualmente rilevate di tale straniero, purché di età non inferiore a 14 anni.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda d'asilo in un altro Stato membro ha luogo quando:

(a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

(b) lo straniero non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo;

(c) lo straniero cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Le impronte digitali dello straniero di cui al paragrafo 1 sono comunicate all'unità centrale esclusivamente ai fini del confronto con le impronte digitali di richiedenti asilo trasmesse da altri Stati membri e già registrate nella banca dati centrale.

Le impronte di detto straniero non sono conservate nella banca dati centrale né sono confrontate con i dati comunicati all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

3. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 1-6, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.

4. L'unità centrale distrugge le impronte digitali comunicatele ai sensi del paragrafo 1 non appena i risultati del confronto sono stati comunicati allo Stato membro d'origine.

Capo V - Rifugiati riconosciuti

Articolo 12 Congelamento dei dati

1. I dati riguardanti persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro, sono congelati nella banca dati centrale. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.

2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività di Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, viene adottata una decisione col procedimento di cui all'articolo 67 del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:

(a) siano sbloccati e conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, ovvero

(b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b):

(a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;

(b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto ed ammesso come rifugiato in uno Stato membro.

3. Le disposizioni di attuazione relative all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 22.

Capo VI - Utilizzazione e protezione dei dati, sicurezza e responsabilità

Articolo 13 Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:

(a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;

(b) la legalità della trasmissione all'unità centrale delle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2;

(c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione all'unità centrale;

(d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella base centrale;

(e) la legalità dell'utilizzazione dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmessi dall'unità centrale.

2. In conformità dell'articolo 14 lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'unità centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.

4. La Commissione provvede affinché l'unità centrale operi in conformità delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, la Commissione:

(a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano nell'unità centrale non usino i dati registrati presso la banca dati centrale per scopi diversi da quelli di Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1.

(b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

(c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale in conformità dell'articolo 14;

(d) fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e i poteri dell'organo di controllo indipendente che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato CE, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare nell'unità centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la banca dati centrale.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 14 Sicurezza

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:

(a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità di Eurodac;

(b) impedire la lettura, la duplicazione, la modificazione o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati di Eurodac da parte di persone non autorizzate;

(c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi;

(d) impedire la registrazione non autorizzata di dati in Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati registrati;

(e) garantire che le persone autorizzate all'uso di Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza;

(f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati in Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione;

(g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa.

2. La Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 al funzionamento dell'unità centrale.

Articolo 15 Accesso ai dati registrati in Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi o comunicati che sono registrati nella banca dati centrale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che hanno accesso ai dati registrati nella banca dati centrale ai sensi del paragrafo 1 sono designate da ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di dette autorità.

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unità centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.

Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.

4. Se uno Stato membro o l'unità centrale dispone di indizi indicanti che dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Se uno Stato membro dispone di indizi indicanti che nella banca dati centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

Articolo 16 Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale

1. L'unità centrale conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell'unità centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha immesso o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 14. Le registrazioni sono protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

Articolo 17 Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno fisico o morale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro può essere in tutto o in parte esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati alla banca dati centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui la Commissione abbia omesso di adottare le misure idonee ad evitare i danni o minimizzarne gli effetti.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo 18 Diritti delle persone interessate

1. Quando procede al rilevamento delle impronte digitali di una persona soggetta al presente regolamento lo Stato membro d'origine provvede a informarla:

(a) delle finalità del rilevamento delle sue impronte digitali;

(b) della trasmissione o comunicazione all'unità centrale di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2;

(c) dell'esistenza di un obbligo di rilevare le sue impronte digitali, se applicabile;

(d) dell'esistenza di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e di un diritto di rettifica di tali dati.

2. In ogni Stato membro le persone interessate hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di tale Stato.

Agli interessati sono comunicati i dati che li riguardano registrati nella banca dati centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi all'unità centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto dallo Stato membro.

3. In ogni Stato membro gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate dallo Stato membro che ha trasmesso i dati in conformità alle proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se il diritto di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nella banca dati centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella conformemente all'articolo 15, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto senza eccessivo indugio agli interessati di aver preso le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati nella banca dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche trasmettere agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e distrutti subito dopo.

8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di rettifica e di cancellazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

9. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE.

10. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazione di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le comunica all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.

11. In ogni Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti ovvero proporre ricorso agli organi giurisdizionali, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di detto Stato.

12. Chiunque può, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato, in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nella banca dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 10, per tutto l'iter processuale.

Articolo 19 Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone affinché le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, in conformità alla propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'unità centrale avvengano legalmente e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

Articolo 20 Autorità comune di controllo

1. È istituita un'autorità comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. L'autorità comune di controllo ha il compito di controllare l'attività dell'unità centrale, onde garantire che il trattamento o l'uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalità delle trasmissioni dei dati di carattere personale agli Stati membri effettuate tramite l'unità centrale.

3. L'autorità comune di controllo è parimenti competente per analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono insorgere nel funzionamento di Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio dei controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare proposte di soluzioni comuni ai problemi rilevati.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.

5. L'autorità comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

6. La Commissione assiste l'autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonché, in qualsiasi momento, ai suoi locali.

7. L'autorità comune di controllo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno.

8. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità comune di controllo può inoltre, in qualsiasi momento, presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.

9. Nell'espletamento delle loro funzioni, i membri dell'autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.

10. L'autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unità centrale di Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente assume le funzioni dell'autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa già attribuiti nell'atto istitutivo.

Capo VII - Disposizioni finali

Articolo 21 Spese

1. Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con la banca dati centrale sono a carico degli Stati membri.

2. Le spese di trasmissione o comunicazione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 22 Comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 23 Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni del sistema, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione provvede affinché vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento dell'unità centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.

4. Un anno dopo l'inizio dell'attività di Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale, focalizzata in particolare sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali, alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.

5. Tre anni dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del sistema, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e formula gli opportuni rilievi in ordine alla sua futura attività.

Articolo 24 Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [ ], nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 25 Ambito di applicazione territoriale

Per quanto concerne la Francia, le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Articolo 26 Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il presente regolamento si applica ed Eurodac inizia la propria attività a decorrere dalla data indicata dalla Commissione in un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere o comunicare dati all'unità centrale, in conformità alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7; e

(b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità centrale inizi a funzionare in conformità alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Regolamento (CE) n. [ / ] del [ ] che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri

2. LINEA DI BILANCIO

B5-801: Eurodac

3. BASE GIURIDICA

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale dell'azione

Il sistema Eurodac ha lo scopo di fornire un ausilio nella determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro dell'UE ed anche per facilitare per altri aspetti l'applicazione della stessa convenzione di Dublino alle condizioni previste nella proposta.

I meccanismi che il regolamento istituisce intendono evitare situazioni in cui i richiedenti l'asilo vengono lasciati per troppo tempo nell'incertezza in merito all'accoglimento della loro domanda, fornire ai richiedenti asilo la garanzia che le loro domande verranno esaminate da uno degli Stati membri dell'UE e, infine, garantire che i richiedenti l'asilo non vengano rinviati da uno Stato all'altro senza che nessuno di loro si riconosca competente ad esaminare la loro domanda di asilo.

Un'ulteriore finalità consiste nel facilitare l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Dublino, prevedendo la raccolta dei dati relativi alle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'UE. Viene inoltre prevista la possibilità di verificare in alcune circostanze, se una persona che risulti illegalmente presente nel territorio di uno Stato membro abbia in precedenza presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.

Il regolamento dispone pertanto che le impronte digitali di tre diverse categorie di persone vengano trasmesse o comunicate all'unità centrale ed ivi trattate in una banca dati centrale; le categorie sono le seguenti: i richiedenti asilo, le persone arrestate per attraversamento irregolare di una frontiera esterna e le persone che risultino illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro. Il regolamento detta disposizioni diverse per il trattamento dei dati di ciascuna categoria di soggetti.

4.2. Durata prevista

Non definita.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

5.1 Spese obbligatorie/Non obbligatorie

Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti

Dissociati

5.3 Natura delle entrate previste

Non applicabile

6. NATURA DELLE SPESE

Sovvenzione del 100%

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione

Investimento in conto capitale per il sistema centrale (2000): 8,5 milioni di euro

Un calcolo preciso del costo unitario di ciascuna attività o di ciascuna voce di investimento è reso estremamente difficile dalla natura innovativa dell'iniziativa qui proposta e dalla continua evoluzione tecnologica e commerciale in atto nel settore.

È comunque possibile fare riferimento ad una serie di opzioni, che si basano sugli studi effettuati nel biennio 1997/98 dalla società Bossard Consultants; infatti né la Commissione né i singoli Stati membri sono stati in grado di fornire le necessarie stime dei costi e delle attrezzature tecniche necessarie. Lo studio del consulente è stato discusso con gli esperti nazionali AFIS (sistemi di riconoscimento automatico delle impronte digitali) ed è stato approvato dagli Stati membri a livello di Consiglio dei ministri dell'UE.

Lo studio della società Bossard aveva lo scopo di fornire una serie di opzioni tecniche modificabili in funzione dei criteri operativi e di ricerca intorno ai quali verrà strutturato il sistema, in funzione delle sue dimensioni, delle tecniche adottate, e di altri criteri ancora.

Le tre opzioni principali si differenziano l'una dall'altra sotto il profilo delle tecniche di trasmissione dei dati fra l'unità centrale e gli Stati membri.

Le opzioni sono le seguenti:

- Opzione 1: trasmissione elettronica delle impronte digitali: integrale (100%); stazioni di lavoro: quattro; personale: otto addetti;

- Opzione 2: trasmissione elettronica delle impronte digitali: 75%, il restante 25% trasmesso per posta; stazioni di lavoro: 7; personale: dieci addetti;

- Opzione 3: trasmissione elettronica delle impronte digitali: 25%, il restante 75% trasmesso per posta; stazioni di lavoro: 11; personale: 17 addetti.

Criteri utilizzati per la suddetta valutazione:

- Sotto il profilo dell'apparecchiatura elettronica (hardware) e delle modalità di comunicazione, la Commissione opta per il sistema che consente la trasmissione telematica di tutte le impronte digitali fra le stazioni di lavoro; in altri termini, nessun dato verrebbe inviato a mezzo posta, se non come opzione di copertura: è questa l' "opzione n. 1". Nel calcolo attuale dei costi effettuato dalla Commissione non è previsto l'uso di formulari cartacei in caso di emergenza. Questa situazione dovrà essere rivista a tempo debito con gli Stati membri. Altre opzioni richiederebbero maggior personale e farebbero ricorso a vari stadi di trasmissione dei dati a mezzo fax o a mezzo posta, situazione che non viene ritenuta accettabile per ragioni di sicurezza e di efficienza. L'opzione che è stata prescelta prevede inoltre l'utilizzo di un minor numero di stazioni di lavoro (cinque anziché sei o dieci, come prevedono le altre opzioni). In definitiva, l'opzione n. 1 è quella più efficiente rispetto ai costi.

- La consistenza del gruppo-obiettivo è di circa 900 000 persone, cifra comprensiva dei richiedenti l'asilo, delle persone fermate per attraversamento irregolare di una frontiera esterna e delle persone che risultano illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro. Queste ultime due categorie ascendono complessivamente a 500 000 persone; va però osservato che i dati di cui si dispone attualmente non sono attendibili e devono essere interpretati con cautela in mancanza di ulteriori studi al riguardo. Queste due categorie verranno prese in considerazione dal sistema Eurodac solo nella misura in cui devono essere confrontate con i richiedenti l'asilo.

- L'entità dell'investimento iniziale varia a seconda degli altri criteri, uno dei quali consiste nel decidere se vi sarà o no una classificazione dei dati. Si tratta di una tecnica che potrebbe rivelarsi troppo complicata per la prima generazione del sistema Eurodac e, pertanto, non è stata ricompresa nella stima effettuata dalla Commissione.

- Nella stima si è tenuto conto anche di un criterio di ricerca basato sul genere (sesso maschile/sesso femminile) - si veda l'articolo 5 della proposta.

- Tutte le stime si basano su ricerche e confronti effettuati sulla base di due impronte digitali: in tal modo i confronti richiedono minor spesa anche se impronte rilevate su un maggior numero di dita potrebbero fornire risultati più accurati.

La stima iniziale dell'investimento in capitale fornita dal consulente scelto dagli Stati membri per l'opzione n. 1 è di 5,2 milioni di euro per un sistema che usi il genere come criterio di ricerca, ricerche basate su due impronte digitali e rinunci alla classificazione dei dati. Lo studio non fornisce dati precisi per le altre due opzioni, ma soltanto una forcella di valori compresi fra i 5,4 milioni e i 9,1 milioni di euro, basata sui listini pubblicati dagli operatori del settore.

È opportuno notare che le stime fornite dallo studio si riferiscono ad un sistema finalizzato a fornire prestazioni più limitate di quelle corrispondenti agli obiettivi definiti fino a questo momento.

L'aumento di spesa conseguente alla crescita della popolazione-obiettivo del sistema Eurodac, anche come conseguenza dell'estensione di quest'ultimo ad alcune categorie di stranieri, non è stata presa in considerazione nella presente azione. Ovviamente, l'accrescimento della popolazione si ripercuoterà sul numero delle impronte che verranno rilevate o delle schede che verranno registrate, portandolo da 1,6 milioni a 2,6 milioni nei primi due anni. Di conseguenza, non solo bisognerà aumentare le capacità di memorizzazione del sistema, ma vi sarà anche una spinta ad innalzare le prestazioni generali del sistema, con conseguente lievitazione dei costi.

Né si deve dimenticare che si dovranno quasi certamente affrontare alcuni problemi di compatibilità tecnica tra i sistemi nazionali. La questione è già allo studio, ma la sua incidenza sul piano dei costi non può essere determinata finché le specificazioni tecniche non siano state definite da un consulente indipendente (mediante gara d'appalto) nel 1999.

7.2 Ripartizione per elementi

Come si è detto, le stime della Commissione si basano sulla relazione presentata da un consulente scelto dagli Stati membri. È evidente che tale relazione dovrà essere aggiornata e potrà fornire dati più precisi grazie ad uno studio di natura simile che verrà terminato nel 1999. Da questo studio la Commissione si ripromette di desumere con maggior precisione l'ammontare delle spese necessarie e il tipo di specificazioni tecniche necessarie.

È parimenti chiaro che l'attuazione pratica di questo regolamento del Consiglio costituirà a sua volta una fase di un processo che porterà maggiore chiarezza in ordine ai costi e soluzioni tecniche ottimali o realistiche.

Gli altri fattori di costo indicati precedentemente non erano comprese nello studio originario e pertanto non sono stati presi in considerazione dalla società Bossard, che ha fornito una stima minima di 5,2 milioni di euro. Fino a che non saranno disponibili i risultati del nuovo studio questi fattori addizionali di costo non potranno essere quantificati con sufficiente precisione; tuttavia, è ovvio che per costituire una Unità centrale occorreranno ulteriori risorse finanziarie.

L'attuale proposta della Commissione (8,5 milioni di euro) è pertanto una mera proiezione di spesa basata sui seguenti elementi:

- un aumento significativo del gruppo-obiettivo e della maggiore capacità operativa che ciò implica;

- le spese necessarie per rendere il sistema centrale compatibile con tutti i sistemi nazionali (costi di integrazione);

- un maggiore sforzo di formazione del personale per affrontare e risolvere i problemi particolari connessi al funzionamento del sistema in un contesto multinazionale e politicamente delicato;

- il confronto con il costo di acquisizione (2 milioni di euro) di un attuale sistema nazionale AFIS avente capacità inferiore al 25% di quella richiesta ad Eurodac e sprovvisto delle caratteristiche di integrazione e di sicurezza che quest'ultimo dovrà possedere.

La ripartizione delle spese e della stima dalla Commissione è la seguente

>SPAZIO PER TABELLA>

Spese di esercizio del sistema centrale a decorrere dal 2002: 0,800 milioni di EUR all'anno

La Commissione sta procedendo sulla base dell'ipotesi che il sistema sia operativo entro il 2001. La spesa in conto capitale che ritenuta necessaria verrà pertanto interamente iscritta nel bilancio dell'anno 2000. Una volta che il sistema abbia raggiunto la fase operativa, le spese amministrative diventeranno una parte rilevante della spesa generale (si veda la voce 10) poiché, stante la delicatezza del lavoro, tutto il personale sarà costituito da funzionari della Commissione europea. Il sistema Eurodac opererà sotto la diretta autorità della Commissione e sarà ubicato nella sede di questa. Il sistema sarà operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Il numero dei posti permanenti specificamente (e esclusivamente) richiesti per Eurodac sarà di 8 persone per 5 stazioni di lavoro operanti ininterrottamente.

I costi d'esercizio per ogni anno a decorrere dal 2001 sono valutati a 0,800 milioni di EUR/anno.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Verranno applicate con rigore le procedure che la Commissione si è data per i suoi appalti, le quali contengono disposizioni che garantiscono l'osservanza della normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Gli Stati membri verranno tenuti pienamente al corrente della procedura di asta pubblica e potranno presentare le loro osservazioni sul testo definitivo.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1. Popolazione obiettivo

Il provvedimento ha per oggetto i richiedenti l'asilo (il cui numero nell'Unione europea oscilla intorno alle 350 000 - 400 000 unità all'anno), alle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne e le persone illegalmente presenti nel territorio dello Stato membro. Queste ultime categorie dovrebbero complessivamente interessare circa 500.000 persone all'anno nel territorio dell'Unione europea.

9.2. Giustificazione del nuovo provvedimento

Il provvedimento ha i seguenti scopi: coordinare nella determinazione dello Stato membro che, ai sensi della convenzione di Dublino, è competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e per facilitare in altri modi l'applicazione della suddetta convenzione nelle circostanze indicate dalla proposta. Questi obiettivi sono coerenti con le finalità del titolo IV del trattato CE, ai fini della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per istituire questo spazio, la Comunità dovrà adottare provvedimenti diretti a garantire la libera circolazione delle persone e le misure di accompagnamento ad essi direttamente connesse, segnatamente in materia di asilo, ai sensi dell'articolo 63, n. 1, lettera a) del trattato CE. Quest'ultima disposizione del trattato impone alla Comunità di adottare provvedimenti che definiscono criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese extracomunitario in uno degli Stati membri.

9.3. Monitoraggio e valutazione dell'iniziativa

Il regolamento contiene una serie di disposizioni dettagliate relative all'utilizzazione dei dati, alla protezione dei dati, alla responsabilità ed alle misure di sicurezza così da garantire il rispetto di rigorosi requisiti di protezione nell'osservanza, in particolare, della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 286 del trattato CE. Queste disposizioni riguardano in particolare la responsabilità per l'utilizzo dei dati, le misure di sicurezza e la responsabilità per i danni civili nel contesto del sistema Eurodac.

Le attività che il regolamento affida all'Unità centrale, saranno poste sotto il controllo diretto di personale statutario della Commissione. L'osservanza delle disposizioni in tema di protezione dei dati sarà controllata da un organismo di vigilanza indipendente.

La Commissione procederà a scadenze regolari alla valutazione ed al monitoraggio del funzionamento e dell'efficienza dell'Unità centrale, così da garantire che essa operi in modo conforme alle finalità e ai requisiti dettati dal regolamento stesso e alle specifiche indicate dall'articolo 3, n. 3 e dall'articolo 4, n. 7 delle disposizioni di applicazione.

Questa valutazione dovrà cercare di raccogliere informazioni di natura quantitativa e qualitativa sul fondamento delle quali sviluppare ulteriormente il sistema. Al termine di ogni esercizio finanziario la Commissione riferirà al Parlamento europeo ed al Consiglio dell'UE sui risultati di questa valutazione e, se necessario, proporrà le opportune modifiche o adeguamenti del sistema.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (sezione iii del bilancio generale)

Le risorse amministrative necessarie verranno mobilitate tramite la decisione annuale con la quale la Commissione assegna le risorse di bilancio, avendo riguardo, tra l'altro, alle ulteriori risorse finanziarie ed umane assegnate dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero dei posti

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane aggiuntive

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento di altre spese amministrative in conseguenza dell'iniziativa

(in milioni di EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 febbraio 1999 (09.03)

(OR. en)

6324/99

LIMITE

EURODAC 4

NOTA INTRODUTTIVA

del : Segretariato generale

al : Consiglio

n. doc. prec. : 6094/99 EURODAC 3

Oggetto: Progetto di atto del Consiglio che stabilisce un protocollo che estende il campo d'applicazione ratione personae della convenzione che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

1. Nella sessione del 3-4 dicembre 1998, il Consiglio "Giustizia e Affari interni" aveva preso atto di un accordo, salvo alcune riserve d'esame parlamentare delle delegazioni danese, italiana e del Regno Unito, sul contenuto del progetto di convenzione Eurodac, che era stato "congelato" in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il Consiglio aveva preso atto che la Commissione, una volta entrato in vigore il trattato, avrebbe presentato una proposta di atto legislativo comunitario che incorporasse il contenuto del progetto di convenzione.

2. Per quanto riguarda il progetto di protocollo della convenzione Eurodac (che estende il campo d'applicazione ratione personae del progetto di convenzione), il Consiglio aveva convenuto di trasmettere per parere al Parlamento europeo il testo contenuto nel doc. 12298/98 e aveva invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame dei punti in sospeso del testo, nella prospettiva di consentire al Consiglio, sulla scorta del parere del Parlamento europeo, di raggiungere un accordo sul progetto di protocollo nella prossima sessione.

3. Il Gruppo "Eurodac" ha dedicato varie riunioni all'esame del progetto di protocollo e, nella riunione del 16 -17 febbraio, ha raggiunto un ampio consenso sul testo allegato alla presente nota.

4. Il 23 febbraio 1999 il Comitato K.4 ha confermato l'accordo (7) del Gruppo.

(7) Le delegazioni italiana e del Regno Unito hanno confermato le riserve d'esame parlamentare. Varie delegazioni hanno espresso riserve di carattere linguistico.

5. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a suggerire al Consiglio:

- di prendere atto dell'accordo sul contenuto del progetto di protocollo del progetto di convenzione Eurodac, riportato in allegato;

- di decidere di "congelare" il testo del progetto di protocollo in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;

- di prendere atto che la Commissione, all'entrata in vigore del trattato, presenterà una proposta di atto comunitario che incorpori il contenuto del progetto di protocollo, tenendo conto del parere che il Parlamento europeo dovrebbe comunicare tra breve.

ALLEGATO

PROGETTO DI

ATTO DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce un protocolloche estende il campo d'applicazione ratione personaedella convenzione che istituisce l'Eurodacper il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la politica di asilo è ritenuta una questione di interesse comune per gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 1 del trattato;

considerando che il Consiglio ha elaborato una convenzione che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo ("convenzione Eurodac") allo scopo di applicare la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990) (8), ed in particolare l'articolo 15;

(8) GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

considerando che è inoltre necessario, allo scopo di applicare efficacemente la convenzione di Dublino, in particolare l'articolo 6, prevedere disposizioni affinché all'Eurodac siano comunicate le impronte digitali delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro;

considerando che è altresì auspicabile, allo scopo di applicare efficacemente la convenzione di Dublino, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di controllare se uno straniero trovato illegalmente presente sul proprio territorio abbia chiesto asilo in un altro Stato membro;

avendo deciso l'elaborazione di un protocollo che integra a tal fine la convenzione Eurodac, il cui testo figura in allegato e che è firmato in data odierna dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri;

avendo esaminato le opinioni del Parlamento europeo, a seguito delle consultazioni effettuate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea;

RACCOMANDA l'adozione del protocollo da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali in modo che entri in vigore contemporaneamente alla convenzione Eurodac.

Fatto a ..................., addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato dell'ALLEGATO

PROTOCOLLO

elaborato sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che estende il campo d'applicazione ratione personaedella convenzione che istituisce l'Eurodac per il confronto delleimpronte digitali dei richiedenti asilo

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del ...............,

RICONOSCENDO che la convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee costituisce una misura relativa alla libera circolazione delle persone in conformità dell'obiettivo di cui all'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea;

RAMMENTANDO che ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino, in particolare dell'articolo 15, il Consiglio ha elaborato una convenzione che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo;

CONSIDERANDO che è altresì necessario, allo scopo di applicare efficacemente la convenzione di Dublino, in particolare l'articolo 6, prevedere disposizioni affinché all'Eurodac siano comunicate le impronte digitali delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro;

CONSIDERANDO che è inoltre auspicabile, allo scopo di applicare efficacemente la convenzione di Dublino, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di utilizzare l'Eurodac per controllare se uno straniero trovato illegalmente presente sul proprio territorio abbia chiesto asilo in un altro Stato membro,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Estensione dell'Eurodac

Le disposizioni della convenzione che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo, denominata in appresso "la convenzione Eurodac", sono estese, ferme restando le disposizioni del presente protocollo, ai dati relativi alle impronte digitali su taluni altri stranieri, al fine di aiutare gli Stati membri a determinare chi sia responsabile, ai sensi della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e al fine di facilitare altrimenti l'applicazione di tale convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 2 della convenzione Eurodac e nell'articolo 1 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 hanno lo stesso significato nel presente protocollo.

Articolo 3

Raccolta e comunicazione di dati relativi alle impronte digitali di stranieri che attraversano irregolarmente una frontiera esterna

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle autorità di controllo competenti in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera di detto Stato membro via terra, mare o aria, in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unità centrale Eurodac le impronte digitali di qualsiasi straniero definito al paragrafo 1, insieme agli altri dati pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della convenzione Eurodac.

Articolo 4

Registrazione dei dati relativi agli stranieri che attraversano irregolarmente una frontiera esterna

1. I dati comunicati all'unità centrale ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo sono registrati nella base di dati centrale all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente all'unità centrale. Quest'ultima tuttavia non confronta i dati comunicatile ai sensi dell'articolo 3 con i dati già registrati nella base di dati centrale, né con i dati successivamente comunicati all'unità centrale a norma dell'articolo 3.

2. Nella misura in cui le disposizioni della convenzione Eurodac si applicano ai dati relativi agli stranieri di cui all'articolo 3 del presente protocollo, i riferimenti allo "Stato membro d'origine" si intendono riferiti allo Stato membro che comunica tali dati all'unità centrale.

Articolo 5

Conservazione dei dati relativi a stranieri che attraversano irregolarmente una frontiera esterna

1. Ciascuna serie di dati riguardanti uno straniero, ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, viene conservata nella base di dati centrale dell'Eurodac per due anni dalla data a decorrere dalla quale le impronte dello straniero sono state rilevate. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla base di dati centrale.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i dati relativi ad uno straniero di cui all'articolo 3 sono cancellati immediatamente dalla base di dati centrale se lo Stato membro d'origine viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1:

a) è stato rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno valido; oppure

b) lo straniero ha lasciato il territorio degli Stati membri.

Articolo 6

Diritti delle persone interessate

Il diritto di uno straniero di cui all'articolo 3 di avere accesso ai dati che lo riguardano nella base di dati centrale è esercitato in conformità delle leggi dello Stato membro presso il quale egli invoca tale diritto. Qualora la legislazione nazionale lo preveda, l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 14 della convenzione Eurodac decide se l'informazione sarà comunicata e in base a quali procedure. Nel caso menzionato nella frase precedente, uno Stato membro che non abbia trasmesso i dati può fornire informazioni circa tali dati soltanto dopo aver dato allo Stato membro di origine la possibilità di esprimere la sua posizione.

Articolo 7

Confronto delle impronte digitali di stranieri trovati illegalmente presenti in uno Stato membro

1. Al fine di stabilire se uno straniero trovato illegalmente presente nel proprio territorio abbia precedentemente inoltrato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può comunicare all'unità centrale le impronte eventualmente rilevate di tale straniero di età non inferiore a 14 anni. Come regola generale, c'è motivo di controllare se lo straniero abbia precedentemente inoltrato una domanda d'asilo in un altro Stato membro se:

- lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

- lo straniero non chiede asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine sostenendo che vi si troverebbe in pericolo;

- lo straniero cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi rifiutandosi di cooperare per stabilire la sua identità, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Le impronte dello straniero di cui al paragrafo 1 sono comunicate all'unità centrale unicamente ai fini di un confronto con le impronte di richiedenti asilo trasmesse da altri Stati membri e già registrate nella base di dati centrale. Le impronte di detto straniero non sono conservate nella base di dati centrale né sono confrontate con i dati comunicati all'unità centrale ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo.

3. L'unità centrale distrugge le impronte digitali comunicatele ai sensi del paragrafo 1, non appena i risultati del confronto sono stati comunicati allo Stato membro d'origine.

Articolo 8

Applicazione delle disposizioni della convenzione Eurodac

Salvo diverse disposizioni del presente protocollo o a meno che dal contesto non appaia un'intenzione diversa, tutte le disposizioni della convenzione Eurodac si applicano "mutatis mutandis" al presente protocollo.

Articolo 9

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente protocollo.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dall'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalità, ferma restando l'entrata in vigore della convenzione Eurodac alla stessa data del presente protocollo.

Articolo 11

Adesione

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato aderente il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione oppure alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere del periodo succitato, ferma restando l'entrata in vigore della convenzione Eurodac, nei confronti dello Stato aderente, alla stessa data del presente protocollo.

Articolo 12

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni nonché qualsiasi altra comunicazione relativa al presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

............... (ecc.) (in tutte le lingue) ................

Fatto a ................................ , il ......... , in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

.............................. (ecc.) (in tutte le lingue) ................

Per il Governo del Regno del Belgio

.............................. (ecc.) (tutti gli Stati membri) .........

UNIONE EUROPEATGRAPH

IL CONSIGLIO Bruxelles, 17 novembre 1998 (30.11)

(Or. en)

12942/98

LIMITE

ASIM 236

EURODAC 11

PROGETTO DI

ATTO DEL CONSIGLIO

del .........

che stabilisce la convenzione che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la politica di asilo è ritenuta una questione di interesse comune per gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 1 del trattato e che è necessario istituire un sistema informatizzato per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo in uno Stato membro allo scopo di applicare efficacemente la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (9), ed in particolare l'articolo 15;

(9) GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

avendo deciso che è stabilita la convenzione, il cui testo figura in allegato, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea;

avendo esaminato le opinioni del Parlamento europeo, a seguito delle consultazioni effettuate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea;

RACCOMANDA l'adozione della stessa da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali e in modo tale da permetterne l'entrata in vigore contemporaneamente al protocollo che estende il campo d'applicazione ratione personae della presente convenzione allo scopo di facilitare ulteriormente l'applicazione della convenzione di Dublino.

Fatto a ..................., addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

CONVENZIONE

elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europeache istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitalidei richiedenti asilo

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del .................,

RAMMENTANDO l'obiettivo di armonizzare le politiche degli Stati membri in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo a Strasburgo l'8 e 9 dicembre 1989 e ulteriormente sviluppato dal Consiglio europeo a Maastricht il 9 e 10 dicembre 1991 e dal Consiglio europeo a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1993 nonché dalla Commissione nella sua comunicazione sulle politiche di immigrazione e di asilo del 23 febbraio 1994;

DECISE, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un'adeguata protezione, come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, relativa allo status dei rifugiati, e a proseguire il dialogo avviato con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati su ogni questione relativa all'applicazione della presente convenzione;

CONSIDERANDO l'obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazione delle persone conformemente all'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea;

CONSAPEVOLI che nel perseguire questo obiettivo è necessario adottare misure intese ad evitare situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e desiderose di dare ad ogni richiedente asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo;

CONSIDERANDO che la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (10) ha precisamente lo scopo di rispondere a tale preoccupazione;

(10) GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

CONSIDERANDO che è necessario, ai fini dell'applicazione della Convenzione di Dublino, determinare l'identità del richiedente asilo;

CONSIDERANDO che le impronte digitali costituiscono un elemento importante ai fini della determinazione dell'identità esatta di siffatte persone e che occorre istituire un sistema per il confronto delle loro impronte digitali;

CONSIDERANDO che l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione può avvenire solo nel rispetto della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

CONSIDERANDO che il trattamento di tali dati deve osservare le norme più severe di riservatezza e che può avvenire solo nel rispetto della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Scopo dell'"Eurodac"

1. È istituito un sistema denominato "Eurodac", il cui unico scopo è di aiutare nella determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della Convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro.

2. A tale fine, l'Eurodac comprende:

- l'unità centrale di cui all'articolo 3,

- una base di dati centrale informatizzata, nella quale vengono registrati e conservati i dati menzionati all'articolo 5, paragrafo 1 in vista del confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo,

- i mezzi di trasmissione tra gli Stati membri e la base di dati centrale.

Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac dallo Stato membro d'origine in archivi istituiti in base alla sua legislazione nazionale, le impronte digitali e altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1. Si intende per "convenzione di Dublino" la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990.

2. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 1 della Convenzione di Dublino hanno lo stesso significato nella presente convenzione.

3. Si intende per "richiedente asilo" il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda.

4. Si intende per "trasmissione dei dati":

- la comunicazione dei dati di carattere personale dagli Stati membri all'unità centrale affinché siano registrati nella base di dati centrale e la comunicazione agli Stati membri dei risultati del confronto effettuato dall'unità centrale, nonché,

- la registrazione dei dati di carattere personale effettuata direttamente dagli Stati membri nella base di dati centrale e la comunicazione diretta a detti Stati membri dei risultati del confronto.

5. Si intende per "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica.

6. Si intende per "Stato membro d'origine" lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto.

Articolo 3

Unità centrale

1. È istituita un'unità centrale presso la Commissione, alla quale è affidato il compito di gestire la base di dati centrale in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. I dati riguardanti i richiedenti asilo sono trattati dall'unità centrale per conto dello Stato membro d'origine.

3. La Commissione sottopone annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'attività dell'unità centrale.

Articolo 4

Procedura

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali per ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punti da 1 a 6. La procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato. Il richiedente asilo è informato della finalità di tale rilevamento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.

2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella base di dati centrale:

i) dall'unità centrale oppure

ii) nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 2 trasmessi da qualsiasi Stato membro sono confrontati dall'unità centrale con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella base di dati centrale.

4. Qualsiasi Stato membro può chiedere che il confronto di cui al paragrafo 3 sia fatto, oltre che con i dati relativi alle impronte digitali forniti dagli altri Stati membri, anche con i dati da esso stesso precedentemente trasmessi.

5. L'unità centrale comunica, senza indugio, l'esito del confronto allo Stato membro d'origine unitamente ai dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, relativi alle impronte digitali che, secondo il parere dell'unità centrale, sono così simili da essere considerate corrispondenti alle impronte digitali che sono state trasmesse dallo Stato membro in questione. La comunicazione allo Stato membro d'origine dell'esito del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

6. L'esito del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri eventualmente interessati a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino. Le informazioni, pervenute dall'unità centrale, riguardanti eventuali dati incongruenti o i dati comunque ritenuti inaffidabili sono cancellate dallo Stato membro d'origine non appena ne sia stata accertata l'incongruenza o l'inaffidabilità.

7. Il Consiglio adotta le modalità di applicazione necessarie per dare effetto alle procedure previste dal presente articolo.

Articolo 5

Registrazione dei dati

1. Presso la base di dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

1. Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo;

2. le impronte digitali (11) conformemente alle modalità d'applicazione della presente convenzione adottate dal Consiglio;

(11) Per "impronte digitali" si intendono sia le impronte stesse che i dati ad esse relativi.

3. sesso;

4. numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine

5. data del rilevamento delle impronte;

6. data della trasmissione dei dati all'unità centrale;

7. data di inserimento dei dati nella base dei dati centrale;

8. particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della trasmissione/delle trasmissioni.

2. Dopo la registrazione dei dati nella base di dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti dei dati utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

Articolo 6

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la base di dati centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati della base di dati centrale.

Articolo 7

Cancellazione anticipata dei dati

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro sono cancellati dalla base di dati centrale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 tale cancellazione è effettuata dallo Stato membro d'origine, direttamente o, su richiesta di detto Stato, dall'unità centrale, non appena a detto Stato membro sia noto che le persone in questione hanno acquisito la cittadinanza di uno degli Stati membri.

Articolo 8

Congelamento dei dati

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i dati riguardanti le persone che, conformemente alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sono state riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro, sono congelati nella base di dati centrale. Tale congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.

2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, il Consiglio, sulla base di statistiche affidabili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati ai sensi del paragrafo 1 in un altro Stato membro, adotta all'unanimità una procedura che gli consente di decidere se i dati relativi alle persone che sono state riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro debbano essere:

a) sbloccati e conservati ai sensi dell'articolo 6 ai fini del confronto previsto all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso non si applica più la procedura di cui al paragrafo 1; oppure

b) cancellati in anticipo non appena una persona è stata riconosciuta e ammessa come rifugiato. In tal caso:

- i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale, e

- per i dati relativi a persone che vengano successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati, l'ultima frase dell'articolo 7 si applica mutatis mutandis.

3. Il Consiglio adotta le modalità di applicazione che disciplinano l'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Responsabilità per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è responsabile:

a) della legittimità del rilevamento delle impronte digitali;

b) della 1legittimità della trasmissione (12) all'unità centrale delle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

(12) Se la trasmissione viene effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, secondo trattino, essa include già la registrazione.

c) dell'esattezza e dell'attualità dei dati all'atto della trasmissione all'unità centrale;

d) fatta salva la responsabilità della Commissione, della legittimità della registrazione1,della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella base centrale;

e) della legittimità dell'utilizzazione dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmesse dall'unità centrale.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0260.2

2. In conformità dell'articolo 10 lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'unità centrale nonché la sicurezza dei dati ricevuti da quest'ultima.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

4. La Commissione provvede affinché l'unità centrale operi in conformità delle disposizioni della presente convenzione nonché delle modalità di applicazione adottate dal Consiglio. In particolare, la Commissione:

a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano nell'unità centrale non usino i dati registrati presso la base di dati centrale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1.

b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale esaudiranno tutte le richieste degli Stati membri in conformità della presente convenzione per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale in conformità dell'articolo 10;

d) garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare nell'unità centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la base di dati centrale, fatto salvo l'articolo 15.

5. Gli Stati membri garantiscono che l'utilizzazione dei dati registrati presso la base di dati centrale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, sia soggetta alle opportune sanzioni.

Articolo 10

Sicurezza

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in base agli obiettivi perseguiti dall'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);

b) impedire la lettura, la duplicazione, la modifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);

c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);

d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati registrati nell'Eurodac (controllo dell'inserimento dei dati);

e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso); (13)

(13) La possibilità di registrare i tentativi non autorizzati di accesso ai dati dovrebbe essere precisata nelle modalità di applicazione o al momento dell'elaborazione del capitolato d'oneri.

f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);

g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate sia durante la trasmissione diretta dei dati alla base centrale di dati sia durante il trasporto dei supporti di dati all'unità centrale e viceversa (controllo del trasporto).

2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure suddette.

Articolo 11

Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati nella base di dati centrale conformemente alle disposizioni della presente convenzione. Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro, né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, conformemente al paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nella base di dati centrale sono quelle designate da ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica al depositario l'elenco di dette autorità.

3. Soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unità centrale, rettificandoli, o integrandoli, ovvero di cancellarli, fatta salva la cancellazione effettuata in applicazione dell'articolo 6. Qualora lo Stato membro d'origine registri direttamente i dati nella base centrale, esso, ove occorra, li modifica o li cancella direttamente. Qualora lo Stato membro d'origine non registri direttamente i dati nella base centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.

4. Se uno Stato membro o l'unità centrale dispone di indizi indicanti che dati registrati nella base di dati centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine. Inoltre, se uno Stato membro dispone di indizi indicanti che sono stati registrati dati nella base centrale in modo non conforme alla presente convenzione, esso, analogamente, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

Articolo 12

Risarcimento danni

1. Lo Stato membro d'origine, conformemente alla sua legislazione nazionale, è responsabile dei danni subiti da persone o da altri Stati membri derivanti da un'utilizzazione illecita dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmesse dall'unità centrale.

2. La Comunità europea è responsabile, conformemente all'articolo 215, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, per il risarcimento dei danni subiti da persone o da Stati membri e causati da agenti dell'unità centrale in violazione dei doveri che incombono loro ai sensi della presente convenzione. Si applica l'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. La Comunità è parimenti responsabile dei danni subiti dalla base di dati centrale. Tuttavia, se i danni sono causati dal mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, tale Stato membro è responsabile, a meno che la Commissione non abbia omesso di adottare misure ragionevoli per evitare i danni o renderne minimi gli effetti.

4. Le azioni contro uno Stato membro a scopo di risarcimento danni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato membro convenuto.

Articolo 13

Diritti delle persone interessate

1. Gli Stati membri informano il richiedente asilo, al momento del rilevamento delle sue impronte digitali, della finalità quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, di tale rilevamento nonché dei suoi diritti ai sensi del presente articolo e delle relative prassi procedurali.

2. In ciascuno Stato membro, ogni persona, conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di tale Stato, può esercitare il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che sono registrati nella base di dati centrale. Solo uno Stato membro può concedere siffatto accesso ai dati. La persona sarà informata dei dati che la riguardano e che sono registrati nella base di dati centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi all'unità centrale.

3. Se la persona contesta l'esattezza di tali dati o la legittimità della loro registrazione nella base di dati centrale, può chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono attuate dallo Stato membro che ha trasmesso i dati conformemente alle sue leggi, ai suoi regolamenti e alle sue procedure.

4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato diverso da quello (quelli) che ha/hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello (o degli) Stato membro/Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legittimità della loro trasmissione e registrazione nella base di dati centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati nella base di dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella conformemente all'articolo 11, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto alle persone interessate di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che le riguardano.

6. Se lo Stato membro che li ha trasmessi non ammette che i dati registrati nella base centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegittimamente, esso indica per iscritto alle persone interessate i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione. Lo Stato membro deve anche trasmettere a tali persone le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di tale Stato membro.

7. Qualsiasi richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e distrutti immediatamente dopo.

8. Gli Stati membri si impegnano a far sì che le loro autorità competenti collaborino attivamente affinché i diritti di rettifica e di cancellazione previsti ai paragrafi da 3 a 5 siano applicati prontamente.

9. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, la persona interessata nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati.

10. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati assiste ogni persona residente in un altro Stato membro nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. L'assistenza è garantita conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di detto Stato che attuano la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro di residenza che le comunica all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. In alternativa la persona interessata può richiedere direttamente l'assistenza dell'autorità comune di controllo istituita dall'articolo 15.

11. In ciascuno Stato membro ogni persona, conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di detto Stato può proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato, qualora le sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2.

12. Ogni persona - conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati - può proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato, in merito ai dati che la riguardano e che sono registrati nella base di dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti conformemente al paragrafo 3.

Articolo 14

Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati di carattere personale nello Stato membro in questione e incaricate di accertarsi in modo indipendente, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, il trattamento dei dati di carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'unità centrale, avvengano in modo lecito e di verificare che in questo contesto non siano lesi i diritti delle persone interessate. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso ai dati trattati dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro mette inoltre a disposizione dell'autorità di controllo nazionale le informazioni che essa richiede e le permette di consultare tutti i documenti e dossier, nonché di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

2. Ciascuno Stato membro garantisce alla sua autorità nazionale di controllo l'accesso alla consulenza di persone che abbiano sufficienti conoscenze in materia di impronte digitali.

3. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità nazionale di controllo di verificare la legittimità della registrazione e della trasmissione all'unità centrale dei dati che lo riguardano nonché della consultazione e dell'uso di tali dati da parte dello Stato membro in questione. Tale diritto viene esercitato secondo la legge nazionale applicabile all'autorità nazionale di controllo cui è rivolta la richiesta.

Articolo 15

Autorità comune di controllo

1. È istituita un'autorità comune indipendente di controllo composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto deliberativo.

2. L'autorità comune di controllo è incaricata di controllare l'attività dell'unità centrale per accertarsi che il trattamento o l'uso dei dati disponibili presso l'unità centrale non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati di carattere personale agli Stati membri attraverso l'unità centrale.

3. L'autorità comune di controllo è parimenti competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere durante il funzionamento dell'Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio dei controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare proposte allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti, l'autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.

5. L'autorità comune di controllo ha accesso alla consulenza di persone che abbiano sufficienti conoscenze in materia di impronte digitali.

6. La Commissione assiste l'autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare fornisce le informazioni che essa richiede e le permette di consultare tutti i documenti e dossier, nonché di accedere ai dati memorizzati e di avere accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

7. L'autorità comune di controllo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno.

8. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono trasmesse agli organi cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Consiglio. Inoltre, l'autorità comune di controllo può presentare al Consiglio in qualsiasi momento osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.

9. Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.

10. L'autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unità centrale dell'Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'autorità di controllo dell'unità centrale, di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato CE, introdotto dal trattato di Amsterdam. L'autorità di controllo indipendente assume i compiti dell'autorità comune di controllo e, ai fini del controllo dell'unità centrale, esercita tutti i poteri ad essa attribuiti in virtù dell'atto ai sensi del quale è istituita. Ai fini della presente convenzione, essa sarà denominata "Autorità di controllo dell'unità centrale".

12. Nel caso in cui lo ritenga necessario, il Consiglio può adottare misure supplementari per consentire all'autorità di controllo dell'unità centrale di espletare le sue funzioni.

Articolo 16

Spese

1. Le spese per l'istituzione e il funzionamento dell'unità centrale vengono imputate al bilancio delle Comunità europee.

2. Le spese per le unità nazionali e per il loro collegamento con la base di dati centrale sono a carico degli Stati membri.

3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine, nonché dei risultati del confronto inviati a tale Stato, sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 17

Competenza della Corte di giustizia

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulle controversie tra Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogniqualvolta dette controversie non possano essere composte dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

2. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulle controversie tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogniqualvolta dette controversie non possano essere composte tramite negoziato.

3. Qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione della presente convenzione.

4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 è subordinata all'accettazione dello Stato membro interessato, manifestata sotto forma di dichiarazione a tal fine, al momento della notificazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.

5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 può limitare la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale alle giurisdizioni avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

6. a) Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

b) Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia nelle questioni che le vengono sottoposte a norma del paragrafo 3.

7. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi:

- i paragrafi da 1 a 5 e il paragrafo 6, lettera b) del presente articolo non si applicano più;

- tutte le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal trattato di Amsterdam, riguardanti la competenza della Corte di giustizia, ivi compreso l'articolo 68, si applicano mutatis mutandis e a tal fine i riferimenti al "presente trattato" contenuti in dette disposizioni o in disposizioni cui esse si riferiscono, nonché i riferimenti al "presente titolo" nel caso dell'articolo 68, vanno intesi come riferimenti alla "presente convenzione".

Articolo 18

Sorveglianza dell'attuazione

Il Consiglio sorveglia l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per assicurare l'efficace funzionamento dell'Eurodac. A tal fine la Commissione informa il Consiglio delle misure prese ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 della presente convenzione e delle disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica dell'unità centrale.

Il Consiglio adotta alla maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti le modalità di applicazione necessarie.

Articolo 19

Riserve

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. L'articolo 4, paragrafo 7 e l'articolo 8, paragrafo 3 della presente convenzione entrano in vigore il giorno successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a detta formalità. Le altre disposizioni della presente convenzione entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a tale notifica, a condizione che un protocollo che estende il campo d'applicazione ratione personae della presente convenzione allo scopo di facilitare ulteriormente l'applicazione della convenzione di Dublino entri in vigore alla stessa data.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, l'attività di Eurodac, in applicazione della presente convenzione, inizierà solo dopo l'adozione delle modalità di applicazione di cui agli articoli 4, paragrafo 7, e 8, paragrafo 3.

Articolo 21

Applicazione territoriale

Per quanto concerne il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione si applicano solo al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 22

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato membro aderente il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere del periodo succitato, a condizione che un protocollo che estende il campo d'applicazione ratione personae della presente convenzione allo scopo di facilitare ulteriormente l'applicazione della convenzione di Dublino entri in vigore nei confronti dello Stato membro aderente alla stessa data.

Articolo 23

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, delle adesioni e le dichiarazioni nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

.......... (ecc.) (in tutte le lingue)........

Fatto a .........................., il ........................., in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

...............(ecc.) (in tutte le lingue)..................

Per il Governo del Regno del Belgio

................. (ecc.) (tutti gli Stati membri).................

UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO Bruxelles, 26 novembre 1998 (07.01.99)

(Or. en)

12942/98

COR 1

LIMITE

ASIM 236

EURODAC 11

ERRATA CORRIGE

del PROGETTO DI

ATTO DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce la convenzione che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo

A pagina 16, leggasi come segue l'articolo 13, paragrafi 10 e 12 :

"10. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazione di controllo dello Stato membro di cui la persona è presente le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. L'assistenza è garantita conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati membri interessati che attuano la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona è presente che le comunica all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata può, inoltre richiedere, l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo istituita dall'articolo 15."

"12. Ogni persona - conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati - può proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato, in merito ai dati che la riguardano e che sono registrati nella base di dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti conformemente al paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 10, per tutto l'iter procedurale".

Top