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Document 42007D0792

    2007/792/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2007 , recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

    GU L 320 del 6.12.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/792/oj

    6.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/31


    DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

    del 26 novembre 2007

    recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FES)

    (2007/792/CE)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la proposta della Commissione,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (3), in particolare l’articolo 33 bis,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato ACP-CE (4) (di seguito «accordo interno sul 9o FES»), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (5) (di seguito «accordo interno sul 10o FES»),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005 (6), fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES») gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati.

    (2)

    Al punto 4 dell’allegato I ter  (7) (Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell’accordo di partenariato ACP-CE viene introdotta un’eccezione alla regola generale per quanto riguarda le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva al 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES, nonché per le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi contributi in conto interessi.

    (3)

    Lo stesso punto stabilisce inoltre che si potranno ancora impegnare fondi dopo il 31 dicembre 2007 per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10o FES.

    (4)

    L’entrata in vigore del 10o FES può essere rinviata a una data successiva al 1o gennaio 2008.

    (5)

    Occorre armonizzare le disposizioni della decisione 2005/446/CE e del punto 4 dell’allegato I ter dell’accordo di partenariato ACP-CE.

    (6)

    Per causa di forza maggiore, la definizione dei progetti e dei programmi finanziati con le dotazioni finanziarie disponibili a titolo del 9o FES dopo la decisione C(2007) 3856 della Commissione, del 16 agosto 2007, relativa alla riassegnazione delle dotazioni in seguito alla revisione intermedia è stata rinviata di sei mesi nei paesi e territori d’oltremare (di seguito «PTOM») francesi della regione del Pacifico ai quali si applica la parte quarta del trattato,

    DECIDONO:

    Articolo unico

    Gli articoli 1 e 2 della decisione 2005/446/CE sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 1

    1.   La data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per le rimanenze e gli importi disimpegnati ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES e per le rimanenze delle dotazioni del 9o FES destinate a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

    2.   Le rimanenze e gli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9o FES sono trasferiti al 10o FES e vengono assegnati al rispettivo programma indicativo degli Stati ACP e PTOM interessati. La data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione destinati a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico non saranno più impegnati è fissata al 30 giugno 2008.

    3.   Se l’entrata in vigore del 10o FES avrà luogo dopo il 31 dicembre 2007, le rimanenze del 9o FES o dei FES anteriori e gli importi disimpegnati di progetti a titolo di detti FES potranno essere impegnati nel periodo tra il 31 dicembre 2007 e l’entrata in vigore del 10o FES, nel qual caso saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10o FES.

    4.   Conformemente all’articolo 9 dell’accordo interno sul 9o FES, le entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES sono utilizzate per coprire i costi connessi alla gestione delle risorse del 9o FES fino all’entrata in vigore del 10o FES, mentre dopo tale data sono riservate per le spese di sostegno associate al FES, come previsto dall’articolo 6 dell’accordo interno sul 10o FES.

    Articolo 2

    1.   La data oltre la quale i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007 o alla data di entrata in vigore del 10o FES, qualora quest’ultima sia successiva. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

    2.   Le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti gestiti dalla BEI, esclusi i relativi contributi in conto interessi, sono trasferiti al 10o FES e rimangono assegnati al Fondo investimenti.»

    Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

    A nome dei governi degli Stati membri

    Il presidente

    J. SILVA


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

    (3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

    (4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

    (5)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

    (6)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

    (7)  Allegato I ter contenuto nell’allegato della decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).


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