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Document 32023R1192

    Regolamento delegato (UE) 2023/1192 della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/1594

    GU L 158 del 21.6.2023, p. 31–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1192/oj

    21.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 158/31


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1192 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2023

    che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire una governance omogenea della risoluzione delle CCP in tutta l’Unione, i collegi di risoluzione istituiti a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23 dovrebbero basarsi su un insieme comune di norme di funzionamento.

    (2)

    I collegi di risoluzione devono agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, in particolare nei preparativi del risanamento e della risoluzione, riunendo tutte le pertinenti autorità competenti, i membri interessati del Sistema europeo di banche centrali, le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati, il ministero competente, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità bancaria europea (ABE).

    (3)

    Onde garantire l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale, dei processi di scambio delle informazioni e della cooperazione tra le autorità, le modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere le disposizioni organizzative necessarie. In particolare il collegio di risoluzione dovrebbe riconoscere la necessità di creare sottostrutture flessibili al proprio interno per svolgere le proprie funzioni e garantire che i membri siano in grado di contribuire in modo appropriato in relazione alle varie attività del collegio.

    (4)

    Le modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione dovrebbero altresì comprendere le necessarie disposizioni operative. Tali disposizioni operative dovrebbero consentire alle autorità di risoluzione di coordinare i loro contributi al collegio di vigilanza istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), responsabile del funzionamento quotidiano della CCP. Inoltre tali disposizioni operative dovrebbero agevolare il compito delle autorità di risoluzione di organizzare l’analisi, l’esame e la valutazione dei contributi che ricevono dal collegio di vigilanza. Le modalità e procedure scritte dovrebbero pertanto includere un processo di comunicazione tra il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione.

    (5)

    Per assicurare la solidità del collegio di risoluzione, l’efficienza delle sue procedure interne e un coordinamento efficace con il collegio di vigilanza, il collegio di risoluzione dovrebbe basarsi su un insieme di norme operative che disciplinino il funzionamento delle riunioni del collegio, lo scambio di informazioni in seno al collegio di risoluzione e le modalità di comunicazione.

    (6)

    Per garantire che le procedure operative siano efficaci in caso di emergenza, l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe esaminare adeguatamente la prontezza d’azione e di reazione del collegio di risoluzione in un tale scenario.

    (7)

    Ai fini di un processo decisionale agevole ed efficiente, è necessario pianificare con tempestività e concretezza tutte le procedure di adozione di decisioni congiunte. Ogni autorità coinvolta in tali procedure dovrebbe fornire all’autorità di risoluzione della CCP il proprio contributo in relazione alla rispettiva decisione congiunta in maniera tempestiva ed efficace e secondo i calendari concordati per la rispettiva decisione congiunta.

    (8)

    È necessario garantire che le decisioni congiunte siano prese rapidamente e in modo tempestivo. Ciò è particolarmente importante per le decisioni in materia di risoluzione, ma è rilevante anche per la pianificazione della risoluzione e la valutazione della risolvibilità. Allo stesso tempo, le autorità coinvolte nella procedura di decisione congiunta dovrebbero disporre di tempo sufficiente per esprimere la loro opinione. Dovrebbero essere stabilite le fasi per giungere ad una decisione congiunta, riconoscendo che alcune di esse possono essere svolte in parallelo e altre in ordine sequenziale.

    (9)

    Per garantire la comparabilità dei processi e dei risultati, e di conseguenza raggiungere la convergenza tra i diversi collegi di risoluzione, è necessario definire norme uniformi sulla procedura e sui documenti necessari per giungere a una decisione congiunta in seno a detti collegi.

    (10)

    È altresì necessario definire il quadro procedurale affinché l’autorità di risoluzione, le autorità aderenti al collegio di risoluzione in veste di membri e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di risoluzione terze si adoperino per garantire una pianificazione della risoluzione efficiente e funzionale anche in assenza di decisioni congiunte.

    (11)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

    (12)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEI COLLEGI DI RISOLUZIONE

    Articolo 1

    Identificazione dei membri e dei potenziali osservatori del collegio di risoluzione

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP identifica i membri del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23 e identifica i potenziali osservatori di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo secondo la procedura di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione l’elenco dei membri e dei potenziali osservatori, nonché le eventuali modifiche successive apportate a quest’ultimo.

    3.   L’autorità di risoluzione della CCP riesamina e aggiorna l’elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all’anno e in ogni caso in presenza di modifiche di tale elenco.

    Articolo 2

    Ruolo di osservatori delle autorità di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione

    1.   Al ricevimento di una richiesta di partecipazione al collegio di risoluzione da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione di partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi o da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione di CCP di paesi terzi con cui la CCP ha concluso accordi di interoperabilità di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, oppure, qualora l’autorità di risoluzione della CCP intenda invitare dette autorità a partecipare al collegio di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP comunica la richiesta al collegio di risoluzione o lo informa della sua intenzione.

    2.   La comunicazione è corredata di tutti gli elementi seguenti:

    a)

    il parere dell’autorità di risoluzione della CCP, anche tenendo conto del paragrafo 2, lettere b) e c), sull’equivalenza degli obblighi di riservatezza applicabili al potenziale osservatore;

    b)

    i termini e le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento;

    c)

    il parere dell’autorità di risoluzione della CCP sulla rilevanza dell’esposizione dei partecipanti diretti o delle CCP interoperabili di paesi terzi in questione;

    d)

    la definizione di un termine entro cui il collegio di risoluzione deve prendere una decisione in merito alla richiesta di partecipazione al collegio di risoluzione o all’intenzione di proporla, alla scadenza del quale il consenso del collegio si considera concesso. Entro il termine fissato al presente paragrafo, lettera d), eventuali autorità dissenzienti tra quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23 possono esprimere la propria obiezione, motivandola esaustivamente, al parere dell’autorità di risoluzione della CCP di cui alla lettera a). Laddove siano mosse obiezioni, l’autorità di risoluzione della CCP ne tiene conto prima di adottare la sua decisione finale. La decisione finale dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alla richiesta di partecipazione o all’intenzione di proporla è motivata esaustivamente e comunicata a tutti i membri del collegio di risoluzione e, se del caso, specifica i motivi per cui l’autorità non ha tenuto conto delle opinioni divergenti.

    3.   Qualora decida di invitare l’autorità di un paese terzo a partecipare al collegio di risoluzione, come previsto all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP invia un invito ai potenziali osservatori. L’invito è corredato dei termini e delle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento. Il potenziale osservatore che riceve l’invito acquisisce lo status di osservatore all’atto di accettazione dell’invito stesso, che costituisce anche l’accettazione di tutti i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento.

    4.   Successivamente all’accettazione dell’invito, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette al collegio di risoluzione una versione aggiornata dell’elenco di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Comunicazione con la CCP

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP assicura un’interazione regolare con la CCP al fine di favorire il funzionamento efficiente ed efficace del collegio di risoluzione.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP l’istituzione del collegio di risoluzione e, se presente, l’elenco dei suoi membri e osservatori, nonché le eventuali modifiche apportate a tale elenco.

    Articolo 4

    Redazione e aggiornamento dei recapiti

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP conserva e condivide con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione i recapiti delle persone nominate da ciascun membro per lo svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione nonché i recapiti delle persone nominate dagli osservatori.

    I recapiti di cui al primo comma comprendono anche quelli da utilizzare in situazioni di emergenza al di fuori dell’orario di ufficio.

    2.   Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione provvedono a che l’autorità di risoluzione della CCP riceva tutti i recapiti delle persone di riferimento da contattare e che essa sia informata, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche pertinenti.

    Articolo 5

    Contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione

    1.   Le modalità e procedure scritte di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 includono almeno l’identificazione dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione a norma degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e definiscono un quadro per la cooperazione tra i membri del collegio di risoluzione e per il coordinamento delle attività e dei compiti di detto collegio.

    2.   Il quadro di cooperazione e coordinamento include tutti gli elementi seguenti:

    a)

    le norme sulla governance del collegio di risoluzione, la lingua di lavoro e le procedure di votazione;

    b)

    i compiti che il collegio di risoluzione deve svolgere e le decisioni che esso deve prendere, compresi il suo diritto di istituire comitati, le procedure per ottenere l’autorizzazione a istituirli e delegare loro compiti, nonché le eventuali condizioni applicabili;

    c)

    le responsabilità dell’autorità di risoluzione della CCP in quanto presidente del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23 e in relazione ai compiti e alle decisioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

    d)

    la struttura del collegio di risoluzione, in particolare i comitati costituiti a norma della lettera b) e l’identificazione dei membri del collegio di risoluzione partecipanti a tali comitati e degli osservatori a questi ammessi;

    e)

    i termini e le condizioni per la partecipazione dei membri del collegio di risoluzione, compreso il loro coinvolgimento nei compiti e nelle decisioni di cui alla lettera b);

    f)

    i termini e le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione, compreso il loro coinvolgimento nei dialoghi e nelle attività del collegio di risoluzione, nonché i loro diritti e obblighi in materia di scambio di informazioni, conformemente agli articoli 4, 8 e 80 del regolamento (UE) 2021/23. A tal fine l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori non siano più favorevoli di quelli previsti per i membri del collegio di risoluzione;

    g)

    le modalità di comunicazione, cooperazione e coordinamento, applicate nel quotidiano e in situazioni di emergenza, quali aggiornamenti periodici sulla struttura societaria e sulle attività della CCP, compresi il tipo di servizi prestati, i prodotti, le categorie di attività e i tipi di operazioni compensati, le CCP, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, i depositari centrali di titoli e i sistemi di regolamento titoli a cui la CCP è collegata, nonché la combinazione geografica di partecipanti diretti e indiretti significativi che sono noti alla CCP;

    h)

    procedure per l’adozione di decisioni congiunte, nella misura in cui ciò non sia disciplinato dal regolamento (UE) 2021/23, e procedure per giungere a un’intesa comune qualora non sia richiesta una decisione congiunta, ma l’autorità di risoluzione della CCP ritenga necessario raggiungere detta intesa comune in seno al collegio di risoluzione o ad uno dei suoi comitati;

    i)

    le modalità per lo scambio di informazioni riservate e non riservate di cui all’articolo 8, compresi la portata e la frequenza di tale scambio e i canali di comunicazione da utilizzare, tenuto conto degli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23 e del ruolo di coordinamento svolto dall’autorità di risoluzione della CCP per quanto concerne la raccolta e la diffusione delle informazioni tra i membri e gli osservatori del collegio, se del caso;

    j)

    una descrizione delle pertinenti informazioni da condividere con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare in relazione alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione della risolvibilità e ai compiti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, tenuto conto anche degli articoli 8, 73 e 80 dello stesso regolamento e del ruolo dell’autorità di risoluzione della CCP;

    k)

    le modalità di trattamento delle informazioni riservate, tenuto conto degli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23;

    l)

    le procedure per convocare e tenere le riunioni periodiche e ad hoc di cui all’articolo 7;

    m)

    le modalità relative all’interazione tra il collegio di risoluzione e il collegio di vigilanza di cui all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2021/23, compreso il coordinamento dei contributi dei membri del collegio di risoluzione e la comunicazione di tali contributi al predetto collegio di vigilanza, ove necessario ai fini dello svolgimento dei loro compiti a norma del precitato regolamento;

    n)

    le procedure relative alla politica di comunicazione di cui all’articolo 9 del presente regolamento;

    o)

    qualsiasi altro accordo concernente il funzionamento del collegio di risoluzione;

    p)

    qualsiasi disposizione riguardante le modalità di modifica e di cessazione dell’attività.

    Articolo 6

    Istituzione e aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP prepara la proposta di modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette la proposta al collegio di risoluzione a fini di consultazione, invitandone i membri a presentare il loro parere entro il termine che essa indica.

    3.   Se i membri del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 2 non presentano alcun parere entro il termine stabilito, l’autorità di risoluzione della CCP procede all’adozione delle modalità e procedure scritte da parte del collegio di risoluzione.

    Se i membri del collegio di risoluzione esprimono pareri in merito alla proposta di modalità e procedure scritte a norma del paragrafo 2, li trasmettono all’autorità di risoluzione entro il termine stabilito unitamente ad una spiegazione esaustiva delle osservazioni e dei suggerimenti formulati.

    4.   L’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei pareri dei membri del collegio di risoluzione oppure motiva la propria decisione qualora decida di non farlo; procede quindi all’adozione delle modalità e procedure scritte.

    5.   Dopo averle finalizzate, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette le modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione ai membri del collegio stesso.

    6.   L’autorità di risoluzione della CCP riesamina e aggiorna le modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione almeno una volta all’anno e a seguito di modifiche sostanziali della composizione del collegio di risoluzione.

    7.   Per l’aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP e gli altri membri del collegio seguono la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 6.

    8.   Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione sono vincolati dalle modalità e procedure scritte adottate in conformità del presente articolo.

    Articolo 7

    Riunioni e altre attività del collegio di risoluzione

    1.   Il collegio di risoluzione convoca almeno una riunione all’anno. L’autorità di risoluzione della CCP, con il consenso di tutti i membri del collegio di risoluzione e tenuto conto delle specificità della CCP, può aumentare la frequenza delle riunioni del collegio di risoluzione considerando le dimensioni, la natura, la portata e la complessità della CCP, le implicazioni sistemiche della CCP per le varie giurisdizioni e valute, il potenziale impatto delle attività della CCP, le circostanze esterne e le potenziali richieste dei membri del collegio di risoluzione.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP organizza riunioni ad hoc o altre forme di attività tra i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare qualora emerga la necessità di un dialogo tra di essi.

    3.   L’autorità di risoluzione della CCP prepara l’ordine del giorno e gli obiettivi delle riunioni e delle altre attività programmate. Essa comunica il progetto di ordine del giorno ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione a fini di consultazione prima della riunione, li invita ad integrarlo e ad aggiungervi punti entro un termine prestabilito.

    4.   Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione provvedono affinché alle riunioni e ad altre attività del collegio partecipino rappresentanti appropriati delle rispettive istituzioni, in considerazione degli obiettivi di dette riunioni e altre attività. Essi garantiscono altresì che tali rappresentanti abbiano il potere di impegnare le rispettive autorità, nella massima misura possibile, rispetto alle decisioni prese nel corso di dette riunioni o altre attività.

    5.   L’autorità di risoluzione della CCP assicura che i documenti pertinenti siano distribuiti con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi prima di una determinata riunione o attività del collegio di risoluzione o entro qualsiasi altro termine da quest’ultimo concordato. I risultati e le decisioni delle riunioni o delle altre attività del collegio di risoluzione sono documentati per iscritto e l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che siano comunicati ai membri e agli osservatori del collegio, nella misura pertinente alla loro partecipazione alla riunione, entro 15 giorni lavorativi dalla riunione o dall’attività, o entro qualsiasi altro termine concordato dal predetto collegio.

    L’autorità di risoluzione della CCP provvede almeno a che:

    a)

    le riunioni annuali del collegio di risoluzione decidano in merito al piano di risoluzione della CCP per il ciclo di risoluzione precedente e discutano i progressi compiuti verso la risolvibilità della CCP;

    b)

    le riunioni o le attività del collegio di risoluzione rimangano efficaci, garantendo nel contempo che tutti i membri e gli osservatori del collegio siano pienamente informati delle attività per loro pertinenti;

    c)

    le attività del collegio di risoluzione siano periodicamente riesaminate e che siano adottate misure correttive qualora il collegio non funzioni in modo efficace.

    6.   L’autorità di risoluzione della CCP funge da punto di contatto centrale per qualsiasi questione relativa all’organizzazione pratica del collegio di risoluzione.

    Articolo 8

    Scambio di informazioni

    1.   Fatti salvi gli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP e i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione assicurano di scambiarsi tutte le informazioni essenziali pervenute da qualsiasi fonte e attinenti alle attività del collegio.

    2.   Le informazioni essenziali di cui al paragrafo 1 sono adeguate e precise e sono condivise tempestivamente.

    3.   Fatti salvi gli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP e l’autorità competente di cui all’articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che entrambi i collegi svolgano ciascuno il proprio ruolo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23.

    4.   Quando l’autorità di risoluzione riceve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, fatti salvi gli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23.

    5.   Se il collegio di risoluzione è suddiviso in diversi comitati, l’autorità di risoluzione della CCP informa pienamente e in tempo utile tutti i membri e gli osservatori del collegio in merito alle azioni adottate o alle misure applicate in seno a tali comitati.

    6.   Salvo disposizioni contrarie, il collegio di risoluzione può ricorrere a qualsiasi mezzo di comunicazione con i suoi membri e osservatori per scambiare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le informazioni riservate e sensibili sono comunicate per quanto possibile con mezzi sicuri. Per le informazioni di dominio pubblico è sufficiente che l’autorità di risoluzione della CCP fornisca il riferimento a tali informazioni.

    7.   Se il collegio di risoluzione dispone di un sito web sicuro, quest’ultimo costituisce il principale mezzo di comunicazione.

    8.   Il presente regolamento non pregiudica i poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente della CCP o dell’autorità di risoluzione della CCP.

    Articolo 9

    Politica di comunicazione

    L’autorità di risoluzione della CCP è l’autorità responsabile delle comunicazioni con la CCP e con l’autorità competente di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2021/23, laddove quest’ultima sia diversa dall’autorità di risoluzione della CCP.

    Articolo 10

    Comunicazione esterna

    Per quanto possibile, l’autorità di risoluzione della CCP informa il collegio di risoluzione almeno in merito a quanto segue:

    a)

    il coordinamento della comunicazione esterna e delle dichiarazioni pubbliche in situazioni di continuità operativa, laddove la CCP sia considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

    b)

    il livello delle informazioni da divulgare.

    Articolo 11

    Situazioni di emergenza

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP istituisce e testa periodicamente, almeno una volta all’anno, le procedure operative per il funzionamento del collegio di risoluzione in situazioni di emergenza, in particolare quelle di importanza sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica della CCP.

    2.   Le procedure operative di cui al paragrafo 1 comprendono come minimo i seguenti elementi:

    a)

    i mezzi di comunicazione sicuri da utilizzare;

    b)

    l’insieme delle informazioni da scambiare;

    c)

    le persone di riferimento da contattare;

    d)

    le procedure di comunicazione che devono essere seguite dai pertinenti membri e osservatori del collegio di risoluzione.

    CAPO 2

    PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE E DECISIONI CONGIUNTE IN MATERIA DI RISOLVIBILITÀ

    SEZIONE 1

    Procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

    Articolo 12

    Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

    1.   Prima dell’avvio della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, i membri del collegio di risoluzione concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (nel seguito il «calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione»).

    In caso di mancato accordo sul calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP fissa tale calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dai membri del collegio di risoluzione.

    2.   Il calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione è aggiornato almeno una volta all’anno dai membri del collegio di risoluzione e comprende tutte le fasi seguenti da attuare secondo l’ordine concordato dal collegio o fissato dall’autorità di risoluzione della CCP conformemente al paragrafo 1, secondo comma:

    a)

    dialogo preliminare in seno al collegio di risoluzione sulla strategia di risoluzione della CCP, in preparazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;

    b)

    richiesta alla CCP delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 e per effettuare la valutazione della risolvibilità a norma dell’articolo 15 del medesimo regolamento;

    c)

    presentazione da parte della CCP delle informazioni di cui alla lettera b) direttamente all’autorità di risoluzione della CCP;

    d)

    trasmissione al collegio di risoluzione delle informazioni che l’autorità di risoluzione della CCP riceve dalla CCP e indicazione di un termine per eventuali richieste di informazioni aggiuntive;

    e)

    presentazione all’autorità di risoluzione della CCP dei contributi per l’elaborazione del piano di risoluzione e della valutazione della risolvibilità da parte dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione;

    f)

    presentazione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione;

    g)

    presentazione da parte dei membri del collegio di risoluzione all’autorità di risoluzione della CCP di eventuali osservazioni sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità;

    h)

    discussione con la CCP sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della risolvibilità, ove ciò sia ritenuto appropriato dall’autorità di risoluzione della CCP;

    i)

    dialogo in seno al collegio di risoluzione sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della risolvibilità;

    j)

    distribuzione del progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP al collegio di risoluzione;

    k)

    dialogo sul progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, ove ciò sia ritenuto necessario dall’autorità di risoluzione della CCP;

    l)

    adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;

    m)

    comunicazione alla CCP dell’adozione della decisione congiunta e della sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione.

    3.   Il calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione:

    a)

    tiene conto della portata e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta;

    b)

    tiene conto del calendario delle altre decisioni congiunte alle quali il collegio di risoluzione deve giungere;

    c)

    tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte alle quali deve giungere il pertinente collegio di vigilanza, e in particolare del calendario della decisione congiunta sulla verifica e sulla valutazione del piano di risanamento a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/23.

    Articolo 13

    Elementi del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione

    1.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, le autorità coinvolte o l’autorità di risoluzione della CCP quando agisce da sola tengono conto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, relativamente alla necessità di procedere contestualmente alla valutazione della risolvibilità e alla sospensione della procedura per superare gli impedimenti sostanziali, e garantiscono che i termini previsti dal calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione siano adeguati di conseguenza.

    2.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/23.

    3.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP gli elementi seguenti del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione:

    a)

    la data prevista per la richiesta delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione e per effettuare la valutazione della risolvibilità in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, e il termine per la presentazione di tali informazioni in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del presente regolamento;

    b)

    la data prevista per l’organizzazione della discussione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera h) del presente regolamento, se del caso;

    c)

    la data prevista per la comunicazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera m) del presente regolamento.

    Articolo 14

    Dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione

    L’autorità di risoluzione della CCP organizza un dialogo preliminare con i pertinenti membri e osservatori del collegio di risoluzione per compiere tutte le operazioni seguenti:

    a)

    discutere una proposta preliminare sulla strategia di risoluzione per la CCP;

    b)

    verificare se le informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione e per effettuare la valutazione della risolvibilità sono già a disposizione di una delle autorità competenti e condividere tali informazioni a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/23;

    c)

    stabilire quali informazioni aggiuntive debbano essere richieste alla CCP;

    d)

    concordare eventuali contributi da parte delle autorità pertinenti, siano esse autorità di risoluzione o meno, di cui necessiti l’autorità di risoluzione della CCP ai fini dell’elaborazione del piano di risoluzione e della valutazione della risolvibilità.

    Articolo 15

    Informazioni trasmesse dalla CCP

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP chiede alla CCP tutte le informazioni necessarie in conformità dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/23, tenendo conto degli esiti del dialogo di cui all’articolo 14 del presente regolamento.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica chiaramente alla CCP il termine per la trasmissione di tali informazioni.

    3.   La CCP trasmette all’autorità di risoluzione della CCP le informazioni richieste in modo tempestivo, al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 2.

    Articolo 16

    Trasmissione delle informazioni da parte dell’autorità di risoluzione

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 15 e, fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, ai membri del collegio di risoluzione, invitandoli a presentare osservazioni entro un termine specifico sull’eventuale necessità di informazioni aggiuntive.

    2.   Qualsiasi membro del collegio di risoluzione che riceve le informazioni può chiedere informazioni aggiuntive all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’autorità ricevente ritenga dette informazioni aggiuntive rilevanti ai fini dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione della CCP o dello svolgimento della valutazione della risolvibilità. In tal caso si applicano le pertinenti disposizioni dell’articolo 15 del presente regolamento.

    3.   La trasmissione di informazioni da parte dell’autorità di risoluzione della CCP ai membri del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 2 non è ritenuta completa fino all’effettiva trasmissione sia delle informazioni iniziali che di quelle successive.

    4.   L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo, comunica al collegio di risoluzione la data di inizio del periodo di quattro mesi per l’adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23.

    5.   I membri del collegio di risoluzione si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23.

    Articolo 17

    Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità

    1.   Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione presentano all’autorità di risoluzione della CCP i loro contributi al piano di risoluzione della CCP e alla valutazione della risolvibilità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP elabora il progetto di piano di risoluzione a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, tenendo conto degli eventuali contributi trasmessi dai rilevanti membri e osservatori del collegio di risoluzione.

    3.   L’autorità di risoluzione della CCP distribuisce i contributi di cui al paragrafo 1, il progetto di piano di risoluzione e il progetto di valutazione della risolvibilità ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione in modo tempestivo e comunque entro il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j) del presente regolamento.

    Articolo 18

    Discussione con la CCP

    Quando l’autorità di risoluzione della CCP organizza con la CCP una discussione sugli elementi fondamentali del progetto di piano di risoluzione, sulla scorta del parere ricevuto da detta CCP a norma dell’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, e della valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento, lo fa con tempestività e in ogni caso entro i termini specificati al relativo punto del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione le eventuali osservazioni presentate dalla CCP in merito agli elementi fondamentali del piano di risoluzione, compresa la valutazione della risolvibilità, nel corso di questa consultazione.

    Articolo 19

    Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP organizza tempestivamente un dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità con i membri del collegio di risoluzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera i) del presente regolamento, e comunque entro i termini specificati nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione.

    Se la CCP appartiene a un gruppo societario che comprende un’altra o altre CCP, le autorità di risoluzione delle CCP organizzano tra loro una discussione sui progetti di piani di risoluzione e sui progetti di valutazioni della risolvibilità.

    2.   Alla luce del dialogo di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione della CCP finalizza il corrispondente piano di risoluzione della CCP e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità.

    3.   Qualora siano individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità, si applica l’articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento.

    Articolo 20

    Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

    L’autorità di risoluzione della CCP prepara un progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP. Esso specifica ciascuno dei seguenti elementi:

    a)

    i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP;

    b)

    i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte di cui all’articolo 5 del presente regolamento;

    c)

    una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;

    d)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità;

    e)

    la data di adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità e di ogni eventuale aggiornamento;

    f)

    il piano di risoluzione e la valutazione della risolvibilità, comprese eventuali misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2021/23, sulla cui base è adottata la decisione congiunta. Se la CCP è in procinto di attuare tali misure, sono fornite anche informazioni sul relativo calendario di attuazione.

    Articolo 21

    Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità ai membri del collegio di risoluzione senza indebito ritardo, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su detta decisione congiunta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6 del presente regolamento.

    2.   Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1.

    3.   La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’articolo 20 del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP.

    4.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione.

    Articolo 22

    Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione alla CCP

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione e una sintesi degli elementi fondamentali di detto piano, compresa la valutazione della risolvibilità, all’organo di amministrazione della CCP con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP informa i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione in merito a tale comunicazione.

    3.   L’autorità di risoluzione della CCP illustra alla CCP gli elementi fondamentali della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità.

    Articolo 23

    Procedura in assenza di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

    In assenza di una decisione congiunta tra i membri del collegio di risoluzione entro quattro mesi dalla data di trasmissione del progetto di piano di risoluzione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP adotta la decisione sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, che è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti:

    a)

    il nome dell’autorità di risoluzione della CCP;

    b)

    il nome della CCP;

    c)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione;

    d)

    la data della decisione;

    e)

    il piano di risoluzione e la valutazione della risolvibilità, comprese eventuali misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2021/23, sulla cui base è adottata la decisione. Se la CCP è in procinto di attuare tali misure, è fornito anche il relativo calendario di attuazione;

    f)

    i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

    g)

    osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo e sulla possibilità per i membri aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    SEZIONE 2

    Decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

    Articolo 24

    Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

    1.   Qualora l’autorità di risoluzione della CCP, in collaborazione con il collegio di risoluzione, individui impedimenti sostanziali alla risolvibilità o approvi un parere sull’individuazione degli impedimenti sostanziali espresso da qualsiasi membro o osservatore del collegio di risoluzione in merito al piano di risoluzione e alla valutazione della risolvibilità, essa trasmette una relazione a detti membri e osservatori a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. L’autorità di risoluzione della CCP dispone pertanto la sospensione della procedura di decisione congiunta a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP riavvia la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione, compreso lo svolgimento della valutazione della risolvibilità, una volta espletate le procedure di decisione congiunta di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/23 sulle misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità proposte dalla CCP a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento o su misure alternative indicate dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

    Articolo 25

    Programmazione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

    1.   Prima dell’avvio delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/23, i membri del collegio di risoluzione concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (nel seguito il «calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali»).

    In caso di mancato accordo sul calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione della CCP fissa tale calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dai membri del collegio di risoluzione.

    2.   Il calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali comprende le fasi seguenti:

    a)

    preparazione e diffusione della relazione sugli impedimenti sostanziali individuati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 da parte dell’autorità di risoluzione della CCP in consultazione con l’autorità competente della CCP;

    b)

    presentazione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP della relazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 alla CCP e al collegio di risoluzione;

    c)

    data in cui la CCP trasmette all’autorità di risoluzione della CCP le proprie osservazioni e misure alternative per porre rimedio agli eventuali impedimenti sostanziali a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

    d)

    dialogo tra l’autorità di risoluzione della CCP e i membri e osservatori del collegio di risoluzione su eventuali osservazioni o misure alternative pertinenti per porre rimedio agli impedimenti sostanziali proposte dalla CCP a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

    e)

    elaborazione dei progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23;

    f)

    finalizzazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23;

    g)

    comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23.

    3.   Il calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali è riesaminato e aggiornato dall’autorità di risoluzione della CCP in modo da rispecchiare la proroga della procedura di decisione congiunta laddove la CCP presenti osservazioni e proponga misure alternative volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23.

    4.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione e dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23.

    5.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP gli elementi del calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali che prevedono il coinvolgimento della CCP stessa.

    Articolo 26

    Consultazione e trasmissione della relazione alla CCP

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP prepara un progetto di relazione sugli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e lo trasmette all’autorità competente della CCP e all’ESMA.

    2.   Le osservazioni e le opinioni ricevute sul progetto di relazione sono prese in considerazione dall’autorità di risoluzione della CCP ai fini della finalizzazione della relazione.

    3.   All’atto della finalizzazione la relazione è trasmessa alla CCP e al collegio di risoluzione.

    4.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione l’avvio del periodo di quattro mesi entro il quale la CCP è tenuta a proporre misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23.

    Articolo 27

    Presentazione di osservazioni da parte della CCP e consultazione delle autorità

    1.   Laddove la CCP proponga all’autorità di risoluzione della CCP, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, misure alternative per porre rimedio agli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette tali misure agli altri membri e osservatori del collegio senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi.

    2.   Contestualmente alla trasmissione delle misure alternative presentate dalla CCP, l’autorità di risoluzione della CCP fissa un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei membri del collegio di risoluzione.

    3.   Qualora i membri del collegio di risoluzione non presentino osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l’autorità di risoluzione della CCP presume che tali membri non intendano commentare le misure alternative presentate dalla CCP e procede di conseguenza.

    4.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette senza indebito ritardo eventuali osservazioni presentate da un membro del collegio di risoluzione ai restanti membri del collegio e discute con loro le misure proposte dalla CCP per superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità.

    5.   L’autorità di risoluzione della CCP e i membri del collegio di risoluzione discutono ed esaminano adeguatamente l’impatto potenziale delle misure proposte sulla CCP, su tutti gli Stati membri in cui opera la CCP e sull’Unione nel suo complesso.

    Articolo 28

    Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto degli esiti del dialogo di cui all’articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, predispone progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.

    2.   Ciascun progetto include tutti gli elementi seguenti:

    a)

    il nome della CCP cui si riferisce e si applica la decisione congiunta;

    b)

    i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta;

    c)

    i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione;

    d)

    una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta;

    e)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta;

    f)

    la data della decisione congiunta;

    g)

    l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità;

    h)

    la valutazione delle misure proposte dalla CCP ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

    i)

    le misure individuate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23 ed elencate al paragrafo 7 del medesimo articolo, concordate dall’autorità di risoluzione della CCP e dai membri del collegio di risoluzione, e il termine entro il quale i soggetti interessati devono dare seguito a tali misure;

    j)

    ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera i) ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti.

    Articolo 29

    Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, senza indebito ritardo, i progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su dette decisioni congiunte, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del presente regolamento.

    2.   Una volta ricevuti i progetti di decisioni congiunte, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1.

    3.   Ciascuna decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’articolo 28 del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP. Tale decisione è fornita a tutti i membri del collegio di risoluzione.

    4.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica ai membri del collegio di risoluzione le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.

    Articolo 30

    Comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti all’organo di amministrazione della CCP con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali. L’autorità di risoluzione della CCP informa i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione di tale comunicazione.

    2.   Laddove alcune misure adottate a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 siano rivolte a soggetti diversi dalla CCP, l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che essa stessa o le autorità competenti di tali soggetti trasmettano agli organi di amministrazione di detti soggetti sotto la loro giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali.

    3.   Ove necessario, l’autorità di risoluzione della CCP può discutere nel dettaglio con la CCP il contenuto e l’applicazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23.

    Articolo 31

    Monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte

    1.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione il risultato dell’eventuale discussione di cui all’articolo 30, paragrafo 3 del presente regolamento.

    2.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica l’esito dell’eventuale discussione di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del presente regolamento, all’autorità di risoluzione di eventuali altre CCP, depositari centrali di titoli o enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo o con cui la CCP ha un collegamento di interoperabilità.

    3.   L’autorità di risoluzione della CCP e, se del caso, i membri del collegio di risoluzione monitorano l’applicazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare gli impedimenti rilevanti per ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 2 dei quali essi sono rispettivamente responsabili, a seconda dei casi.

    Articolo 32

    Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità

    In assenza di una decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, la decisione adottata dall’autorità di risoluzione della CCP è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti:

    a)

    il nome dell’autorità di risoluzione della CCP che adotta la decisione;

    b)

    i nomi della CCP e dei soggetti ai quali si riferisce e si applica la decisione;

    c)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione;

    d)

    la data della decisione;

    e)

    l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità;

    f)

    le misure individuate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 decise dall’autorità di risoluzione della CCP e il termine entro il quale dare seguito a tali misure;

    g)

    ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera f) del presente paragrafo ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti;

    h)

    i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

    i)

    osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo;

    j)

    la possibilità per i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’ESMA a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 33

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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