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Document 32023R0611

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione del 17 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

C/2023/1684

GU L 80 del 20.3.2023, p. 67–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/611/oj

20.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/611 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Attualmente alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall’estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping («il sistema di esenzione»). Tale sistema di esenzione è disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio per le quali si sia accertato il non coinvolgimento in pratiche elusive della misura antidumping sulle biciclette e consente l’importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping.

(3)

Il quadro giuridico per l’applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (3) («il regolamento di esenzione») modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013 (4), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 (6).

(4)

Come previsto nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso la gestione di tale sistema.

(5)

La finalità del presente regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esenzione è di adeguare e migliorare quest’ultimo sulla base delle esperienze e degli sviluppi più recenti intervenuti dall’ultima modifica apportata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296.

(6)

Al fine di rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungere la definizione di «impresa di assemblaggio» e introdurre altri adeguamenti formali onde semplificare la formulazione del regolamento di esenzione e aggiornare alla versione più recente i riferimenti agli altri atti dell’Unione, tra cui la struttura TARIC di cui all’allegato III.

(7)

È inoltre opportuno aggiornare l’allegato I che elenca i soggetti sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento di esenzione e l’allegato II recante l’elenco dei soggetti esentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esenzione. Tuttavia, al momento dell’adozione del presente regolamento, per i soggetti elencati con i codici addizionali TARIC 8605, A576 e C009 è in corso un riesame dell’autorizzazione di esenzione loro concessa. I risultati di tale riesame saranno oggetto di un atto giuridico distinto.

(8)

In forza del sistema di esenzione, secondo quanto stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso medesimo. Tuttavia detta disposizione non è obbligatoria e, in base all’esperienza acquisita con l’attuazione del sistema di esenzione, la Commissione osserva che ciò potrebbe causare problemi di discriminazione e lacune a livello di applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione.

(9)

Alla luce di quanto precede, la Commissione considera necessario introdurre l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia in caso di concessione di una sospensione, onde assicurare la parità di trattamento e una corretta applicazione.

(10)

Inoltre se il richiedente ritira la domanda di esenzione («la domanda») o la domanda è successivamente considerata inammissibile o rigettata, il dazio esteso oggetto di sospensione non può essere recuperato. In particolare, nel regolamento di esenzione modificato non sono disciplinati in modo specifico gli effetti del ritiro della domanda. La Commissione ritiene che l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia dovrebbe garantire il recupero del dazio esteso anche in caso di successiva inammissibilità, rigetto e ritiro della domanda.

(11)

La Commissione ritiene altresì opportuno regolamentare espressamente gli effetti del ritiro della domanda. Pertanto, in caso di ritiro, la domanda dovrebbe essere considerata come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Tale approccio sarebbe analogo a quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento di base.

(12)

Parallelamente, la Commissione reputa opportuno porre in rilievo gli effetti provvisori della sospensione rispetto agli effetti a lungo termine dell’esenzione. A tal fine, i riferimenti all’esenzione dovrebbero essere accompagnati o sostituiti ove necessario da riferimenti alla sospensione.

(13)

Dopo aver riesaminato l’esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del sistema.

(14)

In primo luogo, la Commissione osserva che il regolamento di esenzione prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione al sistema di esenzione decorsi 12 mesi dal rigetto di una domanda o dalla revoca dell’esenzione. Questo periodo di tempo non è sufficiente a permettere di allineare l’operazione di assemblaggio alle condizioni richieste per poter beneficiare del sistema di esenzione, segnatamente quelle elencate agli articoli 4, 5 e 8.

(15)

Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe prevedere un periodo di tempo più lungo, di almeno 36 mesi, prima che il richiedente possa ripresentare una domanda di esenzione. È altresì opportuno che il periodo di 36 mesi in cui è preclusa la presentazione di una nuova domanda sia applicato anche in relazione alle domande rigettate in fase di ammissibilità.

(16)

Inoltre la Commissione osserva che è essenziale disporre della possibilità di verificare che i soggetti esentati rispettino le norme antielusione per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette.

(17)

Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe obbligare i soggetti esentati o i soggetti sotto esame a conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto per un periodo di tempo più lungo rispetto ai tre anni attualmente previsti e che dovrebbe essere pari almeno a cinque anni. Questo arco di tempo comprenderebbe la durata delle inchieste antielusione e di altri procedimenti in diversi settori, come i procedimenti doganali o antifrode.

(18)

Sul piano dell’applicazione, la Commissione osserva che, quando viene avviato il riesame di un soggetto esentato, l’esenzione rimane operante mentre è in corso il procedimento di riesame. In caso di revoca dell’esenzione, il dazio esteso non pagato durante l’inchiesta di riesame non può essere recuperato.

(19)

Di conseguenza, in tale caso il regolamento di esenzione dovrebbe specificare che le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dai soggetti sotto riesame dovrebbero essere assoggettate a registrazione durante il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riesame e in attesa dei pertinenti risultati, al fine di garantire che qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.

(20)

La Commissione osserva inoltre che, quando viene accertato che un soggetto esentato rilascia dichiarazioni false sull’origine dei prodotti, vi è un effetto diretto sull’adempimento degli obblighi imposti ai soggetti esentati, segnatamente gli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione.

(21)

Pertanto in tali casi il sistema di esenzione dovrebbe prevedere l’avvio di un riesame dell’esenzione concessa a un soggetto di cui si sia accertata la presentazione di dichiarazioni false sull’origine delle parti di biciclette importate.

(22)

Inoltre il reiterato rilascio di false dichiarazioni in dogana in merito a parti di biciclette da parte di un soggetto esentato dovrebbe comportare la revoca dell’esenzione.

(23)

L’esenzione dovrebbe essere revocata anche quando si sia accertato che un soggetto esentato è coinvolto in pratiche elusive del dazio esteso, tra l’altro con indebolimento degli effetti riparatori del dazio attraverso l’importazione di quantità significative. L’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione lascia intendere che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti quando 300 o più unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o sono ad essa consegnate.

(24)

Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno che questa soglia sia resa esplicita nel regolamento di esenzione.

(25)

La Commissione ritiene inoltre opportuno chiarire l’interpretazione della soglia di cui all’articolo 14, lettera c). A tale riguardo, la soglia pari a un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile dovrebbe riferirsi alla media mensile delle unità per tipo di parti essenziali di biciclette durante un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. In ogni caso, il totale di uno o più periodi non può essere superiore al periodo di validità della pertinente autorizzazione di destinazione particolare.

(26)

In relazione alle autorizzazioni di destinazione particolare concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione osserva che un soggetto esentato che non raggiunge la soglia per l’applicazione del sistema di esenzione di cui sopra beneficerebbe comunque dell’esenzione concessa, nonostante non soddisfi una delle condizioni di ammissibilità della domanda.

(27)

Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe consentire la revoca delle esenzioni ai soggetti le cui importazioni sono inferiori alla soglia indicata all’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione.

(28)

Inoltre, in forza delle norme attuali, un soggetto sotto esame può chiedere un’autorizzazione di destinazione particolare e beneficiare di entrambi gli status, nonostante i due strumenti si escludano a vicenda.

(29)

Pertanto la categoria dei soggetti che possono beneficiare di un’autorizzazione di destinazione particolare dovrebbe escludere sia i soggetti esentati sia i soggetti sotto esame nell’ambito del sistema di esenzione.

(30)

La Commissione ritiene inoltre utile ricordare che il regolamento (UE) n. 512/2013 di cui al considerando 3 ha chiarito che le parti di biciclette utilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso e che pertanto le operazioni di assemblaggio di tali biciclette non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97 e di conseguenza del regolamento di esenzione.

(31)

Ai fini della certezza del diritto e conformemente alle procedure che disciplinano gli atti di esecuzione, anche nell’ambito dei procedimenti di difesa commerciale, il regolamento di esenzione dovrebbe precisare che la decisione relativa alla conclusione dell’inchiesta di riesame dovrebbe assumere la forma di un regolamento della Commissione adottato in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(32)

Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate quanto prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso.

(33)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97.

(34)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:

1)

all’articolo 1, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«—

“dazio esteso”, il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo “il regolamento di riferimento”) e mantenuto dai regolamenti successivi;»;

«—

“operazione di assemblaggio”, un’operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l’assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure di parti di biciclette;»;

«—

“soggetto esentato”, qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (*1) e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento;

(*1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).»;"

2)

all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente:

«—

“impresa di assemblaggio”, qualsiasi soggetto che esegue un’operazione di assemblaggio;»;

3)

all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente:

«—

“gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti”, in riferimento all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) 2016/1036, in termini quantitativi, tale espressione significa che, su base mensile, le vendite dei prodotti risultanti dalle operazioni di assemblaggio superano le 299 biciclette o 299 unità di un unico tipo di parti essenziali di biciclette.»;

4)

il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»;

5)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.»

;

6)

all’articolo 3, paragrafo 1, l’indirizzo indicato è sostituito dal seguente:

«Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G - Difesa commerciale

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu»;

7)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.»

;

8)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036; e»;

9)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

entro i 36 mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l’autorizzazione di esenzione in forza del presente articolo o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, oppure non sia stata revocata un’esenzione in forza dell’articolo 10.»;

10)

all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.»

;

11)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Sospensione del pagamento dei dazi

1.   A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione (*2), nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4.

(*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

12)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.»

;

13)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Decisione

1.   Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

2.   La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.

3.   Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.

4.   La violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.

5.   Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.»;

14)

all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;»;

15)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.»

;

16)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Riesame

1.   La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse.

2.   Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.

3.   Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.

4.   Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo.

5.   Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»;

(17)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Revoca di un'esenzione

Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:

un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure

il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure

siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure

si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure

non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.»;

18)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni procedimentali

Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti:

lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),

le visite di verifica (articolo 16),

l’omessa collaborazione (articolo 18), e

la riservatezza (articolo 19),

si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.»

;

19)

all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»;

20)

all’articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, oppure»;

21)

All’articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»;

22)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.»

;

23)

all’articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»;

24)

all’articolo 18, l’espressione «delle Comunità europee» è sostituita da «dell’Unione europea»;

25)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento;

26)

l’allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell’articolo 1, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativa all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17).

(4)  Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 20).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo, Spagna

30.3.2022

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Germania

1.7.2021

C860

Profil Bicycles CZ s.r.o.

Hněvotín 31,

783 47 Hněvotín, Cechia

20.2.2022

C863

Decathlon Sp. Z.o.o.

ul. Zachodnia 76,

03-290 Warszawa, Polonia

21.3.2022


ALLEGATO II

Elenco aggiornato dei soggetti esentati

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

8005

Gruppo Bici SpA.

Via Pitagora 15,

47521 Cesena (FO), Italia

27.2.1998

8062

Nikos Maniatopoulos SA.

Kosti Palama & Solonos,

26504 Agios Vasileios-Patras, Grecia

22.1.1997

8065

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco,

85000 La Roche-sur-Yon, Francia

27.1.1997

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere (VE), Italia

30.1.1997

8069

Orbea S. Coop Ltd.

Poligono Industrial Goitondo s/n,

48269 Mallabia-Bizkaia, Spagna

31.1.1997

8071

Yakari SpA.

Via Kennedy 44,

25028 Verolanuova (BS), Italia

6.2.1997

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24,

9100 Sint-Niklaas, Belgio

11.2.1997

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s.

Via Archimede 485,

47521 Cesena (FO), Italia

13.2.1997

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11,

4631SR Hoogerheide, Paesi Bassi

19.2.1997

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi SpA.

Via delle Battaglie 5,

24047 Treviglio (BG), Italia

20.2.1997

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l’industrie,

01470 Serrières de Briord, Francia

5.3.1997

8081

Scout s.n.c

Via Pogliano 36,

20020 Lainate (MI), Italia

6.3.1997

8082

Órbita-Bicicletas

Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, Povoa da Carvalha,

3750-720 Recardães, Portogallo

12.3.1997

8083

Établissements René Valdenaire SA.

Rue des Poncées,

88200 Saint-les-Remiremont, Francia

13.3.1997

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44,

80020 Frattaminore (NA), Italia

14.3.1997

8085

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39,

20145 Milano, Italia

3.4.1997

8088

Denver S.r.l.

Via Primo Maggio 32,

12025 Dronero (CN), Italia

28.2.1997

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a,

7903AG Hoogeveen, Paesi Bassi

30.6.1997

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell’industria 6,

35020 Arzergrande (PD), Italia

18.2.1998

8296

Inter bike - Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132,

3840 385 Vagos, Portogallo

17.6.1998

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66,

8218 Lelystad, Paesi Bassi

10.7.1997

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38,

3583 Paal-Beringen, Belgio

9.7.1997

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4,

26135 Oldenburg, Germania

6.1.1998

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7,

95679 Waldershof, Germania

16.3.1998

8491

Thompson

Lessensestraat 110,

9500 Geraardsbergen, Belgio

22.4.1998

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1,

9550 Herzele, Belgio

30.9.1997

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3,

95652 Waldsassen, Germania

19.9.1997

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14,

33607 Bielefeld, Germania

22.9.1997

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A,

36065 Mussolente (VI), Italia

27.11.2003

8605

Cicli Elios S.r.l. (*)

Via G. Ferraris 996/1030,

45021 Badia Polesine (RO), Italia

15.10.1998

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8,

6951BP Dieren, Paesi Bassi

29.6.2005

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22,

61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia

13.1.1999

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2,

6716WB Ede, Paesi Bassi

12.3.1999

8748

All Bike’ s S.r.l.

Via Caduti sul Don 15,

12020 Villar S. Costanzo (CN), Italia

28.10.1997

8749

Bikkel Bikes Group B.V.

Magnesiumstraat 45,

6031RV Nederweert, Paesi Bassi

18.11.1997

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7,

3070 Kortenberg, Belgio

24.11.1997

8767

Planet’Fun SA.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique,

17180 Périgny, Francia

12.2.1998

8768

Cyclopodilatiki SA.

Minotaurou 16,

54627 Thessaloniki, Grecia

9.2.1998

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56,

53424 Remagen, Germania

24.1.1997

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Roef 15,

9206AK Drachten, Paesi Bassi

5.2.1997

8981

Olmo Giuseppe SpA.

Via Poggi 22,

17015 Celle Ligure (SV), Italia

6.7.1998

8983

Mandelli s.r.l.

Via Tommaso Grossi 5,

20841 Carate Brianza (MB), Italia

12.2.1997

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22,

6971 Hard, Austria

29.9.1999

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17

30014 Cavarzere (VE), Italia

10.8.2005

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13,

61122 Pesaro (PS), Italia

14.12.1999

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170,

7602KE Almelo, Paesi Bassi

10.12.1999

A162

Fratelli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27,

20010 Arluno (MI), Italia

7.3.2000

A163

Speedcross s.r.l.

Corso Italia 20,

20020 Vanzaghello (MI), Italia

30.3.2000

A167

Cicli Olympia S.r.l.

Via Galileo Galilei 12/A,

35028 Piove di Sacco (PD), Italia

30.5.2000

A168

EGC s.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1,

20135 Milano (MI), Italia

19.5.2000

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5,

33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italia

3.5.2000

A201

Kokotis A. Bros SA.

5th klm of Larissa-Falani,

41500 Larissa, Grecia

3.7.2000

A221

GTA My Bicycle s.a.a.

Via Borgo Rossi 22,

35028 Piove di Sacco (PD), Italia

5.12.2001

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72,

83064 Raubling, Germania

7.9.2000

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7,

61022 fraz. Montecchio, Vallefoglia (PS), Italia

13.12.2000

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva,

62010 Treia (MC), Italia

3.1.2001

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell’Artigianato 284,

47521 Cesena (FO), Italia

1.1.2000

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinkuhle 2,

48341 Altenberge, Germania

15.1.2001

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale,

02015 Cittaducale (RI), Italia

22.2.2001

A271

Cicli Lombardo SpA.

Via Roma 223,

91012 Buseto Palizollo (TP), Italia

23.5.2001

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114,

70372 Stuttgart, Germania

27.4.2000

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia,

4475-023 Maia, Portogallo

22.5.2001

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23,

44020 fraz. San Giuseppe, Comacchio (FE), Italia

1.1.2002

A327

Dino Bikes SpA.

Via Cuneo 11,

12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italia

1.1.2002

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1,

09232 Hartmannsdorf, Germania

1.9.2001

A359

Biciclasse C.S. S.r.l.

Località Staglioni Area Industriale Snc,

84020 Oliveto Citra (SA), Italia

1.3.2002

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione,

94011 Agira (EN), Italia

18.3.2002

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11,

31037 Loria (TV), Italia

23.4.2002

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90, Poligono Industrial de Toledo

45007 Toledo, Spagna

7.5.2002

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. s.a.s.

Via Umberto I 508,

45023 Costa Di Rovigo (RO), Italia

12.1.2002

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141,

12020 Roccabruna (CN), Italia

18.7.2002

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado, Apartado 21,

3781-908 Sangalhos, Portogallo

15.10.2001

A412

Atala SpA.

Via della Guerrina 108,

20900, Monza (MB), Italia

23.9.2002

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39,

2250 Olen, Belgio

24.9.2002

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3,

25746 Wesseln, Germania

7.3.2001

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55,

31010 fraz. Coste, Maser (TV), Italia

31.1.2003

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6,

30120 El Palmar (Murcia), Spagna

11.2.2003

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402,

3750-353 Águeda, Portogallo

13.5.2003

A469

Kettler Alu-Rad GmbH

Longericher Straße 2,

50739 Köln, Germania

20.6.2003

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b,

90455 Nürnberg, Germania

4.6.2003

A487

IMACYCLES - Acessorios Para Bicicletas e Motociclos Lda

Zona Industrial de Oiã, Apartado 117 Lote 5, Oiã

3770 059 Oliveira do Bairro, Portogallo

25.9.2003

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5,

09001 Burgos, Spagna

9.10.2003

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20,

71042, Cerignola (FG), Italia

22.1.2008

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1,

5091 Tószeg, Ungheria

1.5.2004

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295,

916 01 Stará Turá, Slovacchia

4.5.2004

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2,

74221 Kopřivnice, Cechia

1.5.2004

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2,

787 01 Šumperk, Cechia

1.5.2004

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1,

34-425 Biały Dunajec, Polonia

1.5.2004

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2,

99-300 Kutno, Polonia

1.5.2004

A542

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6,

98-300 Wieluń, Polonia

1.5.2004

A543

KROSS SA.

ul. Leszno 46,

06-300 Przasnysz, Polonia

1.5.2004

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45,

2500 Esztergom, Ungheria

1.5.2004

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101,

772-11 Olomouc- Chválkovice, Cechia

1.5.2004

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3,

78138 Śiauliai, Lituania

1.5.2004

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29,

55-120 Oborniki Śląskie, Polonia

1.5.2004

A551

Kellys Bicycles s.r.o.

Slnečná cesta 374,

922 01 Veľké Orvište, Slovacchia

1.5.2004

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2,

789 01 Zábřeh, Cechia

1.5.2004

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20,

746 01 Předměstí Opava, Cechia

1.5.2004

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4,

1164 Budapest, Ungheria

1.5.2004

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7,

1211 Budapest, Ungheria

1.5.2004

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B,

85-758 Bydgoszcz, Polonia

1.5.2004

A557

KENZEL s.r.o.

Novozámocká 182,

94701 Hurbanovo, Slovacchia

1.5.2004

A558

4EVER s.r.o.

Moravská 842, Butovice,

742 13 Studénka, Cechia

1.5.2004

A565

Romet Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C,

39-200 Dębica, Polonia

1.6.2005

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30,

49565, Bramsche, Germania

22.6.2004

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 76,

66-200 Świebodzin, Polonia

7.6.2004

A576

N.V. Race Productions (*)

Beverlosesteenweg 85,

3583 Beringen, Belgio

15.9.2004

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a,

87-811 Fabianki, Polonia

10.9.2004

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43,

905 01 Senica, Slovacchia

8.10.2004

A605

Bohemia Bike a.s.

Pujmanové 1753/10a Nusle,

140 00 Praha 4, Cechia

8.11.2004

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103,

6400 Kiskunhalas, Ungheria

8.11.2004

A630

CULT d.o.o.

Tržaška cesta 77,

1370 Logatec, Slovenia

24.1.2005

A662

CREDAT Holding a.s.

Priemyselný areál 3415,

946 03 Kolárovo, Slovacchia

10.2.2005

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1,

700 30 Vitkovice, Ostrava, Cechia

3.1.2005

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51,

49610 Quakenbrück, Germania

6.4.2005

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27,

7575DB Oldenzaal, Paesi Bassi

21.6.2005

A697

Artur Nowak Firma Wielobranż Mexller

ul. Romera 4/20,

42-215 Częstochowa, Polonia

22.9.2005

A726

Unibike OEM Factory SA.

Zona Industrial de Oiã Lote C21, Oiã

3770 059 Oliveira do Barrio, Portogallo

10.11.2005

A730

Alubike - Bicicletas SA.

Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11,

Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia,

3810 783 Aveiro, Portogallo

12.12.2005

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede, Belgio

19.1.2006

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren, Belgio

16.2.2006

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78,

333 03 Skeppshult, Svezia

29.3.2005

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67,

21079 Hamburg, Germania

10.5.2006

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg, Germania

3.7.2006

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk, Cechia

20.7.2006

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores,

3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, PT

9.8.2006

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11,

42489 Wülfrath, Germania

21.8.2006

A781

Look Cycle International SA.

27 rue du Docteur Léveillé,

58000 Nevers, Francia

14.9.2006

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10,

76185 Karlsruhe, Germania

6.11.2006

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1,

3400 Montana, Bulgaria

1.1.2007

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1,

5500 Lovech, Bulgaria

1.1.2007

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1,

4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

1.1.2007

A813

Leader-96 Ltd

Sedyanka 19,

4003 Plovdiv, Bulgaria

1.1.2007

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia, Bulgaria

1.1.2007

A815

Robifir Bike Ltd.

Kosta Bosilkov Street 3 A,

2700 Blagoevgrad, Bulgaria

1.1.2007

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35 A,

330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

1.1.2007

A824

Fratelli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26,

80133 Napoli, Italia

31.1.2007

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22,

10960 Hanko Pohjoinen, Finlandia

29.1.2007

A826

Rijwielen en bromfietsen L’Avenir

Posthoornstraat 1,

2500 Lier, Belgio

21.3.2007

A838

KOVL spol. sro

Choceradská 3042/20,

14100 Praha 4, Cechia

29.3.2007

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A,

61-324 Poznań, Polonia

6.8.2007

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf, Germania

25.6.2007

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12,

56073 Koblenz, Germania

4.12.2007

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6,

97526 Sennfeld, Germania

19.1.1997

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130,

300748 Timișoara, Timiș, Romania

11.8.2008

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4,

46395 Bocholt, Germania

16.9.2008

A963

Wilier Triestina SpA.

Via Fratel M. Venzo 11,

36028 Rossano Veneto (VI), Italia

3.11.2009

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Brzezna 420,

33-386 Podegrodzie, Polonia

22.1.2010

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14,

422 43 Hisings Backa, Svezia

11.1.2010

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons,

59650 Villeneuve d’Ascq, Francia

18.2.2010

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7,

20847 Albiate (MB), Italia

22.2.2010

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. s.a.s.

Via Trento 68,

25030 Trenzano (BS), Italia

13.4.2010

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial,

03203 Elche-Alicante, Spagna

16.7.2010

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1,

4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

15.10.2010

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331,

33609 Bielefeld, Germania

5.7.2011

B294

Etablissements Th. Brasseur SA.

Rue des Steppes 13,

4000 Liège, Belgio

29.5.2012

B934

C2 g-engineering GmbH

Schlesische Straße 27,

10997, Berlin, Germania

16.12.2013

B935

Longway Poland Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 4a,

05-800, Pruszków, Polonia

16.12.2013

B936

BBF Bike GmbH

Carena Allee 8,

15366, Hoppegarten, Germania

14.1.2014

B940

Solo International Oy

Komeetankatu 1,

02210 Espoo, Finlandia

26.7.2013

B960

In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas Lda

Zona Industrial de Barrô Norte/Sul, N.o 976,

Fracçao A/B e D, AP. 52,

3750-353 Barrô Águeda, Portogallo

2.5.2014

B963

Panex Dinamic d.o.o.

Dr.Tome Bratkoviča 1,

40000 Čakovec, Croazia

13.8.2014

C001

Cicli Europa S.r.l.

34 Via Portella Bifuto,

93017 San Cataldo (CL), Italia

10.11.2014

C002

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits,

42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia

28.10.2014

C003

Interbike Spólka z o.o.

ul. Śląska 6/5,

42-200 Częstochowa, Polonia

18.12.2014

C004

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4,

8444AR Heerenveen, Paesi Bassi

20.4.1996

C005

Cycles France Loire

Avenue de l’industrie,

42160 Saint-Cyprien, Francia

20.4.1996

C006

Cycles Lapierre

6-10 Rue Edmond Voisenet,

21000 Dijon Cedex, Francia

28.1.1997

C007

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri,

10100 Romilly-sur-Seine, Francia

20.4.1996

C008

Cycleurope Sverige AB (indicata come Monrak Crescent)

c/o Monark AB,

432 82 Varberg, Svezia

19.1.1997

C009

Derby Cycle Werke GmbH (*)

Siemensstraße 1-3,

49661 Cloppenburg, Germania

19.1.1997

C010

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31,

49692 Cappeln, Germania

19.1.1997

C011

Esmaltina - Auto ciclos SA.

Rua do Salgueiro 47,

3780-103 Sangalhos, Portogallo

27.1.1997

C012

Fratelli Masciaghi SpA.

Via Gramsci 10,

20900 Monza (MB), Italia

29.1.1997

C013

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13,

5230 Mattighofen, Austria

30.1.1997

C014

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière,

44270 Machecoul, Francia

20.4.1996

C015

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75,

47521 Cesena (FC), Italia

29.1.1997

C016

Montana S.r.l.

Via Domenico Rossi 70,

12060 Magliano Alpi (CN), Italia

30.1.1997

C017

Panther International GmbH

Alter Postweg 190,

32584 Löhne, Germania

20.4.1996

C018

Promiles

4 Boulevard de Mons,

59650 Villeneuve d’Ascq, Francia

20.4.1996

C019

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50,

33378 Rheda-Wiedenbrück, Germania

19.1.1997

C020

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63,

17180 Vilablareix (Girona), Spagna

19.1.1997

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Gewerbe Straße 14,

87675 Stötten, Germania

17.2.2015

C053

Trans- Rower Roman Tylec

Dąbie 54d,

39-311 Zdziarzec, Polonia

1.7.2015

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213,

3045PD Rotterdam, Paesi Bassi

24.11.2015

C128

Slavomir Sladek Velosprint S

Trnavská 40,

949 01, Nitra, Slovacchia

14.4.2016

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,

1092AD Amsterdam, Paesi Bassi

1.1.2018

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej 35,

41-800 Zabrze, Polonia

14.6.2017

C311

Juan Luna Cabrera

Calle Alhama 64,

14900 Lucena (Cordoba), Spagna

4.10.2017

C481

FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

Praça do Município 8, Sala 1D,

3750 111 Águeda, Portogallo

8.5.2018

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo

25.9.2020

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56,

63-524 Czajków, Polonia

29.8.2019

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia

27.7.2020

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös, Ungheria

15.7.2020


ALLEGATO III

Struttura TARIC

8714 91 10

– – – Telai:

 

– – – – verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto:

 

– – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714911021

– – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714911025

– – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714911029

– – – – – – altri

 

– – – – – altri  (2)  (3)

8714911031

– – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714911035

– – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714911039

– – – – – –altri

 

– – – – altri

8714911070

– – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714911075

– – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, per la fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714911089

– – – – –altri

8714 91 30

– – – Forcelle anteriori:

 

– – – – verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto:

 

– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714913025

– – – – – –Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714913029

– – – – – – altre

 

– – – – – altre  (2)  (3)

8714913035

– – – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714913039

– – – – – – altre

 

– – – – altre

8714913072

– – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714913089

– – – – –altre

 

– – – Pignoni di ruote libere:

8714930011

– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714930019

– – – – altri  (2)  (3)

 

– – – – altri freni:

8714942091

– – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714942099

– – – – – altri  (2)  (3)

8714 94 90

– – – parti:

 

– – – – leve dei freni:

8714949011

– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714949019

– – – – – altre  (2)  (3)

8714949090

– – – – altre

8714 96 30

– – – Pedaliere:

8714963010

– – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714963090

– – – – altre  (2)  (3)

8714 99 10

– – – Manubri:

 

– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714991020

– – – – – Manubri per biciclette,

con o senza attacco integrato,

in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714991029

– – – – – altri

 

– – – – altri  (2)  (3)

8714991089

– – – – – Manubri per biciclette,

con o senza attacco integrato,

in fibre di carbonio e resina sintetica o in alluminio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714991099

– – – – – altri

8714 99 50

– – – Cambi:

 

– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714995011

– – – – – Cambi consistenti in:

cambio posteriore e articoli di montaggio,

anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714995019

– – – – – altri

 

– – – – altri  (2)  (3)

8714995091

– – – – – Cambi consistenti in:

cambio posteriore e articoli di montaggio,

anche con cambio anteriore, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714995099

– – – – – altri

8714 99 90

– – – altri; parti:

 

– – – –ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni:

8714999011

– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina:  (1)

in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire a un soggetto in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure

da trasferire a un altro titolare di un’autorizzazione di destinazione particolare oppure a soggetti esonerati  (2)

8714999019

– – – – – altre  (2)  (3)

8714999030

– – – –Canotti per selle, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714999040

– – – –Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)

8714999089

– – – –altri


(1)  Le norme relative al controllo della destinazione particolare (articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013) si applicano in quanto compatibili.

(2)  I soggetti esentati le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 sono i seguenti: (cfr. allegato II).

(3)  I soggetti sotto esame in relazione ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione e a cui le autorità competenti degli Stati membri chiedono la costituzione di una garanzia, sono i seguenti: (cfr. allegato I).


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