Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1008

    Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

    ST/8942/2022/INIT

    GU L 170 del 28.6.2022, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1008/oj

    28.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 170/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO

    del 17 giugno 2022

    che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

    (2)

    La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.

    (3)

    Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti relativi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore delle batterie nell'Unione.

    (4)

    Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

    (5)

    Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.

    (7)

    Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LE MAIRE


    (1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:

    1)

    le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210;

    2)

    le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:

    Numero di serie

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi autonomi

    Unità supplementare

    Data prevista per il riesame obbligatorio

    «0.7284

    ex 2106 90 92

    ex 3504 00 90

    50

    10

    Idrolizzato di proteine della caseina contenente:

    in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e

    peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da

    0  %

    -

    31.12.2022

    0.2542

    ex 2903 47 00

    20

    1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)

    0  %

    -

    31.12.2023

    0.3616

    ex 2922 19 00

    53

    2-(2-metossifenossi)etanammina (CAS RN 1836-62-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2024

    0.8137

    ex 3208 90 19

    ex 3911 90 99

    13

    63

    Miscela contenente, in peso:

    tra il 20 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0);

    tra il 7 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3);

    tra il 40 % e il 65 % di etanolo (CAS RN 64-17-5),

    tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3)

    0  %

    -

    31.12.2025

    0.5560

    ex 3904 69 80

    85

    Copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, con o senza carica

    0  %

    -

    31.12.2022

    0.2759

    ex 3907 30 00

    40

    Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata all'incapsulamento di prodotti delle voci 8504 , 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 o 8548  (1)

    0  %

    -

    31.12.2023

    0.5172

    ex 3912 39 85

    40

    Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)

    0  %

    -

    31.12.2022

    0.4844

    ex 3921 90 55

    25

    Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica

    0  %

    -

    31.12.2024

    0.8024

    ex 5603 14 10

    30

    Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:

    di peso pari o superiore a 160 g/m2 ma non superiore a 300 g/m2,

    con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo,

    pieghevoli,

    con almeno uno dei seguenti trattamenti:

    spalmatura o rivestimento con politetrafluoroetilene (PTFE),

    spalmatura con particelle di alluminio,

    spalmatura di ritardanti di fiamma a base di fosforo,

    spalmatura di nanofibra di un polimero contenente poliammide, poliuretano o fluoro

    0  %

    m2

    31.12.2023

    0.5987

    ex 5603 14 90

    60

    Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato:

    di peso pari o superiore a 160 g/m2 ma non superiore a 300 g/m2,

    con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo,

    pieghevoli,

    con o senza membrane di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE)

    0  %

    m2

    31.12.2023

    0.4476

    ex 7019 61 00

    ex 7019 61 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 65 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 66 00

    ex 7019 90 00

    ex 7019 90 00

    11

    19

    11

    12

    13

    14

    15

    18

    19

    11

    12

    13

    14

    15

    18

    19

    11

    19

    Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a:

    10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a

    20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)

    0  %

    -

    31.12.2023

    0.7996

    ex 8418 99 90

    20

    Blocco di attacco in alluminio per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura:

    a gutemperato T6 o T5,

    di peso non superiore a 150 g,

    di lunghezza compresa tra 20 mm e 150 mm,

    con unida di fissaggio in un pezzo unico

    0  %

    p/st

    31.12.2025

    0.8004

    ex 8418 99 90

    30

    Profilo dell'essiccatore per ricevitore per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura con:

    appiattimento brasato massimo di 0,2 mm,

    peso compreso tra 100 g e 600 g,

    guida di fissaggio in un pezzo unico

    0  %

    p/st

    31.12.2025

    0.7375

    ex 8481 10 19

    ex 8481 10 99

    30

    20

    Riduttore di pressione elettromagnetico

    con un pistone,

    con una pressione di esercizio non superiore a 325 mPa,

    con un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno o argentati o stagnati o placcati in argento e stagno

    0  %

    -

    31.12.2022

    0.7029

    ex 8505 11 00

    47

    Articoli di forma triangolare, quadrata, rettangolare o trapezoidale, anche ad arco o con angoli arrotondati od obliqui, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi le seguenti dimensioni:

    lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm,

    larghezza pari o superiore a 5 mm, ma non superiore a 105 mm, e

    altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.5548

    ex 8507 60 00

    50

    Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio con:

    lunghezza compresa tra 298 mm e 500 mm,

    larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

    altezza compresa tra 75 mm e 228 mm,

    peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

    una potenza compresa tra 458 Wh e 2 900 Wh

    1,3  %

    -

    31.12.2022

    0.7489

    ex 8529 90 92

    78

    Moduli OLED costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT,

    con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 121 cm ma non superiore a 224 cm,

    di spessore non superiore a 55 mm

    contenenti materia organica

    con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel,

    con interfaccia V-by-One, con o senza presa per l'alimentazione elettrica,

    con o senza coperchio posteriore

    del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor

    0  %

    -

    31.12.2023

    0.3959

    ex 8540 71 00

    20

    Magnetron per regime continuo:

    a frequenza fissa di 2 460  MHz,

    magnete imballato,

    portata sonda,

    una potenza di uscita compresa tra 960 e 1 500 W

    0  %

    -

    31.12.2023

    0.6687

    ex 8708 95 10

    ex 8708 95 99

    30

    40

    Cuscino di sicurezza cucito gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente:

    piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, apposite cuciture di fissaggio, rivestimento in tessuto o graffette di plastica, o

    cuscino di sicurezza piatto, anche con formatura termica

    0  %

    p/st

    31.12.2025

    3)

    le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:

    Numero di serie

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi autonomi

    Unità supplementare

    Data prevista per il riesame obbligatorio

    «0.8296

    ex 2826 90 80

    30

    Esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) con purezza, in peso, di 99 % o più

    2,7  %

    -

    31.12.2022

    0.8237

    ex 2845 90 10

    10

    4-(terz-butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenolo (CAS RN 2342594-40-3) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8282

    ex 2903 19 00

    20

    1,3-dicloropropano (CAS RN 142-28-9) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8241

    ex 2909 49 80

    30

    3,4-dimetossibenzil alcole (CAS RN 93-03-8) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8288

    ex 2914 40 90

    10

    Benzoino (CAS RN 119-53-9) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8311

    ex 2915 90 70

    38

    Acido pelargonico (CAS RN 112-05-0) con purezza, in peso, di 95 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8302

    ex 2917 19 80

    55

    Acido maleico (CAS RN 110-16-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

    3,2  %

    -

    31.12.2022

    0.8255

    ex 2917 39 95

    45

    Acido 3-(4-clorofenil)glutarico (CAS RN 35271-74-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8256

    ex 2918 30 00

    55

    3-osso-pentanoato di metile (CAS RN 30414-53-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8297

    ex 2920 90 10

    45

    Carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

    3,2  %

    -

    31.12.2022

    0.8298

    ex 2920 90 10

    55

    Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) con purezza, in peso, di 99,9 % o più

    3,2  %

    -

    31.12.2022

    0.8299

    ex 2920 90 10

    65

    Carbonato di vinil etilene (CAS RN 4427-96-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

    3,2  %

    -

    31.12.2022

    0.8234

    ex 2922 49 85

    33

    Acido 4-ammino-2-clorobenzoico (CAS RN 2457-76-3) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8236

    ex 2922 49 85

    43

    Maleato di (e)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CAS RN 1690340-79-4) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8283

    ex 2924 19 00

    48

    Cloruro di n,n-dimetilcarbamoile (CAS RN 79-44-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8235

    ex 2924 29 70

    32

    Acetammide di n-(4-ammino-2-etossifenil) (CAS RN 848655-78-7) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8258

    ex 2924 29 70

    36

    N,n'-(2-cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 41131-65-1) con purezza, in peso, di 97 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8272

    ex 2931 90 00

    30

    Terz-butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8252

    ex 2932 19 00

    55

    (3S)-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenossi]tetraidro-furano (CAS RN 915095-89-5) con purezza, in peso, di 97 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8257

    ex 2932 99 00

    28

    1,4,7,10,13-pentaossaciclopentadecano (CAS RN 33100-27-5) con purezza, in peso, di 90 % o più, il residuo consiste principalmente in precursori lineari

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8240

    ex 2933 19 90

    53

    Acido 3-[2-(dispiro[2.0.24.13]eptan-7-il)etossi]-1H-pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2608048-67-3) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8312

    ex 2933 21 00

    45

    Sodio (5S,8S)-8-metossi-2,4-diosso-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) con purezza, in peso, di 90 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8238

    ex 2933 39 99

    15

    (S)-6-bromo-2-(4-(3-(1,3-diossoisoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nicotinammide (CAS RN 2606972-45-4) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8239

    ex 2933 39 99

    18

    Perfluorofenil 6-fluoropiridina-2-solfonato (CAS RN 2608048-81-1) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8266

    ex 2933 39 99

    42

    Maleato di glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8248

    ex 2933 59 95

    38

    5-(5-clorosolfonil-2-etossifenil)-1-metil-3-propil-1,6-diidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-one (CAS n. 139756-22-2) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8243

    ex 2933 59 95

    41

    2-(4-fenossifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetraidropirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8290

    ex 2933 99 80

    18

    2-(2-etossifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) con purezza, in peso, di 95 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8249

    ex 2933 99 80

    22

    Cloruro di dibenz[b,f]azepina-5-carbonile (CAS RN 33948-22-0) con purezza, in peso, di 98 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8284

    ex 2933 99 80

    32

    1H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-36-8) o 2H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-35-7) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8250

    ex 2934 99 90

    18

    Carbossilato di metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetraidropirido[5,4-b]indolo-3- (CAS RN 171489-59-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8253

    ex 2934 99 90

    22

    4-(ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4) con purezza, in peso, di 97 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8267

    ex 2934 99 90

    35

    Sodio di nusinersen (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) con purezza, in peso, di 95 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8289

    ex 2934 99 90

    71

    3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazolo (CAS RN 5728-20-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8276

    ex 2935 90 90

    22

    Benzoato di metil 2-(clorosolfonil)-4-(metilsolfonamidometil) (CAS RN 393509-79-0) con purezza, in peso, di 90 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8277

    ex 2935 90 90

    24

    3-({[(4-metilfenil)solfonil]carbamoil}ammino)fenil 4-metilbenzenesolfonato (CAS RN 232938-43-1) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8273

    ex 3812 39 90

    45

    Prodotti di reazione di 2-amminoetanolo con cicloesano e prodotti di reazione perossidati di n-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 191743-75-6) con purezza, in peso, di 99 % o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8278

    ex 3824 99 92

    94

    ({[2-(trifluorometil)fenil]carbonil}ammino)metil acetato (CAS RN 895525-72-1) con un contenuto di almeno 45 % in peso disciolto in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5)

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8287

    ex 3824 99 92

    95

    Soluzione di metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]ammino}-4-metossicicloesanocarbossilato (CAS RN 203313-47-7) in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5), contenente in peso tra il 25 % e il 45 % del carbossilato

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8268

    ex 3917 32 00

    30

    Tubo termoretraibile:

    contenente, in peso, 80 % o più di polimero,

    con una resistenza di isolamento di 90 MW o più,

    con una rigidità dielettrica di 35 kV / mm o più,

    con uno spessore di parete compreso tra 0,04 mm e 0,9 mm,

    con una larghezza piatta compresa fra 18 mm e 156 mm,

    destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici all'alluminio (2)

    0  %

    -

    31.12.2022

    0.8274

    ex 3920 61 00

    50

    Pellicola coestrusa con strato principale di policarbonato e strato superficiale di polimetilmetacrilato con:

    spessore totale compreso tra 230 μm e 270 μm,

    spessore dello strato superiore compreso tra 40 μm e 55 μm,

    rugosità definita della superficie dello strato superiore inferiore o uguale a 0,5 μm (secondo la norma ISO 4287),

    strato superiore stabilizzato ai raggi UV

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8291

    ex 3921 90 55

    60

    Membrana composta da uno strato di poliammide e uno strato di polisolfone su uno strato di supporto di cellulosa con:

    spessore totale compreso tra 0,25 mm e 0,40 mm,

    peso totale compreso tra 109 g/m2 e 114 g/m2

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8265

    ex 7007 11 10

    10

    Vetro di sicurezza specificamente sagomato e temperato:

    con larghezza compresa tra 200 mm e 600 mm,

    con altezza compresa tra 150 mm e 500 mm,

    destinato alla fabbricazione di finestrini di automobili (2)

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8247

    ex 8302 10 00

    20

    Cerniera per bracciolo in magnesio con:

    lunghezza compresa fra 255 mm e 265 mm,

    larghezza compresa fra 155 mm e 165 mm,

    altezza compresa fra 115 mm e 125 mm,

    fori di montaggio per un meccanismo di serratura

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8304

    ex 8302 30 00

    20

    Due supporti in acciaio formati a freddo:

    con lunghezza compresa tra 160 mm e 180 mm,

    con larghezza compresa tra 60 mm e 80 mm,

    con altezza compresa tra 60 mm e 80 mm,

    con connessione rivettata rimuovibile,

    con o senza respingente elastomerico,

    che formano un meccanismo per il movimento indiretto del meccanismo del regolatore di posizione longitudinale dei sedili di autoveicoli, che interagiscono con il gancio di sicurezza,

    collegati al meccanismo del regolatore di posizione longitudinale per mezzo di una connessione a vite smontabile, rivettatura, saldatura o saldatura a punti

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8260

    ex 8407 34 10

    10

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) con:

    cilindrata uguale o superiore a 1 200  cm3 ma non superiore a 2 000  cm3

    potenza superiore a 95 kW ma non superiore a 135 kW,

    peso non superiore a 120 kg,

    destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703  (2)

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8300

    ex 8408 90 65

    ex 8408 90 67

    ex 8408 90 81

    20

    20

    20

    Motori a pistone, con accensione per compressione:

    di tipo in linea,

    di cilindrata uguale o superiore a 7 100  cm3 ma non superiore a 18 000  cm3,

    di potenza uguale o superiore a 205 kW ma non superiore a 597 kW,

    con modulo di post-trattamento dei gas di scarico,

    con dimensioni esterne larghezza/altezza/profondità non superiori a 1 310 /1 300 /1 040  mm o 2 005 /1 505 /1 300  mm o 2 005 /1 505 /1 800  mm,

    destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di macchinari per la frantumazione, la setacciatura e la separazione (2)

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8244

    ex 8409 91 00

    85

    Forma di testata per motore a 4 cilindri con 10 anime, di lega di alluminio EN AC-45500, con:

    nessun altro componente,

    durezza pari o superiore a 52 HRB,

    dimensione dei difetti di colata non superiore a 0,4 mm con non oltre 10 difetti per cm2,

    spaziatura del braccio dendrite in camera di combustione non superiore a 25 μm,

    progettazione a due piani della camicia d'acqua e

    peso compreso tra 18 kg e 19 kg,

    lunghezza compresa tra 506 e 510 mm,

    altezza compresa tra 282 mm e 286 mm,

    larghezza compresa tra 143,7 mm e 144,3 mm,

    in un'unica partita di 1 000 pezzi o più

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8303

    ex 8483 40 25

    20

    Riduttore con vite senza fine

    in un alloggiamento in lega di alluminio,

    con vite senza fine in plastica o acciaio,

    con fori di montaggio,

    con direzione di funzionamento reversibile a 90 gradi,

    con rapporto di trasmissione 4:19,

    munito di vite conduttrice di lunghezza pari a 333 mm e una ruota dentata incorporata nel supporto, con o senza supporto per la vite conduttrice,

    per una connessione indiretta al motore del sistema di guida dei sedili di autovetture (2)

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8285

    ex 8501 53 50

    40

    Motore di trazione a corrente alternata a magnete permanente, con:

    potenza continua compresa tra 110 kW e 150 kW,

    sistema di raffreddamento ad acqua,

    lunghezza totale compresa tra 460 mm e 590 mm,

    larghezza compresa tra 450 mm e 580 mm,

    altezza totale compresa tra 490 mm e 590 mm,

    peso non superiore a 310 kg,

    4 punti di montaggio

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8259

    ex 8507 60 00

    73

    Accumulatori elettrici al litio-ion composti da 3 moduli contenenti 102 celle in totale, con:

    potenza nominale di 51 Ah per cella,

    tensione nominale compresa tra 285 V e 426 V,

    peso compreso tra 33 kg e 36 kg per modulo,

    lunghezza compresa tra 1 400 mm e 1 600 mm,

    altezza compresa tra 340 mm e 395 mm,

    larghezza compresa tra 220 mm e 420 mm,

    destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 e 8703 80  (2)

    1,3  %

    -

    31.12.2022

    0.8275

    ex 8507 60 00

    83

    Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici al litio-ion con:

    lunghezza compresa tra 570 mm e 610 mm,

    larghezza compresa tra 210 mm e 240 mm,

    altezza compresa tra 100 mm e 120 mm,

    peso compreso tra 28 kg e 35 kg, e

    capacità non superiore a 2 500 Ah ed energia nominale inferiore a 7,5 kW,

    destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 e 8704 60  (2)

    1,3  %

    -

    31.12.2022

    0.8286

    ex 8507 60 00

    88

    Batteria agli ioni di litio ricaricabile, con:

    un fusibile,

    progettazione "cell-to-pack",

    lunghezza compresa tra 1 050 mm e 1 070 mm,

    larghezza compresa tra 624 mm e 636 mm,

    altezza compresa tra 235 mm e 245 mm,

    massa compresa tra 214,4 kg e 227,6 kg,

    capacità di 228 Ah,

    alloggiamento esterno superiore di materiale composito,

    grado di protezione IP68,

    densità energetica di 220 Wh/l o superiore,

    energia specifica di 159 Wh/kg o superiore,

    senza contattori,

    destinata alla fabbricazione di batterie per autobus elettrici (2)

    1,3  %

    -

    31.12.2022

    0.8279

    ex 8708 40 20

    80

    Scatola del cambio senza convertitore di coppia, avente:

    doppia frizione,

    7 o più marce avanti,

    1 retromarcia,

    coppia massima di 390 Nm,

    anche con motore elettrico integrato,

    altezza compresa tra 480 mm e 600 mm,

    larghezza compresa tra 350 mm e 450 mm, e

    peso compreso tra 80 kg e 110 kg,

    destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703  (2)

    0  %

    -

    31.12.2026

    0.8292

    ex 8708 95 99

    50

    Sistema di gonfiaggio per airbag contenente sia materie pirotecniche, sia gas freddo, usati come propellente per sacche gonfiabili di sicurezza per veicoli, in ciascuna partita singola di 1 000 pezzi o più

    0  %

    -

    31.12.2026


    (1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

    (2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».


    Top