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Document 32022R0196

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che autorizza un’estensione dell’uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/723

GU L 31 del 14.2.2022, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/196/oj

14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 31/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/196 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2022

che autorizza un’estensione dell’uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento autorizzato.

(4)

La decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e a seguito del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (5), l’immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento da utilizzare in determinati prodotti alimentari, tra cui pane e panini lievitati e prodotti da forno fini, nonché negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione (7) ha autorizzato, in conformità al regolamento (UE) 2015/2283, un’estensione dell’uso e dei livelli di uso del nuovo alimento lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV. In particolare, l’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV è stato esteso ad altre categorie di alimenti, segnatamente il lievito fresco e il lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico, e agli integratori alimentari, senza alcuna indicazione dei livelli massimi consentiti e con una modifica del contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito.

(6)

Il 15 maggio 2020 la società Lallemand Bio-Ingredients Division («il richiedente») ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di estensione dell’uso del nuovo alimento lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV a una serie di altri alimenti destinati alla popolazione in generale. La domanda riguardava anche l’uso del nuovo alimento negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

(7)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 20 luglio 2020 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sull’estensione dell’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento.

(8)

Il 28 aprile 2021 l’Autorità ha adottato il parere scientifico sulla sicurezza degli usi estesi del lievito per panificazione trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (8). Tale parere scientifico è conforme alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(9)

Nel suo parere l’Autorità ha concluso che il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV è sicuro alle condizioni d’uso proposte. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, alle specifiche condizioni d’uso, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

In conformità alla direttiva 2006/125/CE della Commissione (9), è vietata l’aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti e bambini. A causa del suo contenuto di vitamina D2, l’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV non dovrebbe essere autorizzato negli alimenti per lattanti e bambini. Inoltre, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), le vitamine non possono essere aggiunte ai prodotti alimentari non trasformati. L’uso proposto del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV negli anfibi, nei rettili, nelle lumache, negli insetti, nelle alghe e negli organismi procarioti, nonché nei funghi, nei muschi e nei licheni non dovrebbe pertanto essere autorizzato.

(11)

Poiché, in base al parere dell’Autorità, il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV deve essere inattivato per l’uso nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento.

(12)

Le informazioni fornite nella domanda e nel parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle specifiche e delle condizioni d’uso del nuovo alimento soddisfano le condizioni per l’immissione sul mercato in conformità all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante il nuovo alimento lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/396/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che autorizza l’immissione sul mercato di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 108).

(4)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(5)  Parere scientifico sulla sicurezza del lievito per panificazione trattato con raggi UV e arricchito di vitamina D, The EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un’estensione dell’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).

(8)  EFSA Journal 2021;19(6):6602.

(9)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata) (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(10)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(11)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.

 

 

Pane e panini lievitati

5 μg/100 g

Prodotti da forno fini lievitati

5 μg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

A norma della direttiva 2002/46/CE

Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico

45 μg/100 g per il lievito fresco

200 μg/100 g per il lievito secco

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.

2.

L’etichetta del nuovo alimento deve recare l’indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo.

3.

L’etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico.

Piatti compresi pasti pronti (escluse minestre e insalate)

3 μg/100 g

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.»;

Minestre e insalate

5 μg/100 g

Cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici

5 μg/100 g

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti a base di cereali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Prodotti frutticoli trasformati

1,5 μg/100 g

Verdure trasformate

2 μg/100 g

Pane e prodotti analoghi

5 μg/100 g

Cereali da prima colazione

4 μg/100 g

Paste alimentari, impasti e prodotti analoghi

5 μg/100 g

Altri prodotti a base di cereali

3 μg/100 g

Spezie, condimenti, ingredienti per salse, salse e guarnizioni da dessert

10 μg/100 g

Prodotti proteici

10 μg/100 g

Formaggi

2 μg/100 g

Dessert a base di latte e prodotti analoghi

2 μg/100 g

Latte fermentato o panna fermentata

1,5 μg/100 g

Prodotti lattiero-caseari in polvere e concentrati

25 μg/100 g

Prodotti a base di latte, siero e panna

0,5 μg/100 g

Prodotti sostitutivi della carne e dei prodotti lattiero-caseari

2,5 μg/100 g

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

5 μg/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso

5 μg/100 g

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

2)

nella tabella 2 (Specifiche) la voce «Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV

Descrizione/definizione

Il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito varia tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (200-875 μg/g).

Il lievito deve essere inattivato per l’uso nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, mentre per l’uso in altri alimenti il lievito può essere inattivato o no.

Il concentrato di lievito è mescolato con il lievito per panificazione normale al fine di non superare il livello massimo nel lievito fresco e nel lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico.

Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro.

Vitamina D2

Denominazione chimica: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo

Sinonimo: ergocalciferolo

N. CAS: 50-14-6

Peso molecolare: 396,65 g/mol

Criteri microbiologici del concentrato di lievito

Coliformi: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: assenza in 25 g».


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