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Document 32022R0117

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/117 della Commissione del 27 gennaio 2022 recante trecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2022/604

    GU L 19 del 28.1.2022, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/117/oj

    28.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 19/65


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/117 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 2022

    recante trecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Il 24 gennaio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

    «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (nome nella grafia originale:

    Image 1
    ) (alias certi: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (data di nascita: 15.8.1970; luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (data di nascita: 15.8.1970; luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia); alias incerti: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000). Indirizzo: Nuoro, Italia. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Tunisia il 24.2.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 25.6.2003.».


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